A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: E’ CONTRARIA AL DIRITTO EUROPEO LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE DICHIARA L’INCOMPATIBILITÀ TRA LO STATUS DI RELIGIOSO E QUELLO DI AVVOCATO (CGUE, GRANDE SEZIONE, 7 MAGGIO 2019, C-431/17). 

 Autore: Avv. Teresa Aloi 

 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 7 maggio 2019, interpreta la Direttiva 98/5/CE la cui ratio è quella di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolo è stato conseguito; chiunque sia in possesso dei dovuti requisiti in patria può esercitare la professione forense in qualsiasi altro Stato dell’UE.

La vicenda fattuale sottesa alla sentenza ha come protagonista un monaco del monastero di Petra in Grecia, il quale nel 2015 presentava al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Atene (DSA) la domanda di iscrizione nel registro speciale del Foro di Atene in qualità di avvocato; qualifica professionale acquisita in altro Stato membro dell’Unione, ossia a Cipro. Il COA respingeva tale domanda in conformità a quanto disposto dalla legislazione greca relativa all’incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e lo status di monaco, ritenendo che tale normativa trovi applicazione anche nei confronti degli avvocati che desiderino esercitare la professione forense in Grecia utilizzando il loro titolo professionale di origine.

Secondo il Consiglio dell’Ordine di Atene, lo status di monaco non consente di presentare, conformemente alle disposizioni ed ai principi del diritto nazionale, garanzie quali, segnatamente, l’indipendenza rispetto alle autorità ecclesiastiche, la possibilità di dedicarsi interamente alla professione forense, l’attitudine a gestire controversie in un contesto conflittuale, la fissazione del proprio studio reale all’interno del circondario del Tribunale interessato ed il rispetto del divieto di fornire servizi a titolo gratuito.

Il monaco impugnava la decisione del Consiglio dell’Ordine davanti al Consiglio di Stato deducendo segnatamente il contrasto tra la legislazione greca e le disposizioni della Direttiva 98/5/CE, in quanto la legge nazionale imporrebbe una condizione non prevista dalla Direttiva europea. In particolare, chiedeva se l’art. 3 della Direttiva dovesse essere interpretato nel senso che l’iscrizione di un monaco della chiesa greca come avvocato nell’albo dell’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli ha conseguito il titolo professionale possa essere vietata dal legislatore nazionale perché non sussistono, a causa del suo status, le garanzie riconosciute indispensabili per l’esercizio dell’attività forense.

Il Consiglio di Stato investito della questione, si interroga se l’autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante sia obbligata, malgrado tutto, a provvedere all’iscrizione sulla base del solo titolo professionale conseguito nello Stato membro di origine. Secondo tale giudice la questione si pone a maggior ragione, dato che l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe constatare automaticamente la violazione, da parte dell’interessato, delle norme professionali e deontologiche in base alla legislazione nazionale.

E’ in tale contesto che il Consiglio di Stato greco decide di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 3 della Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998.

La norma in questione prevede che: 1) l’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro; 2) l’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.

Occorre, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, della Direttiva 98/5/CE, essa ha lo scopo di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è acquisita la qualifica professionale. A questo proposito la Corte UE ha già avuto occasione di constatare che detta Direttiva istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati emigranti che desiderino esercitare la professione (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13). Inoltre, come emerge dal considerando 6 della Direttiva stessa mediante quest’ultima il legislatore dell’Unione ha inteso, in particolare, porre fine alla disparità tra le diverse norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione. Secondo la Corte di Giustizia UE l’art. 3 della Direttiva 98/5/CE provvede ad armonizzare completamente i requisiti preliminari richiesti al fine di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale Direttiva, prevedendo che l’avvocato che intende esercitare la professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato, la quale è tenuta a procedere a tale iscrizione “su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine”. Tale certificato di iscrizione risulta l’unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante che gli consenta di esercitare la propria attività professionale (sentenza Torresi 17 luglio 2014). Pertanto, occorre giudicare che gli avvocati che abbiano acquisito di fregiarsi di tale titolo professionale in uno Stato membro, come il ricorrente nel procedimento principale e che presentino all’autorità competente dello Stato membro ospitante il certificato della loro iscrizione, devono essere considerati in regola con tutte le condizioni necessarie per la loro iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante.

Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio si evince, inoltre, che secondo l’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’esercizio della professione forense da parte di un monaco non soddisfarebbe quelle garanzie che in forza del diritto di detto Stato sono richieste ai fini di tale esercizio. Occorre ricordare che è concesso al legislatore nazionale prevedere garanzie siffatte una volta che le norme stabilite a tale scopo non eccedono quanto necessario a conseguire gli obiettivi perseguiti. In particolare, la mancanza di conflitti di interesse è indispensabile all’esercizio della professione forense ed implica che gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti dell’autorità, dalla quale è opportuno che essi non siano assolutamente influenzati.

Questa facoltà offerta al legislatore nazionale non può consentirgli, tuttavia, di aggiungere ai presupposti richiesti per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, i quali sono stati oggetto di una completa armonizzazione, determinate condizioni supplementari relative al rispetto di obblighi professionali e deontologici. Pertanto, negare ad un avvocato che desideri esercitare la professione nello Stato membro ospitante, l’iscrizione presso le autorità competenti di detto Stato solo perché egli ha lo status di monaco equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle previste dall’art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 98/5/CE, laddove una tale aggiunta non è autorizzata da questa disposizione. Le norme professionali e deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante, per essere conformi al diritto dell’Unione devono rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità, il che implica che esse non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli scopi perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per quanto concerne la norma sull’incompatibilità in questione nel procedimento principale.

Alla luce delle su esposte considerazioni la Corte di Giustizia dell’Unione europea dichiara che l’art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 98/5/CE deve essere interpretato nel senso che esso è di ostacolo ad una normativa nazionale che vieta ad un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare la professione utilizzando il titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense che detta normativa prevede.

I giudici della Corte dell’Unione europea stabilendo che il monaco ha diritto di esercitare la professione di avvocato ad Atene proprio per garantire la libera circolazione delle normative nazionali inerenti l’iscrizione ad una qualifica professionale, si sono pronunciati su una questione che accende il dibattito sul binomio tra professione di fede ed attività professionale forense ed apre lo scenario a prospettive maggiori anche per coloro che hanno giurato fedeltà alla loro religione indossando la toga.

 

Avv. Teresa Aloi,  Foro di Catanzaro