IL FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA PROGETTATO NEL SUMMIT DI ROMA DEL 25 MARZO 2017: QUALI PROSPETTIVE PER LE ISTITUZIONI E PER IL DIRITTO?
Autore: Prof. Claudio De Rose
- -Il progetto politico nelle sue linee essenziali, a cominciare dal dopo Brexit.
1.1.-E’ ancora presto per dire se l’Europa unita ce la farà a restare tale anche questa volta, come già le è accaduto in passato dopo periodi di crisi che sembravano irreversibili.
Può dirsi, comunque, che le prospettive di rilancio, scaturite dal Summit di Roma del 25 marzo 2017, fanno bene sperare, sia per gli enunciati sia, soprattutto, per l’elaborazione concettuale che li ha preceduti.
Quanto agli enunciati, le prospettive sono sintetizzate come segue nei documenti di presentazione di fonte comunitaria:
- un’Europa sicura, in cui tutti i cittadini possano circolare liberamente, con frontiere esterne protette e una politica migratoria efficace;
- un’Europa prospera esostenibile, che promuova la crescita sostenuta e sostenibile, con un mercato unico forte;
- un’Europa sociale, che combatta la disoccupazione, la discriminazione, l’esclusione sociale e la povertà;
- un’Europa più forte sulla scena mondiale, che sviluppi i partenariati esistenti e ne istituisca di nuovi, impegnata a rafforzare la sicurezza e la difesa comuni.
L’impressione globale che si ricava da tali enunciati è di compiutezza del disegno progettuale ma su piani generali e astratti, da definire con indicazioni concrete sui temi specifici da affrontare e sui relativi rimedi.
Più appaganti in tal senso sono le rilevazioni documentali attinenti alle elaborazioni concettuali che hanno preceduto le enunciazioni sopra riportate.
In realtà, il progetto dell’Europa futura varato nel Summit di Roma è il frutto di precedenti valutazioni dei leader europei sullo stato dell’Unione dopo nove anni circa di difficoltà economiche e sociali dell’intero sistema Europa, di insuccessi di molte delle misure adottate su temi scottanti, quali il terrorismo, l’immigrazione, il risanamento finanziario delle banche e dei bilanci di taluni Stati membri, la politica estera e di sicurezza, la tutela della concorrenza e dei diritti civili.
In particolare, i leader europei hanno elaborato le valutazioni a cui si è accennato in una serie di incontri iniziatisi un anno fa circa, il primo dei quali si è tenuto il 29 giugno 2016, all’indomani del referendum britannico che ha innestato la Brexit, mettendo in atto, per la prima volta, la potestà di recesso di cui all’art.50 del Trattato sull’Unione (TUE).
Un’ipotesi istituzionalmente prevista, dunque, ma pur sempre tale da rendere necessaria una verifica della tenuta del sistema di aggregazione sovranazionale, presupposto indispensabile per il processo d’integrazione politica dei popoli europei.
E’ noto, infatti, che il sistema di aggregazione degli Stati aderenti all’Unione e la compattezza nell’osservanza da parte loro delle regole di cooperazione, con la variante della possibilità di cooperazioni rafforzate e quindi di un’ “Europa a più velocità”, garantiscono il raggiungimento del traguardo dell’unità politica,quale effetto finale del pieno realizzarsi dell’ integrazione giuridico-normativa, giuridico-istituzionale, socio-economica e culturale.
Di conseguenza, uno Stato che, come il Regno Unito, esce dal sistema di aggregazione unitaria, sia pure rispettando l’art.50 del Trattato, per questo stesso fatto esce anche dal processo di integrazione politica e, pertanto, non può più essere partecipe dei processi ad essa propedeutici.
Questa è stata una delle prime conclusioni a cui sono unanimamente pervenuti, insieme con la riaffermazione della necessaria unità del sistema, i leader dei 27 Paesi dell’Unione nel citato incontro di Bruxelles del 29 giugno 2016, in cui è stata discussa la via da seguire dopo il referendum britannico.
In quell’occasione, infatti, i 27 hanno riaffermato, a dimostrazione della piena tenuta del sistema anche dopo la Brexit, la loro determinazione a restare "uniti e a lavorare nel quadro della UE per affrontare le sfide del XXI secolo e trovare soluzioni nell’interesse delle nostre nazioni e dei nostri popoli”, pur non escludendo che chi, come il Regno Unito, esca dal gruppo, possa assumere la veste di partner stretto dell’Unione, ove se ne ravvisi un vantaggio per quest’ultima.
In particolare, i leader hanno concordato sulla necessità che, per avviare i negoziati post Brexit con il Regno Unito, occorreva attendere la notifica da parte sua della notifica prevista dall’art.50 TUE: un rigore formale che indirettamente conferma la validità del sistema.
Analogo valore confermativo hanno gli altri punti concordati e cioè che gli accordi da raggiungersi nei negoziati dovranno basarsi su un equilibrio tra diritti ed obblighi e che, per avere accesso al mercato unico, i partner dell’Unione, tra i quali potrebbe rientrare in futuro il Regno Unito, devono accettare tutte e quattro le libertà di base del mercato stesso.
1.2.-Altrettanto significativi sono gli obiettivi fissati dai leader europei nel vertice di Bratislava del 16 settembre 2016, in tema di ripristino del pieno controllo delle frontiere esterne, di sicurezza interna e di lotta al terrorismo, di cooperazione nella sicurezza esterna e nella difesa, di promozione nel mercato interno con migliori opportunità per i giovani europei.
E così dicasi per la ratifica UE, nel Consiglio “Ambiente” del 30 settembre 2016, dell’accordo di Parigi sulle emissioni globali di gas a effetto serra: è lo stesso Accordo che gli Stati Uniti d’America, dopo averlo sottoscritto, minacciano di disattendere, il che rafforza il ruolo dell’Europa unita, un blocco di Stati deciso a difendere l’umanità da un immanente pericolo di futura invivibilità del nostro Pianeta.
Di estremo rilievo anche l’avvio dell’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, avvenuto il 6 ottobre 2016. L’Agenzia ha il compito di monitorare da vicino le frontiere esterne della UE e di collaborare con gli Stati membri per individuare rapidamente e affrontare le potenziali minacce per la sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione.
E’ un positivo e importante risultato dell’impegno comune assunto a Bratislava in materia, che interessa da vicino il nostro Paese e che, come osservato dall’allora Presidente in carica del Consiglio, potrebbe aiutare l’Unione a ripristinare in pieno Schengen, per molti aspetti e molte persone divenuto inoperante per effetto degli attacchi terroristici.
Successivamente (dicembre 2016), l’Agenzia ha avviato la riserva di reazione rapida, costituita da 1.500 funzionari che gli Stati membri della UE e i Paesi associati a Shengen si sono impegnati a inviare in situazioni di crisi, con immediata messa a disposizione dell’Agenzia medesima. Sempre nel dicembre 2016 il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) ha concordato col Parlamento europeo una modifica del codice frontiere Shengen, mirante a rafforzare le verifiche nelle banche-dati, pertinenti alle frontiere esterne.
1-3.-Altri importanti momenti di riflessione e di adozione di misure concrete, che hanno utilmente preceduto il progetto approvato a Roma il 25 marzo 2017 sono stati:
- la firma, in data 30 0tt0bre 2016, dell’accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA) e dell’annesso accordo di partenariato strategico (APS);
- le conclusioni del Consiglio in data 4 novembre 2016 sulla sicurezza e la difesa;
- la dichiarazione congiunta del 6 dicembre 2016 sulla cooperazione UE-NATO;
- la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici, decisa dal Consiglio il 6 dicembre 2016;
- l’approvazione da parte del Consiglio di una proposta di regolamento che modifica i regolamenti vigenti in materia di antidumping e anti-sovvenzioni, al fine di contrastare meglio le pratiche commerciali sleali ai danni dei produttori dell’UE;
- infine, in vista del Summit, vi sono stati il vertice informale dei leader europei a Malta (3 febbraio 2017) e il Libro Bianco sul futuro dell’Europa, pubblicato il 1 marzo 2017 dalla Commissione europea.
Il Libro Bianco della Commissione delinea cinque scenari, ognuno dei quali offre una panoramica di come potrebbe essere l’Unione nel 2025 in funzione delle scelte che saranno adottate. Gli scenari spaziano dall’impatto delle nuove tecnologie sulla società e sull’occupazione ai dubbi sulla globalizzazione, nonché alle preoccupazioni per la sicurezza e per l’ascesa del populismo.
- - Il ruolo delle Istituzioni europee in rapporto alle prospettive del progetto e all’attuale assetto dei Trattati: il problema degli Stati-guida e il deficit di iniziativa politica del Parlamento europeo.
2.1.-Da quanto rilevato nel precedente paragrafo risulta evidente che le Istituzioni europee sono state particolarmente sensibili, soprattutto negli ultimi tempi, allo stato di crisi in cui versa l’Unione e alla necessità di porvi rimedio non solo sul piano politico, ma anche su quello normativo e istituzionale.
Il livello di sensibilità è stato, come si è visto, particolarmente alto per il Consiglio europeo, formato dai Capi di Stato e di Governo, e per il Consiglio dei Ministri, nonché per la Commissione.
A quest’ultima, in particolare, si deve riconoscere il merito di avere condotta, col suo Libro Bianco, un’analisi molto realistica della situazione e dei suoi possibili sbocchi risolutivi.
Alla stessa Commissione ed anche alle due Istituzioni consiliari va dato atto, sulla base di quanto fin qui posto in evidenza, di essersi molto attivati, soprattutto dopo la Brexit, riassumendo quel ruolo di conduzione politica dell’Unione che ad essi è affidatadai Trattati e che nel recente passato sembrava aver perso mordente per effetto del prevalere del bipolarismo Francia-Germania nella guida degli affari europei.
A proposito di tale bipolarismo, si tratta di una realtà di fatto, che nei contesti degli altri Stati membri è da moltinon gradita e per molti aspetti; essa, tuttavia, tende ad istituzionalizzarsi, pur nel silenzio dei Trattati, forte del ruolo svolto dai due Stati-guida nel corso della crisi edell’incidenza che i loro leader, in particolare la Cancelliera tedesca Angela Merkel, hanno avuto sulle decisioni delle Istituzioni europee.
Il minimo che si possa fare sul punto, in vista dell’attuazione del progetto di rilancio dell’Europa, è porre decisamente il problema di una modifica dei Trattati che recepisca, regolamentandola, la prassi degli Stati-guida o la respinga decisamente nella considerazione che, anche al di là di ogni buona intenzione, gli Stati-guida potrebbero essere indotti ad attuare il progetto della futura Europa solo per le parti verso cui essi abbiano maggiore interesse.
In ogni caso, il permanere del fenomeno degli Stati-guida potrebbe condizionare, ancor più che in passato, l’autonomia delle Istituzioni europee e questa volta la posta in gioco è particolarmente delicata e importante, in quanto che si tratta di decidere in ordine alle scelte e alle priorità organizzative ed operative, anche di bilancio, essenziali per l’attuazione delle singole prospettive del progetto di rilancio dell’Europa.
In particolare, la permanenza della leadership di quei due Stati preoccuperebbe, certamente, per quel che concerne la Commissione, dal momento che, in base al vigente ordinamento della UE, da essa si attendono posizioni di piena autonomia tecnico-amministrativa nell’esercizio delle sue funzioni di promozione, proposta e vigilanza in merito agli interessi comuni dell’Unione, nonché di gestione ed esecuzione delle norme, delle linee politiche, del bilancio e delle attività dell’Unione stessa.
E, come è noto, si tratta disposizioni assoggettabili, allo stato attuale dell’ordinamento, a controlli istituzionali solo da parte del Parlamento, della Corte dei conti europea e degli organi di giustizia europea secondo le relative procedure, e non anche da parte di Stati membri in posizione privilegiata.
Ma altrettanto essenziale è che conservino la loro piena autonomia politica il Consiglio europeo ed il Consiglio dei Ministri, dovendosi escludere in radice, allo stato dell’ordinamento, che le loro scelte e le loro determinazioni possano essere influenzate dall’interpretazione che degli interessi comuni continuassero a dare i due Stati-guida, anche nei riguardi dell’attuazione del progetto dell’Europa futura.
E’cioè da escludere, al momento, che non da un dibattito politico libero, ampio e variegato all’interno delle due Istituzioni consiliari, bensì dalla volontà e convenienza di due soli Stati, dipendano le scelte e le determinazioni che l’Unione deve adottare in vista di quel futuro di continuità, di sviluppo e di crescita, che il progetto del Summit del 25 marzo ha delineato, nei termini di cui al precedente paragrafo 1.1.
2.2.-E’ di tutta evidenza, comunque, che il fenomeno degli Stati-guida si è sinora ripercosso negativamente sulla posizione istituzionale e sul ruolo del Parlamento europeo.
Ciò in quanto la posizione istituzionale di quest’ultimo, pur essendo stata rafforzata dal Trattato di Lisbona con riferimento alla funzione legislativa ed al controllo sulla Commissione e sul bilancio dell’Unione, è tuttora alquanto ridotta per quel che concerne l’esercizio dell’effettiva rappresentatività degli interessi del Corpo elettorale europeo ed in particolare con riguardo alla possibilità di adottare iniziative politiche istituzionalmente rilevanti, posto che tale potestà è dai Trattati ancora quasi riservata alle Istituzioni consiliari.
E soprattutto perchè, come si è visto, di fatto essa è in gran parteesercitata dai due Paesi-guida.
Tutto questo spiega lo scarso rilievo del ruolo svolto dal Parlamento Europeo in relazione ai temi scottanti della crisi e come sia passato quasi del tutto inosservato il dibattito che le varie forze politiche presenti nel Parlamento hanno avuto sui temi stessi, con posizioni contrastanti la cui portata dialettica – a condizioni ordinamentali diverse da quelle attuali- avrebbe, invece, dovuto in qualche modo confrontarsi con quelli delle altre Istituzioni e possibilmente incidere sulle loro determinazioni, indirettamente limitando anche gli spazi occupati di fatto dai due Stati-guida.
Né muta la sostanza delle cose la circostanza che sia stata prevista una pronuncia del Parlamento europeo sul progetto per il futuro adottato dal Summit di Roma: anzi, dal momento che detta pronuncia non ha carattere vincolante, la stessa sembra assumere un carattere per così dire ancillare rispetto alle successive determinazioni delle altre Istituzioni.
Appare evidente, quindi, la necessità di apportare ai Trattati, nell’approccio alla nuova Europa, le opportune modifiche, sì da introdurre nuovi indispensabili equilibri tra quelle Istituzioni -Consiglio dei Capi di Stato e di Governo e Consiglio dei Ministri-, che sono espressione dei Governi in carica e quindi di maggioranze politiche limitate, ed il Parlamento, che è espressione del Corpo elettorale composto da tutti i cittadini europei aventi diritto al voto e ne è, quindi, il loro mandatario politico globale.
Come tale, Il Parlamento europeo ha la funzione rappresentativa degli interessi di quegli stessi cittadini e deve pertanto poter esercitare la funzione stessa con pienezza di poteri, ma se, come è attualmente, l’esercizio di tale funzione è limitato a ridotti ambiti di intervento e senza l’ausilio di un forte potere di iniziativa politica e di confronto sulle scelte conseguenti con le altre Istituzioni, la sua rappresentatività democratica si riduce a ben poco.
E’ dunque auspicabile che le modifichequi prospettatevengano apportate ai Trattati al più presto, in vista della messa a regime del progetto, e comunque in tempo utile rispetto alle prossime elezioni europee, previste per il giugno 2019.
- - La continuità del diritto della UE e la conseguente sua attitudine a sostenere e garantire l’attuazione del progetto per la futura Europa.
3.1.-Il diritto dell’Unione europea è ormai una realtà acquisita, che per una gran parte si è armonizzato con il diritto nazionale degli Stati membri e si è assestato, quanto ai principi fondamentali, in una linea di continuità con la precedente cultura giuridica dell’Occidente.
Esso, dunque, ha le caratteristiche necessarie e sufficienti per porsi a sostegno e garanzia dei processi attuativi del progetto per la nuova Europa.
Nessun dubbio, innanzitutto, sul mantenimento degli attuali procedimenti di produzione normativa dell’Unione e degli attuali rapporti di supremazia-integrazione con i diritti nazionali, né sull’opponibilità alle sue applicazioni dei c.d. contro-limiti, identificabili nei valori fondanti ed irrinunciabili degli ordinamenti nazionali.
Su quest’ultimo aspetto, però, va considerato che l’attuazione di un progetto ambizioso quale quello in discorso, che propone agli Stati membri sfide di grande portata nei principali settori politici e socio-economici, potrebbe implicare l’adozione di riforme istituzionali da parte di tutti o di taluni degli Stati stessi nonché notevoli e generalizzate cessioni di sovranità da parte loro.
A fronte di tali evenienze, si pone la questione se l’opponibilità dei contro-limiti possa continuare ad avere gli spazi attuali o non debba, invece ridursi, negli ambiti e nei contenuti, anche con riferimento all’ipotesi che una difesa ad oltranza dei propri valori da parte dello Stato membro si traduca in un danno concreto per i suoi cittadini, che venissero da tale difesa esclusi da importanti benefici e vantaggi, di cui godrebbero, invece, gli altri cittadini europei.
In tal caso, dovrebbe poter prevalere l’interesse dei cittadini sull’astratto arroccarsi dello Stato sui propri principi o quanto meno occorrerebbe conoscere l’avviso dei cittadini stessi, attraverso un referendum popolare avente la stessa portata determinante di quello che ha deciso la Brexit.
Inserire una norma in tal senso nel Trattato sull’Unione europea sarebbe forse opportuno, a garanzia del pieno successo del progetto.
Non si vede, infatti, perché la volontà della maggioranza dei cittadini di uno Stato possa sortire un effetto di estremo rilievo quale il recessodello Stato stesso dall’Unione, al limite anche contro il diverso avviso dei suoi organi costituzionali, e non anche un effetto molto meno rilevante, sul piano dei principi, quale la non opponibilità all’Unione, da parte dello Stato e dei suoi organi costituzionali, di contro-limiti all’osservanza di norme o decisioni dell’Unione medesima.
3.2- Quanto sopra premesso sul piano generale e passando all’analisi del possibile ruolo del diritto nei riguardi delle singole prospettive del progetto, quali specificate al par.1.1, va rilevato che, per quel che concerne la prima di esse, cioè un’Europa sicura, solo la sicurezza interna e la protezione delle frontiere esterne hanno trovato risposte di un certo rilievo nel diritto dell’Unione, mentre, mentre, per le problematiche migratorie, prevalenti rimangono le soluzioni di ordine politico.
Con riferimento,poi, al secondo obbiettivo relativo ad un’Europa prospera e sostenibile, che promuova la crescita sostenuta e sostenibile, con un mercato unico “forte”, non v’è dubbio che, in linea di principio, il diritto dell’Unione europeo sia in grado di offrire soluzioni in materia di sviluppo sostenibile, che siano basate, come enuncia l’art.3.3 del TUE, su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi. Anche per questo obiettivo, comunque, per pervenire a soluzioni giuridiche che fiancheggino validamente il nuovo progetto, occorre attendere le indicazioni politiche attuative del progetto medesimo per il versante economico e produttivo.
Per un altro versante, quello dell’ambiente, il diritto dell’Unione è già stato di per sé in grado di produrre risultati di notevole spessore, in ragione dell’elaborazione normativa e giurisprudenziale, oltre che dottrinaria, delle tematiche attinenti all’ambiente e al clima in costruttivo confronto con quelle dell’energia, della crescita e dello sviluppo.
Il rilievo e i risultati sistematici di tali elaborazioni trovano conferma e formale attestazione nell’art.37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in base al quale “un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile “ . .
Quanto al mercato unico “forte”, l’aggiunta di questa aggettivo ha indubbi significati di ordine economico, ma sembra averne anche di ordine giuridico. L’espressione, infatti, può essere intesa come l’ affermazione in termini assoluti dell’inderogabilità, oltre che delle regole della concorrenza, anche delle quattro libertà di circolazione, che costituiscono, come è noto, l’elemento strutturale di base del mercato unico.
La conferma della fondatezza di questa interpretazione si desume da quanto già rilevato (al par.1.1) a proposito dei possibili contenuti degli accordi del dopo Brexit: a tale riguardo i leader europei hanno statuito, infatti, che, per avere accesso al mercato unico, i partner dell’UE devono accettare tutte e quattro le libertà di base del Mercato stesso.
L’intransigenza nei riguardi dell’applicazione delle quattro libertà e della connessa libertà di concorrenza potrebbe comportare importanti e impegnative puntualizzazioni in tema di programmazione della politica economica, di attività bancaria e relativa vigilanza, di fiscalità europea, di euro e politica monetaria, il tutto, però, in connessione con la problematica dell’Europa sociale, che segue.
3.3.-La terza prospettiva, infatti, è mirata ad un’Europa sociale, che combatta la disoccupazione, la discriminazione,l’esclusione sociale e la povertà, situazioni che, di norma, costituiscono l’interfaccia negativa della crescita economica, di cui alla seconda prospettiva.
Per quel che concerne, peraltro, i riflessi giuridici di tali situazioni, va rilevato che, allo stato attuale, il diritto dell’Unione è circoscritto in mere enunciazioni di principio, contenute nei Trattati e nella citata Carta dei diritti fondamentali, mentre sono sinora mancati in materia sia atti normativi cogenti per gli Stati membri, sia processi di armonizzazione dei diritti nazionali, a differenza di quanto accaduto in altri settori.
In particolare, nel TUE viene fermamente affermato, agli articoli 18 e 19, il principio di non discriminazione, che del resto è presente nel DNA giuridico dell’Europa unita sin dai primordi. Nei citati articoli del Trattato il principio di non discriminazione è in parallelo con quello di uguaglianza ed è specificamente posto con quest’ultimo a salvaguardia dell’esigenza che vi sia una perfetta parità di tutela normativa e di esercizio dei diritti politici e dei diritti civili per tutte le nazionalità aderenti all’Unione.
Il che viene ribadito all’art.21.2 della Carta dei diritti fondamentali.
Quanto alla lotta alla disoccupazione, all’esclusione sociale e alla povertà, sul piano dei principi v’è chiarezza e impegno al riguardo, come conferma la lettura dell’art.3 del TUE, ma sinora l’Europa non ha sviluppato vere e proprie politiche sociali e del lavoro, lasciando agli Stati ogni iniziativa al riguardo, con la conseguenza che ognuno ha seguito la propria strada pervenendo a risultati differenziati e spesso negativi, in palese contrasto con i criteri di uguaglianza e par condicio, di cui si è detto e che solo occasionalmente hanno trovato il giusto rimedio in pronunce della Corte di giustizia.
Anche per il terzo obiettivo, dunque, non ci si possono attendere dal diritto impostazioni mirate a soluzioni sistematiche vincolanti per gli Stati membri fin quando non ci saranno precise indicazioni politiche in tal senso.
Tra l’altro, c’è chi ritiene non facile dare indicazioni del genere fino a che non vi sarà un cambio di rotta radicale che affianchi un Unione sociale all’Unione economica e monetaria e quindi allinei euro e welfare, sì da proteggere i cittadini più deboli affrancandoli dalle conseguenze dell’ austerità economica: si veda, al riguardo, l’articolo di Giorgio Barba Navaretti “Per una Europa sociale” nel Sole24ORE del 3 aprile 2016. L’articolo è una sintesi del libro di Maurizio Ferrera, “Rotta di collisione.Euro contro welfare?”, Laterza, Roma-Bari.
3.4.-C’è, infine, il quarto obiettivo del progetto, che ha per oggetto la prospettiva di un’Europa più forte sulla scena mondiale, che sviluppi i partenariati esistenti e ne istituisca di nuovi, impegnata a rafforzare la sicurezza e la difesa comuni.
Anche in questo caso, l’excursus sui profili giuridici dell’obiettivo ci rinvia ai principi presenti nei Trattati. Il TUE, in particolare, dedica un gran numero di articoli, dal 21 al 46, all’azione esterna dell’Unione, che è comprensiva della politica estera e di quella della sicurezza comune.
Il ruolo del diritto in questo settore è rilevante, perché concerne l’interpretazione e l’applicazione delle norme citate per la parte che concerne la distribuzione delle competenze tra le Istituzioni dell’Unione, nonché la distribuzione dei ruoli tra l’Unione e gli Stati membri.
Il diritto, inoltre, garantisce, attraverso la corretta interpretazione delle norme, il puntuale rispetto delle finalità pacifiche e solidali cui si ispira l’azione esterna della UE nonché la finalizzazione dell’impiego delle armi a indispensabili scopi di difesa e di contrasto delle minacce terroristiche o di altro genere rivolte all’Unione o ai suoi Stati membri.
E’ evidente, peraltro, che anche in questo campo le soluzioni giuridiche non possono seguire una strada distinta e prevalente rispetto a quelle politiche.
L’accusa che si fa all’Europa è che le scelte dell’Unione in queste materie o sono arrivate in ritardo e a rimorchio di quelle delle Potenze esterne o son mancate del tutto. E’chiaro che per scongiurare il ripetersidi questi atteggiamenti non basterà l’uso corretto dell’interpretazione giuridica, ma occorreranno più coraggiose e più immediate decisioni.
Il diritto, invece, potrà avere un ruolo importantissimo se si tratterà di ottenere dagli Stati membri più ampie cessioni di sovranità all’Unione in questi delicatissimi settori,per consentire all’Unione stessa di assumere posizioni più forti a fini di tutela della pace, della sicurezza e dei valori democratici, a cui l’Unione e con essa gli Stati membri si ispirano.