A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

ROYALTIES: VALORE IN DOGANA  - CLAUSOLE CONTRATTUALI - DUPLICAZIONE DELL’IVA. 

SENTENZA N. 2865/16/2022 DEL 21/06/2022 C.T.R. DI ROMA                                            

SINTESI A CURA DELL’AVV. ANTONELLA ROBERTI FUNZIONARIA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

 

Si segnala la recente decisione sent. n.2865/16/2022 del 21/06/2022 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con pronuncia favorevole nei confronti dell’ Ufficio della Dogana di Roma 2, in merito all’avviso di accertamento dei tributi e contestuale atto di irrogazione della sanzione relativi alla daziabilità delle royalties sulle importazioni di portachiavi griffati provenienti dalla Cina, con rigetto altresì dell’eccezione di illegittima duplicazione dell’IVA esperita dalla Società.

Secondo quanto stabilito dal Collegio, sulla base delle argomentazioni fornite dall’Agenzia con richiamo al TAXUD/800/2002  aggiornato al 2007 e al più recente documento TAXUD/B4/2016 n. 808781, sussistono nel caso di specie le tre condizioni cumulative previste dall’art. 71, par. 1 lett. c) del CDU (Reg. UE n. 952/2013) per includere i corrispettivi dei diritti di licenza nel valore in Dogana, e cioè che: a) tali diritti e corrispettivi siano correlati alle merci da valutare; b) siano obbligatoriamente dovuti dal compratore quale condizione per la vendita; c) non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, sulla scorta delle argomentazioni fornite dall’Agenzia con richiamo al TAXUD/800/2002, aggiornato al 2007 e al più recente documento TAXUD/B4/2016 n. 808781.

Si ricorda che a mente dell’art. 136, par. 4, del RE (Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447): “I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante”. Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la nozione di controllo da parte del licenziante, stabilendo che: “non richiede necessariamente che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato”(Cass.n.21069/2020).

Nel giudizio de quo, il giudice di secondo grado, dopo aver riscontrato la presenza delle condizioni di cui alle lett. a) (correlazione merci/diritti di licenza) e c) (mancata inclusione delle royalties nel prezzo effettivamente pagato o da pagare), di cui al predetto art. 71, par. 1 lett. c) del CDU, riguardo alla questione dirimente della configurabilità del versamento delle royalties come condizione di vendita della merce (lett. b) ha evidenziato che:

  • la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 39978 del 2021;8473 del 2018; 25438 del 2018; 25437 del 2018; 24996 del 2018) ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui: “in tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, a norma dell’art. 32 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza”;
  • nel caso in esame risultano: “una serie di indicatori emergenti dal contratto di licenza, puntualmente richiamati dall’Agenzia, che evidenziano un controllo della licenziante sulla licenziataria e sulla produzione”, quali: il potere della licenziante di indicare i fornitori, sotto pena di risoluzione contrattuale nel caso in cui il licenziante non rispetti tale indicazione e l’esistenza di un potere di controllo sulla attività del produttore (così come previsto dal Commento n.11 del documento TAXUD/800/2002, aggiornato nel 2007, lett. lett. b), che può ritenersi estrinsecata attraverso la scelta dei metodi di produzione da utilizzare, la fornitura dei modelli (schizzi, bozzetti, disegni, layouts, specifiche e supporti tecnici), il potere di scelta e limitazione dei fornitori dei materiali/componenti, ecc.

Il collegio ha ritenuto, pertanto, sulla base di una valutazione di fatto, che: “scorrendo le clausole contrattuali deve, dunque, concludersi che sussista un potere di controllo da parte del titolare dei diritti immateriali e, dunque, che il pagamento del diritto di licenza costituisca condizione della vendita della merce, con conseguente necessaria inclusione dei diritti di licenza o royalties nel valore doganale imponibile”.

Infine, in merito alla eccezione di controparte sulla presunta illegittima duplicazione dell’IVA, la CTR ha confermato che: “l’eventuale accertato assolvimento dell’IVA […] non elide la pretesa che riguarda la maggiore imposta dovuta all’importazione per effetto della inclusione delle royalties nel valore accertato dalla Dogana con gli atti oggetto del contenzioso (in tal senso, tra le più recenti, Cass. sentenza n. 39978/2021)”.

 

* La sintesi rappresenta esclusivamente  l’interpretazione dell’autrice e non impegna in alcun modo l’Agenzia delle Dogane  e dei Monopoli.

 

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