A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA: NUOVE PROPOSTE LEGISLATIVE DELL’UNIONE EUROPEA SULLE PROVE ELETTRONICHE

Autore: Dott.ssa Laura De Rose

  

Al giorno d’oggi, l’uso dei social media, dell’email, delle apps, in generale di tutti i mezzi offerti dall’Internet, è diventato indispensabile per comunicare, trovare lavoro, sviluppare le relazioni sociali, o solo tenersi informati. Questi nuovi mezzi di comunicazione, tuttavia, possono anche efficacemente supportare terroristi ed altri criminali.

Di fatto, come evidenziato nell’analisi introduttiva della Commissione, più della metà di tutte le indagini penali includono richieste transfrontaliere per ottenere prove elettroniche detenute da prestatori di servizi situati in un altro Stato membro o al di fuori dell'UE. La cooperazione giudiziaria è fondamentale per ottenere tali dati, tuttavia l'iter è troppo lento e gravoso. Inoltre, quasi due terzi dei reati le cui prove elettroniche si trovano in un altro paese non possono essere oggetto di indagini o azioni penali efficaci principalmente perché occorre troppo tempo per acquisire tali prove o perché il quadro giuridico è frammentato (Comunicato stampa della Commissione)

Le proposte legislative della Commissione intendono facilitare la cooperazione giudiziaria rendendo più rapido ed efficace l'iter per ottenere prove elettroniche.

Le principali novità introdotte dalla proposta di Regolamento COM (2018)225 final (per il momento disponibile solo in inglese) sono l’ordine europeo di produzione e l’ordine europeo di conservazione, entrambi basati sul principio cardine della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione, che è quello del riconoscimento reciproco delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari.Il Regolamento conterrà solide garanzie procedurali, la protezione dei diritti fondamentali, e mezzi di ricorso.

  • Con l’ordine europeo di produzione,un'autorità giudiziaria di uno Stato membro potrà richiedere prove elettroniche direttamente a un prestatore di servizi, indipendentemente dall'ubicazione dei dati, il quale è tenuto a rispondere entro termini pre-definiti.
  • Con l’ordine europeo di conservazione, un'autorità giudiziaria di uno Stato membro potrà imporre a un prestatore di servizi di conservare dati specifici per permettere all'autorità di richiederli successivamente, tramite l'assistenza giudiziaria, un ordine europeo d'indagine penale (Direttiva 2014/41/UE), o un ordine europeo di produzione.

La proposta di Direttiva COM(2018)226 final (anch’essa per il momento disponibile solo in inglese) impone ai prestatori di servizi – compresi quelli la cui sede centrale si trova in un paese terzo - l’obbligo di designare un rappresentante legale nell'Unione, il cui compito sarà quello di garantire la ricezione, il rispetto e l'esecuzione delle decisioni e degli ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nell'ambito di un procedimento penale.

Le proposte della Commissione si inscrivono nel quadro delle priorità legislative dell'UE per il periodo 2018-2019 volte a proteggere la sicurezza dei cittadini europei, su cui ForoEuropa ha informato i suoi lettori nel Numero 1 Gennaio-Aprile 2018.

Entrambe le proposte saranno discusse dal Consiglio “Giustizia e Affari Interni” nella prossima riunione, il 4 e 5 giugno 2018.