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CODICE UE PER LA COOPERAZIONE DI POLIZIA: UNA PROPOSTA DELL’EUROPA PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL TERRORISMO

Autore: Dott.ssa Laura De Rose, Vice direttore Foroeuropa

 

In un articolo precedente, pubblicato nell’attuale numero 3, ForoEuropa ha annunciato la pubblicazione imminente da parte della Commissione Europea, di un Codice per la cooperazione di polizia nell’Unione Europea (il ‘Codice’) [link per l'articolo precedente].

Il Codice è stato pubblicato l’8 dicembre.

In questa nota, si descrivono i contenuti essenziali di questo nuovo ‘pacchetto’, il quale rappresenta una tappa essenziale della strategia comune dell’UE per la lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo, e colloca le forze di polizia degli Stati membri e Europol al centro della stessa.

L’obiettivo centrale di questa nuova proposta, che si compone di strumenti giuridici di diverso tipo, ovvero di un regolamento, una direttiva, e una raccomandazione del Consiglio dell’UE, è quello di potenziare la cooperazione tra Stati membri nell'attività di contrasto e dotare gli agenti di polizia dell'UE di strumenti più moderni per lo scambio di informazioni. A tal fine, il Codice si propone di garantire un accesso equivalente all’informazione tra tutte le forze di polizia degli Stati membri e facilitare lo scambio automatizzato di informazioni estendendolo a nuove categorie di dati, specificamente le immagini facciali di sospettati e criminali e i casellari giudiziari, in aggiunta ai dati relativi al DNA, le impronte digitali, nonché l'immatricolazione dei veicoli. Un nuovo sistema di raccordo centralizzato tra le banche dati nazionali permetterà alle autorità nazionali non solo degli Stati membri ma anche degli altri Paesi dell’area Schengen di scoprire se i dati sono disponibili in altri Stati e di accedervi rapidamente. Nello stesso tempo, il Codice prevede un rafforzamento del ruolo di Europol, non solo nel facilitare lo scambio di informazioni, ma anche per quanto riguarda le attività di coordinamento e supporto delle indagini delle autorità nazionali contro i reati transfrontalieri e transnazionali, la criminalità organizzata, e il terrorismo.

Come accennato, il Codice è corredato da un progetto di raccomandazione del Consiglio, da adottare all’unanimità, relativa alla cooperazione operativa tra gli agenti di polizia che partecipano a pattugliamenti congiunti e operano nel territorio di un altro Stato membro. Il Comunicato stampa della Commissione precise a riguardo che: “Sebbene le operazioni di polizia e le indagini penali restino di competenza degli Stati membri, queste norme comuni agevoleranno il lavoro degli agenti di polizia in altri paesi dell'UE. La raccomandazione promuoverà inoltre una cultura comune a livello dell'UE in materia di attività di polizia attraverso una formazione comune, compresi corsi di lingua o programmi di scambio”.

Allorché una parte dei media ha già espresso preoccupazione nei riguardi questo nuovo ‘pacchetto’, presentandolo come una minaccia alla democrazia e ai diritti, ci sembra importante sottolineare che il fine ultimo di queste nuove misure è quello di rafforzare la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione dei reati gravi, soprattutto quelli perpetrati dalla criminalità organizzata, quindi di promuovere la sicurezza per tutti in Europa, sulla base di norme chiare e rigorose per la protezione dei dati personali, il diritto alla privacy, e i diritti fondamentali in generale.

Inoltre, il Codice scaturisce da consultazioni pubbliche lunghe e articolate, e da valutazioni tecniche basate sull’esperienza diretta non solo delle forze di polizia, ma anche di Europol, e da altri attori nazionali e internazionali impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata.

Naturalmente, come ogni altra proposta, il Codice è soggetto a tutte le modifiche, che gli Stati riterranno necessarie durante il prossimo iter legislativo.

Benché perfettibile, il Codice resta una proposta forte e innovativa, al pari di altre proposte, oggi divenute realtà, che sollevarono simili riserve nel passato, quali il mandato d’arresto  europeo, espressione compiuta del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nell’UE, e l’istituzione della Procura Europea, di  fatto una delle realizzazioni più importanti dalla creazione del Mercato Unico, quale attore giudiziario sopranazionale nella lotta contro la frode e la corruzione sul territorio dell’UE.

Il comunicato stampa della Commissione europea dell’8 dicembre 2021 fornisce una descrizione concisa delle proposte contenute nel Codice, e può essere consultato nella “Press Room” dell’UE, in lingua italiana, a questo indirizzo: https://europa.eu/newsroom/press-releases/last-thirty-days_en?page=25.

Qui di seguito, le proposte più importanti del nuovo ‘pacchetto’, ad oggi disponibile solo in lingua inglese.

 

Contesto generale

L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea prevede che l'UE debba offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone, unitamente a adeguate misure per i controlli alle frontiere esterne, l'immigrazione irregolare, e la prevenzione e la lotta alla criminalità.

Lo spazio Schengen è il più grande spazio di libera circolazione al mondo, poiché esso consente a più di 420 milioni di persone di muoversi liberamente e a beni e servizi di circolare senza ostacoli. Le zone di confine intra-UE coprono circa il 40% del territorio dell'UE e nel 2017 ospitavano il 30% della popolazione, ovvero circa 150 milioni di persone. Nel 2017, quasi 2 milioni di persone hanno fatto i pendolari oltre confine, di cui 1,3 milioni di lavoratori transfrontalieri. Nel 2018 i residenti nell'UE hanno effettuato 1,1 miliardi di viaggi, per motivi professionali o personali, con un aumento dell'11% dal 2014. Benché la pandemia di COVID-19 abbia ridotto la mobilità all'interno dell'UE, i flussi di persone continueranno probabilmente a essere significativi in ​​futuro, soprattutto quando la vita tornerà alla normalità.

Negli ultimi anni, l'area Schengen è stata più volte messa alla prova da una serie di crisi e sfide. Diversi Stati membri hanno reintrodotto i controlli alle frontiere interne, in particolare a causa dei movimenti non autorizzati di migranti irregolari, che ritengono rappresentino una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. I movimenti non autorizzati all'interno dell'area Schengen, che non sono collegati a una grave crisi migratoria o a carenze strutturali nella gestione delle frontiere esterne, dovrebbero essere affrontati con mezzi diversi dai controlli alle frontiere interne, che possono essere utilizzati solo come misura di ultima istanza, per affrontare le minacce concrete alla sicurezza interna o all'ordine pubblico. Il miglioramento dei controlli di polizia e della cooperazione operativa, nonché delle procedure che consentono la riammissione semplificata tra gli Stati membri e un'efficace politica di rimpatrio dell'Unione, sono misure importanti poiché hanno il potenziale di produrre gli stessi risultati dei controlli temporanei alle frontiere interne e sono meno invasivi rispetto alla libera circolazione di persone, beni e servizi.

Tuttavia, la cooperazione di polizia tra gli Stati membri varia ancora notevolmente. Questa situazione avvantaggia i criminali, i quali, operando in diverse giurisdizioni, sfruttano le differenze tra le legislazioni nazionali, e favorisce i movimenti non autorizzati di migranti irregolari.

La criminalità transfrontaliera e le minacce alla sicurezza ad essa connesse hanno, per definizione, un contesto internazionale. Queste minacce si diffondono oltre i confini e si manifestano in un'ampia gamma di attività criminali e nell’efficacia crescente dei gruppi di criminalità organizzata. Questa situazione minaccia in modo significativo la sicurezza dei cittadini europei, nonché il sistema economico, le istituzioni nazionali, e la società nel suo insieme.

Secondo l'ultima relazione di Europol per la lotta alla criminalità organizzata, la quale fornisce una valutazione dettagliata delle minacce alla sicurezza dell’UE (EU Serious and Organised Crime Threat Assessment /SOCTA 2021), quasi il 70% delle reti criminali è attivo in più di tre Stati membri. Inoltre, circa il 65% delle reti criminali attive nell'UE è composto da membri di più nazionalità, e oltre l'80% è coinvolto nei principali tipi di reati transfrontalieri, che comprendono il commercio di droga, i reati contro il patrimonio, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Inoltre, la criminalità organizzata è in aumento. Luoghi chiave come regioni di confine, aeroporti, autostrade o collegamenti in traghetto nell'UE attirano i criminali. Nelle regioni di confine, i criminali sfruttano i confini naturali delle singole giurisdizioni, i quali creano opzioni per eludere l'applicazione della legge e fornire vicinanza a più mercati. Allo stesso tempo, l'UE rimane in stato di allerta terroristica. Criminali e terroristi utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare tra loro e per preparare e condurre le loro attività.

La nuova proposta della Commissione si inserisce in questo contesto generale e si propone di rispondere alle sfide che lo caratterizzano con tre strumenti diversi, i cui tratti essenziali possono riassumersi come segue.

 

Proposta di Regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II")

Il sistema Prüm attuale non ha alcuna database centrale a livello dell'UE ed è utilizzato solo nelle indagini penali. Esso consente ad altri Stati membri di accedere ai sottoinsiemi spersonalizzati delle banche dati nazionali sul DNA e sulle impronte digitali di tutti gli Stati membri collegati. Tuttavia, questo accesso è concesso solo ai punti di contatto nazionali. Inoltre, sebbene la risposta hit/no hit venga fornita in pochi secondi o minuti, sono spesso necessarie settimane o addirittura mesi per ricevere i dati personali corrispondenti relativi all'hit.

Gli obiettivi specifici di questa proposta sono:

  • Fornire una soluzione tecnica per un efficiente scambio automatizzato di dati tra le autorità di contrasto, e per informarle sui dati disponibili nella banca dati nazionale di un altro Stato membro;
  • garantire che i dati provenienti da banche dati nazionali di altri Stati membri siano a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti;
  • garantire che i dati pertinenti dalle banche dati di Europol siano a disposizione delle autorità di contrasto;
  • Fornire alle autorità incaricate dell'applicazione della legge un accesso efficiente ai dati effettivi corrispondenti.

La proposta si inserisce nel più ampio panorama dei sistemi di informazione dell'UE su larga scala, che si è sviluppato in modo sostanziale dall'adozione del quadro di Prüm. Ciò include i tre sistemi di informazione centrale dell'UE attualmente in funzione, ovvero il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema d'informazione visti (VIS) e il sistema Eurodac. Inoltre, sono attualmente in fase di sviluppo tre nuovi sistemi: il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri che detengono informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi e apolidi (sistema ECRIS-TCN).Tutti questi sistemi attuali e futuri sono collegati attraverso il quadro di interoperabilità dell'UE per la sicurezza, le frontiere e la gestione della migrazione, adottato nel 2019 e attualmente in fase di attuazione. Questa proposta di regolamento mira ad allineare il sistema di Prüm a questo quadro di interoperabilità, in particolare per quanto riguarda lo scambio di dati e l'architettura complessiva.

Innanzitutto, la proposta prevede la creazione di router centrali (il router Prüm II e l'EPRIS/Sistema di indice dei casellari giudiziari europei), che fungerebbero ciascuno da punto di connessione tra gli Stati membri. Questo è un approccio ibrido tra una soluzione decentralizzata e centralizzata, senza alcun archivio di dati a livello centrale: in quanto tale, esso implica che le banche dati nazionali in ciascuno Stato membro si collegheranno tutte al router centrale invece di collegarsi tra loro.

Inoltre, la proposta prevede lo scambio automatizzato di ulteriori categorie di dati, in particolare, come accennato, le immagini facciali e i casellari giudiziari. Lo scambio di questi dati deve essere limitato alla misura necessaria per raggiungere il suo scopo e consente il confronto dei dati solo in situazioni individuali. Nella proposta sono previste anche una serie di diverse garanzie, ad esempio la condivisione dei dati completi solo se c'è un hit.

Il capitolo 4 definisce le procedure per lo scambio di dati. In particolare, in caso di corrispondenza tra i dati utilizzati per la ricerca o il confronto e i dati conservati nella banca dati nazionale dello Stato membro o degli Stati membri richiesti, e previa conferma di tale corrispondenza da parte dello Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto è tenuto a rilasciare un insieme di dati specifici, tramite il router, entro 24 ore. Tali dati includono il nome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, e il genere delle persone da identificare. La decisione di rilasciare dati personali richiede un certo grado di intervento umano, al fine di garantire che non vi sia alcuno scambio automatizzato di dati fondamentali.

Con questa proposta, Europol formerà parte integrante del quadro di Prüm, in primo luogo consentendo agli Stati membri di controllare automaticamente i dati biometrici provenienti da paesi terzi conservati presso l’Agenzia. In secondo luogo, Europol potrebbe anche confrontare i dati provenienti da paesi terzi con le banche dati nazionali degli Stati membri. Questi due aspetti del coinvolgimento di Europol nel nuovo quadro di Prüm hanno un’importanza operativa essenziale in quanto permetteranno di evitare che si verifichino lacune per quanto riguarda i dati relativi a reati gravi e terrorismo ricevuti da paesi terzi, i quali sono fondamentali per la lotta contro la criminalità in un mondo globalizzato. Inoltre, il nuovo ruolo dell’Agenzia in Prüm è conforme ai compiti stabiliti nel regolamento Europol (2016/794).

Nonostante l’importanza degli obiettivi da raggiungere a livello operativo, la protezione dei dati personali è una dimensione essenziale e richiede a tutti gli Stati membri di ottemperare in modo preciso e continuativo a un quadro giuridico esigente, che è quello definito dalla Direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Il diritto alla protezione dei dati personali è sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (‘Carta’) e dall'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come sottolineato dalla Corte di giustizia dell'UE, il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto ma deve essere considerato in relazione alla sua funzione nella società, e la libera circolazione dei dati all'interno dell'UE non deve essere limitata per motivi di protezione dei dati. Tuttavia, qualsiasi limitazione all'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta deve rispettare i seguenti criteri, stabiliti nel suo articolo 52, paragrafo 1:

  • deve essere prevista dalla legge;
  • deve rispettare l'essenza dei diritti;
  • deve rispondere effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione o all'esigenza di tutelare i diritti e le libertà altrui;
  • deve essere necessaria; e
  • deve essere proporzionata agli obiettivi da raggiungere.

La presente proposta incorpora tutte queste norme in materia di protezione dei dati e si basa sui principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Inoltre, il trattamento dei dati è limitato a quanto necessario per lo scopo specifico e l'accesso ai dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità degli Stati membri o degli organi dell'UE competenti per le finalità specifiche del quadro di Prüm.

 

Proposta di Direttiva sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri

L'obiettivo generale della proposta è quello di regolamentare gli aspetti organizzativi e procedurali dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto nell'UE al fine di contribuire allo scambio efficace ed efficiente di tali informazioni. In particolare, la Direttiva intende risolvere il problema della mancanza di norme comuni chiare e definite sullo scambio di informazioni, e di strutture comuni e strumenti di gestione efficienti, nonché la mancanza di prassi comune nell'uso dei canali di comunicazione esistenti per lo scambio di informazioni all'interno dell'UE.

In questo quadro, gli obiettivi specifici di questa nuova proposta legislativa sono:

  • Garantire, in base a norme precise, coerenti e comuni, l'accesso equivalente per le autorità di contrasto di qualsiasi Stato membro alle informazioni disponibili in altri Stati membri allo scopo di prevenire e individuare reati, condurre indagini penali o operazioni, nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi i requisiti in materia di protezione dei dati;
  • Definire delle norme minime comuni al fine di garantire un funzionamento efficiente ed efficace dei Punti di Contatto Unico/PCU (Single Points of Contact), per esempio riguardo alla composizione, strutture, responsabilità, personale e capacità tecniche dei PCU;
  • Evitare la proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per lo scambio di informazioni, rafforzando nel contempo il ruolo di Europol quale centro di informazione penale dell'UE per i reati che rientrano nel suo mandato.

Tutti gli scambi di informazioni saranno soggetti a tre principi generali, quelli della disponibilità, dell'accesso equivalente e della riservatezza. Questi principi dovranno guidare l'interpretazione e l'applicazione della Direttiva stessa. Ad esempio, il principio di disponibilità dovrebbe essere inteso nel senso che le informazioni pertinenti a disposizione del PCU o delle autorità di contrasto di uno Stato membro devono essere disponibili, per quanto possibile, anche a quelle di altri Stati membri. Tuttavia, il principio non pregiudica l'applicazione, ove giustificato, di disposizioni specifiche che limitano la disponibilità di informazioni, come quelle relative ai motivi di rifiuto delle richieste di informazioni e all'autorizzazione giudiziaria. Inoltre, in base al principio dell'accesso equivalente, l'accesso alle informazioni pertinenti del PCU e delle autorità di contrasto degli altri Stati membri dovrebbe essere sostanzialmente uguale e quindi né più né meno rigoroso dell'accesso di quelli di uno stesso Stato membro, fatte salve le disposizioni più specifiche della Direttiva.

La proposta di Direttiva prende atto delle differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri per quanto riguarda il requisito della previa autorizzazione, e sottopone i relativi requisiti alla condizione che gli scambi nazionali e gli scambi tra Stati membri siano trattati in modo equivalente, sia nel merito che proceduralmente. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i ritardi e le complicazioni relative all'applicazione di tale requisito, il PCU o le autorità di contrasto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente dovrebbero adottare tutte le misure pratiche e giuridiche, ove necessario in collaborazione con lo Stato richiedente, per ottenere l'autorizzazione giudiziaria il prima possibile.

Come per la proposta precedente, la protezione dei dati personali deve essere garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della Direttiva, conformemente al diritto dell'Unione. In particolare, i dati personali scambiati dai PCU e dalle autorità di contrasto devono rimanere limitati alle categorie di dati elencate nella sezione B, punto 2, dell'allegato II del regolamento Europol. Tali categorie includono dati personali, descrizione fisica, mezzi di identificazione quali documenti d’identità, impronte digitali, o DNA, nonché informazioni economiche e finanziarie, e altre informazioni.

Come accennato, la proposta intende rafforzare il ruolo di Europol quale centro di informazione criminale dell'Unione.

Innanzitutto, la Direttiva prevede che, quando vengono scambiate informazioni o comunicazioni correlate, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in base a una richiesta di informazioni presentata a un PCU o all'autorità di contrasto, o di propria iniziativa, una copia dovrebbe essere inviata a Europol, tuttavia solo nella misura in cui si tratta di reati che rientrano nel mandato dell’Agenzia.

Inoltre, al fine di rimediare alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni in materia di attività di contrasto tra Stati membri, in quanto questa situazione ostacola lo scambio adeguato e rapido di informazioni, l'uso dell'applicazione di rete sicura per lo scambio di informazioni denominata ‘SIENA’ e gestita da Europol, dovrebbe essere reso obbligatorio per tutte le trasmissioni e comunicazioni ai sensi Direttiva. A tal fine, tutti i PCU, nonché tutte le autorità preposte all'applicazione della legge che potrebbero essere coinvolte in tali scambi, dovranno essere direttamente collegati a SIENA.

 

Raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia

Questo progetto di raccomandazione riguarda il secondo ‘pilastro’ della cooperazione di polizia, che è quello della cooperazione transfrontaliera e transnazionale operativa, mentre le due proposte precedenti costituiscono il ‘primo’ pilastro, ovvero quello relativo allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri.

Questa proposta intende rafforzare gli strumenti già disponibili nel quadro della Convenzione Schengen[1] e delle Decisioni Prüm[2], dando risposta a problemi importanti riscontrati nell’applicazione del sistema Schengen, quali ad esempio:

  • L'attuale quadro giuridico dell'UE fornisce una serie di opzioni tra cui gli Stati membri possono scegliere quando cooperano con altri Stati membri (ad esempio, la Convenzione di Schengen consente agli Stati membri di fissare o meno limiti di distanza chilometrici quando si verificano inseguimenti sul loro territorio). Ciò crea incertezza e mancanza di chiarezza sulle regole che gli agenti di polizia devono seguire quando intervengono in un altro Stato membro.
  • Gli accordi di cooperazione di polizia bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri hanno creato una complessa trama di numerosi accordi diversi, contenenti diverse norme applicabili, che hanno portato a frammentazione e ostacoli alla cooperazione. Ad esempio, nei paesi più piccoli o senza sbocco sul mare, le forze dell'ordine che lavorano a livello transfrontaliero devono svolgere azioni operative seguendo, in alcuni casi, fino a sette diverse serie di regole. Di conseguenza, alcune operazioni come l'inseguimento di sospetti oltre le frontiere interne non sono consentite o si svolgono in modo non ottimale e scoordinato, una situazione che i criminali utilizzano a loro vantaggio.
  • A causa dell'incompatibilità delle apparecchiature di comunicazione utilizzate tra i diversi Stati membri, le apparecchiature di alcuni agenti di polizia impegnati, ad esempio, in inseguimenti, smettono di funzionare quando attraversano la frontiera. Ciò rende impossibile mantenere i contatti con le proprie autorità o con le autorità dello Stato membro in cui entrano. Inoltre, gli agenti dispiegati in pattugliamenti o operazioni congiunte in altri Stati membri spesso non sono dotati di apparecchiature mobili che consentano loro di accedere in remoto e in sicurezza alle proprie banche dati nazionali, dell'UE e internazionali.
  • I pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte hanno spesso luogo nelle zone frontaliere all'interno dell'UE e in altre zone dell'UE su una base ad hoc. Queste operazioni spesso mancano di coordinamento e si svolgono senza un’analisi preventiva dei rischi. Inoltre, non esiste alcun forum in cui gli Stati membri possano scambiare tali analisi dei rischi e preparare pattugliamenti congiunti o altre operazioni congiunte, per esempio durante grandi eventi, o in momenti specifici.

Il rafforzamento della cooperazione di polizia nell'UE richiede un forte impegno politico da parte degli Stati membri e concerne operazioni, che toccano il nucleo della sovranità nazionale. Per questo motivo, la Commissione ha deciso di proporre una raccomandazione del Consiglio, che richiede l’unanimità, piuttosto che uno strumento legislativo con forza vincolante, per armonizzare la cooperazione operativa di polizia tra gli Stati membri. In ogni caso, è importante sottolineare che, sebbene non giuridicamente vincolanti, le raccomandazioni sono atti giuridici, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'UE, e, in quanto tali, non possono essere considerate prive di effetto giuridico e devono essere prese in considerazione a livello nazionale. Inoltre, la Raccomandazione servirà da base affinché tutti gli Stati membri aggiornino i loro accordi nazionali o bilaterali.

Questa proposta intende contribuire alla creazione di standard comuni in materia di cooperazione operativa di polizia e rivolge raccomandazioni specifiche agli Stati membri, tra le quali figurano azioni volte a:

  • Chiarire e allineare le regole di ingaggio nelle operazioni di contrasto transfrontaliere per monitorare e arrestare criminali e terroristi durante la sorveglianza, l'inseguimento, i pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte in tutti i territori nazionali.
  • Consentire l'accesso remoto da parte degli agenti di polizia alle proprie banche dati quando operano in altri Stati membri e l'uso di comunicazioni sicure che possono continuare a funzionare in un contesto transfrontaliero.
  • Ampliare il ruolo degli esistenti centri di cooperazione doganale affinché diventino stazioni di polizia congiunte in grado non solo di scambiare informazioni, ma anche di pianificare, supportare e coordinare pattuglie congiunte e altre operazioni congiunte basate su un'analisi dei rischi condivisa.
  • Utilizzare pattuglie congiunte mirate e altre operazioni congiunte in specifiche zone di frontiera intra-UE, sulla base di un'analisi preventiva, per contrastare il traffico di migranti, nonché per prevenire e individuare i migranti in soggiorno irregolare e la criminalità transfrontaliera legata alla migrazione irregolare.
  • Creare una piattaforma di coordinamento, insieme alla Commissione e a Europol, per facilitare operazioni e pattugliamenti congiunti in tutta l'UE volti a  mantenere e migliorare l'ordine e la sicurezza pubblici, prevenire i reati o aiutare a far fronte a ondate di criminalità specifiche in luoghi chiave o in periodi specifici, durante assembramenti di massa, o in caso di disastri e incidenti gravi.
  • Ampliare i programmi congiunti di formazione e scambio per i cadetti di polizia e la formazione permanente degli ufficiali coinvolti nella cooperazione transfrontaliera operativa, e riflettere sulla creazione di un programma di formazione congiunto paneuropeo.

Un esempio particolarmente rappresentativo dello spirito di questa proposta sono le raccomandazioni relative all’inseguimento transfrontaliero e alla sorveglianza transfrontaliera.

Relativamente all’inseguimento transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero consentire l'inseguimento nel loro territorio senza alcuna limitazione geografica o temporale, fino all'arrivo della loro autorità di contrasto competente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero consentire agli agenti dell'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro che effettuano inseguimenti transfrontalieri nel loro territorio di effettuare operazioni specifiche, quali, per esempio fermare, arrestare o detenere provvisoriamente un sospetto, anche attraverso mezzi di coercizione e forza fisica, in attesa dell'arrivo di agenti delle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento.

Rispetto alla sorveglianza transfrontaliera, gli Stati membri dovrebbero: consentire lo svolgimento della sorveglianza transfrontaliera nel proprio territorio nei confronti di persone sospettate di aver commesso o partecipato a uno o più di tali reati, nonché di persone che possono portare all'identificazione o al rintracciamento di tali indagati; consentire e facilitare la messa in comune di materiale, anche attraverso prestiti a breve o lungo termine sulla base di procedure concordate congiuntamente, per condurre in modo più efficiente le sorveglianza transfrontaliera; e designare il proprio PCU come autorità centrale responsabile del coordinamento delle sorveglianze transfrontaliere in entrata e in uscita, consentendogli anche di elaborare e fornire richieste di autorizzazione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero consentire agli agenti dell'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro che effettuano controlli transfrontalieri nel loro territorio di utilizzare i mezzi tecnici necessari per condurre le sorveglianze transfrontaliere, compresi localizzatori GPS, droni, apparecchiature audio e video.

Inoltre, sia per quanto riguarda l’inseguimento che la sorveglianza transfrontaliera, gli Stati membri dovrebbero: garantire che i tipi di reati ammissibili nel loro territorio coprano i reati elencati nell'allegato della raccomandazione stessa; consentire lo svolgimento di queste operazioni transfrontaliere nel loro territorio attraverso le frontiere terrestri, marittime, fluviali, lacuali e aeree; e raccogliere statistiche sulle operazioni transfrontaliere condotte dalle autorità di contrasto competenti e riferire annualmente tali statistiche al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero consentire agli agenti dell'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro che effettuano sorveglianze o inseguimenti transfrontalieri nel loro territorio di portare la loro arma di servizio e munizioni, e di utilizzare la propria arma di servizio per legittima difesa nonché, ove necessario, per difesa altrui.

 

Prossime tappe

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno esaminare e adottare la proposta di direttiva sullo scambio di informazioni e il regolamento sullo scambio automatizzato di dati. La proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia dovrà essere discussa e approvata dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.

 

[1] Official Journal L239, 22/09/2000.

[2] Decisione 2008/615/GAI del Consiglio sull'intensificazione della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e decisione 2008/616/GAI del Consiglio sull'attuazione della decisione 2008/615/GAI (decisione del Consiglio di Prüm).