A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CEDU: La Corte europea dei diritti del’uomo si pronuncia sulla cyber-violenza contro le donne (CEDU 11 febbraio 2020, ricorso n. 56867/15).

 Autore: Avv. Teresa Aloi

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla delicata tematica delle violenze domestiche e della responsabilità degli Stati per la mancata protezione delle vittime di tale fenomeno.

La CEDU, adita da una cittadina rumena, ha avuto modo di esprimersi su una forma di violenza che, nell’epoca attuale, risulta essere tra le più diffuse: la cyber-violenza. Tramite la sentenza in commento (ricorso n. 56867/15, Buturuga contro Romania), depositata lo scorso 11 febbraio, essa ha esaminato il tema con particolare riferimento alle donne ed alla sfera domestica[1].

Per quanto riguarda l’Italia, il primo caso di condanna del nostro Paese per violazione degli artt. 2, 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione dei diritti dell’uomo in tema di violenza domestica risale al caso Talpis c. Italia, sentenza del 2 marzo 2017 (ricorso n. 41237/14).

Con tale sentenza la Corte aveva ritenuto che il comportamento posto in essere dalle autorità italiane si fosse attestato sotto la soglia della diligenza imposta dalla Convenzione dei diritti dell’uomo poiché, omettendo di agire tempestivamente davanti alla denuncia della vittima di violenza domestica e di condurre il relativo procedimento penale, le autorità avevano determinato una situazione di impunità, che aveva favorito la reiterazione delle condotte violente, fino al tentativo di omicidio della donna ed all’omicidio del figlio della stessa. La Corte, riconoscendo la specifica condizione di vulnerabilità della vittima, aveva esteso la portata degli obblighi positivi in capo allo Stato, richiedendo un intervento anticipato al momento iniziale del profilarsi del rischio e non già nell’immediatezza dell’evento lesivo. Essa concludeva sottolineando che, per contrastare efficacemente la violenza contro le donne ed in particolare la violenza domestica, gli Stati devono adoperarsi per garantire il rispetto degli obblighi positivi, che non si esauriscono solo attraverso l’adozione di un quadro normativo adeguato, ma coprono una vasta gamma di misure anche di ordine pratico ed assistenziale da implementare tempestivamente.

La sentenza Talpis c. Italia seguiva di pochi anni un’altra pronuncia della stessa Corte ma di segno contrario, il caso Rumor c. Italia, sentenza del 27 maggio 2014 (ricorso n. 72964/10). In questo caso la CEDU non aveva ravvisato alcuna violazione dei principi della Convenzione ma, al contrario, aveva rilevato non solo che le norme dell’ordinamento italiano a salvaguardia della vittima di violenza di genere, erano rispettose degli standard di protezione dei diritti umani imposti dalla giurisprudenza di Strasburgo ma anche che le autorità vi avevano dato attuazione correttamente, agendo prontamente a seguito delle denunce presentate dalla ricorrente nei confronti del compagno violento, arrestandolo e condannandolo ad un periodo di detenzione per le violenze commesse.

Per quanto le due sentenze abbiano avuto ad oggetto vicende umane e lamentele diverse, ci si chiede come possa giustificarsi tale cambio di opinione.

Nel frattempo, però, molte cose sono cambiate nella legislazione italiana ed il complesso meccanismo di sostegno, psicologico e processuale, riservato alle vittime di tale forma di violenza è stato implementato in conformità alla normativa dell’Unione europea.

A partire dagli anni Novanta, grazie, soprattutto, alla proliferazione degli strumenti per la tutela dei diritti umani, la violenza contro le donne ha cessato di essere un fenomeno ascrivibile esclusivamente alla sfera domestica ed è finalmente diventato “pubblico”.

Questa evoluzione ha fatto emergere gli obblighi esistenti in capo agli Stati, specialmente in merito a due aspetti fondamentali e chiaramente connessi tra loro, la prevenzione e la repressione degli atti criminali di violenza contro le donne. Sempre più rilevante in tale ambito è stato il contributo della Corte europea dei diritti dell’uomo che attraverso una serie di pronunce ha chiarito come interpretare i cosiddetti obblighi positivi discendenti dalla Convenzione europea[2]. Tali obblighi, che impongano agli Stati di esercitare la dovuta diligenza al fine di tutelare l’integrità psico-fisica di individui minacciati da atti criminali compiuti da terzi, vengono in rilievo ogni volta che le condotte in esame sono commesse da privati e non da organi statali.

Con la sentenza pronunciata l’11 febbraio scorso la CEDU è chiamata ad intervenire, ancora una volta, sul tema della cyber-violenza. La relativa controversia ha avuto origine dal ricorso presentato da una cittadina rumena attraverso il quale lamentava l’inadeguata attività delle autorità statali di fronte a terribili episodi di violenza domestica di cui era stata vittima. La signora era stata più volte minacciata di morte dal marito che le aveva anche provocato lesioni fisiche attestate da certificazione forense. L’uomo, inoltre, aveva avuto accesso al profilo dei suoi social media, inclusa la sua pagina Facebook, senza il suo consenso, acquisendo documenti, foto e conversazioni private.

La ricorrente aveva presentato due denunce contro il coniuge presso la Procura della Repubblica del Tribunale di primo grado di Tulcea (Romania): la prima aveva come oggetto le minacce, la seconda la violazione della segretezza della corrispondenza. La Procura, tuttavia, aveva chiuso il caso giudicando le condotte dell’uomo non sufficientemente gravi da poter essere qualificate come reato e condannandolo solo al pagamento di una sanzione amministrativa (250,00 euro). La ricorrente aveva impugnato il provvedimento contestando, fra le altre cose, la superficialità con cui gli inquirenti avevano condotto le indagini e l’insufficienza delle prove raccolte. Il Tribunale adito, però, pur disponendo una misura di protezione nei confronti della donna, aveva respinto il suo ricorso. La decisione definitiva aveva poi confermato le conclusioni della Procura ed aveva ribadito la mancanza dello standard minimo di pericolosità sociale necessario per condannare penalmente l’ex marito.

La donna, ritenendo tale decisione ingiusta, si è così rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo, citando in giudizio lo Stato rumeno ed invocando tre articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’art. 5, relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza, l’art. 6, inerente al diritto ad un equo processo e l’art. 8, connesso al rispetto della vita privata e familiare. I giudici di Strasburgo, ricorrendo al principio iura novit curia, hanno valutato il caso solo sulla base dell’art. 3, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti e dell’art. 8, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza (…).

Nelle more del processo, la Cedu ha indicato una serie di principi diretti ad orientare l’operato dei giudici nazionali. Innanzitutto, rifacendosi alla sentenza Opuz c. Turchia (2009), essa ha evidenziato che gli Stati devono assicurare protezione alle vittime di violenza mediante la predisposizione di forme di prevenzione. Pertanto, su di essi gravano due tipi di obblighi positivi: adottare misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità sono, o dovrebbero essere, a conoscenza e condurre indagini efficaci ogni qualvolta un individuo sostenga di essere stato vittima di soprusi.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che i casi di violenza domestica devono essere trattati in modo più rigoroso rispetto alle altre forme di violenza in conformità con quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e ratificata dall’Italia con la legge del 22 giugno 2013, n. 77. Per questo motivo, sono state respinte le difese della Romania circa la “non sufficiente gravità” dei fatti e la “debolezza” nella reazione della stessa vittima che avrebbe avuto un comportamento poco diligente, anche sotto il profilo della tempistica, nella presentazione delle denunce. Per la Corte europea, infatti, la Romania, pur essendo dotata di un quadro giuridico idoneo a proteggere le vittime, non era stata in grado di gestire correttamente l’indagine: gli inquirenti non avevano affatto considerato l’impatto psicologico di queste forme di violenza sulle donne ed il senso di isolamento che spesso spinge le vittime a ritirare le denunce, limitandosi a giudicare soltanto le lesioni fisiche subite dalla vittima. Pertanto, anche in presenza di un quadro normativo interno idoneo, per i giudici di Strasburgo si verifica una violazione della Convenzione in assenza di misure effettive.

La Corte europea si è anche soffermata sul concetto di cyber-violenza, riconosciuto a livello internazionale, definendo tale tipo di violenza come “un aspetto della violenza contro le donne”, come risulta dal Rapporto Onu del 2015 sul tema e dal documento del c.d. “Mapping study on cyberviolence” elaborato nel 2018 dal Gruppo di lavoro del Consiglio d’Europa relativo allo stalking sul web ed alle altre forme di violenza on line.

Proprio riguardo alla violazione del profilo della donna sui social ed all’acquisizione dei dati da parte dell’ex marito, che costituiscono una violazione anche del diritto alla riservatezza della corrispondenza, la Corte ha individuato un eccessivo formalismo da parte degli inquirenti rumeni che avrebbero dovuto considerare l’importanza di indagini su larga scala con l’obiettivo di comprendere in modo globale il fenomeno della violenza coniugale in tutte le sue forme. Il collegio giudicante ha specificato che simili episodi, ove posti in essere da un partner, non possono essere trattati come casi di violenza ordinaria, ma devono soggiacere all’applicazione delle più rigide norme fissate per la violenza domestica. La ratio di una simile statuizione è rinvenibile nella volontà di dar vita ad un orientamento volto a tutelare al meglio tutte le donne che quotidianamente subiscono vessazioni, ma che non si rivolgono alle autorità competenti temendo di non poter essere protette a sufficienza.

Sulla scorta di queste fondamentali considerazioni, la Corte ha condannato la Romania invitandola, per il futuro, a valutare con sguardo più ampio ed attento un fenomeno così delicato.

La sentenza in commento rappresenta un’esortazione rivolta a tutti gli Stati europei affinchè non sottovalutino gli episodi di violenza, tanto più se attuata su piattaforme virtuali. Il cyber-spazio, infatti, è un luogo all’interno del quale si annullano sia la sfera privata sia i confini territoriali e temporali, accentuando così l’offensività delle azioni ed i danni psichici delle vittime. Per quanto riguarda l’Italia, in particolare, i principi sanciti nella sentenza in si inseriscono in un panorama già abbastanza ricco per merito dei recenti interventi del legislatore: da un lato, la legge n. 69/2019 che ha implementato le disposizioni del codice penale relative alla violenza domestica, dall’altro, la legge n. 71/2017 che ha regolamentato il cyber-bullismo aprendo la strada all’elaborazione di un’accurata disciplina per ogni forma di cyber-violenza.

 

Avv. Teresa Aloi,  Foro di Catanzaro.

 

[1] A tal proposito si vedano: a) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne; b) Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica; c) Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere.

[2]  Cedu Osman c. Regno Unito, sentenza 28 ottobre 1998 (ricorso n. 23452/94): La Corte ha elaborato un test (c.d. Osman test) per definire la portata degli obblighi positivi dello Stato, stabilendo che la responsabilità a titolo omissivo dello Stato per violazione dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita) sorge qualora “le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio reale ed immediato alla vita di un individuo determinato e le autorità non hanno fatto quello che potevano fare e quello che si può ragionevolmente aspettarsi da loro per eliminare tale rischio”; Cedu Opuz c. Turchia,  sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n. 33401/02): In tale sentenza la Corte ha meglio definito il suo approccio nei confronti degli obblighi positivi in virtù delle peculiari caratteristiche dei casi di violenza domestica, stabilendo, ad esempio, che la responsabilità dello Stato sorge se si dimostra che l’attuazione di misure ragionevoli avrebbe avuto una possibilità reale di cambiare il corso degli eventi o di attenuare il danno.