A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

NEI SISTEMI GIURIDICI  ITALIA-LIBIA SI INSERISCE IL MEMORANDUM  2017 TRA I DUE PAESI: CIVIL LAW E COMMON LAW. QUANDO LA LIBIA NON È UN LUOGO SICURO, PLACE OF SAFETY  (CASS. 2022/15869) O “PAESE SICURO“

 Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. Il sistema giuridico libico. Civil law/Common law. 2. Memorandum Italia-Libia e la sua necessaria abolizione. 3. Libia: Corte di cassazione, sez. III civile, 26 luglio 2022, n. 23299 - Cass., Sez. VI, sent 16 dicembre 2021 (dep. 26 aprile 2022), n. 15869, “luogo sicuro" (place of safety, o POS) o Paese sicuro.

 

1. Il sistema giuridico libico. Civil law/Common law

I rapporti Italia-Libia, sul piano commerciale, sono stati proficui[1], in seguito all’eliminazione dell’embargo nel 2003. Ma anche nel 2008 si conosce la vicenda complessa del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra Italia e Libia e così l’interscambio commerciale si è intensificato.

Sempre su scala diacronica, il 21 gennaio 2012 è intervenuta la  stipula di un nuovo accordo, la c.d.

“Dichiarazione di Tripoli” che mira  a consolidare lo stato del Trattato del 2008 aggiornandolo ed adattandolo (le due “a“)  alla situazione politica in Libia, alquanto mutata.

Si suole precisare che il sistema giuridico libico è basato sul Civil law, al pari dell’Egitto e degli altri Stati Arabi. In Libia è tutt’ora vigente il Codice Civile adottato nel 1954, incardinato su determinate fonti del  diritto: legge, principi della Shari’a Islamica, usi,  diritto naturale e principi di equità[2].

Civil law e Common law rappresentano due distinti raggruppamenti euristici (sistema Civil Law  trae origine dal diritto romano, dalla tradizione romano germanica; pure  Common Law affonda le sue radici nel diritto romano[3]), di cui si sono trovate le relative identità, ma anche i tratti comuni[4]. Common law, per voce di Guido Alpa, «è considerato il complesso dei sistemi giuridici, delle esperienze e delle tradizioni di lingua inglese, che si contrappone, nel mondo occidentale, ai sistemi continentali. Le differenze…riguardano soprattutto: a) l’assenza di una costituzione scritta (esistente solo negli Stati Uniti d’America; b) l’assenza di una codificazione; c) la struttura portante della creazione giurisprudenziale…d) l’osservanza della regola del precedente; e) lo stile empirico e induttivo del ragionamento»[5]. Esemplificativamente, sulle figure di creazione giurisprudenziale, una proviene dal diritto dell’immigrazione o dello straniero: «il principio di non refoulement, di produzione giurisprudenziale, trae origine dalle Convenzioni internazionali sulle modalità di accoglienza dei rifugiati e sui doveri di soccorso in mare». La giurisprudenza della Corte Europea detta i criteri di discernimento, in funzione delle procedure vigenti per la richiesta di asilo[6].

In via ricostruttiva si è considerato: «Gli anni 1953 e 1954 rappresentano un periodo in cui lo Stato Libico ha proceduto ad un vasto movimento di codificazione, ancora in vigore per quanto non sia in contrasto con i principi che reggono la vita politica e amministrativa di questo paese dalla rivoluzione che, nel 1969, ha portato al potere l’attuale regine. Nel 1953 è stato approvato il Codice civile, mentre nel 1954 sono stati approvati il Codice di commercio, il Codice marittimo, il Codice di procedura civile e commerciale, il Codice penale ed il Codice di procedura penale»[7].

Ma nel 2010 si è innovato sul piano legislativo  introducendo e regolando diversi istituti nell’ambito dell’ordinamento giuridico libico, di modifica nel settore del diritto e si è emendato il Codice di Commercio.

Quindi, «Regno indipendente dal 1951, dopo la colonizzazione italiana e un periodo di amministrazione militare anglo-francese, la Libia si dota nel 1953 di un Codice penale di ispirazione italiana e francese»[8].

È noto che, dopo il crollo del regime di Gheddafi, in Libia si sono tenute  le votazioni (luglio 2012) che hanno portato all’elezione di un’Assemblea costituzionale, per varare una  nuova Costituzione libica.

 

2. Memorandum Italia-Libia e la sua necessaria abolizione

Il 2 febbraio 2022 è apparso ed è stato annunciato un appello, a Governo, UNHCR e OIM,  affinché si revocasse il c. d. Memorandum Italia-Libia, nel giorno del quinto anniversario, e ciò a tutela dei migranti in Libia. Al riguardo, «il blocco delle partenze determinato dall’attuazione del Memorandum attraverso gli ingenti finanziamenti garantiti dall’Italia alle autorità libiche si è rivelato un fattore che agevola la strutturazione di modelli di sfruttamento, riduzione in schiavitù e violenze, definiti come crimini contro l’umanità dalla Missione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite»[9] [10].

Il Memorandum Italia-Libia del 2017 (“Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana”) è stato firmato il 2 febbraio 2017, dal presidente del Consiglio dei ministri italiano Paolo Gentiloni e dal primo ministro del Governo di Riconciliazione Nazionale libico Fayez al-Sarraj.

Il sistema che ruota  sul perno del Memorandum Italia-Libia non ha dato origine ad apprezzabili  miglioramenti nella situazione libica, piuttosto ha acclarato l’impossibilità di assicurare un utile accesso alla protezione dei migranti in Libia. E così, «all’inizio di ottobre il governo libico ha eseguito rastrellamenti e arresti a tappeto di cittadini stranieri nei quartieri di Tripoli. Tra loro persone ufficialmente registrate da UNHCR e persone in situazioni di particolare vulnerabilità, quali minori e donne incinte»[11]. Una volta arrestati, gli stranieri sono stati trasferiti manu militari nei centri di detenzione del Ministero dell’Interno libico, in uno stato di totale soggezione che è sboccato in angherie, soprusi, maltrattamenti, torture e così, si riferisce, migliaia di persone migranti da mesi protestano nei pressi dell’ufficio di UNHCR a Tripoli chiedendo a gran voce il trasferimento in un Paese sicuro[12], apprestando garanzia sulla loro sicurezza. Si è chiesto, in altri termini, un ombrello protettivo una sorta no-fly zone sui diritti fondamentali.

Della crisi libica si è occupata, sebbene non recentemente e in via lato sensu comparativa, una importante rivista italiana[13].

 

3. Libia: Corte di cassazione, sez. III civile, 26 luglio 2022, n. 23299 - Cass., Sez. VI, sent 16 dicembre 2021 (dep. 26 aprile 2022), n. 15869, “luogo sicuro“ (place of safety, o POS) o Paese sicuro.

Si è stabilito che il periodo trascorso dal richiedente protezione nel c.d. “Paese di transito” rileva ove, per il vissuto in quel Paese, abbia influito sulla vita personale dello straniero integrando una condizione di vulnerabilità. Spetta al richiedente allegare le violenze e le vessazioni subite nel Paese di transito indicandole come fatti influenti sulla propria personalità, mentre spetta al giudice trarne la rilevanza giuridica ai fini della protezione umanitaria. È pertanto cassata la decisione che esclude rilievo al periodo trascorso in Libia dal richiedente che allega le vessazioni personali ivi subite, assumendo che egli non ha dimostrato come quel periodo abbia influito sulla sua condizione personale rendendolo vulnerabile[14]. La decisione, nel quadro del fenomeno dell’immigrazione e  che in Italia ha conosciuto la contorta vicenda (definita pure banale) dei cc.dd. porti chiusi[15], pone in luce e cristallizza, nel suo sottotesto, il principio  Da mihi factum, dabo tibi ius [16]

In altra decisione[17], i migranti a bordo si una nave si era opposti alla relativa destinazione in Libia, quale luogo di tortura, impedendo il ritorno in Libia, non facilitando il comandante l’approdo in Europa. Il tema involge, tra l’altro, principalmente i diritti umani, l’esposizione a rischio della vita, la tutela dei diritti fondamentali[18] delle persone, il principio di non refoulement (non respingimento)[19]. La vicenda è nota come il “caso Vos Thalassa”, riguarda  migranti soccorsi da un rimorchiatore italiano in acque internazionali e  che si erano opposti ricorrendo alla forza al tentativo del capitano di riportarli sulle coste libiche da cui erano partiti (i soggetti responsabili della rivolta erano stati rinviati a giudizio per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina). In questa seconda decisione 26 aprile 2022 si trova un richiamo fondamentale: «Ai sensi del par. 1.3.2. dell’Annesso della Convenzione Sar, per salvataggio si intende “ una operazione destinata a recuperare le persone in pericolo e a prodigare loro cure mediche o altre di cui potrebbero avere bisogno e a trasportarle in un luogo sicuro». Quindi “luogo sicuro“ (place of safety, o POS), o “Paese sicuro“[20].

La vicenda attiene al soccorso di circa sessanta migranti (soccorso prestato dal rimorchiatore Vos Thalassa l’8 luglio 2018 al largo delle coste libiche). Il comandante del natante, battente bandiera italiana, lanciò tempestivamente il segnale a s.a.r. all’Italian Maritime Rescue Centre Coordination (IMRCC) procedendo al salvataggio delle persone in difficoltà.  Inizialmente, gli fu indicato di fare rotta verso Lampedusa; successivamente fu contattato dalla Guardia Costiera Libica (GCL), che gli chiese di dirigersi a circa 15 miglia dalla costa africana, in acque internazionali, per effettuare il trasbordo dei migranti su una motovedetta libica. Dopo l’inversione della rotta, uno dei migranti tratti in salvo capì il mutamento di direzione e allertò i compagni di viaggio, alcuni dei quali minacciarono e aggredirono membri dell’equipaggio, al fine di impedire il rientro in Libia[21].

 

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente “Roma Tre“ Università degli Studi – Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza – Esp. (Dir. pen. e proc. pen.) Master II liv., Docente Università degli Studi LUMSA di Roma – Taranto – Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza.   

 

 

[1] Ad esempio, durante il 2013 il livello di interscambi commerciali tra i due Paesi ha superato quello registrato nel 2010.

[2] Così, Banca UBAE, La disciplina degli investimenti in Libia, 2013: «4.Il sistema legale Il sistema giuridico libico si basa sulla civil law, similmente all’Egitto ed ad altri Stati Arabi».

[3] Le vie del codice vie dei giuristi: omnes viae Romam ducunt, ovvero tiao tiao dalu tong Luoma 条条大路通罗 马 Recensione ad A.Saccoccio – S. Porcelli (a cura di), Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico, Mucchi editore, Modena, 2021, di N. Mazzaracchio, in Diritti Comparati, 2/2022, 639: «È esistita e (forse) persiste un’incessante ricerca di complementarità tra le culture giuridiche, che rinviene nel diritto romano la matrice di nuove specie della famiglia dei codici. La via ai codici appare sia continua sia discontinua nel processo storico delle codificazioni».

[4] F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, 2 ° ed., Miano, Giuffrè, 2002, 60: «In questo capitolo cercherò  di individuare ciò che accomuna, ma anche ciò che separa». Dei tratti comuni si occupa Guido Alpa, citato nella nota seguente.

[5] G. Alpa, L’arte di giudicare, Roma-Bari, Laterza,1996. 17, il quale però si occupa, ampiamente, anche, dei due sistemi, della «convergenza che è nei fatti», rinviandosi. Sui «punti di contatto e familiari rassomiglianze…che divide l’amministrazione della giustizia dei paesi di civil law da quella dei paesi di common law», v., autorevolmente,  M. R. Damaška, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna, Il Mulino, 1991,  29.

[6] Testualmente, v. Principio di non refoulement e legittima difesa, di Ali Abukar Hayo, in Penale. Dir. e Proced., 20 settembre 2022, secondo cui  «gli atti legislativi o di Governo non possono fornire un catalogo preciso e rigido dei Paesi sicuri; solo il prudente apprezzamento del Giudice, guidato dai criteri normativi e giurisprudenziali, si rivela conducente. La vicenda Vos Thalassa ci pare abbastanza significativa al riguardo».

[7] W. Rodinò, 51. Libia, in Codici stranieri, in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma,1988, 12.

[8]  A. Negri, 4.2. Libia, in Aa. Vv., Sistemi giuridici nel mondo, introd. di G. Crespi Reghizzi, Torino, Giappichelli, 2012,310: «La rivolta popolare del febbraio 2021 porta alla guerra civile». C. Morselli, Modelli processuali penali in Francia e in Italia, Studi di diritto processuale penale, Raccolti da Giovanni Conso, Milano Giuffrè, 2013, 96.

[9] Comunicato stampa e appelli. Revoca immediata del Memorandum Italia – Libia L'appello della società civile al Governo, UNHCR e OIM, in Melting Pot Europa, 2 febbraio 2022: «Al contempo, le misure previste per consentire l’uscita legale delle persone migranti dal paese – evacuazioni, corridoi umanitari e resettlement – si sono dimostrate gravemente insufficienti a garantire l’accesso ai diritti e alla protezione in maniera generalizzata, sia per la limitatezza dei mezzi, sia per l’assenza di garanzie procedurali e il carattere concessorio proprio di questi sistemi. Spesso, l’adesione a programmi di rimpatrio “volontario” rappresenta l’unico strumento per sottrarsi alle violenze e agli abusi, anche quando il ritorno nel Paese di origine espone le persone alle medesime persecuzioni da cui sono fuggite». Si cita, appunto, Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya (A/HRC/48/83) [EN/AR], reliefweb – 4 ottobre 2021.

Ma, Libia: la sostituzione ai vertici della Noc potrebbe favorire un più ampio accordo tra Dabaiba e Haftar. In base a quanto appreso da “Agenzia Nova”, saranno quindi importanti le eventuali reazioni da parte degli Usa, che al momento non hanno commentato la notizia né tramite l’ambasciatore in Libia, Richard Norland, né tramite il dipartimento di Stato [La nomina alla guida della compagnia petrolifera National Oil Corporation (Noc) di Farhat bin Qadara, ex governatore della Banca centrale della Libia durante il regime di Muammar Gheddafi e famoso per aver stampato dinari libici in Russia, potrebbe rappresentare un primo passo per un accordo politico e finanziario tra il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, e il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar], in Nova.News, 13 luglio 2022.

[10] Abolire il Memorandum Italia-Libia entro il 2 novembre 2022: l’obiettivo della società civile., in ASGI, 18 maggio 2022: si è tenuta lunedì 16 maggio a Roma e online la Conferenza “A cinque anni dalla firma del Memorandum: quale accesso alla protezione per le persone migranti in Libia?”, organizzata da Amnesty International Italia e da ASGI, che ha visto la partecipazione di organizzazioni della società civile italiana, libica e internazionale, organizzazioni di rifugiati e rappresentanti del Parlamento italiano ed europeo.

F. Gianassi, Memorandum di intesa tra Italia e Libia firmato a Roma il 2 Febbraio 2017 (1/2017), su osservatoriosullefonti.it., 2021; M. Veglio, L'attualità del male. La Libia dei Lager è verità processuale, 2018, Edizioni Seb 27.

[11] Revoca immediata del Memorandum Italia – Libia L'appello della società civile al Governo, UNHCR e OIM, cit.

[12] L’uso del corsivo vuole porre l’accento su tema, che sarà sviluppato sebbene brevemente.

[13] M.P. Iadicicco, Le istituzioni italiane e la crisi libica, in A.I.C., 26 luglio 2011, 1: «Nell’ambito dei vari rivolgimenti politico-sociali che, a partire dall’inizio del 2011, hanno interessato alcuni Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, il caso della Libia ha assunto connotazioni peculiari tanto per le conseguenze che ne sono derivate sul piano internazionale, quanto per quelle prodotte all’interno dell’ordinamento italiano. La grave crisi umanitaria derivata dall’efferata repressione degli oppositori al regime di Gheddafi ha indotto l’intera comunità internazionale a condannare duramente l’uso della violenza contro i rivoltosi libici» e che richiama  R. Fattibene, Le risoluzioni dell’ONU sul caso libico tra intervento umanitario e ripudio della guerra, ivi, n. 2/2011; G. Serra, Sul “diritto” di ribellione. Riflessioni a margine delle recenti sollevazioni popolari dal Nord Africa al Golfo Persico, con particolare riferimento al caso della Libia, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2011.

[14] Corte di cassazione, sez. III civile, 26 luglio 2022, n. 23299, In Immigrazione.it., 2022. «Disturbo da stress post-traumatico» per gli abusi subiti in Libia: riconosciuto al richiedente il permesso « per casi speciali », Tribunale di Bari, decreto del 29 aprile 2022, in Melting Pot Europa, 12 maggio 2022.

[15] La banalità dei porti chiusi per decreto. Osservazioni sui profili di legittimità del decreto interministeriale 150/2020, di A. M. Pelliconi e M. Goldoni, in Dir. imm. citt., n.2/2020,  219. Cfr. C. Ruggiero, Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare. Le tendenze interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete, ivi, n. 1/2020, 185-214.

[16] Sulla «normativa applicabile d'ufficio dal giudice, in forza del brocardo latino da mihi .factum, dabo tibi ius», v. Cass. Civ., Ord. Sez. 2, n.  21084, 4 luglio  2022; altresì, v. Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 02/11/2021) 26 gennaio 2022, n. 2348.

[17] Cass. pen., sez. VI, sent. 26 aprile 2022, n. 15869.

[18] Per i quali, solo da ultimo, v. A. Ruggeri, La giustizia costituzionale in navigazione verso l’ignoto, Riv. Dir. Comparati, 2/2022, 562. «di ciò che compone la parte più qualificante ed espressiva (il “nucleo duro”, come suole essere chiamato11) della materia costituzionale, delicate (e, ad oggi, controverse) questioni si pongono in relazione alla emersione e disciplina dei nuovi diritti fondamentali» e che richiama S. Staiano (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Torino, 2006.

[19] La Cassazione riconosce la legittima difesa ai migranti che si erano opposti al respingimento verso la Libia, di L. Masera, in Sist. pen., 28 luglio 2022, che commenta Cass., Sez. VI, sent 16 dicembre 2021 (dep. 26 aprile 2022), n. 15869, Pres. Mogini, rel. Silvestri, citandosi C. app. Palermo, 3 giugno 2020 (dep. 24 giugno 2020), ivi, con nota di L. Masera, I migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non possono invocare la legittima difesa: una decisione che mette in discussione il diritto al non refoulement, 21 luglio 2020. Cfr. C. Ruggiero, Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare – Le tendenze interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete, in Dir. imm. citt., 2020, n. 1.

Sul rifiuto della protezione internazionale., v. Cass., Ord. n. 25440 del 29 agosto 2022, in Immigrzione.biz., 2022 e  sulle  navi di organizzazioni umanitari, v. Corte UE nelle cause riunite, sent. n. C‑14/21 e C‑15/21.

[20] M. Frigo, I paesi sicuri alla prova del diritto internazionale, in Quest. Giust., 1/2020; C. Pitea, La nozione di «Paese di origine sicuro» e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia, in Riv.  Dir. internaz., 3/2019, 627 s.; F. Venturi, Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. L’introduzione nel diritto italiano del concetto di “Paesi di origine sicuri” ad opera della legge 132/2018 di conversione del c.d. “decreto sicurezza”, in Dir. imm. citt., 2/2019, 149; G. Arnone, Il decreto interministeriale sui Paesi di origine sicuri e le sue ricadute applicative, in Quest.  Giust., 3/2020.

[21] Per tale resoconto, v.  Principio di non refoulement e legittima difesa, di Ali Abukar Hayo (2022), cit., nota 37.

In tema, v. A. Cavaliere, Le vite dei migranti e il diritto punitivo, in Sist. pen., 4/2022, 43 s.; F.  Lenzerini, Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. intern., 3/2012, 721 s.; F. Salerno, L’obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo, in Dir. umani e dir. internaz., 4/2010, 487 s.; I. Papanicolopulu, Le operazioni di search and rescue: problemi e lacune del diritto internazionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2019, p. 507 s.; Id., Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative, in Dir. Imm. Citt., 3/2017, 1 s.; A. Rizzo, Sicurezza della vita umana in mare, in Riv. Dir. Econ. Tras. Amb., Vol. IX, 2011, 395 s.