La Cassazione n.39103/2025 mette rigidi paletti all’esimente del c.d. diritto di critica, anche politica: al bando notizie false e denigratorie.
Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli
Reati contro la persona.
Diffamazione nei confronti di un medico veterinario – La Corte chiarisce che il diritto di critica, anche politica, non può prescindere dalla veridicità del fatto storico posto a fondamento della critica stessa. Nel caso sub iudice la Suprema corte ha ritenuto che la notizia divulgata dall’imputato fosse falsa e denigratoria, diffusa con malafede e senza verificare la veridicità dei fatti, escludendo così l’applicabilità dell’esimente del diritto di critica
Cass. pen., sez. V, sent. 3 dicembre 2025,n.39103, Pres. L.Pistorelli – Rel. R. Sessa
IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza 3 marzo 2025, ha confermato la pronuncia emessa dal giudice territoriale in primo grado nei confronti del soggetto responsabile del reato previsto e punito dall’art. 595 (Diffamazione), comma 3, c.p., avente ad oggetto l’offesa all’altrui reputazione.
La condotta attribuita all’imputato è consistita nell’accusa alla persona offesa medico veterinario, portata sul social network Facebook, di aver commesso il reato ex art. 328 (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione) c.p. per non essersi recato, quale medico veterinario reperibile in servizio presso l’ A.s.p. di Trapani, in un determinato Comune successivamente ad una richiesta di intervento per la presenza di un cane randagio agonizzante per un presunto avvelenamento.
Interpone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.
IN DIRITTO
La Cassazione giudica il ricorso infondato, nel suo complesso e dichiara il primo e il secondo motivo di ricorso privi di pregio.
Sulle ragioni dell’infondatezza del primo motivo di ricorso – che lamenta il mancato riconoscimento del diritto di critica, anche politica – ed anche del secondo motivo di ricorso – che invoca l’errore di fatto su legge extra-penale – la Corte effettua un richiamo, considerato illuminante, della ricostruzione svolta dai giudici di merito, mai oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
La Corte territoriale, invero, sulla natura oggettivamente diffamatoria della materia divulgata dal l’imputato su Facebook, si è occupata della veridicità della notizia.
Il nucleo intorno, al quale ruotano le affermazioni dell’imputato, è costituito dalla rappresentazione del fatto che il medico veterinario non sarebbe intervenuto in soccorso di un cane randagio rinvenuto per strada agonizzante da presunto avvelenamento, pur essendo a ciò tenuto in per qualifica rivestita di medico veterinario dell’A.S.P., di turno quel giorno. Culpa in omittendo, dunque.
Diversamente, le conformi sentenze di primo e secondo grado risultano allineate nel loro scrutinio quando acclarano che il sanitario non era tenuto ad intervenire non essendo il Comune di in cui si trovava l’animale dotato di una struttura ambulatoriale ove poter approntare le prime cure del caso.
Su tale premessa, del tutto denigratorio deve giudicarsi l’assunto del ricorrente, dettato sul social network, secondo cui il veterinario aveva omesso di intervenire in soccorso del cane, in costanza di un suo obbligo, all’origine del decesso dell’animale, ciò che giustificava la denuncia all’autorità penale.
A fronte di tale ricostruzione, il ricorso, nel suo impianto, reitera la quaestio dell’esercizio del diritto di critica, anche politica, per essere all’epoca l’imputato il capo della segreteria nazionale di un movimento politico (Partito Animalista Europeo), e lamenta che la Corte territoriale avrebbe impropriamente inquadrato il fatto «alla luce dei più stringenti requisiti del diritto di cronaca giornalistica anziché dei più ampi parametri che governano il diritto di critica».
Ma il ricorrente trascura di considerare che «la critica», pure quella politica asperrima, ove centrata su un fatto determinato del quale sono incontestabili le esatte coordinate, «non può prescindere dalla sua veridicità…ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, Sentenza n. 7798 del 27/11 /2018, dep. 20/02 /2019, R v. 276 026 – 01; nonché sul tema, Sez. 1 , Sentenza n. 40930 del 27/09/2013, Rv. 257794 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 7715 del 04/11/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 264064 – 01)».
La Corte di appello segnala che la falsità interviene pure nell’ipotesi in cui la notizia sia stata divulgata deliberatamente solo in modo parziale e distorto.
Secondo Corte di merito, la notizia diffusa dall’imputato, di un rifiuto di atti d’ufficio ad opera del veterinario incaricato di un pubblico servizio, risaliva alla piena conoscenza che l’animale bisognoso di assistenza era stato soccorso e che non era addebitabile alcuna omissione o ritardo al veterinario di turno.
Rebus sic stantibus, né l ’invocata esimente del diritto di critica politica, anche putativa, sottostante al ruolo di impegno politico dell’ imputato nella qualità di esponente del partito animalista, né tanto meno l’errore su legge extra-penale inserito solo con il ricorso, appaiono conferenti, «in quanto il fatto è stato dolosamente riportato in termini distorti e quindi non veritieri, né comunque risulta formulata…alcuna censura in ordine alla omessa valutazione di allegazioni difensive dimostrative dell’assolvimento dell’onere di verifica della veridicità della no tizia (evidentemente non assolto)».
La verifica della veridicità della notizia sarebbe stato un accertamento esperibile da parte dell’imputato. Neppure trova posto l’esimente putativa.
D’altra parte, argomentano i giudici dell’appello, l’imputato, esperto in materia di tutela degli animali e delle regole amministrative del settore, era conscio che la persona offesa non fosse tenuta ad intervenire per soccorrere l’animale ferito. Evidente, la malafede dell’imputato, il cui, vero, obiettivo era quello « di offendere l’onore e la reputazione del veterinario mediante la pubblicazione di notizie false e tendenziose. E, quanto all’esimente del diritto di critica dal punto di vista putativo non ha mancato di osservare, la Corte di appello, che l’imputato nulla ha detto al riguardo, aggiungendo che sulla base delle sue conoscenze settoriali non può ritenersi che le notizie diffuse dallo stesso siano state comunicate in buona fede, così restando insuperabile il dato della pubblicazione di valutazioni gravemente lesive dell’onore e della reputazione professionale del dottor il quale non era in alcun modo tenuto ad intervenire per soccorrere l’animale in difficoltà».
In ordine, poi, al motivo che lamenta il mancato riconoscimento dell’estremo della particolare tenuità del fatto in base all’art. 131-bis c.p., non risulta dedotto in sede d’appello e di contro i giudici di merito hanno sottolineato in più punti la gravità della condotta, ritenuta implicitamente non affatto tenue.
Per quanto precede, «deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc . pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/11/2025».
- 2 (la giurisprudenza)-
Dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 agosto 2025, n. 29859 emerge che costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale.
Il caso era quello di un uomo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 595, comma 3, c.p., per avere inviato al Sindaco e ad altri enti pubblici ed ai cittadini del Comune, due lettere ed una e-mail con le quali si accusava il Sindaco e l’amministrazione comunale di sistematiche violazioni di norme, irregolarità e comportamenti omissivi o reticenti in relazione alla mancata approvazione della proposta planivolumetrica di un’area.
Con l’interposto ricorso per cassazione l’imputato censurava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del diritto di critica, ex art. 51 c.p., avendo omesso il giudice di merito di valutare il requisito della verità putativa, che sussiste quando l’accusatore sia fermamente convinto della veridicità dei fatti che afferma.
Rappresenta ius receptum l’orientamento della giurisprudenza di legittimità: il diritto di critica, quale manifestazione della libertà di pensiero garantita dall’art. 21 Cost., può assumere efficacia scriminante quando sia esercitato nel rispetto dei limiti della verità (anche putativa), della continenza espressiva e della pertinenza rispetto ad un interesse pubblico socialmente rilevante. Sull’ l’esimente putativa di cui all’art. 51 c.p., v. Cass. Pen., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 21145).
Nel caso sub iudice, le comunicazioni inviate dall’imputato, consistenti il lettere e in una e-mail indirizzate a diverse pubbliche autorità, erano articolate, circostanziate e corredate da documentazione allegata; le espressioni ritenute diffamatorie non apparivano gratuite, bensì necessarie e funzionali alla costruzione del giudizio critico, inserendosi in un contesto di legittima sollecitazione istituzionale, finalizzata alla rappresentazione di presunte irregolarità amministrative ed alla richiesta di chiarimenti da parte della pubblica amministrazione che non aveva fornito alcun riscontro.
Di conseguenza, le modalità con cui l’imputato aveva manifestato le proprie doglianze, insieme al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, impongono un ulteriore approfondimento da parte del giudice di merito, volto a verificare la sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 c.p., anche nella sua forma putativa, non essendo stata fornita alcuna motivazione sul punto da parte della Corte territoriale.
Cassazione penale Sez. V sentenza n. 37785 del 20 novembre 2025. L’imputato era stato condannato per diffamazione aggravata per aver pubblicato su Facebook una frase offensiva nei confronti di un politico locale, utilizzando il termine “ malandrino ” in un contesto di critica alle attività istituzionali comunali. La Corte d’appello aveva confermato la condanna. L’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando violazioni processuali sui termini di impugnazione e vizi di motivazione sulla valutazione del contesto comunicativo e della portata diffamatoria delle espressioni utilizzate.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
In tema, v. Cass. pen, Sez. V, 1 luglio 2025, sentenza n. 24274.
Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 7990/2025, udienza del 14 febbraio 2025, ha ribadito che il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi.
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