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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Pubblicazione su internet: la nozione di “comunicazione al pubblico” ed il complicato rapporto con il diritto d’autore. Prospettive di riforma (CGUE 7 agosto 2018, C-161/17).

Autore: Avv. Teresa Aloi

 

Con la sentenza resa nella causa C-161/17 (caso Land Nordrhein-Westfalen/Dick Renckhoff) la Corte di Giustizia dell’Unione europea precisa la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/05/2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

La domanda pregiudiziale che ha dato origine al rinvio alla Corte di Giustizia UE è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Land Nordrhein-Westfalen (Land della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania) ed il Sig. Dirk Renckhoff, fotografo, in merito all’utilizzo, non autorizzato, di una fotografia realizzata da quest’ultimo, liberamente disponibile su un sito internet, da parte di un’alunna di una scuola situata nella circoscrizione del suddetto Land, con lo scopo di illustrare un progetto scolastico pubblicato dalla stessa scuola sul proprio sito internet.

La fotografia era stata inizialmente pubblicata su un sito di viaggi con l’autorizzazione dell’autore, liberamente disponibile per gli internauti del sito, successivamente era stata copiata su un diverso server privato e poi caricata sul sito internet della scuola. Il Sig. Renckhoff riteneva che tale atto avesse violato i suoi diritti di riproduzione e messa a disposizione del pubblico, atto da lui non autorizzato. Egli, pertanto, aveva intrapreso un’azione contro il Land della Renania settentrionale-Vestfalia dinanzi ai giudici tedeschi al fine di vietare la riproduzione della sua foto ed ottenere il pagamento di 400,00 euro a titolo di risarcimento danni.

A tale riguardo egli sosteneva di aver concesso un diritto d’uso solamente al gestore del sito di viaggi per cui la successiva messa in rete della sua fotografia da parte della scuola costituiva una violazione del suo diritto d’autore.

In tale contesto, la Corte Federale di giustizia tedesca propone domanda pregiudiziale alla Corte  di Giustizia europea formulando le seguenti richieste: una esatta interpretazione della Direttiva sul diritto d’autore (Direttiva 2001/29/CE), ai sensi della quale l’autore di un’opera ha, in linea di principio, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione dell’opera al pubblico (art. 3, paragrafo 1, della Direttiva) e se la nozione di “comunicazione al pubblico” comprenda o meno la messa in rete su un sito internet, di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito, senza  restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.

Il contesto normativo delineato dalla Direttiva 2001/29/CE, nel quale si inserisce la controversia in oggetto, prevede che l’armonizzazione proposta dalla stessa Direttiva contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato unico (libertà di circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e delle persone) e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà di espressione e dell’interesse generale.

Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale.

Si è riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

Per continuare la loro attività creativa ed artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tali creazioni. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti, quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi, quali i servizi su richiesta (on-demand), sono considerevoli, pertanto, è necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale al fine di garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti effettuati.

La Direttiva 2001/29/CE ha lo scopo di armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto va inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Esso dovrebbe comprendere, pertanto, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione e non altri atti.

La finalità è quella di garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.

Con la sentenza in commento (Causa C-161/17) la Corte di Giustizia UE, innanzitutto, ricorda che una fotografia può essere protetta dal diritto d’autore alla condizione (che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie) che essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso scelte libere e creative di quest’ultimo nella sua realizzazione (sentenza 1° dicembre 2011, C-145/10). La Corte constata, inoltre, che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dall’art. 5 della Direttiva, qualsiasi utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza del previo consenso dell’autore deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera (sentenza 16 novembre 2016, C-301/15).

La Corte di Giustizia si sofferma, poi, sulla nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE.

Il giudice del rinvio (Corte Federale di giustizia, Germania), infatti, aveva espresso dubbi riguardo al soddisfacimento del requisito secondo cui la comunicazione al pubblico interessato deve essere fatta nei confronti di un pubblico “nuovo”. Per questo motivo aveva sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte europea la questione pregiudiziale se l’inserimento in un sito internet, accessibile al pubblico, di un’opera, liberamente disponibile e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una “messa a disposizione” del pubblico ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, qualora l’opera venisse prima copiata su un server e poi caricata sul proprio sito internet.

Dato che l’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva non precisa la nozione di “comunicazione al pubblico”, occorre esaminare il senso e la portata di tale disposizione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla Direttiva stessa e del contesto in cui la disposizione interpretata si colloca. L’obiettivo principale della Direttiva, come in precedenza indicato, è la realizzazione di un elevato livello di protezione dei diritti degli autori, consentendo agli stessi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare nei casi di comunicazioni al pubblico. Ne discende che la nozione di “comunicazione al pubblico” deve essere intesa in senso ampio.

Essa è formata da due elementi cumulativi, un “atto di comunicazione” di un’opera e della comunicazione di quest’ultima ad un “pubblico” (sentenze 16 marzo 2017, C-138/16 e 14 giugno 2017, C-610/15).

Per quanto riguarda il primo elemento, affinchè sussista un “atto di comunicazione” è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante l’utilizzo o meno di tale possibilità.

Nel caso in oggetto, la messa in rete su un sito internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito, dopo essere stata copiata su un server privato, deve essere qualificata come “messa a disposizione” e, di conseguenza, come “atto di comunicazione”, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva. Questa “messa a disposizione” dà la possibilità ai visitatori del sito sul quale tale messa in rete è effettuata di avere accesso a detta fotografia.

Per quanto riguarda il secondo elemento, ossia che l’opera protetta sia effettivamente comunicata ad un “pubblico”, dalla giurisprudenza della stessa Corte europea risulta che per “pubblico” si intende un numero indeterminato di destinatari potenziali quindi un numero di persone piuttosto considerevole (sentenze 13 febbraio 2014, C-466/12 e 14 giugno 2017 C-610/15).

In riferimento alla fattispecie sottoposta all’esame della Corte di Giustizia, è chiaro che l’atto di comunicazione avente ad oggetto una fotografia, fa riferimento a tutti i potenziali utilizzatori del sito internet sul quale tale messa in rete è effettuata, ossia un numero indeterminato e piuttosto rilevante di destinatari e debba, a tali condizioni, essere considerato come una comunicazione ad un “pubblico”.

Tuttavia per essere considerata tale è, inoltre, necessario che la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, sia rivolta ad un “pubblico nuovo”, cioè ad un pubblico che il titolare del diritto d’autore non aveva preso in considerazione nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera.

Nel caso in esame, è pacifico che sia la comunicazione iniziale dell’opera su un sito sia la comunicazione successiva su un altro sito internet siano state effettuate attraverso le stesse modalità tecniche.

Le parti del procedimento principale che hanno presentato osservazioni scritte, non concordano sulla questione se la fotografia sia stata comunicata ad un “pubblico nuovo”. Esse, infatti, basandosi su una precedente sentenza della CGUE del 13 febbraio 2014, C-466/12, sostengono che occorre stabilire una distinzione tra, da un lato, la comunicazione di un’opera mediante la sua messa in rete su un sito internet e, dall’altro lato, la comunicazione della stessa mediante l’inserimento, in un sito internet, di un collegamento ipertestuale che rimanda ad un altro sito sul quale l’opera è stata inizialmente comunicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore. Pertanto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’opera non sarebbe stata comunicata ad un pubblico nuovo.

Il Sig. Renckhoff per contro, sostiene che la comunicazione di un’opera attraverso non un collegamento ipertestuale ma mediante una nuova messa in rete della stessa su un sito internet diverso da quello sul quale tale opera era stata comunicata con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore dovrebbe essere qualificata come “una nuova comunicazione al pubblico”, in ragione del fatto che a seguito di tale nuova messa in rete, detto titolare non è più in grado di esercitare il suo potere di controllo sulla comunicazione iniziale dell’opera.

A tale riguardo occorre ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte UE risulta che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni di cui all’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE, qualunque atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del suo autore e che gli autori dispongono, in forza dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva, di un diritto di natura  precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che tali utenti potrebbero ritenere di effettuare, ciò al fine di vietarne la stessa (sentenza 31 maggio 2016, C-117/15 e 14 giugno 2017, C-610/15).

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea la necessità del consenso dell’autore per la riproduzione dell’opera di cui all’art. 3 della Direttiva è funzionale al diritto dello stesso di vietarne l’uso all’utente ed egli non deve essere posto in una situazione di difficoltà nell’esercizio del suo diritto di chiedere, eventualmente, la cessazione della comunicazione dell’opera. L’autore non deve essere impossibilitato a chiedere la rimozione della sua opera dal sito internet autorizzato, nel senso che non può essere limitato nell’esercizio del diritto di revocare l’autorizzazione al titolare di questo sito. Se non si considerasse “comunicazione al pubblico”  la fattispecie in esame (copia della fotografia su un server privato e pubblicazione su un altro sito) nell’ipotesi in cui il titolare del diritto d’autore decidesse di terminare la comunicazione della sua opera sul sito internet sul quale è stata inizialmente comunicata con la sua autorizzazione, ne risulterebbe che tale opera resterebbe disponibile sul sito sul quale è stata effettuata la nuova messa in rete.

La conseguenza sarebbe quella di creare una regola di esaurimento del diritto di comunicazione in contrasto con l’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva che, specificamente, prevede che il diritto di comunicazione al pubblico, di cui all’art. 3, paragrafo 1, di tale Direttiva, non si esaurisca con un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

Nell’affrontare il caso la Corte europea si sofferma sulla differenza che sussiste tra l’ipotesi di messa in rete di un’opera, come nel caso alla sua attenzione e l’ipotesi di collegamenti ipertestuali che sicuramente contribuiscono al buon funzionamento di internet permettendo lo scambio di informazioni in rete e caratterizzati dalla disponibilità di enormi quantità di informazioni.

La Corte di Giustizia UE precisa che, se il titolare dell’opera volesse porre fine allo sfruttamento, rimuovendo l’opera autorizzata dal sito iniziale, nel caso di collegamento ipertestuale, con tale rimozione renderebbe nullo ogni collegamento, mentre non otterrebbe lo steso risultato nel caso in cui l’opera fosse stata messa a disposizione su un sito diverso da quello iniziale, come nella fattispecie in esame: se la comunicazione dal sito iniziale venisse meno, quella sul sito  diverso rimarrebbe disponibile, contrariamente alla volontà dell’autore e nonostante qualsiasi azione con la quale il titolare del diritto d’autore decidesse di non comunicare più la sua opera sul sito internet sul quale essa era stata inizialmente comunicata con la sua autorizzazione.

Nella fattispecie, l’utilizzatrice dell’opera (studentessa) di cui al procedimento principale ha riprodotto tale opera su un server privato a cui è seguita una messa in rete della medesima su un sito internet (quello della scuola) diverso da quello sul quale è stata realizzata la comunicazione iniziale. In questo modo tale utilizzatrice ha avuto un ruolo decisivo nella comunicazione dell’opera ad un pubblico non preso in considerazione dall’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale.

Pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara che la nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito internet, senza restrizioni dirette ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.

L’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compreso la messa in rete su internet.

La Corte sottolinea che è assolutamente ininfluente il fatto che il titolare del diritto d’autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti, come nella fattispecie esaminata.

Con la successiva messa in rete, la fotografia viene messa a disposizione di un pubblico nuovo non preso in considerazione dall’autore al momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito internet sul quale è stata inizialmente pubblicata.

La sentenza della Corte europea in commento, è quanto mai interessante perché si inserisce nell’attuale quadro europeo di riforma del diritto d’autore.

Il 12 settembre scorso, a Strasburgo, in una sessione dell’Assemblea Plenaria, il Parlamento europeo ha approvato la nuova e discussa Direttiva per aggiornare le regole sul diritto d’autore nell’Unione europea. Hanno votato a favore 438 parlamentari e contro 226, mentre in 39 si sono astenuti.

Negli ultimi mesi la Direttiva, che a luglio era già stata votata e bocciata dall’aula, aveva ricevuto numerose critiche ed era stata al centro di un intenso dibattito tra esperti del diritto, attivisti, piattaforme online e grandi gruppi editoriali. Con il respingimento di luglio la maggioranza dei parlamentari europei aveva chiesto di poter ridiscutere gli articoli più controversi al fine di renderli più chiari e ridurre quelli che erano i rischi per la libera circolazione delle informazioni online.

Prima della votazione c’erano stati incontri e trattative, ma l’esito del voto è rimasto sostanzialmente incerto fino all’ultimo. Gli stessi gruppi parlamentari erano divisi al loro interno, come era già emerso nella votazione di luglio che si era conclusa con un nulla di fatto.

Il Parlamento europeo, pochi giorni fa, ne ha quindi approvata una nuova versione, modificata. Non si tratta, però, del testo legislativo definitivo, in quanto questo verrà definito solo al termine dei negoziati tra Parlamento, Consiglio, Commissione UE e Stati membri che cominceranno nelle prossime settimane e potrebbero durare più di un anno.

Tra i parlamentari europei vi era, però, la consapevolezza che questa sarebbe stata l’ultima occasione utile per votare sul copyright prima delle elezioni europee della prossima primavera. Questa consapevolezza si è riflessa nelle posizioni di favorevoli e contrari: i primi spingevano per un’approvazione, in modo da non vanificare anni di lavoro per una Direttiva che comprende numerose altre riforme; i secondi confidavano in un nuovo voto contrario per affossarla in via definitiva e tornare a parlarne nella prossima legislatura, quando le elezioni avrebbero consegnato un Parlamento europeo diverso e probabilmente con nuovi equilibri politici.

Il diritto d’autore, come tecnica di protezione di interessi che si appuntano sulla creazione di opere dell’ingegno, nasce storicamente come diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’opera, moltiplicandola in esemplari e vendendoli al pubblico e come diritto morale al riconoscimento della paternità dell’opera.

In tempi recenti tale diritto ha finito, tuttavia, per corrispondere ad una pluralità di modalità giuridiche eterogenee che spaziano dall’esclusiva, intesa come diritto soggettivo reale ed assoluto, a tecniche variamente riconducibili al diritto di credito ad un compenso, diritto talora assoluto (verso qualunque utilizzatore) talora relativo (verso un soggetto predeterminato). L’eterogeneità delle tecniche di protezione in cui si risolve il diritto d’autore odierno è la risultante dell’impatto, sulle strutture economiche e sulle “mentalità” degli uomini, delle sfide poste dall’evoluzione tecnologica alla configurazione del diritto d’autore come diritto esclusivo.

L’evoluzione del diritto d’autore è scandita, in particolare, da due eventi di grande rilevanza sul piano economico e tecnologico, quali l’invenzione della stampa a caratteri mobili prima e la cosiddetta rivoluzione digitale poi. Non è un caso che il paradigma originario del diritto d’autore sia stato riconosciuto dapprima nel Gutemberg Model  e successivamente, a seguito dell’avvento della tecnologia digitale, nella Software Law , se non altro nel senso che il software è la creazione che ha generato (insieme all’hardware) lo stesso ambiente digitale.

Si tratta di eventi che nella cultura giuridica segnano, l’uno, l’inizio dell’assimilazione del diritto d’autore al diritto di proprietà (proprietà intellettuale), l’altro l’accentuazione di tale assimilazione.

La deriva iperprotezionistica del diritto d’autore verificatesi dalla seconda metà degli anni novanta ai nostri giorni, ha messo a dura prova la funzione stessa del diritto d’autore, come regime incentivante dell’innovazione. Una deriva che si fonda non sulle innovazioni intervenute sul fronte dell’oggetto, ma su quelle concernenti il contenuto del diritto d’autore, il cui adattamento alla realtà digitale e della rete è consistito nel moltiplicare artificiosamente le occasioni di guadagno dell’autore, ignorando che il diritto d’autore, come diritto esclusivo, presuppone non il conseguimento di profitti a qualsiasi titolo in capo all’autore (o ad altri titolari di diritti connessi) ma di profitti derivanti dall’intermediazione industriale nella fruizione delle opere e soprattutto la predisposizione di un ambiente dove le opere sono fatte circolare, innescando un circolo virtuoso di creazione-fruizione-nuova creazione, che la realtà della rete potrebbe propiziare. A fronte dei possibili pericoli di violazione del diritto d’autore il legislatore, nazionale ed europeo, è più volte intervenuto al fine di rafforzare la protezione degli autori soprattutto di fronte ai nuovi bisogni di tutela ingenerati dalla rete.

La normativa sul diritto d’autore dell’Unione europea è nata come tentativo di armonizzare le diverse leggi su tale diritto degli Stati membri dell’Unione europea. Essa consiste in diverse Direttive comunitarie, ovvero indicazioni normative che gli Stati membri sono tenuti a recepire nei loro ordinamenti nazionali e sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione europea.

I primi tentativi di armonizzare le norme sul diritto d’autore in Europa possono farsi risalire alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche adottata il 9 settembre 1886, a cui hanno aderito tutti gli Stati membri dell’UE. Si tratta di un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le Nazioni aderenti.

L’idea originale di questa Convenzione si fa comunemente risalire a Victor Hugo, secondo il quale ciascuna Nazione civilizzata avrebbe dovuto tutelare i propri autori in modo uniforme. Le origini scatenanti sono tuttavia più antiche e coincidono con la nascita del concetto stesso del diritto d’autore e dei relativi interessi economici e morali. Lo scrittore francese fu, nella doppia veste di autore e di Deputato della Terza Repubblica, uno degli artefici della legislazione francese sul diritto d’autore ed ispiratore della Convenzione di Berna. Prima dell’adozione della Convenzione, le Nazioni spesso si rifiutavano di riconoscere sul materiale di Nazioni straniere il diritto d’autore. La Convenzione di Berna nasceva quindi, con il principale intento di proteggere in maniera uniforme ed efficace i diritti degli autori di opere letterarie ed artistiche.

Il primo decisivo passo della Comunità economica europea per armonizzare le legislature fu la Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991.

Nel 1993 fu raggiunto un accordo per fissare la durata dei diritti d’autore a 70 anni dalla morte dell’autore, attraverso la Direttiva 93/98/CEE concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (esempio il diritto di rivendita).

La Direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2001, mira ad adottare la normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi agli sviluppi tecnologici ed in particolare alla società dell’informazione, fornendo al tempo stesso un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale. Inoltre, rende esecutivi due Trattati internazionali, conclusi nel dicembre 1996: il WIPO Copyright Treaty ed il Trattato sulle interpretazioni, le esecuzioni ed i fonogrammi.

Essa è una delle dieci Direttive[1], fra cui quelle sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, sulle opere orfane e sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, che insieme compongono la normativa sul diritto d’autore. La Direttiva armonizza i diritti fondamentali concessi agli autori ed ai detentori dei diritti connessi (il diritto di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di distribuzione) e, in misura minore, le eccezioni e le limitazioni di tali diritti. Armonizza, inoltre, la protezione delle misure tecnologiche e delle informazioni, le sanzioni ed i mezzi di ricorso relativi al regime dei diritti.

La Direttiva sul copyright del 12 settembre scorso è stata pensata allo scopo di aggiornare le regole sul diritto d’autore dell’Unione europea ferme al 2001, quando le cose su internet funzionavano diversamente. Tale Direttiva ha il pregio di armonizzare le leggi sul copyright nei singoli Stati membri, dando basi comuni più chiare sulle quali ogni Stato può, successivamente, elaborare i propri regolamenti. In linea generale sono tutti d’accordo sulla necessità di aggiornare le regole, ma ci sono idee molto diverse su come farlo, soprattutto in relazione ad alcuni articoli della Direttiva ritenuti troppo vaghi e che potrebbero lasciare spazio ad interpretazioni più o meno creative da parte degli Stati membri, rendendo difficile il processo di armonizzazione. Il confronto si è concentrato soprattutto, su due articoli, l’art. 11 e l’art. 13, i quali, secondo i detrattori della riforma, avranno conseguenze pericolose per la diffusione delle informazioni online.

Con l’art. 11 della nuova Direttiva sul copyright si vuole provare a bilanciare diversamente il rapporto tra le piattaforme online, Google, Facebook e gli altri, e gli editori che da tempo lamentano di subire uno sfruttamento dei loro contenuti da parte delle prime nei loro servizi e senza ricevere un adeguato compenso. Tale articolo è quello che coinvolge anche la stampa ed introduce l’obbligo del pagamento da parte delle piattaforme per l’utilizzo di notizie, anche sottoforma di snippet, cioè l’anteprima formata da titolo, sommario ed immagini che i motori di ricerca catturano automaticamente. Questo implica il riconoscimento anche della presentazione online del testo che spesso è l’unica ad essere consultata dai lettori.

Il tema è antico e controverso: da un lato, gli editori accusano i social network ed i motori di ricerca di usare i loro contenuti (per esempio con le anteprime degli articoli su Google o nel Newsfeed di Facebook), senza offrire in cambio nessuna forma di compenso; dall’altra parte, ci sono le piattaforme che dicono di fare già ampiamente gli interessi degli editori, considerato che il loro traffico arriva in buona parte dalle anteprime pubblicate sui social network o nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.

La Direttiva stabilisce che ogni Stato membro deve assicurarsi che gli editori ricevano compensi “consoni ed equi” per l’uso dei loro materiali da parte dei “fornitori di servizi nella società dell’informazione”, cioè le aziende di internet. Gli emendamenti hanno chiarito meglio che il principio riguarda le grandi piattaforme e che esclude gli utilizzi privati dei link ed il loro impiego non commerciale, ad esempio nei progetti di conoscenza condivisa (“wiki”) come Wikipedia.

L’art. 11 della Direttiva, nelle ultime settimane, è stato il più discusso da osservatori e parte dell’opinione pubblica, soprattutto nei Paesi dove i gruppi editoriali sono più in difficoltà e vedono nei possibili compensi dalle piattaforme una parziale soluzione ai loro problemi economici.

L’altro articolo molto discusso della Direttiva sul copyright è l’art. 13, quello che continua a suscitare le maggiori preoccupazioni per la libera circolazione dei contenuti. Tale articolo prevede l’inserimento di filtri nel senso che le piattaforme online esercitino una sorta di controllo su ciò che viene caricato dai loro utenti, in modo da escludere la pubblicazione di contenuti protetti dal diritto d’autore e sul quale gli utenti non detengono diritti. Questo significa che Youtube, Vimeo e le altre piattaforme simili saranno direttamente responsabili delle copie e degli spezzoni pirata che vengono caricati dagli utenti.

L’idea è che ogni fornitore di servizi online si metta d’accordo con le case editrici, cinematografiche e discografiche per dotarsi di una licenza che gli permetta di ospitare contenuti coperti da copyright. I critici della Direttiva temono che i fornitori siano costretti a dotarsi di un sistema simile a “Content ID”, la tecnologia utilizzata da anni da Youtube proprio per evitare che siano caricati video che violano il copyright sul suo sito. Il sistema dovrebbe bloccare il caricamento impedendo la diffusione di un video, un file musicale o altri contenuti, evitando, così, la violazione.

I contrari hanno fatto notare che, per sviluppare “Content ID”, Youtube ha speso svariati milioni di dollari e che nonostante sia il miglior sistema in circolazione, non sempre funziona al meglio e talvolta porta alla censura immotivata di alcuni contenuti. Sembra improbabile che le piattaforme ed i fornitori si dotino di un sistema analogo, sia per i costi, sia per le difficoltà tecniche che ne deriverebbero.

I promotori delle modifiche ricordano, invece, che le soluzioni proposte e via via corrette ed integrate nella Direttiva, hanno la possibilità di avere licenze più adeguate da applicare online, tutelando meglio i diritti degli autori. Anche per questo motivo l’art. 13 ha trovato nelle etichette discografiche, nelle associazioni degli autori e nelle major del cinema i principali sostenitori.

All’indomani dell’approvazione della nuova Direttiva si registra, infatti, il commento del Presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) che dichiara di essere soddisfatto perché con la votazione del Parlamento europeo del 12 settembre scorso si è affermato un principio fondamentale, cioè che il diritto d’autore va sì aggiornato al digitale ma conservandone la funzione di libertà e di contrasto dei monopoli. Certo il testo approvato presenta aspetti che dovranno essere migliorati prima dell’approvazione finale.

La riforma votata dall’Aula di Strasburgo prevede in breve:

- Responsabilità delle grandi piattaforme del web che dovranno remunerare i contenuti prodotti da artisti e giornalisti e diventano responsabili per le violazioni sul diritto d’autore dei contenuti da loro ospitati;

- Escluse PMI. Le piccole e micro piattaforme sono escluse dal campo di applicazione della riforma;

- Link gratis, snippet protetti. I link accompagnati da singole parole si potranno condividere liberamente, mentre gli snippet (le foto e breve testo di presentazione di articoli) saranno coperti  da copyright e quindi le piattaforme dovranno pagare per il loro uso;

- Remunerazione giornalisti. Ai giornalisti dovrà andare una quota della remunerazione ottenuta dalla loro casa editrice;

-  Cooperazione, no filtri. Non ci sono filtri sui contenuti ma una cooperazione tra piattaforme e detentori del diritto d’autore “concepita in modo da evitare che colpisca anche le opere che violano il copyright”. Le piattaforme dovranno, quindi, istituire meccanismi rapidi di reclamo, gestiti da persone e non da algoritmi, per presentare ricorso contro l’ingiusta eliminazione di un contenuto;

- Remunerazione artisti. Gli artisti possono “esigere” una remunerazione supplementare da chi sfrutta le loro opere quando il compenso corrisposto originariamente è considerato “sproporzionatamente” basso rispetto ai benefici che ne derivano;

- Fuori Wikipedia, Open Source, Meme. Il caricamento dei contenuti su enciclopedie online che non hanno fini commerciali come Wikipedia o su piattaforme per la condivisione del software Open Source, come GitHub, è escluso dall’obbligo di rispettare le nuove regole sul copyright; anche i Meme come le parodie sono esclusi.

Nel corso delle prossime settimane e mesi la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento dell’Unione europea saranno tenuti a discutere della proposta ed a valutare tutti gli emendamenti presentati. C’è ancora una possibilità che la nuova Direttiva non venga adottata nel caso in cui uno o più Stati si mettano di traverso.

La normativa europea prevede, inoltre, che nel caso delle Direttive siano i singoli Stati a scegliere come adottarle e trasformarle in legge.

 

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro.

 

Fonte: www.curia.europa.eu

 

[1] Direttive: a) 93/83/CEE del 27 settembre 1993,  b) 96/09/CE dell’11 marzo 1996, c) 2001/84/CE del 27 settembre 2001,  d) 2004/48/CE del 29 aprile 2004, f)  2006/116/CE del 12 dicembre 2006, g) 2006/115/CE del 12 dicembre 2006, h) 2009/24/CE del 23 aprile 2009, i) 2012/28/UE del 25 ottobre 2012, l) 2014/26/UE del 26 febbraio 2014.