A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA (04/2021) 

Nota a cura di Laura De Rose, Vice Direttore di Foroeuropa

 

L’ultima relazione speciale della Corte dei Conti riguarda i controlli doganali nel quadro della lotta contro le frodi comunitarie.

Nel campo delle dogane, l’UE gode di competenza esclusiva quanto all’adozione della normativa, mentre gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione di tali norme, comprese quelle sui controlli doganali. I dazi doganali riscossi nel 2019 sono ammontati a 21,4 miliardi di euro, equivalenti al 13 % delle entrate di bilancio dell’UE.

Per impedire che importatori dediti alla frode concentrino i propri traffici su punti di ingresso alla frontiera nei quali il livello dei controlli è minore, gli Stati membri devono applicare i controlli doganali in modo uniforme.

In questo quadro, a partire dal 2016, il codice doganale dell’Unione impone alla Commissione di prendere le misure necessarie  per assicurarsi che gli Stati membri applichino i controlli doganali in modo uniforme.

Fra queste, nel 2018,  la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione su criteri enorme comuni in materia di rischi finanziari (la “decisione CRF”), al fine di armonizzare la selezione, da parte degli Stati membri, delle importazioni a fini di controllo. Detta decisione è corredata di orientamenti, approvati dagli Stati membri nel 2019. Questi due documenti (la decisione CRF e gli orientamenti) costituiscono insieme il quadro doganale in materia di rischi finanziari.

La Corte ha condotto il presente audit al fine di verificare se questo quadro di regolamentazione sia stato concepito in modo da assicurare una selezione armonizzata, a fini di controllo, delle dichiarazioni di importazione, e ha esaminato le modalità con cui gli Stati membri applicano detto quadro.

In sintesi, l’audit ha constatato che:

  • L’attuazione della decisione CRF e degli orientamenti rappresenta un passo importante verso l’applicazione uniforme dei controlli doganali. Tuttavia, detto quadro non è abbastanza ben concepito da garantire che gli Stati membri selezionino i controlli da effettuare sulle dichiarazioni di importazione in modo armonizzato. Per di più, gli Stati membri attuano il quadro in modi diversi.
  • La decisione CRF non definisce bene il concetto di “rischio” e non è dettagliata a sufficienza. La Corte ha inoltre constatato che il quadro non contiene importanti elementi, quali: un’analisi a livello UE, basata su dati tratti da tutte le importazioni nell’UE; idonee tecniche di estrazione dei dati; e metodi idonei a contrastare i rischi finanziari per le importazioni risultanti dal commercio elettronico. In aggiunta, il quadro non prevede meccanismi appropriati per il monitoraggio delle importazioni sospette (“profili di rischio”) e il riesame della propria applicazione.
  • Gli Stati membri hanno iniziato ad attuare il quadro della Commissione. Tuttavia, negli Stati membri visitati, l’attuazione della decisione CRF non ha condotto a significative modifiche delle procedure adottate per la selezione dei controlli. Inoltre, la Corte ha constatato che gli Stati membri non interpretavano le segnalazioni di rischio nello stesso modo: venivano quindi applicati criteri diversi perla selezione delle importazioni a fini di controllo. Ha anche rilevato che gli Stati membri condividevano solo pochissime informazioni sugli importatori ritenuti rischiosi. Ciò ostacola l’efficacia e l’armonizzazione delle procedure di selezione a fini di controllo.
  • La Corte ha anche osservato che gli Stati membri non applicavano procedure simili per ridurre il numero dei controlli, e che non sottoponevano tutte le dichiarazioni ad una analisi automatizzata dei rischi, come invece prescritto dalla decisione CRF.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte raccomanda alla Commissione di rafforzare l’applicazione uniforme dei controlli doganali, nonché di sviluppare ed attuare un’analisi a tutto campo e un coordinamento effettivo a livello UE. Rispetto a  quest’ultimo, la Corte propone l’istituzione di una struttura funzionale centralizzata a livello UE per meglio guidare l’insieme degli sforzi compiuti in tema di controllo doganale. La Corte ha invitato la Commissione a soddisfare le dette raccomandazioni entro, rispettivamente, la fine del  2022 e 2023.

L’introduzione di questa relazione speciale è anche di grande interesse, in quanto contiene:

  • Dati aggiornati sugli scambi commerciali verso il/dal territorio dell’unione doganale, per esempio: le merci importate nell’UE nel 2019 (principali paesi che esportano verso l’UE); le importazioni nell’UE e dazi riscossi nel 2019 (l’Italia è al quinto posto per valore delle importazioni).
  • Un’analisi del ruolo delle autorità doganali e il loro contributo al miglioramento della sicurezza interna dell’UE, la protezione dell’UE dal commercio sleale e illegale, la tutela dell’ambiente, e la lotta al terrorismo, specificamente nel gestire i rischi finanziari.
  • Una descrizione del tipico processo di gestione dei rischi negli Stati membri e statistiche relative alla percentuale dei controlli (documentali e fisici) eseguiti dagli Stati membri sulle dichiarazioni normali in fase di svincolo (“controlli a posteriori” nel corso del 2019.

La parte centrale della relazione speciale presenta le osservazioni dettagliate della Corte relativamente al quadro della gestione dei rischi.  In questo quadro, la Corte sottolinea anche le sfide poste dal commercio elettronico, evidenziando come il rischio di irregolarità, e quindi anche di impatto negativo sugli interessi finanziari dell’UE,  sia verosimilmente significativo in questo settore, anche a causa del fatto che il quadro stabilito dalla decisione CRF e dal documento di orientamento non tiene sufficientemente conto di questo fenomeno.

Inoltre, la relazione presenta in modo chiaro e strutturato le differenze relative alle modalità di controllo e di gestione dei rischi negli  Stati membri osservati, per  esempio: le misure di gestione dell’impatto utilizzate nei profili di rischio per prodotti sottovalutati provenienti da uno specifico paese di origine; gli scostamenti dalle raccomandazioni per i controlli doganali; e le percentuali di selezione su base casuale applicate nel 2019.

 

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