CEDU: VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL’ EQUO PROCESSO PER CONDOTTA NEGLIGENTE DELL’ AUTORITA’ (CEDU 18 Marzo 2021, ricorso n. 24340/07).
Autore: Avv. Teresa Aloi
Sussiste violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che disciplina il tema dell’equo processo, della sua ragionevole durata, della presunzione di innocenza e delle garanzie processuali dell’imputato in relazione al principio del contraddittorio, quando l’indagine per un fatto non complesso si protrae inutilmente negando alla persona offesa una celere risposta dell’autorità, davanti alla denuncia di fatti penalmente rilevanti e la possibilità di avvalersi di strumenti effettivi per far valere le proprie istanze.
Questo è quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del 18 marzo 2021 nel caso Petrella contro Italia.
L’art. 6 della Convenzione europea è tra gli articoli più importanti nell’ambito delle garanzie processuali riconosciute all’imputato, in particolare, del “diritto ad essere ascoltati” (c.d. right to be heard) previsto al fine di consentire all’imputato di potersi confrontare in giudizio con l’accusatore; diritto che si colloca nell’ambito del più ampio principio del contraddittorio disciplinato anche dalle costituzioni e dalle legislazioni nazionali. Per la giurisprudenza della CEDU, nel rispetto dell’art. 6 della Convenzione europea, vi è la necessità di un contraddittorio effettivo, per cui la condanna non può essere basata solo su dichiarazioni rese in una fase precedente al dibattimento. Affinchè un imputato possa essere dichiarato colpevole è necessario che tutti gli elementi a suo carico vangano prodotti in pubblica udienza così da garantire il contraddittorio e quindi l’esercizio del diritto di difesa. Questo è in perfetta sintonia con il sistema processuale accusatorio del nostro Paese, per il quale le prove si formano in dibattimento nel contraddittorio tra le parti (art. 111 Cost.).
Secondo la giurisprudenza della Corte europea, tuttavia, vengono ammesse deroghe a tale principio quando sia stato fatto tutto il possibile, da parte dei giudici nazionali, per ascoltare il testimone in dibattimento oppure quando la testimonianza non sia determinante ai fini della sentenza, per cui le dichiarazioni acquisite al di fuori del contraddittorio potranno contribuire a fondare un giudizio di condanna nel pieno rispetto delle garanzie difensive di matrice europea, se supportate da altri elementi. Inoltre, il legislatore, nell’emanazione di regole processuali deve considerare che esse vanno create in funzione dell’accertamento dei fatti, nel coordinamento tra livello nazionale e sovranazionale, assicurando la prevalenza della condizione ritenuta più favorevole dal punto di vista delle garanzie processuali.
Il caso esaminato nella sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in commento, riguardava, la durata delle indagini preliminari nell’ambito di un procedimento penale avviato sulla base di una denuncia per diffamazione aggravata a mezzo stampa presentata dal ricorrente, la mancanza di un rimedio efficace rispetto alla durata del procedimento stesso e l’archiviazione di tale procedimento a causa dell’intervenuta prescrizione.
Il ricorrente, oltre ad esercitare la professione di avvocato, all’epoca dell’accaduto rivestiva la carica di presidente della società Casertana calcio. Egli, nel luglio 2001, aveva presentato una querela al Tribunale di Salerno contro il Corriere di Caserta, reo, a suo dire, di diffamazione aggravata, in quanto il giornale, in vari articoli pubblicati con la sua foto, lo aveva accusato di gravi reati di frode e corruzione, gettando ombre sulla sua attività e mettendo in dubbio il suo onore e la sua reputazione.
Nella sua denuncia, il ricorrente, aveva precisato che intendeva partecipare al processo costituendosi come parte civile e chiedere un risarcimento di 10 miliardi di lire.
Il caso arrivato alla Procura della Repubblica di Salerno nel settembre 2001, vi era rimasto fermo fino al novembre 2006 quando il pubblico ministero aveva presentato richiesta di archiviazione sul presupposto che le accuse si fossero prescritte. Il 17 gennaio 2007 il GIP di Salerno archivia il procedimento.
Con ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel giugno 2007, il ricorrente, invocando la violazione dell’art. 6, paragrafo 1 (diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole/mancanza di accesso ad un Tribunale) e dell’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea, lamentava l’eccessiva durata del procedimento penale sostenendo che, con l’archiviazione, le autorità gli avevano impedito di sollecitare l’avvio di un giudizio penale sui fatti che lo avevano colpito, con violazione dell’art. 13 Cedu, in quanto nessun atto investigativo era stato compiuto in sei anni a seguito della querela presentata.
Tale decisione, inoltre, gli aveva impedito di agire civilmente, in quanto ai sensi dell’art. 79 c.p.p. “la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare…”, fase del procedimento in cui il giudice è chiamato a decidere se rinviare a giudizio l’imputato. La prescrizione era maturata proprio nel corso delle indagini preliminari, pur trattandosi di un caso semplicissimo che non richiedeva eccessivi sforzi per arrivare alla loro chiusura.
La Corte europea, nella sentenza in commento, riconosce la violazione dell’art. 6 della Convenzione a causa dell’eccessiva durata del procedimento che non ha soddisfatto il requisito del “tempo ragionevole”. Essa ha fatto poi riferimento a precedenti sue decisioni nelle quali aveva riscontrato la violazione di tale articolo quando l’archiviazione del procedimento penale ed il mancato esame di una pretesa civile erano dovuti a circostanze che potevano essere attribuite principalmente a comportamenti delle autorità giudiziarie, in particolare a ritardi procedurali eccessivi che avevano causato la prescrizione del reato. Il ricorrente, secondo i giudici di Strasburgo, si era avvalso dei diritti e delle prerogative che il diritto interno gli riconosceva nell’ambito del procedimento penale e, pertanto, avrebbe potuto, in sede di udienza preliminare, costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni.
La CEDU ha concluso che, tale comportamento negligente da parte dell’autorità aveva privato il ricorrente della possibilità di formulare la richiesta di risarcimento dei danni nell’ambito del tipo di procedimento che aveva scelto, come previsto dal diritto interno. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea un ricorrente non può essere obbligato ad intentare una nuova azione in sede civile, per lo stesso motivo di accertare la responsabilità civile, quando il procedimento penale in grado di affrontare il reclamo è stato archiviato per intervenuta prescrizione del reato a causa del comportamento negligente dell’autorità. Tale azione, infatti, comporterebbe la necessità di raccogliere ex novo le prove con la conseguenza che stabilire un’eventuale responsabilità potrebbe rivelarsi estremamente difficile a distanza di molto tempo dal fatto. Vi è stata, pertanto, una violazione dell’art. 6 della Convenzione europea a causa della mancata possibilità di accesso ad un Tribunale da parte del ricorrente.
Con riferimento alla violazione dell’art. 13 Cedu, la Corte ha evidenziato come il ricorrente non ha potuto nemmeno fare ricorso alla “legge Pinto” che, in Italia, disciplina il diritto di richiedere un’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo, in quanto essa prevede che tale rimedio non sia accessibile dalle persone offese che non si siano costituite parte civile nel procedimento penale. La condotta negligente dell’autorità, di conseguenza, ha privato il ricorrente della possibilità di rivendicare i propri diritti.
Nel caso in esame, pertanto, sono stati violati gli artt. 6 e 13 Cedu per cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia a risarcire i danni morali con una somma pari a 5.200,00 euro, ai quali si sommano 2.000,00 euro per le spese legali.
Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro