A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

TRASFORMAZIONE DELLE COMPETENZE GIURISDIZIONALI IN EUROPA: IL PROTOCOLLO N. 16 ALLA CEDU 

Autore: Dott.ssa Antonella Galletti

 

Sommario: 1. Introduzione - 2. Il protocollo 16 alla Cedu e le nuove competenze consultive della Corte di Strasburgo – 3. La prima applicazione del protocollo 16 – 4. Riflessioni conclusive

 

  1. Introduzione

Con la nascita dello Stato di diritto si assiste al declino dello Stato giurisdizionale, l’ultima espressione dello Stato assoluto in cui, come riteneva Carl Schmitt, ad avere l’ultima parola non è il legislatore che produce la norma, bensì il giudice che risolve una controversia. Il potere legislativo, centro di tutto il sistema politico, e la decisione politica che ne segue, sono legittimati dal consenso popolare. Anche il principio della separazione dei poteri è interpretato in modo da attribuire una posizione di favore al potere legislativo, in quanto rappresentante della volontà del popolo il quale vede nel legislatore il garante principale della giustizia sociale, e il rimedio per la tutela effettiva dei suoi diritti.È, infatti, la rappresentanza parlamentare la sola in grado di conciliare produzione normativa e sentimento di giustizia sociale, ed il potere giudiziario,a differenza di ciò che accadeva nello Stato giurisdizionale, è sottoposto al volere del legislatore; secondo le famose parole di Montesquieu, i giudici non sono che “labouche de la loi” e, quindi, il loro potere è “nullo”.

Nel corso del Novecento, tuttavia, inizia a manifestarsi una crisi degli ordinamenti costituzionali, sia per la delegittimazione della politica e della rappresentanza elettiva, sia per la domanda tumultuosa di “giustizia”, propria di ogni periodo di crisi. Si assiste alla costruzione di quello che alcuni hanno definito il nuovo stato giurisdizionale, frutto di molteplici fattori di svuotamento della rappresentanza politica: una sorta di “devianza” dai princìpi dello Stato costituzionale, basato sul principio della divisione dei poteri, e caratterizzato da un regime rappresentativo e,pertanto, di “sovranità parlamentare”.Ed è su questa devianza, su questa crisi, che si innesta la pseudocultura della “giurisdizione politica”, della magistratura come “potere”: il sistema giurisdizionale giunge a costituirsi come contro-potere politico rispetto alle forze politiche di maggioranza, teorizzando anche una “giurisdizione dei valori”, superiore o di pari dignità rispetto alla “giurisdizione delle leggi”, e una funzione politico-costituzionale della giustizia. Dal rule of law, basato sulla legge e sulla sovranità popolare (il circuito della politica[1]), si passa ad uno Stato in cui i giudici diventano legislatori e partecipano attivamente alla creazione di diritto. Il risultato finale è che il potere giudiziario abbandona definitivamente lo schema montesqueiano del “potere nullo” e, forte della legittimazione offerta dal nuovo contesto dello stato costituzionale europeo, non solo riesce ad espandere le proprie competenze ma partecipa direttamente ad un’attività creativa del diritto.

Anche se non bisogna confondere creatività con arbitrio, dato che i giudici nella loro attività di interpretazione sono sempre sottoposti a vincoli, la creatività giurisprudenziale è ormai un fatto ampiamente riconosciuto e l’esercizio concreto di questa creatività, con il conseguente rafforzamento del ruolo dei giudici e l’ampliamento delle loro competenze, è un elemento caratteristico delle società democratiche contemporanee[2].

Sembra, così, giungere al termine, in Europa continentale, il declino del potere giudiziario che assume oggi sempre più importanza. Del resto, il suo crescente intervento non è in contraddizione con i caratteri della democrazia costituzionale e il processo di “giudiziarizzazione” è in qualche misura implicito nello sviluppo della democrazia stessa. Il quadro istituzionale entro il quale il giudice agisce gli offre un potere molto più forte: il legame con la legge si è indebolito ed i grandi principi del diritto non sono sempre in grado di fornire le soluzioni ai problemi che egli deve affrontare. Lo sviluppo dello Stato sociale ha mutato il suo ruolo rendendolo più rilevante, dato che è cambiato il ruolo stesso del diritto: come ha affermato Bobbio, è divenuto “promozionale”, in quanto si trova a promuovere il mutamento.

 

Questa nuova situazione, però, potrebbe porre dei problemi sia per il funzionamento dei sistemi politici, sia per la legittimazione del ruolo dei giudici nei regimi democratici. Non esistono, tuttavia, soluzioni perfette a questi problemi: i rapporti fra giustizia e politica sono in continua trasformazione ed assai complesse, poiché molteplici sono i punti di contatto fra loro e perché il potere giudiziario, sebbene vero potere, è più disperso e più diffuso. Dunque, regolare la “giudiziarizzazione” in modo adeguato, è un processo mai definito una volta per tutte. Quelle che sembrano le soluzioni più facili non sono alle lunga le più efficaci. È necessario, piuttosto, fare del bricolage istituzionale, ossia partire dalle soluzioni a disposizione per inserire gradualmente cambiamenti che tendano a trasformare i comportamenti nella direzione voluta[3].

 

  1. Il protocollo 16 alla Cedu e le nuove competenze consultive della Corte di Strasburgo

Per quanto riguarda le competenze delle principali giurisdizioni internazionali, esse affiancano ad una competenza contenziosa, che costituisce il “cuore” del loro ufficio, una competenza di tipo consultivo. Storicamente, però, quest’ultima non è stata sempre sfruttata al meglio dal giudice internazionale. Ad esperienze di giurisdizioni che hanno ampiamente utilizzato la loro funzione consultiva, come la Corte Internazionale di Giustizia e l’attuale Corte di Giustizia dell’Unione, si contrappongono esempi di corti che hanno relegato la loro competenza consultiva su un piano secondario: è il caso della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per non ostacolare, infatti, quella che al tempo era considerata l’effettiva novità in materia di tutela dei diritti umani, ossia l’esercizio della funzione giurisdizionale, fu originariamente conferita alla Corte di Strasburgo una competenza consultiva talmente riduttiva da risultare pressoché inattivabile. Neanche i due pareri emessi nel 2008 e nel 2010 sono riusciti ad aprire la strada per un’efficace esercizio di tale funzione, visti i rigidi parametri a cui la stessa Convenzione Edu ne subordina l’esercizio[4].

Un’innovazione da questo punto di vista potrebbe, però, essere apportata dal nuovo protocollo 16 alla Cedu, entrato in vigore il 1° agosto scorso, il quale, oltre a conferire nuova forza ad una funzione, quella consultiva appunto, altrimenti destinata ad atrofizzarsi, potrebbe allo stesso tempo aprire inattesi scenari nel solco della costruzione di un sistema continentale di tutela dei diritti umani sempre più integrato ed efficiente.

Il processo che ha portato all’adozione del summenzionato Protocollo è originato, principalmente, dalla  consapevolezza circa il difficoltoso funzionamento della Corte Edu degli ultimi anni che, a causa della molteplicità dei ricorsi presentati e, di conseguenza, dell’arretrato che si è andato formando, ha rischiato di determinare la paradossale violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione stessa e da essa tutelati, ossia, il diritto del cittadino alla durata ragionevole del processo[5].

La constatazione dell’inadeguatezza delle risposte fornite alle suddette questioni, l’aumento delle competenze conferite ai comitati composti di soli tre giudici, e l’inefficacia del modello preposto dagli artt. 47, 48 e 49 Cedu (cioè gli articoli relativi ai pareri consultivi della Corte Edu), ha così portato il Comitato dei Ministri ad interrogarsi circa la possibilità di introdurre nuovi procedimenti.

Il protocollo16 istituisce un nuovo strumento di dialogo tra la Corte di Strasburgo e le corti superiori designate dagli Stati membri. In particolare, il Protocollo consente alle corti nazionali summenzionate di trasmettere alla Corte Edu richieste di pareri consultivi in merito a questioni di principio riguardanti l’interpretazione o l’applicazione dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione.

Il nuovo istituto viene inserito in un contesto che fino ad oggi circoscriveva l’investitura della Corte europea ad un ricorso individuale, ossia ad un ricorso presentato dai singoli individui, escludendo pertanto il meccanismo del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, e al previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni. Il meccanismo procedurale del protocollo 16 prevede, inoltre, chele richieste di parere debbano riguardare cause pendenti dinanzi ai tribunali nazionali; viene parzialmente meno, in tal modo, una differenza finora fondamentale tra l’investitura della Corte Edu e quella della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Oggi la Corte Edu potrà, infatti, essere chiamata anche in corso di causa ad esprimere un parere consultivo sulla questione sottoposta dal giudice nazionale[6].

 

Non si tratta però di un preliminary ruling, in quanto i pareri consultivi emessi dalla Corte saranno motivati, ma non vincolanti, e non soltanto nei confronti del richiedente il parere, ma anche nei confronti degli altri giudici nazionali, che restano i giudici che devono applicare la Convenzione nell’ordinamento interno, secondo il principio di sussidiarietà.

 

  1. La prima applicazione del protocollo 16

Il 5 ottobre scorso, a distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore del protocollo 16, è stata la Corte di Cassazione francese con l’Arret n. 638[7] a farne una prima applicazione sottoponendo alla Corte di Strasburgo una duplice richiesta di “parere preventivo”.

In particolare, dopo alterne vicende giudiziarie, nell’ambito di una controversia concernente la legittimità di un atto di nascita derivante da maternità surrogata (la sentenza Mennesson del 2014[8]), il cui rifiuto avrebbe comportato la violazione dell’art. 8 della Cedu, i giudici francesi venivano nuovamente aditi e ponevano all’attenzione della Corte Edu due questioni riguardanti la corretta interpretazione ed implementazione del suddetto articolo. Occorrerà ora verificare cosa accadrà in considerazione della possibilità, da parte di un panel di cinque giudici della Grande Camera della Corte di Strasburgo, di accettare o meno la richiesta del parere consultivo[9].

L’impatto che determinerà il parere della Corte europea, in materie sensibili come quelle connesse con la maternità surrogata, è ancora lontano dall’essere perimetrato, ma ciò che è certo, in attesa di nuove richieste azionate dagli altri Stati firmatari, può essere individuato nella considerazione che una diffusa prassi del parere consultivo di cui al Protocollo in questione possa realmente rappresentare una svolta nell’obiettivo comune di allineare l’interpretazione (e anche l’implementazione) della Cedu nei vari Stati contraenti secondo i principi di sussidiarietà e di shared responsibility lasciando alla stessa Corte il compito di “supervisore” sull’interpretazione della Convenzione da parte dei giudizi nazionali[10].

 

  1. Riflessioni conclusive

Nonostante sia ancora prematuro avanzare delle critiche in merito all’applicazione del protocollo 16, è comunque possibile, considerati anche, e soprattutto, i motivi che stanno alla base della sua adozione, poter ipotizzare eventuali conseguenze.

Il dibattito, allo stadio attuale, si muove tanto sul piano esterno al Protocollo, che riguarda l’opportunità politica di introdurre un simile procedimento, quanto sul piano interno, concernente l’analisi della natura e della funzionalità dell’istituto come pensato dai suoi ideatori. È innegabile, comunque, che l’istituzionalizzazione di una possibilità di intervento della Corte Edu, concomitante alla definizione di giudizi, se non esattamente intesa ed effettuata, rischia di proiettare l’attività dei giudici europei all’interno della sfera di dominio degli Stati, modificando la stessa logica della sussidiarietà[11].

Fatte queste premesse, il dubbio che si pone consiste nel chiedersi: a) se dalla risoluzione della questione interpretativa generale data dalla Corte di Strasburgo l’alta giurisdizione interpellante possa fin da subito ottenere indicazioni per la decisione della controversia pendente dinanzi ad essa o b) se possa servirsene solo in futuro per decidere casi analoghi. La prima ipotesi risponde certamente meglio all’obiettivo di ridurre la mole di lavoro della Corte Edu, ma rischia di alterare la natura sussidiaria e,quindi,necessariamente successiva ed eventuale, della giurisdizione di tale Corte,consentendo un’interferenza del parere con la decisione della controversia pendente, oltre che di rallentare i processi interni. La seconda ipotesi non interferisce sulla natura sussidiaria dell’intervento della Corte Edu, ma indebolisce la funzione deflattiva, presupponendo che la più alta giurisdizione nazionale decida all’oscuro del parere, e sembra in un certo senso contraddittoria ed irrazionale. Non si capisce,difatti, perché rischiare, dato che ci si trova dinanzi alle “più alte giurisdizioni”, di giungere ad una decisione che risulti in contrasto con la Convenzione Edu, nell’interpretazione di lì a poco datane dai giudici di Strasburgo, esponendosi, proprio per la decisione adottata in quello stesso giudizio, ad un ricorso individuale[12].

I rischi maggiori per la sussidiarietà, pertanto, derivano da un uso da parte delle alte giurisdizioni che, mediante un quesito generale (e di principio) sull’interpretazione di un diritto sancito nella Cedu, vogliano ottenere una risposta della questione di diritto pendente dinanzi ad esse, facendo in tal modo assumere alla nuova competenza il carattere di un doppione del ricorso individuale, con l’unica differenza che essa si realizzerebbe prima dell’esaurimento dei rimedi di ricorso interni. Tuttavia, una simile preoccupazione può essere dissipata facilmente sulla base di considerazioni normative, sia sostanziali che processuali. Da una parte, infatti, il temuto utilizzo del parere al fine di sottoporre l’accertamento di una presunta violazione dei diritti umani alla cognizione della Corte Edu, contraddirebbe la ratio stessa del meccanismo di advisory jurisdiction, posto che il protocollo 16 esclude che esso possa essere richiesto per decidere controversie concrete: un simile impiego si allontanerebbe quindi dalla configurazione normativa voluta per il nuovo meccanismo e ne rappresenterebbe, più che uno snaturamento, un uso illegittimo. Dall’altra parte, e in stretta connessione con il primo aspetto, la Corte di Strasburgo stroncherebbe facilmente fin dall’inizio un simile impiego, in quanto solo ad essa compete la valutazione preliminare sulla corrispondenza delle richieste di parere preventivo al modello normativo prefigurato, e tale valutazione non potrebbe che risolversi nell’ipotesi in esame, nel senso della non ricevibilità[13].

Il protocollo n. 16 si inserisce, come già detto, nel più ampio contesto dei tentativi di alleggerire il lavoro che sommerge una Corte Edu “victime de son succes”. Uno dei principali impulsi a favore dell’ipotesi di una più estesa competenza consultiva della Corte proviene infatti dall’idea che essa potrebbe condurre, dopo un iniziale incremento del suo carico di lavoro, ad una diminuzione, nel lungo periodo, dei casi pendenti in via contenziosa. Tuttavia se, all’eventualità che lo stesso caso possa essere trattato dalla Corte Edu due volte, ossia una prima volta in forma di richiesta di parere consultivo ed una seconda nel corso di una procedura contenziosa(qualora, ad esempio, una delle parti non si ritenga soddisfatta dal modo in cui il giudice nazionale abbia dato applicazione nel caso di specie a quanto previsto dalla Corte di Strasburgo nel parere), i dubbi sulla sua futura efficacia nel ridurre il carico pendente non potrebbero che rafforzarsi. Se tale evenienza, poi, dovesse trasformarsi in prassi abituale, la procedura consultiva avrebbe come paradossale risultato quello di aggravare ulteriormente il lavoro della Corte, anziché semplificarlo[14].

Per quanto riguarda il Protocollo e le sua incidenza sul dialogo fra le Corti, alcuni sostengono che tale dialogo risulti potenziato proprio grazie ad un ruolo cooperativo, non vincolante, svolto dalla Corte Edu, che non dallo svolgimento di una funzione di giurisdizione contenziosa[15], non a caso il protocollo 16 è stato battezzato il “Protocole du dialogue”, rafforzando un sistema improntato ai principi della sharedresponsability.

Altri ritengono che rimangono tuttavia scoperti alcuni probabili scenari. Se, ad esempio, la Corte di Strasburgo non dovesse dar prosieguo alla richiesta di un giudice nazionale, quest’ultimo, in assenza di giurisprudenza inerente, si troverebbe a dover risolvere il caso a lui sottoposto sulla scorta della personale interpretazione delle disposizioni della Convenzione. Tuttavia, ove le conclusioni del giudice non risultassero soddisfacenti per una delle parti in giudizio, quest’ultima potrebbe adire la Corte di Strasburgo in via contenziosa, la quale potrebbe a sua volta constatare una violazione della Cedu. Situazioni del genere potrebbero indebolire, piuttosto che rafforzare il dialogo tra Corti[16].

Per quanto concerne il rapporto tra la Corte Edu e la Corte di Giustizia dell’Unione, già nel contesto del parere[17] circa la compatibilità con i Trattati dell’Unione europea del previsto accordo di adesione dell’Unione alla Cedu, era stata analizzata la questione circa la possibile creazione di un forum shopping, a causa dell’applicazione del protocollo 16, tra tale procedura e il rinvio pregiudiziale, con il rischio di elusione di quest’ultimo. La Corte di Giustizia, nel proprio parere, aveva censurato il previsto accordo di adesione, poiché esso non conteneva alcuna ipotesi di “raccordo” tra i due istituti considerando che, ad adesione compiuta, questo avrebbe potuto raffigurare un “pericolo” per il rinvio pregiudiziale: in effetti, nel momento in cui la Convenzione Edu, per effetto dell’adesione, diventasse parte integrante del diritto dell’Unione (ex art. 216, par. 2, Tfue), un quesito alla Corte di Strasburgo concernente l’interpretazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Cedu potrebbe, in linea di principio, rimpiazzare il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 Tfue)[18].

A tal proposito l’avvocato generale, con riferimento a tale questione, evidenziava che,anche senza l’adesione dell’Unione, i giudici degli Stati membri che avessero ratificato il protocollo 16 avrebbero potuto sottoporre alla Corte di Strasburgo questioni relative ai diritti fondamentali, ai fini dell’interpretazione della Convenzione, piuttosto che sollevare dinanzi a questa Corte questioni analoghe nella sostanza, in vista dell’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali”. L’avvocato generale riteneva che per la soluzione di tale problema basterebbe riferirsi all’art. 267, comma 3, Tfue che prescrive ai giudici di ultima istanza l’obbligo di rinvio pregiudiziale, prevalendo sul diritto nazionale e, quindi, anche sugli obblighi internazionali nel caso assunti dagli Stati membri mediante la ratifica del Protocollo[19].

È necessario, a tal proposito, constatare che, se una siffatta ipotesi di concorrenza tra i due strumenti non sembra del tutto irrealizzabile, potendosi, ad esempio, verificare questioni di rilevanza “comunitaria”, riguardanti diritti sanciti della Carta dei diritti fondamentali coincidenti con quelli della Cedu, è pur vero che suddetti strumenti hanno ambiti di applicazione e meccanismi di funzionamento diversi. Innanzitutto, il parere emesso ai sensi del protocollo n. 16 può essere richiesto solo dalle più alte giurisdizioni nazionali, mentre il rinvio pregiudiziale è accessibile a tutti gli organi giurisdizionali nazionali. Inoltre, il “rinvio” alla Corte Edu riguarda l’interpretazione di previsioni con finalità di carattere generale, mentre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue è diretto alla soluzione di un caso concreto. Infine, mentre il parere della Corte di Strasburgo non è vincolante, la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia all’esito del rinvio pregiudiziale, non solo vincola il giudice a quo, ma “è suscettibile di creare un precedente anche al di là del processo nell’ambito del quale è stata sollevata la questione”[20].

Al di là di ogni preoccupazione, sembra legittimo chiedersi se un simile istituto possa realmente contribuire ad assicurare una migliore applicazione della Convenzione Edu presso le corti nazionali e,di conseguenza,diminuire il contenzioso presso la Corte di Strasburgo. Come già accennato, il protocollo 16permette di sottoporre alla Corte Edu esclusivamente “questioni di principio” relative all’interpretazione della Cedu e dei suoi protocolli. In primo luogo, occorre chiedersi se le corti nazionali sapranno sottoporre alla Corte questioni di questo tipo. In secondo luogo,è necessario domandarsi se la Corte di Strasburgo sarà in grado di rispondere a tali quesiti, in maniera utile per il caso di specie, in quanto tale compito non potrà che implicare una totale trasformazione del ruolo della Corte stessa, tradizionalmente giudice del caso concreto e del distinguishing[21]. Inoltre, il limite più significativo è relativo al carattere non vincolante dei pareri della Corte Edu: le autorità giudiziarie nazionali, infatti, potranno anche disattendere l’interpretazione della Corte. È evidente che, in tale ipotesi, la Corte di Strasbrugo non potrebbe che sanzionare lo Stato, in un eventuale successivo ricorso individuale, ma ciò determinerebbe un ulteriore prolungamento dei tempi per ottenere l’attuazione dei diritti della Convenzione Edu in capo al ricorrente.

I cambiamenti che il Protocollo potrà determinare sugli Statuti “interni” del giudice nazionale e della stessa Corte di Strasburgo iniziano a definire una nuova “nomofilachia europea[22]”, un nuovo ordine giurisdizionale che si compone di tanti vertici. Si avverte il passaggio da forme di cooperazione spontanea alla formalizzazione di meccanismi in grado di creare un ordinato canale di comunicazione fra organi nazionali decentrati e giurisdizioni sovranazionali centralizzate. Non è semplice immaginare chi acquisterà sovranità e chi la perderà per effetto dell’implementazione di queste forme di collegamento. Dietro la richiesta di parere consultivo potrebbero anche attivarsi forme virtuose di collaborazione fra giudici che “rendono tutti sovrani e tutti serventi verso la persona, le sue aspettative, i suoi bisogni”[23]. Ci si allontana, forse, da un meccanismo fondato sulla responsabilità per la violazione dei diritti fondamentali e ci si avvicina ad un meccanismo di cooperazione fondato sulla fiducia reciproca.

Suddette considerazioni potrebbero, però, essere vanificate da un atteggiamento in chiave restrittiva sia da parte dei giudici nazionali in sede di scelta sul promovimento della richiesta, sia della Corte di Strasburgo in fase di “risposta”. Tuttavia sembra certo che proprio l’esistenza di un procedimento nuovo imporrà una nuova riflessione, anche solo sulle ripercussioni che un’enorme quantità di richieste di rinvio e dei conseguenti pareri potrebbe produrre sull’attività della Corte europea fino al punto da ingolfarla definitivamente. Saranno, probabilmente (si spera), le Corti stesse a trovare un corretto equilibrio.

 

Dott.ssa Antonella Galletti, Dottore di ricerca e Cultore di Diritto dell’Unione europea e di Diritto internazionale presso l’Università “Kore” di Enna

 

[1] Pitruzzella, Stato di diritto, indipendenza delle corti e sovranità popolare: armonia o conflitto?, 31 ottobre 2018, in: http://www.diritticomparati.it/rivista/stato-di-diritto-indipendenza-delle-corti-e-sovranita-popolare-armonia-o-conflitto/

[2] C. Guarnieri – P. Pederzoli, La democrazia giudiziaria, Bologna, 1997, p. 125.

[3] Ivi, p. 153 e s.

[4] Asta, Il Protocollo n. 16 alla CEDU: Chiave di volta del sistema europeo di tutela dei diritti umani?, in https://www.academia.edu/32697205/Il_Protocollo_n._16_alla_CEDU_Chiave_di_volta_del_sistema_europeo_di_tutela_dei_diritti_umani

[5] Martire, Il Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali entra finalmente in vigore,16 aprile 2018, in http://www.diritticomparati.it/protocollo-n-16-alla-convenzione-per-la-salvaguardia-dei-diritti-delluomo-e-delle-liberta-fondamentali-ad-un-passo-dallentrata-vigore/

[6] Buffa, Il Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione Edu è pronto per entrare in vigore, 2 maggio 2018, in http://questionegiustizia.it/articolo/il-protocollo-n-16-addizionale-alla-convenzione-edu-e-pronto-per-entrare-in-vigore_02-05-2018.php

[7]https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/638_5_40365.html

[8] Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza, Sez. V, 26/06/2014, n. 65192/11.

[9] Buffa, op. cit.

[10] Pappone, In attesa dell’Italia, alcune riflessioni dopo l’entrata in funzione del Protocollo Addizionale n. 16 nell’ordinamento francese, 29 ottobre 2018, in http://www.diritticomparati.it/attesa-dellitalia-alcune-riflessioni-dopo-lentrata-funzione-del-protocollo-addizionale-n-16-nellordinamento-francese/

[11] Lamarque, intervento al Convegno su La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 Cedu, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2014.

[12] Sorrenti, Un’altra cerniera tra giurisdizioni statali e Corti sovranazionali? L’introduzione della nuova funzione consultiva della Corte di Strasburgo da parte del Protocollo n. 16 CEDU, 8 luglio 2014, in www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/sorrenti.pdf

[13] Del rischio di un impiego del protocollo 16 come ricorso “preventivo”, si veda Conti, I giudici ed il biodiritto, Roma, 2013.

[14] Asta, op. cit.

[15]Ibidem.

[16] DzehtsiarouInteraction between the European Court of Human Rights and Member States: European Consensus, Advisory Opinions and the Question of Legitimacy, in Flogaitis, Zwart, Fraser (a cura di), The European Court Of  Human Rights And Its Discontents: Turning Criticism into Strength, Cheltenham, 2013.

[17] Parere 2/13 della Corte di Giustizia Ue (Seduta Plenaria), 18 dicembre 2014, in http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273208

[18] Anrio, Il Protocollo 16 in vigore dal 1° agosto 2018: una nuova ipotesi di forum shopping tra le corti?, in http://rivista.eurojus.it/il-protocollo-16-in-vigore-dal-1-agosto-2018-una-nuova-ipotesi-di-forum-shopping-tra-le-corti/

[19] Presa di posizione dell’Avvocato generale Juliane Kokott, presentata il 13 giugno 2014. Procedimento di parere 2/13 instaurato su domanda della Commissione europea.

[20] Anrio, op.cit.

[21] Lamarque, op. cit.

[22] Conti, La richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d’orchestra per una nomofilachia europea, in http://www.giurcost.org/studi/conti2.pdf

[23]Ibidem.