A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

COME IN SESSANT’ANNI E’ CAMBIATO IL DIRITTO INTERNAZIONALE*

Autore: Prof. Giorgio Bosco

 

Per il concorso statale che dà accesso alla carriera diplomatica, una delle tre materie fondamentali, oggetto d’esame sia scritto che orale, è il diritto internazionale.

Così era anche in quel lontano 1956 e noi giovani laureati e candidati al concorso davamo la massima attenzione a quei paragrafi della Gazzetta Ufficiale che elencavano gli argomenti da presentare. Era il docente commissario a stabilire il programma, che – a leggerlo – non si discostava di molto dall’indice di un classico manuale di diritto internazionale. Per il futuro diplomatico era buona preparazione; i fenomeni dell’organizzazione internazionale e relativa diplomazia multilaterale erano ancora ai primi passi.

Oggi colpisce l’attenzione come le varie branche del diritto internazionale si siano specializzate. La base è sempre quella classica, ma da essa si dipartono il diritto internazionale dell’economia, quello dell’ambiente, del mare, dei conflitti armati, della giustizia penale, tutta la normativa dei diritti umani, della tutela dei beni culturali, etc.

L’internazionalista “puro” non esiste più e nei procedimenti presso le varie giurisdizioni internazionali ogni collegio di difesa è composto da specialisti dei settori interessati.

Inoltre, nel corso dei decenni il diritto internazionale classico ha dovuto difendersi dagli “attacchi” provenienti dai Paesi emergenti. A partire dagli anni ’60 il fenomeno della decolonizzazione ha fatto aumentare il numero degli Stati membri delle Nazioni Unite e nell’ambito dell’Assemblea Generale ha preso vita il battagliero “Gruppo dei 77”, che non si sentiva vincolato dalle norme, formatesi attraverso i secoli, di diritto internazionale consuetudinario e convenzionale. Essi – sostenevano – non avevano partecipato alla loro formazione e quindi potevano contestarle. Di fronte ai 77, gli Stati del gruppo occidentale si sarebbero sempre trovati in minoranza e fu così che escogitarono la tecnica del “consenso”, riuscendo a far prevalere l’idea che era meglio approvare le risoluzioni per consenso anziché per votazione. In tal modo il negoziato durava di più e spesso si otteneva qualche attenuazione di toni che rendeva il testo meno inaccettabile.

Questo atteggiamento di ostilità verso le concezioni occidentali si manifestava anche nel rifiuto di mezzi di soluzione giudiziaria delle controversie internazionali, ispirato dagli Stati del blocco socialista e dalla loro rigida concezione della sovranità statale, Al “third party settlement” preferivano il dialogo, la consultazione, il negoziato: tutti mezzi usando i quali il debole soccombe al più forte. Vi furono anni in cui neppure una causa fu registrata alla Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia.

Oggi tutto ciò si è evoluto in senso meno sfavorevole. Il calendario delle udienze della Corte non è più vuoto e ad essa ricorrono anche Stati che facevano parte del gruppo dei 77. Questi ultimi hanno attenuato la loro reazione di rigetto verso il diritto internazionale; dopo mezzo secolo ne hanno finalmente compreso l’utilità.

Ma nuovi pericoli si affacciano all’orizzonte, che minacciano non solo il diritto, ma la vita stessa dell’intera Comunità internazionale. Il cosiddetto “Stato islamico” non è fondato su alcuna ideologia, non rispetta alcuna regola e tende alla distruzione completa dell’esistente. La difesa dovrà provenire da tutto il nostro “sistema”: “ad versus periculum naturalis ratio permetti se defendere” e la Carta delle Nazioni Unite ammette e consente l’autodifesa. Per prevalere sulla forza non c’è che la forza e v’è da sperare che la forza appoggiata sul diritto finisca per prevalere.

 

Autore: Prof. Giorgio Bosco, già Ambasciatore d’Italia.

*Articolo già pubblicato sulla Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale n. 52 – Gennaio/Aprile 2016.