CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: I SUPPLEMENTI PREVEDIBILI E INEVITABILI DEVONO ESSERE INDICATI NELLE TARIFFE AEREE (CGUE 23 APRILE 2020, C-28/19).
Autore: Dott.ssa Roberta Capri
Il tema delle tariffe è uno dei più gettonati nell’ambito del trasporto aereo, tanto che la Corte di giustizia è stata chiamata diverse volte a pronunciarsi sull’interpretazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.1008/08 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Tale provvedimento, al considerando 16, pone l’accento sul fatto che il consumatore dovrebbe poter confrontare i prezzi e conseguentemente il prezzo finale dovrebbe comprendere tutte le tasse, i diritti e i supplementi. Successivamente, all’articolo 2, punto 18, viene confermata l’onnicomprensività della tariffa, all’articolo 23 sono evidenziati i profili dell’informazione e della non discriminazione relativi alla stessa e, al primo comma, è ribadito che il prezzo finale che il passeggero è tenuto a pagare deve essere sempre indicato e deve includere tutte le tariffe applicabili, tasse, diritti e supplementi inevitabili e prevedibili.
Già nel numero 1 di questa rivista-gennaio febbraio 2013-è stata commentata la sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012 ebookers.com Deutschland GmbH(causa C112/11) sulla natura del supplemento proposto da una compagnia assicurativa riguardante la copertura delle spese di annullamento del viaggio. In questo giudizio, la Corte di giustizia ha stabilito che tale supplemento non deve essere incluso nella tariffa finale, costringendo il consumatore ad attivare una procedura (c.d. di opt-out) indicata in basso alla pagina del sito della compagnia aerea per annullarlo, ma deve essere esplicitamente accettato dal passeggero attraverso la procedura c.d. di opt in.
Successivamente, con sentenza Air Berlin del15 gennaio 2015 (causa C- 573/13), la Corte di giustizia ha fornito un’ulteriore interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n.1008/08, affrontando la questione relativa all’individuazione del momento in cui debba essere precisato il prezzo finale. In questa causa la compagnia, sin dall’inizio del processo di prenotazione, non aveva incluso nella tariffa finale le spese di gestione e il supremo giudice europeo ha chiarito chele stesse devono essere sempre precisate già al momento della prima indicazione, non solo per lo specifico volo selezionato dall’utente ma per ogni altro volo di cui sia esposta la tariffa.
L’articolo 23 del regolamento n.1008/08 è stato posto sotto la lente di ingrandimento anche nella sentenza Air Berlin della Corte di giustizia del 6 luglio 2017, causa C‑290/16, nella quale la compagnia sosteneva che, ai fini della tutela del passeggero, è determinante solo il prezzo finale mentre altri diritti, tasse o supplementi a nulla rileverebbero nel caso in cui tali elementi siano inclusi nello stesso.
I giudici di Lussemburgo hanno invece stabilito che i predetti supplementi devono essere indicati sempre separatamente e non possono essere inclusi, nemmeno parzialmente, nella tariffa passeggeri.
Alla luce della suesposta giurisprudenza della Corte di giustizia, vale la pena soffermarsi sulla recente sentenza del 23 aprile 2020 (causa C28/19) che ci tocca da vicino, essendo stata pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale del nostro Consiglio di Stato nell’ambito di un contenzioso tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il vettore Ryanair.
L’AGCM, con delibera del 15 giugno 2011, comminava una sanzione a Ryanair in quanto responsabile,nella prenotazione on line dei voli, di pratiche commerciali scorrette, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 c.d. Codice del consumo. L’articolo 20, comma 2, di detto Codice definisce una pratica commerciale scorretta anche quando“è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio” e, ai sensi dell’articolo 21, quando riguarda “tra l’altro, il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo”.
Nel caso di specie, Ryanair aveva pubblicato sul proprio sito internet tariffe aeree che non comprendevano:
- gli oneri di web check-in dei passeggeri,
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali,
- la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella scelta dalla compagnia Ryanair (MasterCard prepagata).
A seguito dell’ammenda comminatagli, la compagnia aerea si rivolgeva al giudice amministrativo che confermava la delibera dell’AGCM, ritenendo che i predetti oneri sono inevitabili e dunque, ai sensi dell’art.23 del regolamento 1008/08, dovevano essere indicati all’inizio del processo di prenotazione.
La Ryanair proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato che, a sua volta, sospendeva il giudizio chiedendo alla Corte di giustizia l’interpretazione del citato articolo 23 in merito alla natura dei sopra elencati oneri, cioè se gli stessi siano inevitabili e prevedibili ovvero se siano annoverabili tra i supplementi di prezzo opzionali. In quest’ultimo caso, è stato chiesto se con il termine opzionale, di cui al medesimo articolo 23, si intenda ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.
Per quanto riguarda l’evitabilità degli oneri di web check-in, la Commissione europea ha rilevato che dall’obbligatorietà degli stessi discenderebbe anche l’inevitabilità. Al contrario, la Corte di giustizia ha osservato che l’inevitabilità sussisterebbe solo nel caso in cui Ryanair non abbia offerto altre modalità di check-in, anche gratuito, al passeggero, modalità che spetta al giudice del rinvio verificare.
In merito all’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe dei voli nazionali, l’inevitabilità e la prevedibilità dell’onere si può facilmente evincere dal fatto che tale imposta è disciplinata da una norma del nostro ordinamento giuridico e, in quanto tale, deve essere indicata nella tariffa pubblicata dalla compagnia.Altrettanto non può dirsi per l’IVA applicata ai supplementi facoltativi che il vettore non può indicare nel prezzo finale al momento della pubblicazione dell’offerta, ignorando se e quale sia il supplemento che l’utente sceglierà. E’ opportuno precisare, tuttavia, che l’importo dell’IVA sul supplemento dovrà essere chiaramente indicato sin dalla sua prima visualizzazione.
In ordine, infine, alla tariffa amministrativa applicata per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella scelta dalla compagnia Ryanair, la Corte di giustizia ha ritenuto tale supplemento prevedibile in quanto rientra nella politica del vettore sulle modalità di pagamento. Per quanto riguarda l’inevitabilità, è pur vero che l’utente potrebbe evitare il supplemento utilizzando la carta di credito scelta dalla compagnia, ma la condizione imposta da quest’ultima comporta, per il consumatore che possiede una carta di credito diversa,l’obbligo di sostenere costi aggiuntivi. Il fatto, poi, che la maggioranza dei consumatori utilizzi la carta di credito indicata da Ryanair non incide sul carattere inevitabile del supplemento, considerato che il regolamento n.1008/08 tutela il passeggero come singolo.
Orbene la Corte di giustizia, con la sentenza in esame, ribadisce un principio fondamentale, quello della tutela del passeggero in sé, come individuo e non come facente parte di una cerchia di consumatori,assicurando all’utente i propri diritti anche nel caso in cui la sua posizione non coincida con quella della maggioranza.
D’altra parte l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori è sancito anche dall’articolo 38 della Carta di Nizza ed è ribadito dalla Commissione europea, a fronte dell’epidemia di Covid-19, nella recente Comunicazione C(2020) 1830 final del 18 marzo 2020 recante gli Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri in tutte le forme di trasporto. La Commissione pone l’accento sul diritto del passeggero, nei casi di cancellazione del servizio di trasporto, di scegliere tra rimborso e servizio alternativo, diritto che non può essere pregiudicato dall’offerta da parte della compagnia di un voucher. Anche in quest’ultimo caso, infatti, al passeggero resta sempre l’ultima parola attraverso il diritto di optare, in alternativa, per il rimborso del biglietto.
Questo principio è stato confermato successivamente, in data 13 maggio 2020, dalla stessa Commissione europea che ha adottato la Raccomandazione (UE) 2020/648 relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19, precisando che la disciplina in essa prevista presuppone da parte del consumatore una volontaria accettazione del buono, come alternativa al rimborso in denaro.
Concludendo, si può affermare come la tutela del consumatore sia un leitmotiv delle politiche dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche in un momento, come quello della pandemia, nel quale le istituzioni nazionali ed europee devono fare i conti con la difficile situazione in cui versano le imprese di trasporto aereo.
Dott.ssa Roberta Capri, Funzionaria Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.