A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CGUE: NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA È VALIDO IL DIVIETO PER TAPPE DI SIGARETTE E TABACCO DA ARROTOLARE CONTENENTI UN AROMA (CGUE 30 GENNAIO 2019, CAUSA C-220/17).

Autore: Avv. Teresa Aloi

 

L’impresa tedesca  Planta Tabak produce e commercializza prodotti del tabacco, in particolare, tabacco da arrotolare aromatizzato.

Essa si rivolge al Tribunale amministrativo di Berlino chiedendo di dichiarare che alcune disposizioni della legislazione tedesca riguardanti il divieto di utilizzare gli aromi, le foto shock ed il divieto di pubblicità degli aromi stessi non sono applicabili ai propri prodotti. Tali disposizioni recepiscono la Direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco, la cui validità è contestata dall’azienda tedesca.

Il Tribunale amministrativo tedesco, nutrendo dubbi sulla validità e sull’interpretazione delle disposizioni della Direttiva si rivolge alla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarimenti in merito.

Secondo la CGUE è valido il divieto di immissione sul mercato di sigarette e tabacco da arrotolare contenenti un aroma a decorrere dal 20 maggio 2016 qualora il volume delle vendite a livello dell’Unione europea sia inferiore al 3% nelle categorie sigarette e tabacco da arrotolare e, a partire dal 20 maggio 2020 nel caso contrario.

Tale divieto non viola il principio della certezza del diritto, della parità di trattamento e di proporzionalità, né quello della libera circolazione delle merci.

Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, i giudici di Lussemburgo ritengono che il fatto che la Direttiva 2014/40/UE non indichi i prodotti il cui volume delle vendite è pari o superiore al 3% e non preveda una procedura concreta al fine di individuarli non significa che la Direttiva violi tale principio. La procedura da seguire per stabilire se un certo prodotto del tabacco raggiunga il limite del 3% deve essere definita secondo il diritto interno dello Stato membro interessato.

Parimenti anche il principio della parità di trattamento non è stato violato. Il legislatore europeo, infatti, era legittimato a procedere per tappe ed a concedere ai consumatori di prodotti con volume di vendite elevato, il tempo necessario per passare ad altri prodotti. Il divieto di immissione sul mercato di prodotti con un aroma non eccede quanto necessario a garantire un livello elevato di protezione della salute e, dunque, non viola neppure il principio di proporzionalità.

Sebbene il divieto in questione costituisca una restrizione alla libera circolazione delle merci esso risulta giustificato dal bilanciamento delle sue conseguenze economiche e dall’imperativo consistente nel garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

Per quanto riguarda i periodi necessari per il recepimento della Direttiva nel diritto interno, la Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene che il periodo di due anni che gli Stati membri avevano a disposizione è sufficiente alla luce del principio di proporzionalità.

Infine, dal momento che i prodotti del tabacco che contengono un aroma, facilitano l’iniziazione al consumo del tabacco, il divieto di immissione sul mercato di tali prodotti è idoneo a diminuire la loro attrattività, soprattutto per i giovani, e risponde agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione, contribuendo a garantire un livello di protezione elevato della salute pubblica.