A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

IL DIRITTO EUROPEO: LE CERTEZZE DEL PRESENTE, NONOSTANTE LE CRITICITÀ DEL CONTESTO, E LE POTENZIALITÀ PER IL FUTURO.

Autore:  Prof. Claudio De Rose, Direttore responsabile e coordinatore scientifico

 

1. La saldezza dei rapporti tra diritto europeo e diritti nazionali.                 

Nel gran clamore delle invocazioni riformiste, se non addirittura abolizioniste, che imperversa oggi in Europa, il diritto europeo resiste, quasi indisturbato, come uno scoglio contro cui i marosi si infrangono ma senza scalfirlo.

Ciò accade perchè il diritto europeo è stato concepito bene, con un DNA filtrato dai fondamentali degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche storicamente prevalenti in Europa, ed altrettanto bene è stato via via realizzato e recepito dagli Stati membri, sì da costituire uno dei collanti principali dell’integrazione europea, anche in virtù dell’autorevole e sapiente monitoraggio della Corte di giustizia europea.    

In realtà, il diritto europeo, per più aspetti ed in più settori, è entrato, a sua volta, nel DNA degli ordinamenti nazionali, sì da garantire certezze ai soggetti interessati, pubblici o privati che siano, oltre che ai giudici ed agli altri operatori del diritto nei vari Paesi. Certezze che nascono anche dalla dimostrata sua attitudine a confrontarsi con gli ordinamenti nazionali su punti critici di estremo rilievo, come è accaduto ed ancora può accadere in tema di “controlimiti” e dei relativi contrasti tra le Alte Corti nazionali e la Corte di giustizia. (Si vedano, da ultimo, per l’Italia, R. LUCEV, “Le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa sul rinvio pregiudiziale Taricco: verso uno scontro formale”, in “Giurisprudenza penale web”, 2017, 7-8, pp 1-6 e, per la Germania e la Repubblica ceca: M.A. ASERO, Brevi note sulla Europarechts-freundlichkeit del Tribunale costituzionale tedesco e la dottrina dei contro limiti della Corte costituzionale ceca nella sentenza sulle pensioni slovacche, in “KoreEuropa”,2013,3,pp.1-11, https://wwwunikore.it/index.php/massimo- angelo-aser. 

Per queste sue caratteristiche il diritto europeo offre, altresì, notevoli potenzialità di supporti istituzionali al futuro dell’Europa unita, anche in quegli ambiti delicati e di difficile soluzione in cui essa oggi si dibatte, quali i vincoli di bilancio e di politica economica, le migrazioni, la disoccupazione, le problematiche del clima e dell’ambiente e le problematiche della sicurezza, che sembrano minacciare persino la stabilità e la continuità dei principi della legittimità democratica.

 

2. La collocazione del diritto europeo nel rapporto tra politica e diritto.

Rinviando ai successivi paragrafi per talune esemplificazioni dei sopra richiamati effetti di armonizzazione degli ordinamenti, già ottenuti dal diritto europeo ovvero ottenibili in futuro, sembra comunque utile una considerazione di ordine generale su come esso si colloca rispetto al rapporto tra politica e diritto.

E’ noto che questo rapporto da sempre ha formato oggetto di riflessioni di teoria generale, non escludenti, in determinate epoche o situazioni, anche una sorta di ineluttabile soggezione del diritto alla politica.

Ed è altresì noto che,nel pensiero giuridico moderno che si ispira agli insegnamenti di Hans Kelsen (The Theory of Law and State, Cambridge (Massachussets, 1946, I,10), tale soggezione vada esclusa e il diritto, quale insieme di norme giuridiche, debba essere inteso ed interpretato prescindendo da qualsiasi elemento estraneo al puro processo normativo ed in particolare dai contenuti metagiuridici delle norme, in primis da quelli politici.

Il fine è quello di conseguire il risultato che il diritto non rimanga invischiato dai fatti contingenti e dalle scelte ideologiche di parte e fondi la sua efficacia non sulla volontà di chi detiene di volta in volta il potere, bensì su una norma fondamentale che ne imponga l’obbedienza da parte di chi ne è destinatario. 

Detta esigenza sistematica trova di solito riscontro negli assetti costituzionali a base democratica, in cui la politica si fa strumento dell’adozione di norme fondamentali non dettate da ideologie ed interessi contingenti bensì da concezioni con valenza di lungo periodo, condivise dalla generalità dei cittadini o dalla loro maggioranza.

E poiché a tali assetti si è ispirato sin dall’inizio il processo di integrazione europea, non è un caso che a quella stessa esigenza sistematica abbiano fatto riferimento i Trattati che hanno contrassegnato il percorso dell’integrazione europea e che, a loro volta, costituiscono il risultato di convergenze di vedute politico-ideologiche e di condivisione di interessi da parte degli Stati firmatari. E non è un caso, di conseguenza, che proprio dai Trattati tragga fondamento il diritto europeo e che esso si imponga agli ordinamenti nazionali in virtù di un principio di prevalenza, sancito dai Trattati medesimi ed accettato dagli Stati membri.

 

3. Altre peculiarità del diritto europeo nei suoi rapporti con la politica. 

Rispetto al modello statuale, il diritto europeo è caratterizzato da altre due peculiarità nei suoi rapporti con la politica.

La prima è che il diritto europeo, a differenza dei diritti interni, ha a che fare con più politiche, quella a livello europeo e quelle a livello nazionale; la seconda caratteristica è che in entrambi gli ordini di rapporto il diritto, nella sua fase genetica, si confronta espressamente con gli interessi e le esigenze dei contesti in cui si forma e si afferma, mirando motivatamente, attraverso i “considerando” che accompagnano ed esplicitano le fonti Europee, alla realizzazione di processi di armonizzazione, di cooperazione e di sviluppo comune.

Non v’è dubbio che, per queste sue caratteristiche, il diritto europeo si discosti dai modelli precedenti e contemporanei di coesistenza tra sistemi politico-istituzionali aggreganti e sistemi politico-giuridici aggregati, registrabili in assetti di tipo imperialistico o nelle Unioni di Stati o anche negli Stati confederali.

Ed infatti, anche nei rapporti tra il sistema politico-istituzionale dell’Europa unita ed i sistemi politico-istituzionali degli Stati membri è in gioco la sovranità, ma non come valore assoluto da esercitare e difendere ad oltranza, bensì come valore tendenzialmente ripartibile o cedibile nel contesto dell’integrazione e non a fini di supremazia bensì a fini costruttivi e di reciproca utilità. In realtà, i fattori del consenso su cui si regge la costruzione europea non vanno tanto ricercati nella distribuzione della sovranità ma nella comunanza dei principi di riferimento, nella ricerca di soluzioni comunemente accettate e, quindi in ultima analisi, nella reciproca convenienza a stare insieme.

Il diritto europeo appresta i mezzi per consolidare sempre di più questo tipo di coesistenza e per verificarne la tenuta a livello normativo, amministrativo, gestionale e giudiziario, ma nessuno, neanche il più accanito anti europeista, può dimostrare che vi si annidino i germi di tirannie, supremazie o privilegi. E nessuno può sostenere che in tutti questi anni l’integrità costituzionale e la validità delle Istituzioni nazionali siano state messe in forse dalla coesistenza con le Istituzioni europee e dalle cessioni alle stesse di sovranità e di poteri. 

Quanto ai livelli a cui si estende o può in futuro estendersi l’accettazione di questa realtà da parte dei cittadini europei, considerati individualmente o con riferimento a famiglie, imprese, ceti, categorie, professioni e gruppi sociali, le esemplificazioni che seguono offrono dati positivi in tal senso.

Tuttavia, non v’è dubbio che, sul piano istituzionale, permangano carenze, quali: la persistente inadeguatezza del Parlamento europeo a rappresentare pienamente la volontà e gli interessi degli elettori europei soprattutto nei procedimenti legislativi;la mancanza di mezzi di interpello diretto della volontà popolare ed il principio secondo cui il diritto europeo ha diretta efficacia per i cittadini solo nel caso delle norme dei Trattati e dei Regolamenti, mentre per tutte le altre fonti normative la ha a determinate condizioni.

Il che può costituire terreno fertile per le denigrazioni dell’Europa di ispirazione populista (per le quali, si veda lo studio a cura di R. CHIARELLI, “Il populismo tra storia, politica e diritto”, in Collana “Università”, Rubbettino Editore, Storia, 2015, pp.402) ma, nello stesso tempo, costituisce un’utile base di riferimento su cui innestare prospettive di miglioramento nel futuro.

Una di queste prospettive è già in fase molto avanzata ed è costituita dall’entrata in vigore della figura del Procuratore europeo, che affiancherà con proprie competenze e propri poteri le Procure nazionali per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea nonché altri reati che la stessa ha interesse a contrastare, come il terrorismo e la tratta degli esseri umani. Un’altra innovazione che è stata prospettata e che certamente avvicinerebbe di più l’Europa ai propri cittadini sarebbe la destinazione dei seggi del Parlamento europeo divenuti vacanti dopo la definizione della Brexit ad eurodeputati da eleggere sulla base di liste transnazionali. (Per entrambe le prospettive si rinvia alle riflessioni di chi scrive, la prima dal titolo “Lotta alle frodi ai danni dell’Unione europea: perché e come un Procuratore europeo”, in Rivista di Studi Politici Internazionali, luglio-settembre 2017, pp. 429ss; alla prospettiva concernente l’introduzione di liste transnazionali si accenna nell’Editoriale del n.1/2018 di questa Rivista, con riferimento alla proposta in tal senso formulata dall’on. Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche e agli affari europei).

Ma, come si diceva, prospettive di miglioramento per il futuro si presentano anche nei settori, tutti di grandissimo rilievo, in cui il diritto europeo si è già innestato nel diritto interno, dando luogo ad effetti di simbiosi di grande interesse anche a livello di teoria generale del diritto, come confermeranno le esemplificazioni che seguono.

 

4. La normativa sugli appalti pubblici e la sua europeizzazione.

Tra le esemplificazioni del processo di costante e pieno adeguamento del diritto interno al diritto europeo rientra certamente la normativa sugli appalti pubblici, soprattutto per quel che concerne i principi informatori di base, che sono il rispetto della concorrenza, della pubblicità, della “par condicio”, delle specifiche tecniche europee, della massima qualificazione, sia delle imprese sia, da ultimo, delle stazioni appaltanti.

L’aspetto più notevole dal punto di vista della sistematica giuridica è che tali principi come i principali meccanismi di attuazione degli stessi nella fase di aggiudicazione dell’appalto sono entrati a far parte del bagaglio formativo degli operatori tecnici, economici e giuridici del settore, per cui ormai, per molti Paesi, si può tranquillamente parlare di diritto comune degli appalti, almeno per quel che concerne i contratti sopra le soglie di applicazione delle norme europee.

Il che significa che gli Stati membri lo sentono come proprio ed infatti,nella fase di transizione dalle direttive appalti del 2004 a quelle del 2014 (al riguardo, si veda il ben documentato studio dell’IGi-Istituto Grandi Infrastrutture, dal titolo “Il recepimento delle direttive appalti e concessioni negli Stati membri”, a cura di C. RANGONE, in www.astrid_online.it/static/...,_/igi_direttive---recepimento-paesi.ue-marzo2016.pdf), gli Stati membri, nelle more del recepimento delle nuove direttivi,si sono attenuti al diritto formatosi in base alle precedenti direttive europee e certamente non sono ritornati al diritto nazionale ad esse antecedente, ormai definitivamente dimenticato oltre che giuridicamente e tecnicamente superato.

Altrettanto si dica per il contenzioso in materia, in relazione al quale le normative processuali nazionali si attengono alle direttive europee emanate ad hoc (la 89/665/CEE, come modificata dalla 2007/66/CE) ed anzi ne sono così pervase da estenderne l’impostazione di base anche a settori amministrativi diversi.

Il Codice del processo amministrativo italiano, di cui al d.lgs. 2luglio 2010 n.104, non lascia dubbi al riguardo, dal momento che, all’art.1, recita testualmente, con valenza generale: “La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”. E quest’ultimodetta principi generali di tutela giurisdizionale dei diritti principalmente nelle due direttive citate,le quali, a loro volta, si integrano con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d.Carta di Nizza), che ha ribadito i principi del giusto processo, affermati dall’art.6 della Convenzione sui diritti dell’uomo e poi ripresi dallart.111 della nostra Costituzione e dallo stesso Codice del processo amministrativo, all’art.2.

Nella materia degli appaltisi è già verificata, quindi, una piena omologazione del diritto interno degli Stati membri al diritto europeo e, a loro volta, tra i diritti interni europeizzati.

E’ una omologazione che, naturalmente, si va sempre più radicando nelle logiche tecniche e concorrenziali non solo delle pubbliche Amministrazioni ma anche e soprattutto in quelle degli operatori, vale a dire dei progettisti, dei programmatori d’azienda, dei finanziatori e, ovviamente, delle imprese: una realtà che indubbiamente non ha uguali nel Resto del Mondo e che, per più versi, appare ormai irreversibile in ciascuno Stato membro.

E poiché tutto questo ha finora riguardato anche il Regno Unito, è legittimo chiedersi che succederà dopo la Brexit: se la sentirà il Regno Unito di cancellare con un colpo di spugna la sua attuale normativa sugli appalti pervasa dal diritto europeo, col rischio di spiazzare il proprio mondo tecnico-economico e imprenditoriale e di allontanarlo dal Resto d’Europa? Possibile che il Regno Unito si scopra meno duttile e sagace di un lontano Paese del Commonwealt, quale l’Australia che, per gli appalti, pur non essendovi tenuto, va sempre più assumendo a modello il diritto europeo, come si legge nel citato studio dell’IGI?

Va detto, tuttavia, che anche il macrocosmo europeizzato degli appalti ha al momento dei limiti, che devono e possono essere superati in futuro. Uno di questi limiti è certamente costituito dall’essersi il diritto europeo fermato alla fase dell’aggiudicazione, lasciando gli Stati membri liberi di disciplinare in modo autonomo l’esecuzione dell’appalto, la relativa tassazione, i relativi illeciti e inadempimenti, le relative verifiche della correttezza e dell’efficacia delle prestazioni rese, tra cui i collaudi delle opere pubbliche.

Il che produce divaricazioni tra gli ordinamenti, che possono indurre le imprese a concentrarsi sui Paesi la cui legislazione post-aggiudicazione è più conveniente e meno irta di ostacoli, ad esempio in fatto di tributi o di contribuzione assistenziale e previdenziale,il che può generare alterazioni nella concorrenza e nel bilanciamento dei costi degli appalti pubblici tra Paese e Paese.

Un’altra limitazione da eliminare è quella degli appalti sottosoglia, lasciati alle scelte discrezionali di ciascun legislatore nazionale, il che, oltre a turbare il quadro competitivo delle imprese, espone le stazioni appaltanti ai rischi connessi alle economie di nicchia.

 

5. Il primato del diritto europeo in materia di ambiente e di clima.

Un altro settore pienamente europeizzato è quello dell’ambiente, una realtà del cui estremo rilievo la legislazione di molti Paesi europei, tra cui l’Italia, ha avuto piena contezza solo dopo essere stata sollecitata ad occuparsene dalla normativa europea.

Va ascritto, quindi, a merito di quest’ultima di aver intuito l’enorme rilevanza dei problemi ambientali e di averne fatto oggetto di un discorso giuridico-istituzionale, dapprima a livello di principio e poi di normativa, anche a livello di Trattato(art.191-193 TFUE) e di Carta di Nizza (art.37). A tale contesto di norme, si è via via adeguata la normativa nazionale, assoggettandosi ai controlli europei, particolarmente stringenti.

A causa di ciò e per il fatto che la norme sull’ambiente costituiscono un freno (necessario) alla produzione e alle opzioni energetiche indiscriminate (si veda l’art.194 del TFUE), l’Unione e con essa gli Stati membri promuovono l’affermarsi di una vera e propria cultura in materia, necessaria per un cambio di mentalità nei giovani e nelle generazioni future per prevenire guasti irrimediabili nell’habitat naturale e nel clima, la cui problematica tecnico-scientifica non conosce né può accettare confini o limiti politici e giuridico-istituzionali e tanto meno condizionamenti da parte delle logiche di profitto.

Tutto ciò ha già portato, soprattutto per merito dell’Europa unita, alla conversione della maggior parte del mondo industrializzato ai postulati dello sviluppo sostenibile ma, nello stesso tempo, alla verifica di un discorso coordinato, e normato dal diritto, tra gli interessi in gioco, che consenta i processi produttivi e di sviluppo tecnologico e scientifico ma, nello stesso tempo, non danneggi anzi valorizzi l’ambiente e il clima. Di qui, il progressivo avvento della c.d. “green economy”, con le sue tecniche di “economia circolare”, che consentano incrementi di ricchezza e di benessere non più soltanto nel rispetto delle esigenze di tutela e risparmio dei beni naturali e dei loro cicli di vita, ma anche avvalendosi degli stessi come volano economico.

Una vera e propria rivoluzione (di cui si dà atto al punto 4 del “Contratto per il Governo di cambiamento”, al quale sono da ultimo pervenute le forze politiche italiane espresse dal ”Movimento a 5 stelle” e dalla “Lega”), ma è anche una rivoluzione non priva di punti critici e di contrasto, dovuti soprattutto ai divari socio-economici ancora esistenti tra le aree geografiche del Mondo, di una parte dell’Europa e di una parte dell’Italia, nonchè agli scompensi che ne derivano al mercato globale.

Su questo complesso ma ineluttabile processo innovativo si innesta una grande sfida per il diritto, al quale, come già accaduto in altri momenti cruciali della storia, compete di individuare i giusti equilibri tra esigenze distinte e tendenzialmente contrapponibili.

In questa sfida il diritto europeo è, a sua volta, chiamato a svolgere un ruolo fondamentale anche per il Resto del Mondo, sia perché esso ha già dato prova di essere in grado di fronteggiare e risolvere problematiche di questo genere, avendo contribuito in modo determinante alla costruzione di un’Europa che fonda la sua unità sulla composizione delle diversità, senza annullarle, sia perché ha dato ai diritti umani significati di assoluta valenza, sperimentati dalla giurisprudenza tanto della CEDU, organo di giustizia ad essi espressamente dedicato, quanto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dalla giurisprudenza delle Alte Corti nazionali, che sempre più condividono e attuano concretamente le indicazioni della giustizia europea.

 

6. L’Eurogruppo e la sua problematica trama giuridico-istituzionale.

Un altro importantissimo ambito, in cui il diritto europeo ha pervaso di sè gli ordinamenti nazionali in modo determinante è l’Eurogruppo (detto anche Eurozona), non solo per l’opzione di base, costituita dall’adozione della moneta unica, ma anche e soprattutto per le regole e le condizioni a cui viene subordinata la permanenza degli Stati aderenti nell’Eurogruppo medesimo.

Il fondamento giuridico dei vincoli di bilancio e di politica economica imposti agli Stati aderenti all’Eurogruppo si colloca, ancora una volta, nella loro reciproca convenienza a rispettare limiti ed equilibri, in nome del comune interesse a che l’euro rimanga una moneta solida e antinflazionistica e perciò competitiva nei confronti delle altre monete a livello mondiale e delle economie che orbitano intorno alle stesse.

Che ciò imponga cessioni di sovranità da parte degli Stati aderenti, all’occorrenza anche differenziate tra Stato e Stato, e sacrifici a carico dei propri cittadini, è innegabile ma è anche scontato in partenza. Tuttavia, trattandosi di materia di fondamentale rilievo politico è inevitabile che, all’interno degli Stati interessati, i richiami al rispetto dei vincoli di bilancio e delle regole appaiano come una sorta di prevaricazione della burocrazia europea o degli Stati ad economia interna più forte e più stabile. 

D’altro canto, è anche inevitabile che le stime dei mercati finanziari internazionali abbiano per oggetto non l’Eurogruppo nel suo insieme o nella media delle sue risultanze, bensì gli standard dei singoli Paesi.

Di qui l’innestarsi di contrasti politico-istituzionali di grande  rilievo, quali quelli che hanno avuto e tuttora hanno per oggetto: l’affermarsi di posizioni di supremazia (tendenzialmente egemoni) di uno più Stati rispetto agli altri e che per molti aspetti vanno anche oltre l’Eurogruppo e incidono sugli equilibri dell’Unione nel suo insieme; la tendenza della Commissione a vigilare preventivamente i processi di bilancio degli Stati aderenti e ad impartire ammonimenti ventilando possibili sanzioni; l’infittirsi di reazioni demagogico-populistiche all’interno degli Stati aderenti in difficoltà;  l’adozione, da parte della BCE, di misure intese ad attenuare se non eliminare le difficoltà interne ed i contrasti.

A fronte di tutto ciò, quali sono i rimedi consentiti dall’ordinamento dell’Eurogruppo?

Per pervenire ad una risposta a tale domanda occorre tener presente che l’Eurogruppo ha un ordinamento scritto molto scarno, costituito in sostanza dall’art.136 del TFUE e dal Protocollo n.14 allegato al TFUE medesimo. Per il resto, la vita dell’Eurogruppo è stata regolata da norme non scritte, in buona parte consolidatesi in via di prassi. (Si veda, al riguardo, R. BARATTA, Diritto e prassi evolutiva dell’Eurogruppo, in

https://u-pad.unimc.it/retrieve /handle/11393/234451/32935/Eurogruppo.pdf).

Ciò premesso, si può ritenere che tre siano i rimedi possibili: due di ordine politico-istituzionale ed uno di ordine strettamente giuridico.

Il primo rimedio di ordine politico-istituzionale è rappresentato dall’uscita dello Stato dall’Eurogruppo, soluzione che potrebbe anche non essere così semplice per gli Stati che hanno recepito l’ordinamento dell’Unione europea, e quindi anche la disciplina dell’Eurogruppo, in una norma della propria Costituzione.

Questo è, per esempio, il caso dell’Italia, che ha espressamente subordinato precetti di estremo rilievo, quali quelli contenuti nell’art. 97.1, al rispetto dell’Ordinamento europeo. Un riferimento ai vincoli comunitari c’è anche nellart. 117.1 ma è alquanto generico; invece, nel testo dell’art. 97.1 il riferimento all’Eurogruppo e alle sue regole è del tutto evidente, dal momento che la norma esige che le pubbliche amministrazioni assicurino, “in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, gli equilibri dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”.

Il secondo rimedio di ordine politico-istituzionale è costituito dalla possibilità di proporre, nelle sedi idonee dell’Unione, una revisione delle regole dell’Eurogruppo, eventualmente anche attraverso negoziazioni con gli altri Stati aderenti.

Il terzo e ultimo rimedio consiste nella possibilità che ha lo Stato aderente di adire la Corte di giustizia europea avverso le determinazioni dell’Eurogruppo o di altra Istituzione competente in materia, che esso ritenga ingiustamente contraria ai propri interessi.

A tale riguardo si veda, da ultimo, con riferimento al ricorso presentato dalla Germania contro il “Quantitative Easing”, cioè contro il programma del Governatore della BCE, Mario Draghi, di acquisto, da parte della BCE stessa, dei titoli di Stato dei Paesi dell’Eurogruppo:  S.CAVEDAGNA, “BCE: ricorso tedesco a Corte di Giustizia su QE”, in http://www.affar internazionali.it/2017/08/ue-bce-ri…

Per inciso, si precisa che la Corte di giustizia ha dato ragione a Draghi.

 

7. Un “acquis” poco conosciuto del diritto europeo: il Regolamento 615/2012/UE in tema di successione mortis causa” in Europa.

A conclusione della rassegna esemplificativa delle certezze e delle potenzialità del diritto europeo nel suo ruolo di armonizzatore ed ispiratore dei diritti interni degli Stati membri, torna utile il riferimento ad un importante – anche se poco noto - risultato ottenuto dal diritto europeo in materia di successioni, con riferimento a quelleper le quali si pongano differenze di nazionalità tra il “de cuius” e uno o più degli eredi, legittimi o testamentari, o tra gli eredi stessi.

Si tratta di una materia complessa, che tradizionalmente ogni Stato ha riservato alle proprie norme di diritto internazionale privato (per l’Italia, si veda l’art.46 della legge 31 maggio 1995 n.218), dando luogo a differenze tra le normative, ad incertezze interpretative e a conflitti di competenza tra i giudici dei vari Paesi. Tali differenze, incertezze e conflitti sono divenuti sempre più numerosi nell’Europa unita, a causa dell’infittirsi dei rapporti tra i cittadini dei vari Stati membri e delle correlate libertà di circolazione e di stabilimento, sancite dai Trattati.

Questa era la situazione fino all’emanazione del Regolamento 615/2012/UE, entrato in vigore il 17 agosto 2012, che ha sancito una regola valida per tutti gli Stati membri e cioè che la legge cui fare riferimento per la successione è quella del Paese in cui il “de cuius” aveva la sua residenza abituale.

Quindi, nel caso di un cittadino italiano che abbia risieduto abitualmente in un altro Paese europeo o comunque all’estero, la legge applicabile alla sua successione non è più quella nazionale, cioè quella italiana come era previsto dal citato art.46 L. n.318/95, bensì la legge del Paese dove il defunto aveva risieduto abitualmente.

Quel che qui preme sottolineare non è tanto il merito dei cambiamenti per così dire epocali, che il Regolamento europeo ha comportato per le norme nazionali in materia (aspetto per il quale si veda: A.BUSANI, “La successione internazionale”, in http://www.notaio-busani.it-IT/La-successione-in..), quanto, piuttosto, la portata unificante del diritto europeo in un ambito di diretto interesse per i cittadini europei.

E ancor più interessa porre in evidenza la significatività di questo assunto normativo, nel senso delle potenzialità che il diritto europeo può esprimere, con diretti effetti sui diritti interni, oltre che negli ambiti pubblicistici di cui si è detto nei precedenti paragrafi, anche in campi privatistici, per secoli gelosamente riservati al diritto nazionale, il che già di per sé conferma la validità e la rilevanza, sul piano teoretico generale, della sensibilità giuridica europea.