A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

La sorveglianza cibernetica di massa ed il semestre di Presidenza italiana dell’Unione 

di Ten. Col. Umberto Montuoro

LA PROSPETTIVA EUROPEA

Le rivelazioni giornalistiche rilasciate, da un “semplice operatore” dell’intelligence statunitense, Edward Snowden, in merito alla raccolta sistematica e all’elaborazione indiscriminata di milioni di dati personali e di comunicazioni di cittadini europei, effettuate dalle Agenzie US preposte alla sicurezza, hanno determinato conseguenze di portata assolutamente imprevedibile sulle relazioni euro-atlantiche.

L’Unione europea, pressoché per la prima volta, ha una posizione, sul piano politico ed istituzionale, di intensa critica costruttiva nei confronti delle posizioni minimaliste espresse dalle autorità statunitensi. Nonostante, il diverso grado di coinvolgimento di alcuni Stati membri, il Parlamento e la Commissione europea hanno conferito uno slancio straordinario all’accertamento dei fatti.

È possibile riassumere in tre diversi sistemi le disposizioni giuridiche ritenute di interesse: norme convenzionali di diritto internazionale; norme convenzionali vigenti nella Ue; disposizioni fissate negli accordi internazionali stipulati tra US e UE.

Il trasferimento transatlantico di dati non avviene in zone grigie esterne al quadro giuridico: si applicano, invece, numerosi accordi transatlantici.

Una importante chiave di lettura è rappresentata dagli interessi sottoposti a tutela dai Legislatori US e Ue. La differente costruzione dei due sistemi di norme discende dal diverso assetto di valori esistenti nei due ordinamenti, legati ad una diversa matrice storica ed economica riscontrabile nella loro stessa vita sociale ed istituzionale di tutti i giorni.

Nella dimensione cyber  non sono sufficienti semplici garanzie di natura legale ma è indispensabile una piattaforma infrastrutturale che renda la rete internet in Europa non dipendente dalle multinazionali dell’informatica.

Cyber security e cyber defence implicano vitalità nella produzione di soluzioni innovative, conseguibili solo attraverso una rinnovata politica di investimenti in una più intraprendente industria europea dell’informatica.

LA DIVERSA IMPOSTAZIONE GIURIDICA DEI DUE SISTEMI NORMATIVI

Una importante chiave di lettura per la comprensione dei due diversi modelli legali è rappresentata dagli interessi giuridicamente rilevanti sottoposti a tutela dai Legislatori statunitense e dell’Unione europea. La differente costruzione dei due sistemi di norme discende dal diverso assetto di valori esistenti nei due ordinamenti e legati ad una diversa matrice storica ed economica dei due continenti straordinariamente tangibile e vitale nella stessa vita sociale ed istituzionale di tutti i giorni.

Appare interessante notare come in Europa sia gli ordinamenti di common law che di tradizione romanistica abbiano trovato perfetta congiunzione nel qualificare come fondamentali determinati principi generali e diritti individuali. Prospettiva comune sia nel recepimento delle norme convenzionali di diritto internazionale maturate in ambito universale, per definizione, presso le Nazioni Unite, sia in quelle convenzionali di caratura regionale europea, sia nelle norme propriamente comunitarie di rango primario e secondario. Il meccanismo del bilanciamento degli interessi in Europa è orientato alla garanzia giurisdizionale dei diritti riconosciuti come fondamentali, dalla privacy, alla presunzione di innocenza, al medesimo diritto di difesa. La certezza del diritto può essere assicurata ai cittadini esclusivamente dall’azionabilità delle proprie pretese presso una magistratura concepita come indipendente dal potere esecutivo.

Ad una asettica prima prospettiva di diritto comparato, invece, la protezione dei dati personali, negli Stati Uniti, trova naturale inquadramento ratione materiae nell’ambito della tutela dei consumatori, ove è disciplinata in modo settoriale. In una prospettiva di estrema sintesi, il diritto dei consumatori è concepito in modo speculare alla disciplina giuridica dell’impresa e degli altri istituti del diritto commerciale. Le esigenze connesse alla salvaguardia della sicurezza nazionale prevalgono su entrambi i fasci di interessi pur giuridicamente tutelati, in quanto hanno una latitudine applicativa, invece, d’ordine generale e nel sistema legislativo federale degli USA appartengono alle disposizioni di una sorta di superiore intangibile quanto primaria “costituzione materiale”, nell’accezione concettuale del nostro antico costituzionalista Costantino Mortati.

In tale ottica, le grandi imprese statunitensi, multinazionali informatiche fornitrici di servizi cloud computing, ovvero che offrono la possibilità ad utenti istituzionali o privati di memorizzare grandezze iperboliche di dati su hardware collocati anche a enormi distanze, in ipotesi, in sedi decentrate o delocalizzate anche nel territorio comunitario, non sono soggette al regime giuridico ed amministrativo europeo in materia di protezione dei dati.

L’economia digitale fonda la propria esistenza sulle dinamiche internazionali, le barriere poste dal Vecchio continente ne spezzerebbero la coerenza: di fronte ai nuovi auspicati vincoli di mercato europei, reali e non solo nominalmente indicati nel corpo delle convenzioni, potrebbero mutare sia i flussi finanziari internazionali di settore che le coordinate di comportamento nei servizi di cloud computing offerti dai colossi del web statunitensi.

Protezione dei dati dei cittadini e delle aziende europee da garantire efficacemente ovunque siano ubicati i server contenitori: in territorio europeo, americano, come di altri Stati terzi. È evidente, altresì, che sul piano giuridico la soluzione più semplice è prevedere il vincolo di ricorrere a server stabiliti unicamente sul territorio comunitario.

In questa ultima prospettiva de iure condendo, in relazione al processo di formazione delle nuove disposizioni, aperto e democratico, originato in un contesto sovranazionale e non determinato dagli interessi particolari di un singolo Stato o multinazionale, le future norme europee potrebbero divenire parametro di riferimento globale, per una successiva elaborazione nella sede universale delle Agenzie, già esistenti, delle Nazioni Unite, come, ad esempio, l’ITU, International Telecommunication Union.

L’istituzione di un’apposita Agenzia dell’ONU, dedicata ratione materiae, potrebbe essere promossa nel quadro delle attività di sviluppo evolutivo degli strumenti attuativi e degli accordi derivati del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e dell’indirizzo statuito dall’osservazione generale n. 16 emanata dal Comitato dei diritti umani.

ATTUALITA’ DELLA FORMULA ITALIANA DELL’INTENSO RINNOVAMENTO

La titolarità dell’Italia nella guida dell’Unione coincide, con sorprendente singolarità, con la conclusione della prima tumultuosa quanto suggestiva fase di indagine conoscitiva e di successivo inquadramento formale del perimetro di vulnerabilità e di avvenuta compromissione del sistema di garanzia dei diritti dei cittadini comunitari.

All’indomani dell’insediamento delle nuove leve parlamentari e dei neoeletti commissari europei, dopo un anno ininterrotto di acquisizioni documentali e di messa a fuoco delle improcrastinabili esigenze legalitarie, si pone il momento d’inizio delle procedure di revisione del quadro normativo di riferimento e degli strumenti di diritto internazionale ad esso funzionali.

La protezione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini  europei non può essere disgiunta dal necessario sviluppo di una strategia comune europea volta a conseguire una maggiore indipendenza informatica attraverso il proclamato “Nuovo corso digitale”. Appare sempre più ineludibile lo stanziamento di risorse adeguate a livello nazionale e dell’Unione che promuovano l’industria informatica negli Stati membri e la ormai non più rinviabile formazione avanzata delle giovani generazioni di informatici europei, futuri gestori di un più sicuro cyberspace nell’Ue.

 

MONTUORO Avv. UMBERTO, Tenente Colonnello commissario dell’Aeronautica Militare, Capo Sezione Studi del Dipartimento di Diritto umanitario e delle operazioni militari, presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, del Centro Alti Studi della Difesa.

 

PAROLE CHIAVE: Edward Snowden; privacy; intelligence; accordi; semestre di presidenza italiana della UE.