A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

QUALI SONO LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE ESONERANO IL VETTORE AEREO DAL PAGAMENTO DELLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA?

 Autore: Dott.ssa Roberta Capri

 

Il regolamento comunitario n.261 dell'11 febbraio 2004 ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, prevedendo obblighi a carico delle compagnie aeree, al fine di garantire all’utenza un elevato livello di protezione. Tuttavia, al considerando 14, è disposto che gli obblighi che incombono ai vettori aerei “dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. E’, altresì, precisato che tali circostanze ricorrono in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività del vettore aereo operativo. Il citato regolamento richiama le circostanze eccezionali anche all’articolo 5, nell’ambito della cancellazione del volo, ribadendo l’esonero del vettore aereo dal pagamento della compensazione pecuniaria in presenza delle stesse. Tale esonero opera anche nei casi di ritardo pari o superiore alle tre ore,a seguito della pronuncia della Corte di giustizia che ha equiparato, ai fini della compensazione, la cancellazione del volo al suddetto ritardo (sentenza Sturgeon cause riunite C 402-432/07).

I riferimenti normativi sulle circostanze eccezionali, di cui si è fatto un brevissimo cenno, sono stati già illustrati nell’articolo di questa rivista n.6  novembre-dicembre 2014, nel quale ci si è soffermati sulla natura del problema tecnico che non è una circostanza eccezionale, a meno che non derivi da un vizio di fabbricazione nascosto o da atti di sabotaggio o di terrorismo (causa Wallentin- Hermann C549/07) e sull’estensione temporale delle circostanze eccezionali che possono riguardare solo un particolare aeromobile in un particolare giorno (causa Finnair C22/11).

Come già evidenziato nel citato articolo e nella proposta della Commissione di revisione del regolamento in esame del 13 marzo 2013, l’elenco delle circostanze eccezionali predisposto dal legislatore europeo non può considerarsi esaustivo e per questo motivo i giudici degli Stati membri sono stati più volte costretti a sospendere il giudizio e a chiedere alla Corte di giustizia se uno specifico evento possa essere annoverato tra tali circostanze.

Pertanto, nel presente articolo,verrà fornito un quadro aggiornato sull’evoluzione delle circostanze eccezionali nella giurisprudenza del supremo giudice europeo, al fine di fornire ulteriori casi in cui il passeggero può vantare o meno il diritto alla compensazione pecuniaria.

Nella causa C394/14,  l’aeromobile che avrebbe dovuto operare il volo Antalia (Turchia)- Francoforte sul Meno il 3 ottobre 2011, sarebbe stato urtato,la sera prima, all’aeroporto di Stoccarda, da una scaletta mobile d’imbarco che danneggiava l’ala e che comportava la necessaria sostituzione del velivolo. Per tali motivi i passeggeri giungevano a destinazione con un ritardo di sei ore e trenta minuti e richiedevano la compensazione pecuniaria alla compagnia aerea che invece considerava l’urto una circostanza eccezionale che la esonerava dal predetto onere.

La Corte di giustizia ha definito la causa con ordinanza del 14 novembre 2014, poiché  tale strumento può essere utilizzato, ai sensi dell’art.99 del regolamento di procedura della Corte medesima, quando la risoluzione della controversia non dà adito a dubbi e può ricavarsi inequivocabilmente dalla giurisprudenza.

I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che i vettori utilizzano regolarmente le scalette e dunque l’urto  non sfugge al loro controllo, come confermato nella sentenza C501/17 del 4 aprile 2019, che sarà esaminata in seguito, dove è stato precisato che la predisposizione della scaletta avviene di norma in collaborazione con l’equipaggio degli aerei interessati e pertanto è un’operazione inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia. Tuttavia la Corte di giustizia, pur individuando la responsabilità del vettore, ha fatto salvo il diritto dello stesso di rivalersi su altri soggetti, come previsto dall’articolo 13 del regolamento n.261/04 e, dunque, nel caso di specie, sul soggetto che ha effettuato l’assistenza.

Il diritto dei vettori che hanno sostenuto l’onere della compensazione pecuniaria di chiedere il risarcimento ai terzi è sottolineato dalla Corte di giustizia anche nella sentenza C257/14 del 17 settembre 2015 riguardante una passeggera  che prenotava un volo da Quito ad Amsterdam il giorno il 13 agosto 2009,  giungeva a destinazione con un ritardo di 29 ore e chiedeva alla compagnia aerea KLM la compensazione pecuniaria. Il ritardo era dovuto alla mancata accensione di uno dei motori che,durante la procedura di “push back” (lo spingimento indietro dell’aereo), non si accendeva in quanto la pompa del carburante e l’unità idromeccanica erano difettosi. La compagnia aerea asseriva che la prematura difettosità dei pezzi sopra indicati costituisse una circostanza eccezionale,anche perché il problema tecnico non era imputabile né a carenza di manutenzione, né era emerso nel corso di un regolare controllo.

La questione è stata già oggetto della citata pronuncia della Corte di giustizia (sentenza Wallentin‑Hermann, C 549/07) che ha sottolineato come i vettori spesso devono fare i conti con  problemi tecnici connessi con il funzionamento dell’aereo, problemi che, tuttavia, non costituiscono circostanze eccezionali, a meno che non si tratti di un vizio occulto di fabbricazione o di un guasto derivante da atti di sabotaggio o di terrorismo.

Nel caso di specie, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività, non può rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali» e il vettore è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, salva la possibilità di rivalersi sul fabbricante imputabile di colpa.

Se dunque nelle cause fin qui analizzatela Corte di giustizia ha individuato la responsabilità del vettore in presenza di un problema tecnico, al contrario nelle sentenze  seguenti (cause C315/15 - C501/17 e C159/18) ha esonerato la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria, ravvisando l’esistenza di  circostanze eccezionali.

Nella causa C315/15, il volo con partenza da Burgas (Bulgaria) e destinazione Ostrava (Repubblica ceca) rientrava nella seguente sequenza programmata: Praga – Burgas – Brno (Repubblica ceca) – Burgas – Ostrava  e,nella tratta da Praga a Burgas, veniva riscontrato un guasto a una valvola che richiedeva un intervento tecnico di un’ora e quarantacinque minuti. Inoltre, in fase di atterraggio del volo da Burgas a Brno, l’aereo entrava in collisione con un volatile (c.d. bird strike) che non arrecava danni al motore.

Il bird strike e l’eventuale conseguente danno non sono connessi con il funzionamento dell’aereo,sfuggono al controllo del vettore e dunque il passeggero,  giunto in ritardo, non può essere compensato pecuniariamente. I giudici di Lussemburgo hanno precisato che, nel caso di specie, le misure che il vettore avrebbe dovuto adottare per evitare l’impatto con il volatile (dispositivi di dissuasione acustica, collaborazione con ornitologi, eliminazione dei principali punti di sosta o di volo dei volatili, allontanamento mediante emissioni luminose, ecc. ecc.) sarebbero state tecnicamente ed economicamente insopportabili, tanto è vero che il controllo e la prevenzione del fenomeno del bird strike rientra nella competenza del gestore aeroportuale. E’, inoltre, interessante notare come,in questa causa, il ritardo di cinque ore e venti minuti è derivato non soltanto dalla suddetta circostanza eccezionale ma anche, come visto, dal guasto tecnico ad una valvola, circostanza che eccezionale non è. Il problema della concomitanza di più circostanze è stato risolto dalla Corte di giustizia nel senso che il ritardo imputabile alla circostanza eccezionale dovrà essere dedotto dal ritardo complessivo, allo scopo di verificare se il ritardo, così determinato, possa essere oggetto di compensazione pecuniaria, ovvero sia pari o superiore alle tre ore. Nel caso di specie,il ritardo determinato secondo i suesposti criteri è risultato inferiore alle tre ore e dunque il passeggero non poteva vantare la compensazione pecuniaria.

Nella causa C 501/17 del 4 aprile 2019,analoga alla causa C 315/15, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi  sulla fattispecie del ritardo di tre ore e ventotto minuti subito da un passeggero che prenotava con Germanwings un volo da Dublino (Irlanda) a Düsseldorf (Germania) per il giorno 28 agosto 2015.

Il ritardo era causato dal danneggiamento di uno pneumatico per una vite sulla pista e il giudice del rinvio si è posto il problema se tale evento possa essere considerato una circostanza eccezionale.

La Corte di giustizia ha rilevato che gli pneumatici degli aerei sono soggetti a usura e quindi sono sottoposti a regolari controlli di sicurezza; nel caso di specie, però, il guasto di uno pneumatico è derivato dalla collisione, come nel caso del bird strike,con un oggetto estraneo presente sulla pista dell’aeroporto. Tale circostanza sfugge al controllo del vettore in quanto non è inerente al normale esercizio della sua attività, non essendo legata al sistema di funzionamento dell’aereo ma a un problema di manutenzione della pista, manutenzione che non rientra nei compiti della compagnia ma del gestore aeroportuale.

I giudici di Lussemburgo, tuttavia, hanno precisato che il vettore è esonerato dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, qualora dimostri di essersi avvalso di tutti i mezzi a disposizione, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, allo scopo di evitare che la sostituzione dello pneumatico comportasse il ritardo prolungato del volo in esame.

Inoltre, con sentenza del 26 giugno 2019, la Corte di giustizia si è nuovamente pronunciata sulla vexata quaestio delle circostanze eccezionali nella causa C159/18,riguardante un passeggero che prenotava con la Ryanair un volo da Treviso a Charleroi (Belgio), effettuato il 21 dicembre 2015, che giungeva a destinazione con oltre quattro ore di ritardo, a causa della chiusura della pista dell’aeroporto di partenza per oltre due ore per la presenza di carburante sulla stessa.

A seguito dei disagi subiti, il passeggero richiedeva la compensazione pecuniaria alla compagnia aerea che non accoglieva la richiesta, adducendo la presenza di una circostanza eccezionale, circostanza la cui natura è stata confermata dalla Corte di giustizia che ha stabilito che la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto, che ha causato la chiusura della stessa e conseguentemente il ritardo prolungato di un volo in partenza in tale aeroporto, rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», purché il carburante di cui trattasi non provenga dallo stesso aeromobile che ha effettuato il volo ritardato. Anche in questo caso la circostanza non è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia e sfugge al suo controllo, dal momento che la manutenzione delle piste rientra tra i compiti del gestore aeroportuale e la decisione di chiudere la pista è imposta al vettore aereo al quale, però, spetta dimostrare che non avrebbe potuto evitare il ritardo, anche se si fosse avvalso di tutte le risorse disponibili. Nel caso di specie, infatti, la decisione di chiudere la pista, di competenza delle autorità aeroportuali, esula dalle attribuzioni della compagnia aerea che è tenuta a ottemperare a tale decisione, senza poter adottare misure alternative.

Infine, nelle cause riunite C‑195/17, da C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, da C‑278/17 a C‑286/17 e da C‑290/17 a C‑292/17, i ricorrenti prenotavano voli che dovevano essere effettuati dalla TUI fly tra il 3 e l’8 ottobre 2016. Tali voli subivano cancellazioni o ritardi superiori alle tre ore a causa di assenze del personale di detta compagnia per malattia, conseguenti alla comunicazione, in data 20 settembre 2016, di piani di ristrutturazione della compagnia stessa. Lo sciopero selvaggio sarebbe derivato dall’appello del personale di volo che invitava i colleghi a porsi in congedo di malattia ed è cessato grazie a un accordo del vettore con i rappresentanti dei dipendenti.

La Corte di giustizia ha stabilito che questa tipologia di sciopero non può essere considerata una circostanza eccezionale in quanto le ristrutturazioni e le riorganizzazioni rientrano nelle normali misure di gestione delle  imprese e i rischi che ne derivano sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore, a nulla rilevando la natura dello sciopero medesimo che, nel caso di specie, non sarebbe stato indetto dai sindacati ma dai dipendenti, peraltro, come detto, a seguito di una decisione della compagnia.

In conclusione, la Corte di giustizia ha considerato circostanze eccezionali il bird strike, il danneggiamento di uno pneumatico per una vite sulla pista, la presenza sulla pista medesima del carburante, purché quest’ultimo non provenga dall’aereo del vettore che ha effettuato il volo ritardato, tutte circostanze caratterizzate dalle seguenti condizioni che ricorrono cumulativamente:

  • non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo
  • sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo.

Al contrario, il danneggiamento dell’aeromobile da parte della scaletta d’imbarco e lo sciopero selvaggio non esonerano la compagnia dal pagamento della compensazione pecuniaria e, in quest’ultimo caso, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello al panorama delle circostanze eccezionali, fornendo un’interpretazione restrittiva della nozione di sciopero prevista dal considerando 14 del regolamento n.261/04. In sostanza, non tutti gli scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo possono essere considerati circostanze eccezionali ma solo quelli che non sono inerenti al normale esercizio della sua attività e quelli che sfuggono al suo effettivo controllo. Resta inteso, come precisato al considerando 15 del citato regolamento, che lo sciopero dei controllori del traffico aereo dovrebbe essere considerato una circostanza eccezionale proprio perché le ragionevoli misure adottate dal vettore non possono evitare il ritardo o la cancellazione del volo.

Le sentenze esaminate dimostrano come l’orientamento della Corte di giustizia sia volto a interpretare le disposizioni del regolamento n. 261/2004 in senso favorevole al passeggero, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dello stesso. Resta inteso che il mantenimento e la puntualità dei voli deve necessariamente cedere il passo di fronte a un obiettivo prioritario: quello di garantire la sicurezza del volo.

 

Dott.ssa Roberta Capri, Funzionaria Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.