A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

L’IMPATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 SULLE SCELTE IN CORSO DI ADOZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI ITALIANE PER SOSTENERE IMPRESE E PRODUZIONI DANNEGGIATE DALLA PANDEMIA. 

Autore: Pres. Cinthia Pinotti, Vice Direttore Foroeuropa

 

Anche se nel dibattito in corso non è stata dato, neppure a livello mediatico, ampio rilievo alla filosofia d’insieme che ispira la comunicazione della commissione europea in materia di aiuti di Stato, penso che ad essa si debba dare la adeguata attenzione, poiché com’è noto è un atto che produce effetti giuridici rilevanti e vincolanti (l’istituzione predetermina i criteri in base ai quali valuterà le misure costituenti aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 ss. TFUE che potranno essere attuate dagli Stati per sostenere l’economia in un contesto emergenziale).

Come noto la comunicazione disciplina un quadro temporaneo che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020 nel quale sono previste vari tipi di aiuto: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti; garanzia di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese; prestiti pubblici agevolati alle imprese; garanzia per le banche che veicolano tutti gli aiuti di Stato all’economia reale, assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

Questi aiuti sono valutati dalla commissione nella loro compatibilità in base a criteri da essa stessa fissati per ogni tipo di aiuto.

Fra le tipologie di aiuto indicate nella comunicazione della commissione, compare anche quella che a mio giudizio è una delle voci più significative.

Si tratta degli aiuti rientranti nella fattispecie disciplinata dell’articolo 107, par. 2 lett. b del TFUE secondo cui, in deroga alla disciplina ordinaria, sono compatibili de iure "gli aiuti destinati ad ovviare i danni arrecati dalle calamità naturali, oppure da altri eventi eccezionali".

La deroga alla disciplina ordinaria è particolarmente importante non solo perché prevista direttamente nel trattato ma anche perché individua delle fattispecie al ricorrere delle quali la commissione non gode di alcun potere discrezionale salvo beninteso, il potere di accertare che le misure rientrino effettivamente nelle fattispecie tassative indicate dall’articolo 107,par.2, lett.b.

In altri termini una volta individuata la ricorrenza dei presupposti al verificarsi del quale la misura è di diritto compatibile con il trattato, dopo la notifica da parte dello Stato residua un margine di discrezionalità assai limitato in capo alla commissione, come ribadito anche dalla giurisprudenza europea formatasi in materia (Cause C.346 e 529/03).

Nella comunicazione delle 19 marzo 2020 la commissione, ammette che l’epidemia di coronavirus possa essere considerata alla stregua di una calamità naturale o altro evento eccezionale ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, par.2, lett.b del TFUE.  Nell’atto si afferma che gli Stati possono compensare (indennizzare) I danni subiti dal settore bancario (cfr. punto 6) e nel punto 15 ammette che gli Stati membri possano indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia, quali ad esempio il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell’accoglienza e del commercio al dettaglio o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall’epidemia. Si aggiunge che gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la commissione ne valuterà direttamente la compatibilità ai sensi dell’articolo 107 paragrafo 2B del TFUE precisando che possono ottenere la compensazione dei danni derivanti dall’epidemia anche le imprese che hanno ottenuto aiuti sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione”.

Alla luce di quanto sopra è cruciale che sin da ora (a prescindere da quando in base alle possibili coperture finanziarie l’Italia deciderà di esercitare questo potere d’intervento) vengano individuate le metodologie in base alle quali i settori danneggiati possono e le singole imprese potranno procedere alla quantificazione dei danni subiti a causa della pandemia. Si tratta di un’operazione non semplice alla luce della prassi applicativa della norma da parte della commissione che richiede quantificazioni rigorose delle perdite e dei mancati guadagni (in una decisione del 2015 anche a causa della mancata quantificazione delle perdite non sono stati ritenuti compatibili con il trattato aiuti erogati alle imprese operanti nei territori colpiti dal terremoto abruzzese https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246322/246322_1683641_206_2.pdf).

Non farlo per tempo vanificherebbe un'ampia facoltà concessa all’Italia per sostenere settori ampiamente colpiti dalla pandemia esponendo le imprese a favore delle quali venissero erogati finanziamenti non preceduti da adeguate quantificazioni dei danni a possibili decisioni di recupero di aiuti indebitamente concessi da parte della Commissione.