A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: I LAVORATORI AUTONOMI CHE CESSANO DALLA LORO ATTIVITÀ PER RAGIONI INDIPENDENTI DALLA LORO VOLONTÀ HANNO DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

(CGUE 20 DICEMBRE 2017, C-442/16).

Autore: Avv. Teresa Aloi

 

Sentenza “storica” della Corte di Giustizia dell’Unione europea quella depositata il 20 dicembre 2017 (causa C-442/16) con la quale si è stabilito che tutti i lavoratori, non solo i dipendenti ma anche gli autonomi, hanno diritto all’indennità di disoccupazione, quando la cessazione dell’attività professionale sia stata determinata da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica. 

Il principio di diritto riportato in conclusione della motivazione della sentenza è il seguente: una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, dopo aver esercitato tale attività per oltre un anno, può, analogamente ad una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente dopo averlo occupato per un ugual periodo, beneficiare della tutela offerta dall’ art. 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2004/38/CE. Come prevede tale disposizione, la cessazione dell’attività deve essere debitamente comprovata.

Il caso posto all’attenzione della Corte di Giustizia UE ha avuto come protagonista un cittadino rumeno, il Sig. Florea Gusa, entrato in Irlanda nel 2007. Dal 2008 al 2012 egli aveva esercitato l’attività autonoma di imbianchino provvedendo a versare, regolarmente, allo Stato irlandese le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito ed altre imposte sul reddito.

Nel 2012, il Sig. Gusa cessa la sua attività per mancanza di commesse, conseguenza della recessione economica. Egli, pertanto, non disponendo più di alcun reddito presenta domanda per ottenere l’ indennità prevista per persone in cerca di occupazione. Tale domanda viene respinta dato che il richiedente non avrebbe dimostrato di disporre, ancora, di un diritto di soggiorno in Irlanda. Il rigetto trova la sua motivazione nell’ art. 3 della direttiva 2204/38/CE il quale stabilisce che i lavoratori degli Stati membri dell’ Unione europea possono circolare liberamente nel territorio dell’ Unione per periodi superiori a tre mesi solo se trovano lavoro.

Dalla cessazione della sua attività di imbianchino, il Sig. Gusa, avrebbe perso , infatti, il suo status di lavoratore autonomo e, quindi, non avrebbe più soddisfatto le condizioni previste dalla direttiva sulla libera circolazione[1] ai fini della concessione di un diritto di soggiorno.

L’art. 7 della direttiva 2004/38/Ce prevede, tuttavia, che un cittadino dell’ Unione che non esercita più un’ attività subordinata o autonoma conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo e quindi un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in quattro casi. Uno di questi casi riguarda proprio la situazione del cittadino che si trova “in stato di disoccupazione involontaria (….) dopo aver esercitato un’ attività per oltre un anno”.

Il Sig. Gusa ritiene di conservare ancora lo status di lavoratore autonomo e, di conseguenza, il diritto di soggiorno in Irlanda in forza di tale disposizione. Le autorità irlandesi, da parte loro, ritengono che tale normativa trovi applicazione esclusivamente alle persone che abbiano esercitato un’ attività subordinata.

Adita in appello, la Corte d’appello irlandese chiede alla Corte di Giustizia UE se l’espressione “trovandosi in stato di disoccupazione involontaria (….) dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno” che è contenuta nella direttiva comprenda solo le persone che si trovano in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato per oltre un anno un’ attività subordinata oppure se si applichi anche alle persone che si trovano in una situazione paragonabile dopo aver esercitato per un tale periodo un’ attività autonoma. 

Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia dell’Unione europea, partendo da una interpretazione letterale dell’art. 7 della direttiva 2004/38/CE, sostiene che il cittadino dell’ Unione non perde la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nel caso in cui si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. Questo a condizione che si trovi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovato dopo aver esercitato un’attività lavorativa per più di un anno. La Corte ritiene che non si possa dedurre dalla formulazione della disposizione in questione che essa comprenda solo la situazione delle persone che abbiano cessato un’ attività subordinata, escludendo quelle che abbiano cessato un’ attività autonoma. La Corte rileva che, in effetti, vi sono delle divergenze tra le diverse versioni linguistiche della direttiva. In alcune di tali versioni si fa riferimento, in sostanza, all’esercizio di un’attività subordinata, mentre in altre il legislatore dell’ Unione utilizza la formulazione più neutra di “attività professionale”.

I giudici di Lussemburgo ricordano, in proposito, che in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un atto, la disposizione in questione deve essere interpretata alla luce della struttura generale e della finalità dell’ atto.

A tal proposito, la Corte evidenzia, innanzitutto, che la direttiva 2004/38/CE ha lo scopo di definire le condizioni di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri. La direttiva, in particolare, distingue la situazione dei cittadini economicamente attivi da quella dei cittadini inattivi e degli studenti. Per contro, essa non opera alcuna distinzione tra cittadini che esercitano un’attività subordinata e quelli che esercitano un’attività autonoma nello Stato membro ospitante. La Corte sottolinea, inoltre, che la direttiva ha come obiettivo anche quello di superare l’approccio che caratterizzava le direttive precedenti che si riferivano, segnatamente, in modo distinto ai lavoratori subordinati ed a quelli autonomi.

Essa ritiene che, un’interpretazione restrittiva dell’art. 7 della direttiva europea che comprenda solo le persone che abbiano esercitato un’attività subordinata, istituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra le persone che abbiano cessato di esercitare un’attività subordinata e quelle che abbiano cessato di esercitare un’ attività autonoma, dal momento che, analogamente ad un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il proprio lavoro dipendente, una persona che ha esercitato un’ attività autonoma può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe, pertanto, trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato.

Una simile disparità di trattamento sarebbe ancora meno giustificata in quanto porterebbe a trattare una persona che ha esercitato un’ attività autonoma per oltre un anno nello Stato membro ospitante e che ha contribuito al sistema sociale e fiscale di tale Stato, nello stesso modo di una persona che è alla ricerca di un primo impiego nel citato Stato membro che non hai mai esercitato un’ attività economica e non ha mai versato contributi al sistema sociale e fiscale dello Stato in questione.

La Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara, pertanto, che un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente ed aver esercitato un’attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni (dal 2008 al 2012), abbia cessato tale attività lavorativa per mancanza di lavoro causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi della direttiva europea. Ne discende che, insieme al diritto di soggiorno, viene riconosciuto dalla Corte, anche ai lavoratori autonomi l’ammortizzatore sociale dell’indennità di disoccupazione alla pari degli altri lavoratori dipendenti.

La sentenza in commento definita “storica” potrebbe preludere ad un intervento legislativo di recepimento in molti Stati membri, tra i quali l’Italia, ma anche la proposizione di una o più class action sulla base del carattere self-executing della sentenza che ben potrebbe applicarsi anche in mancanza di un intervento diretto, sulla base del principio di preminenza del diritto dell’Unione rispetto alle altre fonti primarie interne e ad un semplice dato di fatto. In Italia esiste sul tema una disciplina[2] ed i suoi effetti dovrebbero essere, semplicemente, ampliati ai liberi professionisti  ed a coloro i quali siano stati o siano iscritti a Casse professionali, come nel caso degli Avvocati.

  

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro

 

[1] La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’ Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il Regolamento 93/96/CEE.

[2] La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e Mini ASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell’interessato. L’Inps con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017 ha fornito chiarimenti in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e Mini ASpI con alcune tipologie di reddito, specificando la rilevanza dell’iscrizione in Albi professionali e della presenza di partita IVA e stabilendo che nel caso di professionista che svolga attività lavorativa, la NASpI è compatibile fino a 4.800,00 euro di reddito professionale. Nel caso della circolare, l’attenzione primaria non era concentrata sul professionista, già iscritto ad un Albo che si fosse venuto a trovare in una situazione di disoccupazione, ma su quel lavoratore dipendente che a fronte di un’indennità già percepita, si fosse determinato ad iniziare una nuova attività di lavoro autonomo, una fattispecie, pertanto, completamente diversa.

 

Fonte: www.curiaeuropa.eu