A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LANCIATO L’OSTRACISMO ALLE ONG: ALLA DERIVA?                           

IL SALVATAGGIO IN MARE AMMESSO SOLO RATIONE NUMERIS, DOPO IL PRIMO CETERA TOLLE: IL DISVALORE DELL’INEDITO ”ATTO DI DESISTENZA“ PER DECRETO LEGGE (2.1.2023,N.1, G.U., S.R., 2.1.23,N. 1 ). (04-01-2023).

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. Il decreto legge 2023 del Governo di centro-destra, se non intimorisce le ONG, apre per il 2023 la forbice di una “stagione di conflitti“ fra  non governativi e governo (si andrà alla carta bollata) - 2. Il (testo del) decreto legge 2.1.2023,n.1, “a prima lettura“. Spicca la stretta sequenza - 3. «Porto di sbarco»  (espressione insidiosa, con un sottotesto) e “repressione amministrativa“ (extrapenale). Il nuovo codice per le Ong - 4. La periodicità dell’equazione “immigrazione-sicurezza“ (il senso dell’accostamento della diade), nel 2023 contrassegnata dalla «straordinaria necessità e urgenza» - 5. Le convenzioni internazionali e le critiche al nuovo decreto versus ONG - 6. Le OING - 7. Organizzazioni  internazionali non governative

 

1. Il decreto legge 2023 del Governo di centro-destra, se non intimorisce le ONG, apre per il 2023 la forbice di una “stagione di conflitti“ fra non governativi e governo (si andrà alla carta bollata).

Riceviamo un decreto del Governo di centro-destra - per “addomesticare“ e piegare da subito con la deterrenza della previsione di sanzioni, le ONG - già definito, tout court, illegale[1], e a fine anno[2].

Già sembra una canea: il sinotticismo delle critiche collettanee, a guidarle le ONG nei confronti del ““decreto Piantedosi” (ma che si sarebbe potuto appellare “Decreto Salvini“ nel prisma della proprietà invariantiva, i due legati dal filo onomastico: Matteo), da parte le prime vittime designate[3], appunto, passate al contrattacco.

Post fata resurgo: già, dopo l’affondo per decretazione, riemerse e dichiaratamente pronte a proseguire le operazioni di “scrutinio”: di ricerca e soccorso nel Mediterraneo per il salvataggio di  vite umane e preservando la loro organizzazione da abusi e violazioni nel rispetto del diritto internazionale e nazionale. Al riguardo, il motto che circola è il seguente: «Ma noi delle ONG non ci fermeremo»[4] e già sembra una riedizione del fare deciso e diretto di Carola Rackete, nel caso della Sea Watch[5].

Il quadro riassuntivo che precede, per quanto breve, traccia uno scenario preoccupante, quello dell’apertura di una stagione dei conflitti su fronti che, invece di essere comune (se l’obiettivo fosse il salvataggio di essere umani), sono diventati opposti: Organizzazioni non governative /Autorità di Governo.

Passata l’ostentazione della conferenza stampa del Consiglio di Ministri, restano chiari all’orizzonte gli obiettivi, al pari di un’azione di disturbo:  lanciare  e mettere zavorra alle navi ONG fonte di insicurezza nazionale, ostacolare le organizzazioni umanitarie nell’opera di  “soccorsi multipli”  durante la stessa missione e imporre alle Ong a richiedere immediatamente il porto di sbarco, e ciò dopo il primo intervento.

Atto di ostracismo, nel rapporto di filiazione con la linea di interdizione tracciata nel firmamento nazionale? Filtrano le «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», ridotte, sostanzialmente, ad un solo articolo. Si tratta del Decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1[6], in vigore dal 3 gennaio 2023.

«Migranti, multe per le Ong e stop ai soccorsi multipli», in sintesi[7].

Elucidando un calcolo, si sono presi di mira  i trasbordi,  i trasferimenti di persone salvate dalle nave umanitarie più piccole ad altre più capienti. Per cogliere il disegno governativo occorre l’impiego di una lente di ingrandimento, per passare dalla scena dello slogan o del racconto  allo scenario ricostruibile: come accadeva per l’agnizione delle opere narrative o drammatiche, «la flotta civile deve pattugliare le acque del Mediterraneo il minor tempo possibile per salvare meno vite possibili e non essere testimone di altri naufragi per omissione di soccorso, oppure testimone di catture e respingimenti delle persone migranti effettuati dalla cosiddetta guardia costiera libica»[8]. Nella doppia scala di valori e disvalori, il passaggio è da Ethos ad Epos, alla talassocrazia governativa, quando non vuole ingaggiarsi una  “battaglia navale“ con le ONG, le navi umanitarie.

Si registreranno, se si obbedirà a tale pianificazione per decreto, maggiori morti in mare[9] (solo quest’anno sono stati 1.400) e respingimenti verso la Libia (oltre 20.700 le persone riportate nei lager libici nel 2022), qualora dopo il primo soccorso la “regola“ sarà “liberi tutti“, anche in caso di segnalazioni di altre imbarcazioni in pericolo in mare? Si tratta dello stesso Governo che si indigna, lanciando strali ad sidera, delle uccisioni in Iran.

L’Italia, dopo il decreto legge 2.1.2023,n.1, firmato dal capo dello Stato, può ancora dirsi appartenente alla c.d. società dell’accoglienza (degli immigrati, degli stranieri)[10], o ha deciso di rinunciavi il governo di centro-destra, reinterpretandola “a propria immagine e somiglianza“?

 

2. Il (testo del) decreto legge 2.1.2023,n.1, “a prima lettura“. Spicca la stretta sequenza.

Il citato decreto legge 2.1.2023,n.1, nel suo testo, contiene:

Art. 1 (Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173).

1. All’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l’evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare opera in conformità ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione;

b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

c) è stata richiesta, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco;

d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso;

e) sono fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell’operazione di soccorso posta in essere;

f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco[11].

Si  noti il sequenziamento di cui alle lettere c) e d), unificate dal tratto dell’estrema celerità: 1) la richiesta dell’assegnazione del porto di sbarco deve avvenire sine interpositio more, cioè nell’idioma legislativo, «nell’immediatezza dell’evento», senza che l’agente soccorritore debba occuparsi “di altro e di altri“ (ciò che rimarrebbe solo animo), essendosi integrato il primo intervento; 2) nel versante della ricezione, una volta che sia intervenuta l’assegnazione del porto di sbarco, l’estremo deve raggiungersi in sequenza ravvicinata, «senza ritardo», cioè senza intervalli, laddove si ritiene che il soccorso così debba completarsi, senza interruzioni di altro tipo[12].

 

3. «Porto di sbarco» (espressione insidiosa, con un sottotesto) e  “repressione amministrativa“ (extrapenale). Il nuovo codice per le Ong.

Le disposizioni prima scritte e poi varate risultano, ad un primo esame, testualmente e lessicalmente insidiose, con un sottotesto inespresso (minus dixit quam voluit). Può evocarsi la lettera «c) è stata richiesta, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco».

L’operazione di salvataggio deve svolgersi con condotta non libera - come il caso concreto richiederebbe - ma vincolata. Quindi, mediante la tipizzazione si fissa e circoscrive una “condotta vincolata”: quella dettata, astrattamente, alla fonte.  La richiesta dell’attribuzione del porto di sbarco deve inoltrarsi illico et immediate, senza l’impiego di altro spazio temporale (che significherebbe anche “locativo“, cioè nell’area perlustrata): è un canale istituzionale per “bloccare“ o “immobilizzare“ ovvero “fermare“ l’attività di ricerca nell’area interessata e «l’evento», quindi al singolare, deve esaurire la ricerca, non sequitur. Deve trattarsi - quella del salvataggio di naufraghi[13] ideata del governo Meloni - di una “missione monotematica“ e  selettiva  (il nuovo limite) e non plurima, a versanti doppi o tripli[14].

La lettura della norma deve avvenire nel “combinato disposto“ con la lettera  «d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso» (dunque, lettera e lettura). I due segmenti normativi sono saldati da un tratto comune e cioè il porto di sbarco[15] e non il “porto più vicino“[16]. Si tratta del nuovo codice per le ONG, le organizzazioni umanitarie che effettuano salvataggi nel Mediterraneo.

Tale scelta, autorevolmente definita “incomprensibile“ ed “assurda“, rappresenta una limitazione - come si è segnalato - un modo «per ostacolare i salvataggi in mare», che possono avere una dislocazione lontana, una destinazione non ravvicinata[17]. Siffatte limitazioni sono irragionevoli, «come quella di impedire salvataggi plurimi. Se una nave soccorre un gruppo di naufraghi e lungo la rotta verso il porto di sbarco avesse la possibilità di salvare altre vite, dovrebbe voltarsi dall’altra parte? Stiamo parlando dell’assurdo»[18].

Invece di inasprire le pene, si irrigidisce l’apparato amministrativo (calcando il paradigma che l’illecito amministrativo sia meno grave di quello penale): il primo versante oggetto di controllo da parte dei giudici (e alla luce dei principi della garanzia penale, del suo statuto: è la garanzia della c.d. giurisdizionalità), il secondo da parte dei prefetti. Così si abbassano le garanzie, cambiando le “etichette“ alla fattispecie ed evocandosi l’idea delle cc.dd. pene nascoste[19]. Non sono conseguenze afflittive e misure punitive[20] quelle del “carosello“ del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000 (una banda di oscillazione molto ampia in cui si insinua la discrezionalità amministrativa, dell’organo accertatore, rendendo non conoscibile ex ante la precisa e delimitata misura sanzionatoria), della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi, della confisca della nave e del sequestro cautelare?[21].

Sembra che questa costruzione amministrativa si basi sulla “cultura del sospetto”: ma finora, nel filtro della magistratura,  non si è dimostrata una connessione diretta  con i trafficanti di uomini, da parte delle ONG[22]. Allora, oltre ciò, è che, tout court, non si vogliono “gli stranieri in Italia“ (una sorta di “non passa lo straniero“, in una nuova accezione semantica), quale elemento di riconoscimento rigoroso del governo di centro-destra, per accrescerne la popolarità, l’appartenenza, capitalizzando  una cifra identitaria.

 

4. La periodicità dell’equazione “immigrazione-sicurezza“ (il senso dell’accostamento della diade), nel 2023 contrassegnata dalla «straordinaria necessità e urgenza»

Ricorrono, per ridare e restituire “sicurezza“ al Paese a causa del fenomeno dell’immigrazione (una forma di “risarcimento in forma specifica“), gli estremi della  necessità e urgenza? E questi estremi, ancor di più, sono spinti in sommo grado, attestandosi come straordinari?

Nel testo del Decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, firmato dal Presidente della Repubblica, in  un segmento del preambolo, si legge: «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di gestione delle operazioni di soccorso in mare». Alias, bisogna adottare la legge dell’inverso (“indietro tutta“, a prescindere dalla quantità), con l’ultimo decreto-sicurezza, il “decreto-lampo”.

Dobbiamo prendere atto della “periodicità“ di una equazione, secondo un scelta di certi Governi: immigrazione-sicurezza e nel senso che la prima non garantisce la seconda. È il doppio volto dell’immigrazione, la coppia sicurezza e legalità che attraversa l’intricata disciplina, costantemente oscillante nei due bracci segnati, nell’azione statale, e quando il pendolarismo o l’ambidestrismo non accoglie le istanze di solidarietà e la voce umanitaria.

Così, la c.d. legge Turco-Napolitano (il D.l.gs. 25 luglio 1988, n. 286), inserita nei quadranti dell’integrazione e del riconoscimento dei diritti degli stranieri, può riguardarsi come una tappa intermedia del lungo cammino della legislazione interna regolativa della materia.

Invece, l’opera di riforma che accompagna la c.d. legge Boss-Fini (l. 30 luglio 2022, n 189), che ospita un impianto normativo di ampie proporzioni, incentra il suo baricentro nel distretto del controllo e della stabilizzazione dei flussi migratori, seguendo un disegni più restrittivi rispetto alla materia rivista, di accoglimento delle spinte di difesa sociale, al punto da ritenere che il legislatore della novella abbia coltivato l’equazione immigrazione-sicurezza, nel senso che la prima incide sulla seconda. Il 5 ottobre, poi, è entrato in vigore il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, c.d. decreto sicurezza che, marcando ancor di più l’impronta restrittiva, si occupa delle norme sul diritto d’asilo, la cittadinanza, la sicurezza pubblica, il terrorismo e la criminalità mafiosa.

D’oltreoceano, arriva, nel 2018, l’eco di un nuovo corso dell’amministrazione Trump, della “tolleranza zero“[23] per  l’ingresso degli immigrati, ma anche delle proteste scatenate in America per la scelta  di separare i bambini dai loro genitori (il rendiconto è fornito dal New York Times[24])

 

5. Le convenzioni internazionali e le critiche al nuovo decreto versus ONG

Il salvataggio di persone in pericolo è un obbligo, non declinabile, per il comandante della nave. Si tratta di un principio  del diritto marittimo  sancito da varie convenzioni internazionali: Solas (del 1914); Sar (del 1979); Unclos (del 1982),  Salvage (del 1989).

Così, citiamo, per compendio,  La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (nota come SOLAS, acronimo di Safety Of Life At Sea) che rappresenta  un accordo internazionale diretto a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con espresso riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare, oppure la Convenzione di Amburgo, identificata come SAR (Search and Rescue) 1979,sempre per la ricerca ed il soccorso in mare, ma anche la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) che stabilisce  un regime globale di leggi ed ordinamenti degli oceani e dei mari (Convenzione è aperta alla firma il 10 dicembre 1982 a Montego Bay, in Giamaica),  nonché la Convenzione internazionale del 1989 sull’assistenza conclusa a Londra il 28 aprile 1989  ed entrata in vigore in Italia il 14 luglio 1996.

Invero, il comandante della nave che già ha prestato un primo soccorso  conosce di una ulteriore  condizione di pericolo doverosamente  si dirigerà verso l’accennata zona e prestare assistenza in conformità all’obbligo inderogabile di soccorso previsto sia dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio (art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Cap. V Regola 33 della Convenzione SOLAS) che e dal diritto interno (v. art. 1113, art. 1158 Codice della Navigazione)[25]. E sul c.d. fermo delle navi, riassuntivamente, si è stabilito: controlli sì, ma dopo aver messo in salvo le vite umane[26].

La somma di queste disposizioni (ed altre) e la decisione Corte di giustizia dell’Unione europea  dell’agosto 2022 costituiranno la vera linea di interdizione del nuovo Governo, che sta già raccogliendo, sul  versante della nuova normativa, numerose e vibranti critiche[27], spingendosi perfino taluno  in favore della “disobbedienza civile”, scrivendo in quotidiano l’Avvenire: «Un coro di proteste contro il decreto ferma-Ong»[28].

 

6. Le OING

Nel versante dei  cc. dd. non-State-actors, si consideri  la partecipazione democratica nella formazione delle scelte funzionali alla tenuta degli atti internazionali[29].

In tale ambito, si distingue il ruolo assegnato alle Organizzazioni internazionali non governative (O.I.N.G., in acronimo) e ciò per il compito che si sono date, cioè di essere rappresentanti ed esponenti della tutela e salvaguardia di categorie di soggetti deboli rispetto alle posizioni ufficiali mantenute dalle diplomazie governative.

Quanto precede permette di ricavare una glossa  nel vocabolario degli antonimi: l’opposizione, rappresentanze governative/organizzazioni internazionali non governative.

Il bisogno di aprire un ombrello di protezione[30] per  fasce della società civile ha preso corpo per il tramite delle OING che occupano il palcoscenico mondiale acquistando prerogative negli spazi tradizionalmente riservati al discorso politico intergovernativo.

Ciò è testimoniato dal loro aumento quantitativo e dall’avere annesso il pubblico come tessera di un mosaico, nonché dall’implementato dalla ritrovata forza di alcune associazioni di costituirsi in (nella forma di) networks al fine di sostenere  importanti campagne di sensibilizzazioni (esemplificativamente: le domande di “atti di desistenza“ e di moratorie sulla pena di morte o, nei conflitti armati, sull’impiego delle mine antiuomo [31]).

Del resto, ciò è riferibile all’art. 1, Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani: «Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale»[32].

Tra le O.I.N.G che  operano su scala mondiale, alcune rivestono una tale importanza da essere menzionate pure in accordi internazionali: la Croce rossa internazionale, la Camera di commercio internazionale, la Federazione sindacale mondiale, Amnesty International [33].

In una voce enciclopedica, si è messo in luce, e ciò già nel 1981, «il progressivo ed enorme incremento delle relazioni internazionali ad ogni livello. Da una parte i rapporti interstatali sono aumentati ad un ritmo elevatissimo, abbracciando una quantità sempre più vasta di materie…così che può affermarsi che non esiste più settore, tradizionalmente considerato di “riservato dominio“, che…non sia toccato da norme internazionali. D’altra parte anche le relazioni internazionali interindividuali hanno conosciuto una enorme espansione…indice chiaro di una tendenza di una sempre crescente cooperazione ed interdipendenza fra Stati e fra popoli»[34].

 

7. Organizzazioni internazionali non governative

L’impiego della formula originaria «non governamental organizations» è risalente, all’art. 71 della Carta delle Nazioni Unite, sullo status consultivo. L’ONU - può dirsi - è stata la prima organizzazione internazionale multilaterale a innestare e cristallizzare, nelle salde tavole della  propria Carta istitutiva, forme stabili di consultazione, con le organizzazioni non governative, ONG. L’art. 71 sancisce: il Consiglio economico e sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.

Il raggio del dettato adottato indica gli enti che, seppure non possono essere inquadrati nelle organizzazioni internazionali intergovernative, godono di una rilevante prerogativa: hanno titolo per partecipare ai lavori del Consiglio economico e sociale (ECOSOC), sulla base del riconoscimento dello status consultivo.

A mente della risoluzione n.1296 (XLIV) 23 maggio 1968, regolata dalla risoluzione n. 31 del 25 luglio 1996 considera privo di rilievo il requisito della internazionalità dell’organizzazione nella prospettiva dell’accreditamento presso l’ECOSOC[35]. In via esplicativa, al riguardo, si è chiarito che «il Consiglio ritiene opportuno avviare forme di consultazione non solo con organizzazione più strutturate (le c.d. AdvocacyNGOs, dotate di apparati professionali e rappresentative di interessi generali in varie regioni del mondo), ma anche con quelle che operano in contesti locali (le c.d. Community BasedOrganizations-CBOs, note come GrassrootsOrganizations-GROs), al fine di garantire un’adeguata rappresentanza degli interessi presenti nelle diverse aree del mondo, con particolare attenzione ai paesi in sviluppo»[36].

Le OING hanno proprie competenze, ciò che rileva sul piano identitario, delle caratteristiche tradizionali: a) esclusione di finalità locupletative: b) autonomia e indipendenza verso i governi nazionali e centrali (ma non autodichia).

 

Prof. Avv. Carlo Morselli , Docente Master in Diritto penale e Procedura penale dell’immigrazione, Università degli studi Guglielmo Marconi-Roma. 

 

[1] Un decreto illegale. Le Ong: rispettiamo solo le leggi del mare. Le nuove norme aumenteranno naufragi, omissioni di soccorso e respingimenti verso la Libia, in Melting Pot Europa, 30 dicembre 2022. Cfr. il resoconto di F. Sarzanini, Maxi multe e  sequestro della nave Approvata la stretta sulle Ong Il Governo vara il decreto: solo un salvataggio per volta, sanzioni fino a 50 mila euro, in Corriere della sera, 29 dicembre 2022, 6: «La stretta è arrivata, il governo ha approvato il decreto per limitare l’attività delle Ong che effettuano soccorsi in mare. Nella relazione che illustra il provvedimento è scritto che “le disposizioni mirano a contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme del diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica“, ma le associazioni sono già pronte a dare battaglia»; di Bignami, Candido Ziniti, Approvato il decreto contro le Ong Salvare esseri umani sarà più difficile, in la Repubblica, 29 dicembre 2022, 7-89, pure, ivi, 27, C. Bonini, Una misura odiosa: « Diciamolo per quello che è. Il  decreto migranti  -  che è più esatto definire decreto Ong  -  licenziato dal Consiglio dei ministri è una misura di bandiera ed è, per giunta, una misura odiosa nel merito  e nel metodo »; M. Iasevoli, Più difficile salvare, in Avvenire, 29 dicembre 2022, 7; ma Il Secolo  XIXStretta sulle Ong, 29 dicembre 2022, 6-7, avverte che « in tema di migrazioni non vogliono Ong di mezzo ».

[2] Desinit in piscem, così.

[3] Potrebbe dirsi, non la ragione della forza, ma la forza della ragione.

[4] I Migranti. Juan  Matias Gil, Ma noi delle ONG non ci fermeremo, in La Stampa, 3 gennaio 2022, 1 e 17: «“Che impatto avrà il nuovo decreto sull’operato delle ONG?” È la domanda ricorrente che ricevo dopo l’approvazione delle nuove norme».

[5] La natura di nave da guerra della motovedetta V. 808 al vaglio della Cassazione (a proposito dell’arresto non convalidato di Carola Rackete), di C. Morselli, in Arch. pen., n. 1,2020, 1, che commenta Cass., Sez. III, 20 febbraio 2020 (c.c. 19 dicembre 2020).

[6] In G. U, serie generale, n. 1, 2 gennaio 2023.

[7] Così, titola Il Sole 24 Ore, 29 dicembre 2022, n. 357, 9: « Arriva per decreto legge, dopo una gestione non priva di contrasti » (però, mala gestio, potrebbe obiettarsi), a firma di M. Perrone, che prosegue, sul  « codice di condotta per le Ong che effettuano soccorsi dei migranti in mare…su proposta della premier Giorgi Meloni e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si introduce una stretta per limitare i soccorsi multipli: le navi delle Ong (16 quelle attive nel Mediterraneo) dovranno comunque comunicare le operazioni di soccorso al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera».

L’alternativa è essere complici silenti di un crimine ignobile”: l’approccio europeo alla ricerca e al soccorso in mare tra respingimenti delegati e interdizione delle Organizzazioni non governative dal Mar Mediterraneo, di F. Negozio, in  Ordine internazionale e diritti umani, n.2, 2022, 517 s.

[8]  Un decreto illegale. Le Ong: rispettiamo solo le leggi del mare, cit.

[9] Il nuovo decreto ostacola il soccorso in mare e causerà un numero maggiore di morti L'appello congiunto delle organizzazioni impegnate in attività SAR, in Melting Pot Europa, 5 gennaio 2023.

[10]G. D’Alconzio, La protezione e l’accoglienza delle persone in fuga dall’Ucraina: risposta eccezionale o esempio per il futuro delle politiche di asilo e immigrazione dell’Unione Europea?, in  Ordine internazionale e diritti umani, n.4, 2022, 1085 s. : « L’accoglienza in Italia. Il 28 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proclamazione dello stato di emergenza “in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”, affidando al Capo del Dipartimento della protezione civile (DPC) il ruolo di Commissario straordinario del Governo con compiti di coordinamento e stanziando “per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento”, una somma di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Con Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCPDC) n.872/2022 è stato definito un modello di governance che vede operare il DPC in raccordo con Regioni, Province, Prefetture, Comuni ed enti del Terzo settore. Il 13 aprile il DPC ha predisposto il Piano per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, che il 9 maggio 2022 è stato integrato dalle indicazioni operative sulle misure di accoglienza diffusa da realizzarsi attraverso gli enti del Terzo settore e del privato sociale». Le Ong e il sistema di accoglienza italiano, di  P. Howard, ivi, n. 3, 2018; Il ruolo delle Ong nella promozione e protezione degli standard su imprese e diritti umani , di L. Galletti, ivi, n. 3,2017.

[11]  2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità, fatta salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies, in Immigrazione,it., gennaio 2023.

2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all’armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L’organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l’armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall’organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.

2-sexies. Fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di limite o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi e trova applicazione il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies.

2-septies. All’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

[12] Inoltre, le modalità di ricerca e soccorso non devono aggravare situazioni di pericolo a bordo (le navi non devono seguitare a pattugliare le acque internazionali davanti la Libia con, già, i naufraghi a bordo).

[13] Cfr. F. Vassallo Paleologo, Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno, in Quest. giust., n. 2/2018, 215; U. Leanza, F. Caffio, L’applicazione della Convenzione di Amburgo del 1979 sul SAR, in Riv. dir. nav., 2015, 420 s.; recentemente, F. R. Partipilo,  La chiusura dei porti alle navi umanitarie nel diritto internazionale: diritti ed obblighi di Stati e capitani, in Sist, pen., 9 novembre 2022.

[14] Potrebbe tradursi  in una rudimentale e mascherata forma di respingimento collettivo, di un nuovo principio di “superfluità“ della raccolta di naufraghi?

[15] Se la prosa non è cervellotica, potrà riconoscersi come labirintica: quell’importante estremo di legge, apparentemente, sembra essere stato usato al pari di un obiter dictum.

[16] V. l’intervista (in merito al decreto sulle Ong)  all’ex presidente della Corte costituzionale (e Guardasigilli nel primo governo Prodi) Giovanni Maria Flick: « Mi sembra che per ostacolare i salvataggi in mare si sia scelta una via tipicamente italiana e burocratica:..Esempio: anziché assegnare il porto sicuro più vicino, come previsto dalle norme nazionali e internazionali, si indica il porto “burocraticamente” più vicino; si utilizza la nostra nota “efficienza amministrativa” allo scopo di ostacolare i soccorsi in mare » (Flick. « Assurde le nuove regole sulle Ong. I migranti trattati come dei rifiuti », in Avvenire, 2 gennaio 2023).

[17] «E’ ovvio che assegnando porti di sbarco lontanissimi, quasi ai nostri estremi confini marittimi, si vuole tenere occupate a lungo le navi umanitarie, impedendo loro di navigare nel Mediterraneo centrale per salvare altre vite o – secondo qualcuno – per pretesi ignobili accordi con trafficanti di uomini » (Flick. «Assurde le nuove regole sulle Ong. I migranti trattati come dei rifiuti»,cit.).

[18] Cfr. Flick. «Assurde le nuove regole sulle Ong. I migranti trattati come dei rifiuti»,cit.).

[19] F. Mazzacuva,  Le pene nascoste, Torino, 2017.

[20] Le misure punitive sono previste dal provvedimento in via amministrativa, (grosso modo) come già nei cc.dd. decreti sicurezza di Salvini e diversamente dalla riforma Lamorgese. Cfr. Il contrasto amministrativo alle ONG che operano soccorsi in mare, dal codice di condotta di Minniti, al decreto Salvini bis e alla riforma Lamorgese: le forme mutevoli di una politica costante, di L. Masera, in Quest. giust., 15 giugno 2021.

[21] Sembra che alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia, il ministro dell'Interno Piantedosi avesse preannunciato un “codice di condotta” per le Ong con “sanzioni più efficaci rispetto a quelle vigenti, che sono state depotenziate dal legislatore al punto che basta la visita di un medico a bordo per annullare l'azione del Governo”. L'ipotesi su cui ha lavorato il Viminale è stata, tra l’altra, quella di vietare i trasbordi tra un'imbarcazione e l'altra (così, Rai News, 28 dicembre 2022).

[22] Cfr. Iuventa: «Le autorità di indagine italiane hanno inventato le accuse contro la nostra nave» Un filmato inedito del 2017 svela il modo in cui è stata fermata la Iuventa, in Melting Pot Europa, 5 gennaio 2023.

[23] V. la Repubblica, 16 luglio 2018, n. 27.

[24] V. New York Times, Monday, July, 16, 2018, page 1.

[25] A tal riguardo, v. Contro la Costituzione, le ONG e i diritti umani: l’insostenibile fragilità del decreto legge n.1/2023 ASGI sul decreto con cui il governo intende “regolamentare” l’attività di soccorso delle navi umanitarie, in Melting Pot Europa, 9 gennaio 2023.

[26] Così, in sintesi, Corte di giustizia dell’Unione europea. Grande Sezione, 1° agosto 2022, Cause riunite. C-14/21 e C-15/21, in Guida dir., n. 1, 2023,41:  L'articolo 11, lettera b), della direttiva 2009/16, come modificata dalla direttiva 2017/2110, in combinato disposto con l'allegato I, parte II, a tale direttiva come modificata, deve essere interpretato nel senso che lo Stato di approdo può sottoporre a un'ispezione supplementare le navi che esercitano un'attività sistematica di ricerca e soccorso e che si trovano in uno dei suoi porti o in acque soggette alla sua giurisdizione, dopo che esse sono entrate in tali acque e dopo che sono state completate tutte le operazioni di trasbordo o di sbarco delle persone alle quali i rispettivi comandanti hanno deciso di prestare soccorso, qualora tale Stato abbia accertato, sulla base di elementi giuridici e fattuali circostanziati, che esistevano indizi seri tali da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l'ambiente, tenuto conto delle condizioni di gestione di tali navi.

[27] Cfr. Migranti. Stretta Ong No dei vescovi Firmato il decreto flussi, in Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 2022, 1 e 10: «No dei vescovi, sfida delle Ong, opposizioni all’attacco».

[28] Motta-Scavo, Fa discutere i provvedimento di Piantedosi. L’ex pm Spataro: considerare la disobbedienza civile.Si salverà ancora, in Avvenire, 30 dicembre 2022, 10: «Il giorno dopo, il decreto Piantadosi ha provocato ribellioni  e proteste nel mondo della società civile. Lo stop ai soccorsi plurimi…sono punti inaccettabili per chi fa salvataggi in mare…L’ex magistrato Armando Spataro ad “ Avvenire” parla della possibilità della disobbedienza civile».

A. Ferri, Tra ong e governo è già muro contro muro: al Tar il decreto di Salvini e Piantedosi, in Il foglio.it  del 7 novembre 2022.

[29] B. Arts-M. Noortmann. B. Reinalda, Non State Actors in International Realations, Aldershot, 2001

[30] Una specie di no fly-zone.

[31] K. Anderson, The Ottawa Convention Banning the Landmines, the Role of International Non-Governmental Organizations and the Idea of International Civil Society, in EJIL, 2000, 91 s.

[32] Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999. Articolo 5 Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, a livello nazionale ed internazionale: a) di riunione e assemblea pacifica; b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non-governative, associazioni o gruppi; c) di comunicare con organizzazioni non-governative o intergovernative.

[33] Per siffatti svolgimenti, anche successivi, v. C. Morselli, Organizzazioni internazionali, organizzazioni internazionali non governative e raggio d’azione (l’ampio ventaglio ricomprende anche la protezione di interessi umanitari: la missione associativa legata ai diritti umani), in Foroeuropa, settembre-dicembre 2022.

[34] P. Benvenuti, Organizzazioni internazionali non governative, in Enc. dir., XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, 159, e sulla Cooperazione rafforzata (dir. UE), in Enc. giur. Treccani, Agg. XVII, Roma, 2009, 1 definito « lo strumento giuridico che consente l’adozione di forme di integrazione differenziata tra gli Stati membri, ovvero la possibilità che solo alcuni Stati intraprendano determinate politiche dell’UE » v. M. Dolores, mentre sulla «Cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea », v. M. R. Marchetti, in G.Conso-V.Grevi-M.Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, Cedam, 2020, 1119 sulle « disposizioni …riguardanti il principio del mutuo riconoscimento» e M. Chiavario, Giustizia penale e cooperazione tra Stati: fonti e strutture transnazionali, in Diritto processuale penale, Torino, Utet, 2022, 908 s., «nella prospettiva di una collaborazione interstatuale per il funzionamento degli apparati di giustizia».

[35] N. Colacino, Postilla di aggiornamento. Organizzazioni internazionali. II) Organizzazioni internazionali non governative, in Enc. giur. Treccani, Agg.XV, Roma, 2006, 1.

[36] Colacino, Postilla di aggiornamento. Organizzazioni internazionali. II) Organizzazioni internazionali non governative, in Enc. giur. Treccani, Agg. XV, cit., 2, citando M. R. Saulle, Le Ngos come agenti di sviluppo, in Affari soc. internaz., 2006, n. 2, 25 s.