A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

DAI CRIMINI DOMESTICI (DECRETO  21 MAGGIO 2020, N. 71) ALLA VIOLENZA DOMESTICA (ART. 18 BIS  T.U.I.): IL CONTESTO DOMESTICO ACCOMUNA I DUE CEPPI NORMATIVI. CEDU CONDANNA L’ITALIA (2022) PER IL MANCATO SOSTEGNO ALLE MADRI VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA. C. INSTABUL.

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. Il Decreto  21 maggio 2020, n. 71, sui crimini domestici: l’imprinting si traduce in una “vocazione“ normativa, che valica i confini della sedes materiae. 2. Lex specialis : l’usbergo che circonda lo straniero per la violenza ad hominem. 3. Art. 18 bis T.U.I. impegna il ceppo normativo relativo alle “vittime di violenza domestica“. 4. La nozione della c.d. violenza domestica. La CEDU condanna l’Italia per il mancato/negato sostegno alle madri vittime di violenza domestica. Convenzione di Istanbul. 5. La disposizione (della tutela) ampliativa e quella estensiva. 6. La revoca.

 

1. Il Decreto 21 maggio 2020, n. 71, sui crimini domestici: l’imprinting si traduce in una “vocazione“ normativa, che valica i confini della sedes materiae). Misure di sostegno agli orfani.

Il Decreto  21 maggio 2020, n. 71, del Ministero dell’Interno, detta e delimita (le due “d“) la materia trattata. Quando il Decreto è entrato vigore, il 16 luglio 2020, la disciplina  coinvolta è stata messa a fuoco mediante la lente di ingrandimento regolamentare, con il seguente nomen iuris- “Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie“. Detto Regolamento abbraccia il raggio di misure di sostegno ad hominem: «orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile (anche se cessata), ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

- orfani, figli minorenni e  maggiorenni  economicamente  non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;

-orfani, figli minorenni e  maggiorenni  economicamente  non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei  delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale».[1]

Quanto alle modalità  di sostegno previste, una formidabile leva è rappresentata dalla garanzia del diritto allo studio, mediante l’allestimento e l’erogazione di borse di studio e assicurando la frequenza gratuita o semigratuita presso convitti, educandati o altre istituzioni educative – pure nel solco di  convenzioni stipulate ad opera del Commissario per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti - a beneficio di studenti degli istituti del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) e degli istituti tecnici superiori (Its). La cifra che si staglia all’orizzonte è il tratto prossemico, ispirato da uno spirito di vicinanza,  la cui matrice costituzionale potrebbe ricercarsi nella vocazione solidaristica (art. 2 Cost.)[2]. Valgono pure i richiami all’art. 31, comma 2, della Costituzione  che  affida allo Stato il compito, quale non generico adempimento, di trovare misure volte a proteggere «la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e, specialmente, all’art. 34, comma 2: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più  alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso» (il corsivo è nostro e l’interpretazione dovrebbe andare oltre la littera legis).

Altresì il richiamato Regolamento promuove iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nel mondo lavorativo  e incentivi alle assunzioni, erogando ai datori di lavoro - che assumano gli orfani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fino al 50% dei contributi versati, per un periodo massimo di 36 mesi. Altre somme ricevono un vincolo destinativo: sono  stanziate somme a titolo di compartecipazione alle spese per prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica. È, ancora,  previsto un sostegno di 300 euro mensili per ogni minorenne alle  famiglie affidatarie degli orfani dei crimini domestici.

Ma la materia inserita, autonomamente considerata, è terreno fertile per altre applicazioni, valicando gli stretti confini della corrispondete disciplina

Intende dirsi che, oltre la sedes materiae propria, in altro settore è presente la stessa tematica (trattata in uno spazio collaterale, sempre improntato a disvalore giuridico), e tale settore è il vasto campo del diritto dell’immigrazione [3] [4]; quella materia o area giuridica, come un continuum, attraversa vari campi d’interesse e per la quale si è avvertito: «il diritto dell’immigrazione…richiede grande attenzione all’interprete. Costringendolo di volta in volta a verificare il dato normativo assieme al diritto vivente nei tribunali e nelle amministrazioni»[5] (e quando la verifica investe proprio le pronunce dei tribunali, nell’atto  di  “consegna“ dell’ostracismo alla straniero[6]).

 

2. Lex specialis[7]: l’usbergo che circonda lo straniero per la violenza ad hominem.

Uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, è previsto (da una norma eccentrica dell’ordinamento italiano, del tutto particolare e non del tutto perspicua, all’origine di problematiche interpretative) dall’art. 18, co. 1, T.U.I. (e, in una specifica veste, per motivi umanitari, dall’art. 5, co. 6, T.U.I., rilasciato dal questore , nonché avuto riguardo al tenore dell’attuale Capo III, in cui s’inserisce l’art. 18: «Disposizioni di carattere umanitario»: inquadramento ambivalente), quando, per gli elementi acquisiti nel corso di operazioni condotte dalla polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei delitti previsti dall’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (v., però, ord. 6 febbraio 2018, C. app. Bari  [8]), o dall’art. 380 c.p.p. , ovvero nello svolgimento di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, risultino (perché accertate) condizioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, esposto a concreto pericolo per la sua incolumità (anche quoad vitam, dunque), per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti provenienti da una organizzazione criminale (dedita alla commissione di uno degli indicati delitti) (ed è associazione di tipo  mafioso anche il sodalizio.

Ma una norma meglio caratterizzata è quella successiva dell’art.18 bis T.U.I.

 

3. Art. 18 bis T.U.I. impegna il ceppo normativo relativo alle “vittime di violenza domestica“.                 

L’art. 18 bis T.U.I. designa, in rubrica, con valenza predittiva del trattamento della materia, i confini dell’intervento normativo: “Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica“.

La disposizione d’esordio ospita il seguente, prolisso, dettato, segnato da precisi nomina criminis: «Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»[9].

Quindi, per lo straniero sotto la minaccia di un attentato alla sua integrità fisica e quando sono “accertate“ situazioni di violenza domestica, quale strumento per sottrarlo a tale incombente pericolo, l’ordinamento rilascia alla vittima un titolo antiviolenza: il permesso di soggiorno. Si tratta dell’interpolazione di un presidio antagonista che pone lo straniero al riparo da quell’alea letale (è il suo masso di Tantalo, il mitico supplizio). Per completezza d’analisi, sul piano strettamente processuale riferibile all’andamento dell’istruzione dibattimentale (che si celebra in aula e che costituisce l’esperienza cruciale dell’intero giudizio), si segnala che l’art. 498 (Esame diretto e controesame dei testimoni) c.p.p., nel distretto del comma 4-ter, al pari di un memorandum, scandisce per la vittima del reato un sottorito: «Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico»[10].

La protezione umanitaria costituisce, lato sensu, una delle tre forme annoverate nell’ambito del sistema di protezione internazionale (protezione umanitaria all’interno della protezione internazionale[11]), e in riferimento alla disposizione di tutela o salvaguardia consacrata all’art. 5, comma 6, del T. U. I 286/98  (ma ora, incisivamente, modificato ad opera del D.L. 113/2018).

Ai sensi dell’art. 18-bis T.U.I., nei casi di c.d. violenza domestica o abuso nei confronti di uno straniero («ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità»), al fine di permettergli di sottrarsi a detta violenza, gli viene rilasciato  un  permesso di soggiorno ad hoc di fonte plurima, nel suo iter (il dettato non è molto dissimile da quello inserito al precedente articolo 18 T. U.I.): è rilasciato dal questore  con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima. Il contesto, da cui trae materia il provvedimento di ‘‘salvataggio’’ e “interdizione“, è quello delle operazioni di polizia (di polizia territoriale), di indagini o di un procedimento condotti per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ratione loci (commessi sul territorio nazionale: così radica la competenza il comma 1 dell’art. 18-bis cit.) e riferiti a condotte poste in essere (nel territorio nazionale, appunto) «in ambito di violenza domestica». E il presupposto è che risultino («siano accertate», nel linguaggio iperbolico del legislatore) vicende abusive e dimostrative dell’uso di violenze ai danni di uno straniero (si aggiunge che è necessaria la raccolta di elementi che attestino un pericolo, concreto e attuale, a carico della sua stessa incolumità fisica, «come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto di dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio») (art. 18 cit, co. 1).

Di nuovo conio è il comma 1-bis che sottolinea la necessità della scrizione ‘‘casi speciali’’ (da riportare nel permesso di soggiorno) in riferimento ad un titolo ad tempus (la delimitazione temporale annuale). Scaduto il permesso, lo stesso può essere convertito con una diversa causale[12].

Si tratta di una pesante addizione dispositiva. La nuova norma usa l’elemento onomastico (‘‘casi speciali’’) per connotare l’impostazione generale dell’intervento modificativo, cioè di abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed innesto di previsioni del titolo ‘‘umanitario’’ case by case. Infatti, il permesso di soggiorno rilasciato secondo la norma in oggetto deve recare l’inserimento dell’elemento estrinseco, della voce ‘‘casi speciali’’, per indicare il campo d’appartenenza. La durata è annuale e permette l’accesso ai servizi di assistenza e allo studio nonché una iscrizione anagrafica ad hoc[13]. E` permutabile in quanto può essere convertito in altro titolo (permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato[14] o autonomo o per motivi di studio sub condicione, poiché il titolare deve risultare iscritto ad un corso regolare di studi).

 

4. La nozione della c.d. violenza domestica. La CEDU condanna l’Italia per il mancato/negato sostegno alle madri vittime di violenza domestica. Convenzione di Istanbul.

La Corte EDU, nel 2022, condanna l’Italia per il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica[15] (in precedenza nel 2017). Quindi, la linea tracciata è quella delle sentenze Talpis c. Italia e Landi c. Italia, emesse, rispettivamente, il 2 marzio 2017 ed il 7 aprile dell’anno ancora  in corso[16], e conferma che nonostante l’articolato quadro di misure dirette a contrastare la violenza domestica che contiene il nostro ordinamento, lo stesso, affetto da astrattismo, si attesta “sotto soglia“, rispetto all’obiettivo di garantire sufficiente ed adeguata tutela operativa  alle vittime e quale robusta “risposta“ dello Stato.

Elemento onomastico e nozionale, in merito all’art. 18 T.U.I.: la norma assegna rilevanza a una determinata vis inquadrandola e designandola come violenza domestica, a cui attribuisce autonomia riservandole un periodo a parte ed autonomo, il secondo, che ne ospita il bacino semantico (art. 18-bis, co. 1, cit.). Questo è riferito ad «atti... di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica» interna corporis (l’entità familiare o parafamiliare)[17] [v. artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 (resa esecutiva in Italia con l. 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica [18]]. In una recente decisione, si richiamano «i principi affermati da questa Corte alla stregua dei quali in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica (ai quali il richiedente ha fatto riferimento specifico nel proprio narrato con riferimento alla condotta violenta della propria matrigna), così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di “danno grave“ per “trattamento inumano o degradante“, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (vedi Cass. 21/10/2020 n. 23017)»[19]. In particolare, in caso di violenza domestica, la Suprema corte ha affermato che in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall’art. 14, lett. b), del d.lgs n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, ai sensi dell’art. 5, lett. c), del decreto citato, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione[20].

Quindi, gli atti di violenza domestica (art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011) subiti nel Paese di origine (nella fattispecie, la Nigeria) possono integrare un rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante” ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (art. 14, lett. b, d.lgs. n. 251/2007) qualora risulti che le autorità statali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse essendo frutto di consuetudini locali[21]. Siglando la Convenzione di Istanbul, l’Italia si è impegnata a garantire che la violenza contro le donne, di natura strutturale in quanto basata sul genere, possa essere riconosciuta come forma di persecuzione o di grave pregiudizio agli effetti della Convenzione di Ginevra, oltre a modulare le misure di accoglienza alla specifica vulnerabilità delle vittime di tratta[22] [23].

La Corte europea dei diritti dell’Uomo, per come già segnalato inizialmente, nel 2017, ha condannato l’Italia per la prima volta per un reato relativo al reato della violenza domestica[24]. La Corte EDU, nel 2022, condanna, ancora, l’Italia per il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica[25].

 

5. La disposizione (della tutela) ampliativa e quella estensiva.

Lo stesso permesso di soggiorno, all’interno del medesimo ceppo normativo, può trovare impiego in altri casi (e la fonte è il comma 3, art.cit. descrittivo di abusi e violenze e con precisi richiami locativi), ciò che abilita il questore a rilasciarlo (e la fonte materiale dei suoi poteri è rappresentata dalla relazione redatta dai servizi sociali), dopo l’imprescindibile adempimento acquisitivo (il parere dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1): «quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza» (comma 3 cit.).[26] Le corrispondenti relazioni (degli stessi servizi sociali) diventano solido e documentato materiale cognitivo di cui si avvale il questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, richiedendo, altresì, la norma l’intervento del parere «dell’autorità competente ai sensi del comma 1» (acquisendolo il questore) (co. 3, art. cit.).

Sul piano soggettivo vale il richiamo dell’ultimo comma della norma (la cui previsione ha ad oggetto l’applicazione estensiva, delle norme su tale permesso di soggiorno, in quanto compatibili, «anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari»).

 

6. La revoca.

Le condizioni che hanno legittimato il rilascio del permesso specifico devono permanere e cristallizzarsi e non venir meno, eundo: nel secondo caso lo stesso «è revocato» (recita, seccamente, il successivo comma quarto, in luogo dell’altra possibile formula ‘‘è revocabile’’ o dell’altra impiegata al comma 4-bis), altresì quando uno scrutinio successivo attesti una condotta del beneficiario incompatibile con le stesse finalità  del permesso rilasciato (la condotta è segnalata sia dal procuratore della Repubblica che dai servizi sociali, e senza escludere la norma che sia lo stesso questore ad averla accertata, motu proprio: la norma, riassuntivamente, enumera tre fonti soggettive di cognizione della condotta negativamente rilevante e una doppia fonte oggettiva di “incoerenza“ della condotta medesima, in rapporto di contraddizione teleologica con il rilascio del titolo o nell’ipotesi consimile in cui il rilascio risulti ex post ingiustificato).

Revoca[27] e revocabilità, dunque, rappresentano corrispondenti atti di ritiro (l’uno automatico, l’altro semiautomatico), la seconda rinviando ad un margine di apprezzamento e di scelta dell’organo della determinazione e decisione, ed avuto riguardo all’ipotesi, dettata al comma 4-bis, dello straniero condannato (pure, estensivamente, con sentenza c.d. di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) ancorché con sentenza non definitiva, «per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi» (reati prescelti, dunque predeterminati) – ovviamente – «in ambito di violenza domestica» (l’area circoscritta). In tal caso, quale duplice corollario, «possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico » (co. art. 4-bis cit.). Rileva, così, il disvalore giuridico della condotta scolpita della decisione di affermazione di penale responsabilità (ibi sit poena, ubi et noxa), incidente sul titolo e che trae origine anche da un decisione non ancora passata in giudicato (quando la presunzione di non colpevolezza dell’imputato è garantita dall’art. 27 comma 2 Cost.) che non è equiparabile, però, ad una mera denuncia «un atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce»[28].

In via ricostruttiva, nel c.d. bilanciamento degli interessi, prevale quello statuale a riconsiderare i propri atti oblativi (nella cui configurazione può riguardarsi il permesso di soggiorno, cioè rilasciato rebus sic stantibus, senza che ciò integri la consumazione del potere intrinseco) in linea con l’esercizio del  c.d. ius poenitendi[29].

Una clausola di chiusura di carattere estensivo, dettata al comma 5° dell’art. 18 bis, stabilisce che «le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari».

 

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente “Roma Tre“ Università degli Studi – Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza – Esp. (Dir. pen. e proc. pen.) Master II liv., Docente Università degli Studi LUMSA di Roma – Taranto – Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza.

 

[1] Circolare del 27 maggio 2022. Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

[2] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (artt.18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. artt. 14 s., 2247 s.), e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900 3). (1) Tra i valori fondanti della nostra Repubblica, la Carta annovera   la solidarietà come base di una virtuosa convivenza sociale, cui tutti (quindi anche gli apolidi e gli stranieri, oltre  i cittadini) devono sentirsi chiamati e che può avere riflessi nella sfera patrimoniale (art. 23 Cost.), e trova ulteriore riaffermazione nel successivo art. 3 Cost. ove si scolpisce  la c.d. eguaglianza sostanziale.

Si consideri che Costituzione racchiude, all'interno dei primi dodici articoli, i principi fondamentali dell'intero ordinamento repubblicano, e l’art. 2 vi è ricompreso, appunto.

I principi  -  che potremmo tradurre al pari di numeri ordinali -  non si pongono solo quali parametri cui i poteri pubblici devono conformarsi, ma altresì come regole applicative  che vincolano l'interprete, la sua importante attività (il c.d. diritto interpretato, contiguo al c.d. diritto applicato, entrambi saldati al vertice del c.d. diritto codificato, cui si affianca il c.d.ius receptum). Infatti, riteniamo che l’art. 2 Cost. rappresenti uno dei più importanti, almeno a livello dichiarativo e di alto proclama, di tutta la Costituzione. Il principio di solidarietà trova diverse  applicazioni e in diversi rami dell'ordinamento. ,in federalismi.it, 2 febbraio 2022

In dottrina, v. Riflessioni su principio di solidarietà e processo di integrazione europea nella prospettiva della crisi economico-sanitaria, a cura di G. Cavaggion, in federalismi.it., 2 febbraio 2022. In precedenza, v. F. Giuffrè, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002, 224 s.; A. D’Andrea, Solidarietà e Costituzione, in Jus, n. 1, 2008, 193 s.; E. Rossi, Art. 2, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, par. 2.3.; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., vol. I, Padova, Cedam, 1975, 156; A. Barbera, Art. 2 Cost., in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975; nonché A. Morelli, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Forum di Quaderni costituzionali, 20 aprile 2015, 3; Id., Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, in Consulta online, n. 3, 2018, 533. In giurisprudenza, v. Corte cost., sent. 3  giugno 2022, n. 136; Id., sent. 9 maggio 2022, n. 114.

[3] Cfr. D. Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Torino, Bollati Boringhieri, 2017, 20; V. Signorini, Il diritto d'asilo sta morendo? Storia dell'accoglienza in Italia, Milano, Franco Angeli, 2021: la storia del sistema-asilo italiano può essere compresa e raccontata esplorando una delle sue più evidenti e dibattute dimensioni, cioè l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati; N. Petrovic, Storia del diritto d'asilo in Italia (1945-2020). Le istituzioni, la legislazione, gli aspetti socio-politici, Milano, Franco Angeli, 2020; L' immigrazione in Italia da Jerry Masslo a oggi, a cura di M. Impagliazzo e  V. De Cesaris, introd. A. Riccardi, Milano, Guerini e Associati, 2020; M. Giovannetti, N. Zorzella, Ius migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia, Milano, FrancoAngeli, 2020, 805 s.; C. Morselli, Diritto di migrare e diritto dei migranti: protostoria e storia in un trattato brachilogico, in Riv. pen., 2020; da ultimo, v. F. Grandi, Rifugi e ritorni. Storie del mio lungo viaggio tra rifugiati, filantropi e assassini, Milano, Mondadori, 2022; C. Morselli, Immigrazione: le tavole narratologiche di storia e geografia. Epos domina in Ucraina e l’importante ruolo dell’UNHCR, in Foroeuropa, n. 1, aprile 2022.

[4] Per esempio, v. Tribunale di Salerno, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, 30 maggio 2022, n. 1541 (Giudice est. V. Pierri, Pres. G. Jachia), in Immigrazione.it., 2022: la certificazione medica da cui risulta che la richiedente protezione è stata sottoposta a mutilazione genitale femminile nel Paese di origine rende superfluo l’approfondimento istruttorio circa la credibilità della stessa, considerati gli enormi danni fisici e morali derivanti da tale pratica, che costituisce un atto persecutorio gravemente lesivo dell’integrità fisica e della salute. Tali elementi sono sufficienti per il riconoscimento dello status di rifugiata in ragione dell’appartenenza della richiedente a un particolare gruppo sociale e della persecuzione continua subita.

[5] P. Morozzo della Rocca, Prefazione, in Aa. Vv.,  P. Morozzo della Rocca (a cura di), IV ed., Immigrazione, asilo e cittadinanza, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, 13. Cfr. F. Cortese, La crisi migratoria e la gestione amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 435 s.; specialmente, R. Chiarelli, Diritto dell’immigrazione e assetti costituzionali, Prefazione a C. Morselli, Testo unico dell’immigrazione. Commentario, collana diretta da G. Alpa e G. Spangher, Pisa, Pacini Giuridica, 2019, 1: «Anche se sembrano oggi meno sconosciute di quanto lo fossero in passato le dinamiche delle migrazioni che hanno fatto seguito al grande esodo dall’Africa di 60.000 anni fa, l’argomento dell’immigrazione, negli ultimi anni, è considerato sempre più meritevole di attenzione». Può consultarsi, per l’approfondimento dei vari istituti, calati nei binari del diritto penale e del diritto processuale penale, C. Morselli, Trattato di diritto  e procedura penale dell’immigrazione, Roma, Aracne, 2017, 19 s.

Numero di migranti sbarcati al 30 giugno 2022. Ministero dell’interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Cruscotto statistico del 30 giugno 2022, in Immigrzione.it., 1 giugno 2022, rinviandosi.

[6] Così, C. Morselli, Veto al reingresso dello straniero: nel ventaglio di Cons. St. 21/3886 dura 15 anni, oltre l’ostracismo dell’antica Atene del 5° sec. a.C., in Giust. Ins., 3 marzo 2022, riferito a Cons. di Stato, sez. III, 19 maggio 2021, n. 3886, F. Frattini, Presidente. M. Noccelli, Consigliere, Estensore, P. A. A. Puliatti, Consigliere, S. Santoleri, Consigliere. R. Sestini, Consigliere, in Immigrazione.it, 2021

[7] A. Caputo, Irregolari, criminali, nemici: note sul « diritto speciale » dei migranti, in Studi sulla questione criminale, 2007, n. 1, 58 s. Cfr. P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), in Dig. Disc.pen., Agg., Torino, 2004, 374.

[8] Corte di Appello di Bari, sez.III, ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimita` costituzionale dell’art. 3 comma 1, n. 4) e n. 8) della legge 20 febbraio 1958 n. 75, nel procedimento n. 3237/16 nei confronti, tra gli altri, di: T.G., B.S., F.P., V.M., imputati.

[9] L’uso del corsivo è nostro.

[10] Il corsivo è nostro. Tale comma è stato aggiunto dall'art. 13, della l. 3 agosto 1998, n. 269, poi modificato prima dall'art. 15, comma 10, della l. 11 agosto 2003, n. 228 e poi dall'art. 9, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e dall'art. 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Il testo precedente stabiliva: "4 ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico". Ma per una lettura estensiva della norma, v. Cass. pen. n. 5132/2014: in tema di esame testimoniale del minorenne, il presidente può disporre modalità particolari (nella specie, l'uso di un vetro specchio) ai sensi degli artt. 498, comma quarto bis e 398, comma quinto, cod. proc. pen., non solo nei processi relativi a reati sessuali, ma anche nei casi in cui vi sia richiesta di parte ovvero egli lo ritenga necessario, per evitare che l'esame diretto possa nuocere alla serenità del minore (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 5132 del 3 febbraio 2014). L'applicazione, in sede di indagini preliminari, delle particolari cautele dettate dall'art. 498, comma quarto, c.p.p. per l'esame testimoniale del minore è rimessa alla valutazione del giudice che, di volta in volta, ne ravvisi la necessità ai fini della tutela del minore stesso (Cass. pen., sez. III, sent. n. 6464 del 11 febbraio 2008). V. Corte cost., sent. 5 febbraio 2021, n. 14, Pres. Coraggio, Red. Petitti, nel commento di V. Tondi, L’incidente probatorio «speciale» torna al vaglio della Corte costituzionale, in Sist. pen., 22 Febbraio 2021; in Proc. pen. giust., 2021: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l’assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato.

[11] V. Sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 maggio 2021, C-8/20, L. R. c. Bundesrepublik Deutschland, Una domanda di protezione internazionale non può essere considerata inammissibile qualora la prima procedura che ha condotto ad un rigetto abbia avuto luogo non in uno Stato membro dell’Unione, bensì in uno Stato terzo, di A. Galletti, in Foroeuropa, 2021.  

[12] 1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e  consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

[13] In dottrina, da ultimo, v. P. Morozzo della Rocca, Sullo stato di famiglia dei protetti internazionali nel procedimento anagrafico, in Immigrazione.it., 1 luglio 2022: «Una questione di grande rilevanza pratica riguardo alla condizione giuridica dei protetti internazionali è quella del riconoscimento e dunque della registrazione del loro stato civile e in particolare dello stato di famiglia, dandosi purtroppo molti casi nei quali i nuclei familiari presenti in Italia non vengono riconosciuti come tali, con gravi conseguenze anche sul piano patrimoniale (ad esempio la negazione degli assegni familiari)».

[14] Cons. St., sent. 22 giugno 2018, n. 3834: respinta l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso del soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Non conoscendo l’ordinamento giuridico italiano alcun principio di generale convertibilità delle varie tipologie di titolo di soggiorno, per cui la convertibilità va considerata piuttosto quale eccezione alla regola, nei soli casi tassativamente previsti, il permesso di soggiorno per motivi di giustizia deve essere considerato non convertibile, in virtù del principio ‘‘ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit’’ (Cons. St., sez. III, sent. 12 ottobre 2017, n. 4738, in ASGI, 2017).

[15] In merito alle vittime di violenza domestica, v. Sentenza della Corte Edu (Sezione Quinta) 26 aprile 2018, rich. n. 27496/15, Mohamed Hasan c. Norvegia, in Quest. giust.,2/2018, 13 luglio 2018. In tema, v. P. De  Franceschi, Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?, in Giur. pen., 1/2018; A. Alagna, Osservatorio L’Italia e la Cedu mn. 2/2017 1. Prima condanna nei confronti dell’Italia per violazione dell’obbligo di protezione delle vittime di maltrattamenti familiari, in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, 295.

In giurisprudenza, recentemente, v. Cass., sez. III, 15 ottobre 2018, n. 46699, Monaco, in Guida dir., 2019, n. 2, 90, nella cui decisione si riconosce che le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili iure proprio nel processo per reati ambientali.

[16] La Corte EDU promuove le riforme dell’Italia in materia di violenza domestica, ma boccia la grave inerzia delle autorità nell’applicare le misure di protezione (sentenza Landi c. Italia, 7 aprile 2022), a cura di S. Carres, in Giur. pen., 18 aprile 2022, riguardante Corte EDU, Sez. I, sent Landi c. Italia, 7 aprile 2022, ricorso n. 10929/19. Altresì, v.T. Aloi, Cedu: violenza domestica, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione dell’art. 2 (Diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Cedu 7 aprile 2022, Ricorso n. 10929/2019), in foroeruopa, 2022.

Nel caso di specie, nonostante la separazione dal marito, la ricorrente era stata oggetto di reiterate  violenze e minacce da parte dello stesso: l’aveva minacciata di morte e la controllava del tutto. La vittima Pertanto, la stessa aveva presentato sette denunce. La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Italia non abbia adempiuto agli obblighi positivi, derivanti dall’art. 3 della Convenzione, di proteggere la ricorrente ed i suoi bambini dalle violenze domestiche, e richiamando, in particolare le raccomandazioni contenute nel rapporto sull’Italia redatto il 3/1/2020 da Grevio, il gruppo di esperti incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul, consultabile su https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/italy.

La sentenza Landi c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “interpreta“ l’inadeguatezza della risposta istituzionale italiana al fenomeno della violenza domestica. La Corte EDU condanna di nuovo l’Italia, come nel precedente caso Talpis, riconoscendo la violazione dell’art. 2 della Convenzione per aver le autorità italiane omesso di adottare le misure operative adeguate a prevenire la violazione del diritto alla vita della ricorrente e del figlio minore, ucciso dal padre ad esito dell’ennesima aggressione violenta.

Culpa in omittendo, dunque: rispetto alla sentenza Talpis, la Corte adotta  maggior rigore.

[17] In generale, sugli ordini di protezione contro abusi familiari, v., recentemente, Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15482, in Studium iuris, 2018, 223 (in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c., l’attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736-bis, comma 1, c. p. c., non esclude la vis actrativa del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, che faccia leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esiga una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti e incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi).

Cfr. O. Di Giovine, Multiculturalismo e violenza contro le donne, in pen., f.1, 2018 (web).

[18] Per le forme (in genere) che possono assumere le violenze, e per la c.d. violenza domestica, v., in particolare, Cass. civ., sez.I, sent. 24 novembre 2017, n. 28152, Jacob Obeka Stella, in Dir. imm. citt., 2018, f.1, 1, nella cui decisione si è osservato che, ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione possono assumere la forma, tra l’altro, di «atti di violenza fisica o psichica» (co. 2, lett. a), o di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia» (co. 2, lett. f). La Suprema Corte, richiamando gli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 (resa esecutiva in Italia con l. 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e le Linee guida dell’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 7 maggio 2002 sulla persecuzione basata sul genere, ha ribadito che anche - gli atti di violenza domestica sono riconducibili all’ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. Altresì, ivi, Trib. civ. Bologna, sez. I, ord. 14 settembre 2017, n. r. g. 1451/2017 che richiama il contenuto del capitolo VII della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (capitolo dedicato alla condizione delle donne migranti e richiedenti asilo). Recentemente, v. Corte d’appello di Brescia, sez. III civ., 16 novembre 2021, n. 1471, in Immigrazione.it., 2021: la «Convenzione di Istanbul del 2011 che…definisce gravi violazioni dei diritti umani delle donne, sancendo la loro rilevanza quali atti persecutori e meritevoli di tutela a mente dell’art. 60 della medesima Convenzione poiché costituiscono un delitto contro le donne (art. 38.».

In dottrina, v. A. Di Stefano, La Convenzione di Instabul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Dir pen. cont., 11 ottobre 2012. Successivamente, v. La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al «Codice Rosso». Fattispecie. Strumenti di protezione, a cura di T. Manente, Torino, Giappichelli, 2019; Il ruolo dell'Università nella lotta alla violenza di genere. Ricerca, didattica e sensibilizzazione pubblica per la prevenzione del fenomeno, a cura di M. Calloni, Torino, Pearson, 2021. Ora, il 20 giugno, il Parlamento dell’Ucraina ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.

Dal CSM le linee guida per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.

Nella seduta del 9 maggio 2018, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato la Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica.

[19] Cass., sez. lavoro, 29 settembre 2021, n. 26460.

[20] Cass. ord. n. 12333/2017 (Cassazione civile sez. VI, 17 maggio 2017, n.12333).

Le vicende di violenza familiare devono essere considerate ai fini della concessione della protezione umanitaria. È onere del giudice verificare se la specifica vicenda di violenze e maltrattamenti familiari narrata dal richiedente possa configurare un'ipotesi di vulnerabilità per la concessione della protezione umanitaria (così, da ultimo, v. Cass., sez. lav., ord. 30 giugno 2022, n. 20848)

Sempre sulla base degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul, la Suprema corte ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una donna in caso di matrimonio forzato: Cass. sent. n. 28152/2017.V. Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2020, n.23017.

[21]Cfr. Cass., sez. II civ., 8 settembre 2021, n. 24219. La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo generalizzato, di S. Albano, in Quest. giust., 2018.

[22] Cass., sez. lavoro civile, 4 gennaio 2021, n. 10; «in relazione ai permessi speciali per particolare sfruttamento lavorativo e per le vittime di violenza domestica esistono precisi obblighi internazionali di protezione sanciti, nel primo caso, dalle Convenzioni OIL sui lavoratori migranti, e nel secondo dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell’11 maggio del 2011, ratificata e resa esecutiva con legge n. 77 del 2013, la quale al Capitolo VII (art. 59-61), intitolato «Migrazione ed asilo», sancisce specifici e puntuali obblighi di accoglienza, anche con riferimento al diritto di asilo» (Regione Emilia-Romagna, ricorso n. 11 del 13 marzo 2019, in Immigrazione.it., 2019). V., recentemente, A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” Dai braccianti ai riders La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale, Torino, Giappichelli, 2020; D’Onghia, Madia, Laforgia, Stella (2021): Lo sfruttamento del lavoro nell’interpretazione giurisprudenstrumenti della prevenzione patrimoniale: “Adelante con juicio”, in Dir. pen. cont., Riv. Trim., 1/2022, che richiama Amnesty international (2012): “Volevamo braccia e sono arrivati uomini”: sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli migranti in Italia (London, Amnesty Inziale: una lettura giuslavoristica, in Lavoro e Diritto, 2, 233-255; Galli, Martina (2020): «Un sistema per disperati». Migranti, sfruttamento lavorativo “digitale” e strumenti penali, in Bufalini, Alessandro, Del Turco, Giulia, Gatta, Francesco Luigi, Savino, Mario, Virzì, Flavio Valerio, Vitiello, Daniela (editors), Annuario ADiM, Napoli, Jovene), 245-256; P. Brambilla, Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo al banco di prova della prassi: spunti di riflessione sui confini applicativi della fattispecie alla luce della prima condanna per caporalato digitale nel caso Uber, in Sist. pen., 31 marzo 2022.

La Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere: perché la Turchia ha deciso di uscire dalla Convenzione? La posizione di ONDiF di Francesca Ferrandi e Michela Labriola, in Ondif, 31 marzo 2021. Il 20 marzo 2021 la Turchia ha deciso di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul. La situazione dei migranti in Turchia.

Secondo gli ultimi dati forniti dal ministro dell’Interno Süleyman Soylu, la Turchia ospita un totale di 4.038.857 migranti provenienti da tutto il mondo. Più di 3,5 milioni di persone sono fuggite dal conflitto siriano negli ultimi dieci anni. La Turchia è firmataria della Convenzione sui rifugiati del 1951, ma questa si applica solo per le persone provenienti dai paesi europei (Dalla Turchia espulsioni collettive verso la Siria, in Melting Pot Europa, 10 marzo 2022).

V. Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 1/2021, in pen., 4 giugno 2021.

[23] Cfr. F. Della Casa, Soggetti, in G. Conso-V.Grevi-M.Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, Cedam, 2020, 125: « il termine “ vittima “ è usato…una sola volta nell’art. 498 comma 4 ter ». Sul punto, già v. S. Allegrezza, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, 3 s.

Sia dottrina (v. M. Chiavario, Diritto processuale penale, Torino, Utet, 2022, 210) che giurisprudenza (Corte App. pen. Roma, sez. I, 2 ottobre 2017, n. 6609, in Il Merito, 2018, n. 3, 47) parlano di “ vittima del reato “. Recentemente, v. Trib. civ. Agrigento, 5 aprile 2018, n. 291, in Il Merito, 2019, n. 1, 26: la vittima di un reato ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale nella sua più ampia accezione.

Specificamente v. M. Stellin, Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU, in Arch. Pen., 1/2015, 1 s.; L. Parlato, Il contributo della vittima tra azione e prova, Palermo, 2012, 389 s. Da ultimo, v. M. T. Vita, L´intervento delle Sezioni Unite sull'incerto ambito applicativo del divieto di avvicinamento alla vittima, in Proc. pen. giust., 2022; L. Bongiorno, Il divieto di avvicinamento alla persona offesa tra esigenze di protezione della vittima e tutela delle garanzie di libertà dell'accusato: il punto di equilibrio individuato dalle Sezioni unite, in Sist. pen.,3/16 marzo 2022, nota a Cass., sez. un., sent. 29 aprile 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 39005, Pres. Cassano, Rel. Di Stefano. Divieto di avvicinamento alla persona offesa e predeterminazione dei luoghi: l’art. 282-ter c.p.p. al vaglio delle Sezioni unite, nel commento di A. Muscella, in Arch. pen., 30 marzo 2022.

L. Caraceni, La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato, in Rev. Bras. De dir. Proc. Pen., Porto Alegre, v. 7, n. 3, 2021, 1785; V. Bonini, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, Milano, 2018, 283; F. Paglionico, La tutela delle vittime da codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi, in Sist. pen., 2020; T. Vitarelli, Violenza contro le donne e bulimia repressiva, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., f. 3, 2020, 461.

[24] Corte europea dei diritti dell’Uomo, sez. I, sent. 2 marzo 2017, n. 41237/12, Talpis c.Italia, in Guida dir., 2018, n. 5, 35, rinviandosi. Commento di R. Casiraghi, La Corte di Strasburgo condanna L’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in Dir. pen. cont., 13 marzo, 2017. V. Cass., sez. III, sent. 17 maggio 2016, n. 45403, K, ivi, 7 dicembre 2016, nota di M. Cortivonis.

Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria (doc. XXII-bis n.4) approvato il 17 giugno 2021 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, in Sist. pen., 23 luglio 2021. Sulla L. 27 settembre 2021, n. 124, v. il commento di N. Natalini, La riforma penale. Reati violenti. Tutele delle vittime estese al tentativo e all’omicidio, in Guida dir., 2021, n. 40, 100. V. Trib. Treviso, sent. 15 marzo 2021, T.A., in Il Merito, 2021, n. 10, 32.

Da ultimo, v. Violenza domestica: il disegno di legge a tutela di donne e minori. Il disegno di legge n. 594 presentato al Senato il 21 aprile 2022, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita“, considera gli effetti negativi che l'esposizione alla violenza domestica ha sui minori, sia nel breve che soprattutto nel lungo periodo, per  un sistema capace di cogliere il malessere della donna.

[25] Cedu, sez. I, 20 gennaio 2022 (n. 60083/19). Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna per l’Italia da parte della Corte EDU, a cura di N. Cardinale, in Sist. pen.,1 marzo 2022. La CEDU condanna l’Italia. I giudici italiani devono giustificare la procedura di adozione - Cedu, sez. I, 20 gennaio 2022 (n. 60083/19) – D.M. ed N. c. Italia, in Ondif, 28 gennaio 2022: è inesorabile la serie di condanne che il nostro Paese ha ricevuto dalla CEDU nel corso degli anni in tema di violazione dell’art 8 CEDU. Ed è una serie anche lunga (circa 12 in materia di affidamento e adozione dal 2003).

Ad esempio, v. V. Manca, La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva Riflessioni sulla teoria degli obblighi convenzionali di tutela, in Dir. pen. cont., 1/2018, 269.

Da ultimo, v. D. Chinnici, La legislazione in materia di reati di “violenza domestica” e sessuale. Un itinerario lento e, ancora oggi, lacunoso, in Arch. pen., 23 giugno 2022, 5, in particolare sul “Codice Rosso” e che richiama Zacché, Il sistema cautelare a protezione della vittima, ivi, 2016, 10 s. e Romano, in Codice Rosso, Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, a cura di Romano e Marandola, Pisa, 2020, 195.

V. Sentenza della Corte Edu (Quarta Sezione), 22 marzo 2022, ric. n. 9077/18, Y e Altri c. Bulgaria, in Quest. giust., 2022, Sentenze di marzo 2022. di C. Buffon , A Dinisi: Articolo 2 della Convenzione (profilo sostanziale), obblighi positivi, di violenza domestica, mancata protezione da parte delle autorità della vita della donna uccisa dal marito, nonostante le sue numerose denunce, misure preventive inadeguate, mancata risposta immediata, mancata valutazione dei rischi in ogni occasione di denuncia, assenza di una violazione dell’Articolo 14 in combinato disposto con l’Articolo 2 della Convenzione, mancanza di prova che la mancata protezione della vita sia dovuta alla discriminazione di genere. I ricorrenti sono parenti di una donna che è stata uccisa dal marito con un colpo mortale di pistola. Nei mesi precedenti l’omicidio, la donna aveva denunciato alle autorità un comportamento minaccioso marito, da ultimo tramite una chiamata al numero di emergenza nazionale e una denuncia scritta alla polizia il giorno prima della sua morte e con un’ultima denuncia scritta alla procura distrettuale il giorno dell’incidente.

[26] Emersione e referral delle persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere nel contesto della procedura di asilo.

Ministero dell’interno Commissione nazionale per il diritto di asilo - Giugno 2022 - Procedure operative standard per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Le presenti Linee Guida sono state elaborate nell’ambito del progetto della Commissione nazionale per il diritto di asilo e dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati – UNHCR Co-finanziamento UE - progetto EMAS, in Immigrazione.it., 1 giugno 2022. Cfr. il lucido ed articolato lavoro di C. De Rose, Nell’attuale era di transizioni quale ruolo e quali potestà per l’Unione Europea?, in foroeuropa, 2022.

Da ultimo, v. La violenza di genere in Europa e in Italia, a cura di K. Colaianni, in foroeuropa, 2022, che fornisce dati molto interessanti, utili all’analisi: «Si stima che il 22% delle donne abbia subito violenze fisiche e/o sessuali dal partner attuale oda partner precedenti e che il 43% abbia subito violenze psicologiche, la maggior parte delle quali denunciate.  Durante la pandemia sono aumentati i casi di violenza tra partner e questo ha generando un impatto su tutta la famiglia. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 insorta nei primi mesi del 2020, ha condotto i servizi specializzati a presumere un probabile futuro aumento dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche, a causa del confinamento forzato e dalle difficoltà per le vittime conviventi con il maltrattante a denunciare e rivolgersi ai servizi di supporto ». In giurisprudenza, v. Cass,, sez. III civ,, 20 aprile 2022, n. 12647: va annullata con rinvio la decisione che nega la protezione internazionale a una donna fuggita dal proprio Paese (Albania) per sottrarsi a un matrimonio imposto – secondo la consuetudine del Kanun – e agli atti di violenza fisica e psichica subiti da parte del nucleo familiare in conseguenza della sua opposizione a tale matrimonio, anche se per tali atti la stessa aveva ottenuto una “prima tutela” proprio nel Paese di origine (la condanna del padre e ospitalità temporanea in un centro anti-violenza). Infatti, da un lato la violenza di genere – quale il matrimonio imposto e la reiterata violenza fisica e psichica consumata ai danni di una donna – rientra ipso facto tra le ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale. Dall’altro, pur se una forma di tutela da parte delle Autorità nazionali c’è stata, occorre considerare anche le vicende successive che hanno in definitiva costretto la richiedente alla fuga: la scarcerazione del padre a seguito del pagamento dell’ammenda inflitta grazie all’aiuto del promesso sposo, il quale aveva chiesto in cambio proprio la celebrazione del matrimonio. Il giudice dovrà pertanto rivalutare la vicenda, anche alla luce delle convenzioni internazionali applicabili e delle linee guida UNHCR in materia di persecuzione di genere e accertare se, in caso di rimpatrio, esista la certezza, la probabilità, o anche il solo rischio, per la richiedente asilo, di subire nuovamente atti di violenza di genere, per aver opposto, nell'esercizio della sua fondamentale libertà di autodeterminazione, un rifiuto ad un matrimonio combinato, subendo, di conseguenza, atti di violenza fisica e psichica.

[27] In materia di soggiorno di lungo periodo, è illegittimo il provvedimento che revoca il titolo ottenuto dalla straniera quale moglie di un soggiornante di lungo periodo in ragione della revoca del permesso del coniuge e dell’incapienza reddituale dell’interessata. Infatti, la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale non figura nell’elencazione delle legittime cause di revoca del titolo per soggiornanti di lungo periodo, da ritenersi tassativa in considerazione della forte protezione accordata dall’ordinamento a tale categoria di stranieri regolarmente soggiornanti. Deve inoltre essere respinta la tesi della PA secondo cui vi sarebbe un rapporto di presupposizione tra il permesso di soggiorno ottenuto dall’interessata e quello precedentemente rilasciato al marito, che ne costituirebbe presupposto logico giuridico, godendo ella oramai di uno status autonomo e revocabile soltanto in presenza delle tassative condizioni previste dalla normativa (T.A.R., Emilia Romagna, sez. I, 4 maggio 2022, n. 399, in Immigrazone.it., 2022).

[28] Nel richiamo di Corte cost., sent. 17 giugno 2022, n.152, che prosegue, per la detta denuncia: « Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l’inizio di un procedimento penale ».

[29] Il quale si esplica fra possibilità e limiti: una volta che l’Università abbia approvato la proposta del dipartimento, ha consumato il suo potere di scelta e si è posta in una condizione di autovincolo, nella quale non residuano più margini di discrezionalità o libertà, salvo, more solito, il potere di esercizio dello ius poenitendi, che come noto richiede l’assolvimento di precisi oneri motivazionali e la sussistenza ed esternazione di prevalenti ragioni di pubblico interesse che circondano l’esercizio dell’autotutela decisoria dell’Amministrazione (così, in materia di chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero, art. 1, c. 9 della legge n. 230/2005, Cons. St., T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 marzo 2022, n. 2579).