A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LA VEXATA QUAESTIO DELL’AFFAIRE UNIONE EUROPEA – TURCHIA SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DEL DUBBIO BRECHTIANO*

Autore: Prof. Fabrizio Giulimondi

 

La Repubblica di Turchia è uno Stato cui si guarda con sempre maggiore attenzione: il peso internazionale, le caratteristiche interne e la collocazione geografica ne fanno infatti un interlocutore importante, talvolta essenziale in diversi delicati nodi del mondo contemporaneo. Nel 2011 è diventata la sedicesima economia al mondo e la sesta rispetto a quelle della Unione europea grazie a tassi di crescita significativi. La demografia ne colloca la popolazione al diciottesimo posto su scala globale, seconda solo alla Germania nei Paesi della U.E.[1]

I moti di piazza dei primi di giugno del 2013 svoltisi in piazza Taksim nella zona europea di Istanbul,il fallito putsch del 15 giugno 2016, la metamorfosi sempre più visibile delle modalità di esercizio del potere da parte del Presidente Tayyip Erdoğan alla guida della Turchia dal 14 marzo 2003,prima come Primo Ministro poi come Presidente, mi hanno sollecitato a pormi la domanda su quanto sia opportuna l’entrata della Türkiye Cumhuriyeti nel “Christian club”[2], come ebbe a definire l’Unione europea lo stesso Erdoğan.

In questa breve trattazione non è mia intenzione affrontare delicati e complessi temi di geopolitica, di diritto internazionale e di interesse militare – che impegnerebbero più di un capitolo in un saggio a ciò dedicato–, ma cercherò di esplicitare al meglio le ragioni che supportano una posizione critica alla iscrizione della Turchia al suddetto club, dando ad esse un taglio non soltanto di ordine giuridico europeo, ma anche storico, sociale e geografico.

Premessa fondamentale per meglio interloquire sul tema propostociè la disamina della base normativa e giuridica per divenire Stato Membro della U.E., ossia l’art. 49 T.U.E., unitamente ai criteri stabiliti nelle Conclusioni del Consilio europeo di Copenaghen del 1993[3].

Secondo quanto disposto dall’art. 49, ogni Stato europeo che rispetti i diritti fondamentali dell’uomo può chiedere di divenire membro dell’Unione. Dalla formulazione di tale disposizione si evince con chiarezza che le condizioni imprescindibili per l’adesione sono due: appartenenza dello Stato al continente europeo e rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.

I criteri fissati a Copenaghen, invece,tracciano gli argini politici, democratici ed economici entro i quali gli ordinamenti statuali debbono inderogabilmente situarsi per poter accedere alla U.E.: l’esistenza di Istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, uno Stato di diritto, la tutela dei diritti dell’uomo e, non da ultimo, la protezione delle minoranze (criterio democratico); una economia di mercato funzionante e la idoneità a far fronte alla pressione concorrenziale e alle forza del mercato all’interno dell’Unione (criterio economico); la capacità di assumere gli obblighi di adesione all’Unione, compresa la conformità agli obiettivi dell’Unione politica, economica e monetaria, oltre che alle regole, norme e politiche comuni che formano il corpus del diritto comunitario (c.d. acquis communautaire) (criterio politico).

Prima di porci la domanda se il sistema ordinamentale ed istituzionale turco stia rispettando siffatte guide lines, è opportuno prima tratteggiare per grandi linee lo stato dell’arte delle procedure avviate dal Governo turco unitamente agli Uffici comunitari[4].

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16-17 dicembre 2004[5] ha dato il via libera ai negoziati per l’adesione della Turchia alla Unione Europea a far data dal 3 ottobre 2005.

Il 15 dicembre il Parlamento europeo (“Progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione”[6]) aveva votato una risoluzione per esortare il Consiglio europeo ad avviare senza irragionevoli ritardi i negoziati di adesione della Turchia alla Unione Europea.

È solo l’ultima tappa di un percorso iniziato in data 14 aprile 1987[7] con la presentazione formale da parte del Governo turco della domanda di adesione alla Comunità europea.

Il 6 marzo 1995 la decisione del Consiglio di associazione U.E. - Turchia[8] proponeva l’adozione di iniziative in un certo numero di settori allo scopo di ampliare la portata della cooperazione tra Unione Europea e Turchia, includendo anche la possibilità, per tale Stato, di partecipare a taluni programmi comunitari.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997[9] ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di pre-adesione rafforzata a favore dei Paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. Il partenariato rappresenta lo strumento fondamentale della strategia della pre-adesione poiché mobilita in un quadro unico tutte le forme di assistenza ai Paesi candidati. Tale procedura è stata estesa anche alla Turchia.

Però solamente nel 1999 il Consiglio europeo di Helsinki[10] ha stabilito che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire alla Unione europea sulla base degli stessi criteri applicati agli altri Paesi candidati: fruizione della strategia di pre-adesione volta a promuovere e sostenere le riforme al suo interno, avendo anche la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari, nonché a riunioni tra i Paesi candidati e l’Unione convocate nell’ambito del processo di adesione.

Il Consiglio europeo di Nizza del 2000[11] ha rafforzato tale linea passandoda un approccio caso per caso alla partecipazione da parte del Paese candidato ad una ampia serie di programmi comunitari.

In attuazione di tale linea e di quella stabilita dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997,nel marzo 2001 fu stipulato il primo partenariato per l’adesione della Turchia[12].

Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002[13] ha deciso che la strategia di adesione per la Turchia sarebbe stata rafforzata al fine di assistere quest’ultima nel processo de quo, invitando la Commissione a presentare una proposta relativa ad un partenariato riveduto rispetto a quello del marzo 2001.

Alla decisione del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della Unione europea di Bruxelles del 19 maggio 2003[14] è allegato un nuovo accordo di partenariato che contiene i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni cui la Turchia deve attenersi.

Giungiamo al menzionato Consiglio europeo di Bruxelles del 2004[15] che ha dato il via libera dal 3 ottobre 2005 ai negoziati per la definitiva entrata della Turchia nella Unione europea, in costanza dei quali gli organismi comunitari monitorano l’avvicinamento della Turchia al modello comunitario.

I risultati sperati, anche per le note vicende che non appartengono al passato ma al quotidiano, non sono dei più incoraggianti.

Per quanto la relazione annuale del 2009 della Commissione europea[16] si compiaccia per la ripresa delle relazioni della Turchia con l’Armenia dopo un secolo di ostilità e per gli sforzi dalla prima compiuti per porre fine al lungo conflitto con la minoranza curda[17], il Parlamento europeo ha raffreddato gli entusiasmi nel marzo 2011[18], prendendo “atto della lentezza dei progressi della Turchia in materie di riforme” ed esprimendo “preoccupazione per il deterioramento delle liberà di stampa”[19].

A seguito della sanguinaria repressione delle rivolte a Piazza Taksim, il Consiglio degli Affari generali riunitosi a Bruxelles il 25 giugno 2013[20] ha visto la freddezza nei confronti della riapertura dei negoziati di adesione persino di Governi tradizionalmente filo-turchi come quello italiano, britannico e spagnolo. Al termine sarà varato un accordo che prevede la riapertura dei negoziati non prima del mese di ottobre, sottoposta però alla presentazione del rapporto annuale sui progressi della Turchia alle richieste europee sullo stato dei diritti umani, del rispetto delle minoranze, delle libertà civili e politiche, nonché sulle riforme economiche.

Il tentativo del Governo turco di premere sulle Istituzioni comunitarie per ergersi a “luogo di mediazione” fra mondo occidentale e mondo islamico, baluardo strategicamente appetibile per un efficace contrasto al terrorismo internazionale islamista, “corridoio” per il transito commerciale di prodotti energetici di primaria importanza come il gas, l’olio e il petrolio, argine alla massiva immigrazione proveniente dall’Iraq e dalla Siria e, di conseguenza, divenire il 29° membro dell’Unione[21], ancora è lontano dalla meta. In merito all’immigrazione il 18 marzo 2016 la Turchia e l’UE hanno ribadito il loro impegno ad attuare un piano comune d’azione per ridimensionare il flusso di migranti irregolari verso l’Europa, al fine di rilanciare il processo di adesione. Tuttavia, vi sono pareri discordanti fra i Governi in merito alla opportunità di aprire due capitoli chiave - oggetto di trattativa – sullo Stato di diritto in Turchia[22].

In attesa delle riforme che medio tempore la Turchia dovrebbe realizzare nei settori economico-finanziario, sociale, ordinamentale e istituzionale (a partire dalla riforma costituzionale[23]), giuspenalistico, giudiziario, penitenziario e dei diritti umani (segnatamente in tema di tortura, situazione e trattamento negli strutture carcerarie, tutela delle donne e delle minoranze etniche e religiose quali i Curdi e gli Armeni) - e che, invero, dopo la sterzata autoritaria successiva alla fatidica data del 15 giugno 2016 stentano a decollare, se non in peius - è doveroso snocciolare alcune riflessioni. Meditare sulla storia e sulla collocazione geografica di questo Stato e sulla storia dell’Europa medesima può risultare necessario per rispondere ad alcune domande che sorgono dalla possibilità che la Turchia entri “ufficialmente” nell’Unione.

La ponderazione dovrà avere come stella polare il cennato art. 49 T.U.E. e i prefati criteri dettati nelle Conclusioni del Consiglio di Copenaghen del 1993.

La prima, e forse l’unica, domanda è la seguente: la Turchia è Europa, fa parte del suo spirito, partecipa della sua storia, ha contribuito alla costruzione di quei valori, di quei principi, di quelle linee di pensiero che hanno dato corpo prima alla Comunità Economica Europea e poi all’Unione Europea? Quei valori, quei principi, quelle linee di pensiero che non sono sorti dal nulla, ma sono il frutto di un processo di elaborazione compiuto da intelligenze di donne e uomini figli di popoli squisitamente europei. Valori, principi, linee di pensiero che negli anni si sono andati a trasfondere nelle Carte costituzionali dei singoli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione e, oggi, nei Trattati della Unione europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea.

Uomini e popoli che hanno un idem sentire dei problemi dell’essere umano nella sua individualità corporea, spirituale e psicologica, essere umano che nella storia dei popoli europei - salvo quando essi sono caduti nelle tenebre del nazismo e del comunismo - è stato sempre al centro della attenzione dei sistemi giuridici e sociali.

Uomini e popoli che hanno proprie radici nell’arte e nella cultura da loro stessi forgiate in millenni di storia le cui origini affondano nella visione giudaico- cristiana della persona[24].

Storia civile e religione cristiana- inscindibilmente legate fra di loro - sono i due capisaldi unificanti le genti europee, capisaldi che hanno forgiato una Unione di Stati affasciati non solamente da vincoli ed interessi economico-finanziari ma anche politici, filosofici, sociali, etici, spirituali ed umani.

L’unificazione della maggior parte degli Stati europei non è stata solamente la dismissione di una porzione di sovranità da parte dei loro Governi a favore di un ente  sovranazionale, ma anche (almeno agli albori) l’attuazione della volontà di un gruppo cospicuo di ordinamenti di fondere una stessa storia giuridica, sociale, economica e culturale: una communisopinio dell’idea di uomo, di politicae di Stato che si va a sostanziare in forme e procedure sovra-statuali.

L’Europa non è solo una sommatoria di singoli ordinamenti ma un ordinamento essa stessa: la storia e la civiltà millenaria e cristiana europea che si fa res istituzionale.

Il processo di aggregazione degli Stati europei è chiaramente interconnesso con il nostro passato, in primo luogo con il Medio Evo, quando, sulle rovine dell’Impero romano, si sviluppò una nuova civiltà che abbracciò, sulla base della comune tradizione greco-latina, tutti gli uomini in Europa sotto il segno della Cristianità. Nell’Europa medioevale l’appartenenza al Cristianesimo divenne il vincolo sociale fondamentale, che univa i cives-sudditi in uno spirito più forte e più profondo dei vincoli di ceto e di carattere etnico e politico.

Questa tradizione cristiana ha conferito alla storia d’Europa una tensione permanente verso la realizzazione dei valori di libertà e di eguaglianza e, nella sua versione più moderna, è confluita nelle ideologie liberale e socialista e nella dottrina sociale della Chiesa che, a loro volta, hanno dato vita alle Carte costituzionali degli Stati occidentali a base religiosa giudaico-cristiana[25][26].

L’Europa, quindi, è il momento riunente delle storie di popoli che insistono su una area geografica determinata e che hanno condiviso lotte per mantenere le conquiste della propria civiltà. La religione cristiana ha rappresentato il collante di quei popoli, la loro arte, la loro cultura, la loro filosofia, la loro anima, la loro essenza stessa.

In questa tensione secolare di unificazione delle “gentes” europee l’Islam, nelle vestigia dell’Impero ottomano, quale ruolo ha giocato? Per secoli il Vecchio Continente ha subito il tentativo bellico dell’Impero ottomano di far sventolare la bandiera della mezza luna su Vienna e su Roma.

E’ bene a questo punto soffermarci sui momenti storiograficamente salienti dei rapporti (rectius scontri) fra gli imperi occidentali e quelli orientali per meglio comprendere la realtà odierna[27].

Nel 1356 i Turchi invadono Gallipoli per poi conquistare la Tracia, la Macedonia, l’Albania,piegano la grande Serbia per poi paralizzare Costantinopoli.Nel 1396 fronteggiano i Mongoli e nel 1430 occupano la veneziana Salonicco. Nel 1444 travolgono i Cristiani a Varna ed occupano la Valacchia, la Moldavia e la Transilvania.Il 29 maggio 1453 Costantinopoli è conquistata da Maometto II che stermina con inaudita ferocia i cristiani.Nel 1456 gli Ottomani invadono Atene completando l’invasione della Grecia, islamizzando con brutale violenza le zone occupate.Nel 1476 è attaccata Venezia e il Friuli è invaso.Nel 1526 viene invasa l’Ungheria e Buda (oggi Budapest) è data alle fiamme ad opera di Selim il sanguinario, che nel 1529 cerca di invadere l’Austria ma viene fermato a Vienna.Nel 1566 i Turchi occupano la roccaforte cristiana di Malta e nel 1571 conquistano Cipro.Nel 1621 e nel 1672 la Polonia viene invasa.Nel 1683 l’esercito ottomano tenta di nuovo di invadere l’ Austria, non riuscendovi.Un periodo di quasi quattro secoli di invasioni e di tentativi — quasi riusciti — di dominazione dell’Europa, di sua islamizzazione e riduzione in schiavitù ottomana pare non rappresentino nulla nella valutazione della domanda di accesso alla Unione europea della Turchia.

Si potrebbe eccepire, certo, la lontananza di quel periodo dai nostri giorni, ma lo sterminio degli Armeni e l’occupazione militare di parte dell’isola di Cipro sono storia contemporanea.

Nei confronti del popolo armeno è stato perpetrato un autentico genocidio in due periodi diversi (1895-1896; 1915-1917): fra un milione e mezzo e due milioni sono stati gli armeni sterminati per ragioni etnico-religiose[28]; altre centinaia di migliaia sono coloro che sono dovuti fuggire aliunde. È questo un aspetto di non secondaria importanza, anche a ragione del fatto che i Governi turchi succedutisi nel tempo non hanno mai riconosciuto tale immane tragedia.

Il riconoscimento del genocidio degli Armeni è stato posto come condicio sine qua non per l’accesso della Turchia alla Comunità europea da parte del Parlamento europeo.

La risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 1987[29] rappresenta un momento fondamentale di ponderazione sul nostro tema: “a) b) omissis; c) considerato che da parte armena tali fatti vengono visti come genocidio premeditato ai sensi della Carta dell’O.N.U. del 1948; d) considerando che lo Stato turco respinge come infondata l’accusa di genocidi; e) constatando che il governo turco, con il suo rifiuto di riconoscere il genocidio del 1915, ha privato fino ad oggi e continua a privare il popolo armeno del diritto ad una sua propria storia; f) dato che a tutt’oggi il genocidio armeno, storicamente accertato, non è stato oggetto di condanna politica né ha dato atto a conseguenti riparazioni; g) considerando che il riconoscimento del genocidio degli Armeni da parte della Turchia dovrebbe essere considerato come un atto profondamente umano di riabilitazione morale nei confronti degli Armeni, che non può che fare onore al governo turco; h) omissis; i) dato che la posizione assunta sul problema armeno dai vari governi turchi succedutisi nel tempo non ha mostrato segni di cedimento né contribuito in alcun modo ad allentare la tensione; 1) (Il Parlamento europeo) ritiene che la questione armena e quella delle minoranze in Turchia debbano ricevere una nuova collocazione nell’ambito delle relazioni fra la Turchia e la Comunità; sottolinea che di fatto la democrazia può essere costruita solidamente in un Paese solo a condizione che questo riconosca e arricchisca la propria storia con la propria varietà etnica e culturale; 2) ritiene che i tragici avvenimenti verificatisi negli anni 1915-1917 a danno degli Armeni stabiliti sul territorio dell’Impero ottomano costituiscono un genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine del genocidio, approvata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 9 dicembre 1948…; 3) chiede al Consiglio di intervenire presso il Governo turco attuale per ottenere il riconoscimento del genocidio perpetrato nei confronti degli Armeni negli anni 1915-1917 e di favorire l’instaurazione di un dialogo politico fra la Turchia e i delegati che rappresentano gli Armeni; 4) ritiene che il rifiuto dell’attuale governo turco di riconoscere il genocidio commesso in passato ai danni del popolo armeno dal governo… costituiscono degli ostacoli insormontabili all’esame di un’eventuale adesione della Turchia alla Comunità”.

Non risulta a chi scrive che il Governo turco abbia mai riconosciuto il genocidio di milioni di Armeni. Per quanto le risoluzioni siano atti giuridici europei non aventi natura vincolante, sarebbe opportuno riflettere sul netto rifiuto della Turchia di riconoscere il genocidio del popolo armeno, rifiuto che, come ha sostenuto il Parlamento europeo, concreta un ostacolo insormontabile per la sua adesione alla Unione.

E non di poco momento è il problema della occupazione da parte dell’esercito turco di una porzione del territorio di Cipro[30].

Cipro, a seguito di un colpo di Stato organizzato dalla comunità greca nel 1974, fu invasa da 40.000 soldati turchi nella sua parte settentrionale, ove è stato costituito nel 1975 uno Stato autonomo federale turco-cipriota, trasformatosi dal 1983 in Repubblica turca di Cipro del Nord Cipro[31], occupante il 36% del territorio cipriota e riconosciuta dalla sola Turchia.

Il 1° maggio 2004 è entrata nella Unione europea la parte greco- cipriota. È sicuramente in prima battuta un problema per la Grecia ma, inevitabilmente, non può che esserlo anche per la Unione medesima, tanto che la risoluzione del Parlamento europeo già citata, al punto 4), fra gli “ostacoli insormontabili all’esame di un’eventuale adesione della Turchia alla Comunità”, oltre il mancato riconoscimento del genocidio degli Armeni e la negazione della questione curda, inserisce anche “il mantenimento di truppe di occupazione a Cipro”.

Un anno prima della citata risoluzione C 190/119 del 1987, sempre il Parlamento europeo, con quella dell’11 dicembre 1986[32], al punto l),  dichiarò la propria preoccupazione “per il protrarsi dell’occupazione turca del 36% del territorio nazionale della Repubblica di Cipro, Paese associato alla Comunità europea”.

La questione degli Armeni e dei Curdi  conduce inesorabilmente al grave problema della violazione dei diritti umani in Turchia ai danni di detenuti, donne, oppositori politici, difensori dei diritti della persona, appartenenti a comunità minoritarie religiose ed etniche.

La tematica dei diritti umani non è di poco conto in Europa: i diritti della persona rappresentano l’unica possibile appartenenza identitaria dei popoli occidentali[33].

Anche a tale proposito è bene far “parlare le carte”[34].

Il rapporto del 2015-2016 di Amnesty International[35] è esplicito: “La tortura e i maltrattamenti durante la detenzione di polizia sono rimasti motivo di grande preoccupazione. Nonostante siano diminuite di molto le denunce sull’uso di metodi di tortura, quali scosse elettriche, falaka (percosse sotto la pianta dei piedi) e sospensione per le braccia (diminuite non vuole dire cessate, ndr), sono stati regolarmente segnalati casi di detenuti picchiati, denudati, molestati sessualmente e privati di sonno, cibo, bevande e dell’uso dei servizi igienici… È rimasto assai diffuso il ricorso all’uso sproporzionato della forza da parte della polizia durante le manifestazioni… dimostranti picchiati, presi a calci e malmenati dagli agenti… Le aggressioni e le molestie di natura sessuale nei confronti di donne poste sotto custodia di polizia hanno continuato ad essere motivo di grave preoccupazione… anche la violenza domestica, compresi i c.d. delitti di onore, è stata fonte di timori molto seri… alcune decine di civili sono stati uccisi dalle forze di sicurezza e da guardie dei villaggi principalmente nelle province sud-orientali ed orientali del Paese (abitate principalmente da popolazioni curde, ndr). Molti potrebbero essere stati vittime di esecuzioni extragiudiziali o di un uso eccessivo della forza… ”.

Da ultima la gravissima sospensione della applicazione della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali proclamata il 21 luglio 2016 dal vice primo ministro Numan Kurtulmus[36] e, non da meno, lascia sgomenti la mole di condanne della Corte di Strasburgo ricevute dal Governo turco per le gravi, numerose e reiterate violazione dei diritti umani[37].

La risposta fornita dal Consiglio dei Ministri della Unione Europea il 7 ottobre 2003[38] a seguito della presentazione di una interrogazione scritta da parte della europarlamentare greca Anna Karamanou[39], conferma questa preoccupazione: “Il Consiglio riceve costantemente informazioni su casi di tortura e trattamenti disumani in Turchia. Recenti relazioni delle organizzazioni internazionali di difesa dei diritti dell’uomo e degli organi delle Nazioni Unite tendono in effetti ad indicare che torture e trattamenti disumani -comprese le violenze sessuali nei confronti di donne detenute - continuano e, pur diminuendo, sono ancora molto diffuse in Turchia, in particolare durante il fermo di polizia, in relazione ad accuse per reati politici…tutto ciò è motivo di preoccupazione… ”.

È stato scientificamente ed empiricamente necessario porre la nostra attenzione sugli aspetti storici, giuridici e sociali riguardanti l’”universo” turco, ma può non risultare sufficiente: occorre affrontare l’argomento in parola anche sotto un versante squisitamente geografico.

La Turchia è, dal punto di vista geografico, Europa?[40]

Se l’Unione europea non può che essere la comunità economica, politica, monetaria, sociale di Stati che insistono sulla stessa area geografica denominata Europa, la Turchia può rientrare in questa comunità? Solamente il 3,2% del suo territorio può essere definito europeo, in base al confine tracciato dal fiume Ural, così come convenzionalmente indicato dai geografi.L’area europea è individuata nella parte ad Ovest della catena montuosa degli Urali e del fiume Ural e include nel continente europeo anche una corposa porzione della Russia e una parte del Kazakistan: il 18,4% del territorio kazako è in Europa e ben il 41% della Russia è dentro i confini continentali europei. È sicuramente più Europa la Russia della Turchia, la quale conta 24.011 kmq europei su 780.586 kmq complessivi (pari appunto al 3,2% di tutto lo Stato) e il 99% dei suoi quasi 69 milioni di abitanti sono di fede islamica[41].

L’Islam[42], la sua cultura e la sua storia, sono compatibili con la cultura giudaico-cristiana e la sua storia? La concezione tendenzialmente teocratica dell’Islam, di identificazione dello Stato con la religione, delle norme civili con quelle religiose nell’“unicum” shariatico, è conciliabile con la concezione laica europeo-occidentale di separazione del “foro interno” dalla sfera politico-statuale?[43]

Sicuramente il conferimento alla Turchia di un ruolo privilegiato nei rapporti con l’Unione europea apre per l’Europa ottime prospettive, in ragione della dimensione demografica e geostrategica di quello Stato. L’Unione avrebbe rapporti “forti” con uno Stato membro della Nato[44], collocato a cavallo tra l’Asia e l’Europa, fra il mondo cristiano-occidentale e quello islamico-orientale, avente una economia solida e ancora in ascesa.

Il passaggio fra l’assegnazione di uno statuto “speciale” alla Turchia e la sua entrata come Stato membro nella Unione europea dovrà essere molto meditato e non potrà prescindere da una valutazione rigorosa della realizzazione delle riforme e della loro effettiva attuazione in relazione alla tutela dei diritti umani nei più variegati settori sociali: “La tutela dei diritti umani è divenuta…strumento di politica estera… Un Paese come la Turchia, che è già membro del Consiglio d’Europa… stenta ad entrare formalmente nella Comunità… questo è un problema di politica estera… non è tanto il discorso di vedere se la Turchia è in grado di far fronte agli obblighi economici… ma piuttosto di valutare il suo rispetto dei diritti umani”[45].

L’entrata della Turchia in Europa in realtà depotenzia l’”in sé” dell’Europa, la sua natura, la sua idea, la sua ontologica essenza; pregiudica quell’Europa che ha vissuto parte della sua storia a difendere le proprie conquiste, quelle che oggi noi viviamo come parti integranti della nostra individualità e del nostro corpo sociale.

Il riferimento ai parametri giuridici, storici, geografici e sociali che sono stati messi in luce in questo breve lavoro,può spingere anche il quisque de populo a dubitare sulla “europeicità” della Turchia. Possiamo osar ritenere, pertanto,che sino a che tutte le riforme - segnatamente quelle afferenti all’ordinamento penitenziario e giudiziario ed ai diritti civili e politici di “tutti” gli abitanti di quella regione- non saranno approvate ed attuate, la Turchia dovrà rimanere un partner economico e commerciale speciale e privilegiato della Unione Europea,ma certamente non suo membro pleno iure.

Concludo facendo mie le sagge parole di Alexandre Del Valle: “Si chiede alla Lega Araba di integrare Israele o l’India per dimostrare che non è un ‘club musulmano’? No di certo! Dobbiamo integrare il Giappone o la Costa d’Avorio per provare loro che l’Europa ‘non ne esclude’ gli abitanti? No di certo!”[46].

Ai posteri l’ardua sentenza….e che Bertolt Brecht li illumini.

 

Prof. Fabrizio Giulimondi, Università di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio".

 

*Il presente lavoro rivisita e aggiorna un mio precedente articolo “La Turchia e L'Unione Europea: riflessioni e dubbi", pubblicato su "Il Mondo Giudiziario", 2005, 6, 66-67.

 

[1] Fonte: CIA, The World Factbook, 2016, Turkey, in “www.cia.gov.

[2] In “sputniknews.com/politics/201501241017307947”, 24-1-2015.

[3] Consiglio europeo di Copenaghen del 21/22-6-1993, Conclusioni della Presidenza, reperibili suwww.euopa.eu.int/european_council/conclusions”.

[4] Nel testo soro ricordati i passaggi di maggiore rilievo di avvicinamento/allontanamento della Turchia all’Europa. Per una più vasta e puntuale disamina delle procedure de qua e per una maggiormente accurata trattazione storiografica e cronologica delle vicende affrontate in subiecta materia cfr.E. Boria, S. Leonardi, C.Palagiano (cur.), La Turchia nello spazio euromediterraneo, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2014;G.Avci, A.Çarkoğlu, Turkey and EU: accession and reform, London, Taylor and Francis, 2013; C.MacMillan, Discourse, Identity and the Question of Turkishaccession to the EU: through the lookingglass, London, Ashgate, 2013; M.G. Melchionni, La Turchia sull’uscio dell’Unione Europea, in G.Ravasi, “L’Unione Europea. Politiche Comunitarie, Opinione Pubblica e Società Civile”, Milano, Edizioni Nagard, 2007.

[5] Le cui Conclusioni della Presidenza si possono rinvenire in “www.consilium.europa.eu”.

[6] Il cui testo in lingua italiana è scaricabile da “www.europarl.europa.eu”.

[7] In “europa.eu”.

[8] Cons. ass. CE- Turchia (riunito 5-3-1995), dec. n. 1/95 del 22-12-1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, in G.U.C.E. n. L 035 del 13-2-1996, 1 – 47.

[9] Consiglio europeo di Lussemburgo del 12/13-12-1997, Conclusioni della Presidenza, pt. 27), in “www.europarl.europa.eu”.

[10] Consiglio europeo di Helsinki del 10/11-12-1999, Conclusioni della Presidenza, in ult.op.cit.

[11] Consiglio europeo di Nizza del 7/10-12-2000, Conclusioni della Presidenza, inult.op.cit.

[12] Consiglio U.E., dec. 001/235/CE dell'8-3-2001, relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Turchia, in G.U.U.E. n. L 085 del 24/03/2001, 13 – 23.

[13] Consiglio europeo di Copenaghen del 12/13-12-2002, Conclusioni della Presidenza, in www.consilium.europa.eu.

[14] Consiglio U.E., dec. 9377/03 dell'19-5-2003, relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Bulgaria, della Romania edella Turchia, in www.consilium.europa.eu.

[15] V. nt. 5).

[16] In “ec.europa.eu”.

[17] In “ec.europa.eu/news/external_relations”.

[18] Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Turchia, inwww.europarl.europa.eu”.

[19] Esempi emblematici di tali preoccupazioni sono il processo a Pinar Selek, l'arresto di giornalisti nell'ambito del processo "Ergenekon" ed il sequestro, prima della pubblicazione, delle copie del libro di AhmetSik "L'esercito dell'Imam" (e non era ancora avvenuta la brutale e massiva repressione susseguente al colpo di Stato del 2016, entrata dentro ogni interstizio del sistema, incluso quello accademico: a tale proposito cfr. M. Occhipinti, Crisi nella Turchia di Erdogan si deroga alla Convenzione europea: non è un Paese per i diritti umani, in "www.dirittieuropa.it", 26-7-2016).

[20] Consiglio U.E.,  11443/13 del 5-6-2013, Negoziati di adesione con la Turchia, in” www.consilium.europa.eu”.

[21] 28°una volta che il Regno Unito uscirà a seguito del famoso referendum sulla “Brexit” tenutosi il 23-6-2016.

[22] Cfr. Parlamento europeo - Note sintetiche sull’Unione europea – Allargamento dell’Unione – 2016 – Turchia, in www.europarl.europa.eu”, che ha stabilito, altresì, nel marzo 2016 di accelerare il processo di liberalizzazione dei visti, mentre il 30-6-2016 è stato aperto un nuovo capitolo di negoziato aggiuntivo relativo alle disposizioni finanziarie e di bilancio.

[23] La Turchia è ormai dal novembre 2015 impegnata nella stesura di una nuova Costituzione, chiesta a gran voce da più parti della società civile, oltre che da più fazioni politiche. L’AK Parti, il partito al governo di Erdoğan, si è fatto promotore di questa esigenza e ha dato il via ai lavori della nuova Carta costituzionale che, però, vivono attualmente un momento di stallo. Una delle motivazioni che più spesso vengono usate per ribadire l’esigenza del nuovo testo è che questo, con le dovute modifiche rispetto alle Carte che l’hanno preceduto, potrebbe rappresentare la chiusura favorevole del processo di adesione della Turchia all’Unione europea. L’U.E. chiede, infatti,alcune modifiche sostanziali della Grundnorm turca, in particolare nell’ambito dei diritti umani e delle libertà fondamentali, perché la Turchia possa finalmente diventare uno stato membro. Tuttavia, gli oppositori dell’AKP temono che il partito di maggioranza possa utilizzare la nuova Costituzione per aumentare i propri poteri e privilegi e andare verso una “sultanizzazione” del Presidente, sotto le mentire spoglie di una Repubblica presidenziale o semi – presidenziale, oltre che ad una islamizzazione dell’ordinamento, che assumerebbe così un connotato religioso al pari di quelli dei Paesi limitrofi. A conferma di ciò risulta essere la riforma costituzionale del 20 maggio 2016 che ha abolito l’immunità parlamentare, dando la stura a processi - sospetti di fumuspersecutionis - avverso i deputati filo-Curdi.Nella storia contemporanea della Turchia, ad ogni colpo di stato è seguito un nuovo testo costituzionale come elemento di rottura con il sistema del governo appena destituito. Le Carte turche presentano, dunque, caratteristiche profondamente diverse tra loro. In particolare, mentre quella del 1961 viene ritenuta un grande esempio di democrazia e apertura, mentre quella del 1982 (attualmente in vigore) è “responsabile” della maggior parte delle violazioni dei diritti umani lamentate dall’Unione europea, in quanto le rende costituzionalmente lecite (cfr. T. Isiksel, Between text and context: Turkey' stradition of authoritarian constitutionalism, in “International Journal of Constitutional Law” 2013, 11, 702-726.

[24] Sfortunatamente il Preambolo alla abortita c.d. Costituzione europea del 29-10-2004 ha effettuato un mero richiamo “alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto”, mentre una maggiore coerenza con la propria storia e con quella d’Europa è incarnata nei Preamboli alle Costituzioni greca e irlandese, che compiono un esplicito riferimento al legame di quei popoli alla propria tradizione e fede cristiana.

[25] Su rapporti fra costituzione, costituzionalismo e ordinamenti arabo-islamici mi si consenta di rinviare a F. Giulimondi, La Shari'a fra costituzionalismo e teocrazia, in “Foroeuropa”, 2015, 3.

[26] Cfr. E. Galli della Loggia, Atti del Convegno su storia, politica e religione, Roma, Palazzo Colonna, Centro Orientamento Politico, 25-10-2004, Quaderno, 2014, 7, 14: “Ci si deve forse chiedere da dove nascono i diritti umani? … L’Unione Europea ha risposto che non si può ricercare da dove vengono i diritti umani, perché si porrebbe il problema storicamente inoppugnabile che essi nascono nell’ambito della cultura o meglio della civiltà giudaico-cristiana”.

[27] La bibliografia a tale riguardo è ricchissima e tutta di grande valore: per uno sguardo di insieme ed esaustivo cfr. R. Mantran (cur.), Storia dell'Impero ottomano, Lecce, Argo, 2011.

[28] Anche su questa tragica fetta della storia si è molto scritto: consigliabile per la completezza descrittiva ed argomentativa è V. N. Dadrian, Storia del genocidio armeno, Milano,Ed. Guerini e Associati, 2003; in merito alla problematica di ordine penale relativa al “negazionismo” di siffatto genocidio, mi si consenta di rimandare a F. Giulimondi, Sterminio degli Armeni: quando la storia è portata nelle aule di giustizia in sede europea, in DPCE, 2016, 1.

[29] In G.U.U.E. C 190/119 del 20-7-1987.

[30] Cfr. Centro Studi Internazionali (cur.), Cipro tra Unione Europea e Nazioni Unite, Roma, Senato della Repubblica, Servizio studi, Servizio Affari Internazionali, dossier dicembre 2006, 62; A.D’Addio, La Turchia alle prese con la questione cipriota, Eurasia, in “www.eurasia-rivista.com” , 12-5-2011.

[31] Questo c.d. Stato, in quanto «fantoccio», non integra gli elementi necessari previsti da parte della dottrina per essere riconosciuto eo facto come soggetto di diritto internazionale della comunità internazionale (cfr. B. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014).

[32] In G.U.U.E. G 007/109 del 12-1-1987.

[33] Cfr. E. Galli della Loggia, op. cit.

[34] Cfr. Camera dei deputati, Servizio studi (cur.), La situazione dei diritti umani in Turchia, Note di politica internazionale, 2016, 76.

[35] Rinvenibile in “www.rapportoannuale.amnesty.it”.

[36] Notizia riportata, ex pluribus, in www.tpi.it/mondo/turchia/turchia-sospende-convensione-europea-diritti-umani.

[37] Rinvenibili in “www.echr.coe.int”.

[38] In G.U.U.E. C51E/126 del 26-2-2004.

[39] Int. Sc. A.Karamanou, E-1686/03 del 21-5-2003, in ult.op.cit.

[40] Uno fra tutti cfr. Anatolia - Regione siriana e Mesopotamia – Arabia, in “ Il Milione”, Novara, Istituto Geografico De  Agostini, 1962, VII, 8-24.

[41] Fonte: dati Eurostat 2016 in “ec.europa.eu”.

[42] In questa sede il vocabolo “Islam” viene adoperato nella sua accezione più estensiva, consci delle monumentali differenze che sussistono in seno ad esso fra le diverse scuole teologiche e giuridiche e le correnti di pensiero interpretative  del disposto coranico e sharaitico (la bibliografia sugli studi storiografici, sociologici, giuridici e comparatistici riguardanti l’Islam è immensa, quasi leviatanica: per un approccio sì panoramico, ma scientificamente serio e rigoroso e, in alcune sue parti, anche approfondito, cfr.  B.Lewis,  L’Europa e l’Islam, M.Astrologo (tr.it.), Roma-Bari, La Terza, 2007, Vᵃ ed.; anche P. Lo Jacono, Storia del mondo islamico (VII-XVI secolo) - Il Vicino Oriente, Torino, Einaudi, 2003).

[43] “Reddite quaesuntCaesarisCaesari et quaesunt Dei Deo” (Matteo 22,21; Marco 12,17; Luca 20, 25).

[44] Organizzazione internazionale certamente messa “in imbarazzo” a seguito dell’abbattimento dell’aereo militare russo da parte della aviazione turca lungo il confine fra Turchia e Siria il 24-11-2015.

[45] Cfr. M.R. Saulle, La tutela dei diritti umani come strumento di politica estera, in M. G.Melchionni (cur.), “Un convitato di pietra, la PESC nell’Unione Europea”, Roma, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Polo Universitario Europeo Jean Monnet - Luigi Einaudi, 1999, 73.

[46] Cfr. A.Del Valle, Perché la Turchia non può entrare in Europa, Milano, Guerini e Associati, 2009, 32.