I CONFINI DELLA RESPONSABILITA’GENITORIALE: PANORAMA INTERNAZIONALE /EUROPEO E NAZIONALE. CASO SPECIFICO: LA FAMIGLIA DEL BOSCO
Autore: Avv. Maria Teresa Mazza
ABSTRACT
Un proverbio africano dice che per crescere un bambino occorre il sostegno di un villaggio intero. Nell’odierna società civile è ormai riconosciuto che sul genitore ricadano gran parte delle responsabilità emotive, educative e di crescita psico-fisica di un bambino. Le sfide insite nella genitorialità coinvolgono diversi raggi d’azione: il rapporto con il partner, i legami affettivi con le famiglie d’origine, le amicizie, l’equilibrio famiglia-lavoro, il bisogno di avere tempo per sé, la gestione delle innumerevoli incombenze quotidiane.
Già nel 1924 la Convenzione di Ginevra, redatta da Eglantyne Jebb, riconosceva ai minori il diritto a cure, educazione ed assistenza. Pur non essendo un atto giuridicamente vincolante per i Paesi firmatari, gettava tuttavia le fondamenta per la successiva Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, il cui fine era di sensibilizzare i Paesi partecipanti a promuovere uno sviluppo sano ed armonioso del bambino in ogni ambito della sua vita. Successivamente la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 sancirà i diritti dei minori come diritti umani universali. La Convenzione dell’Aja del 1996, ratificata dai Paesi dell’Unione Europea, ed il Regolamento dell’Unione Europea 2019/1111mireranno poi a rafforzare ed assicurare la protezione dei minori lungo la linea tracciata dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite.
Negli studi costituzionalistici del nostro sistema normativo l’attenzione per i diritti del minore è risalente e molto significativa: egli è soggetto di diritti, parte integrante di una comunità, quale la famiglia, la scuola, in cui esplica e sviluppa la propria personalità. Alla luce di ciò, la Riforma del diritto di famiglia del 1975 permetterà il passaggio da una famiglia autoritaria e gerarchizzata con preminenza del marito sulla moglie e del padre sui figli, ad una famiglia in cui verranno eliminate disparità nelle posizioni giuridiche dei coniugi e formalizzata l’equiparazione dei figli: sarà riconosciuta ai figli naturali pari diritti di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli nati nel matrimonio. Con la successiva normativa (L. n. 219/2012) verrà introdotto lo status unico di figlio; si riconosce ad entrambi i genitori la responsabilità ad educare, istruire e mantenere i figli e si rafforza la tutela degli interessi del minore.
La Riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022) consentirà un ulteriore rafforzamento della tutela dei minori con l’introduzione di un piano genitoriale per i figli nei procedimenti di separazione e divorzio e la possibilità del giudice di ascoltarlo se ha compiuto i dodici anni o, se di età inferiore, che abbia capacità di discernimento.
L’articolo esamina come case study la cosiddetta “famiglia del bosco”; una vicenda diventata mediatica e di interesse istituzionale quando nel novembre 2025, i servizi sociali e la magistratura minorile sono intervenuti per allontanare tre minori dalla famiglia d’origine, in quanto le condizioni di vita nell’abitazione familiare non garantivano ai bambini i requisiti minimi per una crescita sana ed uno sviluppo socio – emotivo. Il provvedimento sospensivo della responsabilità genitoriale adottato dal Tribunale per i Minorenni di Chieti offre lo spunto per esaminare il delicato tema del bilanciamento tra il diritto dei genitori di adottare liberamente scelte di vita familiare ed il dovere di tutelare gli interessi del minore.
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Un proverbio africano dice che per crescere un bambino occorre il sostegno di un villaggio intero. Nell’odierna società civile è ormai riconosciuto che sul genitore ricadano gran parte delle responsabilità emotive, educative e di crescita psico-fisica di un bambino.
Le sfide insite nella genitorialità coinvolgono diversi raggi d’azione:
- il rapporto con il partner,
- i legami affettivi con le famiglie d’origine,
- la rimodulazione delle amicizie,
- l’equilibrio famiglia – lavoro,
- il bisogno di tempo per sé stessi,
- la gestione delle innumerevoli incombenze quotidiane.
Trattasi di una problematica che ha lineamenti normativi sia in ambito internazionale/europeo sia in quello nazionale.
- FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI/EUROPEE
- Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
I diritti del fanciullo prendono forma già durante il XX secolo, ma uno dei primi documenti ufficiali adottato nel settembre del 1924 dalla Società delle Nazioni fu la “Dichiarazione sui diritti del bambino”, meglio nota come Convenzione di Ginevra.[1]
Redatta da Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children, riconosceva per la prima volta ai bambini il diritto alle cure, all’educazione ed assistenza, indipendentemente dalla razza o dalla nazionalità.
Pur non essendo un atto giuridicamente vincolante per i Paesi firmatari, gettava tuttavia le fondamenta per la successiva Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959,documento adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che elencava i dieci principi fondamentali per la protezione ed il benessere del bambino.[2]
Essa segnava il passaggio da una visione passiva ad una attiva dei diritti dell’infanzia a garanzia di maggiori cure, protezione, educazione e sviluppo sano per ogni bambino.
Il fine della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo era:
“sensibilizzare i Paesi partecipanti a tutelare maggiormente i diritti dei minori e promuovere uno sviluppo sano ed armonioso in ogni ambito della loro vita”:
- famiglia,
- scuola,
- salute,
- protezione contro ogni abuso e sfruttamento.
Essa ha successivamente ispirato la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York (data in cui ogni anno ricorre la Giornata internazionale dei diritti sui bambini).
(L’Italia vi ha aderito con la L. n. 176 del 27 maggio 1991).
Con i suoi 54 articoli la Carta riconosce a tutti i minori il diritto ad un mondo che li rispetti e li protegga, sancendo i diritti dei minori come Diritti Umani Universali, riconosciuti in modo globale ed obbligatori per i Paesi firmatari.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e adolescenza è suddivisa in tre sezioni:
- artt. 1 – 41: i diritti dei minori: in questa sezione sono definiti i diritti dei bambini e adolescenti, come il diritto alla vita, all’identità, all’istruzione, alla salute, alla protezione contro gli abusi e lo sfruttamento, il diritto alla libertà di espressione e di partecipazione. I diritti più rilevanti sono suddivisi per aree tematiche specifiche, quali:
- sopravvivenza, come il diritto alla vita e alla conduzione di un’esistenza adeguata;
- sviluppo, come il diritto all’istruzione ed al gioco;
- protezione, con il diniego assoluto di abusi, sfruttamento e lavoro minorile;
- partecipazione,che garantisce ai minori il diritto di partecipazione alle decisioni che li riguardano e l’espressione delle proprie opinioni;
- artt. 42 – 45:sono articoli di monitoraggio e di attuazione della Convenzione.
È compito degli Stati firmatari adottare tutte le misure legislative, amministrative e sociali per la divulgazione ed applicazione della Convenzione tra adulti e minori.
L’art.44 prevede che ogni Stato presenti periodicamente dei rapporti al Comitato sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite a garanzia dell’osservanza della Convenzione. Tale organo è altresì preposto ad adottare delle raccomandazioni per gli Stati, al fine di migliorare l’applicazione della Convenzione dell’ONU a tutela dei diritti del minore;
- artt. 46 – 54: in questa sezione sono disciplinati gli aspetti burocratici ed amministrativi, come la possibilità di apportare modifiche alla Convenzione o le modalità di recesso dalla stessa.
- Principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e adolescenza enuncia quattro principi fondamentali che fungono da linee guida per le scelte politiche e di azione degli Stati sulla tutela dei minori:
–non discriminazione: i minori devono essere trattati in modo equo, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizioni sociali ed economiche;
- superiore interesse del minore: in tutte le decisioni riguardanti i minori, il benessere e i loro interessi devono avere priorità assoluta;
- diritto alla vita alla sopravvivenza ed allo sviluppo: ogni minore ha diritto di vivere e svilupparsi in modo sano e sicuro in tutti i profili esistenziali, fisico e psicologico, emotivo ed educativo, morale e sociale;
- ascolto delle opinioni del minore: ogni minore,che abbia capacità di discernimento, ha diritto di essere ascoltato su questioni che lo vedono protagonista e di esprimere liberamente le proprie opinioni.
- I dieci Diritti fondamentali del Minore
I dieci diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono:
- diritto alla vita e allo sviluppo: il minore ha il diritto di crescere in un ambiente sano e sicuro per un adeguato benessere psico – fisico, morale e sociale;
- diritto al nome e alla nazionalità: il minore ha diritto ad una propria identità fin dalla nascita;
- diritto alla salute: il minore ha diritto ad accedere a cure sanitarie e ad avere una corretta alimentazione per una sana crescita fisica e mentale;
- diritto all’istruzione:il minore ha diritto alla scolarizzazione per poter esplicare le proprie potenzialità ed inclinazioni e meglio prepararsi alla vita sociale;
- diritto alla protezione contro abusi e lo sfruttamento: il minore va tutelato contro ogni abuso, violenza, sfruttamento e lavoro minorile;
- diritto alla protezione in caso di guerra: il minore va protetto dagli effetti devastanti della guerra;
- diritto alla famiglia: il minore ha il diritto di crescere in un ambiente familiare caratterizzato da amore e protezione o, se privo della famiglia, in un contesto adeguato;
- diritto alla libertà di espressione ed opinione: il minore ha diritto di esprimere liberamente le proprie idee e di essere ascoltato per le questioni che lo riguardano;
- diritto al gioco e al tempo libero:il gioco è fondamentale per lo sviluppo del bambino e ha dunque il diritto di dedicare tempo ed energie ad attività ludiche e ricreative;
- diritto alla protezione contro le discriminazioni: il minore va tutelato contro ogni forma di discriminazione e godere di pari opportunità e trattamento.
- Convenzione dell’Aja nel 1996 e ratifica dei Paesi dell’Unione Europea
Ha integrato l’insieme delle regole internazionali che miravano a rafforzare e ad assicurare la protezione dei minori lungo la linea tracciata dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite nel 1989.
La sua finalità generale (End State) era:
“garantire nell’ambito civilistico una tutela del minore ad ampio spettro”.
L’Italia ha dato esecuzione alla Convenzione dell’Aja con la L. n. 101/ 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
Attualmente vincola oltre 50 Stati, inclusi tutti i Paesi dell’Unione Europea che ne hanno ratificato l’adesione per la tutela dei minori in contesti internazionali.
Oggetto della Convenzione (art.1) è: la protezione del minore e le misure da prendere per la sua tutela nei casi transfrontalieri, come i provvedimenti che escludono o limitano la responsabilità genitoriale o quelli con cui viene fissata la residenza del minore o la disciplina del potere di vigilanza riconosciuto alle autorità competenti (art. 3).
Essa si propone di determinare:
- lo stato di competenza per le misure di protezione del minore;
- la legge applicabile a tali misure;
- la legge sulla “responsabilità genitoriale”[3];
- il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione tra gli Stati contraenti;
- la cooperazione tra le autorità.
La Convenzione si applica ai minori dalla nascita fino alla maggiore età (art. 2).[4]
- Punti chiave della Convenzione dell’Aja del 1996 sono:
–competenza: le autorità dello Stato di residenza abituale del minore hanno competenza principale sulle misure di protezione;
– ambito: concerne questioni sulla responsabilità genitoriale; il diritto di visita del genitore non affidatario, i criteri di fissazione della residenza del minore, l’amministrazione degli interessi patrimoniali del minore nelle questioni che nascono da rapporti transfrontalieri;
-riconoscimento: le misure adottate in uno Stato firmatario sono riconosciute automaticamente negli altri Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja, a meno che non ricorrano motivi tassativi di rifiuto.[5]
– autorità centrali e cooperazione: ogni Stato contraente deve designare un’Autorità centrale nazionale per dare seguito agli obblighi della Convenzione.
Le Autorità centrali agevolano le comunicazioni (artt. 30 – 35), raccogliendo i dati sul minore, facilitando il contatto tra le autorità giurisdizionali dei diversi Stati coinvolti e coordinando le procedure (per esempio scambio di informazioni, segnalazione ai servizi sociali, trasmissione di domande d’urgenza).
La Convenzione dell’Aja del 1996 nel Titolo III indica quale legge familiare si applichi ai vari aspetti di responsabilità genitoriale e le misure di protezione: l’art. 17 stabilisce che l’esercizio della responsabilità genitoriale sia disciplinato dalla legge dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale (lex domicilii).
In mancanza di una residenza abituale o di accordo tra genitori, si applicano norme specifiche (ad esempio la legge di cittadinanza).
Anche nell’assetto della Convenzione il principio cardine è “l’interesse superiore del minore”: pur focalizzandosi sulla competenza e la legge applicabile, ammette l’adozione di misure urgenti per la tutela del minore senza arrecare grave pregiudizio alla competenza principale (art.15).
- Regolamento dell’Unione Europea 2019/1111.
Successivamente alla Convenzione dell’Aja del 1996, vincolante solo per gli Stati firmatari, abbiamo la principale fonte normativa europea in materia di responsabilità genitoriale che è il Regolamento (UE) 2019/1111, noto come Bruxelles-ter, in vigore dal 1° agosto 2022[6].
- Le maggiori novità del Regolamento di Bruxelles – ter concernono:
- ambito di applicazione – il Regolamento 2019/1111 si applica nei casi di:
-divorzio,
– separazione personale,
-annullamento del matrimonio,
– sottrazione di minori,
– questioni concernenti la responsabilità genitoriale con elementi internazionali,come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1996;
- competenza giurisdizionale: le decisioni riguardanti i minori sono generalmente prese dai Tribunali dello Stato membro in cui gli stessi hanno abituale residenza.
La grande novità (art.10) è l’ampliamento delle scelte del Foro: i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale possono, in forma scritta, attribuire la giurisdizione ad un tribunale di uno Stato Membro dell’Unione Europea con cui il minore ha un legame sostanziale (ad es. uno dei genitori risiede lì);in mancanza di residenza abituale, si ricorre al Foro dello Stato Membro in cui il minore ha una presenza fisica (art.11).
- sottrazione internazionale: disciplina e rafforzamento delle procedure per la rapida ed immediata restituzione di minori sottratti a livello internazionale;
- riconoscimento ed esecuzione: semplificazione delle procedure per il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Le decisioni sulla responsabilità genitoriale emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri senza necessità di procedure speciali;
- ascolto del minore: rafforzamento del diritto del minore ad esprimere la propria opinione sulle controversie che lo riguardano;
- certificazione: introduzione di una nuova modulistica a livello Europeo che attesta l’esecutività immediata delle decisioni prese dall’autorità giurisdizionale in materia matrimoniale (art. 36 paragrafo 1 lettera a) o in materia di responsabilità genitoriale (art. 36 paragrafo 1 lettera b).
Tutte le decisioni familiari rese in uno Stato hanno immediato riconoscimento ed efficacia in tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea, con esclusione dell’exequatur, cioè senza dichiarazione di esecutività, in quanto le autorità dell’UE usano certificati uniformi.
Il Regolamento riconosce espressamente “il diritto di ascolto”: il minore ha diritto di essere ascoltato e di esprimere le proprie opinioni nei procedimenti a suo carico[7]; mentre l’art. 15 consente alle autorità dello Stato del ricorrente di adottare provvedimenti urgenti e provvisori, anche se lo Stato non sarebbe competente nel merito. Ciò garantisce un intervento tempestivo in caso di grave pericolo per il minore e la misura resta efficace fino a quando non interviene una decisione di merito.
Il Regolamento 2019/1111del Consiglio UE, relativo alla competenza, al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori,dal 1° agosto 2022 è divenuto applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, al fine di favorire maggiore uniformità e concretezza delle revisioni ivi contenute nell’interesse dei minori, indipendentemente dal tipo di filiazione (matrimoniale o naturale).
In sintesi, la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 e il Regolamento (UE) 2019/1111 costituisco i pilastri del diritto internazionale privato dei minori nell’UE. Entrambi mirano a garantire maggiore tutela dei minori nell’ambito di questioni transnazionali, stabilendo competenza giurisdizionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di affidamento o custodia e garantendo maggiore cooperazione tra le autorità. Nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1996 si disciplina soprattutto la responsabilità genitoriale e le forme di tutela del minore (affidamento, visita, tutela, curatela, nomina di un tutore, ecc.) ed ha carattere globale, essendo esecutiva anche in Stati esterni all’Unione Europea. Il Regolamento N.2019/1111 si applica, invece, esclusivamente intra UE, essendo esecutivo in tutti gli Stati membri (SM) dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca, e disciplina anche materie come il divorzio, separazione e sottrazione di minori.
Entrambi i documenti riconoscono esecuzione immediata dei provvedimenti giurisdizionali tra gli Stati parti, ma con procedure diverse: il Regolamento abolisce l’exequatur per tutte le delibere in campo familiare ed introduce certificati uniformi, mentre la Convenzione ha norme specifiche per limitare il riconoscimento di un provvedimento (art.23), come nel caso di violazione di un preminente interesse del figlio.
È indubbio che le normative internazionali inquadrino il minore come un soggetto titolare di diritti, ma la cui personalità è in continua evoluzione per il pieno soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali. L’universalità dei diritti dei minori introduce una vera innovazione nella cultura giuridica globale e sovranazionale. L’età non incide sulla titolarità dei diritti del minore, ad eccezione del diritto di voto, ma il godimento delle proprie facoltà è valutato secondo la maturità e l’esperienza dello stesso; costituisce il presupposto per l’esercizio dei diritti dal contenuto personale.
- FONTI NORMATIVE IN ITALIA
- Costituzione Italiana
Lo Stato italiano, uniformandosi alla Convenzione dell’Aja del 1996 e al Regolamento 2019/1111, riconosce il diritto dei genitori a crescere i propri figli, ponendo tuttavia dei limiti quando ciò comprometta la sicurezza e lo sviluppo del minore. Concetto chiave è lo stesso filo conduttore: proteggere il superiore interesse del minore, principio costituzionale ed internazionale.
Negli studi costituzionalistici l’attenzione per i diritti del minore è risalente nel tempo ed è molto significativa. Il minore, in quanto persona in via di formazione, rappresenta un soggetto la cui protezione richiede la considerazione di aspetti specifici, quali:
– l’evolutività della sua personalità;
– la vulnerabilità della sua posizione;
– la necessità di promuovere autonomia e capacità.
Nella nostra Costituzione il minore non è espressamente menzionato quale soggetto di diritti, ma è parte di una comunità, quale la famiglia, la scuola, ecc., in cui esplica e sviluppa la propria personalità.
Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), quali diritti supremi, imprescrittibili e non modificabili (es. il diritto alla vita, alla libertà personale, alla libertà di espressione), riconosciuti sia al singolo individuo, sia nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità, a sua volta richiama i doveri di protezione e tutela che la famiglia e le altre istituzioni hanno nei confronti dei minori; soggetti fragili al fine di assicurare l’uguaglianza sostanziale (art.3, comma 2).
In Costituzione il minore è espressamente menzionato solo nell’art. 37, ultimo comma, in materia di lavoro; ma, nonostante l’esiguità dello spazio a lui dedicato nel testo costituzionale,
la sua tutela è molto vasta in quanto il minore partecipa in tutti i diritti fondamentali, riconosciuti alla persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali[8].
L’art. 30 Cost. ha storicamente posto il fondamento del quadro normativo italiano per i rapporti genitori/figli: al primo comma enuncia che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
È compito primario dei genitori, indipendentemente dal loro stato civile, garantire parità di trattamento e medesima tutela giuridica e sociale tra figli nati nel matrimonio e figli naturali.
L’art.30 Cost. s’inserisce dunque nei rapporti etico/sociali della Costituzione Italiana:proteggere il minore a garanzia di un pieno sviluppo della sua crescita, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori.
Il mantenimento dei figli ha indubbiamente una dimensione patrimoniale e materiale, di soddisfacimento delle esigenze primarie relative all’abitazione, al cibo, al vestiario; ma ancor più importante è l’aspetto intellettuale, l’educazione, l’istruzione e la trasmissione al figlio di valori, principi, regole per la crescita e lo sviluppo della personalità, nonché per la sua crescita socio-relazionale.
In caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti con l’attivazione di appositi istituti, quali l’adozione, l’affidamento, la nomina di un tutore, l’intervento dei servizi sociali.
- Riforma del diritto di famiglia: Legge n. 151/1975.
La Riforma del diritto di famiglia, approvata con la Legge n.151/1975 (spesso identificata come legge sul nuovo diritto di famiglia) ha rappresentato una svolta storica nell’ordinamento italiano.
Essa ha riformato il Codice civile del 1942, garantendo i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione (articoli 29-31), eliminando la figura del marito come capo famiglia, introducendo la parità giuridica tra i coniugi e la comunione dei beni
Nel diritto di famiglia ante 1975 predominava una concezione autoritaria e gerarchica, basata sul principio di autorità del marito sulla moglie e del padre sui figli.
Tale modello, però, era già stato in parte, modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione del 1948, che nell’art. 29 c. 2, affermava il principio dell’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, preannunciando i principi su cui successivamente si sarebbe sviluppata la Riforma del diritto di famiglia del 1975.
- Ilprimo obiettivodella L. n. 151/1975 è stato:
l’eliminazione delle disparità delle posizioni giuridiche dei coniugi contenute in molte norme del Codice civile (ad esempio spettava al marito fissare la residenza familiare a suo piacimento con l’obbligo della moglie di seguirlo ovunque, ex art.144 c.c.).
- I Punti chiave della Riforma sono:
- potestà genitoriale condivisa: avviene il passaggio dalla patria potestà ad una potestà genitoriale condivisa, che va esercitata di comune accordo nell’interesse personale e patrimoniale del figlio;
- equiparazione dei figli: viene rimossa la discriminante dicitura di “figli illegittimi”, riconoscendo ai figli naturali pari diritti di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli nati nel matrimonio;
- tutela giuridica dei figli naturali: il figlio naturale è inserito nella famiglia del genitore che lo riconosce, migliorandone lo status giuridico;
- maggiore età a 18 anni: con la riforma del 1975 la maggiore età passa da 21 a 18 anni;
- ascolto ed interessi del minore: la riforma pone l’attenzione di una maggiore tutela degli interessi del minore in caso di separazione dei genitori;
- indirizzo familiare: la residenza e le decisioni sulla vita familiare sono concordate tra i coniugi, superando la preminenza decisionale del marito;
- comunione dei beni: la comunione legale dei beni diventa il regime patrimoniale ordinario in assenza di espressa scelta dei coniugi;
- abolizione della dote: eliminazione di tale istituto e riconoscimento del lavoro domestico.
- Rapporto con la Costituzione.
La Riforma del 1975 ha dato piena attuazione ai principi costituzionali:
- Art. 29 Costituzione: riconoscimento dei diritti della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio ed uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
- Art. 30 Costituzione: tutela dei figli nati fuori dal matrimonio;
- Art. 31 Costituzione: impegno perla Repubblica Italiana a sostenere la formazione della famiglia.
- Legge 10 dicembre n. 219/2012
La legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha ulteriormente riformato il diritto di famiglia italiano, eliminando ogni distinzione giuridica tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori da esso.
Nasce lo status unico di figlio[9].
Il principio ispiratore che caratterizza tutta la nuova normativa è la preminenza dell’interesse del figlio su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che si ponga in contrasto.
Fin da una prima lettura del testo, si coglie chiaramente la volontà del legislatore di superare la distinzione tra i figli e di raggiungere un’eguaglianza giuridica tra figli legittimi, naturali e adottivi.
Essi sono considerati semplicemente “figli” a prescindere dalla situazione in cui sono nati (nuovo art.315 c.c.).
Anche il riconoscimento non limita gli effetti al solo genitore che lo ha effettuato, ma estende la propria efficacia anche ai parenti del genitore stesso.
Nel caso poi di riconoscimento di figli incestuosi, che nella precedente legislazione aveva un divieto generale, ora, secondo la nuova disciplina (art.251 c.c. novellato), spetta al giudice decidere se è il caso di permettere tale riconoscimento (nel rispetto del principio che “tutti i figli sono uguali”).
Il riconoscimento è precluso solo nel caso in cui la condotta dei genitori e la loro unione sia talmente deplorevole per il figlio da pregiudicare i suoi interessi.
Da ricordare poi l’innovazione dell’art. 315 – bis c.c. che attribuisce un ruolo centrale al minore che ha la possibilità di essere ascoltato in tutti i procedimenti giudiziari che coinvolgono un suo interesse preminente.
- Punti centrali della riforma:
- unicità di status: tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico[10];
- parentela estesa: la parentela, compresa quella collaterale, si estende anche ai figli nati fuori dal matrimonio;
- responsabilità genitoriale: entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli;
- ascolto del minore: il minore che abbia compiuto 12 anni o anche meno, se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari che riguardano i suoi interessi;
- riconoscimento dei figli incestuosi: sono semplificate le procedure per il riconoscimento dei figli nati da unioni tra parenti, al fine di tutelare i preminenti interessi del minore[11];
- diritti successori: sono parificate le posizioni di tutti i figli nei diritti successori.
La grande innovazione della L. n. 219/2012 è l’introduzione dell’istituto della responsabilità genitoriale: l’art. 316 c.c. prevede che l’esercizio della responsabilità genitoriale avvenga di comune accordo da entrambi i genitori.
- Quadro generale normativo italiano di sintesi sulla responsabilità genitoriale
Nel nostro ordinamento l’art. 30 della Costituzione e l’art. 316 c.c. indicano gli obblighi che gravano sui genitori nei confronti dei figli. Dalla lettura di tali norme si evince come il nucleo della responsabilità genitoriale sia da individuare in:
- obbligo dei genitori di assicurare ai figli un complesso percorso educativo;
- garanzia di benessere e cura del minore;
- equilibrata crescita spirituale e materiale del figlio, secondo le possibilità socio economiche dei genitori stessi.
L’esercizio della responsabilità genitoriale avviene sempre nel rispetto del preminente interesse morale e materiale del minore secondo le sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Il potere decisionale del genitore nelle scelte personali e patrimoniali di cui il figlio è titolare, si affievolisce man mano che con la crescita gli ambiti di autonomia del minore si espandono. Per i genitori la responsabilità genitoriale è un diritto/dovere, costituzionalmente previsto, di mantenere, educare, ed istruire il figlio; la sua esplicazione avviene senza ingerenze dello Stato o di terzi: solo il superiore interesse del minore può giustificare interventi della pubblica autorità con provvedimenti di limitazione o di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
La sua titolarità spetta ai genitori ed insorge con la nascita del figlio; la sua decadenza avviene con provvedimento del giudice, allorquando siano accertate gravi violazioni dei doveri genitoriali con grave pregiudizio per il minore. Esso comporta la perdita, assoluta o parziale, del diritto-dovere di educare, istruire ed assistere il minore, oltre alla gestione dei suoi beni.
- Principali cause di decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.):
- gravi maltrattamenti: violenze fisiche, sessuali o psicologiche verso il figlio o il partner;
- abbandono o disinteresse: trascuratezza costante dei doveri di mantenimento e di educazione;
- condotta pregiudizievole: insegnamento di disvalori criminali o condotte che ledono la crescita del minore;
- inerzia: mancato intervento per la difesa del minore da abusi e violenze.
- Principali conseguenze dalla decadenza dalla responsabilità:
- perdita di potere decisionale: il genitore non può più decidere sulla salute, istruzione e residenza del figlio;
- allontanamento: possibile allontanamento del genitore dalla casa familiare;
- mantenimento obbligatorio: la decadenza non elimina l’obbligo economico del genitore verso il figlio;
- effetti successori: può comportare l’indegnità a succedere del genitore.
La decadenza non è sempre definitiva e viene reintegrata se non sussistono più le motivazioni che l’hanno causata. Trattasi sempre di una misura cautelare per la tutela degli interessi del minore e non di una misura punitiva per il genitore.
- Carattere e modalità esecutiva dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
La responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Si tratta del diritto alla bigenitorialità, che assicura parità di ruoli ai genitori a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo matrimoniale o dalla coabitazione con il figlio.
L’esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori per le questioni di maggiore interesse per i minori, come istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli.
Per le questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all’organizzazione della vita quotidiana dei figli (ad esempio la scelta delle persone da frequentare, l’alimentazione, attività ludiche e di svago), l’esercizio della responsabilità genitoriale è disgiunto.
Una delle questioni di maggior rilievo per cui è richiesto l’accordo di entrambi i genitori è la fissazione della residenza del minore. La residenza abituale è il luogo in cui il bambino vive abitualmente in modo stabile e continuo, dove consolida affetti e relazioni, sviluppa la propria personalità ed esplica i suoi interessi. Nell’individuare il luogo di residenza abituale del minore non assume rilievo la residenza anagrafica, né eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, ma si rende piuttosto necessaria una prognosi sulla probabilità
che un’eventuale nuova dimora divenga un effettivo e stabile centro di interessi del minore[12].
- Punti chiave:
- determinazione: è il centro degli interessi del minore (famiglia, scuola, sport, ecc.);
- accordo dei genitori: la residenza del minore va stabilita di comune accordo tra i genitori e solitamente coincide con quella del genitore collocatario;
- trasferimento:in caso di affido condiviso, il trasferimento del minore da un comune all’altro richiede l’accordo di entrambi i genitori o l’autorizzazione del giudice, il quale valuta il preminente interesse del minore;
- competenza giudiziaria: la residenza abituale determina la competenza territoriale del Tribunale per le controversie relative al minore (Riforma Cartabia).
In caso di contrasto tra i genitori sulle scelte educative del figlio minore o per questioni di maggior rilievo, ciascun genitore può rivolgersi al giudice. Quest’ultimo, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione con l’ascolto delle parti e del minore che abbia compiuto dodici anni (o anche di età inferiore ove capace di discernimento), adotta il provvedimento ritenuto migliore per l’interesse del minore.
- La riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022).
Le innovazioni del diritto di famiglia introdotte dal D.lgs. 149/2022 hanno consentito un ulteriore rafforzamento della tutela dei minori nel caso di procedimenti di separazione e divorzio.
La riforma Cartabia ha modificato l’art. 316 c.c. che disciplina la responsabilità genitoriale, rafforzando l’esercizio comune della responsabilità genitoriale su decisioni fondamentali, come la residenza, l’istruzione ed educazione per il minore, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Ciò ha consentito ai genitori durante un procedimento di separazione/divorzio di addivenire ad un accordo per evitare i conflitti ed assicurare più serenità al minore.
Una delle novità più rilevanti della riforma Cartabia è il piano genitoriale:
“un documento presentato dalle parti in un procedimento di separazione/divorzio, al fine di garantire maggiore trasparenza e responsabilità nell’esercizio condiviso della genitorialità”.
Il documento deve descrivere in maniera dettagliata l’organizzazione della vita quotidiana del figlio, per tutelare il benessere del minore e favorire la cooperazione dei genitori.
Il piano dovrà contenere informazioni circa:
– la scuola ed il percorso educativo,
– le attività extrascolastiche (sport,hobby…),
– le frequentazioni amicali e parentali (amici, visite ai nonni, ecc.),
– le modalità di gestione delle vacanze natalizie ed estive,
– le modalità di comunicazione tra i genitori.
Ciascuna parte del giudizio dovrà presentare un proprio piano in sede di giudizio.
Il giudice valuterà entrambi i documenti e ne confronterà le proposte per poi valutare il genitore più idoneo alla collaborazione, alla stabilità e alla continuità affettiva.
Il piano approvato è vincolante per i genitori e quello inadempiente potrà essere ammonito o nei casi più gravi, essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
L’art.473 bis 26 c. p. c. prevede, inoltre, la possibilità di nominare un coordinatore genitoriale che potrà coadiuvare i genitori nel superare i conflitti e dar seguito al piano.
- Le principali modifiche all’art. 316 c.c. post-riforma riguardano:
- responsabilità condivisa: la responsabilità è esercitata da entrambi i genitori che concordano la residenza abituale, l’istruzione e l’educazione del figlio minore;
- contrasto su scelte fondamentali: in caso di disaccordo su “questioni di maggiore rilevanza” i genitori possono ricorrere al giudice, il quale, sentite le parti ed il figlio che abbia compiuto i dodici anni o, se di età inferiore, che abbia capacità di discernimento, adotta la soluzione più adeguata nell’interesse del minore (art. 473 bis c.p.c.)[13];
- procedimento semplificato: il ricorso al giudice per la soluzione dei contrasti avviene con procedimento semplificato a garanzia del minore;
- piano genitoriale: la Riforma Cartabia impone la presentazione di un “piano genitoriale” nelle controversie familiari, che documenta tutte le attività dei figli per sostenere l’affidamento condiviso;
- ascolto del minore: il giudice ascolta il minore che abbia compiuto 12 anni o di età inferiore, purché capace di discernimento;
- poteri del giudice: la Riforma amplia i poteri del giudice che ha facoltà di adottare i provvedimenti nel preminente interesse del minore, qualora persista il contrasto tra i genitori ovvero ammonire quello inadempiente. Il suo intervento è tuttavia residuale, attivabile solo per controversie di “particolare importanza”.
- TUTELA OPERATIVA DEL MINORE TRA DIRITTO ITALIANO E DIRITTO INTERNAZIONALE
La Costituzione Italiana (art.30) ed il Codice civile sanciscono diritti e doveri dei genitori di mantenere, educare ed istruire la prole. Si ricapitola, in sintesi, i punti chiavi del diritto – dovere genitoriale che sono:
- contenuto: i genitori devono prendersi cura dello sviluppo fisico, psicologico, intellettuale e morale del figlio minore;
- uguaglianza: stessi diritti e doveri per i figli nati nel o fuori dal matrimonio;
- bigenitorialità: in caso di separazione, il minore ha diritto ad avere un rapporto armonico con entrambi i genitori;
- limiti: l’allontanamento dalla famiglia è consentito solo in caso di inadeguatezza dei genitori. Ciò si verifica allorché siano compromessi lo sviluppo e la sicurezza del minore. Come previsto
dal combinato degli artt. 2, 3, 30 Cost., dalla Convenzione ONU e dal Regolamento 2019/1111, lo Stato italiano interviene solo quando l’esercizio della responsabilità genitoriale mette in serio pericolo la sicurezza, la salute o lo sviluppo armonico del minore.[14]
Ogni decisione che riguardi un bambino deve privilegiare il suo benessere fisico, psichico ed emotivo.
Il principio generale ispiratore è l’interesse superiore del minore (best interests of the child), così come richiamato nell’art. 3 della Convenzione dell’ONU, e dalla giurisprudenza costituzionale.
Nella valutazione dell’esistenza di un grave pregiudizio o pericolo per il minore i sevizi sociali o il giudice tengono conto di standard qualitativi di vita definiti da due norme internazionali: l’art. 27 Convenzione ONU e art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[15].
Vediamo nel dettaglio le modalità operative nello sviluppo procedurale di riferimento.
In caso di situazioni di grave pregiudizio o di disagio sociale di un minore che mettono a rischio il suo benessere fisico ed emotivo, intervengono gli assistenti sociali che svolgono indagini psicosociali o di monitoraggio, inviando relazioni ai Tribunali, ma non decidono sull’affidamento o sulla responsabilità genitoriale. I servizi sociali agiscono nel quadro della L.184/1983, modificata dalla L.149/2001 che privilegia il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine. L’allontanamento dal nucleo familiare non è mai una risposta alle difficoltà economiche o genitoriali verso un minore, ma costituisce l’extrema ratio quando ogni misura di supporto sociale risulti inidonea o insufficiente a rimuovere una situazione di grave pregiudizio per il minore.
L’art. 403 c.c., riformato nel 2022 disciplina l’intervento urgente della pubblica autorità (servizi sociali, forze dell’ordine) a tutela del minore. Se un minore è abbandonato, maltrattato o in grave pericolo per la sua incolumità psico-fisica, è collocato in un luogo sicuro, previo rigoroso controllo giudiziario che ne confermi l’allontanamento.
- Punti chiave dell’art. 403 c.c. post – Riforma Cartabia:
- presupposti: il minore deve trovarsi in condizione di abbandono morale/materiale o in grave pregiudizio morale e/o materiale nell’ambito familiare;
- azione: la pubblica autorità colloca il minore in una struttura sicura (affidamento o comunità familiare);
- iter procedurale:
- immediato: la pubblica autorità avvisa il PM presso il Tribunale per i Minorenni entro 24 ore dal collocamento del minore in altro luogo sicuro;
- entro 72 ore: il PM chiede la convalida del provvedimento al Tribunale per i Minorenni.
Se il pericolo è grave ed immediato la pubblica autorità può disporre l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine in via d’urgenza. In questi casi il bambino è collocato in una struttura protetta, come una casa – famiglia, o in affido presso parenti o famiglie affidatarie, per garantirgli un luogo sicuro e dignitoso.
Entro 72 ore il PM chiede convalida dell’allontanamento al Tribunale per i minorenni; entro 48 ore il giudice decide per la convalida, nomina un curatore speciale per il minore e fissa l’udienza per la convalida o la revoca del provvedimento, nonché per la limitazione o la decadenza dalla genitorialità o per l’affidamento del minore a parenti o a famiglie affidatarie. Durante l’udienza il giudice ascolta il minore se ha un’età ed una capacità di discernimento sufficienti, i genitori, i servizi sociali, il curatore speciale e valuta se la situazione familiare continua ad essere un pericolo per il bambino.
Come evidenziato, nella valutazione dell’esistenza di un grave pregiudizio o pericolo per il minore i servizi sociali o il giudice tengono conto di standard qualitativi di vita definiti da due norme internazionali: l’art. 27 Convenzione ONU e art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[16].
Il primo fa riferimento alla necessaria sussistenza di un livello di vita sufficiente per lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale per il minore; il secondo, invece, si concentra maggiormente sui parametri di protezione e cure necessarie per il suo benessere.
Non è una check list tassativa, ma trattasi di parametri orientativi valutati caso per caso a tutela di diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. Tali criteri sono stati adottati per esaminare la vicenda della famiglia abruzzese, la cosiddetta famiglia del bosco.
- Case study: la famiglia del bosco.
La storia della “famiglia del bosco “è quella di una coppia straniera, Nathan e Catherine Trevallion, che viveva in un rudere immerso nei boschi di Palmoli, provincia di Chieti ed i loro tre figli minori, due gemelli ed una sorella maggiore.
La vicenda è diventata mediatica e di interesse istituzionale, quando nel novembre 2025, i servizi sociali e la magistratura minorile sono intervenuti per allontanare i minori dalla famiglia d’origine, perché le condizioni di vita al casolare non garantivano ai bambini i requisiti minimi per una sana crescita e cura della loro salute.
La coppia, di origine britannica ed australiana, aveva scelto uno stile di vita molto radicale: nel casolare mancavano la corrente elettrica, un sistema idraulico, fognario e servizi igienici.
Le condizioni di vivibilità nella loro abitazione, isolata dai centri abitati, erano pessime e con pochi confort. I bambini vivevano lontano dagli amici, dalla scuola e dalla società civile.
Per la loro istruzione era stato adottato dai genitori l’unschooling[17], un apprendimento libero e in casa, auto-diretto, basato sull’osservazione della natura, senza programmi e lezioni scolastiche.
La coppia viene segnalata ai servizi sociali dopo l’intervento degli operatori sanitari per un’intossicazione da funghi. Nei loro rapporti si legge che la famiglia viveva in condizioni di disagio abitativo; inoltre, i genitori non avevano un’entrata economica fissa e avevano deciso di non far frequentare la scuola ai loro figli.
Gli assistenti sociali e le forze dell’ordine danno esecuzione ad un’ordinanza di allontanamento dei bambini dai genitori emessa dal Tribunale per i Minorenni di Chieti.
Successivamente i tre bambini vengono portati in una comunità di accoglienza.
Nel caso della famiglia abruzzese il Tribunale ha individuato tre fattori principali di rischio:
- condizioni precarie dell’abitazione della famiglia;
- pericolo per lo stato di salute dei tre minori;
- isolamento sociale dei minori con possibile pregiudizio della loro componente educativa.
Con l’ordinanza del 13 novembre 2025 viene sospesa la responsabilità di entrambi i genitori dei tre minori e collocati, unitamente alla madre, in una casa – famiglia.
Dall’istruttoria è emerso che i bambini vivevano in una situazione abitativa disagevole ed insalubre, in un totale isolamento che non permetteva lo sviluppo di relazioni amicali ed affettive (i bambini non frequentavano la scuola) e gravemente pregiudizievole per la loro salute.
(i bambini non erano stati visitati da un pediatra fino a luglio 2025 e non era possibile verificare se fossero stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie).
Il provvedimento offre lo spunto per esaminare il delicato tema del bilanciamento tra il diritto dei genitori di adottare liberamente le scelte di vita familiare e il dovere di tutelare l’interesse del minore, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della Costituzione.
Seguendo le direttive costituzionali i giudici hanno adottato le misure di protezione per i tre minori, consapevoli che ogni decisione avrebbe modificato la loro vita quotidiana. La decisione
s’inserisce nella linea giurisprudenziale di tutela dell’interesse del minore, il diritto alla salute, alla vita relazionale, all’istruzione, agli affetti, e costituisce il parametro fondamentale per la limitazione o l’ablazione della responsabilità genitoriale.
Il degrado igienico- strutturale dell’abitazione familiare ed il rischio di compromissione della vita sociale dei tre minori utile per il loro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale hanno indotto i giudici a decidere per l’allontanamento dei bambini dalla famiglia di origine, unitamente alla mancanza di riservatezza per aver esposto i tre minori a programmi televisivi violando le norme
internazionali di tutela della loro privacy (art. 16 Convenzione ONU del 1989, art. 8 CEDU, art. 7 Carta di Nizza) per influenzare l’opinione pubblica,.
La rilevanza costituzionale dei valori umani, soprattutto quando al centro della controversia vi è la vita di un bambino, impone di evitare qualsiasi strumentalizzazione mediatica. La legge italiana, in linea con le norme internazionali, tende a privilegiare il mantenimento dei legami familiari, intervenendo solo quando la permanenza in famiglia comporta un rischio grave ed immediato per il minore. Anche in questi casi sono garantite le procedure rigorose per bilanciare la tutela e i diritti dei genitori: eventuali misure di allontanamento devono essere sempre motivate e riesaminabili.
Al di là di quanto previsto dalla legge italiana in tema di libertà di educazione familiare, è necessario rilevare che lo Stato mantiene il dovere primario di controllo preventivo sulle devianze di alfabetizzazione. In un mondo in cui l’identità individuale è sempre più connessa al mondo digitale, l’idea che non tutti seguano uno schema di scolarizzazione standard, mette in guardia le istituzioni, perché i bambini dovranno prepararsi per poi confrontarsi con una società che li vuole professionisti, lavoratori e consumatori.
Nell’era digitale non si può prescindere dall’adattamento a strumenti tecnologici e scientifici, che costituiscono progresso ed evoluzione sociale, dai quali la “famiglia del bosco” si è volutamente tenuta distante. Giustizia, volta ad assicurare tutela e buon senso, bambini e genitori che credono di amare i figli anche quando li stanno danneggiando, fanno della “famiglia del bosco un caso molto dibattuto e complesso”.
[1] LaConvenzione di Ginevra è il primo documento internazionale sui diritti dell’infanzia in risposta alle devastanti conseguenze della Prima guerra Mondiale sui bambini.
[2] La dichiarazione dei Diritti del Fanciullo si basa sul principio che “il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale, ha bisogno di una protezione speciale”.
[3] Nella Convenzione dell’Aja del 1996 viene definita la “responsabilità genitoriale”, come l’insieme dei diritti e doveri che ricadono sulla persona e sui beni del minore.
[4] La Convenzione non disciplina materie quali lo stato civile, la successione, l’adozione, la responsabilità alimentare, misure penali o sanitarie in genere (art. 4).
[5] I motivi tassativi di rifiuto e, dunque, del diniego del riconoscimento,sono molto limitati (art. 23, comma 2): incompetenza internazionale del giudice straniero rispetto alla Convenzione, mancata possibilità per le parti o per il minore di partecipare al processo, violazione del diritto alla difesa o dell’interesse del minore, abusi di procedure d’urgenza ecc.
[6] Il Regolamento (UE) 2019/1111 sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 2201/2003, Bruxelles II – bis, considerato pietra angolare per la cooperazione giudiziaria sulle questioni familiari nell’Unione Europea e che continua ad applicarsi a tutti i procedimenti avviatisi prima del 1° agosto 2022.
[7] L’art. 21 del Regolamento 2019/1111 prevede che nelle decisioni che competono agli Stati membri, l’autorità giurisdizionale deve offrire al minore idonea possibilità di esprimere la sua opinione, tenendo conto di età e maturità.
[8] La sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022 ha stabilito che nell’adozione in casi particolari (art.44, L. n. 184/1983) si costituisce un legame familiare anche tra il minore adottato ed i parenti dell’adottante. La decisione mira a tutelare “il superiore interesse del minore” e il suo diritto al riconoscimento di relazioni familiari di fatto già consolidate, ma spesso negate in precedenza.
[9] Sono abrogate le disposizioni sulla legittimazione dei figli naturali e nel Codice civile si sostituiscono le parole “figli legittimi” e “figli naturali” con la parola “figli”.
[10] Viene riscritto l’art.315 c.c. affermando il principio ispiratore dell’intero provvedimento, ovvero che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
[11] L’articolo 1, comma 3, della L.219/2012, novella l’art.251 c.c. in tema di riconoscimento di figli incestuosi. La nuova previsione normativa stabilisce che “il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”.
[12] Cassazione, I sez. Civ. Ord. 2 novembre n. 30430.
[13] L’art. 473 bis c.p.c. prevede che in caso di disaccordo tra genitori su scelte riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale sia proposto al Tribunale per i Minorenni o al Tribunale Ordinario del luogo di residenza del minore un ricorso contenente l’enunciazione dei fatti, i motivi del disaccordo e le conclusioni, previa negoziazione assistita o mediazione familiare se esperibile. Il Tribunale Ordinario è competente per le controversie riguardanti affido e mantenimento del minore in caso di separazione/divorzio per le coppie coniugate o per i figli di coppie non coniugate se non vi è grave pregiudizio; in caso di pericolo imminente per il minore competente è il Tribunale per i Minorenni.
[14] L’art. 9 della Convenzione ONU stabilisce che il minore non deve essere separato dai genitori contro la sua volontà, salvo che tale separazione non sia necessaria per il suo preminente interesse.
[15] Art. 24 diritti del minore: i minori hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere la loro opinione liberamente. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
[16] Art. 24 diritti del minore: i minori hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere la loro opinione liberamente. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
[17] Il concetto di unschooling non è previsto dalla legge italiana, che prevede invece l’homeschooling, ossia l’istruzione parentale a casa: i genitori avvisano il dirigente scolastico della scuola più vicina che i loro figli studieranno a casa; si accordano per il programma e l’organizzazione dell’esame di idoneità che si terrà ogni anno per dimostrare di essere al passo con l’istruzione.
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