RAPINA – Cass. pen., sez. II, sent. 3 ottobre 2025, n. 32783, Pres. A. Caputo – Rel. S. Recchione
Autore: Avv. Carlo Morselli
Per integrare il delitto di rapina non è necessario che la persona destinataria della violenza coincida con chi è proprietario dei beni appresi (Summum ius summa iniuria, per il prelievo, in fatto controverso, di « alcuni carciofi », di ridottissimo valore economico)
La Cassazione si pronuncia sul ricorso interposto avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’Appello di Lecce.
FATTO
La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza di condanna per rapina aggravata, ed altri reati. La contestazione riguardava l’appropriazione di alcuni carciofi coltivati nel terreno dell’ anziano proprietario, aggredito verbalmente. Detto terreno, però, era stato ceduto in locazione.
Il prelievo riguardava un bene di modestissimo valore economico.
DIRITTO (in Cassazione)
In sede di impugnativa, il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 628 c.p.p.) e vizio di motivazione, sul presupposto che, del delitto di rapina, la persona offesa dal reato non poteva essere il (nudo) proprietario di un terreno, il quale era nella disponibilità del locatario, che avrebbe autorizzato il prelievo di carciofi ad nutum. Contrariamente all’assunto del primo giudice, la Corte d’appello di Lecce avrebbe ritenuto che il nihil obstat del locatorio era limitato a quando lo stesso era presente su fondo (quindi, un’autorizzazione condizionata).
Si deduceva ed eccepiva altresì violazione di legge (art. 133 c.p.) per la mancata concessione della diminuente dettata dalla Corte costituzionale sent. n.86/2024; si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso, giudicato infondato, non veniva accolto dalla Cassazione: il primo manifestamente infondato (sull’identità della persona offesa), e l’ultimo, « la mancata concessione dell’attenuante costituzionale », respinto sul rilievo della « tardività della deduzione ».
Secondo il dictum del Giudice di legittimità – che giudica il primo motivo della doglianza manifestamente infondato – « per integrare il delitto di rapina non è necessario che la persona destinataria della violenza coincida con chi è proprietario dei beni appressi ».
CONSULTA
Vero è che Corte cost. sent. 16 aprile 2024 (dep. 13 maggio 2024), n. 86, pres. Barbera, red. Petitti
« ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per la rapina c.d. impropria è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 628, relativo alla rapina c.d. propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante.
Oggetto del giudizio a quo è l’imputazione di rapina impropria ascritta a due soggetti che avrebbero prelevato dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari di modesto valore e sarebbero riusciti a sottrarsi all’intervento del personale dell’esercizio commerciale mediante qualche generica frase di minaccia e una spinta, per essere infine rintracciati nei pressi dell’esercizio stesso mentre consumavano del pane.
La Corte ha osservato che in simili fattispecie il minimo edittale di pena detentiva per la rapina, dal legislatore innalzato alla misura di cinque anni di reclusione, può costringere il giudice a irrogare una sanzione in concreto sproporzionata, sicché gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione esigono l’introduzione di una diminuente ad effetto comune, fino ad un terzo, quale “valvola di sicurezza” per i fatti di lieve entità.
Si tratta dell’estensione alla rapina di quanto deciso dalla sentenza n. 120 del 2023 per l’estorsione, reato caratterizzato anch’esso dall’elevato minimo edittale di cinque anni di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di minimo impatto, personale e patrimoniale.
La Corte sottolinea che tale estensione consegue sia al principio di uguaglianza, nel trattamento sanzionatorio della rapina e dell’estorsione, sia ai principi di individualizzazione e finalità rieducativa della pena, i quali ostano all’irrogazione di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità concreta del fatto di reato. Roma, 13 maggio 2024 ».
Si noti che il caso trattato da Cass. pen., sez. II, sent. 3 ottobre 2025, n. 32783,rigurada l’impossessamento di carciofi.
PRECEDENTI
In materia di rapina impropria, v. Cass., Sez. II, pen.,sent. 22 giugno 2023, n. 29044 Presidente: Rago – Estensore: De Santis.
Sempre in tema di rapina impropria, v. Cass. pen., Sez. II, 11 settembre 2025, sent. n. 31292. La Massima: Il secondo comma dell’art. 628 c.p. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto.
DOTTRINA
Si distingue tra rapina propria ed impropria e più in generale tra areati a forma libera e vincolata per descrivere le azioni penalmente rilevanti. V. G. Marinucci-E.Dolcini-G.L.Gatta, Manuale di diritto penale. PG,XIII ed., Milano, 2924, 256 s., citandosi i casi di « tutela frammentaria…beni protetti solo contro specifiche classi di comportamenti…è il caso della c.d. rapina propria ». Osserva R. Garofoli, Manuale di diritto penale. P.G. e P.S., Bari, 2024, 857-858 che la rapina « costituisce un tipico esempio di reato plurioffensivo…il soggetto passivo del reato può…non coincidere con il soggetto passivo della condotta, tutte le volte in cui la persona che subisce la coartazione non sia anche il titolare dei diritti sulla cosa (si pensi al tipico esempio del cassiere della banca rapinata) »
RILIEVO
La condanna – e la misura della pena non figura nel testo della sentenza – trae origine dal prelievo di alcuni carciofi (fatto controverso: pare autorizzato, cambiando solo i termini, eventualmente) di bassissimo valore commerciale (contenuto nei limiti di 10 €, probabilmente). Per tale valore, integrante il fatto di tenue entità, la Cassazione non ha accolto il ricorso difensivo, sul punto, ritenendo la deduzione tardiva, e come se il trattamento sanzionatorio non riguardasse specialmente l’Ufficio del Giudice, si osserva.
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