A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: Assicurazione obbligatoria anche se il veicolo, idoneo a circolare, rimane fermo su un terreno privato (CGUE 4 settembre 2018, C-80/17). 

 Autore: Avv. Teresa Aloi

 

Un veicolo che sia stazionato su un terreno privato per scelta del proprietario, se immatricolato in uno Stato membro ed idoneo a circolare, deve essere assicurato a prescindere dall’intenzione del proprietario di non guidarlo più. Tale volontà, infatti, non esonera dall’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo alla circolazione di tale veicolo.

Questa è l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 4 settembre 2018, in riferimento alla causa C-80/17.

L’interpretazione ha ad oggetto l’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva  72/166/CEE, del 24 aprile 1972 (c.d. Prima Direttiva), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, poi modificata dalla Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito della controversia tra il Fondo di garanzia automobilistico[1], Portogallo, e due cittadine portoghesi ( Sig.re Alina A. Juliana e Cristiana M. Juliana) con riferimento al rimborso degli indennizzi che il Fondo aveva provveduto a versare alle vittime di un incidente in cui era stato coinvolto il veicolo appartenente ad una delle due cittadine (Sig.ra Alina Juliana) e guidato dal figlio della stessa.

In particolare, la Sig.ra Juliana, proprietaria dell’autoveicolo immatricolato in Portogallo, aveva cessato di guidarlo per ragioni di salute e lo aveva lasciato stazionato nel cortile di casa senza, tuttavia, avviare le pratiche per il suo ritiro ufficiale dalla circolazione, ne sottoscrivere un contratto di assicurazione della responsabilità civile.

Il 19 novembre 2006, il figlio della Signora, senza l’autorizzazione della madre ed a sua insaputa, aveva preso l’auto e, a causa di una uscita di strada, aveva perso la vita e causato il decesso delle altre due persone che si trovavano a bordo come passeggeri.

Il Fondo di garanzia automobilistico, Portogallo, aveva provveduto ad indennizzare i familiari dei due passeggeri per i danni derivanti dall’incidente e poi aveva citato in giudizio la Sig.ra Juliana, proprietaria dell’auto, per il rimborso delle somme pagate. Ritenendo che la Signora fosse obbligata a stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il suo veicolo e che, a quella data, non avesse adempiuto a tale obbligo, il Fondo, in conformità a quanto previsto dal diritto portoghese, aveva convenuto in giudizio la Signora chiedendole la somma di 437 mila euro circa, da esso versato agli aventi diritto dei passeggeri.

La Sig.ra Juliana, di contro, riteneva di non essere responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli.

Da qui la domanda di pronuncia pregiudiziale volta a chiarire se, ai sensi delle disposizioni europee, l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC auto comprendesse anche le situazioni in cui, per scelta del proprietario, il veicolo fosse immobilizzato in una proprietà privata.

La Prima Direttiva sulla responsabilità civile autoveicoli (Direttiva 72/166/CEE) dispone che la responsabilità civile relativa alla circolazione degli autoveicoli che abitualmente stazionano sul territorio degli Stati membri deve essere coperta da assicurazione.

La Seconda Direttiva (Direttiva 84/5/CE) prevede la creazione di un organismo avente lo scopo di  indennizzare i danni alle persone ed alle cose causati da un veicolo per il quale l’obbligo assicurativo non è stato adempiuto. Gli Stati membri possono disciplinare i ricorsi tra tale organismo ed il responsabile del sinistro ed altri assicuratori o organismi di sicurezza sociale tenuti ad indennizzare le vittime per lo stesso sinistro.

Gli Stati membri, tuttavia, non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri, in qualsiasi modo,  che il responsabile del sinistro non sia in grado o si rifiuti di pagare.

E’ in tale contesto che la Corte Suprema, Portogallo, (Supremo Tribunal de Justica) adita dal Fondo di garanzia autoveicoli ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia UE alcune questioni: 1) se, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Prima Direttiva, sussiste l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli qualora il veicolo interessato si trovi, per sola scelta del suo proprietario che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato; 2) se la Seconda Direttiva osti ad una normativa nazionale che prevede che l’organismo preposto all’indennizzo abbia diritto a proporre ricorso contro la persona soggetta all’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione RC del veicolo che ha causato i danni di cui tale organismo si è fatto carico, ma che non aveva concluso a tale scopo alcun contratto, anche se tale persona non era civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale i danni si sono verificati.

La prima questione si fonda sulla premessa secondo cui il Fondo di garanzia ha chiesto alla Sig.ra Juliana, in base all’art. 25 del D.L. n. 522/85, il rimborso delle indennità versate agli aventi diritto delle vittime dell’incidente in cui il suo veicolo era stato coinvolto con la motivazione che, da una parte, essa era soggetta all’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale veicolo e, dall’altra, che essa non aveva ottemperato a tale obbligo.

L’art. 25 del decreto legge prevede, infatti, che una volta soddisfatte le richieste di risarcimento danni, il Fondo è surrogato nei diritti della persona lesa e ha, altresì, il diritto agli interessi legali di mora ed al rimborso delle spese da esso sostenute per l’accertamento ed il recupero dei crediti che le persone che, pur essendo soggette all’obbligo di assicurazione, non abbiano stipulato alcuna polizza assicurativa. Esse potranno essere convenute in giudizio dal Fondo, il quale beneficerà anche del diritto di regresso, in relazione agli importi che ha dovuto pagare contro gli altri responsabili del sinistro, se esistenti.

L’art. 3, paragrafo 1, della Prima Direttiva, formulato in termini generici, impone agli Stati membri di attuare nel loro ordinamento giuridico interno, un’obbligazione generale di assicurazione dei veicoli. Pertanto, ogni Stato membro deve garantire che, fatte salve le deroghe previste dall’art. 4 della stessa Direttiva, ogni veicolo che stazioni abitualmente sul suo territorio sia coperto da un contratto stipulato con una compagnia di assicurazione al fine di garantire, entro i limiti definiti dal diritto dell’Unione, la responsabilità civile relativa a tale veicolo.

La nozione di “veicolo” è definita dall’art. 1, punto 1, della Prima Direttiva, come “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo (……)”. Tale definizione è indipendente dall’uso che ne viene fatto o che può essere fatto del veicolo di cui trattasi.

Come ha osservato l’Avvocato generale nelle sue conclusioni, tale definizione milita a favore di una concezione oggettiva della nozione di “veicolo” che è indipendente dall’intenzione del proprietario dello stesso o di un’altra persona di utilizzarlo effettivamente.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza in commento, considera, innanzitutto, che un veicolo che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare risponde alla nozione di “veicolo” ai sensi della Prima Direttiva e, pertanto, non smette di essere soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato da tale Direttiva, per il solo fatto che il suo proprietario non abbia più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato.

Nel procedimento principale, dal fascicolo sottoposto all’esame della Corte, risulta che il veicolo della Sig.ra Juliana stazionava abitualmente sul territorio di uno Stato membro, il Portogallo. Tale veicolo era, all’epoca dei fatti, immatricolato in tale Stato membro ed era perfettamente funzionante, come attestato dal fatto che il figlio della Signora lo stava guidando nel momento in cui si è verificato l’incidente; esso, pertanto, rientrava nell’obbligo di assicurazione ex art. 3, paragrafo 1, della Prima Direttiva.

La Corte aggiunge, inoltre,  che il fatto che la signora Juliana avesse lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa, terreno privato, prima che il figlio se ne impossessasse  e che essa non avesse più intenzione di guidarlo, non è rilevante.

Alla luce di tali considerazioni riguardo alla prima questione, la Corte dichiara che, secondo la Prima Direttiva, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.

Riguardo alla seconda questione, se il proprietario del veicolo, circolante contro la sua volontà, non responsabile del sinistro, sia obbligato a rimborsare l’ente statale che ha indennizzato le vittime di un sinistro causato da quell’auto non assicurata, l’art. 1, paragrafo 4, della Seconda Direttiva, lascia esplicitamente aperta agli Stati membri la possibilità di conferire all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario e consente loro di regolamentare le azioni contro questo organismo ed i responsabili del sinistro nonché i rapporti con gli altri assicuratori o istituti di previdenza sociale tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro.

Anche se il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di regolamentare le azioni dell’organismo di indennizzo previsto all’art. 1, paragrafo 4, della Seconda Direttiva 84/5/CEE, segnatamente contro “il o i responsabili del sinistro”, esso non ha, tuttavia, armonizzato i diversi aspetti relativi alle azioni di tale organismo (in particolare, la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali ricorsi possono essere presentati), cosicchè tali aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro.

Ne consegue che, una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente non abbia adempiuto all’obbligo ad esso incombente di assicurare tale veicolo, l’organismo di indennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione europea in riferimento alla seconda questione conclude dichiarando che l’art. 1, paragrafo 4, della Seconda Direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che, come la legislazione portoghese, prevede che l’organismo di indennizzo (Fondo di garanzia autoveicoli) abbia diritto a proporre ricorso non solo contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro la persona che, pur essendo soggetta all’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per il veicolo che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a tal fine, e ciò anche quando tale persona non sia civilmente responsabile del sinistro.

 

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro

 

[1] Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un organismo di indennizzo nato in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959. Esso serve per assicurare un risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale in caso di veicoli non identificati, non assicurati o assicurati con imprese di assicurazione in liquidazione.

Fonte: www.curia.europa.eu