A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

MINORI-MINORI: PER I “GIOCHI ESTREMI“ (OCCASIONE DI MORTE, CON IL TELEFONINO) OCCORRE INTERVENIRE NORMATIVAMENTE (ANCHE CON IL DIRITTO PENALE E LE INDAGINI PENALI), PER ALLONTANARE LA PROSPETTIVA DI UNA CONDANNA DALL’ EUROPA. I NUOVI IDOLA: IL LASCITO DI BACONE                                                   

Autore: Prof. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. Il caso. 2. La responsabilità genitoriale. 3. Si affaccia una nuova forma, anticipata, di “autonomia minorile" (voce ossimorica). 4. L’”llusione ottica“ dei minori-minori: identificazione della realtà virtuale con la vita reale: il “cortocircuito comportamentale“gli “ idòla" di Bacone. 5. Il piano delle indagini penali. 6. L’orizzonte europeo, da considerare.

 

1. Il caso

Un caso drammatico, registrato dalle cronache giornalistiche il 22 gennaio 2021, di una «bimba uccisa dalla trappola sociale: a 10 anni muore soffocata dopo una prova estrema su Tik Tok …La piccola si era legata al collo una cintura che aveva fissato al termosifone per partecipare su Tik Tok alla “Black out clallenge “ (o “hanging challenge“) una prova di soffocamento estremo. L’obiettivo…è provocarsi uno svenimento (il cosiddetto “black out “) togliendosi aria con una sciarpa o una corda, per riprendere tutto con il telefonino e postarlo in rete. La ragazza aveva tre profili su Facebook e almeno due su Tik Tok…La sfida circola da parecchio tempo: una vera e propria “trappola“ piuttosto “ambita“ da adolescenti impazienti di far conoscere a tutti il proprio coraggio, desiderosi di farsi notare e guadagnare follower»[1].

 

2. La responsabilità genitoriale

A 10 anni si è sottoposti alla responsabilità genitoriale[2], nella forma principale dello ius vigilandi (che genera, senza però ineluttabili automatismi, la culpa in vigilando) da parte dei genitori sui figli minori[3]: è esclusa l’irresponsabilità assoluta ma solo quella relativa, riservata ai minori. Quella dei genitori si conserva e permane e, in ipotesi di mala gestio, può essere dichiarata la decadenza del titolo genitoriale[4], precisandosi che si tratta di un misura (protettiva verso i figli, mezzo a tutela della personalità del bambino, ma), a nostro avviso, a carattere “sanzionatorio“, cioè che “sanziona“[5] e stigmatizza gli inadempimenti non secondari commessi dai genitori.

La valenza è doppia: retrospettiva, ma anche “prospettica“ o predittiva, in quanto la misura (di “desistenza“) mira ad evitare la duplicazione o reiterazioni dei comportamenti dannosi pregressi o  la protrazione dei loro effetti, quando la condotta parentale integri un vero “abbandono morale” di tale intensità tale da costituire una  grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale.

Addirittura, si pensa che la decadenza dalla responsabilità genitoriale risalga ad una esigenza d’ordine pubblico, di assicurare una evoluzione normale e positivamente feconda della personalità minorile. Coerentemente, si ritiene che la misura  possa essere adottata ex officio, anche contro la volontà delle parti, poiché la tutela della prole potrebbe essere di fatto resa vana o velleitaria (le due “v“)  se dovesse dipendere dalla scelta di chi sulla prole stessa esercita il titolo [6].

 

3. Si affaccia una nuova forma, anticipata, di “autonomia minorile“ (voce ossimorica)

Nella cronaca riportata la vittima di quel gioco la si inquadra precisamente citandola come «bimba, piccola, ragazza, adolescente».

In tali casi, nel diritto civile «un bambino ha la capacità giuridica, perché è titolare di diritti della personalità (al nome, all’integrità fisica, e così via) e può essere titolare di un patrimonio; ma non ha la capacità di agire, perché non può stipulare contratti, né altri negozi giuridici. Egli dunque non può esercitare i propri diritti, quando ciò richiede manifestazioni di volontà; ma a ciò può provvedere, nel suo interesse, un rappresentante legale: il genitore…Minori, interdetti, inabilitati sono in stato di incapacità legale: assoluta quella dei minori e degli interdetti…il minore è legalmente incapace anche quando sia particolarmente intelligente e maturo»[7].

Per la vicenda della bimba siciliana di 10 anni la psicologia spiega che «stiamo assistendo a una generale precocizzazione dei comportamenti»[8]. Nel terreno giuridico, potremmo parlare di una anticipazione, di fatto, dell’autonomia tipica di chi è titolare della capacità di agire, dell’acquisto del minore di una propria identità che si pone nella (alla ribalta della)  comunità di riferimento come ben definita, e a cui soltanto, oramai, si risponde (piuttosto che ai propri genitori: è per quella comunità e solo per la stessa - ciò deve essere molto chiaro - che si è disposti a rischiare la vita, pur di postare e presenziare sui social, in via ostensiva, appunto).

Gli indici di questa forma del tutto anomala di “retrodizione“ può ricercarsi nelle “tavole“ dei comportamenti esteriori[9] e che risultano, obiettivamente: avere profili plurimi[10] e avere, con gestione del tutto autonoma[11] e scevra di controlli, un telefonino, che è quanto di più pericoloso[12] possa detenere e gestire un minore per gli accessi e gli impieghi che aprono e implicano tale strumento di comunicazione a distanza (ma anche di ripresa visiva e altro). Secondo la Cassazione (non recente, ma non trascurabile), i genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L’inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c.[13].

 

4. L’”illusione ottica“ dei minori-minori: identificazione della realtà virtuale con la vita reale. Il “cortocircuito comportamentale“. Gli “idòla“ di Bacone

Dalla rete stradale a quella telematica, i pericoli rimangono immutati. Si assiste ad un profondo processo di identificazione (e poi distorsione): realtà virtuale e vita reale, designanti entità semanticamente distinte e distanti, ratione minoris, al pari di un palindromo, non risultano più irriducibili, piuttosto sovrapponibili o di pari grado e “lettura“ se la realtà virtuale diventa (viene riguardata come) la “registrazione“ del vissuto e i due piani finiscono per risultare speculari. Il telefonino cessa di essere entità virtuale e trasmuta in vita reale e questa si sviluppa nel (solco o) filtro - che diventa assorbente - della prima (mutuandone i caratteri “fantastici“ o extrafisici)  che ha, però, una “rilascio tossico“ per via dell’abuso (anche ratione temporis).

Come una gigantografia, si aggiungano, per l’effetto moltiplicatore che genera, la ricerca spasmodica di visibilità  e protagonismo da  parte dei giovani [14], di porsi in primo piano anche con (nello specchio del) la propria immagine, le tensioni dell’emulazione e dell’imitazione nonché della falsa competizione.

Il circuito aperto - il flusso informatico, o sciame informatico quanto si eccede in quantitate (ore ed ore di “occupazione informatica“, per così dire) - può creare un “cortocircuito comportamentale“, all’origine delle “operazioni“, degenerative, di distorsione della realtà (o distacco dalla realtà), molto facile nei soggetti vulnerabili e fragili, nei cui quadranti ottici si insediano i “pregiudizi“ (alla Bacone: “pregiudizi della mente“).

Francesco Bacone riconosceva l'esistenza di numerosi «pregiudizi della mente» che oscurano o rendono falsa l’essenza stessa della natura e definisce quindi questi errori idòla, cioè idoli, poiché l’uomo li ha innalzati (diremmo noi, avuto riguardo e “adattandoli“ ai giovani) in apicibus, quasi fossero “sommo bene“[15]. Li chiamava idòla specus (ossia della “caverna“, costituita dalla mente degli uomini che altera e “distorce“ la rappresentazione della realtà: questi sono i “pregiudizi“), ma probabilmente pertinente, con la materia da noi trattata, è il richiamo degli  idòla fori, cioè «della piazza», che sono dovuti al linguaggio:  molte parole non hanno un vero o autentico significato, poiché non corrispondono a nulla di reale (o ne attinge una misura irrilevante).

 

5. Il piano delle indagini penali

Nel caso della ragazzina di dieci anni che si è sottoposta ad una prova estrema seguendo il gioco c. d. Tik Tok riteniamo che il piano e  la direzione delle indagini penali[16] si inseriscano nelle  salde categorie delle  direttrici normative specifiche (per esempio - astrattamente considerate le seguenti figure - per istigazione al suicidio[17] ma anche per omicidio colposo[18], se colpa[19] vuol dire, ai sensi dell’art. 43 c.p. «negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline», oppure per abbandono di minore[20]) e segua il filo delle corrispondenti responsabilità. Primariamente, quella dei genitori, che dovrebbe essere oggetto di scrutinio e anche specifico: dovrà chiarirsi ed “accertarsi“, già nella preliminare fase delle indagini e delle investigazioni ai sensi dell’art. 326 c.p.p.[21], da parte sia del pubblico ministero (art. 51 e 326, 358, che si avvale di propri consulenti ai sensi dell’art. 359 e della P. G. ai sensi dell’art. 370, e può procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili a mente dell’art. 360 oppure promuove un incidente probatorio ex artt. 392 s., c. p. p.) che della polizia giudiziaria (artt. 55, 326, 347 s.), se i genitori abbiano lasciato (fino alla forma dell’ “abbandono“[22]) uno spazio eccessivo (o assoluto) di autonomia alla minore-minore (così a dieci anni, dato che a quell’età non si può considerare minore infra-diciottenne) che aveva in gestione propria il telefonino (un “suo“ telefonino, che, si badi, apre “a ventaglio“ l’accesso ad una serie di servizi e settori, esplorando tecnicamente a quali fosse abilitato quello in uso ad Antonella), ciò che impedirebbe ai genitori ogni forma di controllo anche minima [23].

Non siamo d’accordo sull’impiego, in questo caso, del detto mors omnia solvit, se vale e conduce ad occultare “il dedotto e il deducibile“, sull’accertamento delle responsabilità. Con lo stesso clamore e timore (pro futuro) con cui la notizia è rimbalzata all’esterno impegnando tutte le teste giornalistiche, deve mettersi un punto fermo, considerando l’obbligatorietà dell’azione penale, con indagini rigorose ed approfondite (c.d. principio di completezza delle indagini preliminari[24], anche nella giurisprudenza costituzionale: sent. n. 88 del 1991, sent. n. 115 del 2001[25], ad esempio).

Un interrogativo potrebbe “solcare“ le indagini preliminari: la Polizia postale - al pari di un esperto scientifico e quale reparto specializzato della Polizia di Stato nell’ampio spazio delle attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti penali ed amministrativi ricompresi nella materia delle comunicazioni, delle attività criminose riguardanti la Rete Internet e il crimine informatico - sapeva/doveva sapere della presenza di questo gioco Tik Tok sulle applicazioni telefoniche o altro e ne ha appurato il carattere “pericoloso“ se in uso ai minori e ai minori-minori?[26].

La Polizia si avvale di personale specializzato avvalendosi dei servizi della polizia postale (Polizia postale e delle comunicazioni), quale presidio per tutelare la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni, svolgendo attività di prevenzione, controllo e repressione aventi ad oggetto Internet e in generale il crimine informatico. Quindi l’impegno della Polizia postale, ai nostri giorni, è orientato ed indirizzato verso un’azione di prevenzione e protezione (le due “p“), contrasto e controllo (le due “c“), rivolto, specialmente, alla sicurezza  dei ragazzi e dei minori, dei bambini e delle persone più vulnerabili, con un intensificato monitoraggio della rete. “Polizia di sicurezza“[27], dunque, almeno quoad exercitium e a parte il requisito del  rigore onomastico.

Si noti che, a quanto risulterebbe, il Garante sia già intervenuto “bloccando“ gli utenti la cui età è impossibile verificare[28]. È molto urgente intervenire e si parla già di “emergenza educativa“[29].

 

6. L’orizzonte europeo, da considerare

Le responsabilità: l’Europa potrebbe condannare l’Italia (oppure: l’Italia è esposta, probabilmente, ad una condanna) per culpa in omittendo per non aver allestito un presidio normativo adeguato e tempestivo nel settore informatico e della telefonia accessibili (sine titulo) ai minori-minori.

Sul presupposto che trattasi di attività “pericolosa“ per i minori (v. Trib. min. Caltanissetta, 2019, cit. [30]), conseguentemente e coerentemente, a) il Parlamento e il Governo devono, sotto l’urgenza dei fatti gravissimi accaduti (anche per quelli non citati in questa sede per ragioni di economia nella disamina, ma accaduti proprio in questi giorni[31]), devono proiettarsi (avvalendosi di una “ Commissione “ di esperti) nella elaborazione di una normativa ad hoc (che protegga i minori, “presidiando“ l’accesso agli strumenti informatici e di comunicazione a distanza) che preveda un piano di “educazione informatica“ che guidi in sicurezza i minori nel “traffico informatico“ (assumendo, grosso modo, il divieto di “guida senza patente“ quale parametro di giudizio per l’accesso abusivo, responsabilizzando adeguatamente e seriamente i genitori); b) parificare certi giochi pericolosi o estremi, che una massima di esperienza induce a ritenere occasione o strumenti di morte che così viene incoraggiata, ad una arma pericolosa/letale, configurando e incriminando determinate condotte con il conio di una nuova figura di reato, punibile già a titolo di colpa e preterintenzione; c) prevedere l’implementazione finanziaria di un fondo destinato alla Polizia postale, con il reclutamento di personale aggiuntivo e introducendo nuovi strumenti di controllo.

Quanto precede si stima necessario, prima che l’Italia sia costretta a scriverla (la “tracciata“ disciplina ad hoc) “sotto dettatura“, in seguito (o in esito) ad una condanna da parte degli organi europei.

 

Prof. Carlo Morselli, Docente di diritto e procedura penale dell’immigrazione nel Corso di Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma. 

 

[1] D. Poggio, in Avvenire, 22 gennaio 2012, 11: «Le chiamano chellenge (sfide)…il caso di una bambina siciliana di 10 anni morta al termine di una prova estrema a Palermo». Pure in Corriere della Sera, 22 gennaio 2021, 22 e il Giornale, 22 gennaio 2021, 18: «Si strangola a dicevi anni»; la Repubblica, 22 gennaio 2021, 21: «Antonella morta per sida su Tik Tok. La sorellina: “Era il gioco dell’asfissia“».

[2] La responsabilità genitoriale è stata introdotta dal d.lgs. 154\2013 che ha riscritto gli articoli artt. 315 s.. del Codice Civile, eliminando  il termine ”potestà“ sostituendolo con il termine “responsabilità” genitoriale ovunque presente nel Codice Civile.

[3] L'indicata formula di sintesi indica ed integra indica la colpa intrinseca alla responsabilità per il fatto illecito altrui, che viene ascritta a coloro che sono tenuti alla sorveglianza di determinate persone sul presupposto che non siano  in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azioni. Ad esempio, interviene la responsabilità dei genitori per i figli minori, degli insegnanti per gli allievi, del tutore per l'interdetto a lui affidato. I soggetti obbligati sono sollevati da responsabilità per i danni cagionati dai sorvegliati a condizione che dimostrano  di non aver potuto impedire la commissione del fatto rilevante. V. Art. 2048 Codice Civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Parallelamente, v. Art. 2049 Codice Civile - Responsabilità dei padroni e dei committenti. C. d. prova liberatoria: secondo la  Cassazione, i genitori non devono provare, così come sembrerebbe dall’interpretazione della norma ad litteram, di non aver potuto impedire materialmente il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), bensì devono dimostrare di aver educato correttamente i figli, impartendo loro le regole della civile coesistenza (cfr. Cass. n. 7050/08; n. 20322/05 e n. 7459/97) e vigilando sui comportamenti tenuti dagli stessi. Di questa problematica  -  che comprende la culpa in educando  -  si è occupata la Suprema Corte con la pronuncia 26200/11, riguardante un incidente verificatosi durante un match di calcio. Sulla responsabilità dei genitori e la probatio diabolica della buona educazione, v. Cass. civ.,, sez. III, sent. 19 febbraio 2014, n. 3964. Altresì, v. Cass. civ.12 gennaio 2011, n. 524. In tema di responsabilità civile, l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la “ culpa in educando “ e la “ culpa in vigilando ; ne consegue che, ove il minore incapace, con il proprio comportamento illecito, cagioni un danno a se stesso, sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1218 o 2043 c.c., a seconda che ricorra una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza. Peraltro, a causa del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. all'art. 1227 c.c., il fatto del minore incapace di intendere e di volere che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno a se stesso è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e l'eventuale riduzione proporzionale del danno da risarcire. (Nella specie, si trattava del comportamento tenuto da un bambino di tre anni, ritenuto dal giudice di merito valutabile ai fini dell'art. 1227 c.c.) (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3242 del 2 marzo 2012).

Ex artt. 2047 -2048 c.c., v. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 20 dicembre 2016 – 26 maggio 2017, n. 13412 - Presidente Amendola – Relatore Scrima: «Al fine di poter escludere la culpa in vigilando e, quindi, la responsabilità diretta  dei  genitori del minore incapace, per un fatto illecito compiuto da quest’ultimo, integrante la fattispecie normativa di cui all’ art. 2047 c.c. e non  quella di cui all’art. 2048 c.c. incombe sul genitore del minore danneggiante, evocato in giudizio, l’onere di provare l’affidamento del minore medesimo, quale “fatto traslativo della vigilanza, in capo ad altro soggetto deputato a sorvegliare l’incapace».

Il precettore o il maestro d'arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2048, comma 2, c.c., ha l'onere di provare che né lui, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno. Tale prova non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell'illecito da parte dell'apprendista, integrando la stessa un dovere primario del precettore diligente ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 14216 del 4 giugno 2018). In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito dell'allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) da parte di quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c., incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita - quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato. (Fattispecie relativa a danno provocato ad una compagna di scuola dall'accalcamento e dalle spinte verificatesi all'uscita della palestra al termine della lezione di educazione fisica tra gli allievi frequentanti l'ultimo anno di scuola superiore).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2334 del 31 gennaio 2018).

Le nuove tecnologie permeano i comportamenti dei minori anche in tenera età, ciò che rende urgente una disciplina specifica della responsabilità dei genitori in dipendenza dei possibili illeciti che i minori possono compiere allorché usano  gli strumenti elettronici connessi (o al servizio) a internet.

L’impiego di telefoni cellulari, computer e altri - e diversi - apparecchi incrementa il rischio del compimento di illeciti da parte dei minori, la cui responsabilità, per quelli, ricadrà  sui genitori.

[4] La decadenza dalla responsabilità genitoriale è regolata dall’art. 330, cod. civ. e può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio.

[5] Questa lettura (che a noi pare corretta, però) è “resistita“ da una decisione della Cassazione del 2017 (amplius infra, nota 6).

[6] Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 5 marzo 2019; Id., 2 aprile 2017, n. 14145;  Procura della Repubblica de L’Aquila, 7 dicembre 1993; Tribunale per i minorenni di Genova, 5 dicembre 1978. Analogamente, v. Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145 (secondo la quale i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull’accertamento - da parte del giudice - degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale).

V. Tribunale per i minorenni de L’Aquila, 7 dicembre 1993; Corte di Appello di Perugia, 27 febbraio 1997; Tribunale per i minorenni di Roma, 12 dicembre 1985; Tribunale per i minorenni di Brescia, 22 maggio 1999; Cass. civ., sez. I, 8 novembre 2010, n. 22678; Cass. civ., sez. VI, 31 luglio 2018, n. 20202; Cass. civ., sez. I, 08 aprile 2019, n. 9763.

Nell’ipotesi di violenza assistita, è legittima la sospensione della responsabilità genitoriale per Cass. pen., sent. n. 34504/2020.

[7] P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2000, 63 s., che prosegue: «L’incapacità legale va dunque distinta dalla effettiva incapacità di intendere e di volere, che si designa come incapacità naturale» (per la seconda volta l’A. usa il grassetto, che, pertanto, non è nostro».

[8] Poggio, in Avvenire, 22 gennaio 2021, loc. cit., riportando la valutazione dello psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, che aggiunge: «oggi i bambini sono iperstimolati». Ma sul punto si è stabilito che la precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso la responsabilità dei genitori di una sedicenne che, attraversando la strada con il semaforo rosso, aveva provocato un sinistro stradale) (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3964 del 19 febbraio 2014).

[9] Pe uno spunto, v. Cass. pen., sez. III,  25 gennaio 2021, n. 02901, Pres. L. Ramacci, secondo cui la norma rilevante «non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento».

[10] Sull’impiego di social network (sulla diffamazione aggravata per l'ex moglie che via Facebook), v. Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2021, n. 03204, in Norme & Tributi, 26 gennaio 2021.

[11] Cfr., in dottrina, L. Nivarra – V. Ricciuto – C. Scognamiglio, Istituzioni di diritto privato, Torino, 2013, 88:  «La capacità di agire si consegue con la maggiore età…oggi fissata a diciotto anni. La scelta della c. d. maggiore età quale presupposto della capacità d’agire nasce dall’esigenza di individuare un momento…a partire dal quale si ritiene…che il soggetto sia in grado di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi».

[12] Per il tribunale di Caltanissetta (8 ottobre 2019), spetta ai genitori vigilare ed educare i propri figli a utilizzare correttamente WhatsApp e in genere i mezzi tecnologici affinché non siano dannosi per loro o terzi: è necessario avere «riguardo anche alla pericolosità del mezzo utilizzato».

[13] Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria, da apprezzarsi nei termini di cui all'enunciato principio di diritto, aveva escluso la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26200 del 6 dicembre 2011).

La responsabilità dei genitori peri fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della  “culpa in educando “ (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009).

Secondo Cass. civ., ord. Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3557, Pres. R. Vivaldi, Rel. A. Tatangelo, «poiché l'accertamento richiesto dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo; l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione “oggettiva“ della condotta della vittima incapace, in sostanza, assorbe poi ogni rilievo (almeno con riguardo al piano in esame, cioè quello del contributo causale di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.) della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo e materiale».

[14] Sembra intrecciarsi un ossimoro: adolescenti o minori-minori-protagonisti. 

[15] Motivo ludico, in realtà, che cagiona “sensazioni“ (lo stadio delle).

[16] L. Zingales, in La Sicilia, 22 gennaio 2021, 8: Una cintura al collo: vince chi resiste più a lungo Antonella, 10 anni, muore: «Sulla tragedia sono state aperte due inchieste. Una della Procura dei minori, coordinata dal procuratore Massimo Russo e dalla sostituta Paoletta Caltabellotta, l’altra del procuratore aggiunto Laura Vaccaro. Si procede contro ignoti per istigazione al suicidio».

[17] Art. 580 c. p. Istigazione o aiuto al suicidio. Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

[18] Art. 589 c. p. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

[19] Art. 42 c. p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.

[20] Art. 591 c. p.  Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. 

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

[21] In dottrina, fra gli altri, v. L. Giuliani, Indagini preliminari e udienza preliminare, in G. Conso-V.Grevi-M.Bargis, Compendio di procedura penale, Vicenza, 2019, 483 s.; P. Tonini, Lineamenti di procedura penale, Milano, 2017, 267 s.

[22] Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 febbraio 2016 n. 7974, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 2 marzo 2009, n. 9276, in Altalex Massimario.

[23] Ovviamente, dovrà chiarirsi (attraverso le aperte indagini) almeno nelle due ore precedenti la morte di Antonella, in quale forma e misura abbiano esercitato un controllato sulla propria figlia (che poi si è chiusa o è entrata nella stanza da bagno), se si siano informati con la stessa circa il relativo facere, “ricontrollando“ sul piano probatorio quanto risulterà.

Quale parametro di ricerca, l’aspettativa è che il controllo genitoriale doveva disporsi “in sequenza“ e declinarsi con un certo ordine  in dipendenza della consapevolezza del possesso del telefonino da parte della figlia: ecco la specificità investigativa degli omonimi organi, che non possono condurre indagini lacunose.

[24] In dottrina, specialmente, v. E. Marzaduri, Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e completezza delle indagini preliminari, in Sist. pen., 14 maggio 2020.

[25] Per un approfondito esame dell’incidenza della sent. n. 115 del 2001 sul significato del principio di completezza delle indagini, cfr. F. Siracusano, La completezza delle indagini nel processo penale, Torino 2005, 46 s. Successivamente, v. D. Potetti, Il principio di completezza delle indagini nell’udienza preliminare e il nuovo art. 421-bis c.p.p., in Cass. pen., 2000,  2148.  Di recente, v. C. Valentini, La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi, in Arch. pen. 2019, 9 s.

In giurisprudenza, utilmente, v. Corte cost., sent.  20 ottobre 2020, n. 218 e Cass. pen., sez. un., 13 febbraio 2020, in Arch. pen., 2020, n.2, 1 s.

[26] Cfr. G. Fasano, «Almeno fino a 12 anni non lasciate i figli soli quando navigano in Rete». Ciardi (Polizia postale): più reati con la pandemia, in La Sicilia, 23 gennaio 2021, 23: «Nunzia Ciardi, direttore della Polizia postale, premette che “non sarebbe corretto parlare del caso di questa bambina, perché ci sono indagini in corso…Crescendo - diciamo fino ai 10-12 anni - sarebbe opportuno almeno una navigazione semicontrollata…La via maestra è controllare, seguire, spiegare, parlare dell’ecosistema digitale in cui sono immersi. E vale per i genitori, scuole, per tutti gli interlocutori del mondo dei minori“ e alla domanda Cosa dicono le indagini? Risponde: “Che i ragazzi, e ancora di più o bambino, non hanno gli anticorpi. Ci siamo imbattuti in ragazzini fra i 12 e i 17 anni che si scambiavano immagini pedopornografiche o di una violenza estrema. Decapitazioni, omicidi, incidenti stradali cruenti. Non hanno ancora la maturità rispetto al sesso o alla violenza, la soglia di eccitazione sale tantissimo e questo li espone a cose terribili...».

[27] Per simile linguaggio, v. G. P. Voena, Soggetti, in G. Conso-V.Grevi-M.Bargis, Compendio di procedura penale, Vicenza, 2019, 78 s. Per il soggetti del procedimento penale, v., ad esempio,  C. Taormina, Procedura penale, Torino, 2015, 75 s., avuto particolare riguardo alla polizia giudiziaria.

[28] Così, v. L. Zingales, Dopo la morte della bambina a Palermo. Il Garante stoppa Tik Tok per gli utenti senza età verificata, in La Sicilia, 23 gennaio 2021, 1 e 8: «Dopo la tragedia della bimba di 10 anni morta a Palermo per un’assurda sfida social, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco di Tik Tok per tutti gli account “per i quali non si stata accertata con sicurezza l’età anagrafica“…Il blocco durerà fino al 15 febbraio ». Medesimamente, v. N. Materi, Dopo la morte di Palermo. Il garante: Tik tok vietato ai minorenni per un mese, in il Giornale, 23 gennaio 2021, 1; A. Longo-R. Marceca, Il Garante della privacy blocca Tik Tok, in la Repubblica, 23 gennaio 2021, 19

[29] In tali termini, F. Pira (sociologo), Se  una sfida mette a rischio la vita è una grave emergenza educativa, in La Sicilia, 22 gennaio 2021, 8.

[30] V. retro nota 12.

[31] Bari, bimbo si impicca a 9 anni: sequestrati pc e telefonini. L’ipotesi del gioco suicida. Bari, bimbo di 9 anni muore impiccato: si indaga su legami con giochi online (25 gennaio 2021).