A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LA PERSONA OFFESA DAL REATO NELLO STATUTO DI CASS. PEN. 22.11. 2023, N. 46983 E L’ANNUNCIO DI UNA “SCOPERTA SCIENTIFICA“ (NEGATIVA): LA POZIORITÀ DELLA PERSONA OFFESA SULL’IMPUTATO SI ATTESTA SENZA RAGIONE

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. La persona offesa dal reato - 2.- Richiamo della decisione di Cassazione penale  novembre 2023, sulle dichiarazioni della persona offesa, sufficienti da sole a fondare una condanna  – Art. 192 c.p.p. – 3. L’esposizione dell’impostazione giurisprudenziale e delle ragioni contrarie, enumerate - 4. Poziorità del dictum della persona offesa sulla posizione del soggetto che si protesta innocente -  5. Deuteronomio (cenno) - 6. Principio di completezza e di coerenza.

 

Abstract

Il sistema processualpenalistico - calato nel banco di prova del c.d. diritto applicato -  è attraversato dalla “curva dell’incoerenza“ (che lo incrina) ammettendo che la dichiarazione contra reum di un solo soggetto, della persona offesa dal reato (che è portatore di un suo interesse), sia sufficiente a fondare una sentenza di condanna. Già la tradizione extragiuridica si oppone a questa impostazione: «Un solo testimone non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato: qualunque peccato uno abbia commesso il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o di tre testimoni» (Deuteronomio).

L’avversata impostazione - la soluzione interpretativa richiamata, di fonte giurisprudenziale - appare irragionevole ed ingiustificata.

 

Abstract

The criminal procedural system - placed in the testing ground of the so-called applied law - is crossed by the "curve of inconsistency" (which undermines it) admitting that the declaration contra reum of a single subject, of the person offended by the crime (who is the bearer of his interest), is sufficient to found a sentence of condemnation. Already the extra-juridical tradition opposes this approach: "A single witness will have no value against anyone, for any fault and for any sin: whatever sin one has committed, the fact must be established on the word of two or three witnesses" (Deuteronomy).

The opposing approach - the interpretative solution referred to, of jurisprudential source - appears unreasonable and unjustified.

 

1. - La persona offesa dal reato

I caratteri di identità della «persona offesa dal reato»[1], riguardanti i suoi poteri e la sua posizione nel processo penale, intrecciano un profilo ancipite: evochiamo l’interesse protetto dalla norma incriminatrice di parte speciale dettata dal Codice penale[2] in relazione al soggetto che ha subito una lesione. Nella mappa del processo penale disciplinato dal Codice di procedura penale - ove la  norma penale sostanziale trova posto e viene calata nella fattispecie sub iudice - la figura della persona offesa, invece, presenta diverse tonalità ed intensità applicative[3], specie in sede giurisprudenziale.

Indubbiamente, come si è ricordato recentemente, «il soggetto titolare dell’interesse violato dal reato riceve dal legislatore del codice di procedura penale vigente un’attenzione maggiore di quella riservatagli dal codice abrogato»[4] [5], la vittima del reato appunto[6].

Tale vittima[7] deve essere oggetto di tutela[8].

 

2. - Richiamo della decisione di Cassazione penale novembre 2023, sulle dichiarazioni della persona offesa, sufficienti da sole a fondare una condanna – Art. 192 c.p.p.

Questa attenzione che la dottrina ha voluto evidenziare, la quale appartiene alla sfera del diritto codificato, nel passaggio al c.d. diritto applicato diventa somma, concentrando nella persona offesa, addirittura, le sorti della regiudicanda penale. L’imputato è nelle sue mani, letteralmente, in merito a quanto dichiarato dalla persona offesa: prima dell’intervento dell’organo che emetterà la sentenza, al pari di un soggetto a cui si devolve la protodecisione, è affidato al suo vaglio la condotta della quale deve rispondere l’accusato.

Sottoponiamo a breve scrutinio una recente decisione di Cassazione, secondo cui le dichiarazioni delle persone offese dal reato,  per essere utilizzabili, devono essere sottoposte a «previa verifica della loro credibilità soggettiva e  dell’attendibilità intrinseca del loro racconto»[9].

Ma questo è solo il corollario di un più impegnativo postulato: la giurisprudenza è consolidata nel senso che le regole dettate dall’art. 192, comma 3,del Cpp non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato[10].

In una sorta di escalation, la stessa giurisprudenza del 2023  estende lo stesso trattamento applicato al dictum della persona offesa - così incisivo per l’inquisito - anche alla parte civile[11], che pure è portatrice di un interesse ultrapenalistico, quello di tipo strettamente patrimoniale.

Infatti, si aggiunge: in questa prospettiva, quindi, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento della penale responsabilità dell’imputato, non applicandosi nei suoi confronti l’articolo 192, comma 3, del Cpp, e, tuttavia, sussistendo un interesse di natura patrimoniale, occorre una verifica più penetrante e rigorosa, rispetto a quella che richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e qualora risulti opportuna l’acquisizione di elementi estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove di fatto, né assistere ogni segmento della narrazione[12].

Quindi, le dichiarazioni della persona offesa, vittima di reato, possono essere assunte anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato non necessitando le stesse di riscontri esterni[13].

 

3. - L’esposizione dell’impostazione giurisprudenziale e delle ragioni contrarie, enumerate

Indubbiamente, nella lettura delle norme sulla prova, la giurisprudenza riguarda la persona offesa[14] come il perno delle prove a carico. La sua parola, esclusivamente la sua dichiarazione, sarà sufficiente per asseverare la penale responsabilità dell’imputato. Non occorrerà altra addizione probatoria, per l’accusato[15].

Questo è l’orientamento consolidato della Cassazione, l’indirizzo oramai cristallizzato, almeno a partire dalla decisione delle  Sezioni Unite della Cassazione, 19 luglio 2012, Dell’Arte.

Detto orientamento appare irragionevole ed ingiustificato: se le norme di legge soggiacciono ad un giudizio di ragionevolezza nel prisma del c.d. giudice delle leggi, come è possibile che per il c.d. giudice degli uomini non è sovente che si richiami tale criterio di valutazione delle sue sentenze, di merito e di legittimità?

Una sola unità testimoniale non dovrebbe valere e prevalere sull’inquisito. Per noi par in parem non habet iurisdictionem, nel senso che entrambi i soggetti sono portatori di un elementi difettivo che li accomuna nella portata dichiarativa: a) la persona offesa non è persona disinteressata circa le sorti del processo, coltivando l’interesse specifico della condanna dell’imputato ciò che la differenzia del tutto dal testimone inteso quale terzo estraneo alla contesa penale[16]; b) anche l’imputato è privo del requisito dell’obiettività e della condizione dell’equidistanza, potendo mentire, tacere il vero e (AL 2023)  su circostanze extraprocessuali[17], coltivando unicamente l’assoluzione nella celebrazione del giudizio penale o una pena ridotta in taluni  riti alternativi; c) persona offesa e persona accusata sono parimenti interessati ma distintamente trattati quanto al “peso“ di quanto loro dichiarato nel processo penale ed è come se nel processo civile l’attore potesse testimoniare ex se, mentre vige il divieto dell’art. 246 c.p.c., dell’incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.[18]. Chi non è terzo non può testimoniare: la incapacità a testimoniare è costruita in funzione dell’estraneità del soggetto al processo. Siffatta incapacità, quindi, è correlata alla non credibilità di quelle persone che potrebbero essere parti in causa. Mediante l’art. 246 c.p.c. il legislatore opera una valutazione a priori in merito alla credibilità del teste. Il terzo interessato viene equiparato alla parte e non può testimoniare (Cass. Civ. n. 14693/2002): Nemo testis in causa propria.[19]

 

4. - Poziorità del dictum della persona offesa sulla posizione del soggetto che si protesta innocente

I due soggetti, quindi, non sono estranei alla materia della regiudicanda.

Elucidato questo passaggio, residua l’insormontabile interrogativo: essendo uguali in quantità (una persona offesa, un imputato) e identità (negativa: entrambi i soggetti non sono terzi ed anche la persona offesa è soggetto consimile ad una parte, per le ragioni esposte), qual è la differentia specifica che giustifichi la netta ed irriducibile poziorità del dictum della persona offesa sulla posizione del soggetto che si protesta innocente?

Riteniamo - questa sarebbe la “scoperta“ scientifica in campo processuale, in quello del rito penale - che siffatto sbilanciamento senza ragione rappresenti, emblematicamente, il locus minoris resistentiae dell’intera impalcatura del processo penale, dell’impianto codicistico.

In due piatti della bilancia dell’accusa (quella portata dalla persona offesa, la cui dichiarazione contra reum può da sola fondare una sentenza di condanna) e della difesa (dell’imputato, pur presunto non colpevole, secondo l’art. 27 Cost.) sono in equilibrio in via ricostruttiva, diseguali nel trattamento giurisprudenziale per l’incidenza irresistibile che subisce la posizione dell’imputato da una fonte non imparziale, anzi (può dirsi)  proveniente da una fonte rivale.

E ciò che rende irrecuperabile il divario è proprio la quantità: la portata della dichiarazione di un solo soggetto - la persona offesa, equiparata ad un testimone, quoad effectum per quanto riguarda la sua dichiarazione - è dirimente per la soluzione della regiudicanda penale. La sua dichiarazione è ritenuta poziore su quella contraria dell’accusato, ed anche quando la persona offesa è costituita parte civile[20]. Ciò appare ingustificato.

 

5. - Deuteronomio (cenno)

Si legge nel libro del Deuteronomio, 17,10: «quando ciò ti sia stato riferito o tu ne abbia sentito parlare, informatene diligentemente. Se la cosa è vera, se il fatto sussiste…farai condurre alle porte della tua città quell’uomo o quella donna che avrà commesso quell’azione cattiva…così che muoia. Colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o tre testimoni. Non potrà essere messo a morte sulla deposizione di un solo testimone».

Deuteronomio, 20,4 «Un solo testimone non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato: qualunque peccato uno abbia commesso il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o di tre testimoni».

 

6. - Principio di completezza e di coerenza

Più che noto è che i teoremi di Kurt Gödel «hanno segnato una svolta fondamentale nella storia della logica, condizionando ogni successiva ricerca…I lavori di Gödel portano sostanzialmente a un duplice risultato:1) incompletezza delle teorie formali; 2) impossibilità di dimostrare delle stesse la loro coerenza»[21].

Ai fini del presente breve lavoro, di tale sintesi potremmo dare la seguente lettura: non è espressamente previsto, nelle tavole del Codice di procedura penale, un divieto di rendere dichiarazioni disinteressate, ad imitazione dell’art. dell’art. 246 c.p.c. (carattere incompleto del c.p.p.); risalta la contraddizione, e così l’incoerenza sistematica, di un ordinamento particolare che assoggetta ad un trattamento differenziato due dichiarazioni interessate nel processo penale, e dell’ordinamento generale che ammette, specialmente quale ius receptum, due diverse impostazioni, nel rito civile e nel rito penale.

 

Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente Master in Diritto penale e Procedura penale dell’immigrazione, Università degli studi Guglielmo Marconi-Roma.  

 

[1] Così si definisce la figura, in dottrina di  A.A. Dalia-M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, Vicenza, 2016, 572: «La persona offesa…è il soggetto titolare del bene penalmente tutelato, leso o esposto a pericolo dalla condotta illecita». Cfr. P. Tonini, Lineamenti di Diritto processuale penale, Milano, 2017, 81: «Il codice di procedura penale prevede una ipotesi di persona offesa di “creazione legislativa“», richiamando l’art. 90 comma 3 c.p.p.; E. Amodio, Persona offesa dal reato, in E. Amodio-O.Dominioni, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, I, Milano,1989, 543; A. Pennisi, Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Agg. I, Milano,1997, 790. Sul minore, v. N. Pascucci, La testimonianza della persona offesa minorenne. Dalle sollecitazioni sopranazionali alle risposte dell'ordinamento italiano, Torino, 2021.

[2] Sul bene giuridico del prestigio e dell'onore della Pubblica Amministrazione, ad esempio, v. Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 211/2024 ud. 30 ottobre 2023 - deposito 03 gennaio 2024.

[3] Per esempio, ai sensi dell’art. 410 c.p.p.  relativamente alla opposizione alla richiesta di archiviazione.

[4] Così, N. Menna, La persona offesa dal reato, in A. Scalfati-A.Bernasconi-A. De Caro-M.Menna-C. Pansini-A. Pulvirenti-N.Triggiani-C.Valentini-D.Vigoni, Manuale di diritto processuale penale, IV ed., Torino, 2023,132.

Pure C. Taormina, Procedura penale, Torino, 2015, 99, sulla persona offesa: «Non c’è reato che non abbia soggetto passivo»; mentre sul carattere selettivo del diritto penale - sul paradigma del c.d. diritto penale minimo - v. A. Cavaliere, Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un’alternativa alla “cultura del penale”, in Arch. pen., 1/2018.

In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalla cd. "Carta di Noto", salvo che non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in caso di inosservanza, di modo che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta; tuttavia, il giudice è tenuto a motivare perché, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 648 del 9 gennaio 2017). In materia di violenza sessuale, v. Cass., sez. III, sent. 23 gennaio 2024,  n. 2788, in Norme & Trib. 23 gennaio 2024.

Per la giurisprudenza di merito, secondo la Corte d’appello di Lecce, sent. 24 luglio 2023, n.765, in Il Merito, n.1, gennaio 2024,41, nell’ipotesi in cui l’imputato abbia tentato di baciare la nipote minorenne, la fattispecie è contestata nella forma del reato tentato, invero il gesto dell’imputato di prendere per il braccio la persona offesa a fronte della reazione della p.o., configura un tentativo.

Con la sentenza n. 2 del 2 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ribadisce alcune nozioni importanti affinché possa ritenersi configurato il reato di cui all'art. 600-ter c.p., ovvero quello di pornografia minorile.

[5] Ciò vale anche in ordine alle ultime riforme. Nei casi in cui la persona offesa  abbia specificato e chiesto di essere informata della conclusione  delle indagini e il D. Lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), prevede nuove forme di costituzione di parte civile.  D. Lgs. 150/2022, art. 5 apporta alcune modifiche in merito ai termini e alle formalità per la costituzione di parte civile, art. 79 c.p.p., 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.

3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.  In dottrina, fra gli altri, v. P.Tonini-C.Conti, Manuale di procedura penale, Milano,18 luglio 2022, 605: «La riforma Cartabia. Estensione dell’obbligo di sentire persone offese e denuncianti di delitti di violenza domestica e di genere commessi in forma tentata e di delitti di tentato omicidio. L’art. 2, comma 1, lett. b, della legge n. 134 del 2021 ha esteso l’obbligo di assumere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa (e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza) dei delitti di violenza domestica e di genere anche in forma tentata e del delitto di tentato omicidio (art. 362, comma 1, ter)». Recentemente, v. B. Romanelli,  La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale, Padova, 5/2023.

[6] Sulla cui figura, da ultimo v. Cass., sez. III, sent. 23 gennaio 2024, n. 2786, in Norme & Trib., 23 gennaio 2024.

[7] Su cui, in giurisprudenza, v. Cass., sez. I,  sent.  5 gennaio 2024, n. 409, in Norme & Trib., 5 gennaio 2024.

[8] Sulla  tutela della persona offesa, in tema di divieto di avvicinamento, v. Corte di Cassazione, sez. VI, ud. 17 ottobre 2023 (dep. 18 gennaio 2024), n. 2318 Presidente Calvanese – Relatrice Pacilli. Però, la manifestazione della volontà di instare per la punizione del reo, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere assolutamente chiara ed inequivocabile e non può desumersi dai contenuti di una mera denuncia di un fatto di reato, ha chiarito Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sent. n. 1964 del 17 gennaio 2024.

[9] Così, da ultimo, Cass. pen., sez.III, sent. 22 novembre 2023, n. 46983, Pres. Scarlini, in Guida dir., n.3, 27 gennaio 2024, 94, ove si richiamano le “Sezioni Unite della Cassazione, 19 luglio 2012, Dell’Arte; più di recente Sezione V, 27 aprile 2023, Giuca“.

[10] Cass. pen., sez.III, sent. 22 novembre 2023, n. 46983, cit., nella Nota di richiamo.

[11] Cassazione Penale, Sez. II, 30 ottobre 2023 (ud. 29 settembre 2023), n. 43790 Presidente Beltrani, Relatore Aielli, Piazza della Loggia: la sentenza della Cassazione sulla costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio, in Giur. Pen., 6 novembre 2023.

[12] Cass. pen., sez.III, sent. 22 novembre 2023, n. 46983, cit., nella Nota di richiamo.

Le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto con ritardo mentale rilevante, vittima del reato di circonvenzione di incapace) (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21977 del 8 maggio 2017).

Le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto con ritardo mentale rilevante, vittima del reato di circonvenzione di incapace). (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21977 del 8 maggio 2017).

In dottrina, v. D. Bianchi, Persona offesa incapace per età o infermità e nuove ipotesi di procedibilità a querela: una prima decisione in senso “sostantivo” e “restrittivo”, in Sist. pen., 18 maggio 2023, che commenta Tribunale per i minorenni di Genova, 22 marzo 2023 (Pres. est. Villa). Cfr. O.C. Artale-L. Bin, Gli interventi di procedibilità a querela, in D. Castronuovo-M. Donini-E.M. Mancuso-G. Varraso (a cura di), Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, Cedam-Wolters Kluwer, 2023, 195 s.; G.L. Gatta, L’estensione del regime di procedibilità a querela nella Riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la L. n. 199/2022, in Sist. pen., 2 gennaio 2023, par. 4; G. Dodaro, Le modifiche alla disciplina della querela, in Dir. pen. proc., 1/2023, par. 17; nonché M. Deganello, Art. 338, in G. Illuminati-L. Giuliani (a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, Cedam-Wolters Kluwer, 2020, 1633.

Il difetto di querela prevale sull’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, per Cass. pen., sez. IV, ud. 9 gennaio 2024 (dep. 22 gennaio 2024), n. 2577, in Dir. giust., 2024.

[13] Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4343/14; depositata il 30 gennaio, in Dir. e giust., 31 gennaio 2014.

Prova in genere in materia penale (dichiarazioni della persona offesa) (valutazione rigorosa). La deposizione della persona offesa può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente qualora venga sottoposta ad un giudizio di riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, per Cass. pen. Sez. V, 7 luglio 2017, n. 33280.

Sul valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale, si occupa la sentenza n. 27892 del 9 aprile 2021 (dep. 19 luglio 2021),  v. quinta sezione penale della Corte di Cassazione (che ha nuovamente affrontato la delicata questione del valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa).

Recentemente, v. pure Cass., sez. V, ord. 19 ottobre 2023, n.42858, sul riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.

[14] Sulla persona offesa del reato, da ultimo v. Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 3 gennaio 2024, n. 211, in Quot. giur., 12 gennaio 2024.

[15] Sulla nozione di accusa e di materia penale, v. S. Buzzelli, Sub art. 6. Diritto a un equo processo, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 132 s.

[16] Tra gli altri, v., recentemente, in dottrina A. Bernasconi, Mezzi di prova, in A. Scalfati-A.Bernasconi-A. De Caro-M.Menna-C. Pansini-A. Pulvirenti-N.Triggiani-C.Valentini-D.Vigoni, Manuale di diritto processuale penale, IV ed., Torino, 2023, 285, sulla «attendibilità del testimone, ossia l’esattezza, la precisione, la non contraddittorietà dei suoi ricordi»; pure V. Grevi-G. Illuminati, La testimonianza, in G.Conso-V.Grevi-M.Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2019, (da ultimo, Aggiornato a 06/2023), 323, sulla «funzionalità ad assicurare la formazione della prova in sede processuale».

Sul «dovere di veridicità e completezza» della testimonianza, v. M. Scaparone, Procedura penale, I, Torino, 2015, 300.

[17] V., ad esempio, C. Morselli, Corte Costituzionale, sentenza ampliativa (revocabile) 5.6.23 n. 111 su diritto al silenzio dell’interrogato, in federalismi.it., 13 dicembre 2023: Corte costituzionale 5 giugno 2023 n. 111 intervenuta dopo un anno rispetto al responso negativo sul medesimo art. 64 co. 3, c.p.p. , da parte del medesima Corte guidata da un diverso presidente.

[18] Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [100, 105 c.p.c.].

[19] Nullus idoneus testis in re sua intelligitur. In tema di deposizione testimoniale, l'eccezione di incapacità a deporre, sollevata - nel rispetto della previsione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. - all'esito dell'escussione del testimone, deve intendersi come idonea proposizione di un'eccezione di nullità della prova assunta (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8528 del 6 maggio 2020).

[20] Diversamente, v., ad esempio, Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 19121 del 17 luglio 2019: Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro. Sul principio di inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, v. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19498 del 23 luglio 2018. La vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16541 del 28 settembre 2012).

[21] E. Ballo, Presentazione, in Ernest Nagel – James R. Newman, La prova di  Gödel, Torino, 1992, 7, Introduzione, Cap. I, 15: «Quel lavoro è una pietra miliare nella storia della logica e della matematica».