PROCURATORE EUROPEO: POSSIBILE ESTENSIONE DELLE COMPETENZE?
Autore: Dott.ssa Laura De Rose, Vice Direttore Foroeuropa
Il 13 settembre 2018, nel suo discorso sullo “Stato dell’Unione”, il Presidente della Commissione Juncker ha sottolineato l’esigenza di dotare l’Unione Europea (UE) di strumenti più efficaci per lottare contro il terrorismo, denunciando la gravità delle minacce transnazionali e suggerendo quale possibile risposta l’estensione delle competenze del Procuratore Europeo ai reati terroristici internazionali.
La Commissione ha presentato le ragioni e le procedure relative alla possible estensione delle competenze del Procuratore Europeo in una comunicazione al Parlamento Europeo a al Consiglio Europeo, pubblicata il 12 settembre 2018 e discussa durante la riunione dei capi di Stato e di governo tenutasi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018.
La proposta della Commissione si basa su una considerazione di fondo: nonostante i risultati incoraggianti raggiunti sia da Eurojust che da Europol nella lotta contro il terrorismo, l’azione di contrasto è frammentata a livello dei Paesi membri ed è quindi necessario creare in Europa un’autorità penale in grado di svolgere le indagini, perseguire, e infine rinviare a giudizio i responsabili di reati terroristici transfrontalieri. La Commissione, inoltre, nota che anche se non tutti i Paesi membri sono stati e sono tutt’ora esposti alla minaccia terroristica allo stesso modo, insufficienze nell’azione di contrasto anche in un solo Paese possono provocare vittime o rischi gravi in un altro Paese membro, o colpire l’UE nel suo insieme.
Come noto, il Procuratore Europeo istituito sulla base del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, è responsabile dell’azione penale contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione , e sarà pienamente operativo a partire dalla fine del 2020. L’Italia vi partecipa insieme a, per il momento, altri 21 Paesi membri.
Come previsto dall’articolo 86 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU), la proposta di estensione delle competenze del Procuratore Europeo richiede una decisione del Consiglio Europeo presa all’unanimità da tutti i Paesi membri, dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento Europeo e dopo aver consultato la Commissione. L’estensione delle competenze puo’ riguardare tutte le forme di criminalità gravi che presentano una dimensione transnazionale, quali quelle definite all’articolo 83 comma 1 del TFEU: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
Una volta che il Consiglio abbia preso tale decisione, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa volta ad emendare il Regolamento attuale, così da permettere al Procuratore Europeo di esercitare effettivamente le sue nuove competenze.
La Commissione precisa nella sua comunicazione che tutti i Paesi membri che hanno aderito al Procuratore Europeo dovranno a quel punto riconoscerne l’insieme delle competenze, ovvero non sarà possibile aderirvi solo parzialmente, sulla base di una logica “a geometria variabile”.
La comunicazione descrive in dettaglio le ragioni che renderebbero necessario estendere le competenze del Procuratore Europeo alla lotta contro il terrorismo.
Fra queste, si citano per esempio: il fatto che le autorità nazionali non riescano a coprire in modo adeguato la dimensione transnazionale del terrorismo a causa della frammentarietà delle indagini, inefficienze e ritardi nello scambio di informazioni, visto anche il carattere di segretezza di tali informazioni, o la mancanza di coordinamento fra le autorità di polizia e la magistratura; l’esperienza di Eurojust in questo campo, la quale dimostra che le autorità nazionali devono cooperare fra loro onde agire in modo significativo contro il terrorismo; i limiti dell’azione di Eurojust e di Europol, dovuti al fatto che entrambi questi attori, ancorché efficaci e tempestivi, possono agire soltanto su richiesta delle autorità competenti, in quanto nessuno dei due ha il potere di condurre direttamente indagini di propria iniziativa.
Un altro fattore problematico sottolineato nella comunicazione è quello relativo ai conflitti di giurisdizione, che possono insorgere, per esempio, laddove le vittime di un attentato terroristico provengano da diversi Paesi membri e le autorità degli stessi reclamino di avere giurisdizione per perseguire lo stesso reato su basi diverse, per esempio la nazionalità delle vittime o la competenza territoriale. Attualmente, nota la Commissione, non vi è alcun meccanismo a livello dell’Unione in grado di imporre ad un Paese membro di non esercitare la sua giurisdizione a favore di un altro Paese membro, onde evitare violazioni del principio del “ne bis in idem” e vanificare i risultati dell’azione penale.
La comunicazione illustra i suddetti problemi e le soluzioni offerte dall’istituzione di un Procuratore Europeo competente per i casi di terrorismo con esempi pratici, a partire da casi ipotetici. Tali esempi mostrano il valore aggiunto dall’azione del Procuratore Europeo, in quanto dotato dei poteri necessari per sviluppare un approccio comune europeo contro i reati terroristici.
Nel concludere la sua comunicazione, la Commissione invita il Consiglio Europeo a decidere in favore dell’estensione delle competenze del Procuratore Europeo in occasione del Summit che si terrà in Romania il 9 maggio 2019.
La comunicazione della Commissione è accessible cliccando su questo link: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-641-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF