A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 22 luglio 2019, n. 19681.

Presentazione a cura della Direzione della Rivista 

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 22 luglio 2019 n. 19681, avente per oggetto i rapporti tra diritto all’oblio e diritto dei media alla rievocazione storica di fatti e vicende del passato la sentenza ha affermato l’importante principio che il giudice di merito ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto e attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti; per cui tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito: in caso contrario prevale il diritto agli interessati alla riservatezza. La sentenza si inserisce autorevolmente in una tematica complessa, alla quale questa Rivista ha dedicato particolare attenzione, anche con riferimento alle fonti europee, normative e giurisprudenziali, in materia. Si vedano l’articolo di Teresa e Caterina Aloi, “Il diritto all’oblio”, nel n.3 del 2016 e quello di Edoardo Franza, “C’era una volta il diritto all’oblio”, nel n.1 del 2019. Di seguito il testo della sentenza:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 22 luglio 2019, n. 19681