diritto penale/CRIMINOLOGIA: COME PER IL DINIEGO DELLA CITTADINANZA NON È SUFFICIENTE LA NOTIZIA DI REATO, PER L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO NON BASTA LA CONDANNA PENALE
Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli
STRANIERO/ESPULSIONE – Cassazione n. 22869/2026
Espulsione dello straniero: la condanna penale non basta a dimostrare la pericolosità sociale [1]
1.L’ordinanza della Cassazione 22869/2026 muove da quella del giudice di merito (di pace di Bari, del 22 luglio 2025) che ha respinto il ricorso di un cittadino albanese, interposto per contrastare il decreto d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Bari, il 91.2024, asseritamente fondato sulla pericolosità sociale dell’istante per pregressa condanna penale inflitta in materia di stupefacenti. Lo straniero promuove ricorso in cassazione, avverso tale provvedimento, accompagnato da due motivi.
2.La Corta giudica fondato il secondo motivo – il quale lamenta il rifiuto di un vaglio individualizzato della pericolosità sociale, che può trarsi dalla ricca produzione versata in atti – che valorizza la condotta del ricorrente, il quale aveva ottenuto encomi, titoli di studio, attestati di formazione, relazioni sul trattamento e provvedimenti di concessione di permessi premio. Se sottoposti a scrutinio questi plurimi elementi positivi avrebbero condotto all’esclusione dell’attualità della indicata pericolosità sociale.
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), per la condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non trova posto, scrive la Corte, una sorta di « automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all’attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell’immigrazione, a fronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente-a tal riguardo valorizzandosi, tra l’altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023 (Cass., n. 23597/2023; n. 19672/2025) ».
3.Ecco il principio di diritto fissato dalla Cassazione del 2026: la condanna penale [2] non basta a dimostrare la pericolosità sociale, ai fini dell’adozione di un provvedimento espulsivo. Anche la giurisprudenza di merito aveva stabilito che la sola esistenza di condanne penali non giustificata automaticamente l’allontanamento dello straniero dall’Italia [3].
Del pari, è illegittimo il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana che si fondi sulla sussistenza a carico dello straniero istante di una mera notizia di reato non debitamente accertata né approfondita in sede penale [4].
4.L’espulsione [5] è misura, privativa afflittiva uguale e contraria all’accoglienza[6], relativamente allo straniero [7], che deve essere motivata preservando l’attualità e la concretezza del giudizio, il quale deve essere individualizzato, come nel giudizio penale. Infatti, più in generale, «è compito del giudice ordinario quello di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa (c.d. offensività “in concreto”), nell’esercizio del suo potere interpretativo, allo scopo di evitare che l’area di operatività dell’incriminazione si espanda a condotte prive di un’apprezzabile potenzialità lesiva»[8].
[1] Cass. civ., sez. I, ord. 7 luglio 2026,n.22869, Pres. M. Acierno, in Norme & Trib., 8 luglio 2026.
[2] Sulla sentenza di condanna ai sensi dell’art. 533 c.p.p., v., per la manualistica, M. MENNA, La sentenza dibattimentale, in Aa.Vv., Manuale di diritto processuale penale, dir. da A. Scalfati, Torino, 2023, 662 ss. V. la voce di F. CAPRIOLI, Condanna (dir. proc. Pen.), in Enc. dir,,Annali II, Milano 2008,102 ss. In giurisprudenza, fra le altre, si è stabilito che.nel giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna non richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio (Cass. pen., Sez. V, sent. 21 marzo 2025, n. 16414).
[3] Così, Trib. Roma, VI, sez. pen., sent. 11 maggio 2020, n. 3739 in Melting Pot Europa, 26 maggio 2022.
[4] V. Cons. St., sez. III; sent. 30 ottobre 2025, n. 8464, in Foro it., 1/2026, III, 6.
[5] Cfr. C. MORSELLI, Espulsione, in Dizionario del diritto dell’immigrazione e degli stranieri, Pisa, 2024, 73 s.; A.L. CHIODO, Lo straniero espulso: quali garanzie processuali? Lacune normative e prospettive di riforma, in Sist. pen.,19 settembre 2022.
Per una disamina, v. G. VARRASO, Immigrazione (Diritto Processuale Penale), in Enc. Dir., Annali, III, Milano,2010, 599;CORDÌ L., L’espulsione dello straniero. Diritto penale sostanziale e processuale, Milano, 2011, 292;G. REALI G., L’espulsione dello straniero, in G. Trisorio Liuzzi, D. Dalfino (a cura di), Diritto processuale dell’immigrazione, Torino, 2019, 120 ss.
Per le esigenze partecipative, v., specialmente, A. MANGIARACINA, Garanzie partecipative e giudizio in absentia, Torino, 2010, 242 ss.; L. PARLATO, Aspetti processualpenalistici e dubbi di costituzionalità della legge in materia di immigrazione: figlia di un “giusto processo minore”?, in Cass. pen., 2004, 359.
[6] C.MORSELLI, Il sistema di accoglienza alla luce del decreto Cutro, in Ordine internaz. e dir. umani, 2023, 1142-1173.
Cfr. M.NOCI, Cambia il sistema di accoglienza: esclusi i richiedenti asilo dai Sai (D.L. 10 marzo 2023 n. 20), in Guida dir., 2023, n. 30, 20; F. VASSALLO PALEOLOGO, Il valore dell’accoglienza – 4. Approccio Hotspot in Italia ed “habeas corpus” delle persone migranti, in Giust. Ins., 3 febbraio 2023; V. SIGNORINI, Il diritto d’asilo sta morendo? Storia dell’accoglienza in Italia, Milano, 2021.
Cfr. G. BASCHERINI, Immigrazione, in Enc. giur. Treccani, Agg. IX, Roma, 2001, 1 ss.; A. CAPUTO, Immigrazione (dir. proc. pen.),Agg. XIII, Roma,2005, 2, «sui rapporti tra procedimento penale ed espulsione amministrativa»; M. MUSSO, Immigrazione, in Dig. disc. pen., VI, Torino, 1992, 160 ss..
[7]Fra gli altri, v. V. RAPARELLI, Straniero (condizione giuridica dello),I Dir. cost., in Enc. giur. Treccani, Agg. XVII, Roma 2009, 1 ss.
[8] V. Cass., sez. VI pen., sent.3 novembre 2025, n. 35850, in Foro it., 1/2026, II, 19.
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