A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LE VALUTE VIRTUALI E PRODOTTI FINANZIARI CON SOTTOSTANTI VALUTE VIRTUALI. UNA PRIMA INDAGINE SUGLI INTERVENTI*

Autore: Dott. Enea Franza

 

  1. Premessa

Un report della Banca Centrale Europea (in breve BCE) risalente al febbraio 2015,denominato "Virtual currencyschemes – a furtheranalysis", contabilizza le cripto valute in circolazione in circa 500, con una capitalizzazione di mercato stimata incirca 460 miliardi di USD[1]. Alcune monete virtuali presentano degli aspetti innovativi rispetto ai Bitcoin, la prima moneta digitale circolante, e che proprio per questo vengono denominate "altcoin"; tra queste le principali sono: Dash Digital Cash (DASH), Ethereum (EHT), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Ripple (XRP). Altre criptovalute, invece, utilizzano il medesimo algoritmo dei Bitcoin: Namecoin (NMC), Peercoin (PPC), Devcoin (DVC), Terracoin (TRC), Bytecoin (BTE), Ixcoin (IXC), I0coin (I0C), Freicoin (FRC), Joulecoin (XJO), Zetacoin (ZET), AsicCoin (ASC), DeutscheeMark (DEM), Unobtanium (UNO), Platinum Coin (PT), Blakecoin (BLC), Reikicoin (RKC), Titcoin (TIT). Dal momento della loro comparsa, esse si sono via via affermate come strumento alternativo alle valute tradizionali ma, parallelamente al loro successo, sono state avanzate critiche sempre più forti sul loro utilizzo e sul loro possibile impatto negativo sull’economia. Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bruxelles il 20 dicembre 2017,il Vice Presidente e Commissario europeo Valdis Dombrovskis, responsabile per l'Euro ed il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali,ha richiamato l’attenzione dei Presidenti delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA[2]) sul rischio concreto di una bolla speculativa sul Bitcoin, in conseguenza del rapidissimo apprezzamento della stessa sul mercato, della sua accentuata volatilità e dei connessi rischi per gli investitori ed i consumatori.In particolare, Valdis Dombrovskis, ha chiesto alle sopracitate autorità di supervisione di aggiornare i loro avvertimenti sui Bitcoin "alla luce dei recenti sviluppi del mercato", e perché a suo dire "ci sono chiari rischi per investitori e consumatori, associati alla volatilità dei prezzi. Sulla moneta virtuale, oltre l’intervento dell’International Organization of Securities Commissions Board (in breve IOSCO), e le raccomandazioni dell’EBA e dell’ESMA (che più avanti approfondiremo) non mancano interventi da parte delle autorità domestiche di vigilanza del settore finanziario; tuttavia, una disamina completa oltre ad essere irta di difficoltà, rischia di lasciare molti dubbi e certamente, trattandosi di materia viva, corre il rischio di essere superata. A tal fine il presente lavoro, tenterà una prima sintesi dei principali interventi sulle cripto valute della autorità di supervisione dei mercati finanziari nazionali e sovranazionali e cercare di puntualizzare le eventuali linee di tendenza.

 

  1. Le valute virtuali: definizione. 

Quali rappresentazioni digitali di valore, le valute virtuali (anche dette criptovalute) vengono ricomprese, secondo la tassonomia del Fondo Monetario Internazionale[3] (in breve FMI), nella più ampia categoria delle valute digitali. Le valute virtuali non sono denominate in moneta legale (Fiat[4]), hanno una propria unità di conto e sono trasferite tra le parti attraverso Distributed Ledger Technology[5] (in breve DLT) o Blockchain[6]. Sempre secondo il FMI, le valute virtuali possono avere differenti livelli di convertibilità al mondo reale dei beni e dei servizi, alle valute nazionali o ad altre valute virtuali. Create da soggetti privati che operano sul web, le valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici, differiscono dalle piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto e non rappresentano le comuni valute a corso legale come, ad esempio, l’Euro o il Dollaro, ecc.[7]. Il citato report della BCE classifica il Bitcoin (e tutte le altre criptovalute)  tra i sistemi di pagamento virtuale del terzo tipo, ovvero, sistemi di pagamento bidirezionali per i quali la moneta reale può essere scambiata per moneta virtuale e viceversa (e, di conseguenza, è permesso l’acquisto sia di beni digitali che di beni reali), digitale, accettata all’interno di una specifica comunità virtuale, emessa e controllata dai suoi sviluppatori, e non avere alcuna controparte fisica avente corso legale; è anche esclusa - per principio - l’intermediazione degli attori finanziari tradizionali, banche centrali incluse. La maggior parte delle monete digitali è poi accomunata da un’assenza di regolamentazione sia nazionale che sovranazionale in materia. La Banca d’Italia chiarisce, in una comunicazione di cui più avanti diremo,  che le c.d. valute virtuali sono “rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente[8]. La Banca Centrale Europea, in una sua recente analisi, ha dichiarato che “non considera le cosiddette monete virtuali una vera forma di moneta così come definita nella letteratura economica[9] e la Federal Reserve statunitense ha affermato che, nel caso di valute virtuali, si tratta in buona sostanza di sistemi senza autorizzazione, “… mentre l'industria finanziaria si deve fondare su un sistema regolato”[10]. E’ evidente che tale presa di posizione ha aperto una seria una seria discussione sul piano giuridico. Negli ultimi anni, le autorità di vigilanza internazionali europee ed extra-comunitarie hanno concentrato la loro attenzione sul fenomeno delle valute virtuali cercando di individuare quali rischi possano derivare, in assenza di regolamentazione legale,alla stabilità del sistema finanziario “reale” ed al consumatore digitale.

 

  1. La misure adottate dalle giurisdizioni nazionali

Una recente ricerca condotta su 246 Paesi evidenzia come  la moneta digitale sia legale in 99 Paesi, limitata in 7 Paesi, illegale in 10 Paesi, mentre nei restanti Paesi la disciplina resta confusa[11]. In sinesi, riducendo il fenomeno ad aere geografiche, possiamo evidenziare come il Nord America e l’Europa occidentale sono le aree in cui il fenomeno delle monete virtuali è di fatto accettato, se pur con atteggiamenti non sempre chiari ed univoci. Il governo federale degli Stati Uniti, ad esempio, non ha esercitato la sua prerogativa costituzionale di regolamentare la Blockchain, la tecnologia al cuore dei Bitcoin, così come,invece,fa con le regole finanziarie. Se ne deduce che, al momento, ogni Stato è libero di introdurre i propri regolamenti. A giugno 2015 lo Stato di New York è diventato il primo a regolare le società impegnate nel settore delle valute virtuali attraverso un’agenzia statale. Nel 2017 almeno 8 Stati hanno lavorato su proposte di legge che accettano o promuovono l’uso di Bitcoin e della Blockchain e almeno due di loro hanno già approvato leggi in proposito. In Arizona, ad esempio, sono stati legalmente riconosciuti gli smart contracts, in Vermont la blockchain ed in Delaware si punta ad autorizzare la registrazione delle quote possedute sotto forma di blockchain dalle aziende che si trovano in quello Stato. Inoltre, a luglio 2017, la U.S. Commodity Futures Trading Commission ha concesso il permesso di esercitare a LedgerX, operatore di una piattaforma di trading di criptovalute, che ha debuttato a ottobre, diventando così il primo luogo di scambio di moneta digitale regolato a livello federale[12]. Da segnalare, peraltro, che sotto l’impetuosa crescita dei Bitcoin, nel novembre 2017 voci del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno comunicato l’intenzione di voler prevedere una revisione delle pratiche relative alle criptomonete laddove esistono rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In Germania le criptovalute sono, a tutt’oggi, ricondotti ad“unità di conto” e, in quanto tali, a strumenti finanziari ai sensi della normativa nazionale. In Francia, invece, si è da poco conclusa una consultazione pubblica e le autorità considereranno l’introduzione di disposizioni ad hoc a tutela dell’investitore, ma anche a beneficio dell’innovazione[13]. Di fronte ad una generale apertura, tuttavia, una commissione del ministero delle finanze è allo studio per redigere delle regole per vigilare sullo sviluppo delle valute virtuali con lo scopo di evitare gli “alti rischi di speculazione e possibile manipolazione finanziaria”. In tale campo France è Germania intendono procedere in combine "… Avremo un'analisi congiunta franco-tedesca dei rischi legati al bitcoin, proposte di regolamento e queste saranno presentate come proposta congiunta ai nostri colleghi del G20 al summit del G20 in Argentina a marzo" ha infatti dichiarato ai giornalisti il ministro delle finanze francesi Bruno Le Marie[14]. In Spagna le autorità di vigilanza stanno al momento valutando il fenomeno. Circa le ICO’s e le successive rivendite di token, esse sono di regola qualificate alla stregua di una semplice scommessa (gambling) e le valute virtuali come commoditieseo le utilities. In Canada, tuttavia, le ICO’s godono di regimi di esenzione laddove sia garantito il rispetto di una serie di condizioni, quali il divieto di rivendita (dunque per essere negoziate su delle piattaforme di trading digitali le monete/token emesse a fronte di un ICO devono essere riconducibili a commodity/utility o devono essere registrate come offerte di valori mobiliari). In altre giurisdizioni (es. Isola di Man), sono state recentemente introdotte regole ad hoc al fine di garantire alle autorità poteri per vigilare sul settore a tutela degli investitori (es. obblighi di registrazione, poteri di vigilanza e ispettivi, trasparenza, regole di condotta nella distribuzione), cercando al contempo di non inibire l’innovazione. Il Medio Oriente sembra essere molto diviso sulla moneta, con Iraq, Iran e Turchia come mercati legali per il Bitcoin, mentre Afghanistan, Pakistan, Arabia Saudita ed Egitto con livelli diversi di restrizioni sulla criptovaluta.

I paesi dell’Est appaiono molto più chiusi. La Russia è attualmente il più grande Paese in cui la criptovaluta è illegale[15], anche se si starebbe lavorando ad un progetto di legge che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno e che ha dunque l'obiettivo di regolamentare le procedure di acquisto di Bitcoin e affini (una delle ipotesi è attraverso la registrazione di chi le acquista). Il piano, illustrato sul sito del Ministero delle finanze russe, è quello di permettere di vendere e acquistare monete digitali (usando rubli o valute straniere) attraverso società speciali, create per facilitare lo scambio di asset finanziari digitali. La Cina e la Corea del Sud sono gli ultimi due grandi Paesi, in ordine di tempo, ad intensificare il controllo e la regolamentazione del suo utilizzo, determinando secondo molti economisti la recente svendita del mercato delle criptovalute, atteso che proprio questi Paesi hanno, storicamente, contribuito con molta liquidità al mercato emergente. Da ricordare che la Cina è diventato il più grande mercato di produzione e di scambio di Bitcoin al mondo[16]. Ad agosto 2017 la Cina ha dichiarato illegali proprio le Initial Coin Offering, ovvero, lo strumento maggiormente utilizzato per la raccolta fondi basato sulle criptovalute e dall’11 ottobre scorso le ICO’s sono state oggetto di divieto poiché, tra l’altro, considerate emissioni di valuta contrarie alle restrizioni sui movimenti di capitali ivi vigenti. Il bando, tuttavia, sembra valere solo sulle banche. Le istituzioni bancarie ed i loro impiegati non possono cedere o acquistare Bitcoin attraverso servizi bancari, né offrire servizi o fare affari con l’industria dei Bitcoin. Di recente, il vice governatore della Banca centrale cinese, Pan Gongsheng ha chiesto di bloccare tutti i siti web e le app che consentono scambi centralizzati di monete virtuali. Invece, non sembrerebbe illegale almeno per i comuni cittadini commerciare in Bitcoin. Nel gennaio 2018, le autorità di Seul hanno annunciato che le banche locali non potranno dare corso alle operazioni provenienti da conti anonimi per il trading in cripto valute e ciò al fine dichiarato di poter rendere tracciabili e trasparenti le transazioni e mettere un freno al riciclaggio ed alle attività criminali, oltre che alla speculazione e all’evasione fiscale.

 

  1. Le posizioni delle istituzioni internazionali. Le comunicazioni IOSCO e Financial Stability Board (FSB)

Le compravendite di valute virtuali e le c.d. offerte iniziali di moneta (Initial Coin Offerings-“ICOs”) hanno recentemente attratto l’attenzione sia del Financial Stability Board[17] e dello IOSCO[18], che delle autorità  finanziarie comunitarie EBA e ESMA, stante la novità e la crescente diffusione del fenomeno, la mancanza di una definizione riconosciuta della natura di questi strumenti/operazioni, l’assenza di un quadro giuridico di riferimento in grado di garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti e l’utilizzo di tecniche di marketing particolarmente aggressive (via web) anche nei confronti degli investitori al dettaglio da parte di gestori di piattaforme di scambio. La necessità di un comun denominatore nasce dalla  valutazione che, a seconda degli ordinamenti nazionali e della particolare configurazione dei diritti accessibili tramite le valute virtuali, dette operazioni possono essere ricondotte alla negoziazione, ovvero, offerta di una nuova commodity o criptovaluta (in genere, non soggette a regolamentazione), ovvero, di un prodotto finanziario, di un contratto di investimento o addirittura, in talune giurisdizioni, di un valore mobiliare (es. in presenza di un mercato secondario o di un diritto a percepire una parte degli utili derivanti da un progetto). Poiché le negoziazioni, ovvero, le offerte di valute virtuali intervengono su piattaforme basate sul web e sono accessibili alla platea di potenziali investitori nel mondo, il fenomeno sta avendo ampia diffusione e rilevanza su base transfrontaliera. Parallelamente si sta assistendo di un nuovo fenomeno, legato allo sviluppo di un mercato dei derivati su criptovalute[19] ed un crescente interesse dei gestori di fondi d’investimento per questi prodotti, anche per via degli altissimi rendimenti registrati in talune operazioni di successo. Allo stesso tempo, si tratta di un settore caratterizzato da un’estrema volatilità dei prezzi in tempi strettissimi[20] e largamente sviluppatosi al di fuori del perimetro della regolamentazione finanziaria, dunque più facilmente foriero di opacità e fenomeni fraudolenti.

La IOSCO ha pubblicato il 18 gennaio 2017 un comunicato al fine di allertare riguardo i rischi collegati alle ICO’s anche in ragione della natura altamente speculativa di questo tipo di investimenti[21]. Analogamente alle operazioni di “equitycrowdfunding”, la società emittente raccoglie capitali dalla “folla” sul web; i beni offerti dall’emittente, tuttavia, non sono partecipazioni nel capitale della società o obbligazioni, bensì appunto i c.d. “token”, ossia beni digitali (codici criptati che permettono di svolgere talune funzioni tramite smartcontract) che, successivamente alla chiusura dell’ICO, potranno essere utilizzati per accedere a nuovi progetti generalmente ancora in uno stadio iniziale di sviluppo. Pertanto, la vendita dei token dà all’impresa accesso alle risorse necessarie a sviluppare un progetto digitale che sono generalmente connessi allo sviluppo di una nuova piattaforma/blockchain o di nuove funzionalità o applicazioni nelle blockchain esistenti, ai quali si potrà accedere con la nuova criptovaluta/token. In genere, se il progetto avrà successo, gli acquirenti dei token potranno non solo utilizzare i token, se interessati, per accedere alle utilità derivanti dal progetto o dalla nuova applicazione, ma anche avvantaggiarsi finanziariamente dell’apprezzamento dei token stessi. Infatti, in alcune operazioni i token accordano il diritto ad ottenere una parte dei ritorni del progetto (analogamente ad un prodotto finanziario). Inoltre, sempre più di frequente, i token sono scambiati su un mercato secondario informale (es. piattaforme web sulle quali si incrociano domanda e offerta, tipicamente al di fuori della regolamentazione); pertanto gli originari acquirenti potranno speculare rivendendoli ad un prezzo più elevato rispetto a quello originariamente corrisposto. Si legge in un passaggio del comunicato: “Gli ICO sono investimenti altamente speculativi in ​​cui gli investitori stanno mettendo a rischio l'intero capitale investito. Mentre alcuni operatori offrono legittime opportunità di investimento per finanziare progetti o imprese, l'aumento di targeting delle ICO agli investitori al dettaglio attraverso canali di distribuzione online da parti spesso situate al di fuori della giurisdizione di un investitore-che potrebbero non essere soggette a regolamentazione o potrebbero operare illegalmente violazione delle leggi esistenti - solleva problemi di protezione degli investitori. Ci sono stati anche casi di frode e, di conseguenza, si ricorda agli investitori di essere molto cauti nel decidere se investire in ICO”. Inoltre, nel citato comunicato dedicato alle ICO’s si informa dell’istituzione di una pagina Internet dalla quale è possibile accedere ai vari statement/warning emessi dalle autorità nazionali di settore al fine di sensibilizzare gli investitori sulla questione[22]. Peraltro, nell’ambito del Financial Stability Board[23], sono in corso lavori dedicati al tema delle ICO’s e delle valute virtuali da parte del Financial Innovation Network, un gruppo informale istituito dal Comitato Permanente per le valutazioni delle vulnerabilità. L’obiettivo è redigere entro la primavera del 2018 delle note informative sulle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria e monitorare le caratteristiche e le dimensioni del mercato globale delle ICO’s e delle valute virtuali.

 

  1. Le comunicazioni EBA e ESMA.

Come anticipato, numerose autorità di vigilanza hanno intrapreso di recente iniziative ad hoc, quali la pubblicazione di warning o statement, per allertare il pubblico degli investitori in merito ai potenziali rischi sottesi al trading su valute virtuali e/o sulle ICOs (es. perdita dell’intero capitale; mancanza di trasparenza; frode; hackeraggio) e gli organizzatori di ICOs in merito alla possibilità che l’operazione in concreto ricada nell’ambito di applicazione della normativa di settore e possa perciò considerarsi abusiva, se svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni (es. per mancanza di un prospetto). In tale contesto sono intervenute sia l’EBA che l’ESMA. L’EBAha pubblicato,nell’ottobre del 2012,un corposo studio investigativo-scientifico[24] allo scopo dichiarato« … to provideclarity on the topic of virtualcurrencies and tries to address the issue in a structuredapproach. Such an approach has been absent, at least to some extent, from the existing literature». Lo studio costituisce la prima analisi del problema e, come gli stessi autori evidenziano, si basa in gran parte su informazioni e dati raccolti da materiale pubblicato su internet, attesa la carenza di riferimenti su questo argomento nelle pubblicazioni di banche centrali, organizzazioni internazionali o autorità pubbliche.  Nel rapporto citato le valute virtuali vengono definite come rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o da una autorità pubblica né necessariamente collegate ad una valuta avente corso legale, ma che vengono utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di scambio,  che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Alla suddetta pubblicazione, l’EBA faceva seguire, nel dicembre 2013, un documento diretto ad avvertire il singolo consumatore dei rischi derivanti dalla sua personale operatività[25]. La citata autorità bancaria europea,con l’intento evidente di focalizzare e comunicare al pubblico i possibili rischi connessi all’acquisto, alla detenzione o alla negoziazione di valute virtuali come Bitcoin ha, nel warning citato,individuato alcuni aspetti critici relativi alla circolazione delle monete virtuali, anche in considerazione  del crescente spazio dato sui“… titoli dei giornali” e della “crescente popolarità”di cui godono le valute virtuali. Recita, pertanto, in premessa il warning “…è necessario essere consapevoli dei rischi associati alle valute virtuali, inclusa la perdita del denaro speso” e che non “esistono protezioni regolamentari specifiche che potrebbero coprire le perdite se la piattaforma che scambia o trattiene le tue valute virtuali fallisce”.Nel contempo rassicura il warning “… l'EBA sta attualmente valutando tutte le questioni rilevanti associate alle valute virtuali, per identificare se le valute virtuali possono e devono essere regolamentate e controllate, si consiglia di familiarizzare con i rischi associati a loro”. Gli aspetti principali rilevati dal warning in discorso riguardano prioritariamente le piattaforme di scambio sulle quali le moneta virtuali sono trattate, l’utilizzo delle stesse come strumento di pagamento, la disciplina fiscale. Quanto ai rischi perdere  denaro sulle piattaforme di scambio, l’EBA evidenzia che l’acquisto di valuta può essere fatto direttamente da qualcuno che la possiede (modalità one to one), ovvero, attraverso una piattaforma di scambio. Un primo ordine di problemi – segnala l’EBA – è derivato dal fatto che in un certo numero di casi le piattaforme di scambio sono fallite - in alcuni casi a causa di hacking da parte di terzi[26]. In tal caso, quando si utilizza una piattaforma di scambio non regolamentata, non esistendo una specifica legale protezione - ad esempio attraverso un sistema di garanzia dei depositi - che copre le perdite derivanti dai fondi eventualmente detenuti sulla piattaforma di scambio, il fallimento della piattaforma determina la perdita del denaro da parte dell’investitore. Un’ulteriore questione si pone, una volta acquistata la valuta virtuale, quando questa viene archiviata in un "portafoglio digitale"[27], ovvero, su un computer, un laptop (notebook) o smartphone. I portafogli digitali hanno una chiave pubblica e una chiave privata o una password che ne permettono l’accesso. Tuttavia, sottolinea l’EBA, nel suo warning, i portafogli digitali non sono impermeabili agli hacker, e dunque il denaro può essere rubato. Inoltre, se perdi la chiave o la password nel tuo portafoglio digitale, la tua valuta virtuale potrebbe andare persa per sempre, in quanto, non ci sono agenzie che registrano le password o rilasciano quelle sostitutive come ed esempio è accaduto nella maxi cyber-rapina da 450 milioni di dollari in Bitcoin messa a segno nel 2014 ai danni della società Mt Gox Exchange con sede a Tokyo. Un altro rischio attiene, secondo l’EBA all’utilizzo delle valute virtuali come mezzo di pagamento, ovvero, strumento per le transazioni. In effetti, quando si usano le valute virtuali come mezzo per pagare beni e servizi non si è protetti dal diritto di rimborso ai sensi della normativa comunitaria e perfino, l'accettazione delle valute virtuali da parte dei rivenditori non è permanente garantito e si basa sulla loro discrezione e/o accordi contrattuali, che possono cessare a qualsiasi punto e senza preavviso. Ad indebolire la funzione di mezzo di pagamento delle valute virtuali è, inoltre, l’instabilità del loro valore. In particolare, il prezzo dei Bitcoin e di altre valute virtuali è soggetto a drastiche variazioni di prezzo, ma ciò comporta la necessità di essere consapevoli dell’alta volatilità del valore del virtuale delle valute e conseguentemente dell’impatto che ciò ha. A differenza del denaro versato in una banca tradizionale o in un conto di pagamento denominato in una moneta legale, infatti, non si può essere certo che il valore dei fondi virtuali in valuta rimanga sostanzialmente stabile. Un’ulteriore questione è evidenziata dal warning in esame e consegue dalla osservazione che le transazioni in valute virtuali sono pubbliche, ma i proprietari e i destinatari di queste transazioni non lo sono e ciò fornisce ai consumatori di valuta virtuale un livello elevato grado di anonimato. È quindi possibile che venga utilizzata la rete di valuta virtuale transazioni associate a attività criminali, incluso il riciclaggio di denaro. Ciò stante è evidente che le forze dell'ordine potrebbero decidere di chiudere le piattaforme di scambio e impedire l'accesso o l'utilizzo di fondi depositati sulle piattaforme[28]. Quanto alle implicazioni fiscali, infine, va considerato come il valore della valuta virtuale possa essere o meno soggetta ad imposta addizionale o imposta sulle plusvalenze, a seconda della disciplina nel proprio paese, che per quanto attiene al nostro, non è attualmente chiarissima[29]. Nell’Opinion del luglio 2014, indirizzata ai legislatori comunitari ed alle autorità di vigilanza dei 28 stati membri, l’EBA analizzava la possibilità e l’opportunità di regolamentare il fenomeno, a fronte dell’attuale assenza di una banca centrale emittente e di una autorità regolamentare e,  invitava i regolatori a“scoraggiare gli istituti di credito e di pagamento anche elettronico dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali”, investendo della questione anche gli altri soggetti della comunità europea[30].

Nell’ottobre 2017 l’ESMA ha pubblicato due statement sul fenomeno delle “Initial Coin Offerings (ICOs)”, una rivolta agli offerenti in merito ai rischi di incorrere in violazioni normative (es. offerte abusive)[31] e l’altra agli investitori per avvertirli dei rischi che caratterizzano tipicamente queste operazioni[32]. Ricordiamo che gli ICO’s sono offerte  usate per raccogliere fondi per aziende che sfruttano la tecnologia DLT[33] e che, come più sopra evidenziato, sono delle aste online che permettono alle aziende start up di finanziare i loro progetti vendendo token[34]. Per un investitore, l’acquisto all’asta (ICO) di questi token permette di guadagnare dalla differenza tra il prezzo offerto all’ICO e la quotazione che il token avrà successivamente una volta uscito sulle piattaforme di trading. In particolare, quanto al primo comunicato, l’ESMA evidenzia che, a seconda del caso specifico, le monete/valute virtuali/token emessi a fronte di una ICO potrebbero essere riconducibili alla nozione di strumento finanziario. In tali ipotesi, secondo l’autorità europea si pone il problema della potenziale applicazione della disciplina del prospetto, della MiFID[35], della AIFMD[36] (ovvero, della direttiva in materia di gestori di fondi alternativi) nonché delle norme antiriciclaggio. Il secondo comunicato menziona tra i principali rischi delle ICO’s il fatto di potersi collocare (anche appositamente) al di fuori del perimetro della regolamentazione, di essere altamente speculative (con rischio di perdita dell’intero capitale), volatili, illiquide e poco trasparenti, oltre che legate a nuove tecnologie la cui sicurezza non è stata ancora sufficientemente testata. L’ESMA intende esercitare i poteri di product intervention su taluni strumenti derivati, inclusi i CFD su valute virtuali[37]. Al riguardo, la consultazione pubblica sul contenuto delle misure è stata avviata il 18 gennaio scorso. Infine, va evidenziato che l’anonimato, tipicamente connesso alla circolazione delle monete virtuali, rende le stesse strumenti potenzialmente vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quindi, le valute virtuali sono state incluse nell’Analisi sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (cd. “SNRA”) condotta dalla Commissione Europea e conclusa in data 26 giugno 2017. In particolare, nell’ambito del SNRA la Commissione europea è pervenuta alla conclusione che a livello UE: ˗ le minacce connesse alle valute virtuali assumono un livello moderatamente significativo (livello 2 su una scala di 4) sia con riferimento al riciclaggio che con riferimento al finanziamento del terrorismo;˗ il livello di vulnerabilità è da ritenersi significativo/molto significativo (livello 3-4 su una scala di 4) sia per il riciclaggio che per il finanziamento del terrorismo. Va rilevato, tuttavia, che la c.d. quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849)  non contiene una disciplina del fenomeno delle valute virtuali e solo nella proposta di V Direttiva Antiriclaggio  (sulla quale è stato raggiunto il political agreement tra Parlamento Europeo e Consiglio il 20 dicembre u.s.) è prevista l’estensione degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo anche ai fornitori di “exchange services” di valute virtuali ed ai “custodian wallet provider”.

 

  1. La situazione italiana

Il 30 gennaio 2015 la Banca d’Italia è intervenuta con una comunicazione ad hoc relativa all’utilizzo delle valute virtuali [38] al fine dichiarato di mettere in guardia il pubblico sulle differenze tra le valute virtuali e quelle aventi corso legale, sulle attività relative all’emissione e collocamento, di conversione di moneta legale in valute virtuali (e viceversa) e, precisando taluni aspetti connessi alla gestione degli schemi operativi utilizzati dai soggetti che trattano in criptovalute e, per come si realizzano, potrebbero concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni bancarie[39]. In dettaglio, i rischi su cui si sofferma la Banca d’Italia si concentrano sulla carenza di informazioni, sull’assenza di tutele legali e contrattuali, di forme di controllo e vigilanza nonché di forme di tutela o garanzia delle somme “depositate”. In assenza di obblighi informativi e di presidi di trasparenza, infatti, “… può risultare difficile reperire indicazioni affidabili per comprendere il funzionamento, i costi, il valore e i rischi di ciascun tipo di valuta virtuale”, mentre dall’assenza di tutele legali e contrattuali ne consegue che “… l’acquisto, lo scambio e l’utilizzo di valute virtuali non sono assistiti da tutele legali e/o contrattuali analoghe a quelle che accompagnano le operazioni in valuta legale; le transazioni in valuta virtuale sono generalmente tecnicamente irreversibili, spesso non sono supportate da un contratto né da procedure di reclamo e le controparti sono anonime; in ogni caso, la mancanza di definizioni, di standard legali e di obblighi informativi renderebbe difficile provare in giudizio di aver subito un danno ingiusto. E’ possibile, inoltre, che l’utilizzo o la conversione di valute virtuali siano soggetti a costi e commissioni non chiaramente indicati”. L’assenza di forme di controllo e vigilanza e di forme di tutela o garanzia delle somme “depositate” ha come duplice effetto che “... l’emissione e la gestione di valute virtuali, compresa la conversione in moneta tradizionale, sono attività non soggette a vigilanza da parte della Banca d’Italia né di alcuna altra autorità in Italia” e che in caso di condotta fraudolenta, di fallimento o cessazione di attività delle piattaforme di scambio“… non esistono tutele normative specifiche atte a coprire le perdite subite. Analogamente, per le somme in valuta virtuale depositate presso terzi non operano i tradizionali strumenti di tutela, quali i sistemi di garanzia dei depositi”. La Banca d’Italia, peraltro, evidenzia i rischi di perdita permanente della moneta a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici, smarrimento. Infatti, “… la valuta virtuale archiviata nel “portafoglio elettronico” potrebbe andare persa a seguito di malfunzionamenti o attacchi informatici; anche in caso di smarrimento della password del “portafoglio elettronico” la perdita potrebbe essere permanente, in quanto non esistono autorità centrali che registrano le password o ne emettono altre sostitutive”.

Il warning in discorso pone poi l’accento sulla caratteristica connessa all’assenza di un obbligo di accettazione delle valute virtuali che, infatti, circolano nel mercato su base volontaria[40]“… l’accettazione di valute virtuali da parte dei fornitori di beni e servizi si basa sulla loro discrezionalità e/o su accordi che possono cessare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Pertanto, chi detiene somme denominate in valuta virtuale non ha alcuna certezza di poterle utilizzare per gli scopi programmati”. Un richiamo d’attenzione a parte viene poi posta sull’elevata volatilità del valore e sui connessi rischi di perdite. Quanto al primo aspetto, essendo il valore delle valute  virtuali  caratterizzato storicamente da una grande volatilità“… anche a causa dei meccanismi diformazione dei prezzi (talora opachi) e dall’assenza di un’autorità centrale in grado di intervenire per stabilizzarne il valore”, il possesso di moneta virtuale può, secondo la Banca d’Italia “…comportare perdite anche di rilevante entità in caso di detenzione di valuta virtuale”. Quanto alle infiltrazioni per finalità criminali e illecite“…la rete di valute virtuali può prestarsi a essere utilizzata per transazioni connesse ad attività criminali, incluso il riciclaggio di denaro; pur essendo le transazioni in valuta virtuale visibili, infatti, i titolari dei portafogli elettronicie, più in generale, le parti coinvolte possono generalmente rimanere anonimi; ciò potrebbe rendere necessario l’intervento delle autorità per chiudere le piattaforme di scambio impedendo l’accesso o l’utilizzo di eventuali fondi custoditi presso di esse”. Resta, infine, la questione dei “rischi fiscali” a cui si espone chi ha possesso di valuta virtuale; infatti, la natura decentralizzata delle rete di valute virtuali e l’assenza di regolamentazione – avverte la Banca d’Italia - fanno sì che il trattamento fiscale delle valute virtuali”… possa presentare incertezze e lacune, a cominciare dall’individuazione dello Stato beneficiario, dando vita a implicazioni imprevedibili per i soggetti coinvolti”. Infine, si allertano i consumatori sui “chioschi” di valute virtuali, ovvero, su quegli apparecchi, collegati ad Internet, che “… consentono di acquistare valute virtuali dietro versamento di valute aventi corso legale e, in alcuni casi, viceversa”, avvertendo che “… per quanto apparentemente simili, tali dispositivi non sono ATM, non prevedono l’intervento di alcun intermediario autorizzato e vigilato e non garantiscono i presidi di sicurezza e le tutele legali delle ordinarie apparecchiature Bancomat/ATM”.Nel 2017 anche la CONSOB ho disposto le prime sospensioni e segnalazioni in materia di criptovalute. Con la deliberazione 19866 del 1° febbraio 2017, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha sospeso in via cautelare per 90 giorni l'attività pubblicitaria effettuata di una società straniera relativa all'offerta al pubblico per i pacchetti di estrazione di criptovalute. Pochi giorni dopo, il 13 febbraio la CONSOB ha segnalato che un sito web riconducibile a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia[41]. La medesima istituzione pubblica di vigilanza e regolazione ha adottato ai sensi dell'art. 101, co. 4 lett. c), del Testo unico della finanza un provvedimento di divieto dell'attività pubblicitaria effettuata tramite un sito internet per l'offerta al pubblico promossa dalla medesima società estera proponente dei pacchetti di estrazione di criptovalute[42]. L'intervento di segnalazione della CONSOB ha colpito anche altre società che non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet[43]. Da ultimo, per censirne e comprenderne nei sui diversi aspetti il fenomeno, è stato posto in consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze uno schema di decreto ministeriale,  già previsto nel decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 che ha rafforzato la normativa italiana antiriciclaggio, prevedendo, tra l’altro, che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale assolvano agli obblighi antiriciclaggio per evitare che le transazioni effettuate con le cripto valute possano essere utilizzate per fini illegali. Il testo, sul quale è possibile inviare osservazioni e contributi fino al prossimo 16 febbraio, prevede per chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l’attività di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Riprendendo la definizione introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il provvedimento in consultazione chiarisce che la valuta virtuale seppur “utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi” (…) non è emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, e quindi “non è necessariamente collegata a una valuta avente corso legale”. Come chiarisce il Comunicato Stampa n. 22 del 02/02/2018 lo schema di decreto disciplina “le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la loro operatività” e ricorda che “…sono inclusi nell’obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità”. Come precisa la stessa comunicazione l’iniziativa di coinvolgere attraverso la pubblica consultazione ai soggetti interessati all’attività di prestare di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e comunque gli interessati, “mira a realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno ad iscriversi in uno speciale registro tenuto dall’OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale”. La previsione di obblighi e cautele a carico dei prestatori di servizi relativi alle valute virtuali è coerente con le più stringenti regole dettate dalla V direttiva Ue antiriciclaggio, ormai prossima alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunità europea, di cui l’Italia ha di fatto anticipato l’adozione prevedendo già dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90), norme più rigorose in materia di prevenzione dei reati finanziari[44].

 

Dott. Enea Franza, Responsabile Ufficio Camera Conciliazione ed Arbitrato-Consob.

*Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coinvolgono la Consob, autorità per la quale l’autore lavora 

 

[1] Il dato, naturalmente fluttuante, si riferisce al 27 febbraio 2018, vedi https://coinmarketcap.com/charts/

[2]L’EBA creata nel 2011, insieme alla European Securities and Markets Authority (ESMA) ed alla EuropeanInsurance and OccupationalPensions Authority (EIOPA), costituisce il sistema europeo di vigilanza finanziaria, l’European System of Financial Supervisors (ESFS). L’attività dell’EBA è focalizzata sull’analisi dei singoli intermediari creditizi. Compiti dell’EBA sono principalmente due: promuovere una vigilanza bancaria comune e di alta qualità nell’Unione, favorendone anche l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e condurre analisi di rischio riferite al sistema bancario europeo, allo scopo di verificarne il grado di solidità e l’adeguatezza dei requisiti patrimoniali. L’ESMA ha il compito dimigliorare la tutela degli investitori e promuovere mercati finanziari stabili e ordinati e l’EIOPA è l'autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

[3]IFM Discussion Note di gennaio 2016: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf.

[4]  Vocabolo latino che significa “Sia fatta”

[5] Le c.d. DLTs sono sistemi decentralizzati basati su registri (ledgers) elettronici che operano secondo una logica distributiva basata su un nuovo concetto di fiducia tra tutti i partecipanti. Le registrazioni non sono gestite e validate, come accadeva tradizionalmente, sotto il controllo rigoroso di un’autorità centrale, ma sono invece create e caricate da ciascun partecipante in modo indipendente. In questo modo ogni partecipante (che costituisce un “nodo” della rete) è in grado di processare e controllare, nello stesso tempo, ogni singola transazione, ancorché gestita in autonomia, deve ogni transazione ma essere verificata, votata e approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla rete. 

[6]La Blockchain è un ledger decentralizzato basato su crittografia che archivia asset e transazioni su una rete di tipo peer-to-peer (da nodo a nodo). Diverse tipologie di transazione possono essere appoggiate e gestite con la Blockchain: gli scambi di Bitcoin avvengono su Blockchain e più in generale le transazioni legate allo scambio di beni e servizi così come la gestione di informazioni legate alla contrattualistica (Smart Contracts).

[7] Fondo monetario internazionale, “Virtual Currencies and Beyond: InitialConsiderations” 20 gennaio 2016, presentato al World Economic Forum a Davos in Svizzera

[8] Comunicazione della Banca d’Italia “ Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali” del 30 gennaio 2015.

[9]Vedi, BCE, "Virtual currency schemes – a further analysis", 2015

[10]Vedi, in  “Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs”, Federal Reserve Board, Washington, D.C., “Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement", 2016

[11] https://howrnuch.net/article/bitcoin-legality-around-the-word

[12]LedgerX è una piattaforma che è autorizzata ai servizi di cambio, garanzia e compensazione ai possessori di Bitcoin dal Commodity Exchange Act (CEA) statunitense. Essa è sottoposta alle regolamentazioni della CFTC.

[13]Vedihttp://www.amf-france.org/en_US/Publications/Consultations-publiques/Archives?docId=workspace%3°%2F%2FSpaces Store%2Fa2b267b3-2d94-4c24-acad-7fe3351dfc8a

[14] Reuters 19 gennaio 2018

[15] Nel 2016, il ministero delle Finanze aveva proposto di punire penalmente l'emissione di cryptocurrencies, ma l'iniziativa non è mai stata realizzata.  "Il commercio di monete digitali è diventato così diffuso - sostiene il ministero russo - che un bando su tale attività porterebbe alle condizioni per l'uso di criptovalute come strumento per il business illegale, il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento al terrorismo". A chiedere al governo una regolamentazione del settore era stato, l'anno scorso, il presidente Vladimir Putin in persona.

[16] Secondo il DigiconomistBitcoinenergyconsumptionindex, l'industria ora utilizza una quantità di elettricità pari a 3,4 milioni di famiglie statunitensi. La Cina ospita molti dei più grandi miner del mondo, alcuni dei quali hanno installato impianti idroelettrici nelle province del Sichuan e dello Yunna, con un consumo nazionale stimato pari a quello della Nigeria (https://www.01net.it/bitcoin-cina-banche-concorrenza/).

[17]Il Financial Stability Board (FSB), presso la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, è stato istituito in occasione del Summit dei Gruppo dei Venti (G-20) tenuto a Londra nell’aprile 2009, come evoluzione del già esistente Financial Stability Forum (FSF), allo scopo di promuovere la stabilità del sistema finanziario internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati finanziari e ridurre il rischio sistemico,  attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza, le banche centrali, le principali organizzazioni sovranazionali. In merito si veda lo studio del giugno 2017 sul FinTech,  e la rassegna trimestrale della Bridi settembre 2017.

[18] International Organization of Securities Commissions. È l’organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. I suoi compiti sono di sviluppare tra gli associati (135 a fine 2001) la cooperazione per il miglioramento della regolamentazione dei mercati e lo scambio di informazioni, di unire i loro sforzi nella fissazione di standards e di una sorveglianza efficace sulle transazioni internazioni in titoli e di favorire la mutua assistenza per assicurare l’integrità dei mercati. È suddivisa in quattro Regional Standing Committees (Africa / Middle-East Regional Committee, Asia-Pacific Regional Committee, European Regional Committee e Interamerican Regional Committee), ha un Comitato esecutivo con due sub-comitati di lavoro (Technical Committee ed Emerging Markets Committee) e un Segretariato generale con sede in Madrid

[19] Negli Stati Uniti, i future su BitCoin sono stati ammessi alle negoziazioni sia sul Chicago Mercantile Exchange che sul Chicaco Board Options Exchange. La volatilità di questi prodotti è stata altissima (con oscillazioni anche del 30% nell’arco della medesima giornata).

[20] Si pensi al repentino apprezzamento del valore di 1 Bitcoin (dai 10.000 dollari US - agli inizi di dicembre scorso - fino ad un massimo di 19.000 dollari US raggiunto il 16 dicembre 2017 dicembre) e al recente crollo del suo prezzo nella seconda metà di dicembre in concomitanza con la diffusione di notizie circa possibili restrizioni da parte di Autorità monetarie di importanti paesi dell’Asia. Si sono registrate variazioni di valore di +1190% su base annuale e di – 30% nell’ultimo mese, dati che danno un’indicazione circa l’assenza di correlazione con l’andamento di qualsivoglia indicatore economico o finanziario nel medesimo periodo.  

[21]“IOSCO Board communication on concerns related to Initial Coin Offerings” (ICOs) 18 Jan 2018. Il comunicato è disponibile presso il seguente indirizzo: https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS485.pdf.

[22]   http://www.iosco.org/publications/?subsection=ico-statements

[23]Il Financial Stability Board (Fsb), costituito nel 1999, riunisce rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali. Il Financial Stability Board si propone in particolare di promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale in tutti i suoi aspetti, migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre il rischio attraverso lo scambio costante di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza.

[24] EBA, “Virtual currency Scheme” ottobre 2012  (inhttp://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf). Vedasi il punto 1.1 Preliminary remarks and motivation.

[25] “Avvertenza per i consumatori sulle monete virtuali” del 12 dicembre 2013 (in http://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_IT_TRA...)

[26] A mo di esempio, il fallimento della piattaforma Youbit, che ha dichiarato di aver perso il 17% dei suoi asset nell’ultimo attacco avvenuto il 19 dicembre 2017 e che per tale motivo, ha deciso di chiudere tutti i trade, sospendere i depositi e i prelievi e iniziare la procedura di fallimento.

[27] Con il "portafoglio" (in inglese "wallet") si intende un conto in criptovaluta, che per essere aperto non richiede nessuna stipula di contratti bancari né tantomeno l'espletamento della procedura di adeguata verifica della clientela, perché le monete virtuali non sono sottoposte agli obblighi normativi a cui sono tenute le istituzioni finanziarie. Inoltre, la procedura per aprire un conto wallet generalmente dura pochi minuti e varia dal livello di sicurezza stabilito da ogni singolo operatore. È prassi che le piattaforme più affidabili richiedano la doppia autenticazione verificata tramite un indirizzo e-mail ed un numero di telefono. In tal caso, ogni qualvolta si accede al wallet, oltre alla classica identificazione basata su username e password, il sistema invierà sul nostro cellulare un codice alfanumerico che conferma l'autenticità della richiesta e consente l'accesso al wallet.

[28] Ciò si è puntalmente verificato  il 3 ottobre 2013, quando, la FBI statunitense ha condotto un'operazione di polizia contro il sito di e-commerce Silk Road, poi chiuso, dove i Bitcoin erano stati scelti come la soluzione finanziaria per compravendere i prodotti stupefacenti in anonimato.

[29] Per esempio, in Italia, le criptovalute sono dalla Agenzia delle Entrate accostate alle valute estere (ris. 72E/2016), per cui possiamo detenere per usarle, e non solo per lucrarci, e sono oggetto di tassazione solo superata una certa soglia. L’intento del legislatore fiscale è, evidentemente, colpire l’intento speculativo, dato per scontato nel campo della finanza tradizionale. In ambito europeo, tuttavia, la sentenza C-264/2015 CGEU assimila le criptovalute a mezzi di pagamento ed esclude che possano essere intese quali valute estere (posizione condivisa dalla BCE).

[30] cfr. EBA Opinion on Virtual Currencies del 4 luglio 2014,  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

[31] V. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf

[32]V. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf

[33] La blockchain è nota anche come Distributed Ledger Technology (Dlt), ossia letteralmente tecnologia di registro distribuito, poiché la caratteristica peculiare è la presenza di molteplici copie, tutte identiche, del registro delle transazioni.

[34] Un token si presenta spesso sotto forma di dispositivo elettronico portatile di piccole dimensioni, alimentato a batteria con autonomia nell'ordine di qualche anno, dotato di uno schermo e talvolta di una tastiera numerica. Alcuni token possono essere collegati ad un computer tramite una porta USB per facilitare lo scambio di dati. Un token può anche essere di tipo software, ove le informazioni necessarie risiedono direttamente nel computer dell'utente, e non in un oggetto fisico esterno. A volte, il token è necessario non tanto per autenticarsi all'applicazione (login) quanto per effettuare le transazioni/operazioni ovvero le cosiddette disposizioni.

[35] Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 giugno 2014 le nuove disposizioni di revisione della MiFID (Direttiva 2004/39/CE).

[36] Ci si riferisce alla “Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU”.

[37] l’articolo 69 MiFID II, secondo comma, indica tra i poteri di vigilanza che devono essere conferiti alle autorità competenti quelli di:” lett. f) richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale; lett. q) emanare comunicazioni pubbliche; lett. s) sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento MiFIR siano soddisfatte[16]; lett.t) sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l’impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della MiFID II; lett.u) chiedere la destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato”.

[38] Provvedimento di carattere generale delle autorità creditizie Sezione II - Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2015 II.1,  Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali

[39]Vedi avvertenza sulle valute virtuali, indirizzo:https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf

[40]Il corso forzoso è quello della moneta legale avente per legge potere liberatorio, cioè la caratteristica di non poter per legge essere rifiutata per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie nello Stato in cui essa è emessa (artt. 1277 e 1278 c.c.). Tanto le banconote quanto le monete metalliche possono avere corso legale in uno Stato, ma il corso legale compare storicamente come privilegio concesso solo alle banconote per razionalizzare la circolazione monetaria e segna il passaggio della semplice carta moneta fiduciaria alla maturità.

[41] pubblicata in "CONSOB Informa" n. 5/2017 del 13 febbraio 2017

[42] deliberazione n. 19968 del 20 aprile 2017

[43] pubblicata in "CONSOB Informa" n. 15/2017 del 24 aprile 2017

[44] In particolare, per quanto concerne le criptovalute, con i relativi rischi di utilizzo per fini illeciti, quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la normativa italiana già prevede che i prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale siano annoverati tra i soggetti tenuti all’assolvimento di obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Di fatto, il censimento e l’avvio del registro assolveranno lo scopo anche di vigilare meglio sul rispetto delle regole da parte degli operatori e daranno loro certezza sull’esercizio legale della propria attività.