A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea fra diritto all’oblio e damnatio memoriae.

Autore: Prof. Fabrizio Giulimondi 

 

Corte di giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione – Sentenza 13 maggio 2014, Causa C-131/12 (Presidente Skouris; Relatore Ilesic; Avvocato Generale Jaaskinem; domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Audiencia Nacional di Spagna, decisione del 27 febbraio 2012 nel procedimento Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Espanola de Protection de Datos (Aepd), Mario Costeja Gonzalez)

Status e capacità – Privacy – Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva n. 95/46/Ce – Articoli 2,4,12 e 14 – Ambito di applicazione materiale e territoriale – Motori di ricerca di Internet – Trattamento dei dati contenuti in siti web – Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Stabilimento nel territorio dello Stato membro – Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – Articoli 7 e 8 (Direttiva n. 95/46/Ce, articoli 2,4, 12 e 14; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, articoli 7 e 8).

(Premessa) Peter Hustinx, European Data Protection Supervisor, ha saggiamente dichiarato: "Le nostre informazioni personali sono preziose. Custoditele al sicuro e quando diffondete un'informazione, siate coscienti dei vostri diritti! " [in www.europarl.europa.eu]. In un discorso tenuto nel novembre del 2012 a Bruxelles durante la conferenza “The European Data Protection and Privacy”, Viviane Reding, commissario europeo della giustizia, ha dichiarato: “Come ha già detto qualcuno ‘Dio perdona e dimentica ma il web mai!’. Questo è il motivo per il quale ‘il diritto ad essere dimenticati’ è così importante per me. Con una quantità sempre maggiore di dati che vagano per la rete- specialmente sui social network – le persone dovrebbero avere diritto di poter rimuovere completamente i loro dati.” [in www.sentieridigitali.it].

Di informazioni personali e del diritto a vedersele estromesse dall’infernale mondo del web tratta la decisione in commento.

 

(Il fatto) Nell’ambito di una procedura di pignoramento per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, il nome del cittadino spagnolo di questa destinatario era stato pubblicato dal quotidiano “La Vanguardia” nelle date del 19 gennaio 1998 e 9 marzo 1998, all’interno degli avvisi relativi ad un’asta immobiliare. A distanza di ormai sedici anni dall’asta pubblica, quando il nome del ricorrente veniva digitato su Google, si era subito rinviati alle pagine web su cui comparivano i vecchi annunci. Per tale ragione, il protagonista della vicenda si è rivolto, con ricorso del 5 marzo 2010, al Garante spagnolo per la protezione dei dati personali (Agenzia Espanola de Protection de Datos – Aepd), per chiedere che il quotidiano cancelli, modifichi o, almeno, deindicizzi la pagina internet che lo riguarda; nonché al fine di ottenere che Google si adoperi allo scopo di evitare che questa informazione compaia fra i risultati della ricerca. Il Garante spagnolo (decisione del 30 luglio 2010), mentre respinge la richiesta relativa al giornale, in quanto lo stesso aveva legittimamente pubblicato l’annuncio su richiesta dell’autorità pubblica, per favorire il massimo di pubblicità all’asta immobiliare, ritiene di accogliere l’istanza avanzata nei confronti del motore di ricerca. L’Autorità ispanica in siffatta maniera afferma, da una parte che - salvi i casi in cui ricorrano particolari circostanze - gli interessati possano scegliere, anche come puro atto di volontà, che alcune informazioni che li riguardano siano sottratte a una simile conoscenza da parte dei terzi; dall’altra, che tale pretesa possa essere vantata direttamente nei confronti dei motori di ricerca, anche quando – come nel caso di specie - i dati del sito “fonte”, su cui il nome è comparso originariamente, continuano ad essere pubblicati in virtù di una specifica disposizione normativa.

La casa madre statunitense Google Inc. e la sua propaggine iberica Google Spain, hanno presentato ricorso dinanzi alla Audiencia Nacional (la Corte Suprema spagnola), la quale con decisione del 27 febbraio 2012, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo 2012, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale per la corretta interpretazione degli articoli 2, lettere b) e d), 4, paragrafo I, lettera a) e c), 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [in GU L 281, pag. 31], nonché dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Innanzi i giudici di Lussemburgo si sono così costituite, oltre le parti originarie (il ricorrente e l’Agenzia di protezione dei dati spagnola, da una parte, Google Inc. e Google Spain, dall’altra la Commissione Europea e i governi spagnolo, greco, austriaco, polacco e italiano, quest’ultimo su sollecitazione del Garante per la protezione dei dati personali nazionale.

(Origine del diritto all’oblio) L’esigenza di una tutela della riservatezza nasce, almeno nell’ordinamento italiano, specialmente in relazione alla salvaguardia delle persone che, a causa della loro notorietà, suscitano una morbosa curiosità del pubblico per le vicende della loro vita privata. Non a caso le tre più importanti vicende giudiziarie che hanno segnato l’inizio del dibattito dottrinario e la spinta propulsiva alla giurisprudenza in subiecta materia, hanno avuto come protagonisti personaggi celebri della musica, della storia e del cinema: un film sulle gesta di Enrico Caruso [cfr. Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, GI, 1957, I,1, 366, con commento favorevole di Pugliese; e contra FI, 1957, I, 232, con nota critica di De Cupis], un romanzo a puntate sulla vita di Claretta Petacci e i suoi rapporti sentimentali con Benito Mussolini [cfr. Cass., 20 aprile 1963, n. 990, GI, 1964, I, 1, 468 con nota di Pugliese; e FI, 1963, I, 1298, con nota di De Cupis], nonché un servizio fotografico sulla principessa Soraya Esfandiari ritratta in atteggiamenti intimi all’interno della sua villa [cfr. Cass., 27 maggio 1975, n. 2199, GC, 1975, I, 1686].

Invero, le questioni afferenti la tutela della sfera privata si sono allargate nel tempo anche alla garanzia della privacy del quisque de populo. Parallelamente alla implementazione della sensibilità nei confronti della protezione di tutte le sfaccettature della multiforme galassia di cui si compone l’”Io” dell’essere umano, è accresciuta anche l’attenzione per la difesa dell’informazione, nelle sue due speculari dimensioni: attiva (di informare) e passiva (di essere informato). Bisogna scandagliare se l’ambito della tutela della riservatezza abbia ad oggetto il solo interesse al segreto su notizie o immagini destinate a non uscire dall’intimità della vita privata, o possa ricomprendere anche l’interesse al riserbo su notizie o immagini non più segrete ma di cui si vuole precludere una ingiustificata diffusione [per una approfondita panoramica su tale argomento v. M. Mezzanotte, Diritto all’oblio vs diritto alla memoria: il moderno sviluppo della privacy, in DPCE, fascicolo 2002- 4, libertà e diritti civili; G. Gardini, Le regole dell’informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Milano, Mondadori, 2009].

Su tale tema ii dibattito dottrinario, giurisprudenziale, politico ed istituzionale, è andato ad ampliarsi in maniera leviatanica con il sopraggiungere ed il rafforzarsi di uno strumento “anarchico” come internet [di particolare interesse: M.Ainis, Diritti e rovesci nella Rete dell’anarchia, in La Stampa, 25/2000,12] e dei motori di ricerca alla pari di Google, Virgilio, Altavista, Yahoo, et similia). La possibilità di massima diffusione mondiale a livello telematico di ogni singola informazione, anche microbica e di dettaglio, relativa ad ogni particolare aspetto della vita di qualsiasi persona, ha ingigantito il problema della tutela della riservatezza del patrimonio intimistico dell’uomo. Atteso che il diritto alla informazione e il diritto alla privacy sono tutelati dalle Grundnorm nazionali e dagli Atti internazionali, le Corti di giustizia degli Stati Membri e della Unione Europea si sono poste il problema se tali diritti si contemperino l’un l’altro, si bilancino e si equivalgano, ovvero se sussista al loro interno una gerarchia e l’uno possa prevalere sull’altro.

Il World Wide Web [v.G. Gardini, La disciplina di internet, in Le regole dell’informazione, op.cit] - creatosi con la venuta ad esistenza di internet, dei social network e dei motori di ricerca, enormi archivi di informazioni, potenzialmente illimitati, ove lo scambio di notizie, idee, beni, servizi, prestazioni di ogni genere e dati si realizza tra destinatari individuati o individuabili - ha compulsato e compulsa la Comunità internazionale a cercare di disciplinare tale realtà in chiave penalistica, civilistica e commerciale. La facilità nell’accesso e nella fruizione, la polivalenza delle attività che vi si realizzano, la multimedialità, l’assenza di un territorio di riferimento, la transnazionalità, rendono il web refrattario ad una regolamentazione tradizionale,  necessitando di una disciplina che rompa le convenzioni spazio-temporali.

(Normazione giuridica internazionale ed europea) In primo luogo, nella cornice ordinamentale sovranazionale, il primo Atto che è intervenuto nel mettere ordine (giuspenalisticamente) in questo settore è stata la Convenzione contro la criminalità informatica (c.d. Convenzione sul Cybercrime), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e aperta alla firma il 23 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 48.

Progetto ambizioso in seno all’O.N.U. è rappresentato dalla creazione nel 2006 di “Internet Governance Forum” (IGF), al cui interno sono stati istituiti gruppi di lavoro permanenti (dinamic coalitions) che si riuniscono per attingere obiettivi specifici, quali amalgamare il diritto dell’utente alla privacy con una bill of rights, freedom of expression e freedom of the media on the internet.

Nel Vecchio Continente, per dipanare il nodo gordiano fra tutela della riservatezza, responsabilità e ruolo degli operatori della società di informazione, il 13 novembre 2007 è stata formulata una proposta congiunta del Parlamento e del Consiglio per l’istituzione di una Autorità Europea per un mercato delle comunicazioni elettroniche [COM.(2007) 699 def.] – ancora non approvata – in luogo della Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e delle Informazioni (ENISA), istituita in forza del regolamento Ce n. 460/2004 del Parlamento e del Consiglio del 10 marzo 2004, in attività dal 14 marzo 2004; nonché la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [COM(2007) 697].

Ancora di maggiore rilievo è la questione della riforma alla corrente legislazione della Unione Europea sulla privacy, che risale al 1995 (“direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”), che sia in grado di conciliare libertà di espressione e diritto alla privacy.

A tale riguardo il relatore per il Parlamento Europeo Philipp Albrecht, ha indicato i tre i pilastri della novella: "Il diritto all'oblio, la necessità di autorizzare l'utilizzo o il trasferimento dei dati personali, e le sanzioni in caso di violazione dei diritti alla confidenzialità. Si tratta di tre elementi fondamentali per la protezione dei dati dei cittadini europei: non importa che essi siano violati all'interno o all'esterno dell'UE" [in www.euparl.europa.eu]; mentre, il relatore del Parlamento europeo per il dossier relativo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, l’europarlamentare greco Dimitrios Droutsas, ha dichiarato: “"L'Europa necessita urgentemente di una riforma della legge sulla protezione dei dati. Un bisogno dettato principalmente dai grandi progressi tecnologici, dall'evoluzione delle norme sociali e da una società sempre più presente online. La Commissione Europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, devono lavorare con serietà per garantire ai cittadini degli standard di sicurezza alti entro la fine della legislazione nel 2014."[in www.euprogress.it].

E’ opportuno precisare che le informazioni non sono tutte uguali, necessitando una distinzione fra notizie inserite volontariamente, veicolate da circuiti giornalistici (o tramite blog, con il consequenziale problema della natura editoriale o meno di essi), ovvero inserite ope legis o ope iudicis, ossia iure imperii.

L’opera di studio e vaglio della Commissione Europea indirizzata a possibili integrazioni e modifiche alla citata direttiva 95/46/Ce in tema di diritto all’oblio, di diritto alla effettiva tutela della riservatezza personale nella sua interezza, di diritto all’identità personale e, sull’altro versante, di diritto di cronaca e critica giornalistica, trova come suo sostanzioso ostacolo l’individuazione di formule tecnologiche-telematiche adeguate a renderli compatibili fra di loro. Questione precipua a cui l’Europa deve fornire soluzione, attiene la necessità di contestualizzare le informazioni sparpagliate e immerse nel mare magnum di internet. Non è più rinviabile l’associazione del nominativo della persona a dati a questi correlati correttamente inseriti “nel tempo”, ossia riportati fedelmente in relazione alle coordinate cronologiche, di tal che si possa consentire la giusta attribuzione del loro peso quando galleggiano per troppi anni su web.

Il problema della rimozione delle informazioni dalla Rete, invero, è un problema che non si risolve solamente in forza del diritto, ma anche per mezzo della tecnologia. Il prof. Mayer-Schönberger Viktor nel suo studio del 2009 [cfr. M.S. Viktor, Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale, Milano, editore EGEA,2013] propone di assegnare una scadenza alle informazioni: “Bisogna, invece, pensare a nuovi modelli normativi e negoziali e a nuove tecnologie che prevedano di limitare nel tempo il trattamento dei dati e tecnologie che lo consentano.”.

A questo punto occorre spendere qualche parola in più sulla proposta di regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali 2012/0011 del 25 gennaio 2012, che sostituirà in toto il testo della già cennata direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995.

La caratteristica più importante della disciplina europea in bozza è costituita dalla scelta dello strumento normativo: non una direttiva, ma un regolamento. Ciò per assicurare l’uniformità della nuova normativa: una sola “legge” Europea, invece di 27 “leggi”.

Esaminando più in dettaglio lo ius novum si mette in luce: una prima introduzione del diritto all’oblio e alla cancellazione dei dati personali, poi soppressa il 22 aprile 2013 in virtù della approvazione di alcuni emendamenti da parte del Parlamento europeo, nel rispetto (prevalente) del diritto alla libertà di espressione; introduzione del principio di accountability, ossia di “rendicontazione “, rectius, “responsabilità”; maggiore accento sulla privacy by design; enfasi sulla sicurezza che si declina in security breach notification, valutazione di impatto del trattamento, prior checking e, infine, privacy officer; infine, previsione del Garante “capofila”.

(Sentenza 13 maggio 2014, Causa C-131/12 della Corte di Lussemburgo)  Adesso andiamo ad approcciare nel dettaglio le quaestiones affrontate dalla decisione in esame.

In primo luogo la Corte di Giustizia ha affrontato la questione se le operazioni di gestione dei dati da parte di Google (e, quindi, da parte dei motori di ricerca) sia sussumibile nella categoria del trattamento dei dati personali.

L’art. 2, lettera b), della plurinominata direttiva, recita nella seguente maniera: ” ‘Trattamento dei dati personali’: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione’”.

Google ha sostenuto che la propria attività non può essere considerata come un trattamento, in quanto si limita a riprodurre nel loro insieme le informazioni già disponibili sulla rete, senza operare alcuna selezione.

La Corte, anche alla luce di alcuni suoi precedenti giurisprudenziali [cfr. sentenza Lindqvist, C-101/01,EU:C:2003:596, punto 25; sentenza Satakunnan Markkinaporssi e Satamedia, C 73/07, EU:C:2008:727, punti 48 e 49], ricorda che i motori di ricerca esplorano la rete in modo automatizzato, costante e sistematico, alla ricerca di informazioni pubblicate sulle pagine web. I gestori estraggono, registrano e organizzano informazioni, anche personali, conservandole nei loro server e, poi, comunicandole o mettendole a disposizione sotto forma di elenchi di risultati delle ricerche: tutte operazioni che debbono essere ricondotte al concetto di trattamento, sulla base della cennata definizione della direttiva 95/46 (identicamente riprodotta nella legislazione italiana all’art. 4, comma 1, lettera a), d,lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il passaggio successivo si direziona sulla titolarità e, pertanto, la responsabilità del trattamento di tali dati (art. 2, lettera d), direttiva 95/46).

A fronte delle osservazioni di Google Spain e Google Inc. – supportate dall’Avvocato Generale Niilo Jaaskinen nelle sue conclusioni presentate il 25 giugno 2013 - sulla impossibilità di un gestore di un motore di ricerca di essere qualificato responsabile di un trattamento di dati personali, in ragione del fatto che egli non ha contezza dei dati in questione e non esercita su di essi alcun controllo, la Corte ritiene che il gestore in realtà determina le finalità e gli strumenti di tale attività e, dunque, del trattamento di dati personali, operazioni che lo possono far considerare sine dubio responsabile dei dati in parola. La Corte mette in evidenza, altresì, la mancanza delle sbandierate “neutralità” ed “automatismo” dei trattamenti di cui si tratta.

Gli algoritmi adoperati da Google per la indicizzazione delle notizie non sono “neutrali”, ma raccolgono e ordinano i contenuti reperiti nei meandri più nascosti della rete, sulla base di criteri che gli stessi motori di ricerca individuano e cambiano nel tempo secondo i propri interessi, sia dando la precedenza a siti “sponsorizzati”, sia mediante apposite selezioni che non possono certamente definirsi “automatiche” [cfr. G. Busia, Le operazioni dei motori di ricerca su internet vanno ricondotte al concetto di ‘trattamento’ “, in Guida al Diritto, n. 24/2014,15-20].

Altro punto interessato dalla pronuncia in commento è l’applicabilità della direttiva 95/46 anche a Google Inc., con sede negli U.S.A., con una significativa riappropriazione di sovranità da parte della Unione Europea e degli stessi Stati nazionali.

Google Spain e Google Inc. negano che tale possibilità sussista, dal momento che il trattamento di dati personali viene effettuato esclusivamente da Google Inc., che gestisce Google Search, senza alcun intervento da parte di Google Spain, la cui attività si limita alla fornitura di un sostegno alla azione pubblicitaria del gruppo Google.

Tuttavia, come sottolineato dal governo spagnolo e dalla Commissione, l’art. 4 direttiva 95/46 non esige che il trattamento dei dati venga effettuato dallo stesso stabilimento, ma nel contesto delle attività di quest’ultimo. La Corte afferma in modo perentorio che il trattamento realizzato dal motore di ricerca Google Inc., localizzato negli Stati Uniti, è inscindibilmente connesso con quello della impresa ubicata in uno Stato membro (Google Spain), incaricata della promozione e della vendita degli spazi pubblicitari, che servono a rendere redditizio il servizio di Google Inc., che, a sua volta, consente lo svolgimento delle attività della controllate ispanica [in via analogica v. sentenza L’Oréal e altri, C-324/09, EU:C:2011:474, punti 62 e 63].

L’aspetto centrale della sentenza è la sostantivizzazione del diritto all’oblio, agganciandolo al combinato disposto degli artt. 7 (diritto al rispetto della vita privata), 8 (diritto alla protezione dei dati personali) della Carta dei diritti fondamentali, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, divenuta vincolante con il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e, degli artt. 12 e 14 della direttiva 95/46.

La Corte ha statuito che le disposizioni della direttiva 95/46, disciplinando il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto alla vita privata (art. 7 carta di Nizza) e al diritto alla protezione dei dati personali (art.8 Carta di Nizza), devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali che, secondo la costante giurisprudenza, formano parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza e che, oramai, sono enunciati nella Carta [come precedenti giurisprudenziali v. sentenze Connolly/Commissione, C 274/99 P, EU:C:2001:127, punto 37; Osterreichichischer Rundfunk e altri, EU:C:2003:294, punto 68].

L’art. 12 della direttiva consente al soggetto leso dalle attività del gestore del motore di ricerca di ottenerne “la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati.”. Tale disposto va letto congiuntamente all’art. 14 della stessa direttiva che riconosce il diritto dell’interessato a opporsi al trattamento dei dati per motivi “preminenti e legittimi”.

Si viene a configurare marcatamente in siffatta maniera, attraverso la lettura collegata degli artt. 7 e 8 della Carta, e 12 e 14 della direttiva 95/46, il diritto all’oblio, non espressamente previsto nell’ordinamento comunitario, né in quello degli Stati membri, frutto di creazione dottrinaria e giurisprudenziale, nelle sedi giudiziarie europee e in quelle delle Alti Corti nazionali [per una panoramica completa e aggiornata v. F.Pizzetti, Il caso del diritto all’oblio, Torino, Giappichelli, 2013; T.A.Auletta, Diritto alla riservatezza e “droit à l’oubli”, in G.Alpa, M.Bessone, L.Boneschi, G.Caiazza (a cura di), L’informazione e i diritti della persona, Napoli, Jovene, 1983, 127 ss; G.B. Ferri, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv.dir.civ.,1990,801 ss; L.Crippa, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, in Giust.civ., 1979 ss; C.Lo Surdo, Diritto all’oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante, in Danno e resp., 1998, 882 ss; E.Gabrielli (a cura di), Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, Napoli, Jovene, 1999; M.R. Morelli, voce Oblio (diritto all’), in Enc.Dir.Agg. VI, Milano, Giuffrè, 2002, 848, ss: M. Fabiani, Cronaca giudiziaria e diritto all’oblio, in Dir.aut., 2003, 550 ss; F.Freni, A.Shillaci, Il diritto all’oblio oltre il “persistente vigore informativo”. Considerazioni critiche e di sistema, in Arch.civ., 2004, 715 ss; S.Niger, Privacy e diritti di libertà: tra anonimato, memoria e oblio, in Ciberspazio e dir., 2006, 117 ss; G.Tonelli, Il diritto all’oblio. Quando la memoria deve cedere alla cronaca. In nodo internet e il diritto ad essere dimenticati, in Probl.inf. 2006, 101 ss; M.Mezzanotte, Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, ESI, 2009; M.Paissan, Relazione al Convegno “La memoria lunga della rete: privacy, reputazione e diritto all’oblio”, Roma 23 giugno 2011; F.Pizzetti, Uomini e dati. Evoluzione tecnologica e diritto alla riservatezza, in Foro it., 2011, 230 ss; G. Marchetti, Diritto di cronaca e tutela del diritto all’oblio, in Da internet ai social network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee, AA.VV., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, 71 ss.].

Il diritto all’oblio, anche alla luce della decisione in esame, è una pretesa di un soggetto a non vedere riproposta, rievocata o ripubblicata, una notizia già oggetto di cronaca ma che, con il trascorrere del tempo, non soddisfa più l’interesse pubblico all’informazione perché non è più caratterizzata dall’elemento della attualità, fondamentale per l’esercizio del diritto di cronaca. Il diritto si fonda, dunque, sul presupposto che, una volta soddisfatto l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti di cronaca attraverso la pubblicizzazione di essi, con il trascorrere del tempo, prevalga, invece, il diritto alla privacy degli interessati.

Espliciti in tal senso sono i punti 80, 94, 97 e 99 della sentenza : ”A questo proposito occorre anzitutto rilevare che un trattamento di dati personali……..effettuato dal gestore di un motore di ricerca, può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l’aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di internet di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva e strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbe potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona……….tali informazioni appaiono, alla luce dell’insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità di trattamento in questione, realizzato dal gestore del motore di ricerca…..occorre considerare che i diritti fondamentali di cui sopra (artt. 7 e 8 carta Nizza) prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico a trovare l’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona….Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’Inclusione summenzionata, alla informazione di cui trattasi.”. Tale ultimo enunciato dovrebbe tacitare coloro che ritengono tale revirement giurisprudenziale lesivo dei diritti dell’informazione, garantiti dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali,  dall’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalle Guide Lines sulla libertà di espressione, approvate dal Consiglio UE il 12 maggio 2014 [M. Castellaneta, Così l’oblio mette a rischio la libertà di espressione, in Guida al Diritto n. 24/2014, 21-24].

Contra le novelle posizioni dei giudici di Lussemburgo si è espresso anche l’Avvocato Generale che, nelle conclusioni già prima indicate, ha limitato l’ambito di applicazione degli articoli 12 e 14 della direttiva solo alle ipotesi in cui il trattamento dei dati non sia conforme alla direttiva medesima, in ragione del fatto che le notizie risultino Incomplete o inesatte. A tale contestazione la Corte si è appellata all’art. 14 della direttiva facendo valere, come motivi “preminenti e legittimi”, i diritti tutelati dagli articoli 7 (diritto al rispetto alla vita privata) e 8 ( diritto alla protezione dei dati personali) della Carta. Alla stessa stregua si era pronunziata pure la Corte Europea dei diritti dell’uomo [Delfi AS v. Estonia, 10 ottobre 2013 – 64569/09], confermando la compatibilità della condanna ad un risarcimento danni del portale informativo estone, per i commenti diffamatori ivi pubblicati da lettori anonimi, con l’art. 10 della Convenzione che tutela la libertà di espressione.

(Giurisprudenza italiana e francese) Verso questa direzione vanno anche gli arresti delle Corti Supreme degli Stati membri.

Con la sentenza n. 5525/2012 del 5 aprile 2012 la Corte di Cassazione, sezione III civile, aggiunge un importante tassello al riconoscimento del diritto all'oblio, smentendo il Tribunale di Milano, sez IV, sentenza (in merito alla nota vicenda "Google- Vividown") del 24 febbraio 2010, n. 1972 (parzialmente riformata dalla pronunzia della Corte di Appello di Milano del 21 dicembre 2012depositata il 27 febbraio 2013, definitivamente  confermata dalla Corte di Cassazione con decisione n. 5107 del 17 dicembre 2013 - 3 febbraio 2014, che ha sancito l'insussistenza di alcun obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul proprio sito in capo ad un provider o di un hosting provider, che, pertanto, non è penalmente sanzionabile) .

E' bene puntualizzare che la decisione del Tribunale meneghino, per quanto non abbia riconosciuto alle parti lese il diritto alla rimozione dei file e dei relativi allegati, nella parte motiva espone argomentazioni di particolare interesse proprio riguardo il tema trattato: “Non esiste a parere di chi scrive, perlomeno fino ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP (Internet Services Provider, fornitore di servizi internet), un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web, e non appare possibile ricavarlo aliunde superando d’un balzo il divieto di analogia in malam partem, cardine interpretativo della nostra cultura procedimentale penale……tuttavia questo procedimento penale costituisce, a parere di chi scrive, un importante segnale di avvicinamento ad una zona di pericolo per quel che concerne la responsabilità penale dei webmasters: non vi è dubbio che la travolgente velocità del progresso tecnico in materia consentirà (prima o poi) di “controllare” in modo sempre più stringente ed attento il caricamento dei dati da parte del sito web, e l’esistenza di filtri preventivi sempre più raffinati obbligherà ad una maggiore responsabilità chi si troverà ad operare in presenza degli stessi; in questo caso la costruzione della responsabilità penale (colposa o dolosa che sia) per omesso controllo avrà un gioco più facile di quanto non sia stato nel momento attuale.”

Posizione opposta lo stesso Ufficio giudiziario l’ha assunta con la decisione del 24 marzo 2011, in virtù della quale ha disposto la cancellazione del sito e/o delle pagine web diffamatorie per il soggetto querelante, ordinando la loro rimozione a Google, responsabile di aver consentito un collegamento automatico fra il nominativo del querelante (che ne ha avuto un permanente nocumento alla reputazione di non poco momento) e fatti giudiziari a lui correlati oramai vetusti, in quanto superati dal lungo tempo trascorso, oltre dall’esito processuale a lui favorevole.

Conferente un passaggio della motivazione:” ….A tale proposito non si può condividere la tesi di Google secondo la quale la suggestione iniziale sarebbe  comunque subito eliminata dalla lettura dei contenuti inoffensivi del materiale raccolto all’interno della ricerca stessa. Infatti tali contenuti non sono immediatamente visualizzabili dall’utente, che deve digitare le parole del suggerimento per “entrare” nel relativo contenuto e leggerlo. Per essere indotto a ciò, all’evidenza, egli deve essere mosso da un qualche interesse specifico – in assenza del quale gli resta solo l’originaria ed immediata impressione negativa ingenerata dall’abbinamento di parole…..La ritenuta valenza diffamatoria dell’associazione di parole che riguarda il reclamato è innegabilmente foriera di danni al suo onore, alla sua persona ed alla sua professionalità. Negare- come fa Google – che una condotta diffamatoria non generi nella persona offesa un danno quantomeno nella sua persona significa negare la realtà dei fatti ed i riscontri della comune esperienza. La potenzialità lesiva della condotta addebitata (ndr a Google) - suscettibile, per la sua peculiare natura e per le modalità con cui viene realizzata, di ingravescenza con il passare del tempo stante la notoria frequenza e diffusione dell’impiego del motore di ricerca Google – giustifica il legittimo accoglimento …….” .       

Passiamo alla pronuncia leading case della Cassazione 5525/ 2012, la quale ha iniziato a delineare in seno alla complessa intelaiatura dei diritti – vecchi e novelli – quello dell’individuo all’oblio, ossia ad essere “dimenticato” nelle proprie vicende personali, incluse quelle giudiziarie, dalla opinione pubblica e dai numerosi- e sempre più invasivi, specie con l’avvento della telematica - strumenti massmediatici.

Il caso esaminato dai giudici della Suprema Corte (adita dopo una prima decisione sfavorevole del Garante per la privacy, impugnata al Tribunale di Milano che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4302 del 6 aprile 2010) è un classico: un esponente politico di un piccolo comune lombardo viene arrestato per corruzione nel lontano 1993 - notizia andata subitaneamente e pomposamente su tutte le cronache provinciali - per poi essere – come capita purtroppo troppo spesso! - prosciolto. Ebbene, il protagonista della vicenda portata alla attenzione della Cassazione lamenta che, ancora dopo molti anni, attraverso una normale ricerca in rete, la notizia del suo arresto appare online senza alcun riferimento al successivo epilogo positivo della vicenda processuale.

Nello specifico il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, 7, 11, 99, 102, 150, 152 del d.lgs. 196/2003, oltre degli artt. 3, 5, 7 del Codice di deontologia giornalistica.

La Suprema Corte accoglie il ricorso e motiva la propria decisione in modo ampio ed articolato, ripercorrendo l'evoluzione del concetto di privacy, valutata, in questa sede, da un angolo prospettico dinamico, specie in relazione alle implicazioni con la cronaca giudiziaria.

In particolare, secondo la Corte, l'interessato, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 del Codice per la protezione dei dati personali, ha diritto a che l’informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale (c.d. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza). E’, pertanto, a lui attribuito il diritto di conoscere in ogni momento il possessore dei suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, oppure la rettificazione, l’aggiornamento e/o l’integrazione (art. 7, d.lgs 163/2006).

Sempre secondo la Corte "se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”. Solo se un fatto di cronaca assume rilevanza quale fatto storico, ciò può giustificare la permanenza del dato, ma mediante la conservazione in archivi diversi (es.: archivio storico) rispetto a quello in cui esso è stato originariamente collocato.

Al fine, quindi, di tutelare l'identità sociale del soggetto cui afferisce la notizia di cronaca, bisogna garantire al medesimo l’aggiornamento della stessa notizia e, cioè, il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o addirittura sovvertire il quadro sorto a seguito della notizia originaria.

Naturalmente, secondo la Corte, questi principi vanno applicati anche avuto riferimento ad Internet ed alle sue specifiche peculiarità. Come è noto le notizie presenti in rete non sono organizzate come in un archivio, ma sono presenti in maniera diffusa e caotica. Il motore di ricerca si pone come un mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso “parole chiave”.

Proprio in considerazioni delle caratteristiche del mondo virtuale in cui si sostanzia internet, non si pone, in questo caso, un problema di pubblicazione o di ripubblicazione dell’informazione, quanto di permanenza della medesima nella memoria della rete e, a monte, nell’archivio del titolare del sito “sorgente”: i dati immessi nel sistema internauta attraverso il giornale online debbono comunque risultare esatti ed aggiornati (dal sito “sorgente”), in relazione alla finalità del loro trattamento.

Nel caso di specie, è obbligatorio per il giornale online che ha inserito la notizia della traduzione in vinculis del soggetto, di informare i propri lettori (che potenzialmente sono tutti gli abitanti del globo), che quest’ultimo è stato poi assolto dalle imputazioni a lui ascritte.

Questo compito di aggiornamento spetta al titolare del sito e non al motore di ricerca.

Da un punto di vista tecnico, sostiene la Corte, è necessaria una misura che consenta l’effettiva fruizione della notizia aggiornata, non essendo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all’interno del «mare della rete» ulteriori notizie concernenti il caso di specie: è cogente la predisposizione di un sistema idoneo a segnalare la sussistenza di un ulteriore sviluppo della notizia rispetto a quella “madre”, specie se favorevole al protagonista di essa.

In caso di disaccordo tra le parti, spetta allora al giudice del merito individuare ed indicare le modalità da adottarsi in concreto per il conseguimento delle indicate finalità da parte del titolare dell’archivio.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato la attualizzazione e contestualizzazione della notizia. Mentre una notizia pubblicata in un giornale cartaceo è agevolmente collocabile nel tempo, essendo riportata la data di sua “uscita” sul frontespizio, una news inserita su un giornale online si perde nei meandri labirintici del web e dei motori di ricerca, rimanendo invero sempre attuale anche se risalente nel tempo.

Ancora: le notizie presenti negli archivi storici online dei giornali sono da ritenersi – spesso - parziali perché non riportano gli ulteriori sviluppi dei fatti, e pertanto vanno aggiornate. La Corte impone così l’obbligo per gli editori di aggiornare gli archivi online delle notizie pubblicate: “le testate online dovranno dotare i loro archivi di un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o nel margine) la sussistenza di un seguito o di uno sviluppo della notizia e quale esso sia stato….. consentendone il rapido e agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo e adeguato approfondimento”.

Nel tentativo di bilanciare l’interesse collettivo, garantito dal diritto di cronaca, con l’interesse individuale, tutelato dal diritto alla riservatezza e dal diritto all’oblio, la Corte ha stabilito che gli articoli archiviati debbano essere correlati dai relativi aggiornamenti. La decisione tutela non solo il diritto all’identità personale e morale della persona coinvolta nei fatti, ma anche il diritto del cittadino utente a ricevere una corretta e completa informazione. La sentenza della Cassazione attribuisce, dunque, un nuovo valore al diritto all’oblio, sussumendolo all’interno dei confini dei principi stessi del diritto di cronaca.

Nessuna attribuzione di responsabilità è invece stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione ai motori di ricerca, ancora una volta definiti come “meri intermediari”.

Last but not least, non si può non citare fra gli interventi giurisprudenziali di merito sul tema de qua anche quello del giudice monocratico del Tribunale di Chieti, sez.dist. di Ortona, del 16 gennaio 2013, che ha condannato un quotidiano online abruzzese alla cancellazione dell’articolo diffamatorio oggetto della causa.

Tale decisione giudiziaria ha fatto prevalere il diritto della “persona”, della sua reputazione, della sua immagine e del suo onore, sul diritto di cronaca giornalistica, sì tutelato dalla Costituzione all’art. 21, ma non prevalente sui diritti del quisque de populo e delle variegate espressioni della sua personalità, così come previsto e tutelato dall’art. 2 della Carta Costituzionale, dalle disposizioni dei Trattati internazionali (a partire dall’art. 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo), oltre da una nascente e convincente giurisprudenza nazionale, di merito e di legittimità,  a cui si stanno aggiungendo rilevanti provvedimenti giudiziari  della Corte di Strasburgo e di Lussemburgo: si struttura, in modo sempre più nitido, un diritto all’oblio che prevale sulla damnatio memoriae di romanistica memoria.

Sulla stessa linea di pensiero la recente giurisprudenza d’oltralpe.

Il 6 novembre 2013 il Tribunal de Grande Instance di Parigi ha ordinato a Google di bloccare tra i risultati del suo motore di ricerca le immagini relative alle pratiche sadomasochiste di Max Mosley diffuse nel 2008 dal magazine britannico News of the World. A cinque anni dallo scandalo mediatico Mosley si è rivolto alla Corte parigina chiedendo di imporre a Google un filtro sui risultati del suo motore di ricerca.

Innanzi la Corte, la compagnia di Mountain View si è definita favorevole alla rimozione, sostenendo che avrebbe rimosso i link ai siti che ospitavano le immagini incriminate su segnalazione di Mosley. L’azienda si è tuttavia opposta alla richiesta di inserire un filtro permanente in quanto ciò avrebbe rappresentato l’introduzione di ”un allarmante nuovo modello di censura automatica”.

L’argomentazione non ha però convinto il giudice parigino, che ha imposto a Google la rimozione delle immagini entro due mesi dalla sentenza e l’obbligo di sorveglianza su eventuali nuove pubblicazioni per i prossimi cinque anni, stabilendo una sanzione di mille euro per ogni mancata applicazione constatata. Google è stata inoltre condannata al risarcimento simbolico di un euro per Mosley e al pagamento di 5000 euro a titolo di spese legali.

La società ha annunciato di avere già presentato l’appello alla 17esima camera civile del Tribunal de Grande Instance di Parigi. L’appello tuttavia non ha potere sospensivo e, pertanto, è obbligatoria l’esecuzione provvisoria di quanto disposto dalla statuizione di prime cure.

(Conclusioni) In attesa che il Parlamento si pronunzi in via definitiva sulla introduzione del diritto all’oblio nell’ordinamento italiano [in data 19 giugno 2014 la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha approvato l’emendamento Caliendo 2.0.1. al d.d.l. AS1119 ("Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato"), che è entrato così a far parte dell’articolato, poi approvato dall’Aula il 29 ottobre 2014 e trasmesso il 3 novembre alla Camera dei Deputati: ”art. 3. (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o nella reputazione)(1) Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.(2) L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione.(3) In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente..”], faccio mie le parole di Amantya Sen in un suo lavoro del 2001 [A.Sen, Lo sviluppo è libertà, Milano, Mondadori, 2001], nel quale osserva: “ Lo sviluppo deve essere inteso come un processo di espressione della libertà di cui godono le persone…. in questo approccio l’espansione della libertà è considerata sia scopo primario, sia principale mezzo dello sviluppo, il cui fine è allora l’eliminazione non solo di disagi economici, ma anche delle situazioni di ‘illiberalità’, tra cui si registrano fatalmente anche quelle riguardanti gli assalti alla riservatezza che, quotidianamente, subisce l’individuo.”.

Prof. Fabrizio Giulimondi - Università di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio.