IMMIGRAZIONE: IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE HA “EFFETTO MOLTIPLICATORE“ DELLA PRESENZA DELLO STRANIERO IN ITALIA E I FLUSSI MIGRATORI RISULTANO NON PIÙ DETERMINATI (ART. 21 TUI) MA DETERMINABILI (DIR. 2003/86/CE CONSIGLIO)
Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli
Sommario: 1. I flussi migratori: quando sfuggono ai quadranti delle «quote di ingresso» - 2. Artt. 28 e 29 T.U.I. Unità familiare e ricongiungimento familiare - 3. Ricongiungimento familiare e la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio.
1. I flussi migratori: quando sfuggono ai quadranti delle «quote di ingresso».
Fra ai requisiti del contratto - cc.dd. essenziali - figura l’oggetto, nel relativo telaio forgiato dall’art. 1325 cod. civ. e rimaneggiato all’art. 1346 c.c. concentrato sull’oggetto che prevede fra i requisiti corrispondenti - inter alios - la determinatezza o la determinabilità (per tabulas: «l’oggetto del contratto deve essere…determinato o determinabile»).
Scegliamo di tematizzare in questa cornice la materia dei flussi migratori, il loro perimetro, le cui geometrie sono generate dalla classe delle cc.dd politiche migratorie, tracciate all’art. 3 T.U.I.[1], sulla predisposizione del «documento programmatico» (comma 1). Questo «individua…i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato» (comma 3), prevedendo, altresì, che «sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato» (comma 4)[2].
Il successivo art. 21 T.U.I., similmente, si occupa della «Determinazione dei flussi di ingresso» elevando a sistema una regula iuris, dettata da ordine e nella norma d’esordio: «L’ingresso nel territorio dello Stato… avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso» (comma 1).
Il quadro normativo che precede, in linea tendenziale, pare tipicizzare il principio del c.d. numerus clausus[3]. Per tale direzione, in controtendenza, l’istituto del ricongiungimento familiare e in merito ai flussi migratori «ha, innegabilmente, una sorta di “effetto moltiplicatore“ sugli stessi, per il notevole incremento numerico che genera ed attrae»[4].
Attraverso tale canale secondario, i cui tabulati non possono fissarsi ex ante ma solo ex post, al di fuori della computabilità dei dati del documento programmatico, ispirato ad un fluire pianificato della popolazione migratoria, l’oggetto dell’immigrazione in quantitate diventa non più determinato bensì “determinabile“[5].
2. Artt. 28 e 29 T.U.I. Unità familiare e ricongiungimento familiare
Gli artt. 28 e 29 T. U. I. rappresentano una coppia normativa, il primo tratta dell’unità familiare inquadrandola come diritto nella rubrica[6] e il secondo del ricongiungimento familiare. Il primo è riconosciuto a determinati stranieri e riguarda l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8582 del 3 aprile 2008, ha esteso l’ambito di applicazione della norma anche al permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, ciò che costituisce, appunto, ius receptum: interpretando estensivamente il comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 286/98, deve affermarsi il principio secondo il quale il titolare del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza rientra tra i beneficiari del diritto al mantenimento od al riacquisto dell'unità familiare[7].
La disposizione di chiusura dell’art. 28 ultimo comma (o terzo comma) statuisce: In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176[8] (c.d. favor minoris)[9].
L’art. 29 T. U. I, per altro verso, ha ad oggetto il potere dello straniero di chiedere il ricongiungimento per i familiari individuati per tabulas[10]: a) coniuge - non legalmente separato - diciottenne; b) figli minori, per i quali l’altro genitore abbia prestato consenso; c) figli maggiorenni a carico, non autonomi per motivi di salute che comporta l’invalidità totale; d) genitori a carico, a certe condizioni e per gravi motivi di salute[11].
Lo straniero richiedente il ricongiungimento ha un onere probatorio, quello di dimostrare la concreta disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari[12], nonché di idoneità abitativa, accertati fonti ufficiali (dai competenti uffici comunali). Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito dei genitori, il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà è condizione necessaria e sufficiente;
b) di un reddito minimo annuo - proveniente da fonti lecite - non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per l’ipotesi di ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici, è previsto il possesso di un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini del computo del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b bis) di una assicurazione sanitaria oppure di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale[13] [14].
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta (comma 8)[15]. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 l'impugnazione avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari, in quanto assimilabile al divieto di nulla osta al ricongiungimento familiare ed al permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere presentata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; e ancora, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, si desume che ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno o di altri provvedimenti per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo[16].
I commi finali 9 e 10 sono espressione di disposizione di divieto:
a) la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l’adozione sono stati preordinati allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato (comma 9);
b) 1e disposizioni dell’art. 29 non trovano posto:
1) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, dum pendet: la sua istanza non è stata ancora deliberata, cioè non stata oggetto di una decisione definitiva;
2) per agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure (ex art. 20) di cui agli artt. 20 e 20-bis (comma 10).
3. Ricongiungimento familiare e la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio.
La vis espansiva che crea, per definizione, il ricongiungimento familiare non può essere “incontrollata“, in contraddizione con i compiti istituzionali di uno Stato, che deve assicurare il controllo dei flussi migratori e del territorio, fino a sboccare in una politica rigorosamente securitaria[17]. Infatti, la valutazione di pericolosità sociale dello straniero rende recessivo l’interesse alla coesione familiare[18]. È legittimo il rifiuto di rilasciare il permesso di soggiorno per ragioni familiari (art. 30, co. 1, lett. d), TUI) opposto al cittadino straniero coniugato con una cittadina italiana e padre di un minore cittadino italiano entrambi residenti nel territorio nazionale, quando, a seguito di indagini su elementi concreti e aggiornati, si accerti che lo stesso costituisce una minaccia attuale e concreta per la sicurezza e l’ordine pubblico (cfr. art. 5, co. 5 bis, TUI). Va in particolare respinta la tesi per cui un simile diniego violi i diritti del minore italiano quale cittadino europeo (cfr. art. 20 TFUE) ovvero come tutelati dalla Convenzione di New York, atteso che nell’ambito del bilanciamento che la PA è chiamata a svolgere in tale contesto, l'interesse del minore non ha quel carattere prioritario precipuo dell'ipotesi di cui all’art. 31 TUI, sotto il presidio giurisdizionale del Tribunale per i minorenni[19].
L’art. 29 T.U.I. si occupa del ricongiungimento familiare e la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio - del Consiglio dell’Unione europea - al “considerando“ 4 prevede: «Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato».
Nella coppia degli artt. 28 e 29 T. U. I. è stata intravista una valenza integrativa, scrivendosi che «come è evidente, tale istituto rappresenta un fondamentale strumento di integrazione dello straniero nel sistema sociale in cui si trova inserito, in quanto si ritiene che la vicinanza della famiglia possa contribuire alla serenità e alla realizzazione dell’individuo»[20].
Al riguardo si è obiettato che «l’ipotesi ricostruttiva, che valica il risultato immediato…che il beneficiario (lo straniero, l’oblato) consegue attraverso il ricongiungimento non appare del tutto persuasiva e neppure ”evidente“, in mancanza di dati, fonti ed elementi di comparazione, residuando…una prospettazione e non essendo sicuro che lo Stato che ospita lo straniero debba anche provvedere alla sua “realizzazione“»[21].
Senza necessariamente richiamare lo “Stato etico“[22] in tale dimensione, d’altra parte, una massima di esperienza dovrebbe far ritenere che quando il cittadino italiano valica i confini del territorio «per motivi di lavoro subordinato o autonomo» (v. art. 28, comma 1, T.U.I., all’unità familiare[23] [24]) non si trasferisca con l’intero nucleo familiare, riguardando una mobilità tipicamente ad tempus. Allo straniero sarebbe riservato un diverso assetto per i suoi interessi e con l’effetto di “sradicare“ l’intero impianto familiare dal territorio d’origine, dal suo habitat.
Il ricongiungimento dei genitori al lavoratore straniero è escluso quando nel loro Paese d'origine essi abbiano altri figli, ad esempio[25]. E la convivenza more uxorio non attribuisce il diritto al ricongiungimento familiare[26].
Autore: Avv. Carlo Morselli, Docente “Roma Tre“ Università degli Studi – Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza – Esp. (Dir. pen. e proc. pen.) Master II liv., Docente Università degli Studi LUMSA di Roma – Taranto – Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza.
[1] Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[2] Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 21 dicembre 2021.
[3] Sul «le condizioni d’ingresso legale in Italia dei cittadini di paesi non aderenti all’UE dall’art. 4, c.1, d.lgs. 286/1998», v. G. Savio, Il diritto amministrativo dell’ingresso e del soggiorno, in Aa. Vv, cura di P.Morozzo della Rocca, Immigrazione, asilo e cittadinanza, IV ed, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, 15 pur senza occuparsi in tale sezione della delimitazione dei flussi migratori.
Cfr., per un presidio ai confini, v. S. Amadeo-F. Spitaleri, Il controllo delle frontiere, in Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’unione europea, Postfazione di B. Nascimbene, Torino, Gappichelli, 2019, 9: «L’efficacia e l’uniformità dei controlli alle frontiere esterne sono premesse fondamentali per la salvaguardia della libertà di circolazione interna delle persone».
[4]Così, C. Morselli, Manuale di diritto dell’immigrazione. Profili di diritto penale e procedura penale, Pisa, Pacini Giuridica, 2022, 166.
[5] Attingendo, in tal modo, ai parametri del combinato disposto degli artt.1325 e 1346 cod. civ.
[6] Il diritto all’unità familiare è riconosciuto anche allo straniero titolare dello status di protezione sussidiaria ed allo straniero titolare del permesso di soggiorno umanitario, ai sensi del decreto legislativo 19 Novembre 2007, n. 251.
[7] Infatti, la condizione del fruitore del detto permesso appare non deteriore ma, quoad tempus, più stabile rispetto a quella del fruitore di permesso correlato alla sua naturale scadenza e comunque, quanto a facoltà concesse, ad essa del tutto sovrapponibile, statuisce Cass., sez. I, civ., ord. n. 8582 del 3 aprile 2008, Pres. Adamo, Rel. Macioce. Ministero dell’interno, Commissariato del Governo di Trento, Questura di Trento – S.G.M., in Immigrazione.it., 2008.
[8] È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, co. 2, c.c., prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante, in violazione degli artt. 3, 31, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, discriminando il minore rispetto agli altri figli, incidendo sui suoi rapporti personali e patrimoniali nonché in considerazione del fatto che il riconoscimento al minore di legami familiari con i parenti del genitore, in conseguenza dell’acquisizione dello stato di figlio, riveste un significato pregnante e rilevante nella nozione di “vita familiare” e va a comporre la stessa identità del fanciullo.
[La fattispecie davanti al giudice a quo riguarda i rapporti civili di una minore nata da fecondazione assistita all’estero con i parenti del partner del proprio padre biologico, con questi unito civilmente]. Corte costituzionale, 28 marzo 2022, n. 79.
La Corte di giustizia (GS), con sentenza 9 novembre 2021 nella causa C-91/20 Bundesrepublik Deutschland (Maintien de l’unité familiale), ha stabilito che gli Stati UE possono attribuire, in forza di disposizioni nazionali e a titolo derivato, lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria al minore figlio di un cittadino di un paese terzo cui tale status è stato riconosciuto ai sensi della direttiva 2011/95 e ciò anche se il figlio è nato nel territorio dello Stato membro ospitante ed è cittadino (tramite l’altro genitore) di un altro paese terzo in cui non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni e non avrebbe titolo alla protezione ai sensi della direttiva.
Sul diritto al ricongiungimento del minore affidato con kafalah allo zio naturalizzato cittadino italiano, v. Cass., sez. I civ., n. 1843 del 2 febbraio 2015 che ha stabilito il diritto al ricongiungimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) n. 3, e l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 30/2007. Ricongiungimento con l’affidatario in caso di “kafalah”, v. Cass. civ., sez. I, sent. 11 novembre 2020, n. 25310, in Ondif, 2020.
[9] È ordinato il rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare con gli zii materni di una minore dagli stessi adottata secondo un istituto (Customary Adoption Order) del diritto del Paese di origine (Ghana) il quale prevede la ratifica del Tribunale ma non presuppone l’accertamento dello stato di abbandono dei minori adottandi. Infatti, l’eventuale contrarietà o elusione della disciplina dell’adozione internazionale – per la quale un simile accertamento è presupposto ineludibile, rientrando tra i principi di ordine pubblico – sarebbe ipotizzabile solo se la richiesta concernesse la delibazione in Italia del provvedimento straniero, con effetti nel nostro ordinamento identici o analoghi a quelli dell’adozione, ipotesi che non ricorre nel caso di specie (Cass., sez. I civ., 2 marzo 2022, n. 6909, in Immigrazione.it., 2022).
[10] La Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. V, con sentenza 27 febbraio 2020, ha stabilito che uno Stato membro non può respingere la domanda di ricongiungimento familiare di un cittadino di un Paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione che è anche cittadino di detto Stato membro e che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione, per l’unico motivo che tale ultimo cittadino non possiede risorse economiche sufficienti ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b) e par. 2 dir. 2004/38 e senza esaminare se sussiste tra i coniugi un rapporto di dipendenza tale per cui, in caso di diniego del diritto di soggiorno al cittadino dello Stato terzo, il cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione complessivamente considerato e sarebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status.
[11]Comma 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
In giurisprudenza, da ultimo, si è stabilito che: nel caso di uno straniero che, giunto in Italia da maggiorenne e affetto da invalidità totale per raggiungere la madre, a seguito del miglioramento delle proprie condizioni di salute, trovi un’occupazione e chieda la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, è contraddittoria – e pertanto illegittima – la motivazione del provvedimento con cui la PA nega la conversione del titolo e, contemporaneamente, non concede il rinnovo del permesso originario per motivi di famiglia. Ai fini del ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico, l’art. 29, co. 1, lett. c), TUI, richiede che il loro stato di salute ne comporti invalidità totale, ma non specifica che tale invalidità debba anche essere permanente e irreversibile. Ne segue che, anche in coerenza con la previsione di un termine di durata del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, non si ravvisano impedimenti normativi ad ammettere la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato. Pertanto, non essendo contestata, da parte dell’Amministrazione, la veridicità delle condizioni di salute dello straniero al momento del rilascio del titolo originario, la PA avrebbe dovuto o constatarne il miglioramento e, sussistendone i presupposti, concedere la conversione o, in alternativa, rinnovare il permesso per motivi di famiglia (T.A.R. Puglia, sede di Lecce, sez. III, 3 febbraio 2022, n. 200, in Immigrazione.it, 2022).
[12] Per la lettera a), v. la circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del 27 agosto 2009 e la successiva del 18 novembre 2009, n. 7170 che fornisce indicazioni ai comuni sui criteri da adottare per l’attestazione dei requisiti di alloggio.
[13] E ciò previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[14] L’inoltro delle domande allo sportello unico è solo telematico, attraverso il Servizio del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
[15] Il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, ha sostituito il comma 1 e introdotto il comma 1 bis; al comma 3 ha sostituito la lettera b) ed inserito la lettera b- bis); al comma 8 ha sostituito la parola “novanta” con la parola “centottanta”.
[16] Tar Campania, sez. VI, sentenza 8 settembre 2021, n. 5757, in Ondif, 2021.
[17] E. Lanza, in Aa. Vv, a cura di P.Morozzo della Rocca, Immigrazione, asilo e cittadinanza, IV ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, 291, sulle «disposizioni incriminatrici contenute nel d.lgs 286/1988, il c.d. testo unico sull’immigrazione». Cfr. G. Varraso, Immigrazione (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali III, Milano, Giuffrè. 2010, 597-598, secondo cui «l’Italia è in prima linea a subire l’impatto di flussi migratori sempre più cospicui…il nostro Paese si è ritrovato ad essere il crocevia naturale fra il bacino del Mediterraneo e il nord del continente europeo e tra oriente europeo ed asiatico ed occidente europeo»: è stato ncessario l’impiego della «logica del controllo e della repressione», citando C. cost., 2 febbraio 2007, n. 22, in Giur. cost., 2007, 176, con nota di Brunelli.
[18] Così, Cass. civ., sez. I, ord. 17 agosto 2021, n. 23039. In dottrina, fra gli altri, v. A. Galluccio, Art. 8. Dritto al rispetto della vita privata e familiare, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 255 s.
[19] Cass., sez. lav. civ., 4 febbraio 2022, n. 3605, in Immigrazione.it., 2022.
[20] G. Pintus, Disposizioni in materia di accoglienza e soggiorno, in A. M. Barone-E. Di Agosta-G. Paciullo-G. Pintus, Il nuovo diritto dell’immigrazione dopo il decreto Minniti-Orlando. Protezione internazionale e contrasto all’immigrazione illegale dopo il d. l. n. 13/2017, Roma, 2017, 95.
[21] Morselli, Manuale di diritto dell’immigrazione. Profili di diritto penale e procedura penale, cit., 164.
[22] V. Etica, in Dizionario di Filosofia, di N. Abbagnano, III ed. aggiornata e ampliata da G Fornero, Torino, Utet.1998, 437 s: «Secondo Hegel, il fine della condotta umana…è lo Stato. Perciò l’E. è per Hegel una filosofia del diritto. Lo Stato è “la totalità etica“ …è il culmine di quella che Hegel chiama “eticità“ (Sittlichkeit)».
[23] P. Morozzo della Rocca, Il diritto all’unità familiare e le sue discipline, in Aa. Vv, a cura di P.Morozzo della Rocca, Immigrazione, asilo e cittadinanza, IV ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, 125 s. il quale dopo aver definito il ricongiungimento familiare, scrive: «Riteniamo preferibile qualificare come “coesione familiare“ l’esercizio del diritto all’unità familiare da parte del cittadino straniero…che richieda l’ingresso in Italia e/o l’autorizzazione al soggiorno perché familiare di un cittadino italiano o di un cittadino europeo che sta esercitando in Italia il suo diritto di libera circolazione» segnalando «l’importanza dell’interpretazione autentica del diritto europeo da parte della Corte di Giustizia, secondo la quale il carattere fondamentale del diritto alla vita familiare impone, per quanto possibile, di interpretare ampiamente le disposizioni della direttiva 2003/86/CE che garantiscono il ricongiungimento familiare e restrittivamente, invece, quelle che vi pongono limiti (C. Giust., 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08)». In giurisprudenza, sui presupposti del riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi di coesione familiare, v. Cass. civ. Sez. I, sent., 17 febbraio 2020, n. 3876, in Ondif, 2020.
S. Amadeo-F. Spitaleri, Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’unione europea, Postfazione di B. Nascimbene, Torino, Giappichelli, 2019, 200-201: «Lo straniero che sia giunto in uno Stato membro lasciando familiari nel Paese terzo di provenienza…può ricostituire l’unità della sua famiglia esercitando il diritto al ricongiungimento familiare, le cui condizioni sono stabilite dalla dir. 203/86…La direttiva 2003/86 lascia ampio margine di discrezionalità agli Stati membri di applicare deroghe e nel fissare condizioni aggiuntive al ricongiungimento familiare. Le facoltà di deroga in favore degli Stati membri devono tuttavia essere interpretate restrittivamente».
[24] Riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità familiare: nuovi principi dalla Cassazione - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 novembre 2021, n. 32237, in Ondif, 2021.
[25] Corte cost. 8 giugno 2005, n. 224, in Ondif, 2005.
[26] Cass. sez. I, 17 marzo 2009, n. 6441, in Ondif, 2009. La relazione more uxorio dello straniero non è di ostacolo all'espulsione neanche se la convivente è incinta. - Corte cost. 11 maggio 2006, n. 192, ivi, 2006.