A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

L’UNIONE EUROPEA DAVANTI AL SUO FUTURO, TRA POLITICA, DIRITTO E DIRITTI UMANI.

Autore: Prof. Claudio De Rose, Direttore responsabile e coordinatore scientifico

 

1.- La capacità dell’Europa unità di superare i momenti di crisi.

Potrà sembrare un paradosso, ma l’Unione Europea, nonostante che da più parti e con varie motivazioni venga messa in discussione, anzi proprio in ragione di questo, si accinge ad attraversare, con l’avvio del quinquennio successivo all’elezione del suo nuovo Parlamento, uno dei momenti più esaltanti della sua esistenza, in quanto che è chiamata a verificare la propria identità e a trarre da questa verifica conferme delle ragioni e delle finalità della sua esistenza e dei suoi modi di essere. E di qui il via ai processi innovativi di cui nel corso della verifica si sia rilevata la necessità.

Non è la prima volta che accade ed anzi l’unità europea deve molto ai suoi momenti di crisi e alle grandi idee, via via generatesi in reazione alle crisi stesse e sempre alla fine vincenti.

Negli anni ottanta del secolo scorso entrarono in crisi i valori fondanti della Comunità europea perché apparentemente inadeguati a fronteggiare una realtà dominata dallo sviluppo economico e tecnologico, dai suoi costi energetici e quindi dalla tendenza delle economie degli Stati membri a competere tra di loro.

Ma questo insieme di fattori frenanti suscitò una reazione che consentì di recuperare la spinta originaria a superare le divisioni e a salvaguardare gli interessi comuni in uno spirito di pace e di cooperazione economica. Il che portò al Mercato Comune ed all’Atto Unico Europeo, che rimisero in marcia il processo d’integrazione, nel quale andò maturandosi l’esigenza di pervenire ad una visione non più soltanto comunitaria, ma anche unitaria, della convivenza europea.

Di qui la svolta storica, che portò all’elezione del Parlamento Europeo a suffragio diretto e via via, superando mille esitazioni, all’Unione, sancita a Maastricht nel 1991 e poi alla moneta unica.

Il processo di unificazione, maturatosi negli anni novanta del novecento e codificato dalla “costituzionalizzazione”, di cui al Trattato di Lisbona, è stato a sua volta messo in crisi, nel primo decennio degli anni duemila, dall’allargamento dell’Unione culminato nel 2013 con l’adesione della Croazia, ventottesimo Stato membro e, nel secondo decennio, dal prevalere degli assetti del potere economico generati dalla globalizzazione, con il consolidarsi, nel contesto mondiale, di Aree economicamente dominanti.

Un insieme di fenomeni, di cui la governance istituzionale dell’Unione in parte non ha percepito con immediatezza l’insidiosità per la continuità del processo unificante, in parte ha delegato, nei fatti, a due Stati-guida, cioè alla Francia e alla Germania.

Questa delega non è stata gradita all’interno di vari Stati membri ed ha contribuito, in tempi recenti, all’emergere di rivendicazioni di sovranità nonché di mozioni populistiche mirate al sovvertimento degli assetti di sistema basati sui principi liberal-democratici, per sostituirli con nuovi assetti, spontaneamente generati dalla volontà popolare attraverso consensi manifestati con una varietà di metodi di consultazione diretta.

E non v’è dubbio che il sistema Europa e l’idea stessa di Europa siano stati messi a dura prova – e lo siano ancora – da questi fattori disgreganti e dai vuoti di governance di cui si detto nonché da fenomeni dirompenti, quali il trionfalismo commerciale degli USA sotto la guida di Donald Trump, le immigrazioni di massa, che si sono intensificate nel decennio in corso,e la Brexit.

Ma, nel loro insieme, sia l’idea di base sia i contenuti di fondo del processo di integrazione sembrano avere sin qui resistito validamente. Ne è prova evidente, innanzitutto, l’esito delle ultime elezioni europee, che si sono concluse con il netto vantaggio complessivo degli orientamenti liberal-democratici e il contenimento delle forze rappresentative del sovranismo e del populismo, pur se le stesse hanno ottenuto in taluni Paesi, quali l’Italia e l’Ungheria, consensi maggioritari ma, a quanto pare, non tali da spingerli a proporre una sorta di emancipazione dall’Europa uscendo dalla stessa o dall’area dell’euro, bensì a proporre una revisione delle cessioni di sovranità all’Unione.

Una proposta rimasta sinora senza specificazioni e di certo non confortata dagli esiti della gestione di tipo sovranistico dell’immigrazione via mare, tentata di recente in Italia, dal momento che quell’impostazione non ha retto, sia a causa del superamento di fatto, nei singoli casi, degli sbarramenti frapposti agli sbarchi, sia per l’evidente inconciliabilità degli sbarramenti stessi con il substrato democratico e garantistico da cui è caratterizzato il contesto politico-istituzionale italiano, sia, infine, a causa delle reazioni contrarie della maggior parte degli altri Stati membri dell’Unione.

Un’altra importantissima prova della tenuta dell’idea e del sistema ci viene dalle vicende della Brexit, in primo luogo perchè quest’ultima non ha provocato i temuti effetti emulativi su altri Stati membri, dal momento che in nessuno di essi si sono manifestate o hanno avuto ampiezza di consensi richieste di uscire dall’Unione o, per quanto riguarda i Paesi dell’Eurozona, dall’euro. Ma soprattutto perché, com’è sotto gli occhi di tutti, l’abbandono dell’Europa ha sinora nociuto solo all’Inghilterra, non solo sotto il profilo delle prospettive economico-finanziarie ma anche sotto il profilo politico-istituzionale, che fa registrare il sin qui inimmaginabile fenomeno di una democrazia pluricentenaria che precipita nel caos.

Tutto ciò rassicura, ma ci dice anche che i fenomeni avversi, a cui si sin qui accennato, permangono con temibile forza propulsiva, per cui va ribadito quanto detto all’inizio del paragrafo e cioè la necessità che tutte le componenti dell’Unione non si limitino a prendere atto dello scampato pericolo ma si impegnino a verificare la consistenza attuale  dell’identità europea maturatasi nel tempo, dei suoi valori fondanti e delle finalità per cui è stata concepita e a trarre da questa verifica non soltanto, come è augurabile, confortanti  conferme ma anche l’input per fondamentali percorsi innovativi.

Gioverà certamente all’Unione in questa sua ennesima auto-rivisitazione la sua prevalente ispirazione liberal democratica, da cui essa, come è stato giustamente osservato, è l’unica ad essere attualmente caratterizzata tra tutte le Aree di aggregazione politica esistenti al mondo.

Ne discende che l’Unione europea non solo è certamente in  grado di migliorarsi ma forse  potrebbe  anche indicare alle altre Aree la strada per migliorarsi, a loro volta.

 

2.-Le problematiche e le posizioni dell’Unione e degli Stati membri nei rapporti esterni.

Un settore in cui certamente l’Unione dovrà fare scelte importanti è quello delle sue politiche, all’esterno e all’interno.

Rinviando, per le politiche interne, a quanto si dirà nel paragrafo 3, qui ci si sofferma sui rapporti esterni, cioè sui rapporti con il Resto del Mondo.

La materia nel suo complesso rientra in un contesto che i Trattati di Lisbona (Trattato sull’Unione europea -TUE e Trattato sul funzionamento dell’Unione europea-TFUE) definiscono “Azione esterna dell’Unione” , comprensiva della politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dal Titolo V del TUE, articoli dal 21 al 46 e dalla Parte V del TFUE, articoli dal 205 al 222.

In ordine a questa materia, l’Unione si è mossa sinora con estrema prudenza, da più parti ritenuta eccessiva, lasciando ampi spazi di autonomia agli Stati membri, sia per quanto riguarda i rapporti bilaterali tra di loro e con Paesi Terzi, sia per quel che concerne la posizione sua e degli Stati membri medesimi nei riguardi delle Organizzazioni internazionali, quali l’ONU e la Nato.

Sulla presenza di rapporti bilaterali tra gli Stati membri, con tutto l’apparato diplomatico consolare preesistente all’avvento dell’Unione,si pone un primo inquietante interrogativo e cioè a che cosa essi servano, visto che la maggior parte dei contenuti di tali rapporti, concernenti i rispettivi cittadini, persone fisiche o giuridiche, imprese, professionisti, ecc. ed i  rispettivi beni e patrimoni, vengono gestiti secondo regole europee, da quelle in tema di libertà di circolazione, di persone, beni, servizi e capitali a quelle in tema di rapporti familiari, di mercato unico europeo, di politica agricola comune, di concorrenza, di ambiente ecc. e la normativa europea si estende sempre più ed ai campi più svariati.

Per non parlare dei delicati settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria, nei quali operano organismi dell’Unione, quali Europol ed Eurojust, a cui tra non molto si aggiungerà il Procuratore europeo.

Al buon funzionamento di questi organismi sono essenziali la presenza di rappresentanti degli Stati membri e il continuo loro rapportarsi con le Autorità nazionali, ma sempre sulla base di norme europee e nazionali, a cui si perviene secondo le procedure previste dai Trattati per l’attività normativa dell’Unione e secondo i principi costituzionali dei singoli Stati e non sulla base di accordi tra gli stessi. In ogni caso, la componente diplomatico-consolare ne resta del tutto estranea e tutt’al più operano le Rappresentanze permanenti degli Stati presso l’Unione e non già quelle accreditate presso le rispettive capitali.

Ciononostante, i rapporti bilaterali permangono, e con essi le sedi diplomatiche e consolari degli Stati membri presso gli altri Stati membri, e a giustificarli non basterebbero le poche esigenze di interesse comune tra gli Stati rimaste fuori dagli interessi dell’Unione europea, quali, ad esempio, la necessità di evitare la doppia tassazione o la doppia prestazione del servizio militare.

Sarebbe, inoltre, vano porsi il problema se il permanere o l’instaurarsi di rapporti diretti tra Stati membri ed i relativi accordi o trattati siano giuridicamente compatibili con i Trattati dell’UE. Questi ultimi si limitano ad affermare che gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica (art.24, paragrafo 3 secondo alinea, prima frase del TUE).

Per attuare questa disposizione non ci sarebbe bisogno di accordi tra gli Stati membri, ma comunque non si può dire che gli accordi stessi non siano consentiti con l’unico limite, desumibile dal citato paragrafo 3 dell’art.24 TUE (al secono alinea, seconda frase) che essi non diano luogo ad azioni contrarie agli interessi dell’Unione e alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Null’altro dicono i Trattati e quindi, anche se i rapporti o gli accordi tra Starti membri non sono espressamente consentiti, tuttavia neppure può dirsi che essi siano vietati.

In realtà, la storia dell’integrazione europea ha conosciuto, anche di recente,  rapporti e accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, che interessano molto da vicino l’Unione e i sui interessi. Ci si richiama, in particolare, al Patto di Visegrad del 1991 e al Trattato franco-tedesco di Aquisgrana firmato nel 2019.

Il Patto di Visegrad fu firmato nel 1991 da Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia, alla quale, dopo la sua disintegrazione, subentrarono la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Lo scopo iniziale del Patto era quello di impegnare i quattro Paesi a collaborare per pervenire ad una formula unica della loro integrazione con l’Unione europea. Dopo varie vicissitudini, il Patto, dopo che da tempo era avvenuta l’ammissione dei quattro Paesi nell’Unione, ha ripreso vigore di recente, per effetto della comune volontà dei quattro Paesi di raggiungere una posizione di forte rilievo nella gestione politica e istituzionale dell’Unione e contemporaneamente affermare la necessità che l’Unione riconosca maggiore autonomia agli Stati membri.

Questa logica, per così dire alternativa, si è espressa in concreto con la netta opposizione dei quattro Paesi alle politiche migratorie e di accoglienza dell’Unione, con pressochè completa chiusura delle loro frontiere alla cosiddetta “rotta balcanica” dell’immigrazione, soprattutto da parte dell’Ungheria. Alla base di tale presa di posizione c’è anche la componente della diffusione in tali Paesi delle suggestioni del populismo e del sovranismo, anche se non orientate nel senso di uscire dell’ Unione bensì di modificarla, dando più peso alla volontà che gli Stati esprimono in sede di Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo, rispetto a quella che si forma nelle altre Istituzioni europee. E riducendo al massimo le cessioni di sovranità.

Del tutto opposte sono invece le finalità del Trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania del 2019, dal momento che esso mira proprio a fronteggiare le spinte centripete dei nazionalismi  e dei populismi, considerate deleterie per la costruzione europea attuale e, a più forte ragione, per quella in fieri.

Sulla base di queste premesse, i due Stati hanno ribadito la loro perfetta intesa, che ha sinora costituito il nocciolo duro del sistema Europa, in virtù della delega che, come accennato al paragrafo di fatto, essi hanno ricevuto dal sistema medesimo: non a caso, infatti, il Presidente francese Macron ha affermato, con riferimento al Trattato di Aquisgrana, che spetta ai due Paesi vigilare sui nazionalismi ed indicare agli altri Stati membri la strada da percorrere.

E evidente che, per superare, questa visione “commissariale” della conduzione dell’Unione occorre che i suoi organi istituzionali diano il massimo per recuperare gli spazi di funzionalità ed autorità, che Francia e Germania hanno sinora occupato per risparmiare all’Europa insuccessi e difficoltà decisionali.

Ciò già di per sé rappresenterebbe una di quelle forti innovazioni di cui l’Unione ha bisogno e per le quali, come detto nel paragrafo iniziale, sussistono i presupposti, nonostante i venti di crisi e gli scetticismi serpeggianti.

Con lo stesso spirito innovativo andrebbe affrontato il problema della compatibilità o meno con il sistema Europa dei rapporti pattizi che gli Stati membri intrattengono direttamente con Paesi terzi anche in materie oggetto delle politiche e delle norme comunitarie.

Anche per questo aspetto i Trattati tacciono, con la sola eccezione del Protocollo 23 allegato ai Trattati stessi (TUE e TFUE), il quale statuisce che  “le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne di cui all’articolo 77, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione  che tali accordi rispettino il diritto dell’Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti”.

Questa disposizione protocollare sorprende non di per sé, dal momento che introduce una regola importante nelle complesse e delicate materie dell’immigrazione e del diritto d’asilo, di cui si dirà nel paragrafo che segue, ma perché esprime un principio che dovrebbe valere per tutte le materie di interesse dell’Unione, per le quali, nel silenzio dei Trattati, si potrebbe addirittura dubitare che il principio non abbia una valenza  generale.

Sarebbe quindi opportuno che quest’ultima venisse al più presto affermata con adeguate integrazioni dei Trattati, sì da evitare fraintendimenti e, soprattutto, avventurosi percorsi, quale, ad esempio, la stipula, da parte di uno Stato membro, di un Trattato con la Repubblica russa che non tenga conto delle sanzioni economiche decise dall’Unione nei riguardi di quel Paese terzo.

L’Unione, a sua volta, intrattiene relazioni esterne con Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali ai sensi delle norme sopracitate e quindi secondo logiche di politica estera, nonché di politiche di sicurezza e difesa comune, vale a dire a tutela degli interessi propri e, funzionalmente, degli Stati membri.

Fatto sta, però, che l’Unione non si è sin qui munita di una propria rete diplomatica né di un proprio corpo diplomatico, ma si avvale, ai sensi dell’art.33 TUE delle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri, per cui il suo organo competente, cioè l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune (il c.d. signor PESC) ha percezione indiretta e non diretta delle tematiche internazionali e delle situazioni di crisi su cui intervenire.

In questa logica, si colloca la questione se l’Unione debba o meno occupare un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in aggiunta a quelli sinora occupati da due suoi Stati membri, Francia e Gran Bretagna. Quest'utima, però, per effetto della Brexit resta fuori da questo discorso.

Il tutto si traduce in concreto in una scarsa significatività delle iniziative di politica estera e di sicurezza che l’Europa unita ha sin qui concepito e il ruolo secondario che essa occupa nelle Conferenze internazionali, quando non ne è addirittura esclusa, come nel caso del G7 e del G20. Del che molti osservatori si dolgono ed altri ne traggono affrettati giudizi negativi sulla stessa ragion d’essere di un’Europa unita.

Per contrastare tali giudizi e per mitigarne le doglianze vanno posti in evidenza taluni aspetti positivi di non poco rilievo.

Innanzitutto va osservato che le citate norme del Trattato in materia di politica estera e di sicurezza comune prevedono un insieme di competenze e attività istituzionali all’interno dell’Unione che risulta, anche nelle applicazioni concrete, molto articolata ed efficiente. Esse coinvolgono il Parlamento europeo e le altre Istituzioni competenti in materia per l’approfondimento delle tematiche internazionali e per trarne le conseguenze sia nell’ordinamento interno dell’Unione, sia per predisporsi alla stipula di trattati con Paesi terzi ed organizzazioni internazionali, soprattutto nel settore commerciale, con effetti per gli Stati membri, vincolanti nel caso di quelli di cui all’art. 216 del TFUE.

Inoltre, agli Stati membri è data la facoltà (art.218,par.11) di adire la Corte di giustizia per ottenerne il parere di compatibilità con i Trattati di un accordo internazionale, che, in caso contrario potrebbe essere efficace solo se modificato o revisionato. Sarebbe erroneo ritenere che questa facoltà indebolisca il sistema  Europa sul piano dei rapporti internazionali: in realtà lo rende, invece, anche agli occhi esterni, coeso e affidabile.

Infine, non va dimenticato che già oggi all’Unione viene unanimamente riconosciuta la personalità giuridica internazionale, per cui in qualsiasi momento essa può far valere le proprie ragioni, anche in posizione distinta da quella degli Stati membri. Del che potrebbe fare applicazione per iniziative in campi importanti, quali l’immigrazione, la tutela internazionale dei diritti umani e la tutela del clima e dell’ambiente.

Dall’insieme di queste rilevazioni risulta non facile dire se all’Unione convenga pervenire ad un mutamento della situazione che le conferisca nominalmente una più forte posizione esponenziale o se convenga, invece, lasciare immutata la situazione attuale, la quale risponde in pieno alla formula di base dell’Unione, che vede coagire l’Unione stessa e gli Stati membri, e quindi concentrare tutto in un’unica istanza potrebbe essere riduttivo se non addirittura controproducente.

 

3.-Le problematiche politico-istituzionali dell’Unione al suo interno: il ruolo del diritto europeo e la tutela dei diritti umani.

Tra i vari strumenti sui quali fare affidamento per i processi innovativi, a cui dovrà por mano l’Unione europea nell’ambito delle sue politiche interne, va sicuramente annoverato il suo diritto.

Già in un precedente editoriale (cfr.n.2/2019), si è avuto occasione di porne in evidenza le peculiarità e la capacità di mantenere ferma la sua impostazione di fondo ed i suoi principi anche nel mutarsi delle situazioni di riferimento, alle cui evoluzioni è, peraltro, in grado di adeguarsi, senza subirne stravolgimenti.

Quello che rileva è soprattutto l’effetto amalgama che il diritto europeo produce sui diritti interni, riplasmandone in modo unitario o quantomeno convergente gli istituti in campi di estremo rilievo, quali il diritto societario, gli appalti e le concessioni di diritto pubblico al di sopra di determinate soglie di valore, l’ambiente, l’agricoltura, l’economia pubblica e privata e la finanza pubblica.

Né la sua sperimentata consistenza e la valenza dei suoi principi sono stati sinora messi in forse dai ritardi o dagli errori nel recepimento da parte dei diritti nazionali, a tutela dei quali opera, comunque, l’applicabilità dei c.d. controlimiti, costituiti dagli irrinunciabili principi e modi essere fondamentali degli ordinamenti medesimi.

A proposito di detti controlimiti, non va dimenticato che in tanto essi sono contrapponibili in quanto risultino, a loro volta, compatibili con le disposizioni di cui al Titolo II del TUE, recante le “Disposizioni relative ai principi democratici”, altrimenti cadrebbero i presupposti stessi di permanenza dello Stato nell’Unione.

Ed è inoltre evidente, in tema di opponibilità dei controlimiti, che, come si legge nell’articolo di Chiara Amalfitano e Massimo Condinanzi, Concessioni autostradali e vincoli europei, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2018,6,939 ss., è inammissibile anteporre sempre e comunque al rispetto e/o al recepimento di una norma europea già adottata la verifica di eventuali controlimiti: e ciò- precisano gli Autori- sia per il timore che dei controlimiti si dia una lettura sempre più vasta e meno puntuale, sia perché si finisce per alterare, nel profondo, lo spirito del percorso di integrazione europea. Il riferimento è alla proposta di riforma costituzionale  di cui all’AC 298, intesa ad eliminare dalla Costituzione (ovvero dagli artt. 97,117 e 119 Cost.)le clausole europee nonché alla previsione, contenuta nella relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2018, di impegnare il Governo “a sottoporre l’introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con l’interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l’adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana”, sì da riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali e da restituire “al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell’ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente rispetto alla Costituzione”.

Un discorso che, come esattamente osservano i due Autori sopracitati, non tiene conto del fatto che le norme europee, prima di essere adottate dalle Istituzioni europee competenti  sono sottoposte ad un vaglio preventivo da parte dei Parlamenti nazionali, la c.d.“fase ascendente”,in cui le forze politiche e le amministrazioni nazionali possono far valer caratteristiche ordinamentali e ancor prima sociali ed economiche del nostro Paese, suscettibili di essere prese in considerazione in sede di elaborazione della norma europea.

Ed è anche probabile che a chi ha proposto la prescrizione, in cui taluno ha ravvisato un’impostazione “sovranista” (cfr. L. BARTOLUCCI, Sugli effetti di una ipotizzata “rimozione” delle clausole europee dalla Costituzione.in Osservatorio sulle fonti, n.3/2018), sia sfuggito il Protocollo n.1 sul “Ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea”, in cui è prevista una fitta serie di contatti tra le Istituzioni europee e i Parlamenti nazionali a fini conoscitivi generali ma anche, soprattutto, con particolare riferimento ai progetti di atti legislativi dell’Unione, che dunque possono formare oggetto di puntualizzazioni dirette del Parlamento nazionale ancor prima che esso pervenga alla formale pronuncia del proprio avviso sul progetto legislativo europeo.

Da questo excursus sui rapporti tra diritto europeo e diritti nazionali, si desumono quindi conferme della solidità  sistemica del diritto europeo e della costruttività dei suoi impatti con gli ordinamenti interni.

Questi livelli di solidità e di capacità di ottenere risultati uniformi nei suoi impatti con gli ordinamenti nazionali si devono, in eguale misura, alla saggezza ed all’alto livello delle pronunzie della Corte di giustizia, ma molto anche alla prudenza dei legislatori comunitari e al maturarsi di una cultura giuridica europea: tre fattori che ne assicurano la continuità. 

L’area in cui maggiormente viene in evidenza la rilevanza del diritto europeo è quella delle politiche interne dell’Unione e dei correlati rapporti tra la stessa e i Paesi membri, anche se la valenza del sistema giuridico europeo è tale da estendersi, come si è visto al paragrafo 2, anche ai rapporti esterni dell’Unione e dei suoi Stati membri come valore da salvaguardare, soprattutto quando si verte in materie di assoluto rilievo per l’Unione stessa, quali la salvaguardia dei valori della democrazia, dello Stato di diritto  e dei diritti umani.

Tra le innumerevoli conferme del particolare rilievo che hanno questi valori e che ci vengono soprattutto dalle pronunce della Corte di Giustizia, va richiamata l’attenzione su quelle che questa Rivista pone costantemente in evidenza.

In questo stesso numero, meritano particolare attenzione le sentenze  27 febbraio 2018, concernente il Portogallo e 24 giugno 2019,concernente la Polonia, in tema di indipendenza dei giudici e di tutela giurisdizionale effettiva negli Stati membri dell’Unione.

Nelle due sentenze - segnalate e commentate da Antonella Galletti, Dottore di ricerca dell’Università “Kore” di Enna - viene affermato l’importante principio che il sistema giudiziario degli Stati membri deve essere in grado di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva idonea a garantire un’idonea applicazione del diritto interno che recepisce il diritto dell’Unione e che è fondamentale agli effetti di tale tutela l’indipendenza dei giudici, la quale presuppone, in particolare, che l’organo giudicante eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni dall’esterno tali da compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni.

Nello stesso spirito, di salvaguardia dei valori fondamentali dello Stato di diritto, è senz’altro condivisibile che, come ci ricorda l’Autrice del commento alle due sentenze, l’Unione abbia avviato la procedura di cui all’art.7 TUE contro la Polonia per le riforme da essa adottate nei riguardi del sistema giudiziario e della libertà di stampa, riforme sospettate di rappresentare una minaccia sistemica allo Stato di diritto.

Ma la democrazia e lo Stato di diritto si difendono anche attraverso bilanci pubblici equilibrati e trasparenti. Anche di ciò si dà carico il diritto dell’Unione, in funzione di jus commune per i popoli europei, indicando le giuste strade da percorrere in tal senso e di ciò v’è conferma, sempre in questo stesso numero di Foroeuropa, l’importante studio di Monica Bergo inteso ad una lettura (critica) del progetto EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) per un dialogo costruttivo tra le Istituzioni coinvolte.

Lo studio, come ci spiega la stessa Autrice, si concentra sul progetto europeo per l’adozione di misure contabili unificate e standardizzate per gli Stati membri, in particolare analizzandone i profili di trasparenza e responsabilità, che sono considerati elementi essenziali per la manutenzione democratica del sistema.

Quindi l’Europa – smentendo le critiche di chi la vede come una “cosa inutile”- si dà carico di armonizzare anche questi importanti strumenti di finanza pubblica, posti a garanzia della gestione democratica delle pubbliche risorse, con tutte le sue implicazioni, non ultima quella della responsabilità sociale di chi gestisce i pubblici beni, che deve dunque darsi carico, anche delle sacche di povertà e di degrado della convivenza civile.

Il tutto in una visione etica dell’attività della Pubblica Amministrazione, come ci chiarisce in modo magistrale la relazione di Aldo Carosi, Vice Presidente della Corte costituzionale, anch’essa pubblicata in questo numero di Foroeuropa: una visione che sarebbe interessante confrontare con quanto formerà oggetto di riflessioni e dibattito nell’epocale incontro di Assisi sull’ “Economia di Francesco” del marzo del prossimo anno, in cui si cercherà di trovare i possibili punti di incontro tra le logiche economiche basate sul profitto e quelle aperte al benessere collettivo e sostenibile. 

L’Europa certamente non rimarrà estranea all’evento, promosso da Papa Francesco, dal momento che è fondata sui diritti umani, dei quali il “sociale” è parte integrante.

Ma proprio perché è geneticamente vocata al rispetto e alla tutela sostanziale di tali diritti, l’Unione europea dovrebbe porli al centro di tutte le sue iniziative innovative, nelle politiche e nei settori di sua diretta competenza ed in quelli per i quali si affida agli Stati membri, proponendosi come entità di riferimento sul piano internazionale.

In tale contesto, vengono particolarmente in evidenza l’ambiente e il clima, l’occupazione con riferimento soprattutto alle possibilità di lavoro per i giovani e i fenomeni migratori.

Con riferimento a questi ultimi, se è vero che essi sono la conseguenza delle logiche meramente economiche su cui si è basata la globalizzazione dei mercati e i conflitti armati che l’hanno accompagnata in alcune aree geografiche, è anche vero, però, che essi non possono essere gestiti e regolamentati con quelle stesse logiche, anche se la storia del Mondo offre non pochi esempi di utilità dei fenomeni migratori, anche di massa, nel lungo periodo.

In realtà, sono proprio i fenomeni di migrazione di massa che creano i maggiori problemi, perché essi sono spesso oggetto di intermediazioni criminali ed inoltre creano emergenza nei Paesi su cui impattano ma, contemporaneamente, in essi restano prevalenti la salvezza delle vite umane, nonché l’identificazione e la registrazione delle persone, da accogliere a titolo di asilo politico o ad altro titolo e da assistere, se necessario ed infine, da integrare o rimpatriare.

Le fasi che vanno dal salvataggio, particolarmente in mare, all’eventuale assistenza sono tutelate dai diritti umani,e quindi l’Unione europea deve darsene carico unitamente agli Stati membri. L’integrazione o il rimpatrio coatto sono condizionate da vari fattori, anche di ordine pubblico, la cui valutazione va lasciata agli Stati membri.

In base a quanto precede, l’Unione e gli Stati non possono limitarsi a disciplinare, come hanno fatto col Regolamento di Dublino e intendono fare anche attualmente, i criteri per fronteggiare le speculazioni criminali e per pervenire al riconoscimento del diritto d’asilo, nonché una sorta di distribuzione solidaristica di quote di migranti tra gli Stati di impatto e quelli con nessun impatto. Occorre anche che venga sancito l’assoluto rispetto della vita umana, protetta anche dalle norme di diritto internazionale e dal diritto del mare, con conseguenti inibizione e contrasto di qualsiasi impedimento, giuridico o di fatto, che si frapponga al salvataggio medesimo, quale che sia la ragion di Stato che venga  invocata a sua giustificazione. Né da escludere che, nei casi più gravi, questi atteggiamenti possano essere ritenuti crimini contro l’umanità.

Da sancire è anche il diritto all’identificazione e alla registrazione, in assenza delle quali il migrante diventa simile ad una cosa trasportata. In sintesi, in tema di regolazione e gestione dei fenomeni migratori, l’Unione, a differenza di quanto sinora avvenuto, deve assumere un ruolo-guida umanitario per i suoi Stati membri e per qualsiasi altra istanza politica.