A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CASS. PEN., SEZ. III, 28 APRILE 2022 (DEP. 30 MAGGIO 2022), N. 21024

IL MARITO-MARAMALDO  DIVENTA UNA SPADA DI DAMOCLE E UN VULNUS  PER IL FIGLIO MINORE CHE ASSISTE ALLE VIOLENZE DOMESTICHE: BASTA LA ”PERCEZIONE“.

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Prima partizione. Danno diretto e danno indiretto

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21024 del 28 aprile 2022, depositata il 30 maggio 2022, ha riaffermato  la configurabilità della circostanza aggravante per i praticati maltrattamenti in famiglia nei confronti del partner e a cui assiste il figlio minore[1].

Vero è che il danno è diretto a soggetto diverso dal figlio minore, il quale, però, non è “distinto e distante“ dal danneggiato principale (quale “lavacro“ su cui si scaricano le pulsioni aggressive del c.d. soggetto attivo della condotta vietata) divenendo tale  in via riflessa, proprio in virtù di un rapporto che potremmo appellare “prossemico“ e che diventa, lato sensu, “transitivo“.

Ciò corrisponde anche ad una massima di esperienza di cui si avvale la magistratura, specie quella rappresentata dai giudici di merito.

Il bambino è, anche, locativamente (le mura domestiche rappresentano l’abitat del minore), “esposto“: può subire un pregiudizio, concretamente e non  ex suppositione. Il fatto che sia  indiretto non toglie che sia un pregiudizio, non elide tale sua identità  e pertanto non è irragionevole la parificazione operata dalla legge che abbia considerato nella stessa  disposizione i fatti di maltrattamento commessi “in presenza” o “in danno” di un minore in quanto proiezione  della medesima ratio (ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio).

Sul doppio pregiudizio, si è stabilito che il reato di cui all'art. 574-bis, c.p. ha natura plurioffensiva, in quanto offende sia le prerogative di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, sia il diritto di quest’ultimo a vivere nel proprio ambiente. Ne consegue che il vulnus determinato sul minore sottratto o trattenuto all’estero non può di per sé costituire, per il principio del ne bis in idem sostanziale, una “condotta maltrattante” ai fini dell’art. 572 c.p.[2].

Siffatto quadrante risulta cristallizzato dalla Corte di cassazione in sede di reiezione del ricorso di un quarantenne romano accusato di aver vessato e maltrattato la compagna davanti a loro figlio. Un padre-maramaldo non potrebbe-dovrebbe dolersi della pena corrispondente, per l’incidenza del suo comportamento, certamente, antigiuridico sulla persona e sulla personalità (eundo, che si sta formando) del minore, soggetto “debole“ per definizione. L’agente (penalmente inteso) che ricorre alla violenza:  modalità ormai da tempo ritenuta di per sé illecita, un topos, specie se a carico di un minore pienamente capace di percepire la realtà e riferirla correttamente, traducendola all’interno di protocolli istruttori. Tale rilievo si associa con le più ponderate evoluzioni in materia pedagogica in base alle quali risultano infondate  le concezioni che ammettevano la liceità dell’uso della violenza fisica o psichica per finalità correttiva o disciplinare[3]. È l’ordinato sviluppo del telaio della personalità del minore ad essere minacciato: questa dovrebbe formarsi come un tessuto piano e coerente, senza gibbosità e segni di corruzione.

 

Seconda partizione. Il minore quale soggetto  “debole“

Al riguardo, la Cassazione  penale ha precisato che il fatto commesso in presenza di un minore, soggetto “debole" appunto, non è un fatto secondario confinante con  l’irrilevanza dal punto di vista della carica offensiva  nei confronti del minore medesimo[4], la cui integrità psichica, sia nel breve che  nel lungo periodo, può essere seriamente compromessa dalla percezione diretta, statim et de visu, di gravi episodi di violenza commessi in ambito familiare[5] (la Corte conferma la responsabilità dell’imputato e rigetta il ricorso). Per il minore quella fonte violenza[6] è vis maior.

La matrice esplicativa dell'aggravante si pone in correlazione con l'esigenza di rafforzare la soglia di protezione di soggetti (l’esoscheletro, potrebbe pensarsi con una immagine plastica) i quali sono costretti a “gestire l'altrui azione aggressiva abusiva, specie se commessa da un genitore in danno dell’altro. A quel punto il nocumento diventa comune, del genitore soggetto passivo della vessazione e del minore, soggetto passivo sui generis ché di riflesso. Secondo la scienza psicologica, i bambini in tenera età ricevono influssi negativi dagli eventi traumatici verificatisi nell'ambiente che li circonda. Questo diventa il canale in grado di innescare processi/disturbi fobici.

Deve precisarsi che il minore è oggi riconosciuto dall’ordinamento, specialmente a seguito della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza[7], come soggetto di diritti e non più - de  minimis[8] - mero oggetto di protezione.

La tutela della integrità del minore è come un bene da proteggere, che non dovrebbe mai diventare vittima (non importa se primaria o secondaria, trattandosi in ogni caso di soggetto coinvolto) di violenza domestica, destinata a segnarlo forever (invece, maxima debetur puero reverentia). Piuttosto si reclama il principio del primato della dignità della persona, che assume  un  significato del tutto speciale  allorché si tratti di tutelare la personalità del minore, che deve essere salvaguardata da qualsiasi condotta (“ostile“ che) si attesti oggettivamente[9] con carattere di vessazione. Le mura domestiche non dovrebbero essere mai inospitali: ecco il protopostulato delle condizioni di vita e sviluppo del soggetto minore, che vari impianti normativi considerano in special misura e  assoggettano a tutela[10].

Argumentum eo magis: se coltiviamo l’accesso dei non cittadini alle prestazioni erogate dal sistema di protezione sociale dello Stato nel cui territorio risiedono, assicurando un adeguato livello di tutela dei diritti sociali, uguale o consimile  a quello previsto per i cittadini, ciò che rappresenta  una condizione indispensabile affinché, prima ancora che gli stranieri possano divenire nuovi cittadini, essi risultino veramente integrati nella società di accoglienza[11], non dovremmo pretendere che il minore venga accolto in un ambito locativo adeguato, solcato da  “sentieri“ sicuri[12]?

 

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente “Roma Tre“ Università degli Studi – Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza – Esp. (Dir. pen. e proc. pen.) Master II liv., Docente Università degli Studi LUMSA di Roma – Taranto – Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

[1] Vessa la compagna davanti al figlio minore: è configurabile l’aggravante di maltrattamenti in famiglia?, in il Penalista, 7 giugno 2022.

Sul processo minorile, v., da ultimo, Cass. sez. II, pen., 6 luglio 2022,  n. 26025, Norme & Trib., 6 luglio 2022.

[2] Cass,, sez. VI penale, 3 giugno 2022, n. 21634, in Immigrazione.it, 1 luglio 2022. Secondo noi, per il minore, rileva anche il c.d. diritto alla salute, su cui, da ultimo, v. Tribunale Napoli, sezione X, 23 giugno 2022 n. 6327, in Norme & Trib., 5 luglio 2022.

[3] M. Nicolini, La Cassazione ribadisce una lettura restrittiva e moderna del concetto di ‘abuso’ dei mezzi di correzione o di disciplina, in Sist. pen., 3 giugno 2022.

[4] Ad esempio v. S. Bernardi, Le Sezioni unite chiariscono i limiti della (ir)rilevanza della “pedopornografia domestica” ai sensi dell’art. 600-ter c.p., in Sist. pen., 25 febbraio 2022.

[5] Contra, sembrerebbe, Cassazione n. 21312: nonostante l'elevata conflittualità tra i genitori resta confermato l'affido condiviso (Cass., sez. I civ., ord. 1 luglio 2022), in Norme & Trib., 6 luglio 2022.

[6] Emersione e referral delle persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere nel contesto della procedura di asilo. Ministero dell’interno Commissione nazionale per il diritto di asilo Giugno 2022. Procedure operative standard per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in Immigrazione.it, 1 luglio 2022.

[7] Convention on the Rights of the Child, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con Legge 27 marzo 1991, n. 176.

[8] Cass. n. 26025 (Cass., sez. II, pen., 22 aprile 2022), in Norme & Trib., 6 luglio 2022.

[9] Cfr. F. Antolisei, Manuale di Diritto penale, Parte speciale, vol. I, XVI edizione, Milano, 2016, 712 s.

[10] Ma v. le pertinenti osservazioni critiche di D.Chinnici, La legislazione in materia di reati di “violenza domestica” e sessuale. Un itinerario lento e, ancora oggi, lacunoso, in Arch. pen., 2/ 2 giugno 2022: il lavoro traccia un quadro di sintesi sulla legislazione interna e sovranazionale in materia di reati di violenza sessuale, soffermandosi specificatamente sul c.d. Codice rosso, segnalando le ‘ombre’ del microsistema delineato e richiamando la ratifica della Convenzione di Istanbul. Cfr. R. Casiraghi, La corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in Dir. pen. cont., 3, 2017, 378 s.; B. Romano, in Codice Rosso, Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, a cura di B. Romano e A. Marandola, Pisa, 2020, 195.

[11] Così, da ultimo, cfr. P. Masala, L’inclusione sociale degli immigrati e i limiti alle politiche di esclusione: indicazioni dalla giurisprudenza costituzionale, in A.I.C., 1/2022, che richiama F. Curi Et Al., I migranti sui sentieri del diritto, Torino, Giappichelli, 2020.

[12] Questo passo finale, clausola di chiusura, ha carattere evocativo ed al pari di un paradigma: «su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce…Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male», scrive il salmista, nel salterio più che noto.