A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

C’ERA UNA VOLTA IL DIRITTO ALL'OBLIO

Autore: Dott. Edoardo Maria Franza

 

Non sussiste diritto all'oblio a tutela del negoziante e del professionista. Questa la decisione del Tribunale di Roma che rigetta il ricorso con il quale un chirurgo plastico chiedeva a Google di eliminare da Google My Business i commenti negativi legati alla propria attività. 

La decisione del Tribunale di Roma di far prevalere il diritto di critica sul diritto all'oblio evidenzia una grave lacuna in termini di tutela del professionista.  Difatti, la Corte di Giustizia Europea con alla sentenza Google Spain, affermando l’obbligo per il motore di ricerca di de-indicizzare le pagine non più attuali, tutela il cittadino e il suo passato, ma non, a quanto pare, il professionista o il titolare di un negozio.

Il diritto all'oblio, originariamente interesse di un soggetto a rientrare nell'anonimato impedendo la ripubblicazione di vicende un tempo note al pubblico, perché lecitamente divulgate e pubblicizzate, è stato modificato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in modo tale che questo si potesse adattare alle nuove tecnologie. 

Il cittadino, difatti, necessitava di essere posto al riparo della indicizzazione dei siti web, dai quali era possibile risalire ad un evento passato e, quindi, non più attuale. 

L’esigenza da tutelare nell'internet, non è più la ripubblicazione, ma la collocazione della pubblicazione nell'attuale presente. Il diritto all'oblio nell'era digitale va dunque letto non come diritto a dimenticare, bensì a contestualizzare. 

Tale diritto è fondamentale, poiché la notizia, originariamente completa e vera, nel tempo diviene non aggiornata, risultando pertanto parziale e non esatta, e quindi sostanzialmente non vera. 

Negare il diritto all'oblio a un professionista significa porlo a rischio. 

Infatti, non potendo de-indicizzare, né cancellare commenti non più attuali, si rischia che la tutela del diritto di critica  di scontri con il requisito di attualità. Potremmo dunque configurare un altro diritto, ugualmente importante, e questa volta appartenente al professionista: quello di non veder valutata la propria attività  secondo criteri non attuali e dunque, non più esatti, non più veri. 

Un ulteriore dubbio è poi quello riguardante l’entità del diritto di critica in termini di recensione online. Deve considerarsi certamente vero che tale diritto in questione spetti ad ogni cittadino, in quanto strettamente riconnesso alla libertà d’espressione, ma che validità dare a un critica recensiva di un utente sul Web? 

Il recensore potrebbe non aver alcun titolo per giudicare, o peggio essere mosso da astio o risentimento nei confronti di un concorrente. 

La materia è perciò molto delicata. Al riparo da ripercussioni il “critico” potrebbe causare un ingente danno al professionista che spesso invece conta proprio sulle recensioni per poter avviare o ampliare il suo business.

 

Dott. Edoardo Maria Franza, Giornalista.