SINGRAPHAE E CHIROGRAPHUM
LE FORME SCRITTE IMPORTATE DAL MONDO GRECO.
Autore: Prof. Vito Lipari
Singraphae e Chirographum erano importanti forme scritte importate dal mondo greco; ma per approfondire meglio ciò, occorre iniziare dalla storia del documento scritto e non scritto.[1] Il Documento è, in senso lato, qualunque cosa che consenta di affermare con certezza l’esistenza di un evento.[2] Deve quindi rappresentare un fatto.
Per la storia del Diritto è necessario che la rappresentazione del fatto sia giuridicamente rilevante e, pertanto, è necessario distinguere la res signata (documento) dal contenuto immateriale (pensiero) che in essa è stato racchiuso per essere trasmesso, anche se la rappresentazione viene realizzata dagli interpreti dei documenti e dagli studiosi di reperti in base ai dati ed ai segni che i documenti offrono.[3]
Oggi la scrittura è solamente una delle forme di trasmissione e conservazione del pensiero; ed il valore del documento scritto incontra dei limiti.[4] Nel processo, per esempio, ha rilevanza di prova qualunque tipo di documento e non solo quello scritto.[5] Ma nel processo si tende anche a non qualificare come documenti i reperti che non hanno relazione con le prove processuali.[6] Oggi, però, a differenza del mondo antico, la documentazione è prevista dalla legge ed è svolta da pubblici ufficiali.[7] Questo fa sì che il documento esista in sé, indipendentemente dal processo.[8] Così come non è legato imprescindibilmente alla scrittura.[9] In Italia il C. Civile e il C. di Procedura Civile non danno una definizione di Documento; ma lo prevedono come Prova Giudiziaria ed adoperano questo termine solo con riferimento a scritti.[10] Eppure disciplinano anche altri tipi di documento, come le Tacche di Contrassegno (Art. 2713 c.c.).[11] Anche il Codice Napoleonico (1804), in Francia, disciplinava le tacche che usavano i fornai, incidendole su un bastone, per documentare le prestazioni periodiche; mentre in Inghilterra i bastoni intagliati relativi ai conti pubblici furono aboliti solo nel 1826.[12]
Quindi non si può limitare lo studio dei documenti a quelli scritti perché il mezzo grafico è il più diffuso, ma non è il più antico.[13] Nella società ellenistica e romana i documenti non scritti erano basilari.[14] Iniziando a parlare delle origini del documento scritto, possiamo affermare che la scrittura nel mondo egeo nasce dalle Cretule con Contrassegni usate per la contabilità di palazzo e la custodia d’errate alimentari.[15] Segni di scrittura e numeri erano collegati sia per esigenze di computo, sia perché l’esibizione del simbolo della derrata o di un sigillo (contrassegno personale autorizzante il prelievo) dava corso al rilascio del bene o all’esecuzione della prestazione.[16] Ben presto, però, simboli e contrassegni non furono più veri oggetti ma segni tracciati sull’argilla.[17] Gli addetti alla custodia delle derrate acquisivano il Simbolo, ponevano un contrassegno di riscontro su una cretula e conservavano la tavoletta d’argilla con i segni per giustificare la diminuzione delle derrate conservate.[18] In origine piccoli oggetti in argilla, pietra od osso, corrispondenti in quantità (e qualità) a ciò che veniva consegnato, venivano racchiusi in involucri sigillati[19]; in seguito, segni corrispondenti furono apposti su tavolette di argilla con dati ideografici e numerici.[20] Al IV millennio a.C. (3000) risalgono Bucce sferiche di argilla completamente chiuse, che contenevano gettoni realizzate sempre in argilla di valore convenzionale.[21] All’esterno, invece, presentavano tracce di rotolamento di uno o due Sigilli cilindrici.[22] Nel II millennio a.C. (1000) si usavano due tavolette chiuse, una dentro l’altra, con duplice scritturazione interna ed esterna (uguali).[23] Forse ad esse si collegavano la pratiche di autenticazione del mondo greco-romano che userà, in seguito, la doppia scrittura.[24] Ma un’altra antichissima pratica commerciale riguardava le sylai ed il symbolon.[25]
Iniziando a parlare della sylai, possiamo dire che essa consisteva nel Diritto di Rappresaglia, che era molto diffuso. Chiunque vantava un credito con uno straniero, poteva soddisfarsi su un cittadino qualunque del debitore. Il Papiro di Wennamone rivela che un sacerdote egiziano del XII secolo a.C., recatosi in Siria per acquistare legname per il suo tempio, venne spogliato di ogni avere da uno straniero sconosciuto che vantava un credito con gli egiziani. Per potere commerciare in modo sicuro era necessario, quindi, effettuare gli scambi in luoghi protetti (asylia – santuari) oppure ricorrere al symbolon. Ad esempio, dopo aver ospitato uno straniero (xenia), si rompeva in due parti un oggetto (symbolon). Una parte veniva portata via dallo straniero; mentre l’altra restava a chi l’aveva ospitato.[26] Quindi, il symbolon materializzava la prestazione ricevuta.[27]
Esso non racchiudeva un diritto ma un dovere, quello di restituire l’ospitalità a chiunque avesse riportato la metà mancante (semeión).[28] Con la fractio si dava inizio ad un rapporto con il quale si poteva ricambiare l’ospitalità, recuperare un bene depositato presso uno straniero, restituire un mutuo.[29] Quindi, il symbolon non costituiva una prova, bensì un segno sacrale (ovvero della prestazione ricevuta e della necessità di ricambiarla).[30] Avrà il vantaggio di essere un documento non scritto insignificante per chi no ne conosceva il messaggio.[31] Il rapporto non era ancora basato su prestazione e controprestazione ma era posto sotto la protezione divina.[32] Il creditore, oltre a richiedere un giuramento in giudizio, non aveva alcuna possibilità di soddisfacimento. Tutto dipendeva dal riconoscimento del debitore.[33] E, similmente, in Grecia, il concetto di obbligazione non era svincolato dalla sfera religiosa.[34] Dalla violazione di una promessa giurata non scaturiva un’azione diretta.[35] C’era un’azione contrattuale (dike blàbes) di danneggiamento ma era solo un rimedio al danno subìto per la violazione di una promessa posta sotto la protezione divina.[36] I symbola potevano essere scambiati fra individui, famiglie e comunità straniere e l’esibizione del simbolo accordava allo straniero: a) asilo; b) ospitalità; c) protezione giudiziaria.[37]
L’impiego di oggetti, anche dopo l’affermarsi della scrittura[38], continuò trasformandosi in tesserae hospitales e tabulae patronatus; mentre la documentazione scritta non era mezzo di prova e non generava diritti.[39] E ciò per molto tempo.[40]
Nelle tavolette non era indicata l’identità del debitore, il tempo ed il luogo della prestazione o il tipo di rapporto o di interesse; al contrario era indicato il creditore, l’ammontare del debito e due testimoni.[41] Erano materializzazioni di un rapporto prive di forza probatoria, di un periodo di formazione di un diritto astratto.[42] Nella stipulatio romana (che era un contratto tipico promissorio che si perfezionava con uno scambio di frasi: “spondes?” = ti impegni? – “spòndeo!” = mi impegno!, e, quindi, dava vita ad una solenne promessa di una parte verso l’altra), in base ad un brano di Isidoro di Siviglia (fu un teologo, scrittore e arcivescovo cattolico spagnolo) si pensava che le origini di questo contratto si potevano associare ad una remota pratica affine a quella dei symbola utilizzata nel commercio arcaico e poi caduta in disuso[43]. La fractio stipulae consisteva nella scissione di un ramoscello.[44] Secondo alcuni, di un bastone scisso in senso longitudinale secondo le modalità del contratto-intaglio.[45] Si otteneva la corrispondenza di tacche, nelle due parti, e si riferivano ad un computo numerico.[46] Il motivo del ramoscello era presente anche nelle stipi (oggetti votivi posti in luoghi sacri) di aes (rame) signatum.[47]
Isidoro, Orig. V, 24.30: Stipulatio est promissio vel sponsio, unde et promissores stipulatores vocantur. Dicta autem stipulatio ab stipula.
Veteres enim, quando sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum iungentes, sponsiones suas agnoscebant sive quod stipulam iuxta Paulum iuridicum firmum appellaverunt.
Festo, De verb. sign. 351.30 (Lindsay, p. 440): Stipatores ait dictos a stipe quam mercedis nomine custodes cuiusque corporis. Unde et stipam qua amphorae cum exstruuntur firmari solent.
E Festo connetteva la stipe al bloccaggio delle anfore, in strati sovrapposti, con ramaglia (ovvero intreccio di rami folti e secchi), nelle navi da carico.[48] Così la stipula si connetteva alla firmitas; ma l’operazione compiuta con il ramoscello forse riguardava il momento della consegna ed il computo (della merce) e confermava il rapporto.[49] Altri documenti non scritti erano i “cippi di confine” (hòroi) e le “pietre miliari”.[50] Prima di avere funzione probatoria o di costituire un diritto, erano segni concreti di assoggettamento ad un potere.[51] In Attica ogni creditore, il cui denaro era stato mutuato con l’apposizione di un horos su cui un immobile, avrebbe potuto impossessarsi del fondo sul quale era stato posto nel segno di assoggettamento.[52] Oggi le Tacche di Contrassegno sono prove di credito oppure di avvenuta somministrazione; mentre le tessere danno diritto a prestazioni.[53] Ma le tessere originarie non concedevano alcun diritto, rappresentavano una situazione di supremazia o anche il dovere ad una prestazione non correlata ad alcun obbligo effettivo.[54] A differenza del symbolon, le tessere non permettevano il riscontro fra contromarche uguali fra loro ma fra un referente unico, spezzato in tante parti che venivano distribuite.[55] Esso poi veniva ricostituito man mano che si consegnava la vettovaglia (es. frumentarie).[56] La distribuzione di tessere avveniva dopo il controllo della cittadinanza. La loro presentazione ai magazzini (horrea) consentiva la consegna delle derrate e la ricostruzione del registro nella copia posseduta dalla parte pubblica.[57] Solo in età progredita la tessera rappresentò il diritto alla prestazione.[58] Prima, più che prova, erano la materializzazione numerica della prova.[59] In Grecia, durante la democrazia ateniese, le tessere teatrali permettevano di ottenere il theorikòn ovvero: gratifica che lo Stato offriva ai poveri cittadini della città per andare a teatro (o anche per accedere a santuari durante le feste religiose, specialmente durante Dionysia) e con ciò si creava un relativo equilibrio sociale della città.[60] A Roma le tesserae nummariae permettevano di ottenere denaro o grano a prezzo speciale. Questi documenti indicavano il persistere di pratiche remote di una società di illetterati, non fondata sulla scrittura ma sull’oralità.[61] Oltre alle teatrali ed alle nummariae, a Roma si ebbero le tessere saturnalia, ovvero regali (dette strenne) elargiti da privati e dall’Imperatore; tessere nummulariae, etichette o contromarche rilasciate da argentarii per il saggio delle monete[62] e per il deposito “bancario” di beni riposti in horrea (magazzini) o di denari (che dovevano giacere sigillati in sacchetti e riconsegnati non solo nello stesso ammontare senza interessi, ma soprattutto restare materialmente gli stessi); gettoni, consegnati da caupones e stabularii per la custodia di beni; oggetti simbolici, con parola d’ordine (per militari e subalterni analfabeti).[63] In Palestina (II secolo d.C.) i publicani usavano un grosso cavo, formato dall’insieme di tante cordicelle, come registro imposte.[64] La cordicella annodata in modo particolare era la ricevuta rilasciata al contribuente. Quindi, i nodi determinavano l’ammontare dell’importo dovuto.[65] Le cordicelle che Gesù usò per scacciare i mercanti dal Tempio, erano collegate a pratiche di contabilità.[66] Il Documento, invece, nel periodo Greco – Ellenistico, in particolare quello scritto, si affermò gradatamente in culture che procedettero lentamente dall’oralità alla scrittura.[67] Esso venne considerato in due modi:
1) testatio, testimonianza raccolta in precedenza con descrizione oggettiva del rapporto giuridico;
2) cheirògraphon (chirografo, lat. chirographum), personificazione della scrittura con confessione soggettiva del disponente e con la sua traccia fisica (sigilli, firma, scrittura autografa intera).[68]
Iperide, oratore greco del 389 a.C., avrebbe chiamato cheîra il chirografo ed avrebbe affermato che era impossibile rinnegare la propria mano.[69] Ma, pur essendo questa la prima testimonianza nota di chirografo, esistevano già documenti Mesopotamici redatti dal disponente e recanti il suo sigillo, senza menzione di testimoni.[70] Solo che, trattandosi di scrittura cuneiforme, non erano collegati a nessuna precisa grafia e non avevano forza probatoria intrinseca. In ogni modo i chirografi romani si ricollegavano alla prassi greca. Nel mondo greco il documento scritto era chiamato symbolon ed aveva funzione probatoria. Un documento è “probatorio” quando il negozio che attesta esiste già, indipendentemente da esso – viene redatto per provarne l’esistenza (ad probationem actus); è definito “costitutivo” quando la sua redazione è necessaria per la nascita del rapporto negoziale (ad substantiam actus); ed infine è definito “dispositivo” quando la sua redazione è necessaria per l’esercizio dei diritti che nascono dal negozio – in questo caso c’è un’incorporazione del diritto nel documento.[71] Secondo alcuni, presso i greci, l’atto scritto aveva funzione “dispositiva”.[72]
Ad esempio la singrafe nautica (ναυλωτικαὶ συγγραφαί), era un documento scritto che consentiva il ricorso al tribunale commerciale.[73] Ma, se non veniva redatta, si poteva sempre ricorrere al Tribunale ordinario; quindi consentiva l’accesso ad una procedura più spedita, ma non aveva valore né dispositivo né costitutivo.[74] Secondo altri era un titolo esecutivo privo di clausola all’ordine ed al portatore; ma poteva aversi anche l’adempimento integrale senza che la singrafe venisse distrutta. Ciò le toglieva ogni valore.[75] Inoltre, indipendentemente dalla cedibilità, la singrafe non aveva autonomia rispetto all’obbligazione e quindi non era un titolo di credito, che presuppone l’autonomia del diritto del legittimo possessore dell’atto scritto.[76] In seguito alla conquista macedone dell’Egitto i greci si trovarono a contatto con la cultura egiziana, che utilizzava da tempo la scrittura ed impiegava, come notai, gli scribi dei tempi dove venivano redatti e depositati i documenti.[77] Così, gradatamente, anche le scritture private greche furono sottoposte a forme di pubblicità e conservazione.[78] All’inizio, però, i privati utilizzarono molto di rado l’atto-testimonianza realizzato con il concorso dell’autorità pubblica.[79] Nell’Antico Egitto, su un atto fra privati poteva essere apposto un sigillo di un funzionario; e i “Lagidi” (dinastia tolemaica o anche Lagide dal nome del padre di Tolomeo, Lago) dal 146 a.C., prescrissero, per gli egiziani, la registrazione (anagrafe dal greco ἀναγραϕή) a scopo di conservazione, fiscale e di pubblicità.[80] In seguito essa fu estesa ai documenti privati dei greci; ma non obbligatoriamente.[81] Il filosofo greco Dione Crisostomo (I secolo d.C.) dirà: “Prendere la città come testimonio”.[82] Ma l’insinuatio apud acta (registrazione – nel Diritto Romano tardo-antico, le parti che concludevano un negozio giuridico si rivolgevano d’abitudine a un pubblico ufficiale che riceveva copia del documento scritto, ne prendeva nota e lo registrava, inserendolo in appositi registri, detti acta) poteva anche portare a sostanziali modifiche del documento e della sua efficacia probatoria. Infatti la registrazione rendeva superflua la duplice scritturazione e tendeva a ridurre il numero dei testimoni.[83] Ed infatti nell’Egitto Ellenistico del I secolo a.C. la doppia scritturazione si ridusse ad una sottoscrizione (hypographé) prima in stile oggettivo, poi personale ed autografa sempre più breve.[84] Nel Mondo Romano, invece, la doppia scrittura resisterà fino al III secolo d.C. e sarà usata anche nel chirographum (che nell’uso ellenistico ne era privo).[85] Tornerà in Oriente attraverso l’impiego che ne facevano i cittadini Romani là residenti; mentre i locali la ignoravano.[86] Altri documenti scritti furono la syngraphé hexamàrtyros.
Era una delle più antiche ed importanti forme documentali private ellenistiche. Il fatto vi era narrato in forma oggettiva – veniva realizzato in doppia scrittura su papiro e prevedeva sei testimoni.[87] Esso veniva consegnato o ad uno dei sei testimoni, chiamato syngraphophylax (guardiano della singrafe) o lasciata alla custodia in un tempio. Poteva essere utilizzata per diversi negozi ma, avendo la forma dell’omologia, indicava la presenza di un accordo.[88] Nella syngraphé homologìas la dichiarazione poteva essere resa da una o entrambe le parti.[89] Accanto alla singrafe a sei testimoni[90], l’Egitto Ellenistico ebbe altri tre tipi di documento autentico: singrafe agoranomica, synchòresis e diagraphè.
1) La singrafe agoranomica (II secolo a. C. IV d.C.), diffusa fra i greci, era redatta dall’agoranòmos, un pubblico ufficiale che controllava il mercato ed aveva funzioni simili a quelle di un notaio. Era in stile oggettivo ed in forma di omologia.[91] Redatta in duplice copia di cui la prima veniva definita “protocollo” e la seconda “omologia”.[92] Differiva dalla hexamàrtyros perché dopo la data e l’indicazione dell’agoranòmos, recava l’indicazione di avvenuta archiviazione (in duplice copia – il primo detto protokòllon, il secondo omologia).[93]
2) Synchòresis, documento pubblico usato solo ad Alessandria all’inizio del principato. Era stilata nell’ufficio del magistrato giusdicente (archidikastés) presidente del kritérion (tribunale). Era in forma oggettiva, ed era una transazione, a chiusura di una lite, utile per vari rapporti negoziali.
3) Diagraphè, era un documento realizzato da “banche”, con funzioni notarili; i “banchieri” attestavano per iscritto l’operazione realizzata per conto del proprio cliente ed anche il negozio che aveva determinato l’atto. Per quanto riguarda, invece, il documento privato, esso ebbe le forme del chirografo, hypòmnema e del protocollo privato.
a) Il chirografo era una forma di epistola in stile soggettivo. Veniva indirizzata alla controparte da chi assumeva l’obbligazione (solitamente si trattava di un mutuo).
b) L’hypòmnema, si presentava invece come un’offerta con un indirizzo seguita dall’hipographé dell’accipiente che perfezionava il contratto (locazione, in genere).
c) Il Protocollo, infine, era un documento privato redatto da un notaio nella forma dell’omologia oggettiva (idiògraphos syngraphé).[94]
In Età Romana la legalizzazione del chirografo (demosiôsis) si poteva conseguire inviando copia all’archivio pubblico (katalogeîon), ma poteva anche redigersi un’ekmarturesis ovvero: un riassunto notarile del chirografo.[95] Esso, inserito negli archivi del nomo (distretto) dell’agoranòmos, aveva effetto di pubblicazione.[96] I Tolomei non fissarono limiti rigidi per contenuto o forma dell’atto giuridico. Caratteristiche del documento ellenistico furono la varietà dei tipi documentali e la interscambiabilità (a causa di varietà locali).[97] Tuttavia, a fine III secolo a.C., si ebbero disposizioni (Tolomeo Filadelfo) che fissarono condizioni e limiti del documento come prova in giudizio.[98] La validità dell’atto giuridico non dipendeva dal tipo di documento la cui efficacia era solo probatoria.[99]
In Egitto esistevano norme applicabili in giudizio che elevavano la legge reale al di sopra delle altre norme, ma i testi della legge furono, per i greci, dei mezzi di prova.[100] Non c’era chiara distinzione gerarchica fra i mezzi di prova e i testi normativi.[101] Questo poteva spiegare la clausola kyria (III secolo a.C.). Nei chirografi, che ne avrebbero avuto bisogno se fosse stata dispositiva, compare solo alla fine del II secondo secolo a.C., in concomitanza del primo chirografo registrato (che la rendeva inutile).[102] E dal II secolo a.C., si trova persino nelle singrafi argoranomiche che ne potevano fare benissimo a meno.[103] La clausola kyria, con la quale lo scritto diventava prova primaria del rapporto e nei cui confronti era impossibile la contro-prova, in realtà era una particolarità locale del mondo ellenistico.[104] La singrafe si rendeva operativa in tutti i luoghi in cui fosse esibita.[105]
La clausola kyria he cheîr pantachou epipheromene kaî pantî toi epipheronti, sembra riconoscere al documento il valore di obbligazione letterale indipendente dalla provvista ed il dovere del debitore di adempiere ovunque il documento fosse esibito ed a chiunque lo presentasse. Il portatore poteva riscuotere il credito senza dovere documentare la cessione dello stesso credito.[106] Senza la clausola kyria[107] avrebbe dovuto esibire la cessione e il terzo possessore non sarebbe stato titolare del credito ma solo avente causa dal creditore originario.[108] E gli si potevano opporre tutte le eccezioni e gli accertamenti di legittimità del possesso.[109] Oggi nel titolo è incorporato il diritto e il terzo è titolare del diritto di credito indipendentemente dal dante causa (titolo di credito al portatore).[110] Ma la concezione ellenistica era più vicina al symbolon, alla tessera e contromarca di riconoscimento che non alle idee astratte dell’autonomia di oggi che vanno a consentire il trasferimento del diritto e, in particolare, le forme proprie della cessione.[111] Analizzando ora la scrittura e le sue forme in epoca romana, possiamo dire con certezza che da rinvenimenti archeologici, riferibili al VII secolo a.C., ed indicazioni glottologiche o delle fonti, ascrivibili alla stessa fase di fondazione della città[112] tendono a confortare l’ipotesi di scritti su materiali vari, dalle pelli ai libri lintei, dalle tavolette eburnee e di scorza, a quelle lignee o plumbee, dalla pietra al bronzo.[113] Quindi di tutte le tecniche scrittorie in età antica solo quelle incise e ad inchiostro risultano adeguatamente studiate.[114] Esse, in verità, sono le due tecniche più diffuse nel Medioevo e perciò può accadere che i paleografi, medievisti per tradizione, siano portati inconsapevolmente a trasferirne anche nel mondo antico l’importanza, il rilievo o addirittura l’esclusività.[115] Invece, la modalità di scrittura a pennello era una delle più adoperate e di certo una di quelle con cui i romani avevano maggiore familiarità, sebbene le sue testimonianze siano andate quasi del tutto perdute perché veicoli di messaggi affidati a supporti deperibili e a basso costo (legno, intonaco delle pareti, tessuto) per i quali non si prevedeva una esistenza duratura.[116] Con ogni probabilità, possiamo affermare che la cultura romana ha ereditato la tradizione della scrittura dipinta dalla civiltà etrusca, la quale faceva ricorso al pennello sia per le iscrizioni parietali[117] sia per stendere sul lino testi rituali.[118] Essa veniva adoperata anche, come detto precedentemente, su pannelli lignei dipinti dove i cittadini potevano leggere gli annali dei pontefici (un’antica forma di memoria civica in cui si registravano, anno per anno, la menzione di avvenimenti notevoli e la successione delle più importanti cariche pubbliche)[119], ma anche liste di senatori, rogationes, senatusconsulta, verbali ufficiali di assemblee e sedute del senato, foedera ed altri testi per i quali si prevedeva un’esposizione più o meno prolungata nel tempo, come l’editto del pretore o ancora, in età imperiale, le constitutiones dei principes e le disposizioni dei governatori provinciali.[120]
Collocate solitamente nei luoghi maggiormente frequentati delle città, sui muri esterni di edifici pubblici, le tabulae dealbatae sono espressioni fondamentali del “diritto esposto”[121], ossia degli acta pubblici e, più in generale, di tutti i testi che si imponevano all’attenzione dei cittadini per il loro contenuto informativo e di pubblica utilità[122]. Esse costituivano il fulcro del rapporto tra diritto e scrittura poiché conferivano al primo i requisiti fondamentali (pubblicità e conoscibilità) che ne garantivano la certezza rendendo altresì possibile, in alcuni casi, la partecipazione cittadina al processo di formazione e di gestione delle leges.[123] Come s’è detto, nessuna tabula dealbata è sopravvissuta ai secoli; tuttavia fra le scritture parietali a pennello rinvenute a Pompei ed Ercolano tre testimonianze, sebbene frammentarie, risultano di estremo interesse.[124] Esse sono riferibili rispettivamente ad un probabile statuto di un collegio cui appartenevano uomini e donne, ad un albo dei magistri vici e ad un editto in materia di igiene pubblica.[125] Per tornare al documento scritto, in particolare per uso privato, esso non ebbe inizialmente un’efficacia né ampia, né precoce.[126] Si diffuse in seguito ai contatti con il mondo ellenistico e valse in genere ad probationem actus, e non ad substantiam, ad eccezione del caso costituito in età classica dai nomina transscripticia nei quali la stesura di un documento scritto determinava il sorgere di un obligatio litteris.[127] Gaio[128], dopo aver trattato dei nomina transscripticia per i quali litteris obligatio fit, aggiunge immediatamente praetera litterarum obligatio fieri videtur chirographis et syngraphis.[129] La semplice scrittura di chirografi e singrafi non sembra determinare la nascita dell’obligatio romana, infatti, per Gaio quod genus obligationis, proprium peregrino rum est. Affinchè sorga l’obbligazione romana è necessario che il rapporto venga riversato in una promessa verbale (stipulatio).[130] Il giurista, infatti, spiega che non nasce obligatio romana si eo nomine stipulatio non fiat.[131] L’obligatio litteris dei romani era dunque quella che nasceva dai nomina transscripticia e non dai nomina arcaria (rientra nella categoria dei contratti letterali; Gaio[132] chiarisce che le scritturazioni quotidiane non creavano e non estinguevano alcuna obligatio, in quanto relative a negozi già conclusi in altro modo, per esempio mediante il versamento di denaro, atto che dava luogo ad una obbligazione reale ovvero: re contracta; i nomina arcaria avevano rilievo giuridico esclusivamente sul piano probatorio e proprio per questa ragione potevano riguardare anche operazioni di versamenti di contante agli stranieri – numeratio pecuniae[133] – che originavano obbligazioni iuris gentium)[134], ove pur era prevista la realizzazione di un documento.[135] Nei nomina arcaria era infatti registrato l’expensum nel codex accepti et expensi[136] del creditore e predisposto un chirografo, talvolta una testatio, da parte del debitore.[137] L’obbligo derivava in tal caso dalla datio e dalla numeratio e non dalla scrittura.[138] Il codex accepti et expensi, quindi, veniva definito come un “libro di casa” dove venivano registrati in doppia lista i movimenti di cassa come anche crediti e debiti letterali, ove per gli uni e per gli altri sarebbero state usate le stesse espressioni expensum ferre ed acceptum referre, senza la possibilità di distinguere quando esse fossero riferite ad una effettiva dazione a mutuo o a una expensilatio fittizia.[139] C’era chi definiva questo codex come un libro contabile di “dare e avere”, con l’utilizzazione di una terminologia e di una pratica di origine tardo medioevale.[140] Nei nomina transscripticia (come è noto, Gaio indicava come obbligazioni contratte litteris[141], vale a dire con parole scritte, quelle che risultavano da certe scritture contabili; queste scritture, che concretavano la fonte di tali obbligazioni, erano dette nomina transscripticia, ed il negozio che vi corrispondeva veniva dai romani denominato expensilatio)[142] invece, nelle due forme a re in personam e a persona in personam, la stesura dello scritto determinava il nascere dell’obbligazione.[143] Nel primo caso (a re in personam) l’expensilatio (expensilazione o versamento fittizio) avveniva tra gli stessi soggetti di un precedente rapporto e serviva a trasformare un’obbligazione non letterale in un’obbligazione letterale basata sullo scritto.[144] Nel secondo caso (a persona in personam) con la transcriptio (annotazione) si sostituiva il precedente debitore con uno nuovo, stendendo una scrittura che sembra aver lasciato tracce nelle tavolette di Ercolano.[145] Il codex accepti et expensi, il registro dei conti del pater familias su tavole lignee collegate in modo da formare un codex, esistette probabilmente dalla metà del IV secolo a.C. fino a tutta l’età imperiale[146] suddiviso in due pagine che si fronteggiavano[147] ma si è poi incerti nell’accogliere la fin troppo naturale conclusione che ivi le entrate si opponessero alle spese, costituendo una sorta di conto a partita doppia.[148] Non v’è dubbio invece che coloro che si dedicavano al mestiere di banchiere (argentarii, coactores argentarii e, dalla prima metà del II secolo d.C., nummularii), oltre al proprio codex accepti et expensi, tenuto in quanto possidenti, utilizzassero un registro professionale con accettazione di depositi ed aperture di conto, le rationes.[149] Sembra che vi venissero registrate le operazioni dei migliori clienti, non conto per conto, ma seguendo l’ordine cronologico delle operazioni: lo si desume dal fatto che in seguito ad esibizione in processo disposta dal praetor (editio rationum) si chiedeva il completamento da parte del banchiere con la data dell’estratto dal registro.[150] E’ stato osservato che se si fosse trattato di un registro, tenuto conto per conto, tale operazione sarebbe stata superflua, poiché ogni registrazione avrebbe già avuto la relativa data ed invece in un registro cronologico la data registrata all’inizio delle operazioni giornaliere avrebbe potuto essere assente del singolo estratto.[151] Anche se i romani, dopo i greci, giunsero con probabilità alla chiara percezione dell’originalità della banca di deposito, il mestiere di banchiere restava un’attività relativamente modesta se comparata all’ampiezza degli affari gestiti da alcuni senatori e cavalieri.[152] I banchieri intervenivano inoltre sovente come intermediari nelle vendite all’incanto (in Italia la vendita all’incanto viene stabilito dall’art. 534 c.p.c. ed enuncia quanto segue: Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione, col provvedimento di cui all’art. 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato. Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.)[153], fornendo il credito necessario per un breve periodo non superiore all’anno dalla singola operazione e tenendo delle registrazioni denominate tabulae auctionariae o auctionales.[154] Oltre a fornire la data della vendita, l’elenco degli oggetti venduti, i prezzi, i nomi degli acquirenti, tali registri offrivano la possibilità di controllare il versamento integrale dell’imposta sulle vendite (centesima rerum venalium), data in appalto.[155] Dopo alcuni decenni di attività professionale, l’archivio di un banchiere era destinato ad essere colmo di registri lignei e documenti diversi: atti nei quali il banchiere era stato testimone, intermediario o garante, quietanze del prezzo di vendite all’incanto, prestiti ed appalti, anche di tasse cittadine, ma soprattutto ordini di pagamento, in forma epistolare, di girata e relativa corrispondenza, in maggior parte quando nei primi secoli dell’età imperiale venne progressivamente vinta la resistenza a servirsi di disposizioni di pagamento per iscritto, inizialmente utilizzate solo da magistrati nell’ambito delle loro funzioni e da clienti assenti.[156] L’esecuzione di un ordine di pagamento ad un banchiere in favore di un cliente di un’altra banca, per lo più della stessa città, poteva implicare la preventiva apertura di conto presso uno o più colleghi, al fine di soddisfare gli ordini di girata dei clienti, talvolta tenendo conto del corso del cambio corrente.[157] Note di credito e di debito potevano essere inviate come comunicazioni dal banchiere al cliente e, dopo essere state da costui contrassegnate, ritrasmesse al disponente, ma occorre soprattutto ricordare che nel mondo antico il conto di deposito, all’interno del quale non sempre si effettuavano operazioni di compensazione, derivava da esigenze ed assolveva a compiti ben diversi dai moderni conti correnti bancari.[158] Un ordine di pagamento scritto poteva effettuarsi in tre modi: indirizzandolo al banchiere che avrebbe avvertito il beneficiario con una nota di credito, se ciò non fosse già stato effettuato dall’emittente; presentandosi in banca con l’interessato e consegnando al banchiere l’ordine scritto; infine rimettendo direttamente al beneficiario.[159] In ogni caso gli ordini di pagamento in sé non godevano di alcuna tutela legale, né recavano segnatura. Si trattava di mere comunicazioni, che non potevano circolare autonomamente.[160] Soprattutto nell’ultimo dei casi presi in considerazione, era opportuno che il banchiere risultasse tutelato in seguito all’esibizione di false scritture.[161] Ciò avveniva con la redazione di una sommaria nota per il banchiere da parte del disponente insieme alla consegna al beneficiario di un altro scritto con nomi poco abbreviati, con indicazione dei motivi del pagamento, dell’ammontare, della data e talvolta di altre clausole.[162] Il P. Meyer 6 del 125 d.C. (Arsinoite) faceva riferimento ad un idiògraphon (DDbDP 25) di quest’ultimo tipo, di accertata autenticità ma emesso senza adeguata copertura[163] ed i papiri editi in BGU XIV, 2401-2416 dell’82-81 a.C. contenevano ordini poco sintetici e annullati dopo il pagamento (chiàzein), in origine direttamente consegnati ai beneficiari.[164] Invece alcuni brevi testi dell’87-84 a.C. della Biblioteca dell’Università Statale della Florida sono stati riconosciuti come relativi a note di controllo per il banchiere con i dati essenziali.[165]
Sembra dunque che in Egitto, alla fine dell’età ellenistica, forse per ovviare agli inconvenienti conseguenti alla diffusione di una moneta bronzea molto ingombrante, sussistessero già promesse scritte di pagamento direttamente rimesse al beneficiario, comunque non trasmissibili, insieme a sintetiche note di controllo corrispondenti trasmesse al banchiere, che non disponeva per la protezione dalle falsificazioni, come nel caso dei moderni assegni liberamente trasmissibili, di formulari prestabiliti emessi dalla banca, di segnature depositate, né in definitiva di protezione legale.[166] Circolavano invece moderatamente in Egitto, a quanto sembra, polizze di deposito di cereali in magazzini e, con minore frequenza, di somme di denaro o tesserae nummulariae[167], senza che esse mai conseguissero la natura di titoli al portatore per l’assenza del moderno requisito dell’autonomia[168], né ottenessero mai la diffusione e l’importanza dei moderni assegni.[169] Oltre ai nomina transscripticia ed al Codex accepti et expensi, la prassi documentale romana conobbe diversi diversi tipi di documento: la testatio, il chirographum, il descriptum et recognitum, la singrafe, la testatio cum chirographo coniuncta, il testamento e la formula processuale.[170] La testatio, aderente allo schema dell’atto-testimonianza, era basata su di una descrizione, in forma oggettiva e dunque impersonale (ad es.: L. Titius… habere se dixit), del negozio o del fatto che si voleva documentare, sulla partecipazione di sette o più testimoni che sigillavano il documento ed infine sulla duplice scritturazione, che assicurava l’autenticità nel caso di contestazione.[171] Il fondamento dell’autenticità del documento riposava sulla menzione dei testimoni ed è facile comprendere che, in una società scarsamente alfabetizzata come quella romana, ove tanta importanza aveva la forma orale, il documento giuridico solo lentamente fece la sua comparsa[172] ed, in ogni caso, contemplando una descrizione oggettiva dei fatti nel documento e menzionando i testimoni, essenziali per la prova dell’esistenza del rapporto.[173] Il chirographum[174], conforme al modello dell’atto-confessione, era fondato su di una descrizione del rapporto in forma personale, soggettiva (ad es.: L. Titius… scripsi me accepisse).[175] Mutuato dal mondo greco, recava però la data di inizio e non la fine, non aveva veste epistolare e appariva sufficiente la menzione di tre, o di un numero inferiore, di testimoni. Se scarsa importanza era data all’autografia e la firma normalmente era assente, l’apposizione di un sigillo dell’emittente concorreva a rafforzare la forza probatoria del documento e ad attestarne l’imputabilità all’emittente, ma in ogni caso non determinava il momento in cui si perfezionava l’efficacia del documento.[176] Infatti il documento soggettivo scritto, come di consueto, da persona di fiducia dell’emittente per conto di costui, presente, veniva direttamente imputato all’emittente stesso anche in assenza di apposizione di firma (subscriptio) o di sigillo.[177] La subscriptio, poi, in documenti redatti da terzi non consisteva spesso in una semplice apposizione autografa del nome dell’emittente al testo del documento, ma poteva arrivare a costituire un ampio riassunto del contenuto dell’atto.[178]
In pratica gli antichi, come s’è detto, attribuivano, alla scrittura e al documento un valore ben diverso dall’attuale, riconoscendo alla prima un’efficacia secondaria rispetto all’atto ed alla dichiarazione verbale, al secondo un valore probatorio e non costitutivo del rapporto.[179] Significativamente Donato, collocandosi in quest’ottica, ancora nel IV secolo d.C., annovera gli scritti tra le testimonianze personificate, designandoli come testimonia caeca.[180] Pare che per influsso di concezioni non romane sia apparsa nei documenti provinciali la subscriptio dell’emittente in testationes oggettive, dando luogo ad una testatio cum subscriptione coniuncta, diversa dalla testatio cum chirographo coniuncta, che si riscontra in alcune tavolette pompeiane dell’archivio di Cecilio Giocondo.[181] In questi ultimi documenti la scrittura interna è una testatio, l’esterna un chirographum. Non sembra possibile che si sia verificato il caso inverso, cioè di un chirographum interno e di una testatio esterna, poiché la chiusura sigillata della scrittura interna appariva essenziale alla validità della testatio.[182] Nel caso delle testationes cum chirographo coniunctae si veniva incontro alle esigenze avvertite nel mondo provinciale e greco, che cioè l’autenticità del documento venisse imputata ad una dichiarazione sovente autografa dell’emittente, col conservare nella scrittura interna la redazione oggettiva, piuttosto che ricorrere all’espediente di aggiungere la subscriptio dell’emittente stesso alla testatio, come nei documenti provinciali sopra citati.[183] Si è osservato, infatti, che nelle tavolette pompeiane testatio e chirographo erano indipendenti l’una dall’altro, invece la subscriptio non era indipendente rispetto al documento al quale si apponeva “non potendo quello avere autenticità senza questa, e questa aver efficacia senza quello”.[184] In conclusione, nelle testationes cum chirographo coniunctae la scrittura esterna non costituiva un’ampia subscriptio della testatio interna, ma un documento completamente autonomo, che per conferire maggiore forza univa i due fondamenti di autenticità del mondo greco e romano: la menzione dei testimoni e la redazione soggettiva.[185] Il descriptum et recognitum non ebbe autonomia documentale e non era altro che una testatio, copia autentica di un documento di cui non si poteva ottenere l’originale, redatto dunque in forma oggettiva da uno scriba, retribuito da chi era interessato ad ottenere la copia. La sua autenticità non era quindi garantita da un pubblico ufficiale a ciò legittimato, ma dai normali testimoni. Vi si ricorreva in occasione di dichiarazioni di nascita e, forse, di rescritti e responsi, di testi in genere affissi in pubblico, in un’epoca nella quale non era ancora previsto alcun procedimento ufficiale per il rilascio di copia.[186] Già il testamento, enunciato in forma soggettiva, contenente con rigore di ordine e di formulazione le disposizioni del testatore (nuncupationes), registrate fin da età assai antica in tavolette cerate (in… tabulis cerisque) e accompagnate dalla descrizione in forma oggettiva del rito della mancipatio familiae (una delle forme di testamento)[187], sia la formula processuale, che “riproduceva letteralmente nella sua forma imperativa l’attività del magistrato”, furono documenti tipici ed esclusivi del mondo romano, difficilmente inquadrabili nel bel noto schema: atto-testimonianza, atto confessione.[188] Il diritto romano classico conosceva solo il documento probatorio rispetto ad altri mezzi di prova: in esso la nascita e persistenza del rapporto giuridico appariva indipendente dalla redazione ed esistenza di un documento.[189] Prendere dunque in considerazione la genesi dell’efficacia costitutiva e dispositiva del documento, come in estrema sintesi ci accingiamo a fare, appare di un certo interesse.
Sembra che solo in età post-classica al documento sia stata attribuita in genere un’efficacia anche costitutiva, come pare avvenisse nel caso del testamento, della donazione, della stipulatio, nei negozi di diritto familiare per i quali era richiesto un instrumentum publicum: adozione, emancipazione, manomissione e tutela.[190] Se l’autore dell’Epitome Gai[191] avvertiva la necessità di precisare che i quattro tradizionali contratti consensuali (emptio venditio, locatio conductio, societas e mandatum) potevano concludersi anche verbo (quia in huiusmodi rebus consensus magis quam scriptura aliqua aut solemnitas quaeritur), come è stato giustamente osservato, ciò evveniva perché ormai, nel V e VI secolo d.C., doveva essere convinzione diffusa che la charta scritta fosse l’elemento necessario per la validità degli accordi tra privati.[192] Nel periodo classico invece si tenevano in scarso conto i vari tipi di documento scritto e per tale ragione furono poste, a differenza dell’età giustinianea, poche norme legislative sulla confezione dei medesimi.[193] Il Senatoconsulto Neroniano (Senatusconsultum Neronianum)[194] del 61 d.C. fu una di quelle disposizioni che, muovendo forse da un caso di falso testamentario che aveva anche offerto l’occasione della repressione della tergivesatio attraverso un altro senatoconsulto, il Turpilliano[195] (emanato nel 61 d.C. in tema di crimen calumniae), escogitò contro le alterazioni delle tavolette il ben noto sistema dei triplici legamenti di lino sigillati, passanti per fori.[196] Dalla provincia romana della Licia proviene invece il testo di un decretum del governatore Quinto Veranio, che prendendo spunto sotto Claudio da una sentenza emanata in seguito ad una cognitio, puniva con la fustigazione un servo pubblico di una città della provincia, che aveva trascurato ogni avvertimento accettando, per l’inserzione dei pubblici archivi, documenti relativi a negozo giuridici con aggiunte e cancellature.[197] Con tono edittale si stabiliva pertanto per il futuro che in via generale documenti con aggiunte, cancellature o riscritti fossero privi di ogni efficacia nella provincia e si elencavano tipi di documenti ammessi come il symbolaion, il chirografo e la singrafe, ma anche altri otto tipi poco conosciuti, che certamente non erano caratteristici solo di quella provincia.[198] Nonostante il recente recupero di tali disposizioni sui documenti, sembra che il documento romano sia rimasto sino alla fine dell’età del principato prevalentemente un atto privato.[199] Così gli esperti in materia documentale, tabelliones, pare siano stati semplici privati che redigevano i documenti (tabellionici) con i caratteri fondamentali della documentazione privata.[200]
Solo in età postclassica si riconobbe la forza probatoria vincolante del documento nei limiti della querela di falso, finendo col privilegiare la prova documentale (instrumenta), rispetto ad altri tipi di prova (testimonia, argumenta).[201] Si chiedeva al tempo stesso che colui che esibiva un documento ne dimostrasse l’autenticità (impositio fidei), tramite il confronto con altre scritture della persona dell’emittente (comparatio litterarum).[202] Il numero di testi richiesto per conseguire la prova, nel caso di esibizione di un documento, diminuì da cinque a tre, ma la prova testimoniale prevalse sempre comunque sulla comparatio litterarum.[203] Pare che gli unici casi noti nel diritto romano di efficacia dispositiva del documento siano stati, come si è visto, l’expensilatio ed il testamento pretorio.[204] In entrambe le eventualità, infatti, la mancata redazione per iscritto avrebbe comportato l’inesistenza del negozio e la distruzione dei documenti avrebbe dunque implicato l’impossibilità dell’esercizio dei diritti connessi al negozio medesimo. Tutto ciò tenedeva a favorire il lento sorgere dell’idea di una vera e propria incorporazione del diritto nel documento.[205] Solo in età giustinianea con una serie di disposizioni sulla confezione dei documenti[206], il documento privato (instrumentum privatum) appare contrapposto al documento pubblico (instrumentum publice confectum), redatto cioè secondo rigorose formalità dal corpo professionale dei notai.[207] Con valore intermedio, accanto a questi due tipi di documento ne esisteva uno non notarile realizzato in presenza di tre testimoni sottoscriventi, denominato instrumentum quasi publice confectum. Caratteristica del documento tabellionico erano la completio ad opera del tabellio, consistente nella menzione e della lettura del documento e della richiesta alle parti di una reale corrispondenza alla propria volontà, e l’absolutio ad opera delle parti che ne approvavano il contenuto. I documenti pubblici, infine, venivano insinuati, cioè pubblicamente registrati apud acta.[208] Per quanto concerte, infine, il problema dell’incorporazione del diritto nel documento si rileva che, al tempo di Giuliano, il legato o la vendita di un chirografo si identificava con il lascito o la vendita del credito[209]; ma ancora nel 229 d.C. Alessandro Severo (imperatore romano) afferma che neque scriptura…obligare te contra fidem veritatis potuit.[210] Nel 293-294 d.C., fu ammessa la condictio chirographi relativa ad un debito estinto[211] e nel 446 d.C. Valentiniano III (imperatore romano d’Occidente) si spinse a riconoscere il testamento olografo interamente di pugno del disponente senza testimoni, testamento poi negato da Giustiniano (ripreso solo nel XVI secolo) per i pericoli insiti in un atto predisposto per valere solo dopo la morte di colui che l’aveva redatto.[212]
Sono tutti questi, indizi di una tendenza che, in concomitanza con un progressivo aumento del valore della scrittura, era volta ad un lento riconoscimento dell’incorporazione del diritto nel titolo.[213] Tuttavia per il diritto romano è assai controverso che ciò sia avvenuto con ampiezza e soprattutto una portata in qualche modo accostabili all’esperienza moderna.[214] Le stesse clausole, che nel diritto ellenistico sembravano già riconoscere al documento il valore di un’obbligazione letterale indipendente dalla provvista e che affermavano il dovere del debitore di pagare, dovunque il chirografo fosse stato presentato ed a chiunque lo avesse presentato (kyrìa he cheir pantachou epipheromène kai panti toi epipheronti), pare che abbiano avuto come si è detto, una portata ben più limitata: quella di “facilitare la prova, riconoscere la trasmissibilità ereditaria e la cedibilità dei crediti, nonché la liceità del mandato a riscuotere”.[215] L’esistenza poi di numerosi documenti di cessione e di mandato a riscuotere confermerebbe che il chirografo greco-egizio con la clausola al portatore sarebbe stato talvolta utilizzato per facilitare ulteriormente la cessione e riconoscere la facoltà di pagare al presentatore con efficacia liberatoria, senza specifica documentazione della cessione del credito medesimo, ma non per ammettere l’indipendenza del diritto di credito del terzo possessore dal suo dante causa.[216] Da una parte avrebbero potuto essere opposte tutte le eccezioni che avrebbero paralizzato il diritto di costui e “d’altra parte sarebbe stato lasciato alla discrezione del giudice l’accertare con tutti i mezzi la legittimità del possesso”.[217] In pratica, si tratterebbe di quelli che oggi si chiamano titoli impropri e documenti di leggimazione, che, se trasmessi, servono solo a facilitare la prova per l’individuazione dell’avente diritto alla prestazione (biglietti teatrali, ferroviari, cinematografici ecc…), ma che restano comunque assoggettati alle eccezioni opponibili al dante causa.[218] E’ dunque possibile ritenere che sin dall’età ellenistica circolassero documenti di deposito di cereali in magazzini o, con minore frequenza, di denaro presso argentarii, ma che difficilmente nel mondo greco-romano fosse già pienamente riconosciuta nella cessione del titolo di credito l’importante caratteristica dell’indipendenza del dante causa, peculiare della moderna concezione, che implica l’incorporazione del diritto nel titolo. Nell’occidente medioevale in rapporto all’instrumentum, come in altri settori, si verificò un regresso. L’atto-confessione utilizzato dai greci ed adottato dai romani venne ben presto abbandonato. Secondo le concezioni prevalenti dell’epoca, il documento scritto tornò ad essere una testimonianza: glossatori, postglossatori e canonisti chiamarono gli atti scritti testimonia ed i tabellioni stessi furono considerati anch’essi testimoni.[219]
Riprese valore il sigillo che divenne assai elaborato e la firma fu indotta a trasformarsi in complicato disegno.[220] A partire dal XII secolo entrarono in conflitto le due opposte tendenze: “le testimonianze prevalgono sulle scritture” o “gli scritti son più affidabili della memoria umana”, poiché memoria hominum labilis est.[221] Se Innocenzo III, nel 1206-1209, affermava che la deposizione di quattro testimoni prevaleva su un atto notarile, confermato addirittura dallo stesso notaio, ciò valeva a significare che, a prescindere dalla querela di falso, uno scritto avrebbe potuto essere contraddetto nei suoi fondamentali enunciati da dichiarazioni di testimoni non instrumentari; per qualche secolo ancora, in effetti, si continuò a discutere sul numero di testi necessario per opporsi con successo al documento scritto (cinque, tre, due, numero quest’ultimo veramente minimo poiché testis unus, testis nullus).[222] Ciò significava porre la singola testimonianza su di un piano di assoluta parità con il documento scritto.[223] L’idea di considerare la prova letterale come prova testimoniale, avallata dalle fonti romane e rafforzata, in età medioevale, dalla diffidenza derivante dalla diffusione di numerosi falsi, alcuni celebri come la donazione di Costantino, fu in realtà il retaggio persistente di un’oralità mai sopita: alla vox mortua instrumentorum si oppose infatti con successo la viva voce dei testimoni.[224] Si giunse al punto da affermare che l’atto scritto restava impassibile e che la pergamena non era altro che la pelle di un animale morto sulla quale penna cuiuslibet quelibet notare potest.[225]
Soltanto alla fine del Medioevo, soprattutto nei centri mercantili delle repubbliche marinare, il documento scritto giunse ormai a prevalere sulla prova testimoniale.[226] A Genova, ad esempio, si agiva dinanzi al Tribunale della Rota sulla base di atti notarili, o anche privati, quietanze e lettere di cambio. La prova letterale fu ammessa sino a querela di falso nel XV secolo a Bologna e Milano, ma forse prima a Napoli, e attraverso tale via finì per imporsi nelle moderne codificazioni, non senza il persistere di qualche difficoltà.[227] Ancora oggi Svizzera e Germani non pongono limiti all’ammissione della prova testimoniale ed in Russia non è ammesso il sistema delle prove legali e si riconosce la prova testimoniale contro il documento scritto, a meno che esso non sia reso obbligatorio da una disposizione legale o convenzionale.[228] V’è chi adesso prematuramente parla del “declino della prova scritta” e certo potrebbe indurre in tal senso il recupero dell’oralità, della rappresentazione della vita nel suo reale svolgimento, segno di un “neoarcaismo” al quale spingono gli straordinari processi tecnologici in atto, che per un verso facilitano la contraffazione degli originali, dall’altro propongono sempre nuovi supporti e modi di intendere le cose in grado di avere influenza nel mondo del diritto. Ma tutto ciò costituisce già il futuro della prova documentale.[229]
Prima di concludere questo paragrafo, occorre analizzare più nel dettaglio una tipologia di documento, che in precedenza abbiamo accennato ovvero: la singrafe (συγγραφή). Come è stato rivelato dagli studiosi, il termine singrafe, che ricorre con una notevole frequenza nelle fonti greche, peraltro mai accompagnato da una qualsiasi spiegazione, si incontra ben raramente in quelle latine; non soltanto, ma, se si accetta Gaio (3.134)[230] e qualche vago riferimento di epoca molto più tarda, le uniche testimonianze provengono da fonti letterarie[231], che ci offrono altresì, nello scolio di Ps Asconio (in Verr. 2.1.36.91) una, pur discutibile, precisazione concettuale.[232] Le testimonianze, tratte anche nei noti passi di Gaio, sembrano legare funzionalmente la singrafe a rapporti da mutuum.[233] Le testimonianze ciceroniane, che collocano la singrafe nella sua opera in un periodo ben preciso: I secolo a.C.[234], la presentano come un fenomeno di larga diffusione tra romani e provinciali, tanto che l’oratore vi fa esplicito riferimento in una clausola del suo editto per la Cilicia[235] (antica provincia dell’impero romano che comprendeva i territori dell’attuale Turchia, lungo la costa meridionale[236]).
A questo punto è impossibile non domandarsi perché i romani abbiano fatto ricorso, in un ben preciso momento storico, ad un istituto estraneo al loro diritto, che non venne mai inquadrato nel sistema dello ius gentium.[237] Gaio riflette invece la situazione conseguente all’elaborazione giurisprudenziale, che esclude una figura ritenuta sostanzialmente estranea agli schemi giuridici romani e la qualifica iuris peregrinorum. Proprio Gaio, infatti, precisa sulla struttura della singrafe e la sua configurazione giuridica più nell’ambito del diritto greco che in quello romano.[238] Parlando di contratto letterale romano, si possono notare due applicazioni della singrafe con riferimento o meno ad un negozio effettivamente concluso, la stipulatio, e la configurazione della stessa, nella prima ipotesi, come documento probatorio.[239] Nella valutazione gaiana, non necessariamente la singrafe si configura come documento dispositivo, se voglio continuare ad adoperare questa espressione, ovvero come documento fonte di obbligazione. Un’analoga conclusione viene tratta dal noto passo di Ps. Asconio, che pure è stato chiamato in causa per la configurazione della singrafe nel mondo greco ed ellenistico.
In base alla citata testimonianza, la singrafe poteva anche contenere una pactio contra fidem veritatis, ma non necessariamente.[240] In ogni caso, la realizzazione di tale finalità era probabilmente connessa alle caratteristiche del documento, allo stile protocollare della redazione e, in particolare, all’uso del verbo ομολογεῖν, al presente, per introdurre la dichiarazione della parte o delle parti.[241] Partendo dall’origine, la singrafe, come abbiamo accennato in precedenza, entra nel linguaggio giuridico greco nella sua accezione originale di “atto scritto”[242] intorno alla metà del IV secolo a.C., parallelamente all’affermarsi della scrittura nell’ambito negoziale ed all’intensificarsi dei traffici commerciali, soprattutto marittimi.[243] Più o meno nello stesso periodo si pone la disciplina delle δίκαι εμπορικαί[244], ovvero una regolamentazione che assicura una maggiore rapidità nella soluzione di controversie relative a traffici commerciali da e per Atene.[245] La competenza dei tribunali commerciali sembra essere determinata dall’oggetto della convenzione (traffici da e per Atene) e dall’esistenza di un documento (come abbiamo visto in precedenza la συγγραφή ναυτική) attestante i termini del rapporto.[246] La testimonianza più significativa è costituita da Dem. XXXII, I, il contenuto è stato variamente interpretato, soprattutto con riferimento alla rivelanza o meno della scrittura[247], delle due soluzioni proposte per l’inciso καί περί ὦν, interpretazione congiuntiva e disgiuntiva, la prima appare largamente condivisa dalla dottrina: i Tribunali commerciali sono competenti a giudicare le controversie relative a rapporti commerciali, in quanto documentati dalla singrafe.[248] La testimonianza risulta d’altra parte corroborata da una serie di circostanze e dati di fatto:
a) il contesto delle varie orazioni del Corpus Demosthenicum[249], che lascia intendere la necessità di esibire il documento;
b) il fatto che il prestito a cambio marittimo appare normalmente documentato;
c) la considerazione che lo stesso, per la sua complessità, non può non essere accompagnato dalla redazione di un atto scritto;
d) difficilmente può esserne provata l’esistenza in altro modo che con lo scritto;
e) risulta attestato l’uso del deposito della συγγραφή ναυτική presso banchieri[250], che operano sia in proprio, sia per conto di clienti.[251]
La συγγραφή ναυτική, dunque, non sembra essere elemento costitutivo del prestito a cambio marittimo, anche se di regola lo accompagna.[252] In primo luogo, la sua presenza permette di esprimere una δίκη εμπορική, anche se la redazione del documento, con la minuziosa indicazione di tutte le modalità del rapporto, tende piuttosto ad escludere l’ipotesi di una controversia giudiziaria.[253]
In secondo luogo, il documento offre la possibilità di un agevole controllo sull’esatto adempimento di tutte le clausole e condizioni pattuite.[254] Né può rappresentare una prova a favore del carattere costitutivo la circostanza che la singrafe contiene clausole ricorrenti (indicazione degli interessi pattuiti, garanzie prestate, scadenza, precisazione che il contratto è stato stipulato per un viaggio da o verso Atene): tali clausole sono legate al negozio documentato e non al documento; non è tuttavia da escludere una progressiva cristallizzazione o canonizzazione di certi formulari e quindi il formarsi di una prassi documentaria di larga diffusione.[255] Resta in ogni caso netta la distinzione tra convenzione, l’accordo, da un lato, e la relativa documentazione, dall’altro: tra συμβολαιον e συγγραφή (singrafe).[256] Questa rappresenta, perciò, la scrittura privata che comprova i termini e le modalità della convenzione (συμβολαιον): depositata, ne conserva il testo; in caso di giudizio è condizione di procedibilità davanti ai Tribunali commerciali e, comunque, fornisce la prova non facilmente contestabile dell’esistenza e delle modalità del rapporto.[257] La documentazione conservataci per i secoli V-IV a.C. mostra la singrafe essenzialmente legata al prestito a cambio marittimo, mentre mancano prove dirette di una sua applicazione per altri tipi di negozio.[258] E’ tuttavia possibile affermare, in base a più tarde testimonianze, che la singrafe veniva utilizzata anche per la regolamentazione di rapporti matrimoniali, in tema di μίσθωσις e di mutuo non qualificato, come attestano, da un lato, un’iscrizione di Delfi del III-II secolo a.C.[259], dall’altro le iscrizioni di Mylasa[260], le iscrizioni di Amorgo, IV-III secolo a.C.[261], e di Orcomeno, 223-170 a.C.[262]. Ad esse possono aggiungersi quelle di Tenos[263] e di Gythion[264], relative a mutui di romani a provinciali, e le testimonianze ciceroniane, indicative di un allargamento ai rapporti con romani di usi propri dell’Oriente ellenistico.[265] E’ opportuno, a questo punto, approfondire l’attenzione ai dati che fornisce la ricerca sulle fonti papiracee, per una più vasta gamma di applicazioni della singrafe. Come è noto, la singrafe fa la sua apparizione in Egitto intorno alla fine del IV secolo a.C. e trova larga diffusione nella forma συγγραφή εξαμάρτυρος (syngraphé hexamàrtyros) forse di origine orientale, in una pluralità di rapporti. I documenti conservati permettono di accertare le modalità, la forma della redazione: stile protocollare, sigillo di sei testimoni (il numero in Grecia risulta oscillante, in genere era dispari), duplice redazione (scriptura interior ed exterior), deposito presso uno dei testimoni, il συγγραφοφύλαξ, che appone per primo il suo sigillo.[266] Nel II secolo a.C. viene introdotta, una forma di pubblicità mediante registrazione, connessa all’esazione di un tributo: la circostanza segna l’apparire del documento pubblico, accanto al quale si mantiene la scrittura privata, che deve essere tuttavia registrata per una sua eventuale utilizzazione in sede di giudizio[267]; anche il documento pubblico, agoranomico, si presenta in redazione obiettiva e viene designato singrafe.[268] Nel corso dello stesso secolo si riduce progressivamente l’uso della doppia redazione e la scriptura interior, quando si mantiene, appare spesso limitata all’indicazione del nome delle parti.[269] Inoltre, come è stato rivelato, il termine singrafe serve a designare, nell’Egitto tolemaico, documenti concernenti sia la sfera giuridica egizia, che quella greca, sia rapporti di diritto pubblico, ad esempio in appalti e riscossione di imposte, che di diritto privato; la circostanza è già di per sé oltremodo significativa e sembra perciò escludere una tipicità della singrafe.[270] Si parla di συγγραφή e di συγγράφειν anche in relazione ad ομολογίαι, così come si incontrano documenti, nei quali, dopo un ομολογεῖν ό δεῖνα (senza che ricorra esplicitamente il sermine singrafe), è menzionato il συγγραφοφύλαξ.[271] L’uso di una terminologia diversa non riflette comunque due tipi di documento, in quanto si riferisce piuttosto al modo in cui è formulata la dichiarazione, ma sempre nel contesto di una redazione in forma obiettiva. Si tratta, in ambedue le ipotesi, di una scrittura negoziale, senza fondamentali differenze: nell’un caso, impiegando εδάνεισεν o εμίσθωσεν, si descrive il negozio, l’atto compiuto; nell’altro, con ομολογεῖν ό δεῖνα, si espone il fatto come contenuto della dichiarazione di un soggetto: questa seconda formulazione offre la possibilità di documentare anche negozi non effettivamente conclusi.
La rilevanza che viene così attribuita al fatto della dichiarazione reagisce talvolta sulla terminologia usata, come prova l’espressione συγγραφή ομολογίας (syngraphé homologìas).[272] Il termine singrafe trova larga applicazione anche in altre aree del mondo ellenistico[273], attestando un’ampia diffusione della prassi notarile greca.[274] Una rapida rassegna delle testimonianze più significative potrà fornire utili dati a confronto su quanto detto.[275] Per quanto concerne i rapporti fra funzionari e appaltatori di imposte, come risulta da vari luoghi di P. Rev., la relativa scrittura è frequentemente designata singrafe.[276] Per quanto concerne la sfera giuridica privata, sia greca che egiziana, e cominciando dall’istituto dell’adozione, la relativa documentazione è indirettamente attesta in P. Col. Zen. I, 58 (III secolo a.C.) 1, 9. Ora andremo, invece, ad analizzare la singrafe nei rapporti matrimoniali.
Occorre sempre distinguere le testimonianze relative alla prassi egizia ed a quella di tradizione greca.[277] Con riferimento alla prima è dato incontrare un documento qualificato come συγγραφή τροφῖτις (syngraphé trofitis): esso contiene la dichiarazione dell’uomo di aver ricevuto una somma o una quantità di beni e di assumersi l’obbligo di mantenimento della donna; a tal fine vengono indicati i beni (anche tutto il patrimonio) a garanzia di questo obbligo.[278] Con riferimento alla prassi di tradizione greca, ci sono conservati documenti variamente qualificati: i più ricorrenti, συγγραφή ομολογίας e συγγραφή συνοικισίου (syngraphé sunoichisìou), sono ricollegati, rispettivamente, all’istituto dell’εγγύησις (eggùesis) e dell’ έκδοσις (ècdosis)[279]: il primo contiene la dichiarazione del marito di voler prendere in moglie la donna, di aver ricevuto la dote (perciò l’uso del verbo ομολογεῖν e relativa qualifica della singrafe) e di impegnarsi a redigere la seconda.[280] Questa, spesso redatta dopo l’inizio della coabitazione, che attesta, documenta il fatto che il marito ha ricevuto la donna in moglie ed anche la dote; si aggiungono sovente varie disposizioni di carattere patrimoniale per il caso di divorzio e di morte (quindi a carattere testamentario) e disposizioni relative al comportamento da tenersi da parte dei due coniugi con riferimento ad obblighi precisi. E’ interessante notale come la successione dei due documenti non sia affatto costante e così anche il rispettivo contenuto: talvolta l’ordine di redazione è diverso, tal’altra viene redatto soltanto l’uno dei due, cumulando il contenuto dei due atti. Così, ad esempio, il primo documento in materia, che è poi il primo in assoluto per l’età tolemaica, P. Eleph. 1 del 311-10 a.C. (Mitteis, Chrest. 283) è una singrafe συνοικεσίου, che non presuppone un singrafe ομολογίας:
Συγγραφή συνοικισίας Ηρακλείδου καί Δημητρίας.[281]
Λαμβάνει Ηρακλείδης Δημητρίαν κώιαν γυναικᾶ γνησίαν παρά τοῦ πατρός… καί τῆς μητρός… .[282]
Attestano invece l’esistenza di una connessione tra i due atti: P. Tebt. III, 815 fr. 4, recto, col. I, 1-10 (228-7 a.C.):
διομολογεῖ Πτολεμαῖος…έχειν…φερνήν…εφ ὧ ποιήσειν συγγραφάς συνοικισίου…(συγγραφοφύλαξ).
P. Par. 13 (157 a.C.) (Mitteis, Chrest. 280):
…τῆς μητρός μου Ασκληπιάδος συνούσης Ισιδώρων…καθ ήν έθετο αυτῆ συγγραφήν ομολογίας, δι ῆς διομολογεῖται άλλα τε καί έχειν παρ αυτῆς ήν προσενήνεκτο φερνήν… καί περί τοῦ θήσεσθαι αυτῆ εν ενιαυτώ συνοικεσίου… .
A partire dall’età augustea, e per la sola Alessandria, è attestata la singrafe περί γάμου, corrispondente, nella sostanza, alla singrafe συνοικεσίου, da compiersi presso gli ιεροθυταί (ierothytai, funzionari del santuario)[283], sul presupposto della redazione di una συγχώρησις nell’ufficio dell’αρχιδικαστής (archidicastes, ufficiale giudiziario di Alessandria).[284] La συγχώρησις, atto di natura processuale, stilato in forma protocollare, attestava, dopo la dichiarazione di ricevimento della dote, la regolamentazione degli obblighi reciproci dei coniugi e l’impegno di redigere una singrafe περί γάμου.[285] Per l’età romana, la terminologia, sia pure con qualche oscillazione, sembra mantenersi legata alla singrafe: si parla infatti di singrafe γαμική e si singrafe ομολογίας γάμου. Ora andremo ad analizzare la singrafe nei rapporti obbligatori: compravendita, deposito, locazione, mutuo, garanzie, quietanze e successioni.
1) Compravendita.
Nell’ambito della prassi egizia, il negozio richiedeva la redazione di due atti contenenti, rispettivamente, la dichiarazione del venditore di aver ricevuto il prezzo e consegnato la cosa (singrafe πράσεως) e la dichiarazione dello stesso di rinunzia a future azioni nei confronti del compratore (singrafe αποστασίου).[286]
BGU 1002 (55 a.C.) 1.1: Aντίγραφον συγγραφῆς πράσεως Aἰγυπτίας…; 1.16 … ϓπάρχει… αποστασίου συγγραφή.
P. Giss 1.36 (età di Evergete II: 135 a.C.?)… συγγρα(φάς) ωνῆς καί αποστασίου.
Nella prassi greca, il documento, sia pubblico che privato, redatto in forma obiettiva, riflette il comportamento e le dichiarazioni di ambedue le parti, rispettivamente di ricevimento del prezzo e della cosa[287]:
1) Hib. 84a (301-300 a.C.):…αρέδοτο Επιμένης…αρτάβας τριάκοντα καί τήν τιμήν απέχει Επιμένης…άμα τῆ συγγραφῆ…(συγγραφοφύλαξ).[288]
Talvolta a tale documento se ne aggiunge un altro, in forma di ομολογία (omologia), contenente la dichiarazione di rinuncia del venditore ad ulteriori pretese sulla cosa, mutuato, sembra, dalla prassi notarile locale.[289] Nella grande maggioranza dei casi, si tratta di documenti agoranomici; è interessante, in proposito, il contenuto dell’annotazione fatta al momento della riscossione della tassa, che qualifica la scrittura pubblica come singrafe.[290]
2) Deposito (o sequestro?).
Un riferimento indiretto alla relativa documentazione è contenuto in P. Magd. 30 (218 a.C.): μεσίδιον ῆν συνεγράψατο μοι Πετύσίος… .[291]
3) Locazione. La documentazione relativa a rapporti di locazione viene anche frequentemente designata singrapha (singrafe): singrafe μισθώσεως[292]; particolarmente interessanti i riferimenti a negozi concernenti κλῆροι[293], soggetti ad apposita disciplina, ma in genere legati a scrittura privata, come prova la presenza del συγγραφοφύλαξ.[294]
4) Mutuo. Le fonti attestano la possibilità che la conclusione del negozio non sia seguita dalla redazione di un documento[295], che sembra peraltro corrispondere ad una prassi costante; la circostanza conferma il carattere non essenziale della scrittura per la costituzione del mutuo.[296] La singrafe δανείου è il documento che attesta la dazione da parte del creditore al debitore di una certa quantità di denaro od altri beni fungibili (solitamente con la formula εδάνεισεν o δεῖνα), e i testimoni o le modalità del rapporto; segue eventualmente l’indicazione dei testimoni, del συγγραφοφύλαξ o dell’αγορανόμος.[297] Nelle scritture private ricorre costantemente la clausola κυρία έστω.[298] Dato lo stile della redazione, la singrafe δανείου si presta facilmente a contenere anche un mutuo fittizio (soprattutto ove si impieghi il verbo ομολογεῖν), senza con ciò modificare la sua forma e la sua qualità di documento probatorio, sia pure probatorio assoluto, per la difficoltà o l’impossibilità di prova contraria.[299]
5) Garanzie. Il documento accompagna la costituzione di garanzie, sia nella forma di vincolo su cosa determinata, sia di compravendita fiduciaria: alla singrafe υποθήκης si accenna ad esempio in P. Rein. 18 (108 a.C.), 1, 11, ed in P. Rein. 19 (108 a.C.), 1, 10; ed alla singrafe ωνῆς εν πίστει in P. Heidelb. 1278 (112-111 a.C.).[300]
6) Quietanze. Prevale, nell’Egitto tolemaico e romano, la redazione in forma obiettiva: tavolta ricorre esplicitamente il termine singrafe, t’altra risulta dal contesto la presenza di un συγγραφοφύλαξ.[301]
Frequentemente appare usato lo schema ομολογεῖ (o δεῖνα) απέχειν per la dichiarazione rilasciata dal creditore e viene fatta menzione del documento di debito. Così, ad esempio, in P. Rein. 12 (111-110 a.C.):
[ομολογεῖ…] απέχειν παρ αυτῶν τάς σ[ς αρτάβα]ς, τό δάνει[ο]ν ο εδάνεισεν αυτοῖς κατά συγγραφήν δανείου [τ]ήν κειμένην διά τοῦ εν Ερμουπό(λει) τῆς Θηβαίδος αγορανομίου… .
Il riferimento alle quietanze richiede qualche rilievo supplementare, in relazione ai dati offerti dalla recente indagine dello studio Rupprecht. Egli stesso ha messo in luce, accanto alla semplice quietanza (che si limita a richiamare il documento di debito) si afferma in età romana (forse con precedenti di scarso rilievo in età tolemaica) la quietanza più complessa che contiene, tra l’altro, la dichiarazione del creditore che il documento attestante il debito è άκυρος o che è stato restituito εις ακύρωσιν. Rupprecht ha osservato in proposito che la dichiarazione non rende inefficace il documento (tale il valore di άκυρος in contrapposizione a κυρία), ma si limita ad attestarne l’inefficacia. In secondo luogo non sembra potersi riscontrare l’esistenza di regole fisse per rendere inefficace il documento di debito e non è attestato un diritto del debitore alla riconsegna del documento: forse, come prospetta lo stesso studioso Rupprecht, il debitore forniva la sua prestazione contro restituzione della scrittura.
Se tutto ciò è vero, viene ulteriormente confermato il fatto che la singrafe non incorpora il negozio documentato: diversamente la scrittura attestante il debito dovrebbe venir sempre annullata o restituita. Potremmo dire che a seguito del pagamento è venuta meno la sua funzione di prova.
7) Successioni. Le disposizioni mortis causa, sia nella prassi egizia che in quella greca, non sono sempre e necessariamente contenute in apposito atto, come è noto, ma in negozi diversi, anche al momento della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi.[302] Nella prassi si incontrano scritture private designate singrafe, contenenti la regolamentazione dei beni dei coniugi, mediante attribuzione e distribuzione ai figli ed al coniuge superstite, per il tempo dopo la morte; con riferimento alla prassi greca P. Eleph. 2 del 285-3 a.C. (Mitteis, Chrest. 311):
11.1-2… Συγγραφῆ καί ομολογία…; 1.14 Η δέ συγγραφῆ ήδε κυρία έστω…; 11.16-17…Τήν δέ συγγραφῆν εκόντες έθεντο παρά συγγραφοφύλακα Ηράκλειτον… .[303]
Con riferimento alla prassi egizia, si incontra l’espressione συγγραφῆ δόσεως nelle scritture redatte dall’argoranomo, dove le dichiarazioni risultano introdotte dalla formula εκόντες συνεγράψαντο.[304]
BGU 993 (127 a.C.), col. I. L μγ Χοι(άχ) ιν δοσειν Τασῆμις… καί ἡ μήτηρ… δόσεως τοῦ Ψευθω(του) τ… καθ ή(ν)… εποήσατο αυταῖς… συγγρ(αφήν) δόσεως.
La rapida rassegna di fonti conferma che non si può parlare di un contenuto tipico della singrafe: se mai il termine appare legato allo stile del documento, al suo carattere di redazione protocollare, come del resto altri termini dai quali viene talvolta sostituito.[305] Il fatto che si parli di singrafe con riferimento alla documentazione, ad opera di privati o dell’agoranomo, di atti e negozi legati sia al diritto greco sia a quello egizio, quindi a due sistemi, a due ordinamenti giuridici distinti, pur coesistenti, significa che il termine è idoneo a designare la scrittura negoziale in genere, e non a identificare il negozio documentato. Tanto è vero che il termine si presenta solitamente accompagnato da una qualificazione, un aggettivo o un genitivo di specificazione, con riferimento a qualche particolarità della redazione, a caratteristiche formali del documento (singrafe ομολογίας, singrafe εξαμάρτυρος), oppure al suo contenuto negoziale (singrafe δανείου, singrafe μισθώσεως, singrafe τροφῖτις) o ancora all’ordinamento giuridico cui inerisce (singrafe πράσεως Αιγυπτία). Non si può nemmeno parlare, come accennato, di un formulario più o meno fisso, al di là dell’impostazione richiesta dallo stile protocollare: certo è che in scritture relative allo stesso tipo di negozio si presentano clausole ricorrenti, legate al rapporto documentato e non al documento, la cui ripetizione costante è dovuta al diffondersi di una prassi notarile.[306] Sembra dunque doversi distinguere la scrittura dal negozio documentato, non trascurando al contempo la circostanza che tale distinzione non deve essere stata di fatto avvertita da un’esperienza giuridica alla quale è mancata una meditazione ed un’elaborazione giurisprudenziale.[307] Si tratta inoltre di un’esperienza giuridica in cui l’uso del documento appare normale, anzi particolarmente frequente: a memoria, ed eventualmente a prova, di rapporti complessi ed ulteriormente complicati nel corso del tempo.[308] Si pensi al coso dei mutui che vengono in parte saldati e per i quali si provvede a redigere un nuovo documento per il residuo, come se si trattasse di un nuovo prestito; al fenomeno di una pluralità di rapporti fra gli stessi soggetti, con natura, modalità e scadenze diverse, e di saldi parziali[309]; oppure all’uso di trasfondere in un mutuo l’importo di una compravendita (vendita a credito).[310] A ciò si aggiunga la caratteristica costante che la documentazione avviene direi non tanto come precostituzione di prova, quanto piuttosto per evitare l’insorgere di controversie giudiziarie. Il problema relativo alla scrittura non è stato perciò posto in termini di rilevanza, di efficacia sotto il profilo giuridico, bensì di significato concreto, di pratica applicazione della stessa; altrettanto estranea all’esperienza giuridica in esame appare qualsiasi preoccupazione di carattere terminologico. E’ interessante rilevare in proposito come neanche esigenze di pubblicità, di controllo dell’autonomia a scopi fiscali, e cioè la redazione presso l’agoranomo, comporti l’uso di un termine diverso o ne faccia avvertire l’esigenza. Il fenomeno si spiega con l’ampia, generica accezione di singrafe; d’altra parte, come accennato, non sembra neppure il caso di polarizzare l’attenzione su questo termine, quanto piuttosto sul carattere della redazione protocollare in genere. Il documento, sia privato che agoranomico, contiene un puro e semplice resoconto, in forma obiettiva, di atti compiuti, di dichiarazioni rese, senza accenni alle eventuali relazioni o connessioni tra gli uni e le altre. Niente esclude che le dichiarazioni rese dalle parti non corrispondono a verità, ovvero che si proceda alla documentazione di un negozio fittizio, scopo che solitamente è raggiunto impiegando lo schema ομολογεῖ o δεῖνα. Con tutte le riserve del caso, si potrebbe fare un raffronto col moderno atto notarile: il notaio ora, come il redattore della singrafe allora, riproduce in forma obiettiva le dichiarazioni rilasciate dalle parti in sua presenza, con riferimento ad un rapporto intercorso fra loro. L’atto fa fede di quanto le parti hanno dichiarato, ma non di quanto è realmente accaduto, non della veridicità del contenuto delle dichiarazioni.[311] L’atto è una forma richiesta per il raggiungimento di talune finalità, ha una particolare efficacia probatoria, ma non è necessariamente elemento costitutivo del negozio, a meno che la legge non richieda l’atto pubblico ad substantiam.[312] Così la singrafe ναυτική era richiesta come condizione di procedibilità, ma non ad substantiam actus; così la singrafe e la scrittura in genere si presentavano come una forma richiesta soprattutto dalla prassi, cui si aggiunge una precisa normativa regia rilevante ai fini processuali, come prova praticamente incontestabile di una pluralità di rapporti, di atti negoziali, senza restare legata ad alcuno di essi. E nella sua fondamentale accezione di scrittura negoziale, con valore probatorio, la singrafe appare menzionata fino ad epoca tarda, sia in fonti letterarie, sia in documenti negoziali, sia, infine, nella legislazione giustinianea e postgiustinianea.[313] Per concludere, e sintetizzando quanto detto, le sole obbligazioni letterali applicate in età imperiale avanzata furono la singraphae (scritto da due persone) e il chirographum (scritto a mano, autografo).[314] Prima di concludere il paragrafo, in base a quanto detto, ora analizzeremo nel dettaglio le differenze fra questi due tipi di documento: Singraphae e Chirographum. E’ significativo che Gaio, dopo avere riportato i termini della disputa intercorsa tra Sabiniani e Proculiani[315] circa l’applicabilità del nomen transscripticium agli stranieri[316], passi alla descrizioni di singrafi e chirografi, i quali, precisa Gaio[317], costituirono il genere di obbligazioni letterali diffuse presso le popolazioni straniere (genus obligationum proprium peregrinorum).[318] Difatti, furono appunto questi gli strumenti di costituzione delle obbligazioni tra i peregrini dell’area orientale dell’Impero, in particolare come abbiamo accennato, della Grecia e dell’Egitto.[319] Da Cicerone[320] apprendiamo che chirografi e singrafi risultavano molto diffusi nelle province romane.[321] Erano entrambe scritture con cui l’autore riconosceva di dover dare o si impegnava a dare qualcosa nei confronti di una specifica persona (qui debere se aut daturum se scribat, secondo le parole di Gaio)[322], senza menzionare la causa dell’obbligazione così assunta.[323] Si trattava perciò di contratti letterali astratti, nel senso che dalla scrittura nasceva l’obbligazione di dare, a prescindere dalla causa dell’atto. Per il resto non siamo molto informati.[324] Da uno scolio dello Pseudo Asconio alle Verrine ciceroniane ricaviamo una particolare versione della differenza tra queste documentazioni[325]: i chirografi sarebbero stati documenti contenenti dichiarazioni scritte relativi a negozi realmente intercossi tra le parti, mentre le singrafi avrebbero riprodotto per iscritto le dichiarazione delle parti negoziali (mediate pactio) affinchè sorgesse tra di loro un rapporto obbligatorio fondato su causa fittizia (etiam contra fidem veritatis).[326] La giurisprudenza romana e la prassi dei tribunali riconobbero rilievo giuridico a siffatti documenti. In sede giurisdizionale, al fine di contrastare l’esercizio di una azione volta a fare conseguire gli effetti del documento non rispondente alla realtà dei fatti, il praetor concedeva la exceptio non numeratae pecuniae (poi evolutasi nella querella non numeratae pecuniae).[327] I documenti della prassi ellenistica e romana e alcuni spunti ricavabili da testi giuridici romani, cui conviene senz’altro riconoscere maggiore attendibilità, confermano e precisano i resoconti delle fonti letterarie, specie per quanto riguarda il ricorso a chirografi e singrafi in età tardo-imperiale.[328] Il chirografo risulta essere stato una dichiarazione scritta unilaterale, con cui l’autore della scrittura ammetteva di dovere qualcosa a qualcuno (con la formula: dichiaro di dovere…), il chirografo, pertanto, era redatto in copia unica e rilasciato al creditore dal debitore, il quale si impegnava così al pagamento. Nella prassi era molto diffusa una sottospecie dei chirografi, ovveromo, come abbiamo detto in precedenza, le tessere (tesserae), versione romana dei nomismata greci. Le tessere erano piccoli quadrati o rettangoli di materiale ligneo o metallico, che si rilasciavano, da parte della pubblica autorità o di imprenditori privati, a chi avesse diritto a una determinata prestazione, per esempio l’ingresso in un teatro o la consegna di una certa quantità di grano (come accennato in precedenza tesserae frumentariae) o la frequentazione di bagni pubblici. Nelle tesserae talora figurava il nome dell’avente diritto, talaltra no, e in questo caso la prestazione veniva effettuata in favore del portatore.
La singrafe, come abbiamo visto, era anch’essa un documento scritto relativo all’impegno al pagamento di una data somma, ma conteneva la descrizione del comportamento di entrambi i contraenti, non diversamente rispetto alla testatio romana: perciò la singrafe era redatta in doppia copia dalle due parti negoziali (debitore e creditore, ciascuno dei quali conservava una copia), da esse sottoscritta, e poteva anche fare un riferimento fittizio a fatti mai accaduti. Sembra che tutti questi documenti (chirographum, singraphae e tesserae) avessero efficacia rappresentativa in ordine alla obbligazione costituitasi con la scrittura: l’obbligazione, pertanto, era incorporata nel documento, e la perdita o distruzione di esso implicavano l’estinzione dell’obbligazione.[329] La singrafe risulta scomparsa dopo l’emanazione della Constitutio Antoniniana del 212 d.C.[330] Ben maggiore fortuna ebbero invece i chirografi, in tutte le loro applicazioni (tesserae incluse).[331] Ancora negli ordinamenti moderni un forte eco dei chirografi è dato vedere nei titoli di credito in generale e specie nella cambiale, documento scritto redatto solo dal debitore, in cui il credito è incorporato nel documento, che indica l’ammontare e la scadenza del credito. Evoluzione storica delle tesserae sono, con tutta evidenza, i biglietti per il cinema o il teatro, le tessere per la palestra, le carte di credito etc.[332]
[1] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, Tricase 2018, p. 198.
[2] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, Torino 1999, p. 163.
[3] Idem.
[4] Ibidem, p. 164.
[5] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 198.
[6] V. Denti, Prova documentale, Enciclopedia del diritto, XXXVI, 1988, p. 714.
[7] S. Patti, Documento, in Digesto delle discipline privatistiche, Sez. civile, VII, Torino 1991, pp. 2 ss..
[8] Ibidem, p. 3.
[9] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 164.
[10] Ibidem, p. 165.
[11] Idem.
[12] G. Ifrah, Storia universale dei numeri, Milano 1989, pp. 100 ss.
[13] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 165.
[14] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 198.
[15] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 165.
[16] Ibidem, p. 166.
[17] L. Godart, L’invenzione della scrittura. Dal Nilo alla Grecia, Torino 1992, p. 118 s..
[18] Idem.
[19] G. R. Cardona, Storia universale della scrittura, Milano 1986, p. 39.
[20] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 166.
[21] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 198.
[22] D. Schmandt – Besserat, Before writing, Vol. I, Austin 1992, pp. 167 ss..
[23] André-Salvini, Les tablettes du monde cunéiforme, Les tablettes á écrire de l’antiquité á l’époque modern, Actes du Colloque intern. du CNRS (Paris 1990), Brepols-Turnhout 1992, p. 17.
[24] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 167.
[25] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 198.
[26] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 201.
[27] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 167.
[28] Ibidem, p. 169.
[29] Idem.
[30] F. Zuccotti, Symbolon e stipulatio, testimonium amicitiae, Milano 1992, p. 412.
[31] J. Velissaropoulos, Les symbola d’affaires, Remarques sur les tablettes archaiques de l’ìle de Corfou, in Symposion, cit., p. 83-81.
[32] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 169.
[33] Idem.
[34] Ibidem, p. 170.
[35] Idem.
[36] H. J. Wolff, La structure de obligation contractuelle en droit grec, RHDEF, 44, 1966, p. 572.
[37] P. Gauthier, Symbola: les étrangers et la justice dans les cités grecque, Nancy 1972, p. 402.
[38] C. Ampolo, La città riformata e l’organizzazione centuriata, St. di Roma, I, Torino 1988, p. 237.
[39] G. Messineo, Tesserae Hospitales?, Xenia 5, 1983, p. 3.
[40] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 170.
[41] Idem.
[42] J. Velissaropoulos, Les symbola d’affaires, Remarques sur les tablettes archaiques de l’ìle de Corfou, in Symposion, cit., p. 83.
[43] F. Zuccotti, Symbolon e stipulatio, testimonium amicitiae, cit., p. 400.
[44] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 172.
[45] Idem.
[46] F. Zuccotti, Congettura sulle origini della stipulatio, Atti del seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano, II, Milano 1990, pp. 51-127.
[47] F. Zuccotti, Symbolon e stipulatio, testimonium amicitiae, cit., p. 312.
[48] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 173.
[49] F. Zuccotti, Congettura sulle origini della stipulatio, Atti del seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano, II, cit., p. 104.
[50] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 173.
[51] Idem.
[52] A. Biscardi, Diritto greco antico, Varese 1982, pp. 222 ss..
[53] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 174.
[54] F. Zuccotti, Symbolon e stipulatio, testimonium amicitiae, cit., p. 346.
[55] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 174.
[56] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 201.
[57] Idem.
[58] F. Zuccotti, Symbolon e stipulatio, testimonium amicitiae, cit., p. 346.
[59] Ibidem, p. 348.
[60] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 175.
[61] Idem.
[62] J. Andreau, La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d’argent (IV siècle av. J.C. – III siècle ap. J.C), cit., p. 485.
[63] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 175.
[64] Idem.
[65] G. Ifrah, Storia universale dei numeri, cit., pp. 92 s..
[66] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 176.
[67] Ibidem, p. 177.
[68] J. P. Levy, Sur l’hist. de la preuve litterále, Index, 15, 1987, pp. 473 ss..
[69] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 177.
[70] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 206.
[71] Idem.
[72] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 177
[73] J. P. Levy, La fonction dispositive de l’ecriture dans le droit grec, RHD, 37, 1959, pp. 454 s..
[74] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 178.
[75] Idem.
[76] G. Purpura, Ricerche in tema di prestito marittimo, cit., p. 232.
[77] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 179.
[78] Idem.
[79] J. P. Levy, Sur l’hist. de la preuve litterále, cit., p. 476.
[80] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 179.
[81] O. Montevecchi, La papirologia, Milano 1988., p. 197.
[82] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 179.
[83] Idem.
[84] L. M. Zingale, Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti, in Symposion 1985, Köln-Wien 1989, p. 302.
[85] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 180.
[86] M. Amelotti, Genesi del documento e prassi negoziale, Contractus e pactum, Atti Copanello 1988, Napoli 1990, p. 319.
[87] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 180.
[88] Idem.
[89] L. M. Zingale, Introduzione allo studio della Papirologia giuridica,Torino 1984, pp. 96 s..
[90] A. Segre’, Note sul documento nel diritto greco-egizio, BIDR, 34, 1926, pp. 67-161.
[91] Idem.
[92] O. Montevecchi, La papirologia, cit., p. 301.
[93] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 181.
[94] Idem.
[95] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 209.
[96] O. Montevecchi, La papirologia, cit., p. 198.
[97] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 182.
[98] J. M. Modrzejewski, Le document grec dans l’Agypte ptolemaique, Atti XVII Congr. Int. Papirol., Napoli 1983 (pubbl. 1984), pp. 1176 ss..
[99] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 182.
[100] J. M. Modrzejewski, Le document grec dans l’Agypte ptolemaique, cit., p. 1183.
[101] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 183.
[102] Idem.
[103] J. M. Modrzejewski, Le document grec dans l’Agypte ptolemaique, cit., p. 1180.
[104] Ibidem, p. 1182.
[105] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 183.
[106] Idem.
[107] A. Segre’, Note sul documento nel diritto greco-egizio, cit., pp. 138 s..
[108] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 183.
[109] A. Ruiz, Il problema dei titoli al portatore in un nuovo papiro di Tebtunis, St. Ep. e P., Napoli 1974, p. 141.
[110] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 184.
[111] Idem.
[112] E. Peruzzi, Origini di Roma, II, Le lettere, Bologna 1973.
[113] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 185.
[114] P. Fioretti, Storie di cultura scritta, Spoleto 2012, p. 409.
[115] Idem.
[116] H. Solin, Le iscrizioni parietali, in Pompei 79, raccolta di studi per il decimo nono centenario dell’eruzione vesuviana, a cura di F. Zevi, Napoli, 1979, pp. 278-288.
[117] A. Donati, Scrivere col pennello, in Romana pictura, La pittura romana dalle origini all’età bizantina, Milano 1998, p. 98.
[118] F. Roncalli, Osservazioni sui libri lintei etruschi, in Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia, III ser., LI-LII (1978-1980), pp. 3-21.
[119] E. Peruzzi, Origini di Roma, II, Le lettere, cit., pp. 175-207.
[120] O. Licandro, Il diritto inciso, Lineamenti di epigrafia giuridica romana, Catania 2002, Materiali del Laboratorio di epigrafia e di papirologia giuridica, 1, pp. 60-67.
[121] Idem.
[122] P. Degni, Usi delle tavolette lignee e cerate nel mondo greco e romano, Messina 1998, Ricerca papirologica, 4, pp. 33-59.
[123] G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, estratto dalla Enciclopedia Giuridica Italiana, Milano, 19222, rist. Hildesheim-Zürich-New York 1990, pp. 167-174.
[124] P. Fioretti, Storie di cultura scritta, cit., p. 415.
[125] G. Camodeca, La ricostruzione dell’élite municipale ercolanese degli anni 50-70: problemi di metodo e risultati preliminari, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 7 (1996), pp. 167-178: 175.
[126] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 185.
[127] Idem.
[128] Gaio 3.128.
[129] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 185.
[130] Idem.
[131] Ibidem, p. 186.
[132] Gaio 3.131.
[133] Gaio 3.132.
[134] A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, cit., p. 474.
[135] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 186.
[136] A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, cit., p. 474.
[137] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 186.
[138] Idem.
[139] A. Burdese, Recensioni e commenti. Sessant’anni di letture romanistiche, Vol. I, 2010, p. 410.
[140] Idem.
[141] K. Kaser, Das Römisches Privatrecht, Vol. I, Munchen 1971, p. 543 ss..
[142] C. A. Cannata, Scritti scelti di diritto romano, Vol. II, Torino 2012, p. 613.
[143] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 186.
[144] Idem.
[145] A. Ruiz, Le tavolette cerate ercolanesi e il contratto letterale, Milano 1951, pp. 355 ss..
[146] M. Amelotti, Genesi del documento e prassi negoziale, Contractus e pactum, cit., p. 310.
[147] R. M. Thilo, Der Codex accepti et expens im romischen Recht,Gottingen 1980, pp. 162-202.
[148] G. Ifrah, Storia universale dei numeri, cit., pp. 277 ss..
[149] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 187.
[150] D. 2.13.4. Ulpianus libro IV.
[151] D. 2.13.6.6, Ulpianus libro IV.
[152] J. Andreau, Pouvoirs publics et archives des banquiers professionnels, dans la memoire perdue, Vol. II, Paris 1994, p. 4.
[153] A. M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova 2014, p. 543.
[154] J. Andreau, Pouvoirs publics et archives des banquiers professionnels, dans la memoire perdue, cit., p. 6.
[155] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 188.
[156] J. Andreau, Pouvoirs publics et archives des banquiers professionnels, dans la memoire perdue, cit., pp. 7 ss..
[157] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 189.
[158] J. Andreau, Pouvoirs publics et archives des banquiers professionnels, dans la memoire perdue, cit., pp. 11 s..
[159] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 189.
[160] Idem.
[161] Ibidem, p. 190.
[162] Idem.
[163] R. Bogaert, Recherches sur la banque en Égypte gréco-romaine, Histoire économique de l’antiquité, Louvain-la-Neuve 1987, p. 75.
[164] R. Bogaert, Note sur l’Emploi du Chèque dans l’Égypte ptolémaïque, CE, 58, 1983, pp. 212-221.
[165] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 190.
[166] R. Bogaert, Recherches sur la banque en Égypte gréco-romaine, Histoire économique de l’antiquité, cit., p. 77.
[167] G. Imperatori – T. Piermarini, Lapis lapidis. Materiali e progetti per lo studio delle epigrafi romane di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 2008, p. 25.
[168] Dispositivo dell’art. 1993 del Codice Civile (Libro IV – delle obbligazioni – Titolo V – dei titoli di credito artt. 1992-2027 – Capo I – Disposizioni generali).
[169] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 191.
[170] Idem.
[171] Ibidem, p. 192.
[172] D. Bianconi, Storia della scrittura e altre storie, in AUPA, supplemento 29, 2014, p. 338.
[173] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 192.
[174] De Agostini, Voce ‘Storia e società – Diritto’ in Dizionario enciclopedico, Roma 2009.
[175] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 192.
[176] Idem.
[177] H. Steinacker, Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde, Leipzig 1927, p. 110 ss..
[178] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 193.
[179] Idem.
[180] J. P. Levy, Sur l’hist. de la preuve litterále, cit., p. 490.
[181] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 193.
[182] Idem.
[183] Ibidem, pp. 193-194.
[184] M. Talamanca, Bullettino dell’istituto di diritto romano, cit. p. 552.
[185] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 194.
[186] Idem.
[187] M. Talamanca, Elementi di diritto privato romano, Milano 2013, p. 351.
[188] M. Amelotti, Genesi del documento e prassi negoziale, Contractus e pactum, cit., pp. 313, 316.
[189] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 195.
[190] Idem.
[191] Treccani, Voce ‘Storia e filosofia del diritto; Fonti e testi in diritto’ in Dizionario enciclopedico, Roma 2015.
[192] Epitome Gai 2.9.13.
[193] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., pp. 195-196.
[194] A. Petrucci, Lezioni di diritto privato romano, Torino 2015, pp. 90-91.
[195] M. F. Petraccia, Indices e Delatores nell’antica Roma. Occultiore indicio proditus, in occultas delatus insidias, Milano 2014, p. 89.
[196] Paolo, Sent. V, 25.6.
[197] M. Wörrle, Zwei neue griechische Inschriften aus Myra, in Borchhardt, Myra. Eine lykische Metropole, Berlin 1975, pp. 254-286.
[198] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 196.
[199] Ibidem, p. 197.
[200] H. Ankum, Les tabellions romains, ancêtres directs des notaires modernes, Kluwer 1989, p. 396 ss.
[201] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 197.
[202] Idem.
[203] M. Talamanca, Bullettino dell’istituto di diritto romano, cit., p. 557 s.
[204] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 197.
[205] Idem.
[206] C. 4.21.17.
[207] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 198.
[208] Idem.
[209] D. 32.59 Iulianus libro XXXIV digestorum.
[210] C. 4.31.6.
[211] C. 8.42.25.
[212] Nov. Val. XXI, 2.1.
[213] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 199.
[214] Idem.
[215] A. Ruiz, Il problema dei titoli al portatore in un nuovo papiro di Tebtunis, cit., p. 141.
[216] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., pp. 199-200.
[217] A. Ruiz, Il problema dei titoli al portatore in un nuovo papiro di Tebtunis, cit., p. 141.
[218] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 200.
[219] Idem.
[220] J. P. Levy, Sur l’hist. de la preuve litterále, cit., p. 480.
[221] Idem.
[222] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 201.
[223] J. P. Levy, Sur l’hist. de la preuve litterále, cit., p. 480.
[224] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 201.
[225] J. P. Levy, Sur l’hist. de la preuve litterále, cit., p. 480.
[226] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 202.
[227] J. P. Levy, Sur l’hist. de la preuve litterále, cit., p. 485.
[228] G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, cit., p. 202.
[229] Idem.
[230] Gaio 3.134.
[231] M. R. Dareste, Sur la συγγραφή en droit grec et en droit romain, in BCH 8, 1884, p. 369 ss.
[232] V. Lipari, Le stagioni del diritto romano – Le prime transazioni bancarie, cit., p. 229.
[233] M. Bianchini, Cicerone e le singrafi,, in AUPA, Vol. LXXIII, Milano 1970, p. 230.
[234] Idem.
[235] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Atene 1978, p. 245.
[236] A. Piganiol, Le conquiste dei Romani, Milano 1989, p. 298.
[237] M. Bianchini, Cicerone e le singrafi, cit., p. 231.
[238] Idem
[239] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 245.
[240] Idem.
[241] Ibidem, p. 246.
[242] E. Cohen, Ancient Athenian maritime courts, Princeton 1973, p. 135.
[243] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p.246.
[244] E. Cohen, Ancient Athenian maritime courts, cit., p. 184 ss.
[245] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p.246.
[246] U. E. Paoli, Studi di diritto Attico, Firenze 1930 (rist. Milano 1974), p. 105.
[247] E. Cohen, Ancient Athenian maritime courts, cit., p. 100 ss.
[248] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p.247.
[249] G. A. Kennedy, Oratory in The Cambridge History of Classical Literature: Greek Literature, Cambridge University 1985, p.500.
[250] Dem. XXXIV, VI.
[251] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p.247.
[252] Idem.
[253] U. E. Paoli, Studi di diritto Attico, cit., p. 129.
[254] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p.247.
[255] Ibidem, pp. 247-248.
[256] Dem. XXXII, II; XXXIV, XXXI e XXXII.
[257] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p.248.
[258] Idem.
[259] Seg. 11.249, 11.4-9.
[260] D. Behrend, Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pachtdokumenten aus Mylasa und Olymos, Munchen 1972, p.145.
[261] Ig. XII. 7.67-69.
[262] Ig. VII. 3172 A.
[263] Ig. XII. 5.860.
[264] Ditt., Syll. 748.
[265] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p.249.
[266] Idem.
[267] E. Seidl, Ptolemaische rechtsgeschichte, New York 1962, p. 63 ss.
[268] W. Kunkel, voce συγγραφή, in PW II, IV, 2.
[269] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p.249.
[270] Idem.
[271] Ibidem, p. 250.
[272] Idem.
[273] P. M. Meyer, Juristische papyri, Berlino 1920, p. 120 ss.
[274] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 250.
[275] Idem.
[276] P. Rev. col. 20.13 ss.; col. 27.6-8; col. 29.8; col. 42.13; col. 47.17.
[277] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 251.
[278] E. Seidl, Ptolemaische rechtsgeschichte, cit., p. 170 ss.
[279] Ibidem, p. 181 ss..
[280] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 251.
[281] Idem.
[282] Ibidem, p. 252.
[283] L. M. Caliò, Il pasto collettivo nei santuari dell’Egeo meridionale: struttura e forme di partecipazione, in BIDR, Thiasos 1, 2012, p. 40.
[284] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 252.
[285] Idem.
[286] BGU 1002 (55 a.C.) 1, 1; 1, 16; P. Giss. I, 36.
[287] R. Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri (322 B.C. – 640 A.D.), Warszawa 1955, p. 325 n. 18.
[288] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 253.
[289] R. Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri (322 B.C. – 640 A.D.), cit., p. 325 n. 19.
[290] P. Grenf. II, 15 (13 a.C.), col. III, 1, 4; P. Grenf. II, 32 (101 a.C.), I, 13.
[291] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 253.
[292] O. Montevecchi, La papirologia, cit., p. 214.
[293] Treccani, Voce ‘Storia e filosofia del diritto; Fonti e testi in diritto’ in Dizionario enciclopedico, Roma 2015.
[294] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 254.
[295] H. A. Rupprecht, Untersuchungen zum Darlehenim Recht der graeco – aegyptischen papyri der Ptolemaerzeit, Monaco 1967, pp. 42 ss.
[296] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 254.
[297] H. A. Rupprecht, Untersuchungen zum Darlehenim Recht der graeco – aegyptischen papyri der Ptolemaerzeit, cit., p. 13 ss.
[298] M. Haessler, Die Bedeutung der Kyria-klausel in den Papyrusurkunden, Berlino 1960, pp. 364-370.
[299] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 254.
[300] Idem.
[301] Ibidem, p. 255.
[302] Idem.
[303] Ibidem, p. 256.
[304] BGU, 993 (127 a.C.) e in P. Lond. III 880 (113 a.C.).
[305] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 256.
[306] Idem.
[307] Ibidem, pp. 256-257.
[308] Idem.
[309] G. Hage, Die μή ελαττυμένου – Klausel in den griechischen papyri aegyptens, in Proc. XII Intern. Congr. Pap., 1970, p. 195 s..
[310] M. Bianchini, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, cit., p. 257.
[311] Idem.
[312] Ibidem, p. 258.
[313] Idem.
[314] A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, cit., p. 477.
[315] F. Arcaria, O. Licandro, Diritto romano I, storia costituzionale, cit., p. 314.
[316] C. Fayer, La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari, Roma 2005, pp. 425-426.
[317] Gaio 3.134.
[318] A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, cit., p. 477.
[319] Idem.
[320] Cic. ad Att. 5.21.10 ss.; 6.1.15; 6.2.7; ad fam. 8.2.7-9, 11; in Verr. 2.1.52, 137; pro Sest. 26; pro Rab. Post. 3, 6; Phil. 2.37.95.
[321] A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, cit., p. 477.
[322] Gaio. 3.134.
[323] A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, cit., p. 477.
[324] Idem.
[325] Cicerone in Verr. 2.1.92.
[326] A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, cit., p. 477.
[327] Idem.
[328] Ibidem, p. 478.
[329] Idem.
[330] AA. VV., Prontuario di diritto romano, Cesena 2015, voce L’età dei Severi ed il tramonto della città-stato n. 38.
[331] A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, cit., p. 477.
[332] Idem.
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