A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

GIUSTIZIA  RIPARATIVA: L’IMPIANTO NORMATIVO AD AMPIO SPETTRO NEL QUADRANTE DELLA C. D. RIFORMA CARTABIA. PROFILO GIURISPRUDENZIALE

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. Codice Rocco, Codice Vassalli (il rimedio dell’incidente probatorio), ricodificazione della riforma Cartabia. Il novum della giustizia riparativa - 2. Restorative justice. Inquadramento: l’art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa) c.p.p. - 3. I vari profili della c.d. giustizia riparativa. La logica “irenica“. 

 

1. Codice Rocco, Codice Vassalli (il rimedio dell’incidente probatorio), ricodificazione della riforma Cartabia. Il novum dell’iscrizione della giustizia riparativa.

Misuriamo la distanza del Codice Vassalli del 1988 rispetto al  Codice Rocco del 1930[1] e consideriamo l’intervento innestato dalla riforma c.d. Cartabia, il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, in ordine alla «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (breviter: d.lgs. n. 150, composto di 99 articoli). Il corpus (di 99 articoli) non è entrato in vigore il 1° novembre 2022, in quanto il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 ha aggiunto, all’art. 6, un inedito art. 99-bis al d.lgs. n. 150 per rinviarne l’entrata in vigore al 30 dicembre 2022[2].

Il “motto“ della riforma[3] è dichiarato, rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale, secondo le linee disegnate dall’ex  Ministro della Giustizia Marta Cartabia nella primavera del 2021, con lo scopo di allestire le modifiche da apportare al sistema  per avere i fondi  del P.N.R.R., attraverso la riduzione del 25% della durata dei riti penali entro il 2026. Nel marzo era stata nominata una Commissione (c.d. Lattanzi), intesa ad «elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. AC 2435».

Suole richiamarsi, al riguardo, il principio costituzionale della “ragionevole durata del processo“ (art.111), che è «un connotato identitario della giustizia del processo» (Corte cost. n. 74 del 2022).

La linea riformatrice attraversa l’intero processo penale (dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione[4], fino all’esecuzione penale). Un titolo autonomo del decreto (titolo IV) è riservato alla disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67).

Sull’asse della bipartizione del modello del procedimento penale con o senza istruzione, il codice Vassalli ha scelto il secondo non perché questa manchi (non potrebbe mancare: l’istruzione è la “provvista“ probatoria necessaria alla formulazione di giudizio sulla penale responsabilità dell’imputato), ma in quanto spostata in avanti per fare del dibattimento l’epicentro della storia  processuale, fondato sulla disputa dialettica e sul contraddittorio. Lo stesso risulta  saldato al c.d. diritto alla prova (art.190 c.p.p.) e di difesa (sul principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, v. Cass. civ., sez. II, 18 novembre 2022, n. 34072), abbandonando così la pratica veteroinquisitoria di elaborare nella fase prodromica materiale utilizzabile in giudizio (pleno iure, e che finiva per ipotecarlo). Il segno esteriore e plastico è la c.d. separazione delle fasi (con funzioni distinte). Detta separazione si spiega con la regola  del valore (limitato) c.d. preprocessuale degli atti assunti unilateralmente da una “parte“ (per quanto pubblica), in assenza del contraddittorio (art. 111, co. 4,  Cost.), all’origine dell’impronta dialettica degli atti garantiti quando questo trova posto. Si è dunque sostituita, con il codice del 1988, l’istruzione con le indagini preliminari che offrono al successivo dibattimento  solo un “semilavorato“ perché la prova piena si forma oralmente  avanti al giudice del giudizio di merito di primo grado in omaggio al c.d. principio di immediatezza (e c.d. di pubblicità)  e per «attuare i caratteri del sistema accusatorio» (art. 2 l. d.) secondo il disegno del delegante. Questa impostazione ha l’inconveniente di dovere attendere l’apertura del dibattimento che potrebbe intervenire post aliquanto (e in questo lungo intervallo il testimone dovrebbe mantenere la memoria salda e la prova non “scadere“). Un rimedio tipizzato è l’incidente probatorio[5] (cioè l’acquisizione della prova ante tempus, anticipata, mentre pendono le indagini preliminari), che funge da “cerniera“ fra le indagini e il giudizio. La Corte cost. con sent. 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità dell’articolo 398 c.p.p.  nella parte in cui non consente che l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

La c.d. riforma Cartabia[6] interviene sul primo codice repubblicano fin dalla fase d’esordio e le modifiche attuative della delega (legge delega n. 134 del 27 settembre 2021[7]) perseguono un duplice obiettivo: contrazione della latitudine delle indagini incidendo sui termini di relativa durata e introducendo rimedi di matrice giurisdizionale alla eventuale stasi del procedimento, causata dall’inerzia del p.m.; in secondo luogo, selezione  dei casi  meritevoli di essere sottoposti al vaglio del giudice, esercitando l’azione penale, nel rispetto dei diritti delle parti. In generale, il fattore-tempo domina il percorso riformatore, portato avanti in nome dell’efficienza processuale, come segnala l’incipiente manualistica: «La riforma Cartabia…la legge delega n. 134 del 2021 si è posta l’obiettivo di contemperare l’efficienza del procedimento con le fondamentali garanzie costituzionali…In primo luogo, saranno previsti rimedi alla irragionevole durata del procedimento, mediante la rimodulazione dei termini massimi delle indagini e, al tempo stesso, verranno introdotti nuovi poteri di controllo spettanti al giudice per le indagini preliminari»[8].      

 

2. Restorative justice. Inquadramento: l’art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa) c.p.p.    

«La giustizia riparativa…In tema di restorative justice, la riforma Cartabia (art. 1, co. 1, legge n. 134 del 2021) delega il Governo ad adottare uno o più decreto legislativi “per la revisione del  regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa“»[9].

Con il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, per la prima volta, ha trovato posto nei quadranti della normativa penale una disciplina organica della giustizia riparativa ed è previsto che essa refluisca e si inserisca nel procedimento penale. Il legislatore delegato  cala i principi e ai criteri fissati all’art. 1, comma 18,della legge delega n. 134 del 2021 al piano attuativo con l’innesto dell’art. 129-bis c.p.p. nel combinato disposto dell’art.45-ter disp. att. c.p.p.

L’art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa) c.p.p. contiene una disposizione-manifesto: 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.

Si tratta del “connubio dei contrari“, del tentativo di componimento del contrasto giudiziario fra il soggetto attivo e passivo del reato, nella cornice di un programma che miri ad uno sbocco riparatorio.

Il solco risale al c.d. principio della domanda: vale l’atto di impulso o dell’imputato o della sua vittima nella forma di una richiesta ad hoc, personalmente o attraverso un procuratore speciale.

L’incipit giurisdizionale è una ordinanza con cui il giudice procedente dispone «l'invio degli interessati» (co. 3 art. cit.), dopo l’interpello («sentite le parti, i difensori nominati» ed eventualmente - se necessario - la vittima dell’illecito penale) e l’apertura di un vaglio “teleologico“: l’utilità dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa ai fini della enucleazione di una “sintesi“ che abbia ad oggetto la «risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti» (co. 3 cit.)[10]. Questo il paradigma legale, il telaio normativo, che risulta integrato da una normativa complementare, quella dell’art. 45-ter (Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa) disp. att. c.p.p., che “reinterpreta“ la regola ordinaria: «1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1,  del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» [Articolo inserito dall'art. 41, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199][11]

Ma se la fase è quella delle indagini preliminari provvede l’omonimo titolare con decreto motivato[12]. L'obbligo della motivazione spinge il P.M. ad impegnarsi in tale adempimento, da condurre con equilibrio, in utramque partem disserere.

Il nuovo art. 129-bis c.p.p. inquadra ed enuncia, nella sua impalcatura,  solo le più essenziali  disposizioni procedimentali per l’accesso all’istituto, con una porta aperta all’interprete per i profili non oggetto di una disciplina espressa.

In disparte il trattamento del percorso compositivo - che forse potrebbe anche appellarsi irenico - avuto riguardo ai casi di “giustizia privata“, di reati perseguibili a querela di parte suscettibile di remissione e successivamente all'emissione dell'avviso ex art.415-bis,c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari): il giudice, su richiesta dell'imputato (atto di impulso), valuta, con ordinanza,  la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

Chiuso il “ventaglio“ del programma di giustizia riparativa, spirato il termine finale, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

 

3. I vari profili della c.d. giustizia riparativa. La logica “irenica".

Il nuovo modello processuale rivede gli schemi tradizionali centrati sui criteri della necessità o indefettibilità della punizione - e quindi della pena detentiva, che già si pone in relazione con il carattere eccezionale della negazione della libertà personale di matrice costituzionale (art. 13) - e introduce i piani della composizione del conflitto «attraverso la riconciliazione tra le parti, nel rispetto della normativa europea e dei principi sanciti a livello internazionale, I programmi di giustizia riparativa tendono, difatti, a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, a responabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa, oltre la ricostituzione dei legami con la comunità, e sono accessibili senza alcuna preclusione»[13].

Non si tratta, però, di una prospettiva completamente nuova, di nuovo conio in assoluto, poiché scenari consimili (ad instar exemplaris), ispirati ad una logica compositiva o irenica, si ritrovano nei “programmi“ del processo minorile e di quello di competenza del giudice di pace.

Allineata con la nozione inserita nella Direttiva 29/2012/UE, in base all’art. 42 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, e in via esplicativa, si intende per “giustizia riparativa“ quel programma «che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e di altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

Potremmo appellarlo rito a non iudice[14], improntato all’incoercibilità della partecipazione solo adesiva, organizzato da un soggetto diverso dal giudice, trattandosi di un percorso che attraverso il terreno del processo penale in una linea orizzontale, dato che può accedersi ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, dall’inizio al termine, e quindi dalle indagini preliminari sino alla fase esecutiva della pena.

Potremmo inserirla la giustizia riparativa nei tipi di giustizia consensuale, espressione della volontari adesione soggettiva, attivabile ante querelam (art. 44, co. 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), ancorché l’abitat naturale in cui possono  esprimersi le risorse della giustizia riparativa è il processo penale. Si è stabilito in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui, in materia di giustizia riparativa, nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo o di omesso avviso non si configura alcuna nullità[15]. In ogni caso, la giustizia riparativa, una via che non si sostituisce al processo[16].

E «quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale. Il primo può comprendere dichiarazioni di scuse formali…mentre il secondo può includere il risarcimento dei danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato»[17], ciò che inverte l’assunto post factum non valet argumentum[18] allestendosi, invece, un “telaio dialogico“ che rinnega[19] la disequazione del reato, tipicamente conflittuale[20] e nel terreno degli antonimi[21].

 

Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente Master in Diritto penale e Procedura penale dell’immigrazione, Università degli studi Guglielmo Marconi-Roma. 

 

[1] La codificazione del 1930 mantiene il suo imprinting inquisitorio risalente al Code d’instruction criminelle francese del 1808.

[2] V. Ord. Trib. Siena (giudice Spina) 11 novembre 2022 che solleva la questione di legittimità sull’art. 6 del decreto legge 162/2022.

Inefficace la legge delega nelle more dell'adozione dei decreti delegati, secondo Cass. pen., sez. III, sent. 28 ottobre 2022,  n. 45120.

Per lo slittamento temporale, l’intervento previsto dovrebbe  limitarsi ad una “regolamentazione cerniera“ e cioè che in sede di conversione trovino uno spazio solo le cc.dd. disposizioni transitorie “al servizio“ di talune previsioni processuali. V. Riforma Cartabia, pronta la fase transitoria  Scarcerazioni solo dopo avviso alle vittime, G. Negri, in Norme & Trib. Plus, 1 dicembre 2022; nonché C. Morselli, Ricodificazione con la riforma Cartabia: all’ottativo, il rinvio tecnico può diventare definitivo spoils system. Ragionevole durata, in Arch. pen. web, 27 dicembre 2022.

[3] Paralipomeni, ma solo se si considera la Riforma Cartabia la continuazione della Riforma Vassalli.

[4] Ma la giurisprudenza “frena“ sul modello di una impugnazione  veloce (quasi condotta sine glossa), “complicandola“ piuttosto: il giudice d’appello che riformi, anche ai soli interessi civili, su appello della parte civile, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento  dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale (sezioni Unite, 28 gennaio 2021,Cremonini) (Cass. pen., sez. VI, sent. 18 luglio 2022, n. 27931, in Guida dir., 2022, n. 36, 82).

[5] Ai sensi dell’art.392 co. 1 c.p.p., procedendo «a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento». Quando poi il pericolo (di dispersione probatoria) riguarda cose o luoghi si interviene con «f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile». Sull’ imputato infermo di mente, riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia svolta in incidente probatorio, v. Corte cost., 6 ottobre 2022, n. 207. Per un caso di profondo deficit investigativo « non essendo mai stati assunti a sommarie informazioni i lavoratori coinvolti…l'assoluta carenza investigativa è resa evidente dal fatto che il pubblico ministero, dopo l'applicazione della misura cautelare, ha formulato istanza di incidente probatorio per l'escussione dei lavoratori » v. Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2022, n. 28289.

A proposito del riferimento alla memoria (che potrebbe subire la c.d. curva dell’obblio), per un esempio pratico, v. Corte d’ Appello di Ancona, Pen., sez. 3, sent. 16 maggio 2022, n. 818, in Il Merito, 2022, n. 11, 46: in tema di prove, il riconoscimento fotografico da parte di un  testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle  sembianze della persona da riconoscere, può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell’individuazione della persona da  riconoscere effettuata senza esitazione nella fase delle indagini.

[6] Si è definita la parabola di gestazione della riforma c.d. Cartabia, con l’approvazione per mano del Governo e per mezzo del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in esito ai lavori della Commissione Lattanzi (v. legge delega n. 134 del 27 settembre 2021). Si ricorderà che con decreto 14 gennaio 1962 il ministro della giustizia dell’epoca istituì, sotto la presidenza di Francesco Carnelutti, una «Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale». Il progetto Carnelutti prevedeva l’abolizione dell’istruttoria, sostituita con una «inchiesta preliminare» affidata al P.M.

[7] La legge delega abbraccia tre quadranti: il sistema penale, il processo, la giustizia conciliativa.

[8] Così, P. Tonini-C. Conti, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 18 luglio 2022, 555: «In secondo luogo, gli uffici del pubblico ministero…dovranno individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto pure del numero degli affari da portare avanti e dell’utilizzo delle risorse disponibili».

Ma «se si ha in mente un processo penale in  saldo equilibrio tra garanzie ed efficienza, le ombre prevalgono sulle luci»: è il sintetico bilancio di T. Padovani, Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere un risultato modesto, in Guida dir., 5 novembre 2022, n. 41,8.

Specialmente, v. P. Ferrua, Regole di giudizio e udienza preliminare, in Proc. pen. giust., 2023.

[9] Tonini-Conti, Manuale di procedura penale, cit., 2022, 882. Cfr. V. Tramonte, Giustizia riparativa. Pratiche, effetti, potenzialità, Erickson, 2022, illustrandosi i principi alla base della restorative justice e le applicazioni attuali nel nostro ordinamento, anche alla luce del recente decreto 150/2022. Altresì, v. l’approfondimento tematico di L. Parlato, Verso un dialogo tra giustizia riparativa e penale? Bisognerà “mediare” Verso un dialogo tra giustizia riparativa e penale? Bisognerà “mediare”, in Giust. ins., 2022, occupandosi l’A. degli «intrecci della giustizia riparativa con quella penale. Sono molteplici i punti di incontro tra le due forme di giustizia che sembrano adesso, più che in passato, pronte a combinarsi tra loro. Una rete di scambi e reciproche contaminazioni è ancora da definire» e che cita M. Bouchard, Una nuova definizione di giustizia riparativa, in www.retedafne.it; M. Bouchard, F. Fiorentin, Sulla giustizia riparativa, in Quest. giust., 23 novembre 2021.

Da ultimo, v P. Maggio,  Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale, in Sist. pen., 27 febbraio 2023.

[10] V. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari": «In quest’ottica, andrà escluso l’accesso alla giustizia riparativa quando la prova non sia stata ancora cristallizzata, ad esempio perché la vittima del reato è una fonte di prova dichiarativa decisiva, che rischierebbe di essere alterata proprio dal confronto con l’imputato».

[11] Spiega Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit.: «Proprio per evitare qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ai momenti di passaggio, si è introdotta apposita previsione – l’art. 45 ter – nelle disposizioni di attuazione che individua il giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa. Con riguardo al procedimento, la norma prevede che il giudice, in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415 bis – e, durante le indagini, il pubblico ministero – senta necessariamente le parti e i difensori nominati e, solo ove lo ritenga necessario, la vittima del reato definita nella disciplina organica. La scelta si giustifica con la necessità di non appesantire eccessivamente il procedimento onerando il giudice della ricerca della vittima e della sua audizione».

[12] V. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., in questi termini: «Per la verità, in coerenza con quanto stabilito dalla delega, l’invio può essere disposto anche nel corso delle indagini preliminari: in questa fase, la valutazione viene affidata al pubblico ministero, che è l’unico a disporre del fascicolo e a poter attivarsi d’ufficio; dopo l’esercizio dell’azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo».

Art. 141 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464 ter 1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis del codice.

Dispositivo dell'art. 141 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168 bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 464 ter 1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464 septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

[13] Così, da ultimo, C. Pansini, La giustizia riparativa (profili), in  A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, Manuale di diritto processuale penale, IV ed., Torino, Giappichelli, marzo 2023, 727.

[14] Cfr., in dottrina, A. Lorenzetti, Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile, Milano 2018; E. Mattevi, Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, Napoli 2017.

[15] Cassazione Penale, Sez. VI, 13 giugno 2023 (ud. 9 maggio 2023), n. 25367 Presidente Petruzzellis, Relatore Di Geronimo, in Giur. pen., 14 giugno 2023: in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l’invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis c.p.p. o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dall’art. 419, comma 3-bis, c.p.p., non è configurabile alcuna nullità, né di ordine generale, né speciale, non essendo compromesso alcuno dei diritti o delle facoltà elencati dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

Altresì, v. S. Del Popolo, Decreto di giudizio immediato e mancato avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: tra dimenticanze del legislatore, profili di illegittimità costituzionale e necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in Giur. Pen., 11 maggio 2023

[16] Così, testualmente, di N. Nisivoccia, in Norme & Trib., 10 luglio 2023: il presupposto è che i fatti siano chiari e altrettanto chiare siano le responsabilità e la loro assunzione.

[17] Pansini, La giustizia riparativa (profili), in  A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, Manuale di diritto processuale penale, IV ed., cit., marzo 2023, 732.

Più in generale, v. G. M. Pavarin, La legge “Cartabia” tra pene sostitutive e sorveglianza. Il giudice di cognizione diventa finalmente (ma solo se vuole) giudice della pena, oltre che del fatto-reato, in Giust. Ins., 2 maggio 2023.

[18] M. Di Lello Finuoli, La compliance riparativa: un “giunto cardanico” tra responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione, in Arch. pen., 25 maggio 2023, n.2, 2: « In tempi recenti, in materia di responsabilità da reato degli enti, si è (ri)animato un dibattito attorno alle potenzialità della collaborazione post factum con l’autorità giudiziaria, nelle fasi delle indagini o, comunque, precedenti alla definizione del procedimento. Il tema, già all’attenzione degli studiosi del diritto penale dell’impresa, si è arricchito di un elemento inedito: l’esordio, nell’esperienza giudiziaria, dell’archiviazione del procedimento ex art. 58 d.lgs. n. 231/2001 per l’adozione – postuma – di un modello organizzativo “virtuoso”», citando Trib. Milano, decreto di archiviazione 9 novembre 2022. Cfr. Mucciarelli, Ne bis in idem, sanzioni tributarie e responsabilità dell’ente, in www.sistemapenale.it, 25 novembre 2022; Scoletta, Condotte riparatorie e ne bis in idem nella responsabilità delle persone giuridiche per illeciti tributari, ivi, 28 novembre 2022; nonché Fondaroli, Illecito penale e riparazione del danno, Milano, 1999; Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, 2003; V. Mongillo, Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni, in Legislaz. pen., 5 luglio 2023.

Cfr., in dottrina, recentemente, M.Cartabia-A.Ceretti, Un’altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione, Milano, 2020; R. Bartoli, Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva, in www.sistemapenale.it, 29 novembre 2022, che cita A. Gullo, Compliance, in www.archiviopenale.it, 1/2023, 1 s.;  F. Parisi, Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale», in Sist. Pen., 27 febbraio 2023; R. Muzzica, Il ruolo dell’Autorità Giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa, ivi, fascicolo 2/2023, 31; F. Fiorentin, La giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale: luci e ombre di una riforma dalle fondamenta (troppo) fragili (Prima Parte), in il Penalista, 26 maggio 2023, ove l’A. delinea il quadro giuridico-normativo che ha fatto da sfondo alla riforma della giustizia riparativa introdotta con il d.lgs. n.150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”), soffermando, in particolare, l'attenzione sui princìpi di derivazione costituzionale e su quelli di matrice europea e prendendo, quindi, in esame l'utilizzo di strumenti riparativi e pseudo-riparativi nella giurisprudenza di merito, e a cui si rinvia.

[19] Una sorta di palinodia calata nel “teatro“ del processo, per evocare le note parole di Franco Cordero, il processualista per antonomasia.

[20] F. Ruggieri, Reati nell’attività imprenditoriale e logica negoziale. Procedimenti per reati d’impresa a carico di persone ed enti tra sinergie e conflitti, in RIDPP 2017, 941 ss.; S. Lonati, L.S. Borlini, Corporate Compliance and Privatization of Law Enforcement. A study of the Italian Legislation in the light of the US experience, in Negotiated Settlements in Bribery Cases. A Principled Approach, a cura di T. Søreide, A. Makinwa, Londra 2020, 280 s.

[21] Da ultimo, in materia, v. R. Bartoli, Giustizia vendicatoria, giustizia riparativa, costituzionalismo, in Sist. pen., 22 marzo 2023:

«Pena e vendetta sono due realtà differenti? Di per sé la questione potrebbe apparire speculativa, se non fosse che in ambito  giuridico-valutativo la posta in gioco diviene subito altissima, essenziale, in quanto porta con sé la questione delle questioni, vale a dire il tema della giustizia. Ed infatti, chi ritiene che pena e vendetta siano differenti, ritiene anche che mentre la pena è giustizia, la vendetta sarebbe ingiustizia; mentre la pena sarebbe civiltà, la vendetta sarebbe barbarie; mentre la pena sarebbe progresso, la  vendetta sarebbe regresso ». Cfr. A. Malacarne, Processo penale de societate e giustizia riparativa: un dialogo possibile?, in Legislaz. pen., 26 giugno 2023.