A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

I RAPPORTI TRA UNIONE EUROPEA E GRAN BRETAGNA: DAL DOPOGUERRA ALLA BREXIT

Autore: Dott.ssa Antonella Galletti

 

Lord Denning, noto giudice inglese, nel 1979, citando la sentenza Shields v. E Coomes (Holdings) Ltd, disse “The flowing tide of Communitary law is coming in fast. It has not stopped at high water-mark. It has broken the dykes and the banks. It has submerged the sorrounding land. So much so that we must learn to become anphibious if we are to keep our heads above water”. Denning paragona il diritto comunitario ad una marea che rapidamente sommerge ogni altro territorio del diritto ed invita gli operatori ad imparare a diventare degli anfibi per adattarsi a questo nuovo stato di cose. A distanza di più di 40 anni, e alla luce dei fatti contemporanei, si può affermare che la Brexit rappresenta il riflusso di questa marea, pronto a far riemergere la sovranità statale dal “fondale” del diritto europeo ed internazionale. Tale processo, che vede per la prima volta uno Stato membro esercitare il diritto di recesso dall’Unione europea, è il frutto di un’evoluzione complessa e tempestata da questioni giuridiche e politiche che non possono trovare un’immediata soluzione.

Il 31 gennaio 2020 il RU esce definitivamente dall’Unione europea ma, in verità, il rapporto intercorrente tra l’UE o, per meglio dire, tra la precedente Comunità europea ed il Regno Unito, è stato sempre connotato da caratteri di profonda complessità ed ostilità di cui il referendum del 2016 si pone solo come l’ultimo step di un lungo processo di disaffezione da parte delle istituzioni e del popolo britannico verso il processo di integrazione europea, reo di minacciare la sovranità parlamentare fin dal suo ingresso nella Comunità economica.

Dimostrazione di ciò è il referendum indetto nel 1975 in cui però, a differenza di quello del 2016, vi fu una clamorosa vittoria dei sostenitori del progetto comunitario. Tuttavia il quadro storico precedente al 1975 lasciava già presagire la difficoltà di una piena integrazione. Infatti, sebbene nel 1946 Winston Churchill, con una formula assai suggestiva parlasse di “Stati Uniti d’Europa” alla gioventù accademica di Zurigo[1], il Regno Unito ha sempre mostrato una certa prudenza nella partecipazione e formazione della Comunità.

Nel 1951 nasce la CECA, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Si tratta della prima organizzazione con la quale ha inizio il processo di integrazione, caratterizzato da una progressiva delega di competenze da parte degli Stati membri ad enti che, proprio in ragione della novità del fenomeno, vengono designati come “Comunità sovranazionali”.All’origine della CECA vi è la celebre dichiarazione del Ministro degli esteri francese Robert Schumann del 9 maggio 1950: mettere in comune, sotto un’Alta Autorità, l’insieme della produzione di carbone e di acciaio assicurando, nel contempo, la loro libera circolazione. La proposta di Schumann viene accettata dalla Germania di Adenauer, ma anche dall’Italia, e dai Paesi del Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo). Il Regno Unito rifiuta il progetto non ritenendolo conforme agli interessi e alle aspettative nazionali (in considerazione, tra l’altro, dei suoi legami nell’ambito del Commonwealth).

Il successo della CECA imprime al processo di integrazione europea una spinta forse eccessiva e prematura. Dopo il fallimento della CED (Comunità europea di difesa), il rilancio del processo di integrazione ha luogo nella Conferenza di Messina del 1955 e conduce alla firma dei Trattati di Roma nel 1957, istituivi della CEE e dell’EURATOM, entrati in vigore nel 1958. La contrazione del nome dell’organizzazione internazionale tramite l’eliminazione del termine “Economica” è dovuta ad un chiaro intento di espansione delle competenze della Comunità, non più legata meramente all’aspetto economico, ma intesa in modo da poter abbracciare, col tempo, anche altri settori verso l’unione politica.

Il progetto della CEE però è accolto con freddezza dal Regno Unito, tanto da non firmare il Trattato di Roma, erigendosi a geloso custode della propria sovranità. L’idea è quella che fosse necessaria una zona di libero scambio e non un’Unione per la sicurezza continentale[2].

Tre anni dopo, esattamente il 3 maggio 1960, proprio in relazione alla problematica relativa alla promozione del commercio intraeuropeo, viene istituita l’AELS, ovvero l’Associazione europea del libero scambio, composta da sette Stati: Austria, Danimarca, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Gli effetti benefici che l’Associazione avrebbe dovuto produrre però tardano ad arrivare, tanto da determinare un’inversione di tendenza che si concretizza nella richiesta dell’Inghilterra di far parte dell’Unione già nel 1961.

I primi due tentativi di adesione vengono respinti, nel 1963 e poi nel 1967, in seguito al veto di Charles de Gaulle. Il presidente francese sosteneva infatti che: “un certo numero di aspetti e dell’economia della Gran Bretagna, dalle pratiche di lavoro, all’agricoltura” avessero reso la stessa “incompatibile con l’Europa” posta la sua “profonda ostilità” verso ogni progetto paneuropeo[3].

La terza richiesta di adesione, risalente al 1969, anno in cui de Gaulle lascia la presidenza francese, ha invece esito positivo. Nel Foreign and Commonwealth Office[4] vengono elencate le materie che sarebbero state interessate dall’entrata nella Comunità europea e che avrebbero avuto un impatto sulla libertà di legiferare del Parlamento, quali: i dazi doganali, agricoltura, circolazione dei lavoratori, dei servizi e dei capitali, trasporti e sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Il paragrafo 26 del documento si conclude con un invito ad anteporre le considerazioni sul potere e sull’influenza, rispetto a quelle inerenti la sovranità formale.

L’atto del Parlamento di adesione del RU alle Comunità europee è emanato il 17 ottobre del 1972, mentre la ratifica viene depositata il 18 ottobre. L’ingresso seppur volontario, caratterizzato da un iter piuttosto farraginoso, del Regno Unito nella CEE, non si dimostra tuttavia una scelta politica ed economica sufficiente a placare quel “vento euroscettico” che da sempre ha permeato il delicato rapporto tra Regno Unito ed Europa.

Nell’ottobre 1974 Harold Wilson, leader del partito labourista, vince le elezioni generali con l’impegno di rinegoziare i termini dell’adesione alla CEE e di indire un referendum consultivo teso a decidere la permanenza o meno nelle Comunità europee sulla base di nuove condizioni[5].

Infatti, il 5 giugno 1975, viene chiesto agli elettori di esprimere il proprio voto sul quesito “Do you think  the United Kingdom should stay in the European Community (the Common Market)?”. Con il 67,23% il popolo britannico si esprime in favore della causa comunitaria[6].

Nonostante l’esito favorevole alla permanenza del Regno Unito a restare legato all’Europa continentale, il dibattito continua ad essere acceso tra le file del partito labourista poiché,se da una parte si riconosce l’utilità dell’abbattimento delle tariffe doganali, dall’altra continua ad esserci molta ritrosia circa la “cessione di sovranità” alle istituzioni europee, nonché scetticismo sull’adesione a quei programmi volti a costituire una vera e propria Comunità, primo fra tutti l’adozione di una moneta unica. Non a caso, nel 1979, il RU sceglie di rimanere fuori dai nuovi accordi europei di cambio, i c.d. AEC, precursori alla creazione dell’euro.

Negli anni successivi l’euroscetticismo continua ad essere un punto centrale del partito labourista, tanto da basare la sua campagna elettorale, in occasione delle elezioni del 1983, sull’impegno a recedere dalla CEE senza la necessità di indire un nuovo referendum. La sconfitta però è cocente in seguito alla rielezione di Margaret Thatcher.

Nel 1985 proprio il governo della Thatcher ratifica l’Atto unico europeo, che ha lo scopo principale di riesaminare i Trattati di Roma senza indire un nuovo referendum.

Nel 1990, tra le divisioni intrinseche che affliggono il partito conservatore, dominato da una corrente sempre più euroscettica, la Thatcher rassegna le dimissioni da primo ministro.

Il 16 settembre 1992, dopo il c.d. Black Wednesday[7], il Regno Unito si trova costretto a ritirarsi dagli Accordi europei di cambio. In tale data, emblematica per la storia economica europea, la lira italiana e la sterlina inglese finiscono sotto pressione in seguito ad una speculazione finanziaria. Ciò determina come conseguenza la fuoriuscita dei due Stati dal Sistema monetario europeo.

Il Regno Unito ratifica il trattato di Maastricht con cui la CEE, il primo novembre 1993 diviene Unione europea, ma negozia una clausola, la c.d. opt-out, ossia una deroga e/o un’esenzione da obblighi contenuti nei trattati o nella legislazione comunitaria: in particolare ottiene la possibilità di mantenere la propria moneta senza entrare a far parte dell’UEM (Unione economica e monetaria). Medesima clausola è contenuta negli accordi di Schengen, grazie alla quale il Paese britannico e l’Irlanda hanno potuto mantenere i controlli alle frontiere esterne.

Nel 1998 nel RU si fa largo un nuovo partito, di matrice euroscettica, l’UKIP, ovvero il Partito per l’indipendenza del Regno Unito (United Kingdom Independence Party) che diventa il partito britannico più votato alle elezioni europee dl 2014, ottenendo ben 24 seggi al Parlamento europeo[8].

Esaminando ora, nello specifico, le tappe che hanno condotto alla fuoriuscita della GB dall’UE, è necessario innanzitutto accennare come ciò sia stato reso possibile, e cioè, richiamare l’art. 50 TUE che disciplina la clausola di recesso, la c.d. exit clause.

Il diritto di recesso dall’Unione europea è stato riconosciuto ad ogni Stato membro solo nel Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009. Questo contiene, infatti, un’esplicita clausola di recesso, colmando così una lacuna normativa che per anni ha reso incerta la possibilità di configurare o meno l’esistenza di un diritto di recesso.

Il meccanismo con cui uno Stato membro esercita il suo diritto di cessare di far parte dell’Unione europea, di cui all’articolo 50 del TUE prevede che:

  1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.
  2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
  3. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49[9].

Dalla lettura “esegetica” della exitclause contenuta nell’articolo in questione si evince la non necessaria approvazione da parte degli altri Stati membri: si realizza, quindi, una piena manifestazione di volontà unilaterale ad opera dello Stato recedente. Attraverso l’attivazione di questa procedura, lo Stato non è più membro dell’Unione europea, quindi i trattati TUE e TFUE cessano di essere applicabili al medesimo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in assenza di questo, dopo due anni dalla notifica dell’intenzione di recedere. Durante questo lasso di tempo, chiamato “sunsetperiod”, ossia “periodo del tramonto”, regna una vera e propria incertezza in merito alle relazioni giuridiche ed economiche intercorrenti tra lo Stato recedente e gli Stati dell’Unione, relativamente alla normativa da applicare e alla futura regolamentazione dei rapporti giuridici. Precarietà che può subire un ulteriore aggravamento dovuto al fatto che il Consiglio,con il consenso dello Stato recedente,può decidere di prorogare tale termine[10].

Ad oggi il ricorso alla disciplina prevista dall’art. 50 TUE rappresenta un unicum nella prassi, tanto da generare ancora incertezza circa la valutazione delle sue conseguenze pratiche e teoriche.

Il 23 giugno del 2016, il Regno Unito, invocando il meccanismo della exitclause, fino ad allora rimasto lettera morta, ha indetto un referendum consultivo per decidere se rimanere un membro dell’Unione o meno. Il referendum si è concluso con la vittoria del Leave, sul Remain, con il 51,1% e un’affluenza alle urne del 72,2%. 

Come già accennato, l’idea del referendum del 2016 sulla fuoriuscita dall’Unione europea non è cosa nuova. Non solo il pregresso tentativo risalente al 1975 è la dimostrazione del controverso rapporto che intercorre tra questo Stato e le istituzioni europee, ma nel solco della reiterata dicotomia del Leave o Remain si pone anche una promessa di Cameron risalente al 2012. Il primo ministro, infatti, dietro le pressioni politiche delle frange euroscettiche del suo partito, si era impegnato, nell’ipotesi di vittoria alle elezioni del 2015, a rinegoziare i rapporti tra Regno Unito ed Unione europea e ad indire, nel 2017, un referendum proprio sulla permanenza del RU nell’Unione. L’impegno referendario viene poi nuovamente ribadito nella campagna elettorale per il rinnovo della camera dei Comuni del 2015, anche al fine di sottrarre voti all’UKI[11].

Il 10 dicembre del 2015, David Cameron, invia una lettera al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, con cui vengono formalizzate le preoccupazioni inerenti l’appartenenza del Regno Unito all’Unione. Nonostante il suo forte europeismo, il primo ministro cede alle pressioni nazionaliste del partito conservatore, nella speranza che si possa concludere un accordo teso migliorare la situazione del Paese nell’UE tale per cui gli elettori avrebbero votato per il Remain al prossimo referendum. L’accordo, che doveva essere vincolante ed irreversibile, ha quale obiettivo finale quello del mantenimento della sovranità parlamentare e la salvaguardia del funzionamento del mercato unico[12].

Il Consiglio europeo si riunisce il 17 e il 18 dicembre del 2015, dopo una lettera di Tusk in cui esponeva la necessità “di trovare una soluzione che rispondesse alle aspettative del primo Ministro britannico”. L’intesa viene trovata durante la riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 con un accordo teso a garantire al Regno Unito uno status speciale, destinato a perfezionarsi e a divenire vincolante dopo il referendum britannico.

Cameron, il giorno successivo, annuncia la data fissata per il referendum, ovvero il 23 giugno del 2016, sulla base dell’European Union Referendum Act[13], legge del 2015 che dispone di tenere una consultazione popolare sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea entro la fine del 2017. La campagna referendaria si scinde nelle due fazioni: “Vote Leave”, costituita da esponenti dell’UKIP, in particolare dal suo segretario, Nigel Farage, e dall’altro “Britain Stronger in the Europe”, campagna ufficiale fautrice dei Remain, guidata dal primo ministro e dal suo Gabinetto.

Oltre ai due movimenti ufficiali, altri importanti movimenti vengono alla luce, quali: Leave.EU, Grassroots out, Get Britain Out e Better off Out, fautori della campagna favorevole alla fuoriuscita dall’Unione. Mentre sul fronte del Remain, si rinvengono ulteriori movimenti quali Conservatives In, Labour in for Britain, Greens for a Better Europe, Another Europe ispossible.

Lo scontro politico è piuttosto acceso, soprattutto in merito al tema dell’immigrazione, ritenuta fuori controllo dall’UKIP, proprio a causa della libertà di movimento che impedisce al Paese di effettuare un controllo alle proprie frontiere. Mentre di tutt’altro avviso sul tema è Cameron, il quale ritiene l’immigrazione un elemento positivo per la crescita economica del Regno Unito. Ulteriore punto di netta divisione politica riguarda i costi dell’adesione, ritenuti dai sostenitori del Leave altima contemporaneamente minori rispetto ai benefici economici. Inoltre, se i partiti a favore della Brexit ritengono che le norme di origine sovranazionale costituiscono un ostacolo per lo sviluppo delle aziende britanniche, il Remain crede che l’Unione europea rafforzi le aziende, creando nuovi posti di lavoro e garantendo prezzi più bassi ai consumatori[14].

Il 23 giugno 2016, dunque, il popolo britannico viene chiamato alle urne per esprimersi sul quesito “Should the United Kingdom Remain a member of the Euopean Union or Leave the European Union?”. Si recano a votare 33.578.016 cittadini, il 72,21% degli aventi diritto (con un decisivo aumento rispetto alle elezioni generali del 2015, in cui l’affluenza era stata del 66,4%). Il risultato vede la vittoria del Leave, e quindi la fuoriuscita dall’Unione, con il 51,89% dei consensi, contro il 48,11% del Remain[15].

Conseguenza della vittoria del Leave è la dimissione di Cameron dalla carica di primo ministro, il quale dichiara che i negoziati in merito alla Brexit saranno condotti dal nuovo primo ministro. Il dimissionario primo ministro, aveva però annunciato che sarebbe rimasto in carica fino alla convocazione del congresso del Partito Conservatore, in modo da garantire stabilità politica al Paese. Nell’ordinamento britannico, in ipotesi di dimissioni, la scelta del successore deve, di regola, avvenire all’interno del partito che ha la maggioranza nella House of Common: nel caso di specie proprio il Partito Conservatore. Tra le sue file viene scelta Theresa May, ministro dell’interno, che si insedia a Downing Street il 13 luglio 2016, su nomina della Regina Elisabetta.

La reazione delle istituzioni europee è dura. Già prima dell’esito elettorale, il presidente Junker aveva escluso ipotesi di rinegoziazione dei rapporti in caso di vittoria del Remain, così come del medesimo avviso era il Presidente del Parlamento Europeo Schulz, che in un tweet aveva commentato la vicenda precisando che “da 40 anni le relazioni tra UE e UK sono ambigue. Ora è tutto chiaro. L’esito del voto va rispettato ora negoziati trasparenti e veloci”[16].

Il riferimento alla celerità lascia chiaramente intendere la volontà di formalizzare e superare quest’evento, in modo da limitare conseguenze negative per gli altri Stati membri. Il presidente della Commissione Juncker, il Presidente del Consiglio europeo Tusk, il Presidente del Parlamento Shulz e il Presidente di turno Mark Rutte rilasciano una dichiarazione congiunta nella quale asseriscono che “il popolo britannico con processo libero e democratico ha espresso la volontà di lasciare l’Unione europea. Siamo dispiaciuti, ma lo rispettiamo. Questa è una situazione senza precedenti, ma siamo uniti nella nostra risposta”[17].

Ulteriore dato da segnalare è la reazione che la vittoria del Leave genera nei partiti euroscettici, pronti a cavalcare l’onda britannica. Marine Le Pen, infatti, conia il termine Frexit, Matteo Salvini, dopo un elogio al popolo inglese per il suo coraggio auspica l’ipotesi di un referendum anche in Italia, così anche Geert Wilders nei Paesi Bassi. L’effetto domino è inevitabile.

In suolo britannico, invece, Tony Blair, leader del partito labourista ed ex primo ministro, chiede un nuovo referendum, una decisione da prendere tramite il Parlamento o attraverso un’elezione generale per decidere se la Gran Bretagna debba lasciare l’UE, mentre John Major(membro del partito dei conservatori ed ex primo ministro) sostiene che il Parlamento debba ratificare ogni accordo che era stato negoziato e solo in seguito, a seconda della trattativa, risollevarsi la questione inerente un secondo referendum.

Il vertice europeo post-referendum si tiene il 29 giugno 2016, ma se i 27 leader degli Stati membri sono aperti alla conclusione di un accordo che preveda un accesso preferenziale del Regno Unito al mercato unico, subordinato però al rispetto delle quattro libertà fondamentali di circolazione dell’UE, la May è di tutt’altro avviso, ribadendo in modo quasi lapidario, il concetto secondo cui “Brexitmeans Brexit[18].

La cesura tra UE e Regno Unito appare inequivocabile. La May aveva dichiarato, nel mese di ottobre, che avrebbe dato attuazione al meccanismo della exitclause subordinandola all’introduzione del “Great Repeal Bill”. Tale legge quadro ha come principale obiettivo quello di abrogare l’European Communities Act del 1972 e quindi di riassorbire nel sistema di legislazione nazionale l’intera massa delle norme europee, revocando la potestà legislativa dell’Unione europea sul Regno Unito.

Nell’accidentato percorso che conduce al “divorzio” tra Regno Unito ed UE, Theresa May non solo ha sempre mantenuto costante la sua posizione circa l’esclusione di ogni retro front ma ha anche ammonito gli altri Stati membri, dichiarando che eventuali accordi, che si sarebbero sostanziati in misure punitive, irrogate nei confronti del Regno Unito, avrebbero prodotto le loro conseguenze negative in primis nei confronti della stessa Unione europea: “Yet I knowthere are some voices calling for a punitive deal that punishes Britain and discourages other countries from taking the samepath. That would be an act of self-harm for the countries of Europe[19].

Il 17 gennaio 2017, durante il suo discorso programmatico, il primo ministro inglese elenca i 12 punti che il Regno Unito avrebbe realizzato prima di dare attivazione all’art.50 TUE.

  1. Certezza: il primo obiettivo è quello di garantire il più possibile certezza del diritto agli operatori economici del Regno Unito. In questo senso la decisione più idonea è quella di convertire tutto il diritto acquisito europeo in diritto interno britannico.
  2. Controllo della legge: è il cavallo di battaglia utilizzato nella battaglia referendaria, tornare a fare le leggi a Westminster e fare in modo che sia il Regno Unito e non l’UE a controllare tali norme.
  3. Rafforzamento dell’unione del Regno: temendo che l’unità del Regno possa vacillare a seguito della Brexit, la May ha dedicato ampio spazio a sottolineare l’importanza del coinvolgimento di Scozia, Galles e Irlanda del Nord nella gestione delle trattative con l’UE.
  4. Mantenimento della libera circolazione delle persone con l’Irlanda, soprattutto per ragioni economiche e di vicinanza.
  5. Controllo dell’immigrazione: altro cavallo di battaglia della campagna del Leave. È colpa dell’Europa, si sosteneva, se sono arrivati nel Regno Unito troppi immigrati e per colpa dei troppi immigrati il sistema ha dovuto abbassare il livello delle prestazioni sociali destinate agli inglesi.
  6. Garanzie per i diritti dei cittadini europei attualmente residenti nel Regno Unito e per i cittadini del Regno attualmente residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, per garantire la certezza delle situazioni giuridiche con le quali gli individui si dovranno interfacciare prima, durante e dopo la fine del processo di fuoriuscita.
  7. Proteggere i diritti dei lavoratori.
  8. Libero accesso ai mercati europei: l’obiettivo del Regno Unito è quello di mantenere un’area di libero scambio in cui gli attori siano reciprocamente liberi di intervenire l’uno nel mercato dell’altro.
  9. Nuovi accordi commerciali con altri Stati, consentendo al Regno Unito di non guardare solo all’Europa, ma di riaffacciarsi al mondo riprendendo il proprio ruolo di potenza commerciale.
  10. Trasformare il RU nel posto migliore per scienza e innovazione.
  11. Cooperazione nella lotta al crimine e al terrorismo.
  12. Una Brexit “regolare e ordinata”. La procedura di fuoriuscita non dovrà superare i due anni. Sarà previsto un periodo di trattative, a seguito di un accordo, che poi dovrà essere implementato tanto nel Regno Unito quanto nell’Unione, e il periodo di implementazione dovrà essere gestito in modo ordinato da entrambe le parti[20].

Nel maggio 2017 viene emanato il c.d. “White paper[21] che assolve la funzione di mostrare all’organo legislativo la linea politica ufficiale del governo. Congiuntamente a questo documento l’esecutivo presenta in aula la legge di autorizzazione alla notifica del recesso che l’House of Commons approva in prima seduta, mentre ritardi si rinvengono in sede di approvazione dell’House of Lords, in cui sono stati proposti emendamenti in materia di protezione dei cittadini europei del Regno Unito e di approvazione parlamentare all’accordo di recesso. La legge, una volta tornata nella Camera bassa, è approvata senza emendamenti, autorizzando così il primo ministro May ad avviare la Brexit.

Il 29 marzo 2017 avviene la notifica formale attraverso la consegna della lettera firmata da Theresa May a Donald Tusk, con cui dà ufficialmente attivazione all’art. 50 TUE e pertanto il via ai due anni di tempo limite che i Trattati sanciscono per la durata dei negoziati. La data scelta è il 29 marzo 2019 ma tra rinvii, bocciature, ribaltoni politici, accordi raggiunti e poi caduti nel vuoto, l’addio del Regno Unito all’Europa si rivela molto più complicato del previsto. Il trionfo dei Conservatori alle elezioni anticipate ottenute da Boris Johnson il 12 dicembre 2019 rafforza sensibilmente la maggioranza dei Tories in Parlamento portando alla ratifica dell’accordo e al voto del Parlamento europeo. La fuoriuscita della GB dall’Unione europea si concretizza nel 31 gennaio 2020.

In conclusione, è necessario porsi una domanda: cos’è l’euroscetticismo? La sua origine etimologica, dal greco scepsis, che significa letteralmente dubbio, indica un criticismo nei confronti dell’Unione europea. Secondo alcuni osservatori, sarebbe più corretto parlare di opposizione all’Unione europea e al suo apparato istituzionale e normativo che si sostanzia nella prassi in un sentimento di anti-europeismo[22], o totale rifiuto di essa. Per usare le parole di Taggart[23], nell’indagine socio-politica del fenomeno, viene definito come “the idea of contingent or qualified opposition, as well as in corporative out right and un qualified opposition to the process of european integration”. Alla base di questo orientamento vi è l’idea che l’integrazione indebolisca, deprivandolo quasi dei suoi elementi costitutivi, lo Stato-nazionale, inteso nella sua accezione più anacronistica di matrice westfaliana, ponendosi, quindi, l’obiettivo di bloccare, o quanto meno rallentare, l’integrazione europea. I dati che emergono da un sondaggio effettuato sui cittadini dell’Unione, ad opera dell’Eurobarometro, dimostrano un crescente sentimento di disaffezione all’UE, in particolare Lettonia, Regno Unito e Ungheria, risultavano gli Stati, che nel 2009 avevano una visione decisamente negativa, rispetto alla loro appartenenza all’Unione. Nel 2016 si aggiungevano Francia, Grecia e Spagna[24].

Il fenomeno euroscettico è connotato da profili di profonda complessità, in cui la dicotomia tra élite e cittadino si traduce nella urgente esigenza di una riforma del Parlamento europeo. Una ricostruzione del concetto di euroscetticismo, assume una portata rilevante, specie se interpretata alla luce dei “nuovi” assetti assunti dal vecchio Continente e la diffusione di partiti che hanno contribuito alla progressiva crescita del c.d. cleavage europeo[25].

La nuova fase che sta vivendo l’integrazione europea non può che suscitare interrogativi circa la sua valenza e concreta realizzazione attuale, ma anche interrogativi inerenti l’identità europea. Proprio sul tratto identitario, si erigono le fondamenta del problema del deficit democratico, argomento costantemente utilizzato dai fautori della narrativa euroscettica[26]. L’ampliarsi della capacità di azione politica dell’Unione europea deve allora procedere con un contestuale allargamento della base della legittimità delle istituzioni europee. Infine, è proprio attraverso la crisi del processo di integrazione si può ottenere, secondo la ricostruzione operata da Haberman, il paradossale risultato della formazione di un substrato culturale improntato ad una maggiore e reciproca fiducia transnazionale, che sia in grado di attecchire anche nei partiti politici europei, in modo da diventare i portatori di una dialettica che nel dibattito politico integri la dimensione europea e non invece la fuoriuscita[27].

 

Dott.ssa Antonella Galletti, Dottore di ricerca e cultore di diritto dell’Unione europea e di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna.

 

[1]Winston Churchill, primo ministro inglese, nel discorso tenuto all’università di Zurigo nel 1946 auspicava la creazione di un’Europa unita che garantisse la pace e debellasse il bellicismo europeo con queste parole “Esiste un rimedio che in pochi anni renderebbero tutta l’Europa libera e felice. Esso consiste nella ricostruzione della famiglia dei popoli europei, o in quanto più di essa riusciamo a ricostruire e nel dotarla di una struttura che le permetta di vivere in pace, in sicurezza ed in libertà. Dobbiamo costruire una sorta di Stati Uniti d’Europa.”, in www.europa.eu; Churchill, Speech delivered to the University of Zurich 19.09.1946, in www.coe.int/t/dgal/dit/ilcd/Archives/selection/Curchill/ZurichSpeech_en.asp

[2] A. Menon, M. Villa, A. Villafranca, Regno Unito: dentro o fuori l’Europa?, in Osservatorio di Politica Internazionale, n.77, luglio 2013.

[3]N. Roberts, Emphatic ‘NO’ by de Gaulle. The General gives his reasons, 28 novembre 1967, in www.theguardian.com

[4] FCO 30/1048, Legal and constitutional implications of UK entry into EEC.

[5] A.May, Britain and Europe since 1945,Routledge, Londra, 1999.

[6]Research Briefings-The 1974-1975 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum.

[7]P. Johnston, Black Wednesday: the day that Britains went over the edge, in www.telegraph.co.uk

[8]F. Clementi, Elezioni europee 2014 del Regno Unito: nel Regno che rischia di dividersi, l’Europa è sempre più distinta e distante, in B. Caravita, Le elezioni del Parlamento Europeo del 2014, Jovene, Napoli, 2015.

[9] Art. 50 TUE.

[10]A.L.Valvo, Lineamenti di  Diritto  dell’Unione  europea,  l’integrazione  europea  oltre  Lisbona, Amon, Roma,  2017.

[11]G. Caravale, La faglia della Brexit, in Nomos, le attualità del diritto, n. 2-2016.

[12] C. Curti Gialdino, La richiesta Britannica di rinegoziare taluni impegni europei: prime considerazioni sulla lettera del premier Cameron al presidente del Consiglio Europeo Tusk, in Federalismi.it, 09 dicembre 2015.

[13]www.legislation.gov.uk

[14]Referendum Brexit: le ragioni dei due fronti, in EURONEWS.com, 12 maggio 2016.

[15]F. Savastano, Brexit: un’analisi del voto, in Federalismi, n.13, 29 giugno 2016.

[16]Ibidem.

[17]Ibidem.

[18]May Brexit speech: Full text, 18 gennaio 2017, in www.bbc.com.uk

[19]Ibidem.

[20] F. Savastano, Osservatorio sulla Brexit. I dodici punti del “piano May”, in Federalismi.it, n.2/2017.

[21] HM Government, The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union, February 2017.

[22] E. Saka, Mediating the EU: Deciphering the Transformation of Turkish Elites (PhD thesis), in ProQuest, 2009.

[23] A. Szczeebiak e P.Taggart, Opposing Europe? The comparative Party Politics of Euroscepticism, in Case studies and Country Surveys, Volume 1, Oxford University Press, Oxford,2008.

[24] Standard Eurobarometer 71, Commissione Europea 2009.

[25] P. Taggart e A. Szczerbiak, The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States, in OERN Working Paper, n. 6, 2002.

[26] L. Viviani, Euroscetticismo: la nascita di un nuovo cleavage?, in Società, Mutamento, Politica, n.1/2010.

[27] J. Habermans, La costellazione postnazionale: mercato globale, nazioni e democrazia, Feltrinelli, Milano, 1999.