A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA NEI VOLI CON COINCIDENZE

 Autore: Dott.ssa Roberta Capri

 

La Corte di giustizia, con sentenza del 7 settembre 2017 (causa C‑559/16), si è pronunciata ancora una volta sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Nel caso di specie le ricorrenti prenotavano, con la compagnia aerea Brussels Airlines, il volo Roma-Amburgo con partenza alle ore 10:25, coincidenza a Bruxelles e arrivo a destinazione alle ore 14:45. L’aereo decollava in ritardo e giungeva a Bruxelles alle ore 13:22, facendo perdere la coincidenza per Amburgo alle ricorrenti che si imbarcavano su un volo successivo e giungevano a destinazione alle ore 18:35.

La compagnia aerea versava ai passeggeri, a titolo di compensazione pecuniaria, la somma di 250 euro per il ritardo prolungato.

Sebbene il regolamento n. 261/2004 non disciplini il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo, la Corte di giustizia nella nota sentenza Sturgeon (cause riunite C-402/07 e C-432/07) ha stabilito che, non solo nelle ipotesi di cancellazione ma anche nel caso di ritardo pari o superiore alle tre ore, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria. I giudici di Lussemburgo hanno richiamato due principi: quello dell’interpretazione estensiva delle disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri e quello della parità di trattamento, secondo il quale situazioni analoghe non devono essere trattate in maniera diversa, considerato che i passeggeri di voli con ritardo prolungato subiscono gli stessi disagi di quelli di voli cancellati.

Nonostante le parti in causa concordassero sul diritto alla compensazione pecuniaria, le ricorrenti pretendevano, tuttavia, una somma maggiore pari a 400 euro in quanto sostenevano che la distanza da calcolare ai fini della compensazione era maggiore di quella calcolata dalla compagnia aerea.

Infatti l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, al comma 1, prevede tre diversi importi di compensazione pecuniaria in funzione della lunghezza delle tratte:

  • 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  • 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  • 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle prime due ipotesi.

Nella fattispecie in esame, se si considera, secondo il metodo della rotta ortodromica, la tratta del volo Roma-Amburgo, la distanza è pari a 1326 km, cioè inferiore a 1500 km, e il diritto alla compensazione pecuniaria ammonta a 250 euro se invece, come sostenevano i ricorrenti, si considera la somma delle tratte Roma-Bruxelles (1173 km) e Bruxelles-Amburgo (483 km), la distanza totale per questi due voli combinati è di 1656 km e dunque superiore a 1500 chilometri, con un maggiore importo di compensazione pecuniaria pari a 400 euro.

Il legislatore europeo, all’articolo 7 del regolamento n.261/2004, precisa altresì che, ai fini della determinazione della distanza, si fa riferimento all’ultima destinazione “per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo” (o a causa del ritardo alla partenza, come stabilito dalla sentenza Sturgeon n.d.r.).

Ed è proprio l’interpretazione  della nozione di distanza ad essere sottoposta alla Corte di giustizia dal Tribunale di Amburgo che chiede se tale nozione si riferisca solo alla distanza diretta da calcolare secondo il metodo della rotta ortodromica, senza considerare la distanza di volo effettivamente percorsa.

Al fine di fornire l’interpretazione richiesta, i giudici di Lussemburgo hanno richiamato alcune sentenze: la sentenza IATA e ELFAA (causa C‑344/04) che, al punto 85, giustifica una diversa quantificazione della compensazione pecuniaria in ragione dell’entità dei disagi subiti dai passeggeri, disagi che non sarebbero necessariamente maggiori nel caso di coincidenze; la sentenza Nelson (cause riunite C‑581/10 e C‑629/10)  che, al punto 38, sottolinea che  i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati vantano gli stessi diritti dei passeggeri di voli cancellati. Da tali pronunce, la Corte di giustizia deduce che nella controversia in esame i ricorrenti vanterebbero non solo lo stesso diritto alla compensazione previsto per i  passeggeri di voli cancellati ma anche lo stesso importo della compensazione, senza alcuna distinzione tra volo diretto e volo con coincidenze.

Tale orientamento, peraltro, è evidente anche nella sentenza Folkerts  (causa C‑11/11) che, al punto 35, stabilisce che, in presenza di un volo con una o più coincidenze, è rilevante esclusivamente il ritardo rispetto all’orario di arrivo relativo alla destinazione finale, intesa come la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero.

Tutto ciò premesso, la Corte, nella causa in esame C-559/16, si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 “… nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa”.

Ciò significa che le ricorrenti non vantavano il diritto alla compensazione pecuniaria di 400 euro ma a quella già versata  dalla compagnia Brussels Airlines pari a 250 euro.

Con questa sentenza i giudici di Lussemburgo hanno aggiunto un ulteriore tassello al complesso quadro dei diritti dei passeggeri che viaggiano in aereo, con un incremento della consistente giurisprudenza che già nel 2013 aveva indotto la Commissione europea a presentare una proposta di modifica del regolamento n.261/2004, COM (2013) 130 definitivo, tuttora sotto la lente del legislatore europeo.

Questa proposta rappresenta una chiave di lettura anche ai fini della controversia in questione in quanto  il regolamento in esame, all’articolo 2 lettera h), definisce il concetto di destinazione finale che, in caso di coincidenza diretta, è la destinazione dell’ultimo volo ma nulla dice sulla coincidenza stessa. Quest’ultima è definita nella proposta di modifica come: “un volo che, nell'ambito di un unico contratto di trasporto, intende consentire al passeggero di giungere a un punto di trasferimento per ripartire con un altro volo o, ove opportuno in base al contesto, tale volo in partenza dal punto di trasferimento”.

Sembrerebbe, dunque, che il discrimen tra un unico volo con più coincidenze e più voli sia l’unicità del rapporto contrattuale.

Inoltre, la Commissione aggiunge in tale proposta l’articolo 6-bis dedicato alla perdita delle coincidenze, stabilendo che il ritardo è calcolato facendo riferimento, come più volte statuito dalla Corte di giustizia, all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale, purtroppo  però senza precisare gli effetti ai fini del calcolo della compensazione.

Nel 2016, in assenza di interventi normativi da parte del legislatore europeo, la Commissione ha adottato gli Orientamenti interpretativi relativi al regolamento in esame (2016/C214/04), precisando che gli stessi non sostituiscono, né integrano la suddetta proposta di modifica ma sono finalizzati a chiarire alcune disposizioni del regolamento n.261/2004 sulla base delle sentenze della Corte di giustizia. Dopo aver dettato una serie di norme sul campo di applicazione di tale regolamento sul negato imbarco, sulla cancellazione, sul ritardo e sulla sistemazione in classe superiore o inferiore,  la Commissione si è soffermata sui diritti dei passeggeri e, in particolare, al punto 4.4.10  sul calcolo della distanza sulla base del «viaggio» per determinare la compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato alla destinazione finale.

Dopo aver richiamato la sentenza Folkerts, la Commissione afferma testualmente che “la distanza che determina la compensazione pecuniaria da corrispondere in caso di ritardo prolungato alla destinazione finale dovrebbe basarsi sulla «distanza ortodromica» tra il luogo di partenza e la destinazione finale, vale a dire il «viaggio», senza aggiungere la «distanza ortodromica» alle distanze tra i diversi voli pertinenti in coincidenza che compongono il «viaggio»”. In sostanza, la Corte di giustizia, con la sentenza in esame, e la Commissione, con gli orientamenti, sono giunte alla stessa conclusione e la sinergia tra i due organi dell’Unione europea appare, attualmente, uno strumento idoneo a garantire una migliore applicazione del regolamento, in attesa di un intervento normativo che attui una revisione dello stesso.

 

Autore: Dott.ssa Roberta Capri, Funzionaria Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.