COME SI COLLOCANO, NEL CONTESTO ISTITUZIONALE DELLA UE, I DISSENSI, I CONTRASTI E LE PROPOSTE INNOVATIVE DA PARTE DI STATI MEMBRI, CITTADINI E LORO ASSOCIAZIONI?
Autore: Prof. Claudio De Rose, Direttore responsabile e coordinatore scientifico
1. Mezzi di contrasto ed ipotesi modificative del modello istituzionale dell’Unione incompatibili con lo stesso.
1.a.- No ai sovvertimenti.
Alla base del processo di integrazione europea c’è il rispetto della libera determinazione dei popoli e dei principi di democrazia e libertà, per cui chiunque – Stato membro, singolo cittadino, gruppo di opinione, partito politico, uomo di governo, parlamento, Capo di Stato o altra istituzione nazionale – può manifestare critiche e dissenso nei riguardi di ciò che l’Unione è o non è, fa o non fa.
Naturalmente, fin quando rimangono a livello di manifestazioni di pensiero o di posizioni politiche astratte o di principio, le critiche e il dissenso non hanno nessun rilievo istituzionale per l’Unione. Se invece si presentano come iniziative intese a sortire effetti sull’Unione e sulle sue Istituzioni, non possono che essere poste nelle forme e con le procedure previste dai Trattati.
Al riguardo sarà bene chiarire subito, a fronte delle enfatizzazioni di toni e dissensi da parte delle forze di ispirazione populista, sovranista o neo-nazionalista, che ipotesi di “golpe” o di atti di “ribellione” nei confronti dell’Unione e delle sue Istituzioni di riferimento da parte di Stati membri, di loro governi o governanti, di movimenti o partiti operanti al loro interno, non potrebbero avere alcuna consistenza né alcun seguito.
Vi osterebbe, infatti, quella che è la principale caratteristica istituzionale dell’Unione: essa non è un Super-Stato dotato di originari poteri sovrani, bensì un’entità sovranazionale basata sul consenso del tutto spontaneo degli Stati aderenti, che, sempre in modo del tutto volontario, le cedono parti della propria sovranità, riconoscendole i relativi poteri.
Di conseguenza, intervenire su una situazione del genere con atti di forza o con atteggiamenti minacciosi e violenti, sarebbe, oltre che estremamente ridicolo, anche del tutto infruttuoso in quanto che gli autori di un tal genere di atti o atteggiamenti si troverebbero di fronte ad un generale dissenso da parte degli Stati membri o, in ogni caso, della maggior parte di essi.
In mano ai “golpisti” non rimarrebbe, dunque, che un pugno di mosche.
1.b.- Proposte modificative a confronto con l’attuale modello.
D’altro canto, non è affatto chiaro a quale nuovo modello di Europa mirino gli oppositori oltranzisti del modello attuale. A quel che è dato comprendere, i caposaldi delle nuova costruzione sarebbero: priorità assoluta agli interessi dei cittadini dei singoli Stati membri; chiusura assoluta ai flussi migratori esterni e limitazioni dei flussi migratori interni ed in genere delle libertà di movimento e del diritto di stabilimento; politiche estere e del commercio estero del tutto indipendenti dall’Unione, con possibilità per ciascun Stato membro di instaurare rapporti bilaterali con gli Stati extraeuropei; un Parlamento europeo non necessariamente elettivo, il cui mandato principale sarebbe quello di far rispettare i predetti principi anche nei rapporti tra gli Stati membri.
A fronte di un monstre di questo genere, ci sarebbe da chiedersi che senso avrebbe di parlare ancora di un’Unione europea, quando, tutt’al più, si tratterebbe di un’Alleanza europea, come tante del passato e tutte, prima o dopo, naufragate nel nulla di fatto o in contrasti bellicosi.
In ogni caso, questa nuova Europa, populista e “sovranista” in senso di nazionalista, sarebbe governata in forme autoritarie per cui sarebbe sostanzialmente contraria ad ogni sorta di dialettica.
Il che significherebbe dimenticare che l’attuale modello di Unione - pur tra tanti obiettivi non ancora raggiunti e tante manchevolezze e logorii su cui è indubbiamente è necessario e urgente intervenire, come nel caso dei migranti - è riuscito ad assicurarci non solo oltre settanta anni di pace ma anche una serie di vantaggi (forse non sempre equamente distribuiti), e di principi e regole di respiro ampio, moderno ed efficace in vari settori cruciali. Si pensi alla politica della concorrenza, al mercato unico, alla politica agricola comune, alla moneta unica, offerta ma non imposta, alla lotta alle frodi, alla corruzione ed ai relativi meccanismi di cooperazione sovranazionale, oltre che di armonizzazione delle legislazioni nazionali.
Né può trascurarsi che, in tema di politica migratoria, l’Unione, nonostante i suoi limiti, le sue incertezze e le sue divisioni in materia, ha stanziato somme ingenti per sostenere l’accoglienza dei migranti da parte degli Stati più esposti, ivi compresa l’Italia. Alla quale, come si evince dal comunicato stampa della Commissione in data 22 agosto 2018 (pubblicato in questo numero di Foroeuropa nella Documentazione), per il periodo 2014-2020 sono stati erogati, a supporto delle situazioni di emergenza a cui ha dovuto e deve far fronte, ben 653,7 milioni di euro, nove dei quali sono stati stanziati proprio in tempi recentissimi, quasi in concomitanza con gli ultimi clamorosi arrivi di migranti.
E, per la verità, sorprende che se ne sia taciuto dalle fonti governative italiane e chela stampa italiana non abbia colto il rilievo e la significatività di tali stanziamenti. In ogni caso, qualora il nostro governo, come preannunciato, pervenisse a ridurre l’importo pro capite destinato all’assistenza dei migranti, ne deriverebbe un minor uso dei fondi assegnati, e l’eccedenza, trattandosi di fondi a destinazione vincolata, non potrebbe essere altrimenti utilizzata ed andrebbe quindi restituita all’Unione, il che costituirebbe un clamoroso “autogol”, come si suole dire nel linguaggio calcistico per chi si autosconfigge.
1.c—Ed allora, perché sostituire l’attuale modello?
Riprendendo le file più generali del discorso, si può concludere che, se ci fosse il colpo di spugna propugnato dai venti populisti e da quelli ad essi assimilabili, si finirebbe per dimenticare tutti i risultati finora ottenuti dall’Europa e per dimenticare soprattutto che a quei risultati l’Unione è pervenuta proprio in virtù di quella sua peculiare identità istituzionale, a cui si è fatto cenno più sopra: una peculiarità che non ha precedenti nella storia né ha analogie, anche allo stato attuale, il che rende l’Unione reale e consistente, contrariamente a quanto sostengono le facili critiche degli euroscettici.
Nello stesso tempo, però, tutto ciò rende l’Unione oggetto di particolare e tendenzialmente non amichevole attenzione, e forse anche di invidia, da parte delle altre realtà macrostatuali presenti nel Resto del mondo. Tra queste si annoverano certamente la Russia egli Stati Uniti d’America,i cui governanti sono costretti a mostrare continuamente i muscoli, per raggiungere i propri scopi, anche al proprio interno, con preoccupanti turbative delle libertà democratiche.
Nell’Unione, invece, le determinazioni vengono prese dopo ampio dibattito e applicando il principio maggioritario o addirittura, come si è visto, l’unanimità.
Inoltre, l’Unione ha un sistema di giustizia, incentrato sulla Corte di Lussemburgo, che, sin dall’inizio, si è qualificata con pronunciati di altissimo livello giuridico, la cui autorevolezza nomofilattica è riconosciuta dagli ordinamenti degli Stati membri e dai giudici nazionali, per convinzione e condivisione, ancor prima che per effetto delle regole dei Trattati che ne impongono il rispetto. E sarà bene ricordare che anche per il sistema di giustizia vale il principio dialettico, posto che la principale anche se non unica via procedurale per metterlo in funzione è il rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE, che consente al giudice nazionale di proporre all’attenzione della Corte questioni interpretative dei Trattati e di compatibilità con gli stessi delle norme nazionali. Uno strumento di raffinatissima portata giuridica, del tutto nuovo ed originale, che rende possibile un continuo confronto tra l’ordinamento dell’Unione e quello degli Stati membri.
Né va dimenticato che sia la Corte di Giustizia sia la CEDU di Strasburgo sono le roccaforti della tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che è, senza dubbio, la più grande conquista della civiltà giuridica.
Ed allora, perché rinunziare a tutto questo, nonostante si ispiri ai valori fondamentali del moderno Stato di diritto a base democratica? E perché mai tutto questo sarebbe improvvisamente da ritenersi contrario agli interessi nazionali ed a quelli dei cittadini dei vari Stati europei?
2.- I mezzi di autotutela dell’Unione nei riguardi di deviazioni dal suo modello istituzionale e dai suoi valori di base.
Nello stesso spirito di apertura alla dialettica giuridico-istituzionale vanno intesi i mezzi di autotutela che l’ordinamento dell’Unione appresta nei riguardi delle eventuali deviazioni di Stati membri, o di loro componenti interne, dagli schemi ordinamentali comuni o dai principi e valori della democrazia, della libertà e della tutela dei diritti umani.
2.a.- Contestazioni e sanzioni per violazione dei valori di base.
Un esempio di tali mezzi, di piena attualità, è la messa in stato d’accusa del premier ungherese Orbàn da parte del Parlamento europeo, per violazione all’interno del suo Paese dei valori fondamentali dell’Unione, tra cui i principi dello Stato di diritto. Questo meccanismo di autotutela, come disciplinato dall’art.7, paragrafi 1 e 2 del TUE, coinvolge, oltre al Parlamento, anche la Commissione e il Consiglio, salvaguardando il principio dialettico, dal momento che allo Stato membro contestato viene data ampia possibilità di far conoscere il proprio punto di vista e le proprie osservazioni ed inoltre la procedura può culminare anche in una mera formulazione di raccomandazioni allo Stato medesimo.
Inoltre, per la constatazione che la violazione sia grave e persistente è prevista l’unanimità dei voti in seno al Consiglio europeo.
Gli Stati del c.d.“Gruppo di “Visegrad” intendono avvalersi di questa norma per far mancare l’unanimità alle determinazioni di misure nei riguardi dell’Ungheria di Orbàn. Da parte loro, peraltro, è stato preannunciato che il voto negativo non sarà suffragato da argomentazioni che contrastino il merito delle accuse rivolte all’Ungheria ma consisterà in un mero veto politico. Ad essi sfuggono, probabilmente, le logiche conseguenze che possono trarsi da questo atteggiamento.
La prima è che essi, così agendo, assumono un atteggiamento immotivatamente ostruzionistico nei riguardi dell’Unione, nonostante che quest’ultima abbia erogato e tuttora eroghi ad essi fondi e contributi in misura non solo ampiamente superiore alla loro quota annuale di partecipazione al bilancio UE, ma talmente prodiga che essi hanno potuto nel giro di pochi anni riequilibrare le proprie economie interne. La seconda è che essi ricorrono al veto perché, evidentemente, non sono in grado di dimostrare che l’Ungheria non è incorsa nelle violazioni di cui è accusata, ma, in questo modo, non le rendono certo un bel servigio: infatti, un salvataggio di questo genere equivale, sul piano politico, ad un’ implicita condanna.
E pertanto – questa è la terza conseguenza - così comportandosi essi finiscono per riconoscere, loro malgrado, l’altissimo livello di civiltà e di finezza giuridico-istituzionale dell’Unione, che, prevedendo l’unanimità e ammettendo, quindi, anche il veto meramente politico, perviene lo stesso, sia pure indirettamente, alla constatazione dell’infrazione, anche senza perseguire il formale “crucifige” ad ogni costo. Naturalmente, non tutti sono in grado di percepire queste finezze giuridiche, per cui sarà bene cambiare al più presto la norma, prevedendo la maggioranza qualificata in luogo dell’unanimità.
Dello stesso livello di ispirazione dialettica sono le norme dei paragrafi 3 e 4 dell’art.7 citato, che prevedono l’applicazione, con voto del Consiglio a maggioranza qualificata, di sanzioni allo Stato per il quale la procedura sia culminata nella constatazione di avvenuta violazione dei valori.
Ed infatti, al par.3 è stabilito che la sanzione consiste nella sospensione dello Stato stesso dai diritti che gli derivano dai Trattati, ma al par.4 è prevista la rivedibilità e quindi la temporaneità della sanzione ed inoltre, come precisa l’ultimo alinea del paragrafo 3, nel disporre la sanzione il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze della sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
E quindi, ad esempio, prima di decidere se la sospensione possa riguardare il diritto dello Stato membro a che gli venga attribuito un certo numero di seggi nel Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe valutare se e fino a qual punto i cittadini dello Stato membro meritino che venga, per effetto della sanzione, sospeso il loro diritto di elettorato attivo e passivo in seno all’Unione.
Comunque, il rischio di una sanzione di tale portata c’è e dovrebbe servire da deterrente per quegli Stati membri che, a causa del prevalere di spinte populiste, sovraniste o neo-nazionaliste, professano un disaccordo politico-istituzionale con l’attuale assetto dell’Unione.
Ma lo stesso rischio corrono anche gli Stati, il cui atto di ribellione si concreti nel blocco della quota parte delle entrate proprie dell’Unione da essi dovuta.
Ciò è quanto minacciato di recente dall’Italia per ottenere meno rigidità nell’applicazione dei vincoli di bilancio, ma è una minaccia che innanzitutto dequalifica l’Italia, perché riduce la “ribellione” ad una illegittima, oltre che disdicevole, tenuta in ostaggio del denaro dovuto. E comunque, una minaccia del genere, se attuata, sarebbe agevolmente superata dall’Unione attraverso un recupero del dovuto dall’Italia sui fondi destinati alla stessa, ivi compresi, si badi bene, quelli, di cui si è detto al paragrafo 1, stanziati in tempi recentissimi a titolo di contributo per l’accoglienza ai migranti.
Inoltre, un atteggiamento del genere potrebbe dal luogo all’applicazione del citato art.7 TUE e quindi delle sanzioni da esso previste, tra le quali, come si è visto, potrebbe rientrare l’esclusione dell’Italia e dei cittadini italiani dalle prossime elezioni europee.
Quindi, l’Italia potrebbe rimanere con un palmo di naso e più ancora vi rimarrebbero quei partiti italiani che aspettano con ansia le prossime europee per attuare cambiamenti “epocali” in Europa, peraltro finora non precisati, come più sopra messo in evidenza.
2.b.- Ricorsi alla Corte di giustizia avverso violazioni dei valori di base.
Un altromezzo di contenimento e repressione di eventuali deviazioni di uno Stato membro dai valori originari dell’Unione è quello messo a disposizione della Commissione dall’art.258 TFUE e degli altri Stati membri dall’art.259 dello stesso TFUE. E cioè la possibilità di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea a fronte di ritenuta sussistenza, nei comportamenti dello Stato membro, di violazioni degli obblighi ad esso derivanti dai Trattati.
Il procedimento così innestato, che è disciplinato dall’art.260 TFUE e consente ampie possibilità per lo Stato membro di fornire prove contrarie a quanto gli viene imputato, può avere esito favorevole per lo Stato accusato ovvero culminare nel riconoscimento dell’infrazione, con obbligo per lo Stato membro di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.
In mancanza, su richiesta della Commissione, la Corte può condannare lo Stato al pagamento di un importo forfettario o di una pena pecuniaria.
Come si è visto, i descritti moduli di autotutela sono pervasi dal rispetto del principio dialettico, che va anche oltre il diritto di difesa ed il contradditorio, in quanto che consente allo Stato membro assoggettato alle verifiche politico-istituzionali o ai procedimenti giudiziari di esporre le ragioni dell’apparente o reale suo scostamento dal modello istituzionale dell’Unione o dai suoi valori: il che giova alla causa dell’unità europea, perché consente utili riflessioni sulla continuità dei suoi principi e sulla necessità o meno di revisione degli stessi.
3.- I mezzi di contrasto, innovazione e revisione dell’attuale modello consentiti dall’ordinamento dell’Unione.
In perfetta coerenza con quanto posto sin qui in evidenza in ordine alla rilevanza della dialettica interna, l’attuale modello d’Europa non pretende di essere immune da posizioni, anche radicali, di contrasto nonché da critiche, o da proposte di revisione o innovazione, ma, al contrario, le ammette e appresta i mezzi idonei per la loro proposizione, che vengono di seguito illustrati.
3.a.- Il recesso dall’Unione e il recesso dall’Euro.
Questi due strumenti non sono propriamente di contrasto nei confronti dell’Unione quanto piuttosto di dissenso ed inoltre, a ben vedere, hanno un imperfetto contenuto dialettico, in quanto non presuppongono una fase di dibattito tra lo Stato recedente e l’Unione o l’Eurozona o gli Stati membri delle stesse.
Non è prevista, cioè, una fase in cui lo Stato manifesti formalmente posizioni di dissenso, di contrasto o di non condivisione e si avvii sui relativi contenuti un confronto e un tentativo di superamento di dette posizioni.
Per l’esattezza, la mancanza di tale fase può avere un rilievo sostanziale per entrambi gli accadimenti, anche se può essere più facilmente rilevabile nel caso del recesso dall’Unione, che è proceduralmente disciplinato, in particolare dall’art.50 TUE, mentre per il recesso dall’euro non è prevista alcuna procedura formale e quindi esso può avverarsi solo fattualmente, con caratteristiche al momento solo ipotizzabili, perché sinora l’evento non si è mai verificato in concreto.
Nel caso del recesso dall’Unione, di cui la c.d. Brexit è, al momento, l’unico esempio di applicazione concreta,la citata norma regolatrice si limita a prevedere una fase decisionale interna dello Stato membro, in conformità col proprio ordinamento costituzionale, a cui segue la notifica dell’intenzione all’Unione e l’avvio, da parte di quest’ultima, di una fase negoziale con lo Stato recedente al fine di stabilire le modalità di recesso.
In nessuno di questi step vengono proceduralmente in evidenza le ragioni che hanno indotto lo Stato interessato a recedere dall’Unione, e cioè se a ciò sia stato indotto dal venir meno dell’interesse che lo aveva indotto ad aderire ovvero da un sopraggiunto contro-interesse a restare nell’Unione.
E’ soprattutto con riferimento a questa seconda ipotesi che potrebbe essere utile una fase di confronto dialettico tra lo Stato interessato, l’Unione e gli altri Stati membri in quanto rappresentati nel Consiglio europeo, organo istituzionalmente deputato ad orientare la negoziazione.
Quest’ultima, allo stato attuale, è finalizzata all’impostazione delle future relazioni dello Stato uscente con l’Unione e quindi anche gli orientamenti del Consiglio hanno questo fine circoscritto.
Sarebbe invece interessante una modifica dell’art.50 che prevedesse, successivamente ad una preliminare manifestazione d’intenti conforme al proprio ordinamento, una fase dialettica tra lo Stato interessato, il Consiglio europeo e gli altri Stati membri, in cui lo Stato intenzionato a recedere possa esprimere i propri motivi di dissenso o di minor interesse a restare nell’Unione e il Consiglio possa, a sua volta, offrire proposte conciliative. In tale logica, seguirebbe una definitiva fase deliberativa interna, basata sull’esito del confronto con il Consiglio e gli altri Stati membri.
Ne trarrebbero vantaggio un po' tutti: l’Unione e gli altri Stati membri perché avrebbero un’importante occasione per verificare la tenuta del sistema e conoscerne i punti critici, ma anche lo Stato interessato, perchè amplierebbe gli spazi della dialettica interna sull’argomento. Ed inoltre, i suoi cittadini e i loro rappresentanti politici potrebbero disporre di un altro momento di riflessione sull’opportunità o meno di lasciare l’Europa, a livello parlamentare o referendario, a seconda del proprio ordinamento.
3.b.- Il recesso dall’Euro in particolare
La situazione è alquanto diversa per quel che concerne il recesso dall’Euro. Quest’ultimo, ai sensi dell’art.3, par. 4 del TUE, è la moneta dell’Unione economica e monetaria, che l’Unione europea ha istituito al suo interno. Ogni Stato membro dell’Unione, che risponda ai parametri di equilibrio finanziario richiesti dai Trattati, è libero di adottare o meno l’euro come propria moneta e di entrare quindi a far parte dell’Eurogruppo.
E,allo stesso modo, è libero di abbandonare l’euro e quindi l’Eurogruppo, per il che non è prevista alcuna procedura, anche se, ragionando in astratto in mancanza di precedenti,sembrerebbero inevitabilmente necessari taluni complessi (e probabilmente gravosi) adempimenti tecnici ed economico-finanziari sia nei riguardi dell’Eurozona sia all’interno dello Stato recedente, ai fini della reintroduzione della propria moneta e del suo rapporto valutario con l’euro e con le altre monete.
Naturalmente, lo Stato che abbia aderito all’Euro, se recede dall’Unione, recede automaticamente anche dall’Euro (il che non si è potuto verificare nel caso della Brexit, dal momento che il Regno Unito non aveva aderito all’Euro), mentre non è vero l’inverso, e cioè il recesso dall’euro non implica automaticamente anche il recesso dall’Unione.
Nonostante questo complessivo basarsi dell’Euro e dell’Eurozona più sull’effettività delle azioni e dei rapporti che sulla loro veste formale, tuttavia sembra valido, anche per il recesso dall’Euro, quanto detto con riferimento al recesso dall’Unione a cioè che potrebbe essere utile prevedere una fase interlocutoria in cui lo Stato che ha intenzione di recedere dalla moneta unica rappresenti all’Unione e agli altri Stati dell’Eurogruppo le ragioni di questa sua intenzione.
Da questo confronto, infatti, potrebbero sortire soluzioni tali da indurre lo Stato interessato a rinunziare o quantomeno a rinviare il recesso, dal che potrebbe trarre giovamento lo Stato interessato, ma potrebbero venire in concreta evidenza i problemi che sempre di più si percepiscono nei riguardi della tenuta dell’Euro e dell’Eurozona.
E’ noto che, in proposito, il dibattito si va intensificando e che, oltre alle opposte posizioni oltranziste, quella della loro conservazione ad ogni costo e quella della loro totale e incondizionata soppressione, vengono sempre più in rilievo proposte di revisione e riequilibrio dei principi e dei parametri gestionali della finanza pubblica, su cui si fonda la moneta unica.
Tra questi, vengono messi soprattutto in discussione i criteri di austerità dei bilanci e le dinamiche concorrenziali, prima fra tutte la libertà di movimento dei capitali, che già all’interno dell’Unione produce squilibri sulla distribuzione dei mezzi di produzione, aggravati dalle logiche spietate della delocalizzazione dei mezzi medesimi, indotte dalla globalizzazione, che ne favorisce l’intensificarsi, soprattutto al di fuori dei confini dell’Unione. Per cui merita attenzione la proposta (si veda l’intervista al Prof. Emiliano Brancaccio in “Il Venerdi di Repubblica” del 14 settembre 2018) di introdurre a regime metodologie di controllo del movimento di capitali all’interno dell’Unione, attualmente consentite solo come misura straordinaria (cfr.art.65 TUE).
3.c.- Mezzi per dissensi o proposte da parte di cittadini e loro associazioni.
I Trattati prevedono mezzi e forme attraverso cui i cittadini europei, singolarmente o in gruppo, partecipano alla strutturazione o al funzionamento dell’Unione, facendo pervenire all’Unione e alle sue Istituzioni opinioni critiche o di dissenso o anche proposte innovative.
In tal senso si veda l’art.11 TUE, che, oltre ad enunciare la massima libertà di opinione e informazione per i cittadini e le loro associazioni rappresentative, prevede, al paragrafo 4, la possibilità di un’iniziativa da parte di almeno un milione di cittadini europei per ottenere dalla Commissione la presentazione di una proposta appropriata di un atto giuridico dell’Unione. Si vedano, altresì, gli articoli24 par.2 e 227 del TFUE, che attribuiscono a ciascun cittadino dell’Unione, singolo o associato, il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo.
Le disposizioni citate confermano la connotazione di democrazia partecipativa che caratterizza l’Unione e che si coniuga con quella rappresentativa, esercitata dal Parlamento: qualcosa di molto più pertinente in senso istituzionale e di molto più coerente con il moderno Stato di diritto, perché basata sulla piena consapevolezza individuale della comunanza di interessi, di quanto lo sia quella democrazia “diretta”, della quale oggi si parla tanto e che sostanzialmente si basa sulla manifestazione di pensieri umorali e occasionali affidati a meccanismi telematici di massa.
Un altro importante strumento a disposizione dei cittadini europei è costituito dalle elezioni a cadenza quinquennale dei componenti del Parlamento europeo, a cui si è già accennato in precedenza (cfr.par.2). Si tratta di uno strumento importante, che consente di far pervenire a livello di Unione i punti di vista e le esigenze nazionali attraverso gli eletti. L’assenza di partiti di dimensione europea implica che la formazione della volontà politica del Parlamento europeo dipende dalle propensione dei partiti e movimenti nazionali che abbiano la maggioranza nei propri Paesi, col correttivo, però, delle coalizioni degli eletti in gruppi parlamentari a livello europeo.
Non v’è dubbio che il Parlamento europeo, anche se non ha l’esclusiva della funzione legislativa, che esercita congiuntamente al Consiglio, ha tuttavia funzioni importanti, come la nomina del Presidente della Commissione, il controllo politico sulla stessa e l’approvazione del bilancio dell’Unione.
Ed è quindi veramente singolare che i partiti populisti - la quasi totalità dei quali è contraria alla democrazia rappresentativa e privilegia la democrazia diretta in cui i cittadini non eleggono rappresentanti ma esprimono o condividono propensioni per via telematica – aspettino con tanta ansia le prossime elezioni europee e quindi il nuovo Parlamento. A quanto è dato comprendere, essi vogliono servirsi del massimo strumento della democrazia rappresentativa per distruggerla e quindi per distruggere anche, come sembrerebbe ovvio, lo stesso Parlamento.
3.c—Mezzi a disposizione degli Stati membri per prospettare questioni o proposte di interesse comune.
Nei Trattati vi sono altresì strumenti di partecipazione dialettica delle componenti dell’Unione alla sua organizzazione ed alla sua azione. Tra questi, vanno ricordati gli articoli 30 e 48 del TUE.
Il primo prevede che ogni Stato membro o l’Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune nonché presentargli iniziative in materia.
Su dette questioni o iniziative il Consiglio deve pronunziarsi all’unanimità, salvo determinate eccezioni, il che rende lo strumento scarsamente agibile, perché l’unanimità è difficilmente raggiungibile, in quanto gli Stati europei preferiscono gestire in proprio la politica estera, il che tanto più è oggi deleterio in quanto il Resto del mondo, invece, si va sempre più assemblando in macro-aree dominate da grandi Stati e dalle potenze economiche ad essi correlate.
Di conseguenza, la norma andrebbe ripensata insieme al successivo art.31, rinunciando a priori all’unanimità e riconoscendo alle maggioranze qualificate, che si formino all’interno del Consiglio in ordine alla questione o all’esigenza rappresentata dallo Stato proponente o dall’Alto Rappresentante, una valenza dirimente.
Quanto all’art.48 TUE, esso contiene le procedure di revisione dei Trattati, ed è quindi la classica norma di chiusura presente in tutte le Carte costituzionali, ma, attribuendo al riguardo agli Stati membri poteri di iniziativa, alla pari di quelli riconosciuti al Parlamento e alla Commissione, si qualifica come una norma di massima apertura dialettica.
Essa consente, infatti, a ciascuno Stato membro di porre in evidenza, anche d’intesa con altri Stati membri, la necessità di modificare le norme dei Trattati senza limitazioni di sorta. Il che significa che anche un singolo Stato può porre in evidenza carenze o sopravvenute esigenze di modifica dei Trattati: una potenzialità che non ha eguali in nessun ordinamento confederale o federale del passato o attuale.