A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO PENALE,  EX ART. 408 È ADEGUATA PER I “LABORATORI DEL CRIMINE“ E QUINDI PER IL “DIRITTO PENALE“? LE PENDENTI INDAGINI SI TROVERANNO IN CHIUSURA IL MURO DEL REQUISITO DELLA PREVEDIBILE CONDANNA: LE FATICHE DI SISIFO? 

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. Quadrante normativo della riforma Cartabia su indagini preliminari. - 2. Il processo rapido. - 3. I “laboratori del crimine“.

 

Abstract

Il nuovo art. 408 c.p.p., nel prisma della Riforma Cartabia e nel bivio finale delle indagini (azione/archiviazione), detta per l’archiviazione un criterio, proprio in sede di chiusura delle indagini preliminari, che richiede un calcolo o vaglio assai difficile: rebus sic stantibus non è possibile prevedere una sentenza di condanna. Così, da ora in poi, sarà molto problematico mandare a processo gli autori di sofisticati “laboratori del crimine“ Emergono i segni di un disinvestimento: non la chiusura delle indagini ma del processo. Le indagini si trasformeranno nella fatiche di Sisifo: nessun risultato perché, in base alla novella Cartabia e in epilogo, non avranno superato il “severo esame“ della previsione della futura condanna, che d’altra parte richiede prove per la cui ricerca la fase investigativa non è dotata secondo  la storica impostazione accusatoria della Riforma Vassalli (che ha varato il modello del “procedimento senza istruzione“, spostata in avanti nel giudizio dibattimentale).

 

The new art. 408 c.p.p., in the prism of the Cartabia Reform and in the final crossroads of the investigations (action/archiving), dictates a criterion for archiving, precisely at the time of closing the preliminary investigations, which requires a very difficult calculation or sifting: rebus sic stantibus non it is possible to foresee a sentence of conviction. Thus, from now on, it will be very problematic to put the authors of sophisticated "crime laboratories" on trial. The signs of a divestment are emerging: not the closure of the investigation but of the trial. The investigations will turn into the labors of Sisyphus: no results because, on the basis of the novel Cartabia and in the epilogue, they will not have passed the "severe examination" of the prediction of the future sentence, which on the other hand requires evidence for which the investigative phase it is not equipped according to the historic accusatory setting of the Vassalli Reform (which launched the model of the "procedure without instruction", moved forward in the trial judgment).

 

1. Quadrante normativo della riforma Cartabia su indagini preliminari

Il quadrante è il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159), art. 22 (Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale).

Al Titolo VIII del Libro V del c.p.p.  sono apportate talune modifiche, in particolare: e) all'articolo 408:

1) al comma 1, le  parole: «Entro i termini  previsti  dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata» sono sostituite  dalle  seguenti: «Quando gli  elementi acquisiti nel corso delle  indagini  preliminari  non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una  misura  di  sicurezza  diversa  dalla  confisca, il pubblico ministero».

Quindi, con la chiusura delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero sarà libero di (o sarà costretto a) promuovere richiesta di archiviazione «quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna»[1].

 

2. Il processo rapido

Con la “novella“ o riforma Cartabia del 2022[2] il processo rapido diventa anche una prerogativa statale: i pubblici ministeri dovranno battere a tappeto il sentiero investigativo  e non sono ammessi intervalli o tempi morti, stilando un cronoprogramma[3].

Del decreto legislativo n. 150/2022, il titolo secondo (articoli, da 4 a 40), che  è ripartito in undici capi, contiene diverse modifiche al codice di rito penale. Il capo V (articoli 15-23) rivede la disciplina delle indagini e dell’udienza preliminari, relativi al libro V del codice di rito. Specialmente, si interviene sulla disciplina della chiusura delle indagini preliminari e si tratta di un “intervento sostitutivo”: si sostituisce, in ordine alla richiesta di archiviazione degli atti, la «infondatezza della notizia di reato» (rimasta in rubrica) con la negazione della possibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Il criterio varato è  assai ristretto e selettivo: ecco la correzione del “tiro“.

 

3. I “laboratori del crimine“

Ora, collegare l’archiviazione alla condanna - e quindi alla soglia massima della colpevolezza  (art. 533 c.p.p.), richiesta invece in esito al giudizio di merito - equivale ad allestire un filtro ultra selettivo degli elementi investigativi da cui i (sodalizi di) sofisticati laboratori del crimine (che in questi tempi, come dimostrano gli ultimi eclatanti arresti, sono molto in azione  e probabilmente ancora di più proprio nella prospettiva dei mezzi finanziari preannunciati per  il settore della giustizia) usciranno probabilmente indenni, considerato che non sarà difficile argomentare - da parte di attrezzati  patroni di an organized crime group (per es. l’associazione di tipo mafioso si avvale della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva[4]) - che non c’è (ancora) materia sufficiente alla sentenza di condanna in applicazione della  “prova da sforzo“ postulata e richiesta dall’art. 408 c.p.p., come, enigmaticamente, rivisto. Le indagini vanno in fumo, condotte inutiliter, insieme alle risorse sprecate rendendosi chiaro che sono questi gli scenari pronosticabili. Il procedimento penale si rivelerà  inadeguato  a trattare casi complessi, tipici del crimine organizzato, richiedendosi, già alla fine delle indagini, la previsione di condanna. Le archiviazioni, può ritenersi, aumenteranno in quantità - e la lettura sarà quella di una rinuncia alla celebrazione dei processi, di una parte rilevante (tendenza anticelebrativa)[5] - e ciò  per una  mala gestio delle norme da parte degli autori della riforma che hanno additato un criterio di giudizio del tutto inadeguato per la fase delle indagini, costruita dalla Riforma Vassalli “senza istruzione“ in omaggio al modello del processo accusatorio, del contraddittorio “per la prova“ (Delfino Siracusano)[6], nel dibattimento pubblico, accogliendosi, specialmente, i due principi dell’immediatezza (il contatto diretto della prova con il giudice del giudizio) e del contraddittorio (ove spicca il metodo dialettico).

 

Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente Master in Diritto penale e Procedura penale dell’immigrazione, Università degli studi Guglielmo Marconi-Roma. 

 

[1] Anche l’art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere), co. 3, c.p.p. viene modificato: «Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».

Sulla riforma in materia penale, v., ad esempio, G. Spangher, Introduzione, in A.A.. V.V., La riforma Cartabia (a cura di G. Spangher), Pisa, Pacini, 2022, XXI s.

G. Rossi, Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della ‘ragionevole previsione di condanna’, in Arch. pen., 2002, 3 1 s. Altresì, v. M. Arcaro, Dalla sostenibilità dell’accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna: cambia la regola di giudizio per l’archiviazione e il non luogo a procedere, su rivista on-line Penale Diritto e Procedura, 21 luglio 2022 https://www.penaledp.it/dalla-sostenibilita-dellaccusa-in-giudizio-alla-ragionevoleprevisione-di-condanna/.

[2] T. Padovani, Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato ad ottenere risultati modesti, in Guida dir., 2022, n. 41, 8: «L’attuale intervento legislativo non si discosta dai tentativi precedenti e non rappresenta quindi una “riforma“, se con tale termine di indica un rinnovamento, almeno  parziale, del quadro sistematico. Si tratta più propriamente di un intervento novellistico destinato a percorrere i soliti binari».

[3] F. Alonzi, Tempi nuovi per le indagini?, in La riforma Cartabia, G. Spangher (a cura di), Pacini, Pisa, 2022, 249 s.

[4] Con la sentenza n. 21624 del 3 novembre 2021 (dep. 3 giugno 2022), la VI sezione penale della Cassazione ha ribadito alcuni principi di diritto che regolano la fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p.

La locuzione normativa “si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo" “descrive e scolpisce  il c.d. metodo mafioso.

Non è necessaria l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis c.p., è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste mafiosa (sentenza n. 6053/2022).

Cfr., in dottrina, G.L. Gatta, Riforma Cartabia e procedibilità a querela: due proposte per la soluzione di vecchi problemi, senza allarmismi e stravolgimenti, in Sist. Pen., 18 gennaio 2023, a proposito dell’incompatibilità dell’aggravante del metodo mafioso con i reati procedibili a querela, e dell’impossibilità di eseguire l’arresto in flagranza per quei reati in assenza della persona offesa.

[5] R. Aprati, Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità, in Giust. Ins., 20 dicembre 2022: «Ebbene, il legislatore si è mosso con un’unica idea: evitare la celebrazione dei processi. In quest’ottica vanno lette tutte le novità. In pratica, l’obiettivo non è la semplificazione dell’iter procedimentale del singolo processo, che, anzi, in alcuni casi è assai più complesso, ma piuttosto “l’abbattimento” del numero dei procedimenti. E proprio sul tema delle indagini preliminari emerge chiaramente tale quadro: il legislatore invita, quasi ossessivamente, a non mettere in moto il procedimento processuale, o comunque, se avviato, a chiuderlo il prima possibile».

[6] Notoriamente, la  fortunata formula, è di D. Siracusano, ripetuta in D. Siracusano-F.Siracusano, I limiti del diritto alla prova w il contraddittorio per a prova, in Aa. Vv., Diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2018, 257.