La violenza domestica e gli ordini di protezione.
Autore: Dott.ssa Maria Teresa Mazza
La violenza domestica è una grave emergenza sociale che si consuma soprattutto nelle mura familiari dove ogni membro dovrebbe sentirsi maggiormente protetto e meglio esplicare la propria personalità ed inclinazioni naturali. Sono sovente coinvolti ex partner, coppie eterosessuali o dello stesso sesso, genitori e figli, fratelli, ecc.
È violazione dell’uguaglianza materiale riconosciuta dall’art. 3 Cost. che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana per garantire pari opportunità di sviluppo con politiche sociali, sanitarie, educative e lavorative.
La violenza domestica è uno di quegli ostacoli più duri, sofferenti e radicati della nostra società. Il bilancio delle vittime è terribile; un numero che ad oggi è altissimo: 76 donne uccise da partners o ex partners che pretendevano di continuare una relazione ormai finita o di avere un rapporto sessuale. Secondo i dati ISTAT[1] del 2025 il 26,5% delle donne è vittima di violenza domestica e va dalle semplici molestie con contatto fisico non voluto ad atti gravemente lesivi. Le donne subiscono violenza sia nella coppia (12,6% delle donne che hanno o hanno avuto partner), sia al di fuori della coppia da altri uomini. All’interno della coppia più di 300.000 donne vivono situazioni di maltrattamenti fisici, pari al 2,2%. Sono soprattutto gli ex partner i responsabili delle violenze fisiche o sessuali: gli abusi subìti sono quasi 950.000, pari all’8,7% delle donne che hanno avuto relazioni affettive in passato. Alle violenze fisiche e sessuali si aggiungono gli atti persecutori, come lo stalking, attuati in prevalenza subito dopo la separazione. Le percentuali aumentano in caso di violenza psicologica da parte degli ex partner: il 21% delle donne dichiara di aver vissuto un clima di soggezione e controllo e di non aver potuto realizzare i propri progetti individuali e familiari.
CHE COSA E’
Trattasi di un abuso su un’altra persona, ovvero un comportamento fisico, psicologico, verbale assunto dalla persona maltrattante che pregiudica gravemente l’integrità fisica, morale o anche la libertà umana della vittima. A volte può manifestarsi in modi subdoli e manipolatori, come parole gentili, ma opprimenti, ed ha in molti casi un carattere altalenante, con fasi violente e stati di quiete.
La violenza nell’ambito delle controversie familiari, oltre a configurare la violazione dei diritti umani, rappresenta, altresì, un problema di sanità pubblica, poiché i suoi effetti negativi si ripercuotono sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze degli abusi sulle donne vanno dall’isolamento, all’incapacità di lavorare o di prendersi cura dei figli, alla depressione, alla dipendenza da alcool, ecc.
Allo stesso modo i figli minori che assistono a scene violente nelle mura domestiche, spesso accusano disturbi di comportamento e soffrono di crisi emotive. A tal riguardo, con le norme speciali dedicate ai casi di violenza domestica, il legislatore italiano stabilisce che il principio della bigenitorialità[2] può subire delle limitazioni ed essere ristretto per il genitore maltrattante, qualora per i figli minori derivi un grave pregiudizio per la loro serenità fisica e mentale. Anche in giurisprudenza la Corte di Cassazione con sentenza n. 16084/2025, ha sancito che il diritto alla bigenitorialità è in ogni caso sempre subordinato a quello del preminente benessere del minore e, quindi, non è un dogma, ma cede al superiore interesse del figlio a vivere in un ambiente sereno e protetto. In caso di violenza domestica il grave pregiudizio che si arreca alla prole in presenza di abusi, maltrattamenti o gravi trascuratezze o la palese incompatibilità e pericolosità giustificano la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.): in questi casi il giudice dispone l’affidamento esclusivo e limita i contatti con il genitore abusante. In sintesi, la Cassazione modula e contestualizza la bigenitorialità alla luce del preminente interesse dei figli, ammettendo deroghe solo quando l’applicazione rigida del principio sarebbe contraria alla tutela del bambino.
QUALI SONO LE FORME
La violenza domestica si esplica in varie forme:
– fisica (schiaffi, pugni, calci, spinte, minacce o uso di armi, tentativi di strangolamento; rappresenta il 12,6%);
– psicologica (umiliazioni, controllo, isolamento, minacce; rappresenta il 17,9%);
– sessuale (molestie, atti gravemente lesivi, stupro; rappresenta il 23,4%);
–economica (controllo del denaro, divieto di lavorare, dipendenza economica forzata; rappresenta il 6,6%).
FATTORI IDENTIFICATIVI DELLA VIOLENZA DOMESTICA
Per parlare di violenza occorrono tre fattori:
– l’intenzionalità, ovvero l’azione o la minaccia che non è incidentale, ma parte dalla volontà o dall’intenzione di danneggiare, ferire o umiliare o controllare la vittima. Ad esempio: l’abuso verbale mira ad offendere o umiliare;
– la forza, ovvero la forma di violenza può essere fisica (es. percosse), psicologica, (es. isolamento, controllo, umiliazioni), verbale (es. minacce, insulti). La forza, fisica o verbale che sia, ha il fine di controllare, predominare l’altro;
– l’eccesso, ovvero l’uso della forza supera un limite, causando un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o anche alla sua libertà.
LA DISCIPLINA DELLA VIOLENZA DOMESTICA NEL NOSTRO ORDINAMENTO
Giuridicamente la sua manifestazione costituisce violazione di beni fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, quali:
– il diritto alla salute (art. 32 Cost.), ovvero il diritto a non subire danni al proprio corpo o alla propria psiche; mina alla base la garanzia, dunque, della salute fisica o psicologica della persona;
– il diritto alla libertà (art.13 Cost.), ovvero il diritto a non avere ostacoli nel realizzare scelte individuali e relazionali ad esplicazione della propria personalità. Il Codice penale punisce i maltrattamenti contro i familiari (art.572 cp. ) e gli atti persecutori (art.612 bis cp.), come lo stalking e gli abusi.
QUADRO STORICO NORMATIVO
- Prima della riforma CARTABIA
La violenza domestica era disciplinata da leggi preesistenti alla riforma Cartabia, come la L. n.69/2019 (Codice Rosso),[3] che garantiva il rafforzamento della tutela per le vittime con procedure più rapide e misure urgenti di protezione. L’obiettivo principale era di accelerare le procedure e garantire maggiore protezione per le vittime di violenza attraverso misure cautelari, come il divieto di avvicinamento alla vittima ed una maggiore tutela dei minori.
- Processo civile
Nel processo civile la violenza domestica era principalmente affrontata in sede di separazione, dove il giudice doveva accertare il nesso di causalità tra la violenza e la crisi coniugale, in quanto le condotte violente erano causa di addebito. Tuttavia, il coniuge, che denunciava gli atti violenti, doveva provare che la crisi coniugale era scaturita dagli abusi subìti; l’altro coniuge, il presunto autore della violenza, invece, aveva l’onere di dimostrare che non vi era alcun nesso di causalità tra l’episodio violento e una crisi coniugale già preesistente.
Dal punto di vista legislativo le cause di separazione per conflittualità caratteriale e quelle connotate da situazioni di violenza domestica presentavano lo stesso quadro normativo. Al fine di garantire maggiore tutela alle vittime di violenza domestica vennero introdotti nel quadro normativo gli ordini di protezione (artt. 342 bis e 342 ter c.c.).[4]
L’art. 342 bis, abrogato dall’art.1, comma 1 del D.lgs. 31 ottobre 2024 n.164, prevedeva la possibilità che il giudice civile adottasse dei provvedimenti riguardanti gli ordini di protezione quando il coniuge o il convivente subiva grave pregiudizio fisico o psicologico da parte dell’abusante tanto da lederne l’integrità fisica, morale o la propria libertà. In questi casi era possibile adottare provvedimenti provvisori ed urgenti per la tutela delle vittime contro gli abusi familiari che, diversamente sarebbero restati nell’ombra.
L’art 342 bis c.c. stabiliva i presupposti per l’applicazione del provvedimento di protezione:
- la condotta del coniuge doveva arrecare grave pregiudizio all’integrità fisica e morale ovvero alla libertà della vittima;
- la nozione di “abuso familiare” era ampliata ed includeva qualsiasi atto di violenza domestica anche se non necessariamente si configurasse come reato. Poteva essere sufficiente un episodio isolato, purché tale da compromettere gravemente l’integrità fisica o morale o la libertà della vittima.
L’art. 342 ter c.c. disciplinava il contenuto del provvedimento cautelare di cui all’art. 342 bis c.c. disponendo:
- la cessazione della condotta all’autore/autrice dell’abuso che risultasse essere pregiudizievole per l’integrità fisica e morale ovvero della libertà della vittima;
- l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge che aveva tenuto la condotta pregiudizievole;
- il divieto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o dagli altri conviventi, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine dell’istante o a quello di altri prossimi congiunti o in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non dovesse frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;
– l’intervento dei servizi sociali del territorio o di associazioni che avessero come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne, minori o altri individui vittime di abusi o maltrattamenti;
– il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di protezione, rimanessero privi di mezzi adeguati, fissando termini e modalità di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma fosse versata all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
b. Limiti operativi
Se la finalità giuridica dell’ordine di protezione era di intervenire con celerità di tempi per allontanare l’autore degli abusi dalla casa familiare o di impedirne il suo avvicinamento, purtroppo nella prassi esso perdeva di efficacia per la scarsa attuazione e le lunghe istruttorie che mettevano a duro rischio la vittima da successivi maltrattamenti familiari.
Le stesse autorità, chiamate a tutelare la vittima della violenza, sottovalutavano la gravità dell’abuso e lo riducevano ad un semplice caso di conflittualità tra coniugi, non adottando le necessarie misure di protezione ad impedire possibili condizionamenti e reiterazioni di
violenza domestica. Bisognava potenziare la formazione e specializzazione delle autorità coinvolte per meglio fronteggiare le diverse forme di violenza, rafforzare la difesa di diritti fondamentali come il diritto alla vita e alla sicurezza fisica con l’adozione di adeguate misure preventive a difesa delle vittime.
- Il Rapporto GREVIO
L’esigenza di una disciplina più incisiva venne enfatizzata il 13 Gennaio 2020 con la pubblicazione del primo rapporto sull’Italia da parte del GREVIO[5] sullo stato di applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa ( la Convenzione di Istanbul ) per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il GREVIO, disciplinato dagli artt. 66 e ss. della Convenzione stessa, organo indipendente, composto da un minimo di dieci ed un massimo di quindici rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione, esperti in tema di diritti umani, parità di sessi e violenza contro le donne, ha monitorato l’attuazione delle previsioni della Convenzione di Istanbul all’interno dei Paesi firmatari e fornito loro raccomandazioni per rendere la normativa nazionale e la prassi applicativa sempre più in linea con gli obiettivi Europei. Il rapporto del Grevio per l’Italia era molto allarmante, in particolare per il fenomeno della vittimizzazione secondaria:[6] pur in presenza di adeguati strumenti legislativi, nella prassi applicativa non si tutelava la donna che, dopo aver denunciato il suo aggressore per le violenze subìte, era sottoposta ulteriormente a nuovi traumi e sofferenze per le risposte superficiali o insensibili delle istituzioni.
Tutto ciò rendeva difficoltosa la fuoriuscita della vittima dalla spirale della violenza. In merito ai procedimenti civili, il rapporto denunciava l’impreparazione dei Tribunali italiani ad adottare provvedimenti per la tutela contro gli abusi domestici: in molti casi si preferiva l’affidamento condiviso dei figli minori e si chiedeva alla donna, vittima di atti violenti, di trovare accordi con il marito abusante, trascurando, invece,i rischi reali ed immediati di violenza post-separazione.
Spesso le madri non denunciavano gli abusi subìti perché spaventate dalla possibilità di perdere i propri figli; in altri casi le violenze erano trattate così superficialmente dai consulenti tecnici d’ufficio da dubitare della veridicità dei fatti denunciati.
L’obiettivo primario di un nuovo intervento legislativo era:
–potenziare la formazione delle autorità per meglio fronteggiare le diverse forme di violenza;
– rafforzare la difesa di diritti fondamentali come il diritto alla vita e alla sicurezza fisica con l’adozione di adeguate misure preventive a difesa delle vittime di violenza;
–promuovere progetti formativi sulla violenza di genere che aiutassero i giuristi italiani a comprendere meglio il fenomeno sociale e a cogliere i numerosi stereotipi presenti nella società;
–potenziare i rapporti con le organizzazioni presenti sul territorio sostenitrici di donne vittime di violenza;
–migliorare la comunicazione tra le diverse autorità statali che, a vario titolo, erano impegnate alla risoluzione dei diversi casi di abusi e maltrattamenti.
2. la Riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha abrogato l’art. 342 bis c.c. e l’intero titolo IX bis del Codice Civile relativo agli ordini di protezione contro la violenza domestica, sostituito dal Decreto Legislativo
31 ottobre 2024 n.164. La disciplina è ora confluita nel Codice di procedura civile per meglio semplificare tutto il quadro normativo: i contenuti degli artt. 342 bis e 342 ter del Codice civile, che disciplinavano gli ordini di protezione contro la violenza domestica, sono veicolati negli artt. 473 bis. 40-473 bis.46 c.p.c.[7]
L’End State (obiettivo finale) è “attribuire ai giudici strumenti più rapidi ed efficaci per tutelare le vittime di violenza domestica dando una corsia preferenziale a quei procedimenti con allegazioni di abusi familiari o violenza domestica/di genere”, stabilendo l’ambito di applicazione (art.473-bis. 40) e prevedendo misure di tutela rafforzata per la vittima o il minore, come l’ascolto del minore (art. 473-bis 4), l’intervento dei servizi sociali, la protezione della persona e la possibilità di ordini di protezione speciali (art. 473-bis.46).
Non occorre più una specifica denuncia della vittima per far cessare gli abusi e le violenze; è sufficiente che nell’atto introduttivo di un procedimento di separazione si accenni ad atti violenti di genere o ad abusi in ambito domestico per dare avvio ad un rapido accertamento dei fatti. Se dopo un’istruzione sommaria, il giudice ritiene fondate le accuse di violenza domestica, adotta misure immediate per la protezione dei più vulnerabili. Questa circostanza permette di superare la ritrosia delle vittime a denunciare gli atti di abuso subìti a causa di eventuali minacce che verrebbero loro rivolte o per un loro riserbo caratteriale o semplicemente perché nella loro solitudine si farebbero carico delle violenze subite attribuendosi colpe che non hanno.
Ai sensi dell’art.473 bis 42 comma secondo c.p.c., al giudice è affidato il compito di tutelare la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e garantire la sicurezza. La norma non specifica i modi e gli strumenti per tutelare la vittima; tuttavia, una modalità suggerita è di evitare la presenza contemporanea delle parti in aula o di secretizzare l’indirizzo della nuova dimora della vittima se è stata collocata in una struttura protetta o di non diffondere il nome di testimoni. Non è possibile dare inizio ad un percorso di mediazione familiare laddove vi siano allegazioni di violenza in un procedimento di separazione o di divorzio o quando vi siano condanne o procedimenti penali per abusi. È poi previsto l’ascolto del minore, salvo i casi in cui sia stato già ascoltato in un altro procedimento e le dichiarazioni siano sufficienti ed esaustive o abbia espresso la volontà di non essere ascoltato. La finalità è di tutelare il diritto del minore ad essere ascoltato e di considerare le sue esigenze affettive nelle decisioni che lo riguardano.
EFFETTI DELLA RIFORMA CARTABIA
Sotto il profilo dell’assetto strategico – normativo generale la riforma Cartabia ha completamente innovato il procedimento giudiziario sulle questioni familiari con una normativa che introduce un unico rito per le cause di separazione, divorzio, affidamento dei figli. Infatti in passato, la vittima di violenza domestica era spesso coinvolta in più procedimenti separati tra loro:
– penale per la denuncia,
– civile per la separazione,
– e al Tribunale per i minorenni per l’affidamento dei figli, con scarso coordinamento tra loro.
Essa ha colmato le lacunosità della procedura giudiziaria, adeguandosi alle richieste della direttiva Europea n. 1385/2024 di elevare la lotta contro la violenza domestica a “priorità assoluta in modalità operativa”. Il legislatore italiano ha garantito un migliore coordinamento tra le autorità giudiziarie coinvolte con la previsione di un unico iter processuale per discutere sinergicamente i diversi aspetti di una stessa questione familiare e, in presenza di casi di violenza domestica, ha riconosciuto al giudice civile poteri speciali per adottare tempestivamente provvedimenti urgenti cautelari a difesa della vittima e degli eventuali minori coinvolti[8]: udienze protette, ascolto dei minori in luoghi tutelati ed, in caso di grave pregiudizio all’integrità fisica, morale o alla libertà di un convivente, provvedimenti cautelari di protezione (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento o di contatto tramite telefono, e-mail, social media).
La Riforma garantisce:
- velocità procedurale, con tempi più brevi e procedure rapide e snelle per l’adozione di provvedimenti a rafforzamento della tutela della vittima;
- tempestività, con provvedimenti giudiziari immediati e fissazione dell’udienza di comparizione entro 15 giorni;
- durata massima, la durata massima dell’ordine di protezione è di un anno, ma è prorogabile per gravi motivi, su istanza della parte interessata o del PM in presenza di figli minori;
- tutela rafforzata, con maggiore rilevanza alla violenza nelle controversie familiari, anche per quelle occasionali e non inquadrabili in una fattispecie di reato, ma lesive dell’integrità fisica o morale o della libertà della vittima;
- superamento degli stereotipi, la riforma ha superato l’idea che la violenza ed il rapporto affettivo siano separati e che la violenza cessi con la fine della relazione.
La Riforma Cartabia ha dato una risposta pronta ed immediata ai comportamenti violenti in ambito domestico con misure coercitive limitative della libertà personale, come l’arresto obbligatorio in flagranza per chi viola gli ordini di protezione di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Le tutele previste per i casi di “Codice Rosso”, quali corsie preferenziali e procedura accelerata, sono state estese a nuovi casi: ora le vittime di tentato omicidio, collegato ad un episodio di violenza domestica, beneficiano delle stesse protezioni e procedimenti rapidi e tempestivi previsti per le vittime di reato di violenza e/o di genere consumato.
ANALISI DELLA NORMATIVA SULLA VIOLENZA DOMESTICA IN AMBITO EUROPEO
Il Parlamento Europeo e le altre istituzioni UE hanno promosso un coordinamento delle normative contro la violenza domestica e di genere, adottando uno strumento giuridico vincolante: la direttiva 2024/1385 che stabilisce norme comuni per prevenire e combattere tali forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovranno uniformare la propria legislazione interna entro giugno 2027. La direttiva nasce dall’esigenza di colmare un vuoto normativo a livello europeo; in precedenza esistevano solo strumenti per tutelare i diritti delle vittime di violenza. Essa obbliga i vari Stati membri ad inquadrare nuove condotte abusanti come reati penali (mutilazioni genitali femminili, revenge-porn, matrimonio forzato, stalking e molestie on line, istigazione all’odio o alla violenza on line basata sul sesso) e a stabilire pene efficaci e circostanze aggravanti comuni, giurisdizione e termini di prescrizione adeguati.
Dal punto di vista di protezione, la direttiva impone agli Stati membri di garantire alle vittime un accesso più celere alla giustizia e misure di tutela più immediate.
Sono richiesti/richieste:
– canali più semplificati ed agevoli per le denunce di atti di violenza e l’obbligo per l’autorità giudiziaria di valutare con prontezza il rischio per la vittima denunciante, emanando ordini di protezione prima del processo;
– interventi statali per garantire una rete di sostegno specializzata alla protezione fisica e psicologica delle vittime di violenza domestica, ad esempio:
– la costituzione di una linea telefonica nei vari Stati membri,
– l’insediamento e/o il potenziamento di centri di accoglienza o di rifugio per dare assistenza medica, psicologica e legale immediata alle vittime,
– campagne di sensibilizzazione ed educativa per combattere preconcetti di genere ed evitare gravi conseguenze;
– interventi di formazione specialistica delle forze dell’ordine e dei magistrati: ciò costituisce un obiettivo vincolante per la prevenzione e la lotta ai fenomeni di violenza domestica e di genere;
– attività di collaborazione e cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea per meglio armonizzare la legislazione nazionale con quella degli altri Stati Europei.
QUADRO NORMATIVO CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA IN FRANCIA E INGHILTERRA.
Anche l’Inghilterra ha adottato nuovi strumenti per rafforzare la lotta contro la violenza domestica, avvalendosi di servizi sociali, come la National Domestic Abuse Helpline la Victim Support line, che offrono un intervento immediato per le vittime di abusi domestici e di genere. La polizia interviene con arresti e ordini restrittivi anche su segnalazione di terzi e la legge “Domestic abuse act” del 2021[9]ha inquadrato nuove condotte di violenza come fattispecie di reato, al fine di potenziare la tutela delle vittime di abusi domestici. Sono stati istituite delle linee telefoniche in caso di grave pericolo, come il 999, o per un supporto privato[10], la polizia può intervenire immediatamente per proteggere la vittima con ordini di allontanamento o divieto di avvicinamento e la denuncia può essere sporta anche da un vicino di casa e non necessariamente dalla vittima. La polizia può arrestare il presunto aggressore ed il processo è instaurato anche se la vittima ritira la denuncia. Ultimamente il panorama giuridico della violenza sessuale nel Regno Unito sta attraversando grandi trasformazioni. Il 2 dicembre 2025 il governo britannico ha annunciato riforme nei processi per stupro, con la finalità di proteggere la vittima dall’accusa di “ serial liar”: la difesa non avrà più la possibilità di utilizzare in aula precedenti denunce di abusi sessuali, anche archiviate o ritenute infondate, per dipingere la persona offesa come inaffidabile, bugiarda, davanti alla giuria. La riforma permette di:
- incoraggiare la vittime alla denuncia senza intimorirsi;
- ridurre i timori, le paure e le ansie durante i processi per stupro;
- evitare che il dibattimento in aula diventi un’indagine sul passato della vittima;
- concentrare l’attenzione del dibattimento su prove pertinenti ed attuali.
In Francia, come in Italia, si contrasta la violenza domestica con la promulgazione di leggi specifiche, come quella del 2010 sulla violenza delle donne, con la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa e con l’istituzione di numeri d’emergenza per la denuncia di atti di violenza. Si sta migliorando la formazione personale delle forze dell’ordine, della magistratura e del corpo socio sanitario a tutela delle vittime di violenza, nonché linee telefoniche di emergenza per le donne e i bambini in pericolo, e le vittime di reato. Il 29 ottobre 2025 il Senato francese ha approvato una nuova definizione del reato di stupro (art.222-22) “fondata sull’assenza del consenso”[11]: è un grande evento storico nella lotta contro la violenza domestica che afferma la cultura del consenso per prevenire e contrastare la violenza sessuale e migliorare l’accesso alla giustizia. Dopo il caso Pélicot, (la donna che ha testimoniato contro 51 uomini imputati di averla violentata in stato d’incoscienza con la complicità dell’ex marito), la Francia adotta una definizione di stupro basata sul NON consenso, in linea con gli standard europei. Il principio del consenso è fondamentale per non configurare l’atto sessuale nella fattispecie del reato di stupro. Lo stupro è qualsiasi atto sessuale non consensuale: il consenso deve essere esplicito, revocabile, libero, informato e specifico; il silenzio o l’assenza di reazione non sono manifestazioni di volontà all’atto sessuale. E’una grande svolta perchè si riconosce che l’assenza di un “SI’” sia sufficiente per configurare lo stupro e supera la prassi giudiziaria che spesso metteva in discussione il comportamento o il passato della vittima. Altri 16 stati membri dell’Unione Europea hanno già introdotto nella loro normativa una definizione di stupro fondata sul consenso, perfettamente allineata con la legge internazionale sui diritti umani. In sintesi, il concetto è che un atto sessuale è lecito.
Sotto il profilo dell’aggiornamento tecnico, In Italia il 25 novembre 2025 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2528 approvato all’unanimità in Senato e convertito definitivamente in legge (L. n. 181/25). Per la prima volta è tipizzato il reato di femminicidio (art. 577 – bis L. n. 181/25), punendo con l’ergastolo l’omicidio di una donna commesso per motivi di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o possesso, o per il rifiuto di un rapporto affettivo o per l’affermazione della sua libertà personale. Per la prima volta si introduce nel Codice penale la parola ”donne” in relazione ad una specifica forma di violenza. È un grande contributo normativo, perché inquadra nuovi reati, rafforza le misure cautelari, introduce nuove aggravanti, obbliga a maggiore informazione.
La legge n.181/2025 ha, altresì, modificato l’art. 609 – bis c.p. che tipizzza il reato di violenza sessuale. Il nuovo quadro normativo introduce il principio del consenso libero, attuale ed esplicito:
– consenso libero: non coercitivo, autodeterminato;
- consenso attuale: costante e persistente per tutta la durata dell’atto sessuale e revocabile in ogni momento;
- esplicito: manifesto, esternato, espresso;
- volontario: libero da minacce e costrizione.
L’art. 609 bis cp., dunque, è stato riscritto per punire chiunque commetta atti di violenza sessuale senza il consenso libero ed attuale della persona offesa, rendendo preminente il principio ” yes means yes”: ogni atto sessuale è lecito solo se accompagnato dal consenso esplicito, libero, attuale e volontario, valido per tutta la durata dell’atto, non manipolato e privo di coercizione.
La nuova normativa esprime grande sensibilizzazione verso le vittime di violenza, perché l’abbandono e la solitudine di queste ultime si supera solo garantendo maggiori opportunità, emancipazione e autodeterminazione. Essa rappresenta una riforma di grande importanza storica nel sistema penale italiano, introducendo il reato autonomo di femminicidio e dando un pieno riconoscimento giuridico alla violenza contro le donne. La nuove figura di reato non punisce solo l’uccisione di una donna, ma condanna il movente misogino: odio, controllo, possesso, discriminazione, prevaricazione che si inquadrano in un contesto di disparità. L’ergastolo, come pena ordinaria, conferma la gravità dell’offesa non solo verso la persona, ma verso l’intera collettività.
CONSIDERAZIONI FINALI
La violenza domestica non è solo un reato, ma una ferita profonda che coinvolge e sconvolge la vita privata, sociale ed emotiva di chi la subisce. In molte situazioni di violenza domestica sono presenti figli che assistono; l’ISTAT considera la violenza domestica assistita una forma di violenza domestica indiretta con effetti psicologici gravi e duraturi. Il report del Ministero dell’Interno ci illustra un decremento del 20% dei delitti commessi in ambito familiare. Tale calo attesta che gli interventi legislativi stanno dando alcuni effetti, ma non bisogna fermarsi, perché è ancora alto il numero delle vittime uccise in ambito domestico per mano dei loro partner e riguarda soprattutto donne coinvolte in relazioni sbagliate, malate o distorte. Oggi solo il 10% delle donne che subiscono violenza denuncia alle forze dell’ordine, ma la maggioranza tace o non chiede aiuto a nessuno. Il contesto domestico resta il luogo più pericoloso per una donna. La finalità della L. n. 181/25 è di rafforzare ulteriormente la tutela delle vittime, ampliando i diritti processuali, promuovendo iniziative preventive e formative, garantendo più indipendenza economica e sicurezza fisica. Occorre “un’educazione al rispetto” che parta dalla scuola e da tutti gli ambienti educativi per liberare le nostre coscienze da stereotipi e squilibri profondi. La violenza domestica, in tutte le sue tipologie, fisica, psicologica, sessuale ed economica, è una grave violazione dei diritti umani. Affrontarla con tempestività, conoscere i propri diritti e le misure di tutela previste dal legislatore, consente di intervenire con più celerità per interrompere il ciclo di abusi ed avviare le misure di protezione e giustizia.
[1] www.istat.it – sezione “il numero delle vittime e le forme di violenza”.
[2] La bigenitorialità è il diritto fondamentale del minore sancito dall’art. 337 – ter c.c. di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche dopo la separazione o il divorzio, garantendo ad entrambi pari dignità e coinvolgimento nella crescita ed educazione dei figli.
[3] La legge n. 69/2019 ha introdotto il cosiddetto “Codice Rosso”, di contrasto alla violenza domestica e di genere per assicurare una maggiore tutela della donna e delle vittime di violenza domestica, garantendo accelerazione delle procedure giudiziarie ed inasprimento delle pene. Sono stati introdotti nuovi reati, come il revenge porn, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso (art. 612- ter c.p.), deformazione dell’aspetto, lesioni permanenti al volto che deturpano l’aspetto della vittima (art. 583 – quinquies c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.).
[4] Gli articoli 342 bis e 342 ter del Codice civile sono stati introdotti con la legge N. 154 del 4 aprile 2001 che ha istituito gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Successivamente la materia è stata trasposta nel Codice di procedura Civile e le disposizioni sono ora presenti nel Codice di Procedura Civile, in particolare negli articoli 473 bis. 40-473 bis.46 c.p.c.
[5] GREVIO: Group of Expert on Action Against Violence Against Women and Domestic Violence. Questo gruppo fu istituito dal Consiglio d’Europa per monitorare il grado di adeguamento dei Paesi Europei ai princìpi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro gli atti violenti nei confronti delle donne e la violenza domestica.
[6] La vittimizzazione secondaria è la sofferenza aggiuntiva che una vittima subisce dopo un atto criminale, a causa delle risposte inadeguate, insufficienti o traumatizzanti delle istituzioni e del sistema giudiziario nell’iter di denuncia, indagini e giustizia che causano ulteriore dolore, giudizi negativi e colpevolizzazione.
[7] La Riforma Cartabia ha espressamente stabilito che il Presidente del Tribunale o il giudice da lui delegato, in caso di pregiudizio imminente, possa emettere, inaudita altera parte, provvedimenti urgenti nell’interesse dei figli e delle parti.
[8] Se in una causa di separazione emergono accuse di maltrattamenti, il giudice civile ne tiene conto e adotta con tempestività provvedimenti di protezione urgenti, come l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge violento o la sospensione delle visite ai figli.
[9] La normativa “Domestic abuse act” del 2021 ha introdotto il reato di strangolamento non fatale ed il revengeporn (minaccia di condivisione di immagini intime).
[10] La National domestic abuse help line e la victim support line offrono una consulenza gratuita ed un sostegno morale e psicologico 24 ore su 24.
[11] Se prima la violenza sessuale era definita come un atto di penetrazione coercitivo e violento, con minaccia o sorpresa, ora è definita come qualsiasi atto sessuale non consensuale (Mondo Internazionale APS).
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- Conferenza “Migrazioni e sfide sociali”
- Convegno di Studi sul CCP – Venerdì 10 gennaio 2025 presso Aula Angelo Moscato – Palazzo di Giustizia di Gela
- Presentazione del libro “Pensieri Pandemici” di Silvio Sposito presso l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 18.00
- Riflessioni critiche su: L’Ordinamento del Regno delle due Sicilie tra storia e diritto – 1 marzo 2024 ore 15.00, Piazzetta Grande Archivio 5 Napoli
- Convegno – Il calcio: Sport, divertimento, salute, inclusione sociale. Insieme contro il bullismo

