A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CRIPTOVALUTE E BITCOIN SENZA STATO SOVRANO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Autore: Avv. Prof. Marco Mastracci

  

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE – 2. LE FUNZIONI DELLA MONETA – 3. LA BLOCKCHAIN – 4. CARATTERISTICHE DELLE CRIPTOVALUTE – 5. ASPETTI REGOLAMENTARI –  5.1. EUROPA – 5.2. ASIA E STATI UNITI – 6. CONCLUSIONI

 

  1. Introduzione

L’avvento delle nuove tecnologie digitalista determinando un cambiamento radicale nell’economia globale, con particolare riferimento al settore finanziario, sotto il profilo delle modalità di scambio di beni, servizi e ogni attività finanziaria.

Tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario spicca la creazione e la diffusione delle criptovalute[1], comunemente dette valute virtuali, nate come risposta sia alla crisi finanziaria del 2008, che all’esigenza di creare una valuta unica utilizzabile all’interno dell’ecosistema digitale.

Il termine composto criptovaluta, ossia valuta nascosta, si riferisce al fatto che tale strumento utilizza i principi della crittografia per assicurare la sua utilizzabilità solo a chi sia in possesso della relativa chiave di accesso.

La nascita delle valute virtuali viene generalmente fatta risalire agli inizi del 2009, con la diffusione del noto paper “Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System[2]ad opera di uno pseudonimo, Satoshi Nakamoto[3], che ne ha definito le caratteristiche principali[4], ponendo le basi per la nascita della prima (e più diffusa) valuta virtuale, il bitcoin[5].

Inizialmente confinati nell’ambito di un ristretto gruppo di programmatori e appassionati, il bitcoin e i suoi epigoni hanno progressivamente accresciuto la propria popolarità, attirando l’attenzione (e lo scettiscismo) di istituti finanziari e attori istituzionali[6].

Analogamente, anche la tecnologia alla base delle criptovalute, la c.d. blockchain, ha raccolto sempre maggiore interesse, soprattutto in considerazione della possibilità di estendere il suo utilizzo in tutti quei campi in cui si renda necessario l’archiviazione di dati, il trasferimento di beni immateriali e la gestione di informazioni digitalmente espressi[7].

Le criptovalute appaiono solo primafacie assimilabili alle tradizionali monete, in quanto, pur essendo nate come strumenti di pagamento,hanno assunto nel tempo caratteristiche peculiari (si pensi all’estrema volatilità del bitcoin e all’incremento esponenziale del suo prezzo, che male si conciliano con la necessaria stabilità di valore richiesta per una moneta), che le hanno rese uno strumento ibrido, per certi versi più simile a uno strumento finanziario e speculativo, piuttosto che a un mezzo di pagamento[8].

Tali incertezze inevitabilmente si riflettono nella difficoltà di attribuire uno status giuridico coerente con la reale essenza del fenomeno; a riprova di ciò, come vedremo ampiamente in seguito,ogni paese ha recepito in maniera differente le criptovalute all’interno del proprio ordinamento e sono molti gli stati che, dopo averne favorito con entusiasmo la diffusione, sono tornati sui loro passi, vietandone addirittura il commercio.

Lo spunto per un approccio alla materia non può che partire dalla disamina delle caratteristiche dello strumento economico – giuridico, cui, in prima analisi, deve necessariamente raffrontarsi la valuta virtuale, ossia la moneta tradizionale, al fine di comprendere se, in ottica regolatoria, il quadro normativo previsto per quest’ultima sia applicabile per analogia anche al nuovo strumento oppure si debba ricorrere a una regolamentazione che prenda le mosse da presupposti del tutto nuovi[9].

 

  1. Le funzioni della moneta

Sono tre le funzioni tradizionalmente riconducibili alla moneta[10]. La prima – quella più ovvia – è quella di costituire un mezzo di scambio per le transazioni. In assenza di tale strumento, i soggetti interessati a concludere uno scambio sarebbero costretti a ricorrere ogni volta al baratto,con intuibili difficoltà nel concludere gli accordi a causa della difficoltà di trovare ogni volta una persona che non solo sia in possesso dell’oggetto desiderato, ma anche che abbia bisogno di ciò che gli si offre in cambio.

È, pertanto, impossibile, alla luce della moltitudine di scambi che avvengono ogni giorno, concepire l’economia moderna che operi senza utilizzare la moneta o un mezzo analogo.

Accanto alla tradizionale funzione di mezzo di scambio, la moneta assolve alla funzione di unità di conto, in quanto consente di confrontare in maniera omogenea il valore di prodotti e servizi molto diversi tra loro, agevolando così le decisioni economiche e gli accordi contrattuali.

Da ultimo, la moneta costituisce riserva di valore, permettendo di spostare nel tempo la quota di reddito che non viene utilizzata immediatamente per consumare beni e servizi. In altri termini, consente di conservare una quota del reddito corrente per spenderlo in futuro.

Nel corso dei secoli, pur mantenendo intatte tali caratteristiche, la moneta ha subito un’evoluzione verso una progressiva dematerializzazione, che ha determinato l’abbandono del suo carattere tangibile a favore di una mera rappresentazione del valore in essa incorporato.

Per oltre due millenni, infatti, le monete erano coniate in metalli preziosi, come argento e oro, in modo che il loro valore fosse corrispondente a quello dei metalli con i quali erano coniate[11].

Le banconote, inizialmente introdotte in Cina nel Seicento d.c., sono divenute di utilizzo comune in Europa solo nel diciottesimo secolo: a differenza delle monete, il loro valore intrinseco era nullo, rappresentando una semplice promessa di pagamento.

Proprio per conferire valore alla moneta cartacea (più facile da gestire rispetto a quella metallica), nel diciottesimo secolo molti stati introdussero il sistema monetario aureo: l’emissione di banconote era realizzata dalla banca centrale per un valore nominale pari al valore delle proprie riserve auree.

La fortuna di tale sistema venne negli anni progressivamente affievolendosi: con gli accordi di Bretton Woods nel 1944, i paesi introdussero un sistema monetario aureo in cui solo il dollaro americano aveva la possibilità di essere convertito in oro, mentre alle altre valute erano consentite solo oscillazioni limitate in un regime di cambi fissi a parità centrale[12].

Il regime aureo è cessato formalmente nel 1971,quando lo Smithsonian Agreement mise fine agli accordi di Bretton Woods, in quanto, con le crescenti richieste di conversione in oro, le riserve americane si stavano sempre più assottigliando. 

Perso ogni riferimento al corrispondente valore delle riserve auree detenuto dai singoli stati, il valore della moneta poggia esclusivamente sulla fiducia che hanno i detentori di mantenere attraverso di essa il potere d’acquisto di beni e servizi nel tempo; tale valore è quindi fondato sulla credibilità dell’istituzione che emette moneta, di regola la banca centrale di ciascun paese.

In altri termini, la moneta, totalmente svincolata dal contenuto intrinseco di metallo prezioso, ha valore in quanto mezzo di pagamento riconosciuto nell’economia di un certo paese, la cui stabilità è garantita dal controllo sull’emissione da parte delle banche centrali e il riconoscimento come mezzo di pagamento è garantito dalla legge.

Di regola, pertanto, l’emissione di moneta all’interno di un singolo stato è prerogativa esclusiva della banca centrale, alla quale l’autorità sovrana in un determinato contesto attribuisce tale compito.

Le criptovalute sovvertono totalmente tale schema: caratteristica che contraddistingue e accomuna le diverse valute virtuali è proprio la mancanza di un ente centrale che ne controlli l’emissione, a favore di un meccanismo in cui la creazione della moneta è demandata a un sistema peer-to-peer, gestito da un algoritmo, in cui ciascun utente può creare nuova moneta.

In quanto emesse al di fuori del circuito tradizionale sopra descritto e prive quindi di un supporto normativo che attribuisca alle stesse il carattere di strumento legale di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, alle criptovalute viene generalmente attribuita la natura di moneta contrattuale, valida dunque nei meccanismi di scambio in quanto vi sia un accordo tra le parti.

Anche la giurisprudenza comunitaria ha recepito tale definizione: proprio con riferimento al bitcoin, con la sentenza 22.10.15 (in causa C-264/14, Skatteverket c/David Hedqvist), la Corte ha sancito il principio che “le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie, in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”.

Alla luce della bolla speculativa che ha fatto schizzare il valore del bitcoin fino alla somma astronomica di quasi 20.000 dollari per unità[13], la qualifica di moneta contrattuale non è sufficiente a compendiare la natura ibrida di tale fenomeno, la cui prerogativa di strumento speculativo sembra avere assunto carattere predominante rispetto all’originaria funzione di mezzo di pagamento.

 

  1. La blockchain

Le cripto valute costituiscono una delle tante applicazioni della tecnologia denominata, secondo un anglicismo ormai diffuso, blockchain[14]. In termini estremamente sintetici e semplificati, possiamo definire la blockchain come un registro che contiene tutte le transazioni concluse in un determinato network[15].

I dati relativi agli scambi sono salvati all’interno di blocchi crittografici, collegati tra loro in modo da creare un’infinita catena di blocchi di dati che consente di risalire e verificare tutte le transazioni concluse.

Tale tecnologia è finalizzata a risolvere, in ambiente informatico, il problema della non modificabilità di dati preesistenti concatenati con altri che a mano a mano si aggiungono, provenienti da diverse fonti. Si tratta, in buona sostanza, della funzione svolta dai libri contabili, le cui regole tradizionali di tenuta estrinseca sono volte a prevenire il rischio di falsificazione successiva.

Il limite della moneta bancaria è quello della dipendenza della fiducia dall’esclusività del soggetto che è abilitato a modificare il libro contabile.

La grande innovazione apportata rispetto alle tradizionali modalità di archiviazione e registrazione dei dati è che tale registro, oltre ad essere digitale, è distribuito tra tutti i partecipanti alla rete, i quali gestiscono i singoli nodi del network.

Gli aggiornamenti al registro non sono più gestiti, come accadeva tradizionalmente, sotto il controllo rigoroso di una autorità centrale, ma sono invece creati e caricati da ciascun nodo in modo indipendente. In questo modo ogni partecipante è in grado di processare e controllare ogni transazione ma nello stesso tempo ogni singola transazione, ancorché gestita in autonomia, deve essere verificata, votata e approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla rete.

Anche se alcuni nodi sono inaffidabili o disonesti, la rete è in grado di processare correttamente ogni transazione e proteggere il registro dalla manomissione attraverso un meccanismo matematico chiamato proof of work, che rende superfluo l’intervento umano e il controllo di un’autorità centrale.

L’attendibilità delle transazioni viene, infatti, garantita da tale meccanismo, che richiede la risoluzione da parte di alcuni nodi speciali della rete (i c.d. miners) di un problema di calcolo al fine di validare la transazione.

La soluzione del problema, inoltre, attribuisce ai miners un premio consistente in una transazione di una determinata quantità di criptovaluta, che rappresenta, peraltro, l’unica modalità di nuova emissione della moneta[16].

Tale incentivo è fondamentale al fine di consentire il funzionamento del sistema e a renderlo affidabile, in quanto il grande numero di miners che competono per validare le transazioni – e conseguentemente guadagnare nuova moneta – impedisce, o comunque rende molto difficile, che un singolo soggetto possa ottenere il controllo della maggioranza dei nodi della rete e corrompere la blockchain[17].

Una volta validate, le transazioni vengono raggruppate in un nuovo blocco, che viene aggiunto alla catena composta dalle transazioni concluse in precedenza. Allo stesso tempo, una volta autorizzata l'aggiunta del nuovo blocco, ogni nodo aggiorna la propria copia privata, in modo che ogni partecipante alla rete detenga una copia dell’intera blockchain: la natura stessa della struttura dati garantisce l’assenza di una sua manipolazione futura.

 

  1. Caratteristiche delle criptovalute

Le criptovalute, nell’intendimento originario del suo teorizzatore[18], nascono come strumenti di pagamento elettronico, gestiti da una rete paritaria di utenti senza l’intermediazione di un’entità centrale.

Elementi indefettibili delle criptovalute sono, quindi, quelli di essere una moneta esclusivamente elettronica senza alcun corrispettivo fisico e di non prevedere un’istituzione finanziaria su cui le parti confidano per l’esecuzione delle transazioni.

Il riferimento alla natura di moneta elettronica potrebbe lasciare intendere che le criptovalute rientrino in tale genus: a dispetto dell’apparente analogia, i due strumenti condividono solamente alcuni tratti comuni. La moneta elettronica, come il bitcoin, consiste in un sistema informatizzato di pagamento utilizzabile per scambi con chi dichiara di accettarla e può, al pari del bitcoin, essere detenuta in un portafoglio digitale.

Le analogie si fermano qui: come emerge dalla definizione di derivazione europea (poi recepita, con riguardo all’ordinamento italiano, all’interno del Testo Unico Bancario),la moneta elettronica è «il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento [...] e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente».

In pratica, il titolare della carta versa in anticipo una somma di denaro per poterne avere la disponibilità (di spesa o di prelievo presso gli sportelli automatici) attraverso la carta stessa. Ogni pagamento o prelievo effettuato viene immediatamente addebitato con detrazione della somma dal fondo disponibile.

Pertanto, la moneta elettronica è una particolare forma di archiviazione di valuta ufficiale ottenuta attraverso l’intermediazione di un soggetto qualificato[19], mentre la valuta virtuale rappresenta uno strumento che si contrappone alle valute ufficiali, nato proprio per ovviare ai limiti di quest’ultime.

A tal riguardo,un’altra prerogativa tipica che contraddistingue le criptovalute rispetto al modello bancario tradizionale è l’anonimato di ogni transazione conclusa con moneta virtuale. Nelle intenzioni del suo ideatore[20], tale caratteristica era stata implementata a livello tecnico al fine di assicurare un livello maggiore di privacy rispetto ai consueti canali bancari.

La crittografia – che costituisce uno dei cardini su cui poggia l’intero sistema delle criptovalute – fa sì che i reali partecipanti alla transazione siano identificati esclusivamente attraverso degli indirizzi alfanumerici casuali, che non consentono di risalire alla reale identità dei contraenti.

La garanzia dell’anonimato ha inevitabilmente attratto anche la criminalità organizzata[21], che ha percepito da subito le potenzialità connesse all’utilizzo di una moneta, che – sfruttando il vuoto normativo ancora esistente in molte parti del mondo circa l’applicazione della normativa antiriciclaggio ai soggetti che svolgono funzioni di exchange – non consente di identificare le parti che concludono lo scambio di denaro mediante moneta virtuale.

Sul punto occorre aggiungere che l’anonimato non può considerarsi assoluto; sebbene, almeno in apparenza, la tracciabilità non sia sufficientemente forte da risalire all’identità dei singoli operatori, ogni transazione è concretamente e potenzialmente tracciabile.

Il sistema funziona tramite un meccanismo di doppia chiave, pubblica e privata. Tutte le transazioni, per essere identificate e successivamente autorizzate, necessitano di entrambe le chiavi: delle due, solo la chiave pubblica è visibile al pubblico, mentre la chiave privata serve al singolo utente per confermare la transazione.

Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza, la piattaforma predispone la possibilità di generare una serie infinita di coppie di chiavi in capo ad ogni utente (da cui deriva la crescente difficoltà nell’identificare il soggetto a cui appartengono, di volta in volta, le varie chiavi).

La possibilità di risalire al soggetto fisico è insita nella stessa blockchain che, rendendo pubbliche tutte le informazioni sulle transazioni e le relative chiavi identificatrici, consente di ricostruire tutte le entrate e le uscite di un utente giungendo infine ad identificarlo fisicamente qualora una delle sue transazioni sia in qualche modo legata al mondo reale.

Si può dunque affermare che, sebbene le evidenti difficoltà di tracciabilità originate dal sistema, lo pseudo-anonimato conserva una possibilità di intervento delle autorità, pur provvedendo a tutelare maggiormente la privacy degli utenti.

Come anticipato, le transazioni in valuta virtuale sono anche irreversibili, in quanto il meccanismo della blockchain, per sua stessa struttura tecnica, impedisce che le transazioni, una volta registrate, possano essere annullate. Ciò richiederebbe, infatti, di ricalcolare tutte le “proof of work” svolte, essendo ciascuna transazione legata a quella precedente.

Oltre a tali caratteristiche prettamente tecniche, è emersa nel tempo una peculiarità che, seppure non costituisca un presupposto imprescindibile delle criptovalute, ha caratterizzato indubbiamente la fase di sviluppo del suo archetipo più diffuso, il bitcoin: un aumento esponenziale del suo valore, accompagnato da una estrema volatilità del suo prezzo di mercato.

Tale proprietà, da una parte, ha compromesso inevitabilmente la funzione del bitcoin, quale unità di conto, dall’altra ha mutato parzialmente la sua originaria funzione di strumento di pagamento, rendendola, per certi versi, più simile a uno strumento di investimento, che a una moneta.

Le frequenti variazioni di prezzo determinano, infatti,notevoli inconvenienti agli utilizzatori dei bitcoin quale unità di conto:i venditori devono ripetutamente adeguare i prezzi dei prodotti per adeguarli alle oscillazioni della valuta virtuale, così come i consumatori si trovano in difficoltà nell’individuare i veri prezzi relativi dei beni e dei servizi che vorrebbero acquistare.

La crescita esponenziale del prezzo del bitcoin ha, invece, determinato una parziale eterogenesi dei fini per i quali è stata creata la valuta virtuale, in quanto da strumento di pagamento si è trasformato in un bene da detenere, piuttosto che da spendere, al fine di trarre guadagno dall’aumento del suo valore nel tempo.

Non a caso, in considerazione del suo carattere di risorsa scarsa, il bitcoin è stato definito anche oro digitale[22], in quanto condividerebbe con quest’ultimo la caratteristica di conservare e accrescere il suo valore nel tempo, a dispetto della volatilità cui sono inevitabilmente soggetti i mercati finanziari.

Mentre per l’oro si parla di “scarsità naturale”, per via della sua disponibilità limitata per natura e le difficoltà di estrazione, per bitcoin è stata opportunamente coniata l’espressione di “scarsità artificiale”, proprio per indicarne una componente di limitatezza voluta ed impostata dal suo creatore nel momento della sua stessa progettazione; in altre parole, se l’oro è di per sé scarso, il bitcoin è stato ideato per essere scarso.

Se la natura di strumento finanziario[23] – peraltro già evidenziabile nelle dinamiche che hanno accompagnato la diffusione tra il grande pubblico delle criptovalute, in special modo del bitcoin – dovesse acquisire rilievo preminente,muterebbe il quadro normativo di riferimento al cui interno ricondurre le valute virtuali.

Gli strumenti finanziari sono soggetti a una regolamentazione molto più pervasiva e stringente   rispetto ai mezzi di pagamento[24], ragion per cui la riconduzione delle valute virtuali all’interno della prima categoria avrebbe conseguenze notevoli in merito alla facilità di circolazione delle criptovalute.

 

  1. Aspetti regolamentari

Il notevole interesse sorto attorno alle criptovalute ha inevitabilmente acceso i fari degli stati nazionali e dei regolatori sovranazionali in merito all’approccio regolamentare da adottare nei confronti del fenomeno criptovalutario.

Come noto, lo sviluppo di Internet è stato favorito, almeno nella sua fase iniziale, dall’assenza quasi totale di norme statuali, a favore di un meccanismo di autoregolamentazione, che si è occupato prevalentemente di regolare questioni di natura tecnica, evitando di approntare una disciplina generale del mondo digitale.

Anche le criptovalute, nella fase iniziale di sviluppo, hanno goduto di tale libertà e ne hanno approfittato per diffondersi rapidamente pressochè in ogni angolo del mondo, grazie alla straordinaria capillarità di Internet.

L’ambito di operatività delle criptovalute, che, come ovvio, trascende i confini nazionali, suggerirebbe, al pari degli altri fenomeni connessi allo sviluppo della c.d. economia digitale, l’ipotesi di un approccio comune da parte degli stati, in modo da non frustrarne lo sviluppo e la diffusione in ragione di restrizioni normative ingiustificate.

Già nel 1996, Johnson e Post scrivevano: “Il cyberspazio rende indeterminata la relazione tra le attività giuridicamente rilevanti svolte sulla rete e la localizzazione fisica. L’avvento della rete globale sta distruggendo il legame tra la localizzazione geografica e: 1) il potere dei governi locali di affermare il controllo sul comportamento tenuto sulla rete; 2) gli effetti del comportamento tenuto sulla rete sugli individui e sulle cose; 3) la legittimazione degli sforzi del potere territorialmente sovrano di rendere effettive regole applicabili a un fenomeno globale; 4) la possibilità della localizzazione fisica di rendere palesi le regole applicabili”.

Alla luce di tali considerazioni, tuttora estremamente valide, i tentativi attuali di limitare o proibire l’utilizzo delle valute virtuali posti in campo dai singoli stati creano distorsioni regolatorie facilmente eludibili in considerazione della semplicità con cui, nell’ecosistema digitale, si possono violare le barriere territoriali sollevate da un singolo stato. 

Al momento, il bitcoin, al pari delle altre criptovalute meno diffuse, è liberamente trasferibile sia in forma digitale che in forma fisica in molti paesi del mondo ed è negoziabile su numerose piattaforme in cambio di valute aventi corso legale[25]. 

Non può tuttavia non evidenziarsi come, salvo rare eccezioni, l’atteggiamento finora adottato dai regolatori nazionali e sovranazionali denoti una sostanziale diffidenza rispetto a questo nuovo strumento.[26]

Tale orientamento è comprensibile, alla luce del fatto che una diffusione generalizzata delle criptovalute andrebbe inevitabilmente a scapito delle valute nazionali e delle politiche monetarie adottate dagli stati.

Non sorprende, quindi, che i documenti diffusi dalle principali autorità di regolazione contengano principalmente una serie di avvertenze al pubblico circa gli effetti indesiderati derivanti dall’utilizzo delle criptovalute.

Più in generale, deve annotarsi come al momento vi sia un approccio alquanto erratico al tema da parte degli stati nazionali, caratterizzato da fughe in avanti e repentine marce indietro e da un’evidente e generalizzata confusione circa la natura giuridico – economica dello strumento criptovalutario: una breve panoramica delle misure adottate a livello delle singole nazioni potrà chiarire quanto appena detto[27].

 

  1. 1. Europa

La Banca Centrale Europea ha fornito, nel 2012, una delle prime analisi degli schemi di moneta virtuale, definendoli “un tipo di denaro regolamentato e digitale, che viene rilasciato e di solito controllato dai suoi sviluppatori e utilizzato e accettato tra i membri di una specifica comunità virtuale”.

Non essendosi ancora verificatala bolla speculativa del bitcoin, la Banca Centrale Europea non aveva dubbi nel qualificare le criptovalute come un tipo di moneta privata, utilizzata e accettata all’interno di una determinata comunità virtuale.

Nel luglio 2014, l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) ha pubblicato un parere sulle valute virtuali al fine di favorire un processo di convergenza regolamentare a livello europeo, individuando numerosi profili di rischio derivanti dall’utilizzo o dalla detenzione delle valute virtuali.

Secondo l’Autorità Bancaria Europea, i rischi superano i possibili benefici che le valute virtuali potrebbero fornire ai loro utilizzatori, anche considerando i vantaggi in termini di costi e tempi di transazione e di inclusione finanziaria.

L’EBA ha evidenziato la necessità di definire, nel lungo periodo, un quadro normativo armonizzato, che riservi l’operatività in valute virtuali a soggetti autorizzati e definisca, tra l’altro, requisiti in materia di capitale e governance dei partecipanti al mercato e segregazione dei conti della clientela.

Sulla stessa scia si è posta nel 2015 la Banca d’Italia, che ha rilasciato un documento intitolato “Avvertenza sull’utilizzo delle cosidette valute virtuali”, nel quale mette in guardia gli utenti dai potenziali rischi derivanti dall’utilizzo delle criptovalute[28].

Nel citato documento, la Banca d’Italia ricorda come “In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Si richiama, tuttavia, l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 T.U.B. per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131-ter T.U.B. per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 T.U.F., per la prestazione di servizi di investimento)”.

Emergono, in nuce, i profili legati alla potenziale applicazione della normativa in materia di raccolta del risparmio e di prestazione di servizi di investimento, in considerazione della natura ibrida – non più solo moneta virtuale, ma anche strumento di investimento con natura speculativa – delle criptovalute.

Anche gli organi giurisdizionali nazionali e sovranazionali hanno avuto modo di pronunciarsi circa la natura giuridica delle valute virtuali.

La Corte di Giustizia europea, con sentenza dell’ottobre 2015, ha fatto propria l’impostazione che attribuisce alle criptovalute natura di mezzi di pagamento, assimilando, quindi, i Bitcoin a “divise, banconote e monete con valore liberatorio” a fini Iva e conseguentemente esenti a norma dell’art. 135(1) lett. e) della direttiva relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006).

In ambito nazionale,il Tribunale di Verona, nella prima sentenza (n. 195 del 24.01.2017) pronunciata da un giudice italiano in materia di criptovalute, ha, al contrario, accolto la natura di strumento finanziario delle criptovalute, definendo i bitcoin come uno “strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari forme di transazioni online” costituito da “una moneta che può essere coniata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer[29].

Con la Risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali[30], il Parlamento europeo ha operato un’indubbia apertura di credito a favore delle criptovalute, non limitandosi a sottolineare i rischi derivanti dal loro utilizzo,ma riconoscendo che “le valute virtuali e la DLT possono contribuire positivamente al benessere dei consumatori e allo sviluppo economico” in virtù dei vantaggi connessi al loro utilizzo, quali, ad esempio, “una notevole riduzione dei costi di transazione per i pagamenti e il trasferimento di fondi, che probabilmente scenderebbero ben al di sotto dell’1%, rispetto al 2% - 4% dei sistemi di pagamento online tradizionali e a una media di oltre il 7% per il trasferimento delle rimesse transfrontaliere, con un conseguente calo dei costi totali delle rimesse a livello globale che potrebbe ammontare fino a 20 miliardi di EUR”, e “a livello più generale, una riduzione del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale.”

Nella citata risoluzione il Parlamento Europeo suggerisce che, per far fronte ai rischi associati all’utilizzo delle valute virtuali, “sarà necessario rafforzare la capacità normativa, comprese le competenze tecniche, e sviluppare un quadro giuridico solido che stia al passo con le innovazioni, assicurando una risposta tempestiva e proporzionata nel caso in cui l’utilizzo di alcune applicazioni basate sulla DLT assuma un'importanza sistemica; osserva tuttavia che una regolamentazione precoce non può essere adattata a una realtà ancora in evoluzione, dal momento che potrebbe trasmettere al pubblico un messaggio errato sui vantaggi o la sicurezza delle monete virtuali”.

Un ulteriore passo in avanti nel tentativo di recepire le criptovalute all’interno dell’ordinamento giuridico comunitario è stato compiuto con la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (V direttiva antiriciclaggio), la quale definisce valuta virtuale: «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».  

La definizione accolta in tale sede si è resa necessaria al fine di estendere ai prestatori di servizi, la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, che non sono soggetti all’obbligo della UE di individuare le attività sospette, particolari obblighi antiriciclaggio[31].

L’anonimato che caratterizza le transazioni in valuta virtuale poneva un vulnus notevole nella lotta al riciclaggio condotto dall’Unione Europea, ragion per cui si è reso necessario l’ampliamento dell’ambito di applicazione della IV direttiva (UE) includendo i prestatori di servizi che svolgono attività di exchange di valuta virtuale.

Da questo punto di vista, si deve sottolineare che l’Italia aveva già fatto un passo in avanti rispetto a tale esigenza. Il D.lgs. n. 90 /2017, infatti, aveva già anticipato l’orientamento del legislatore comunitario, inserendo tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole antiriciclaggio “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”.

Al pari dell’Italia, anche altri stati europei hanno avviato i primi interventi normativi finalizzati a disciplinare gli aspetti più controversi connessi all’utilizzo delle criptovalute.

La Germania, nel recepire la MiFID, ha incluso (a differenza di molti altri paesi europei) le “unità di conto” – al cui interno sono incluse anche le monete private (e quindi le stesse criptovalute), paragonabili a una valuta estera – nella categoria degli “strumenti finanziari”.

In ragione di tale estensione, l’attività degli exchanges è stata subordinata all’ottenimento di una licenza, poiché il trading di “unità di conto” è una attività riservata. A mutare tale quadro regolamentare è intervenuta, di recente, la Corte d’appello di Berlino, stabilendo che il bitcoin non è uno strumento finanziario ai sensi della legge bancaria tedesca (KWG) e che, pertanto, gli exchanges possono operare anche senza licenza.

Passando alla Francia, le autorità francesi escludono le criptovalute dal novero sia degli strumenti finanziari che dagli strumenti di pagamento,attribuendo a queste la qualifica di un contratto privato tra le parti.

In un recente rapporto sulle “valute virtuali” promosso dal Ministero dell’economia francese si auspica di istituire una licenza per gli exchanges (“Euro Bitlicense”), analoga a quella dello Stato di NY e a quella introdotta dalle autorità giapponesi[32].

Al contrario, il Regno Unito, nonostante sia una delle piazze finanziarie più importanti al mondo, non ha ancora adottato alcuna normativa specifica in tema di criptovalute, anche se recentemente il Governatore della Banca di Inghilterra ha dichiarato che una regolamentazione della materia è necessaria: “A better path would be to regulate elements of the crypto-asset ecosystem to combatillicit activities, promote market integrity, and protect the safety and soundness of the financial system[33].

Il quadro europeo appena delineato nei suoi profili essenziali denota la tendenza da parte delle istituzioni comunitarie e dei singoli stati europei a disciplinare gli aspetti più critici legati all’utilizzo della valuta virtuale,attraverso il rinvio alla normativa che meglio si attaglia al caso concreto a prescindere da considerazioni relative alla sua natura di mezzo di pagamento piuttosto che di strumento finanziario.

Manca ancora una regolamentazione organica della materia, il che si giustifica plausibilmente alla luce delle considerazioni contenute nel citato rapporto del Parlamento Europeo del 2016, in ragione della necessità di attendere una compiuta definizione del fenomeno prima di imbrigliarlo all’interno di un quadro normativo non corrispondente alla sua effettiva natura.

 

  1. 2. Asia e Stati Uniti

In Asia, le criptovalute sono state dapprima accolte con entusiasmo dai principali governi del continente, ma a tale fase di euforia ha fatto seguito in maniera repentina un cambio di atteggiamento, che ha condotto in casi estremi – si veda il caso della Cina – a vietare sostanzialmente ogni tipo di transazione in valuta virtuale.

L’analisi non può che iniziare dal Giappone, il quale costituisce l’avanguardia in fatto di blockchain e mondo delle criptovalute, divenute forma legale di pagamento a partire dal 1° aprile 2017[34].

Nel paese sono ormai migliaia le attività economiche che accettano le criptovalute come sistema di pagamento, mentre sono presenti numerosi bancomat che consentono di effettuare prelievi e versamenti in bitcoin.

Per comprendere la diffusione del fenomeno nel sol levante, basti citare la statistica del giornale The Japan Times[35], secondo il quale, a gennaio 2018, il 56% degli investimenti in Bitcoin è stato originato in Yen, mentre, per fare un confronto immediato, le transazioni in dollari americani sono state solo il 28,4%.

Nell’ottica di realizzare un’integrazione completa all’interno del sistema economico – finanziario delle valute virtuali, nell’ottobre del 2018, il principale regolatore finanziario giapponese (FSA) ha approvato la Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA), un organismo composto dagli exchange di criptovalute nazionali autorizzati, a cui è stata riconosciuta la qualifica di associazione di imprese certificate per la gestione del business legato alle criptovalute.

In questo modo, l’autorità di controllo ha concesso all’industria delle criptovalute uno status di autoregolamentazione, in forza del quale le aziende del settore potranno creare linee guida per gli exchange e sviluppare misure per frenare l’insider trading ed il riciclaggio di denaro sporco. 

Condivide lo stesso entusiasmo per il mondo delle criptovalute anche Singapore,nel quale le monete virtuali sono considerate legali anche se ufficialmente non sono un sistema di pagamento.

La Banca Centrale (MAS, Monetary Authority of Singapore) è in procinto di definire una normativa quadro per l’autorizzazione dei pagamenti direttamente in criptovalute e una regolamentazione delle Initial Coin Offering (ICO), le offerte iniziali di nuove valute virtuali, al fine di garantire i risparmiatori dai possibili rischi connessi all’investimento in tali strumenti finanziari[36].

All’estremo opposto rispetto all’atteggiamento di favore adottato dai paesi appena citati, si pone la Cina, che è stata, peraltro,almeno all’inizio,uno dei mercati dei più attivi sulle criptovalute, il cui utilizzo si era presto diffuso anche grazie alla possibilità di esportare valuta e aggirare l’inconvertibilità dello yuan attraverso lo scambio in valuta virtuale.

Proprio al fine di contenere tale effetto[37], da settembre 2017 le autorità cinesi hanno dichiarato guerra a un mercato che,fino a un anno prima,valeva più dei tre quarti di quello globale sul bitcoin, adottando la chiusura delle maggiori piattaforme per scambiare criptovalute.

A tale provvedimento, è seguito il divieto di promuovere nuove Ico e la chiusura delle piattaforme nazionali, le uniche che permettevano ai cinesi di acquistare bitcoin. Anche l’attività di mining, che in Cina ha avuto una diffusione notevole grazie al basso costo dell’energia elettrica, rischia di essere bandita proprio per il notevole dispendio di risorse e per i potenziali danni all’ambiente[38]. 

Nella Corea del Sud, che al pari della Cina aveva inizialmente accolto con favore la valuta virtuale per poi adottare misure più restrittive,le autorità hanno di recente nuovamente modificato la propria impostazione ed è attesa a breve una regolamentazione più permissiva, anche alla luce del fatto che il 5% della valorizzazione di Bitcoin deriva da trasferimenti in Won sudcoreani.

Al momento vengono applicate da parte degli exchanges le normative Anti-Money Laundering (AML), cioè riferite all’antiriciclaggio di denaro, e Know-Your-Customer (KYC), ovvero di identificazione e verifica dell’identità del cliente.

Gli Stati Uniti hanno valorizzato la natura finanziaria delle criptovalute: nel settembre 2015 la Commodity Futures Trading Commission (Cftc), nell’istruzione di una causa contro una piattaforma per aver sollecitato all'investimento in opzioni, ha affermato che il Bitcoin e le altre valute virtuali “possono essere adeguatamente definite come commodities”.

I mercati finanziari statunitensi, da sempre all’avanguardia nel cogliere le opportunità derivanti da nuovi strumenti finanziari, non si sono lasciati scappare l’occasione di sfruttare anche il boom delle criptovalute: dal dicembre 2017, è possibile scambiare titoli futures basati sui bitcoin alla borsa di Chicago (CBOE)[39], il che denota la volontà delle istituzioni regolamentari finanziarie statunitensi di ricomprendere le criptovalute all’interno della disciplina stabilita per gli altri strumenti finanziari. 

In assenza di una normativa federale in materia, va sottolineata comunque la notevole eterogeneità di approccio al fenomeno da parte dei singoli stati americani[40]:a giugno del 2015, lo stato di New York ha introdotto un regime autorizzatorio denominato BitLicense, in forza del quale ogni soggetto che voglia operare professionalmente in valuta virtuale deve necessariamente conseguire una licenza.

Al contrario, in Texas, non sussiste alcuna limitazione alla libera operatività dei soggetti che svolgono attività professionale di exchange. La California, notoriamente uno degli stati americani più liberali, considera il bitcoin come valuta con valore legale,seppure tale risultato derivi più da un’assenza di regolamentazione che da una esplicita volontà in tal senso.

 

  1. Conclusioni

Da questa breve disamina dei mercati nei quali le criptovalute hanno riscontrato maggiore diffusione, emerge un’evidente assenza di intendimento comune sia rispetto alla natura giuridico – economico delle criptovalute, che all’approccio regolamentare da adottare.

A fronte di paesi che hanno accolto con entusiasmo la novità, ve ne sono altri che oscillano tra misure di favore e restrizioni normative, e altri ancora che combattono il fenomeno per timore di perdere il proprio monopolio monetario.

Stante l’assenza di una visione condivisa sul tema, non si intravedono all’orizzonte ipotesi di convergenza regolamentare, peraltro premature in considerazione della rapidità con cui il fenomeno cripto valutario continua ad evolversi.

Rebus sic stantibus, un approccio attendista (quale ad esempio quello adottato dalle istituzioni comunitarie), pur temperato da alcuni interventi volti a ricomprendere all’interno del quadro normativo vigente le ipotesi di utilizzo delle cripto valute che presentano le maggiori analogie con le fattispecie già disciplinate dalla legge, sembra quello meglio in grado di assecondare lo sviluppo della valuta virtuale e, al contempo, di garantire un quid minimo di protezione a tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano a contatto con tale mondo.

 

Avv. Prof. Marco Mastracci, Professore supplente di Diritto Internazionale presso UNICLAM.  

 

[1]La letteratura scientifica in materia di criptovalute è ormai ampia; per quanto concerne gli aspetti giuridici, il testo più completo è probabilmente Aa.Vv., The law of Bitcoin, Bloomington, 2015; in ambito italiano, si veda la monografia di S. Capaccioli, Criptovalute e Bitcoin. Unanalisi giuridica, Milano, 2015; M. Mancini, Valute virtuali e Bitcoin, in AGE – Anal. Giur. Economia, 1/2015, pagg. 117 segg.; R. Scalcione, Gli interventi delle autorità di vigilanza in materia di schemi di monete virtuali, ivi, pagg. 139 segg.; N. Vardi, Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei Bitcoin, in Dir. Inf., 1-2015, 450 ss.; G. Gasparri, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del Bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, in Dir. Inf., 2015, 1, 431 ss.

[2] Nakamoto (pseudonimo), Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System, 2008, in https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

[3]Si sono diffusi vari rumors, negli anni, riguardo all’identità che si nasconde dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Nel dicembre 2015, i siti Wired e Gizmodo hanno ipotizzato che l'inventore della criptovaluta fosse l'imprenditore australiano Craig Wright, il quale, tuttavia, ha dichiarato di non essere coinvolto e di voler prendere le distanze dal fenomeno.Plateroti A., 2017b.,Da Nakamoto a Wright: chi si cela dietro l’inventore. Il Sole 24 Ore, 24 febbraio, disponibile su <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-02-23/da-nakamoto-wright-chi-si-cela-dietro-l-inventore-220157.shtml?uuid=AEezWQb>

[4] La definizione di criptovaluta digitale nel paper è la seguente: “a purely peer-to-peer version of electronic cash, [which] would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution”.

[5]Per convenzione, con il termine Bitcoin in maiuscolo ci si riferisce alla tecnologia, mentre nella sua versione in minuscolo si fa riferimento alla valuta. 

[6] Si stima che attualmente vi siano oltre 2.000 criptovalute. La “capitalizzazione” globale del mercato delle “valute virtuali” è stimata ai primi di aprile 2019 pari a 185 miliardi di dollari; cfr. Criptovalute: capitalizzazione tocca un nuovo massimo a 5 mesi, in  https://www.trend-online.com/bitcoin/criptovalute-capitalizzazione-massimo/

[7]Si veda al riguardo il rapporto del governo inglese, intitolato Distributed Ledger Technology: beyondblock chain e pubblicato a cura del Government Office of Science, che illustra le possibilità offerte dalla nuova tecnologia;  il documento è consultabile in https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf. Questo è uno dei passaggi più significativi: «Le tecnologie di registro distribuito hanno il potenziale di cambiare il modo in cui i governi raccolgono le tasse, distribuiscono i benefit, rilasciano i passaporti, registrano i dati del catasto, seguono la catena distributiva dei prodotti e in generale garantiscono l’integrità dei registri e dei servizi governativi […]. Le criptovalute sono di interesse per le banche centrali e per i dipartimenti finanziari dei governi […] perché la distribuzione elettronica di moneta digitale offre diverse opportunità di efficientamento e, a differenza del denaro fisico, è accompagnata da un registro delle transazioni che non è presente per la moneta fisica […]. Le tecnologie di registro distribuito potrebbero risolvere diversi problemi di business relativi a costi, duplicati e riconciliazioni».Un’applicazione di questa tecnologia che sta attirando l’attenzione del mondo giuridico sono i c.d. smartcontracts, i contratti «autoesecutivi»: protocolli informatici che facilitano, verificano, o fanno rispettare, la negoziazione o l’esecuzione di un contratto, permettendo talvolta la parziale o la totale esclusione di una clausola contrattuale Si vedano in proposito: P. Cuccuru,Blockchained automazione contrattuale. Riflessioni sugli smartcontracts, in Nuova g. civ. com., 2017, p.107; D. Di Sabato, Gli smartcontracts:robot che gestiscono il rischio contrattuale, in Contratto e impr.,2017, p. 378.

[8]Propendono per una qualifica delle criptovalute qua il nuovi strumenti di pagamento Plassaras, N.A. (2013), Regulating Digital Currencies: Bringing Bitcoin within the Reach of the IMF, inChicago Journal of International Law 14(1): 377-407; Satran, S. (2013), How Did Bitcoin Become a Real Currency? U.S. News & World Report; Luther W.J. and L.H. White (2014), Can Bitcoin Become a Major Currency?GMU Working Paper in Economics No. 14-17, George Mason University; Folkinshteyn, D., M. Lennon and T. Reilly (2015), The Bitcoin Mirage: An Oasis of Financial Remittance, in Journal of Strategic and International Studies 10: 118-124. In senso contrario, cfr. Velde, F.R. (2013), Bitcoin: a primer, in Chicago Fed Letters No. 317, The Federal Reserve Bank of Chicago; Hanley, B.P. (2014), The False Premises and Promises of Bitcoin”, Cornell University Library. Yermack, D. (2014), Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal, inNBER Working Paper No. 19747, National Bureau of Economic Research; Williams, M.T, Virtual Currencies – Bitcoin Risk” Paper presented at the World Bank Conference, Washington, D.C. October 21, 2014.

[9]Per una discussion sulle possibili alternative di regolamentazione, si veda: Demertzis, Wolff, The economic potential and risks of crypto assets: is a regulatory framework needed?, Policy Contribution, issue n. 14, 09.2018, Bruegel.

[10]Per la descrizione classica delle funzioni della moneta si veda W.S. Jevons, Money and the mechanism of exchange, Kegan Paul, London 1875.

[11] Si veda G. Davies, A history of money from ancient times to the present, University of Wales Press, Aberystwith, 1994.

[12]Cfr. Il sistema di Bretton Woods e la sua fine, sul sito di Borsa Italiana, reperibile al seguente link: https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/fondo-monetario-internazionale/storie-funzioni/fmi-fine-sistema-di-bretton-woods/fmi-fine-sistema-di-bretton-woods.htm

[13]Bitcoin, un record dietro l’altro: superata soglia 19mila dollari, La Repubblica, 7 dicembre 2017, al sito: https://www.repubblica.it/economia/finanza/2017/12/07/news/bitcoin_un_record_dietro_

l_altro_superati_14mila_dollari-183342111/ 

[14]Il primo lavoro che formulò il concetto di blockchain protetta da crittografia fu pubblicato nel 1991 da Stuart Haber e W. Scott Stornetta: S.Haber, W. S.Stornetta, How to time-stamp a digitaldocument, in Journal of Cryptology, vol. 3, nº 2, 1º gennaio 1991, pp. 99–111,

[15]Per un’analisi più approfondita della tecnologia si rinvia a: Roberto Garavaglia, Tuttosu blockchain, 2018, Hoepli; Andreas M. Antonopoulos, Mastering Bit- coin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, 2015, O’Reilly; Melanie Swan, Blockchain: blueprint for a new economy, 2015, O’Reilly; Henning Diedrich, Ethereum: Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts, Decentralized Auto- nomous Organizations, 2016, Wildfire Publishing.

Per una spiegazione più comprensibile del funzionamento della blockchain, si veda l’articolo del New York Times del 27 giugno 2018, N. Popper, What is the Blockchain? Explaining the Tech Behind Cryptocurrencies, disponibile al sito 

https://www.nytimes.com/2018/06/27/business/dealbook/blockchains-guide-information.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer

[16] La quota immessa in questo modo si dimezza ogni quattro anni e attualmente è di 12,5bitcoinogni dieci minuti (l’ultimo dimezzamento c’è stato nel 2016, quindi il livello dell’attuale ricompensa durerà sino al 2020). Ciò garantisce che ci sia un numero massimo teorico di bitcoin (i 21 milioni citati sono il risultato di una serie geometrica convergente), sia un continuo incentivo per i miners che sostengono il sistema.

[17]Nakamoto, op.cit., riassume così le motivazioni alla base di tale meccanismo: “L’incentivo può contribuire ad incoraggiare i nodi a rimanere onesti. Se un utente malintenzionato fosse avidamente in grado di assemblare più potenza di CPU rispetto a tutti i nodi onesti, dovrebbe scegliere tra un utilizzo truffaldino (ritornando al mittente tutti i suoi pagamenti), o un utilizzo volto a coniare nuove monete. Dovrà necessariamente trovare più redditizio giocare secondo le regole, dato che tali regole lo favoriscono con più monete nuove di tutti gli altri messi insieme, piuttosto che minare la sicurezza del sistema e la validità della propria ricchezza”.

[18] Nel sommario del suo white paper, Sakamoto definiva la criptovaluta“Una versione puramente peer-to-peer di denaro elettronico [che] permetterebbe di spedire direttamente pagamenti online da un'entità ad un'altra senza passare tramite un'istituzione finanziaria”.

[19]Ai sensi dell'art. 114- bis TUB, “l'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica”.

[20]Nakamoto, op.cit: “Il modello bancario tradizionale consegue un certo livello di privacy limitando l'accesso alle informazioni alle parti coinvolte e alla terza controparte fiduciaria. La necessità di annunciare pubblicamente tutte le transazioni preclude tale metodo, ma la privacy può essere ancora mantenuta rompendo il flusso di informazioni in un altro luogo: ovvero mantenendo anonime le chiavi pubbliche. Il pubblico può vedere che qualcuno sta inviando un certo importo a qualcun altro, ma senza informazioni che collegano la transazione ad un utente specifico”.

[21]Si veda in proposito R. Galullo e A. Mincuzzi, Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale, Il Sole 24 ore, 7 febbraio 2017, disponibile al sito: https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-01-24/bitcoin-riciclaggio-invisibile-mafie-e-terrorismo-internazionale-164825.shtml?uuid=AEISiAH

[22]M. Chiaretti, Il bitcoin è l’oro digitale e può sancire la fine del contante, Il Sole 24 ore, 24 novembre 2015, disponibile al sito: https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/11/24/banca-intesa-ametrano/

[23]Nella letteratura finanziaria, per strumento finanziario si intende qualsiasi contratto finalizzato al trasferimento di denaro nello spazio, attraverso assegni e carte di credito, e nel tempo, attraverso depositi bancari, azioni, mutui, obbligazioni, ecc. In ambito giuridico, per restare alla normativa italiana, il Testo Unico sulla Finanza (TUF) ha introdotto una definizione che raccorda quelle di “valore mobiliare” e di “prodotto finanziario”. Attualmente la definizione di strumenti finanziari è contenuta nell’art. 1, comma 2, del TUF che riporta un elenco, suddiviso in titoli di massa e contratti derivati. Sul punto la Consob ha rilevato come si sia in presenza di un investimento di natura finanziaria allorquando “il risparmiatore (...) conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite”; cfr. Comunicazioni CONSOB nn. DAL/970097006082 del 10 luglio 1997, DIS/98082979 del 22 ottobre 1998, DIS/99006197 del 28 gennaio 1999, DIS/36167 del 12 maggio 2000, DIN/82717 del 7 novembre 2000, DEM/1043775 del 1 giugno 2001 e DTC/13038246 del 6 maggio 2013.

[24]In ambito italiano, il TUF (art. 1, comma 4) esclude espressamente i mezzi di pagamento dalla categoria degli strumenti finanziari. In tema si veda Di Vizio, F. (2018), Lo statuto giuridico delle valute virtuali: le discipline e i controlli, Fondazione Pesenti.

[25]Bitcoin nel mondo, dov’è legale, illegale o limitato, Key4biz, 23.01.2018, al sito: https://www.key4biz.it/bitcoin-nel-mondo-legale-illegale-limitato-infografica/210746/

[26]Vedi, tra i molteplici esempi, European Central Bank, Virtual Currency Schemes, Report, ottobre 2012, in www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf e il successive Virtual Currency Schemes – a further analysis, Report, febbraio 2015, in www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf; European Banking Authority, Opinion on virtual currencies, Report, 4.7.2014, inwww.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf; Bank for International Settlements, Digital Currencies, Report, novembre 2015, in www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf; Financial Action Task Force (FATF), Guidance for a Risk-Based Approach: Virtual Currencies, Report,giugno 2015, in www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBAVirtual-Currencies.pdf; Bank of England, Innovations in Payment Technologies and the Emergence of Virtual Currencies, in Bank of England Quarterly Bulletin, Vol. 54, n. 3, 2014, 262, in www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3.pdf.

[27]Per un quadro alquanto esaustivo della regolamentazione delle criptovalute nel mondo, si veda il report redatto dalla Law Library of Congress, Regulation of Cryptocurrency Around the World, Giugno 2018, che analizza i regimi normativi delle criptovalute  in 130 paesi del mondo; il report è scaricabile al sito: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf; si veda anche l’articolo de Il Sole 24 ore, Dalla messa al bando al fisco, gli interventi degli Stati sulle criptovalute, Il Sole 24 ore, 8 marzo 2018, al sito: https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-08/stati-bitcoin-cina-123853.shtml?uuid=AEmm1YDE&amp;nmll=2707.

[28]Banca d’Italia, Avvertenza sulle cosiddette valute virtuali, 30.1.2015, in 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisipub/avvertenzavalutevirtuali/AVVERTENZA

_VALUTE_VIRTUALI.pdf.

[29]Trib. Verona 24 gennaio 2017, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, p. 467 ss., con nota di M. Passaretta.

[30]Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI)).

[31]Cfr. F. Ungaretti Dell’Immagine, La V Direttiva Antiriciclaggio, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8

[32]Landau, J. e Genais, A., (2018), Les Crypto-monnaies, Rapport au Ministre de l’Economie et de finances. La Documentation française, luglio.

[33]Arjun Kharpal, Bank of England’s Carney Calls for More Regulation around the ‘Speculative Mania’ of Cryptocurrencies, CNBC (Mar. 2, 2018), al sito: https://www.cnbc.com/2018/03/02/bank-of-england-mark-carneycryptocurrency-regulation.html.

[34]Dalla messa al bando al fisco, gli interventi degli Stati sulle criptovalute, Il Sole 24 Ore,8.03.2018, al sito: https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-08/stati-bitcoin-giappone-124447.shtml?uuid=AE8o1YDE

[35]Japan a global leader in cryptocurrency investment, The Japan Times, 23.01.2018, al sito: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/23/business/japan-global-leader-cryptocurrency-investment/#.XO620Mgzbb0

[36]Leaving the wild west behind: Singapore’s new payment services bill is a defining moment for fintech regulation, Asean Today, 06.12.2018, al sito: https://www.aseantoday.com/2018/12/leaving-the-wild-west-behind-singapores-new-payment-services-bill-is-a-defining-moment-for-fintech-regulation/

[37]P.Soldavino, Ecco come e perché Cina e Corea del Sud dichiarano guerra al bitcoin, Il sole 24 Ore, 18.01.2018, al sito https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-16/cina-e-corea-dichiarano-guerra-bitcoin-ecco-perche-123645.shtml?uuid=AEbqtZjD

[38]P. Soldavino, Criptovalute, Cina pronta a mettere al bando il mining. Traballa il bitcoin, Il Sole 24 Ore, 09.04.2019, al sito: https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-04-09/la-cina-pronta-mettere-bando-mining-criptovalute-bitcoin-traballa-180933.shtml?uuid=ABV2pmmB

[39]Cfr. Cosa sono questi “futures sui bitcoin”? Il Post, 11.12.2017, al sito: https://www.ilpost.it/2017/12/11/cosa-futures-sui-bitcoin/

[40]Cfr. A. Bloom,Cryptocurrency Laws and Regulations in the 3 Largest States by GDP in America!, 9.03.2019, al sito: https://www.gbaglobal.org/cryptocurrency-laws-and-regulations-in-the-3-largest-states-by-gdp-in-america/