A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: LA CORTE EUROPEA SI PRONUNCIA CONTRO I PRODUTTORI ITALIANI DI ACETO BALSAMICO DI MODENA (CGUE 4 DICEMBRE 2019, C-432/18).

Autore: Avv. Teresa Aloi

 

La denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” è inserita dal 2009 nel registro delle denominazioni d’origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)[1]. L’intera denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” è tutelata dalla normativa europea ma non i suoi singoli termini non geografici ovvero “aceto” e “balsamico” che sono da considerare generici.

La Corte di giustizia europea con la sentenza del 4 dicembre scorso si è occupata dell’aceto balsamico esaminando il caso di un prodotto tedesco fabbricato dalla ditta Balema indicato con tale denominazione che i produttori modenesi avevano additato come ipotesi di contraffazione del marchio.

La Balema è un’azienda tedesca che produce e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden (Germania). Sulle etichette apposte su tali prodotti essa utilizza il termine “balsamico”. Tale uso viene contestato dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (IGP), un’associazione di produttori di alimenti recanti la denominazione “Aceto Balsamico di Modena”, che ha chiesto alla Balema di cessare l’utilizzo del termine “balsamico”. L’azienda tedesca per tutta risposta ha proposto ricorso davanti alla Corte federale di giustizia tedesca al fine di fare accertare il diritto a continuare ad utilizzare il termine balsamico per i propri prodotti.

I giudici tedeschi investiti della questione, decidono di sospendere il giudizio e di rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per chiedere di stabilire se la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” conferita dal Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari[2] riguardi unicamente tale denominazione nella sua completezza o si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire “aceto”, “balsamico” e “aceto balsamico”.

Con la sentenza in commento i giudici di Lussemburgo sottolineano come la registrazione dell’IGP e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nella sua totalità, poiché è questa denominazione che gode di una fama indiscussa sia sul mercato interno sia su quelli esteri. I termini non geografici di tale IGP, ossia “aceto” e “balsamico” nonché la loro combinazione e le loro traduzioni non possono beneficiare di tale protezione, in particolare,  perché il termine “aceto” è un termine comune ed il termine “balsamico” è un aggettivo comunemente impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce. La Corte europea osserva, inoltre, che i termini “aceto” e “balsamico” compaiono anche nelle altre due DOP italiane registrate e cioè “Aceto balsamico tradizionale di Modena” e “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” senza che il loro utilizzo pregiudichi la protezione conferita all’IGP in questione.

In sostanza, non si può contraffare il marchio “Aceto Balsamico di Modena” ma non è contraffazione scrivere “aceto balsamico” sulle etichette di un prodotto ottenuto in un’altra parte geografica o in un altro Stato. E’ la provenienza dall’area modenese a rendere specifico e caratteristico il prodotto registrato e protetto dall’IGP ma i termini “aceto balsamico” non sono distintivi e quindi non possono essere usati esclusivamente. Chiaramente questo potrebbe aprire la strada alla commercializzazione di aceti balsamici che evocano l’alimento modenese pur non avendo nulla a che fare con la produzione locale.

Profondo disappunto, infatti, è stato espresso dal Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP davanti alla sentenza della Corte di Giustizia europea; decisione ritenuta ingiusta.

Nel corso degli ultimi anni la Corte europea aveva mostrato un orientamento molto favorevole alla protezione delle specialità alimentari ad indicazione geografica di alcuni Paesi membri e questo, aveva fatto ben sperare in un orientamento protettivo anche nei confronti dell’Aceto Balsamico di Modena. Purtroppo non è stato così perché la Corte con la sentenza in esame non si è schierata per la protezione del famoso aceto modenese, limitandosi ad affrontare in modo formale e molto riduttivo la complessa tematica della protezione delle DOP e delle IGP.

Come sottolinea la Presidente del Consorzio, Mariangela Grosoli, la decisione è ingiusta già a partire dall’assunto che la parola balsamico indichi ciò che invece non è: sia in Italia che all’estero le caramelle e gli sciroppi “balsamici”, così come l’aggettivo “balsamico” nella degustazione dei vini, non indicano assolutamente un sapore agrodolce, richiamando, invece, note forti e mentolate, che il nostro aceto non possiede. La realtà è che molti Paesi europei si sono voluti parzialmente appropriare del successo mondiale dell’Aceto Balsamico di Modena, unico aceto agrodolce ed unico ad usare la parola balsamico solo perché gli venne attribuita molti secoli fa dai Duchi Estensi, che lo ritenevano medicamentoso.

La sentenza contiene, comunque, elementi positivi su cui sarà possibile lavorare davanti ai giudici nazionali ed europei. Un aspetto importante è che essa non definisce il termine “balsamico” come un termine generico ai sensi del Regolamento base, bensì come una semplice traduzione in lingua italiana di un aggettivo utilizzato per descrivere una caratteristica del prodotto. La Corte, dunque, non esclude che la denominazione Aceto Balsamico di Modena possa essere tutelata nei confronti dei possibili casi di evocazione che possono concretizzarsi anche nel semplice uso di espressioni o segni comuni e descrittivi (c.d. somiglianza concettuale).

Anche il Direttore del Consorzio, Desimoni Federico, ha espresso il suo rammarico per questa decisione della Corte ma ritiene che la questione non debba preoccupare più di tanto ai fini dell’attività commerciale, perché altri mercati, come quello americano, in cui da anni vige una sostanziale deregulation, ci insegnano che alla fine il consumatore premia i prodotti autentici, riconoscendo nella correttezza e nell’onestà un valore socialmente condiviso. Ciò che preoccupa è la confusione che i concorrenti cercheranno di creare per approfittare della buona fede dei consumatori. Saranno quest’ultimi, infatti, a doversi districare tra i molti prodotti poco trasparenti immessi sul mercato dai produttori “Italian Sounding”[3] che approfittando della situazione di mercato metteranno in atto comportamenti al limite della legalità e della correttezza condizionandone le scelte.

In questi casi può essere utile per il consumatore l’utilizzo di App gratuite come “Authentico”, che grazie ad una semplice scansione del codice a barre, svela immediatamente se il prodotto che si intende acquistare è made in Italy oppure fatto altrove. Inoltre, la nuova versione “Authentico Blockchain”, sarà in grado di informare il consumatore della provenienza della materia prima utilizzata rendendo trasparente l’intera filiera di produzione agroalimentare.

La Corte di giustizia, con la sentenza in commento, in realtà, si è uniformata ad altri giudizi formulati in passato, come nel caso della sentenza Tocai/Tokaji, del 12 maggio 2005, C-347/03, che oppose Italia e Ungheria. In quella occasione la spuntarono i produttori ungheresi ai quali fu riconosciuta l’esclusiva del nome perché mentre in Ungheria il nome Tokaji contraddistingue un luogo geografico ed in particolare una regione, in Italia il termine Tocai non costituisce un’indicazione geografica bensì il nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di alcuni prodotti nel territorio di questo Stato membro e, pertanto, non può essere affidato in esclusiva ad un Paese. In sostanza, è solo il nome geografico che viene tutelato e non può essere utilizzato da altri. Stessa ipotesi considerata dalla Corte europea nella sentenza in commento, dove a non poter essere utilizzata da altri è solo l’intera denominazione “Aceto Balsamico di Modena” in ragione della presenza del riferimento al luogo geografico della città di Modena. I singoli termini “aceto” e “balsamico” non sono geografici e pertanto sono riproducibili da chiunque.

 

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro.

 

[1] Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, abrogato e sostituito a decorrere dal 3 gennaio 2013 dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

[2] Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

[3] Per “Italian Sounding” si intende il processo di diffusione di prodotti che presentano nomi, luoghi, colori o slogan riconducibili all’Italia ma che di fatto non hanno nulla a che vedere con l’autenticità dei prodotti “made in Italy”.