IL VISTO DI CONFORMITÀ DI CUI AL COMMA 11 DELL’ART. 119 DEL DL 34/2020: OGGETTO DEL CONTROLLO E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
Autore: Avv. Marco Chiudioni, Foro di Roma
Premessa
Il DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’art. 119, ha introdotto una detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità, in alternativa alla detrazione diretta della spesa, di optare per la cessione del credito d’imposta relativo alla predetta detrazione e a quelle previste per altri interventi non compresi nel Superbonus o di ottenere uno sconto in fattura.
Con il successivo DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito in legge con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo quelle avvenute in sede di conversione, sono state apportate ulteriori significative rifiniture al predetto articolo 119, modificando la nozione di “accesso autonomo dall’esterno” (nuovo comma 1 bis, introdotto dall’art. 51, comma 3 quater), semplificando il contenuto dell’asseverazione dello stato legittimo dei luoghi (nuovo comma 13 ter, introdotto dall’art. 51, comma3-quinquies), modificando l’agevolazione per gli interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (nuovi commi 1-ter e 4-ter, introdotti dall’art. 57 bis,a sua volta introdotto in sede di conversione del Decreto Agosto dalla succitata Legge 126/2020), introducendo semplificazioni per le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi soggetti al Superbonus (comma 9 bis, introdotto dall’art. 63), estendendo l’agevolazione agli immobili appartenenti alla categoria catastale A/9, in precedenza esclusi,purché aperti al pubblico.
Il quadro normativo risulta particolarmente complesso a causa della tecnica del rinvio utilizzata dal legislatore, con estesi richiami a cospicue fonti normative o regolamentari di carattere fiscale e tecnico e dall’altrettanto vasta produzione regolamentare di carattere applicativo seguita al DL Rilancio (v. in particolare il Decreto Interministeriale MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020 – U, c.d. Decreto requisiti, ed il del 06/08/2020, c.d. Decreto Asseverazioni,entrambi pubblicati, dopo una lunga incubazione e varie emende, nella G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020).
La circolare 24/E dell’8 agosto del 2020 e la Guida Superbonus 110% della Agenzia delle Entrate hanno cercato si districare l’intricata matassa in modo però non del tutto soddisfacente, lasciando aperti diversi dubbi interpretativi agli operatori e ai potenziali fruitori del Bonus che solo la pratica applicazione forse potrà risolvere.
La posteriore Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto altre ulteriori rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione, come la spettanza del beneficio per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la proroga del Superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici e quella ancora più lunga (31 dicembre 2022) per gli IACP (prorogabile al 30 giugno 2023 a determinate condizioni). Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomìni, qualora al 30 giugno 2022 sia stato raggiunto almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e altre modificazioni tendenti ad un ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione[1].
Alle ulteriori novità normative ha fatto seguito una nuova edizione della Guida Superbonus 110% della Agenzia delle Entrate, aggiornata al mese di febbraio 2021, mentre la circ. n. 30/E del 22 dicembre 2020, elaborata e pubblicata intempestivamente prima delle ulteriori modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021,deve necessariamente essere attentamente valutata alla luce delle novità introdotte successivamente.
- Il Superbonus e l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale o per lo sconto in fattura
La detrazione del 110 per cento, c.d. “Superbonus”, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e riguarda, come detto, alcune particolari tipologie di spese relative a diversi interventi edilizi.
In linea generale gli interventi per i quali è previsto il Superbonus sono riconducibili alle seguenti macro categorie:
- interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
- interventi antisismici;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici;
- interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
Le nuove disposizioni si affiancano senza sostituirsi a quelle previgenti che disciplinano detrazioni similari quali, ad esempio, quelle:
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio (attualmente disciplinato dall’articolo 16-bis del TUIR);
- per interventi antisismici (c.d. “sismabonus”, attualmente disciplinati dall’articolo 16 del DL 63/2013);
- per interventi di riqualificazione energetica degli edifici rientranti nell’Ecobonus (di cui all’art. 14 del medesimo DL 63/2014), non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi, per i quali la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
- per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Il DL Rilancio prevede inoltre un particolare meccanismo che fa sì che alcuni interventi detti “trainanti” o principali, previsti dall’art. 119, comma 1, lett. a) (interventi di isolamento termico), b) (interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni di edifici residenziali), c) (interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente autonome) possano “trainare” altri interventi, detti perciò “trainati”, effettuati congiuntamente, previsti dal medesimo art. 119, ai commi 2 (interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, c.d. Ecobonus), 5 (impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica), 6 (sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati ai sensi del comma 5) e 8 (infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici). Viceversa, l’effetto trainante previsto per gli interventi antisismici (comma 4) non è generalizzato, ma limitato solo agli interventi di cui ai commi 5 e 6, oltre che ai sistemi di monitoraggio a fini antisismici (di cui al comma 4 bis), con esclusione pertanto della possibilità di trainare gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, c.d. Ecobonus e per le strutture di ricarica di veicoli elettrici.
Da ultimo, come accennato, la Legge n. 178 del 2020 ha aggiunto un’ulteriore tipologia di interventi trainati, individuati dall’art.16 bis, comma 1, lett. e) del TUIR “anche ove effettuati a favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1” (v. comma 2, DL 34/2020).
L’effetto «traino» comporta che agli interventi trainati si applichi la stessa detrazione del 110 per cento e la medesima ripartizione in cinque quote annuali di pari importo prevista per gli interventi trainanti, ovvero in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è come accennato in premessa la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità non riguarda solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche i seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.
In caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta si deve inviare (a partire dal 15 ottobre 2020) ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, una apposita comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione, tramite l’apposito modello, da compilare e inviare online, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, poi modificato con successivo provvedimento del 12 ottobre. Il predetto termine è stato tuttavia prorogato al 31 marzo 2021 con provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021 ed ulteriormente prorogato al 15 aprile, con provvedimento 83933 del 30 marzo 2021, salvo ulteriori successive proroghe, per venire incontro alle difficoltà degli operatori di poter trasmettere tutte le comunicazioni accumulate nel corso del 2020 entro il termine prescritto.
- Adempimenti previsti per poter godere del Superbonus
Per poter godere della detrazione del 110 per cento (Superbonus), nonché ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui sopra è anche prevista la necessaria acquisizione e trasmissione all’ENEA (entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi) di una apposita Asseverazione da parte di un tecnico abilitato, mentre per la opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi che godono del Superbonus (trainati o trainanti) e anche necessario il rilascio del Visto di Conformità da parte di un CAF, commercialista, consulente del lavoro, ecc., dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi previsti dall’art. 119 del DL Rilancio.
L’art. 6 del Decreto Efficienza Energetica (id est il c.d. decreto Requisiti) indica gli “Adempimenti” necessari per poter fruire del Superbonus sugli interventi indicati all’art. 2 dello stesso Decreto.
In particolare, a mente del predetto art. 6, i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi indicati all'articolo 2 dello stesso Decreto Efficienza Energetica, sono tenuti a:
- depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del Decreto rilancio;
- nei casi e nelle modalità di cui all'articolo 8, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
- nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7[2], acquisire l'attestato di prestazione energetica;
- acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all' articolo 121, comma l, del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IV A, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 4, comma l , lettera a) (ossia persone fisiche non titolari di reddito d'impresa, società semplici ecc. ndr);
- conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma l, lettera a)[3], la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione[4]. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;
- trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:
- l'allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell'Allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all'allegato D, ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10;
- trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (Superbonus e/o opzione per la cessione del credito o sconto in fattura ndr), l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto di cui al medesimo comma ( art. 3 del DM Asseverazioni);
- conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.
La circolare 24/E precisa che “anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici”, lasciando agli operatori il delicato compito di coordinare gli adempimenti previsti per le diverse agevolazioni sopra indicate e quelli per il Superbonus, evitando duplicazioni o di incorrere in omissioni, che potrebbero risultare pregiudizievoli per il diritto al Superbonus.
Sui bonifici effettuati per gli interventi che godono del Superbonus e delle altre agevolazioni fiscali vigenti per gli interventi edilizi in genere, le banche, Poste Italiane SPA, nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento, applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. La circ. 24/E precisa anche che “a tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” (c.d. bonifici “parlanti”, v. pag. 41).
Infine, la circ. 24/E (pag. 41) sottolinea la necessità di acquisire:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus,ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto del credito corrispondente al predetto Superbonus;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi, ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus;
Infatti, dalla lettura dei commi 11 e 13, lett. a) e b), del DL n.34/2020, risulta chiaramente la necessità dell’asseverazione ai fini della fruibilità del Superbonus e la necessità del visto di conformità solo ai fini della possibilità di optare per la cessione o per lo sconto dello stesso. Viceversa, il visto non è richiesto in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguardanti interventi (indicati al comma 2 dell’art. 121 del DL n.34/2020) per i quali il beneficiario gode delle specifiche detrazioni per essi previste, senza accedere al Superbonus.
- L’Asseverazione dei requisiti tecnici e della congruità delle spese
L’asseverazione è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus (v. art. 1, comma 2, lett. e) del DM Asseverazioni del 06/08/2020).
La figura del tecnico abilitato viene definita laconicamente dal Decreto Efficienza Energetica (o Decreto Requisiti Ecobonus secondo la terminologia del DM Asseverazioni) come il “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.
Il comma 13 dell’art. 119 del DL stabilisce che “Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
- per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.
Il successivo comma 13 bis dell’art. 119 precisa che “L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b) è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121 (dove è stabilito che per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento ndr). L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.
Il DM Asseverazioni del 06/08/2020, all’art. 2 (“Asseverazioni”), elenca gli elementi essenziali dell’asseverazione a pena di nullità della stessa, vale a dire:
- il richiamo agli artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 che deve essere anteposto alla sottoscrizione;
- il timbro dell’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, attestante il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo professionale e dello svolgimento della libera professione;
- l’indicazione dell’indirizzo di PEC per la notifica di eventuali contestazioni (sub a) e la dichiarazione della adeguatezza del massimale della polizza assicurativa (in ogni caso non inferiore a 500.000 euro) al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate (sub b);
- l’allegazione della copia della polizza assicurativa con impresa di assicurazione (non extracomunitaria).
Allegati al DM Asseverazioni del 06/08/2020 si trovano due moduli tipo da utilizzare in caso di lavori conclusi (Allegato 1) o con riferimento al caso di uno stato di avanzamento dei lavori (Allegato 2).
Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione sono disciplinati dall’art. 3 del DM Asseverazioni come segue.
L’asseverazione, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli allegati al Decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
L’Asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
A seguito della trasmissione il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
A seguito della trasmissione ENEA effettua le verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto, con successivo rilascio, all’esito positivo delle stesse, della “ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda” (v. art. 4, comma 2, Decreto Asseverazioni).
Tutte le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione relativa alle sanzioni (di cui all’art. 6), avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico di ENEA.
Il comma 14 dell’art. 119 del medesimo DL Rilancio prevede inoltre che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico”[5].
Infine, a norma dei commi 5 e 6 dell’art. 121 del DL Rilancio, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese, con irrogazione a loro carico di interessi e sanzioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 471/1997. Viceversa i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, sempreché non si configuri a carico degli stessi una ipotesi di concorso nella violazione.
Il riferimento generico operato dalla norma all’art. 13 del D.lgs. 471/1997 desta non poche perplessità. La predetta disposizione infatti prevede violazioni assai diversificate, che vanno dal 30 al 200 per cento degli importi recuperati, nessuna delle quali sembra attagliarsi perfettamente al caso della decadenza dal beneficio della detrazione d’imposta di cui al comma 5 dell’art. 121 del DL Rilancio.
Alcuni esperti hanno richiamato in proposito la sanzione prevista per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, che va dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi (comma 5). Tuttavia, la predetta disposizione specifica che “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Parrebbe dunque che la sanzione più severa non si applichi nel caso di “controlli documentali” svolti dall’Agenzia delle Entrate riconducibili al controllo formale di cui all’art. 36 ter DPR 600/1973 (a norma del quale gli Uffici finanziari possono “escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti”), ma solo nel caso in cui l’inesistenza del credito sia riferibile alla carenza dei presupposti relativi all’intervento riscontrata in sede di verifica della veridicità delle attestazioni o asseverazioni da parte del ENEA (v. art. 5 DM Asseverazioni), presumibilmente sulla base di accertamenti in loco, anche perché come detto l’art. 4, comma 2 del Decreto Asseverazioni prescrive che la “ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda” sia rilasciata solo dopo le verifiche della documentazione trasmessa ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto da parte dell’ENEA, per cui l’inesistenza del credito utilizzato in compensazione non potrebbe farsi risalire che ad elementi diversi da quelli direttamente desumibili dalla suddetta documentazione.
In ogni caso, si evidenzia che l’idea di ritenere applicabile la sanzione per l’utilizzo di crediti inesistenti nei confronti del soggetto cedente il credito d’imposta, con possibili ricadute in ambito penalistico (qualora l'ammontare annuo delle compensazioni risulti superiore a 50.000 euro, v. art. 10 quater D.lgs. 74/2000), presta il fianco a gravi critiche, perché la sanzione finirebbe per essere applicata nei confronti di un soggetto (ossia il soggetto che ha ceduto il credito), diverso da quello che, secondo la fattispecie normativa richiamata (come detto in modo assai dubbio), è l’autore materiale della violazione, ovvero il soggetto che ha utilizzato il credito inesistente, in contrasto con il principio di colpevolezza. Ma vi è di più che il beneficiario della detrazione/soggetto cedente non sarebbe in ogni caso punibile, non essendo ravvisabile a suo carico l'elemento soggettivo, del reato (art. 42 C.P) o della sanzione amministrativa. È appena il caso di ricordare, infatti, che l’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997, per quanto concerne le violazioni punite con sanzioni amministrative tributarie, prevede che ciascuno risponda della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Ne discende, evidentemente, che, per potersi avere responsabilità, è necessario che la violazione sia stata commessa quanto meno con colpa e con specifico riguardo alla fattispecie in esame non si vede quale giudizio di rimprovero possa essere mosso al contribuente che cede il credito d’imposta o fruisce dello sconto in fattura,essendo questi in possesso della asseverazione del tecnico e del visto di conformità del professionista (soggetti entrambi in possesso dei necessari titoli abilitativi, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità per culpa in eligendo) potendosi piuttosto ravvisare principalmente la responsabilità dell'uno o dell'altro, quale autore mediato della violazione (v. art. 48 CP, nonché l’art. 10 D.lgs. 472/1997), a seconda che la mancata sussistenza dei presupposti scaturisca dalla infedeltà della asseverazione o del visto di conformità. In ogni caso, non è difficile immaginare che la norma, così com’è scritta, darà luogo a rilevante contenzioso a causa della sua genericità e della notevole complessità degli adempimenti previsti.
Inevitabili le ricadute anche sul piano dei rapporti privatistici fra le parti, committente, appaltatore, tecnico, con il primo che si troverà, in caso di contestazioni, ed essere sanzionato in prima battuta dall’amministrazione finanziaria (salvo quanto detto sopra a proposito della responsabilità dell’autore mediato) e ad essere chiamato a restituire il Superbonus corrispondente ai lavori eseguiti, che assai probabilmente non avrebbe mai avviato senza il costo zero derivante dal beneficio fiscale, mentre contemporaneamente l’appaltatore continua a fruire del Superbonus (in caso di sconto in fattura) o ha incamerato definitivamente la somme ricavate dalla cessione del credito, nonostante possa risultare inadempiente agli obblighi assunti contrattualmente con il committente, con riferimento al mancato conseguimento dei risparmi energetici necessari ai fini del Superbonus e presumibilmente garantiti in sede di stipula del contratto di appalto.
Un ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda il disposto dell’art. 49 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, come è noto, stabilisce che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Testo Unico, “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”.
Al fine di evitare che eventuali abusi compiuti all’interno dei singoli appartamenti possano pregiudicare il Superbonus per gli interventi sulle parti comuni, il Decreto Agosto ha inserito all’art. 119 del DL 34/2020 il nuovo comma 13 ter a norma del quale «… le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi», nonché il nuovo art. 34 bis nel Testo Unico Edilizia,che introduce l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile che deve essere dichiarato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e una nuova disciplina delle tolleranze costruttive.
Trattandosi di materia eminentemente tecnica, come si dirà nel successivo paragrafo,si ritiene che la verifica del professionista ai fini del visto di conformità non riguardi tali aspetti, concernenti la regolarità della domanda di rilascio del titolo edilizio e dunque rientranti nell’ambito dell’attività e della responsabilità del tecnico incaricato.
- Il visto di conformità ai fini della cessione o dello sconto in fattura per interventi soggetti a Superbonus: oggetto della verifica e criticità rilevate
Le considerazioni di cui sopra inducono alcune riflessioni sulle responsabilità del professionista che appone il visto in caso di cessione o sconto in fattura del Superbonus.
La circolare n.30/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la sanzione applicabile per visto di conformità infedele, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui al comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio è quella già prevista dal primo periodo dell’articolo 39, comma 1, lettera a) che prevede: «ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582»”; che in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi è prevista la sospensione da uno a tre anni della facoltà di rilasciare il visto e la sospensione da tre a dodici mesi, che può arrivare sino alla revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, nel caso in cui i dati forniti alla amministrazione finanziaria risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente, precisando infine che “La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma”.
Come accennato, a mente dell’art. 119, comma 11, del DL Rilancio i controlli da parte dei soggetti abilitati ai fini del rilascio del visto, in caso di opzione per lo sconto/cessione della detrazione del 110%, riguarderebbero la verifica della “conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi” agevolati, previsti nel medesimo articolo.
A prima vista il significato della anzidetta disposizione potrebbe sembrare alquanto oscuro. Infatti, la formulazione utilizzata dal legislatore non prevede un controllo della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, bensì un controllo della “conformità dei dati relativi alla documentazione”, né risulta esplicitato rispetto a quale paradigma il soggetto abilitato dovrebbe riscontrare la loro conformità, né dove si trovino i predetti dati.
Per risolvere il dubbio interpretativo bisogna innanzitutto considerare quale sia la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e successivamente risalire ai dati che si riferiscono alla stessa, che il professionista dovrà verificare, e in definitiva a quale sia l’oggetto materiale di tale verifica e infine cercare di tracciare i limiti di tale attività e della correlativa responsabilità del professionista che è chiamato ad apporre il visto di conformità.
Quanto al primo aspetto non sembra potersi dubitare che la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta è costituita dall’asseverazione di cui al comma 13, lett. a) e b) dell’art. 119 del DL 34/2020, rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o allo stato di avanzamento dei lavori. Quanto al secondo aspetto, considerato che il visto viene rilasciato solamente ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto e che il professionista che lo rilascia, non può controllare la correttezza intrinseca della asseverazione dal punto di vista tecnico e sostanziale, appare evidente che, nonostante l’infelice formulazione normativa, i dati relativi alla documentazione, che il soggetto abilitato al rilascio del visto deve verificare, non possono che essere i dati indicati nella apposita comunicazione di opzione per lo sconto/cessione, la cui coerenza formale con i dati indicati nella asseverazione e con la relativa documentazione costituisce, a parere di chi scrive, l’oggetto della verifica.
Tale impostazione del resto appare anche coerente con il tradizionale schema del visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, esplicitamente richiamato nel secondo cpv. del comma 11 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, che come è noto riguarda la verifica dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione, laddove nel caso in esame, i predetti elementi sono sostituiti rispettivamente dai dati esposti nella comunicazione di opzione e dalla relativa asseverazione.
Il modulo di comunicazione dell’opzione è un documento che dovrebbe necessariamente essere compilato dal beneficiario, non essendo prevista nella sezione relativa all’impegno alla presentazione telematica, a differenza di quanto previsto ad esempio per il Modello Redditi e per altre tipologie di dichiarazioni o comunicazioni che vengono presentate alla Agenzia delle Entrate, alcuna indicazione del soggetto che l’ha predisposta (in genere nella sezione riservata all’intermediario che effettua la trasmissione telematica è prevista l’indicazione del codice 1: quando il modello è predisposto dal contribuente o il codice 2, quando lo stesso è predisposto dal soggetto che trasmette la dichiarazione). Ne discende, evidentemente, che il controllo del professionista non può che vertere sul predetto modello di comunicazione e sulla corrispondenza dei dati ivi contenuti alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi, ossia principalmente alla asseverazione del tecnico e alla relativa documentazione fiscale.
Al riguardo non può tuttavia non osservarsi che il professionista si troverà necessariamente a doversi confrontare con l'asseverazione redatta dal tecnico secondo lo schema prestabilito allegato al DM Asseverazioni e con il modello di comunicazione della cessione del credito o dello sconto, sottoscritto dal richiedente, schema e modello, o per meglio dire le relative istruzioni per la compilazione, che però usano linguaggi assai diversi, per il mancato coordinamento fra i redattori degli stessi (MISE e AE).
Infatti, le descrizioni dei codici, da 1 a 27, identificativi dell'intervento - che debbono essere indicati nella prima casella del Quadro A del modello di comunicazione della cessione o sconto in fattura - elencate nella tabella alla pag. 4 delle relative Istruzioni, predisposte dalla Agenzia delle Entrate, sono assai sommarie, viceversa nello schema di asseverazione allegato al DM Asseverazioni, gli interventi seguono una numerazione, con codici da 1 a 3.2.1, con sottocategorie individuate con lettere dell’alfabeto, dalla a) alla f), e soprattutto le descrizioni degli stessi non corrispondono esattamente con quelle delle Istruzioni della Agenzia delle Entrate, essendo assai più complesse e particolareggiate.L’inevitabile conseguenza di questa discordanza, a cui sinora l’Agenzia delle Entrate non ha posto rimedio,è che l'intervento asseverato potrebbe non sempre essere facilmente collocabile nelle casistiche contemplate dal modello di comunicazione, con il risultato che il professionista non di rado si potrebbe trovare nell’imbarazzo di non poter riscontrare la conformità del codice indicato nel modello di cessione/sconto con l'intervento asseverato dal tecnico, cosa che non rappresenta affatto una buona partenza per il lavoro di verifica, ancorché meramente formale, che egli è chiamato a svolgere.
L’Agenzia delle Entrate ha cercato di fornire alcune linee guida sul visto di conformità con la circolare n. 30/E del 2020, ma le stesse risultano, seppur utili in generale, alquanto generiche, in quanto non si riferiscono al singolo intervento, trainante o trainato, oggetto del Superbonus. Infatti, non è stata fornita una vera e propria«check list» della documentazione da acquisire per ciascun singolo intervento agevolato, con un riferimento puntuale ai vari punti della asseverazione che debbono risultare compilati, né ai titoli edilizi richiesti.
Non sembra potersi dubitare invece che il rinvio all’art. 35 del D.lgs. 241/97, operato dal comma 11 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, imponga di considerare ai fini del visto la documentazione che attesta le spese sostenute. In particolare, le fatture, con la precisazione però che tale verifica non può che essere, anche in questo caso, di tipo meramente formale, dunque relativa alla intestazione dei documenti e al relativo importo, poiché la “corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati” è appunto oggetto della asseverazione del tecnico, né potrebbe il professionista valutare nel merito la inerenza delle spese all’intervento agevolato, trattandosi di un aspetto prettamente tecnico, sempreché l’estraneità della spesa non emerga ictu oculi.
E’ stato evidenziato che tale attività di controllo può essere suddivisa sulla base di un criterio logico a step progressivi: partendo dall’identificazione del beneficiario del Superbonus per arrivare alla apposizione del visto, passando per la verifica della documentazione tecnica inerente al tipo di interventi effettuati e alle spese sostenute[6]. Si ritiene che tale impostazione sia corretta, sempreché la stessa non si allontani troppo dai dati indicati nella comunicazione di opzione sconto/cessione, che come detto è l’oggetto del visto in esame, e che il controllo non investa il contenuto intrinseco della asseverazione, ma solamente la sua coerenza con i dati presenti nella comunicazione.
In altre parole, il controllo del professionista ai fini del visto di conformità non può che riguardare unicamente la “coerenza” dei dati indicati nella comunicazione con quelli della asseverazione e la correttezza degli adempimenti di carattere fiscale, mentre la verifica del contenuto intrinseco dell’asseverazione non può essere oggetto di alcun controllo da parte del professionista che appone il visto, al di là degli aspetti meramente formali, ossia sulla presenza degli elementi essenziali dell’asseverazione indicati all’art. 2 del DM Asseverazioni e sulla sua effettiva trasmissione all’ENEA. Né si ritiene che il visto fiscale possa essere esteso innaturalmente agli adempimenti di carattere amministrativo, quale ad esempio la verifica della presenza o del contenuto della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del D.lgs. 192/1995 o altra regolamentazione regionale equivalente o circa la validità del titolo edilizio per l’intervento effettuato, in quanto involgenti competenze tecnico - giuridiche e non fiscali e necessariamente assorbiti nella asseverazione finale rilasciata dal tecnico incaricato secondo lo schema allegato al DM Asseverazioni, che a tali adempimenti si riferisce sin dall’incipit.
In conclusione è del tutto evidente che il visto e l’asseverazione riguardano ambiti e professionalità del tutto diverse che non possono in alcun modo sovrapporsi e confondersi.
Ne discende, ad esempio, che qualora l’asseverazione riguardi, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, il soggetto che appone il visto non sarà chiamato ad effettuare alcun apprezzamento in ordine alla rispondenza dei valori della potenza nominale, dell’efficienza e del rendimento utile indicati nell’asseverazione, con i parametri di riferimento previsti per la classe A di prodotto prevista dal Regolamento (UE) n. 811/2013, e così per tutti gli altri interventi agevolati il professionista non potrà essere tenuto ad alcuna verifica riguardo ai dati tecnici indicati.Infatti, deve ritenersi che l’asseverazione del tecnico, essendo finalizzata unicamente alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalle varie norme agevolative, non possa essere emessa, laddove i predetti requisiti siano carenti. Inoltre, come già detto, l’art. 4, comma 2 del Decreto Asseverazioni prescrive che la “ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda” sia rilasciata solo dopo alcune verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto da parte dell’ENEA, con la conseguenza logica che il professionista, anche sotto questo profilo, vede ancora di più limitata la propria responsabilità in ordine agli elementi oggetto della predetta verifica automatizzata.
In definitiva, concludendo questa breve analisi, emerge chiaramente la figura del tecnico asseveratore quale deus ex machina dell’operazione Superbonus, dovendo egli assicurare che l’intervento risponda ai requisiti previsti per conseguire il beneficio, acquisire le abilitazioni amministrative necessarie per l’esecuzione dei lavori e attestare la congruità delle spese. Viceversa la responsabilità del professionista che appone il visto deve ritenersi limitata alla verifica che l’asseverazione contenga tutti gli elementi prescritti e sia stata regolarmente trasmessa all’ENEA con le relative ricevute di trasmissione e ricezione; al controllo dei requisiti soggettivi del beneficiario in relazione all’immobile indicato nella comunicazione; al riscontro della corrispondenza dei dati indicati nella comunicazione con gli elementi desumibili dall’asseverazione e alla verifica degli aspetti prettamente giuridici e fiscali dell’operazione non coperti dalla asseverazione, come, ad esempio, che lo sconto o il credito ceduto, indicato nella comunicazione, corrisponda a quello oggetto dell’accordo di cessione o sconto in fattura; la verifica della presenza della delibera assembleare che assente ai lavori e alla cessione o sconto, ovvero che detto credito o sconto, indicato nella comunicazione, non sia superiore al costo dell’intervento realizzato e non ecceda i limiti della spesa massima indicati nella asseverazione; la corrispondenza delle fatture con il predetto costo e la presenza e regolarità dei relativi bonifici, ove necessari, nonchéil riscontro degli altri elementi indicati nella circ. n. 30/E del 2020.
Infine, si ritiene che anche in questo ambito trovi applicazione il principio generale di collaborazione e di buona fede fra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria sancito dall’art. 10 della L. 212/2000, di cui è espressione l’art. 6, comma 2, della medesima legge (Statuto del contribuente), in base al quale “L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”, conseguentemente dovrebbe ritenersi che eventuali errori od omissioni della comunicazione possano sempre essere corretti o integrati da parte del contribuente, anche in sede di verifica o giurisdizionale. Viceversa l’eventuale infedeltà della asseverazione, salvo quanto indicato alla nota 5 a proposito del procedimento di verifica della stessa, non gode di alcuna facoltà di emenda, venendo meno in tal caso i requisiti essenziali dell’agevolazione.
[1] In ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea (v. Nicola Buongrido, Legge di bilancio 2021 e Fisco – 1 Superbonus prorogato e“ampliato”, in Fisco Oggi, 31 dicembre 2020).
[2] L’APE post intervento delle unità immobiliari interessate è obbligatorio per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con esclusione dei lavori di sostituzione delle finestre comprensive di infissi in singole in singole unità immobiliari.
L’APE post intervento riferito all’intero edificio è obbligatorio per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), punto v.
L’APE ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A del Decreto Efficienza Energetica è obbligatorio per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del DL Rilancio (v. art. 7 Decreto Efficienza Energetica).
[3] Trattasi evidentemente di un refuso, sfuggito alle correzioni apportate in sede di pubblicazione del DM. Il rimando dovrebbe essere all’art. 4, comma 2, lett. a), ossia alle persone fisiche e alle società semplici non titolari di reddito d’impresa.
[4] L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
[5] L’attività di controllo a campione dell’ENEA è prevista dall’art. 11 del DM Efficienza Energetica, con rinvio alle modalità disciplinate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2018.
Il procedimento per la contestazione dell’asseverazione inizia con la notifica della stessa ai sensi dell’art.14 della Legge n. 689/1981 all’indirizzo di posta elettronica certificata del tecnico che ha sottoscritto l’asseverazione. Segue una fase di contraddittorio eventuale in cui, su loro richiesta, possono essere sentiti gli interessati, che possono altresì depositare documenti aggiuntivi e scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della Legge n.689/1981. Qualora l’accertamento sia ritenuto fondato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, emette ordinanza ingiunzione a carico del soggetto che ha rilasciato l’attestazione o l’asseverazione infedele e trasmette l’elenco completo dei nominativi interessati dalla agevolazione all’Agenzia delle Entrate e al Ministero delle Finanze, “per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”, dandone altresì comunicazione all’ordine professionale del tecnico interessato (v. artt. 6 e 7 del DM Asseverazioni).
[6] Andrea BONGI, Per il superbonus 110% visto di conformità a formazione progressiva, 2020, IPSOA Quotidiano.