A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CORTE COSTITUZIONALE N.10 2024 ACCREDITA LE ESIGENZE AFFETTIVE DEL DETENUTO, NON PIU' OTTATIVE MA "ELARGITE" DAL GIUDICE DELLE LEGGI, E "DIMENTICA" LE DOGLIANZE TIPICHE DELLA PERSONA OFFESA-PARTE CIVILE, DELLA VITTIMA, NEL PROCESSO PENALE

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2024 - 2. L’atto di “spoglio“ subito dal coniuge superstite nel reato di omicidio volontario - 3. La legge dell’inverso integra il rapporto reo-vittima del reato: non c’è reato senza il suo soggetto passivo. La “vittima dimenticata“ alla Kostoris.

 

1. Corte costituzionale,  sentenza n. 10 del 2024

Recentemente la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2024, «resa a esito della questione di legittimità sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con ordinanza del n. 5 del 12 gennaio 2023, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, co. 1 e 4, 27, 3 co., 29, 30, 31, 32 e 117, co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU…ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 18 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. La pronuncia ha per la Corte una esplicita rilevanza in tema di diritto all’affettività per le persone detenute, in quanto ivi si legge: “l’ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società“»[1].

L’umanizzazione della pena è una citazione non pertinente e l’obiezione è di fondo: l’identità della pena non può subire la tentata ibridazione se consiste, autenticamente ed essenzialmente, in  una afflizione, per il condannato. Il richiamo, cioè, non deve investire la finalità della pena ma riferirsi alla sua consistenza, quale precipitato della sentenza di condanna (alla pena detentiva) che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato, autore ad esempio della morte di una persona, a titolo di dolo.

Il carattere afflittivo della pena è, esattamente, il suo imprinting: «che la pena consista, per sua natura, in uno strumento di afflizione, è affermazione così ovvia che nessuno oserebbe contestarla…Il fatto è che il momento afflittivo implicito nella pena può essere strumentalizzato per il raggiungimento di fini diversi»[2].

Si può riaffermare  la natura impositiva, sanzionatoria ed afflittiva della pena intramuraria, la sua componente punitiva.

 

2. L’atto di “spoglio“ subito dal coniuge superstite nel reato di omicidio volontario

Il carcere - che è la risposta dello Stato alla lesione dei massimi beni giuridici protetti, come la vita - rappresenta la sede di espiazione della pena, un lavacro.

Il coniuge superstite in un delitto di omicidio volontario consumato ai danni del marito, ad esempio, ha perduto - la vedova, appunto - per sempre ed irreversibilmente l’esperienza e il ricordo della propria vita sessuale con la persona con la quale si era unita nel vincolo matrimoniale.

Per siffatto specifico caso, all’imputato-condannato deve essere indifferente o no che alla sua sfera edonistica ed individuale esplicata nell’istituto penitenziario, ora riconosciuta (non dal legislatore, ma) dalla Corte costituzionale “corrisponde“ lo “spoglio coatto“ della propria intimità coniugale per un soggetto che sperimenta  la propria condizione  di ”vittima“ di quel reato, nel tracciato ambito?[3].

La Corte non ha fatto buon governo delle norme scrutinate: la pena detentiva è espressione di un trattamento irriducibile e vincolante, e ciò per tutti, restando sul terreno un problema di compatibilità con le introdotte prerogative carcerarie.

 

3. La legge dell’inverso integra il rapporto reo-vittima del reato: non c’è reato senza il suo soggetto passivo. La “vittima dimenticata“ alla Kostoris

La legge dell’inverso ruota sull’andamento di uno specifico rapporto: la specularità dei due versanti soggetto attivo e passivo del reato, crimine e vittima del delitto. Il prepostulato è che non c’è reato senza il  soggetto che lo patisce. E il riferimento è alla persona offesa dal reato[4], intesa lato sensu.

Il vincolo è strutturale e l’intreccio è tra figure: la vicenda delittuosa diventa, nei suoi sbocchi esterni, “causa efficiente“, quella dell’agente

La condotta antigiuridica, penalmente rilevante, legittima il soggetto passivo a costituirsi parte civile nel processo penale[5]. Si consolida la figura del danneggiato.

Rimane all’orizzonte della nostra ristretta analisi la nitida e ad un tempo significativa immagine incisivamente disegnata da Roberto Kostoris, che così titola un suo lavoro del 2001 e che oggi, con la sentenza della Corte costituzionale del 2024 sull’affettività che penetra e si radica nei luoghi di restrizione, si cristallizza: La tutela della persona nel procedimento penale - La vittima del reato, questa dimenticata[6] [7].

La vittima dimenticata, ora, resta un memorandum.

 

Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente Master in Diritto penale e Procedura penale dell’immigrazione, Università degli studi Guglielmo Marconi-Roma.   

 

[1] V. Sull’illegittimità del divieto assoluto di affettività della persona detenuta conseguente all’inderogabilità del controllo a vista – Corte cost., sent. 10/2024, in Arch. pen. web, 2024.

Frammenti di un nuovo discorso amoroso: la Corte costituzionale n. 10 del 2024 e l’affettività in carcere, di R. De Vito, giudice del Tribunale di Nuoro, in Quest. giust., 5 febbraio 2024; V. Manca, Amore e carcere: binomio (im)possibile(?)! La Corte costituzionale segna una tappa fondamentale del percorso di inveramento del volto costituzionale della pena, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 2. Altresì, v. M. Brucale, La Consulta riconosce la sessualità in carcere. Una tappa importante del percorso di inveramento del volto costituzionale della pena, in Penale. Dir. e Proced., 16 febbraio 2024.

I. Giugni, Diritto all’affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere, in Sist. pen., 2 febbraio 2014, che commenta Corte cost. 26 gennaio 2024 (ud. 6 dicembre 2023), n. 10, Pres. Barbera, red. Petitti; nonché F. Fiorentin, Corte costituzionale sentenza 26 gennaio 2024, n.10. L’effettiva applicazione del diritto fa a pugni con le carenze strutturali. Carceri e sistema penitenziario, in Guida dir., n.7, 2024, 83; “Sulla possibilità, per i detenuti, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale” – Corte Costituzionale – sentenza del 26 gennaio 2024 – n. 10, in Iura novit curia, 2024.

[2] G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2020, 695.

[3] Si è stabilito che «per nessuna ragione può essere superata la durata dell’afflittività insita nella pena detentiva determinata con la sentenza di condanna» Corte cost., sentenza n. 282 del 1989. Per siffatto significato  “afflittivo“ v. sentenza n.313 del 1990. In dottrina, v. G. Fiandaca, Gli scopi della pena nella giurisprudenza costituzionale, in Costituzione e ordinamento giuridico, a cura di Lorusso, Milano, 2009, 173.

Da ultima sulla richiamata sentenza del 2024, v. F.Trapella, La garanzia di riservatezza dei colloqui con il partner: verso un’idea di carcere come “formazione sociale”, in Arch. pen. web, 28 febbraio 2024.

[4] M. G. Aimonetto, Persona offesa dal reato, in Enc.dir., Vol. XXXIII, Milano, 1983, 319 s.; F. Antolisei, L'offesa e il danno del reato, Bergamo, 1930, 108 ss.; Id., Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 1994,  168; G. Bettiol-L. Pettoello Mantovani, Diritto penale, parte generale, Padova, 1986, 762 ss.;  R. A. Frosali, Soggetto passivo del reato, in Novis. dig. it., Vol. XVII, Torino, 1970, p. 816 ss.; A. Giarda, La persona offesa dal reato nel processo penale, Milano, 1971, 6; A. Sette, La persona offesa nel nuovo codice di procedura penale, in Cass.pen., 1991, I, p. 1907; E. Amodio, Persona offesa dal reato, in Comm. nuovo c.p.p., Milano 1989, I,  534; L. Bresciani, Persona offesa dal reato, in Dig. Pen., 1995, 528 s.; C. Pansini, Persona offesa dal reato, in Dig. Pen., 2011, 411 s.; A. Pennisi, Persona offesa dal reato, in Enc. Dir.,1997, 790 ss.; P. P. Rivello, Riflessioni sul ruolo ricoperto dalla persona offesa da reato e dagli enti esponenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 615.; C. Quaglierini,  Le parti diverse dall'imputato e l'offeso dal reato, Milano, Giuffrè, 2003.

Recentemente, N. Pascucci, La testimonianza della persona offesa minorenne. Dalle sollecitazioni sopranazionali alle risposte dell'ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2021; B. Romanelli, La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale, Padova, Cedam, 05/2023; D. Bianchi, Persona offesa incapace per età o infermità e nuove ipotesi di procedibilità a querela: una prima decisione in senso “sostantivo” e “restrittivo”, in Sist. pen., 18 maggio 2023; Persona offesa dal reato: diritti e facoltà (Cass. Pen. Sez. V, 27 aprile-20 luglio 2023, n. 31699), in dirittifondamentali,it., 2023.

[5] La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate. (Cassazione penale, Sez. IV,sent. n. 4372 del 14 gennaio 2011). Nuova procedibilità a querela dopo la riforma “Cartabia” e rilievo della querela tardiva, per Cassazione Penale, Sez. II, 19 dicembre 2023 (ud. 10 novembre 2023), n. 50672 Presidente Rosi, Relatore Recchione, Imp. Ongaro, P.M. Pedicini (concl. conf.), in Giur. pen., 9 gennaio 2024.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6593/2024 (data ud. 30 gennaio 2024) ha fornito chiarimenti sulla c.d. “doppia conforme” e sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in Diritto,it., 2024.

[6] Contra, G. Stampanoni  Bassi, Nel processo penale, il protagonista deve essere l’imputato e non la vittima, in Domani, 12 gennaio 2024.

[7] Sulla figura, v. Cassazione Penale, Sez. 4, 05 febbraio 2024, n. 4927 - Caduta dal tetto durante le attività di rimozione amianto. Quando il direttore dei lavori coincide con la vittima del reato.