I CONSORZI EUROPEI DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA (ERIC) NELL’UNIONE EUROPEA E NEGLI STATI.
Autore: Dott.ssa Letizia Rita Sciumbata
Sommario: 1. Le infrastrutture di ricerca nei documenti di programmazione; 2. Il Regolamento (CE) n.723/2009 del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) e successive modifiche; 3. Conclusione.
1. Le infrastrutture di ricerca nei documenti di programmazione.
Nell’ambito della “Strategia Europa 2020”, l’Italia ha adottato la “Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI)” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Detta Strategia è il punto di partenza di un percorso di specializzazione del sistema di ricerca Italia, le cui finalità vengono perseguite mediante il contributo di tutti gli strumenti di programmazione nazionale, tra cui il “Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)”.
Il PNR 2014-2020 ha come obiettivo quello di formare un sistema di ricerca di qualità, individuando diverse azioni, tra le quali quelle volte a potenziare le Infrastrutture di Ricerca (IR), che risultano essere una delle componenti essenziali del Sistema Nazionale della Ricerca. Da evidenziare che, per la prima volta, le IR sono uno dei programmi specifici del Programma in argomento, tenendo conto che sono strumenti rilevanti per la ricerca su tematiche che vanno dalle scienze fisiche e matematiche, a quelle ambientali, dalle scienze mediche a quelle umane.
Attualmente, gli orientamenti per la ricerca in Italia sono determinati dal “Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027”. Detto programma è stato realizzato da diverse amministrazioni dello Stato, con il coordinamento del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il PNR, che individua azioni dirette alle Infrastrutture di Ricerca e ne indica la copertura economica a carattere pluriennale, è sviluppato in un apposito documento: il “Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027”che è, invece, finalizzato a fornire dettagli sul piano tecnico-strategico delle Infrastrutture di Ricerca[1].
L’organo consultivo del Consiglio dell'Unione europea per le Infrastrutture di Ricerca, ossia Il Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI), ha definito le predette infrastrutture come “strutture, risorse e servizi collegati, utilizzati dalla comunità scientifica per condurre ricerche di alta qualità nei rispettivi campi, senza vincolo di appartenenza istituzionale o nazionale”.
La Commissione europea ha dato una definizione simile a quella fornita dall’ESFRI: “per «infrastruttura di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche ad alto livello nei loro rispettivi settori e comprende i principali impianti o complessi di strumenti scientifici e il materiale di ricerca, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione, nonché ogni altro mezzo necessario per raggiungere il livello di l’eccellenza”.
L’elemento comune delle due definizioni è rappresentato dalla peculiarità delle Infrastrutture di Ricerca di dare accesso aperto a tutta la comunità scientifica, pubblica o privata, accademica o industriale, attraverso pratiche ben identificabili e convalidate. Ciò le differenzia da piattaforme tecnologiche, da network di laboratori, da collezione di dati o biblioteche.
In ambito europeo, in particolare nel 2009 la Commissione europea ha adottato delle iniziative per evidenziare il valore delle Infrastrutture di Ricerca tra cui la creazione dell’Istituto del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium - ERIC), che si esaminerà in seguito, di cui al Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC).
Relativamente al livello nazionale, l’Italia riconosce l’importanza delle Infrastrutture di Ricerca e interviene attraverso il Fondo Ordinario degli Enti Pubblici di Ricerca (FOE). Inizialmente, il finanziamento previsto per le IR è stato assegnato come progettualità di tipo straordinario, in alcuni casi, mentre, negli ultimi anni, si è strutturato all’interno della voce di finanziamento dei “progetti a valenza internazionale”, assegnato agli Enti di Ricerca che coordinano le Infrastrutture di Ricerca[2].
2. Il Regolamento (CE) n. 723/2009 del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) e successive modifiche.
Il Regolamento (CE) n.723/2009, che è entrato in vigore il 28 agosto 2009, è finalizzato a facilitare la costituzione e il funzionamento di infrastrutture di ricerca di interesse per gli Stati membri dell’Unione europea e per i Paesi associati fornendo un nuovo strumento giuridico ai sensi del diritto dell’UE: il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC).
Secondo quanto disposto dal predetto Regolamento ERIC, un ERIC è un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica e piena capacità di agire riconosciuto in tutti gli Stati membri. L’ERIC deve essere composto da almeno tre Stati, ossia uno Stato membro e altri due Paesi, che possono essere Stati membri o Paesi associati. Da precisare che possono prendere parte ad un ERIC Stati membri, Paesi associati, Paesi terzi diversi dai Paesi associati e Organizzazioni intergovernative, purchè concorrano, in maniera congiunta, al perseguimento degli obiettivi dell'ERIC. Si fa riferimento, principalmente, all'istituzione e alla gestione di un'infrastruttura di ricerca di rilevanza europea[3].
Per comprendere il ruolo del Regolamento, è opportuno ricordare che lo stesso può essere considerato un’iniziativa strategica predisposta per dare corso alle indicazioni di cui al Libro verde sullo Spazio europeo della ricerca del 4 aprile 2007 e va ad aggiungersi all’attuazione della parte «Infrastrutture di ricerca» del 7° programma quadro (2007-2013) e di Orizzonte 2020 (2014-2020), cui è succeduto il nono programma quadro pluriennale per la ricerca e l’innovazione, Orizzonte Europa[4] istituito dal Regolamento (UE) 2021/695. Per completare il quadro, è da evidenziare che il 15 marzo 2021, la Commissione europea ha adottato il primo piano strategico 2021-2024 di Orizzonte Europa che definisce quattro orientamenti strategici per gli investimenti in materia di ricerca e innovazione:
- promuovere un'autonomia strategica aperta guidando lo sviluppo di tecnologie, settori e catene del valore digitali, abilitanti ed emergenti fondamentali;
- ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità dell'Europa e gestire in modo sostenibile le risorse naturali;
- fare dell'Europa la prima economia circolare, climaticamente neutra e sostenibile, resa possibile dalla tecnologia digitale;
- creare una società europea più resiliente, inclusiva e democratica[5].
Un ERIC è istituito con una Decisione di esecuzione della Commissione. Relativamente alla sua costituzione, è da evidenziare che gli Stati membri, i Paesi e le Organizzazioni intergovernative che intendano diventare membri fondatori dell’ERIC devono presentare una domanda alla Commissione europea che contiene i seguenti elementi:
- una domanda di costituzione dell’ERIC indirizzata alla Commissione;
- la proposta di statuto dell’ERIC;
- una descrizione scientifica e tecnica dell’infrastruttura di ricerca che l’ERIC avrà il compito di creare e gestire;
- una dichiarazione dello Stato ospitante che riconosca l’ERIC come organismo internazionale ai sensi delle direttive sull'IVA e sulle accise.
Da precisare che le richieste di costituzione dell’ERIC devono essere trasmesse dalla Rappresentanza Permanente dello Stato ospitante all'Unione Europea a nome di tutti i futuri Membri dell'ERIC, i quali devono avere previamente concordato sul contenuto della richiesta, in particolare sullo Statuto proposto e sulla descrizione scientifica e tecnica[6].
La Commissione europea valuta la domanda in funzione dei requisiti previsti dal Regolamento ERIC in oggetto, anche a seguito di parere da parte di esperti indipendenti, e informa i richiedenti sui risultati della valutazione, inviando osservazioni e suggerendo eventuali modifiche da apportare alla descrizione scientifica e tecnica del progetto e allo Statuto. Se necessario, i richiedenti devono completare o modificare la domanda (art.5 del Regolamento (CE)n.723/2009).
La richiesta viene preventivamente esaminata anche dal Comitato ERIC organo consultivo della Commissione europea.
“La costituzione di un ERIC prevede due fasi:
Fase 1: verifica della conformità con i requisiti stabiliti nel Regolamento sugli ERIC. La Commissione valuta la domanda con l’aiuto di esperti indipendenti e ne dà riscontro al richiedente;
Fase 2: una richiesta formale alla Commissione europea di costituire l’ERIC firmata da tutti i richiedenti. Sulla base di ciò, la Commissione europea ricerca il parere del comitato per gli ERIC e redige la propria decisione, che viene notificata ai richiedenti e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”[7].
Un ERIC è dotato di personalità giuridica dal momento dalla entrata in vigore della decisione di costituzione dell’ERIC ed è un’organizzazione internazionale ai sensi dell’art.15, lettera c) della Direttiva 2004/18/CE (art.7 del Regolamento (CE) n.723/2009), ora abrogata dalla Direttiva 2014/24/UE.
L’art.9 del Regolamento (CE) n.723/2009 disciplina la composizione dell’ERIC disponendo, come già riportato in precedenza, che sia composto da almeno uno Stato membro e altri due Paesi, che possono essere Stati membri o Paesi associati, i quali detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri. Altri Stati membri possono aderire come membri fatto salvo il rispetto delle condizioni fissate nello statuto. Possono altresì fare parte dell’ERIC Paesi associati, Paesi terzi diversi da quelli associati e Organizzazioni intergovernative, purché vi sia l’approvazione dell’assemblea dei membri, di cui all’art.12 del Regolamento, secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro stabilite nello statuto.
Tutti gli Stati membri, i Paesi associati e i Paesi terzi possono farsi rappresentare da uno o più enti pubblici, comprese le regioni o enti privati con una missione di servizio pubblico (cd. Representing Entities)[8] (art.9 del Regolamento (CE) n.723/2009).
Il Regolamento (UE) n 1261/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 ha modificato il Regolamento (CE) n.723/2009, apportando alcune variazioni volte ad agevolare la partecipazione dei Paesi associati. In particolare, l’art.1 ha disposto la sostituzione dei paragrafi 2 e 3 dell’art.9 del Regolamento (CE) n.723/2009 prevedendo che “Fra i membri di un ERIC vi devono essere uno Stato membro e due altri paesi che sono Stati membri o paesi associati. Altri Stati membri o paesi associati possono aderire come membri in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto e come osservatori senza diritto di voto alle condizioni fissate in detto statuto. Possono parimenti aderire paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni intergovernative, fatta salva l’approvazione dell’assemblea dei membri di cui all’art.12, lettera a), secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro previste nello statuto (2). Gli Stati membri o paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri. Per un ERIC ospitato da uno Stato membro, le proposte di modifica del suo statuto richiedono l’accordo della maggioranza degli Stati membri che sono membri di tale ERIC (3)”.
Pertanto, nel 2013 il Regolamento ERIC è stato modificato proprio per far acquisire maggiore peso ai Paesi associati agli ERIC e far sì che tali Paesi raggiungano un livello più equivalente a quello degli Stati membri negli organi di gestione degli ERIC in termini di diritti di voto, tenendo conto di una possibile accoglienza di ERIC presso Paesi associati, che consentirebbe un maggiore coinvolgimento dei su indicati Paesi[9].
Il successivo art. 10 del Regolamento (CE) n.723/2009 stabilisce che lo statuto di un ERIC debba contenere almeno le seguenti informazioni:
- un elenco dei membri, degli osservatori e, laddove applicabile, dei soggetti che rappresentano i membri, nonché le condizioni e le procedure da rispettare per modificare la composizione dell’ERIC e la rappresentanza al suo interno;
- le funzioni e le attività dell’ERIC;
- la sede legale;
- la denominazione dell’ERIC;
- la durata dell’ERIC e la procedura di scioglimento;
- il regime di responsabilità;
- i principi di base che disciplinano: i) la politica di accesso per gli utenti; ii) la politica di valutazione scientifica; iii) la politica di diffusione; iv) la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale; v) la politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità; vi) la politica in materia di appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza; vii) una disattivazione degli impianti, se pertinente; viii) la politica in materia di dati;
- i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l’obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato ed i diritti di voto;
- gli organi dell’ERIC, il loro ruolo, le loro responsabilità, la loro composizione e le loro procedure decisionali, anche in merito alla modifica dello statuto;
- la o le lingue di lavoro;
- i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto.
Riguardo all’organizzazione dell’ERIC, l’art. 12 del Regolamento (CE) n.723/2009 contempla che lo statuto preveda i seguenti organi necessari:
a) un’assemblea dei membri in quanto organo che dispone dei pieni poteri decisionali, ivi compresi quelli per l’adozione del bilancio;
b) un direttore o un consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea dei membri, in quanto organo esecutivo e rappresentante legale dell’ERIC.
Come si può rilevare, la struttura interna dell’ERIC si può ritenere piuttosto flessibile e ciò permette ai membri di stabilire nello statuto i rispettivi diritti ed obblighi, gli organi e le relative competenze e altre disposizioni interne. Ad esempio, la maggioranza dei voti nell'assemblea dei membri è detenuta congiuntamente dagli Stati membri e dai Paesi associati, nonostante le proposte di modifica dello statuto di un ERIC ospitato da uno Stato membro richiedano l'accordo della maggioranza degli Stati membri che vi aderiscono[10].
Relativamente ai princìpi di bilancio, conti e revisione contabile, l’art. 13 del Regolamento (CE) n.723/2009 prevede che tutte le voci di entrata e di spesa siano incluse in stime da redigere in ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio. Inoltre, gli stanziamenti devono essere utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria e il bilancio deve essere stabilito, eseguito e oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza. Lo stesso art.13 prevede la redazione di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso, precisando che, comunque, l’ERIC è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n.723/2009, l’ERIC è responsabile dei propri debiti. Tuttavia, la responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ERIC è limitata ai rispettivi contributi, ma è prevista per i membri la possibilità di fissare una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi ovvero illimitata. Da precisare che nel caso in cui la responsabilità finanziaria non sia illimitata, è previsto che vengano sottoscritte apposite assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione ed al funzionamento dell’infrastruttura.
Da evidenziare che il diritto applicabile è il diritto dell’Unione e il diritto dello Stato della sede legale o della sede operativa per quanto riguarda alcune questioni amministrative, tecniche e di sicurezza. E’ previsto, inoltre, che lo statuto e le sue disposizioni di attuazione debbano essere conformi al diritto applicabile[11] (art. 15 del Regolamento (CE) n.723/2009).
Ai sensi dell’art.16del Regolamento (CE) n.723/2009, lo statuto determina la procedura da applicare nel caso di scioglimento dell’ERIC a seguito di decisione dell’assemblea dei membri. Entro dieci giorni dalla decisione, l’ERIC la notifica alla Commissione europea. Quest’ultima pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C. Entro dieci giorni dalla chiusura della procedura di scioglimento, l’ERIC ne informa la Commissione europea che pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C. L’ERIC cessa di esistere il giorno della pubblicazione dell’avviso.
Secondo l’art.17 del Regolamento (CE) n.723/2009, l’ERIC deve elaborare una relazione annuale di attività relativa alle sue attività scientifiche, operative e finanziarie, che deve essere approvata dall’assemblea e trasmessa alla Commissione europea, nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi alla fine dell’esercizio finanziario corrispondente. Relativamente ai controlli, l’ERIC e gli Stati membri interessati possono comunicare alla Commissione europea qualsiasi circostanza che rischi di impedire il corretto assolvimento della funzione dell’ERIC. Nel caso in cui la Commissione ritenga che l’ERIC violi gravemente il Regolamento, richiede spiegazioni allo stesso e/o ai suoi membri, accordando un periodo di tempo per le osservazioni. Qualora dopo questo periodo, la Commissione europea ritenga che l’ERIC violi gravemente il Regolamento, chiede all’ERIC e ai suoi membri azioni correttive. Se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione europea può abrogare la decisione di costituzione dell’ERIC. Detta decisione è notificata all’ERIC ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L, che ne comporterà lo scioglimento.
Per concludere la disamina sul Regolamento (CE) n.723/2009, si può affermare che lo stesso destina benefici finanziari, soprattutto l’esenzione da IVA e Accise e l’autonomia nel predisporre le regole di acquisto. Tenendo conto delle direttive 2006/112/CE sull’imposta sul valore aggiunto e 2008/118/CE sulle accise, l’ERIC può essere ritenuto un organismo o un’organizzazione internazionale e può pertanto beneficiare delle relative esenzioni. Infatti, l’istituzione di un ERIC in base al suindicato Regolamento, richiede, tra l’altro, una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosca l’ERIC come organizzazione internazionale ai sensi delle direttive sull’IVA e sulle Accise ai fini dell’applicazione delle relative esenzioni[12]. Inoltre, relativamente agli appalti, l’ERIC è, altresì, considerato un’organizzazione internazionale ai sensi della direttiva sugli appalti pubblici, pertanto, può adottare regole proprie in tale materia[13].
In linea di principio, le attività dell’ERIC non possono avere finalità di lucro, tuttavia un ERIC può svolgere attività economiche limitate, purché siano strettamente connesse con il suo compito principale e non mettano a repentaglio la finalità principale dell’infrastruttura di ricerca[14].
3. Conclusione
Per quanto sopra esposto, si ritiene che l’ERIC possa rappresentare uno strumento giuridico volto a costituire un’identità europea intorno a strutture scientifiche di rilevante importanza, consolidando, in ambito internazionale, l’immagine positiva dell’Unione europea. Da precisare che l’Italia prende parte a diverse Infrastrutture di ricerca costituite sotto la forma giuridica dell’ERIC.
Come già su indicato, il Regolamento (CE) n.723/2009 offre benefici finanziari, con riferimento principalmente all’esenzione da IVA e Accise e l’autonomia nel definire le regole di acquisto. Inoltre, ha consentito, nel corso del tempo, il superamento della differenza tra le organizzazioni internazionali fondate su trattati, le quali in una fase successiva devono diventare esecutivi con legge di autorizzazione alla ratifica, ed organizzazioni europee costituite con forme meno complicate. Infatti, un ERIC, pur essendo un’organizzazione internazionale, tuttavia non richiede leggi di autorizzazione alla ratifica.
Oltre a ciò, il Regolamento ERIC ha consentito agli Stati membri, ai Paesi associati e ai Paesi terzi di aderire con maggiore semplicità a tali forme associative soprattutto mediante gli elementi in comune previste dalle disposizioni per l’adozione degli statuti degli ERIC, riguardanti ad esempio l’adesione o il processo decisionale. Gli ERIC, infatti, assumono un ruolo rilevante nella deframmentazione della ricerca europea, mediante la costituzione di infrastrutture di ricerca europee che erogano servizi nel contesto dell’Unione europea, sostenendo la trasparenza nella raccolta dei dati, l’accesso alle informazioni e agli strumenti, e la conservazione di dati e servizi per gli utenti. Ciò ha determinato un miglioramento nell’appoggio alle comunità scientifiche, sostenendo politiche fondate su aspetti concreti in settori quali sanità, energia, ambiente e politiche di innovazione sociale e culturale[15].
Nonostante siano stati coinvolti diversi Stati membri nell'istituzione di ERIC, le sedi legali sono attualmente concentrate in pochi Paesi.
Nella predisposizione di nuove infrastrutture di ricerca europee, gli Stati membri e i Paesi associati dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di impegnarsi per conseguire nel lungo periodo una rappresentanza più bilanciata dell'intera Unione europea[16].
Autore: Dott.ssa Letizia Rita Sciumbata, Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche attualmente in servizio presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.
[1] Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dello Sviluppo Economico, Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente.
[2] Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027.
[3] RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)/ COM/2014/0460 final.
[4] https://eur-lex.europa.eu/
[5] Camera dei deputati, documentazione parlamentare, Il Programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE 2021-2027 “Orizzonte Europa”.
[6] Ministero dell’Università e della ricerca, Documento “ERIC - European Research Infrastructures Consortium”.
[7] https://eur-lex.europa.eu/
[8] https://eur-lex.europa.eu/
[9] RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)/COM/2014/0460 final.
[10] RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)/COM/2014/0460 final.
[11] Centro Studi Corrado Rossitto, I consorzi europei di infrastrutture di ricerca (ERIC) e la mobilità Risorse Umane (www.centrostudirossitto.it).
[12] RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)/ COM/2014/0460 final.
[13] Centro Studi Corrado Rossitto, I consorzi europei di infrastrutture di ricerca (ERIC) e la mobilità Risorse Umane (www.centrostudirossitto.it)
[14] https://eur-lex.europa.eu/
[15] Ministero dell’università e della ricerca, Documento “ERIC - European Research Infrastructures Consortium”.
[16] RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)/ COM/2014/0460 final.