A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CEDU:  I RITARDI E L’INERZIA NELLE INDAGINI PER ATTI CONTRO UN GIORNALISTA COSTITUISCONO VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU 10 GENNAIO 2019, RICORSO    N. 65286/13).

Autore: Avv. Teresa Aloi

 

Con la sentenza depositata il 10 gennaio 2019 la CEDU amplia gli obblighi degli Stati che non solo devono astenersi dall’ingerirsi nella libertà di stampa, ma devono anche adottare ogni misura al fine di consentire l’esercizio dell’attività giornalistica. Questo per evitare un “effetto intimidatorio” sulla libertà di stampa a danno sia del giornalista che della collettività.

A rivolgersi alla Corte europea era stata una giornalista d’inchiesta autrice della diffusione di critiche nei confronti del Governo dell’Azerbaijan ed in particolare di sospetti sul compimento di atti di corruzione che coinvolgevano la famiglia del Presidente.

La cronista aveva ricevuto minacce al fine di bloccare la sua attività d’inchiesta  sulle quali l’Autorità inquirente aveva aperto un’indagine che essa  riteneva fosse caratterizzata da ritardi, inerzie e superficialità; da qui il ricorso alla Corte europea. 

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che il comportamento tenuto dall’Autorità inquirente fosse contrario allo spirito della Convenzione sui diritti dell’uomo ed alla libertà di stampa per garantire la quale è necessario creare un ambiente in cui gli stessi giornalisti si sentano tutelati.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà di stampa come pilastro della democrazia, pertanto, per la Corte europea sui diritti dell’uomo gli Stati non solo hanno il dovere di adottare tutte le misure idonee a proteggere i giornalisti ma anche l’obbligo di individuare e punire coloro che, con vari mezzi, provano ad intimidire la stampa, per cui nel caso in esame ha ritenuto fossero stati violati gli artt. 8 e 10 della Convenzione che garantiscono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di espressione.